Nota sull'orario di lavoro degli apprendisti

 

La legislazione

La disciplina dell'apprendistato è regolata da varie leggi protettive susseguitesi nel tempo nonché dagli articoli del codice civile relativi al lavoro dei minori e degli adolescenti.

La durata giornaliera e settimanale del lavoro di apprendistato e i limiti di età riguardanti gli apprendisti sono stati soggetti nel tempo a più interventi legislativi:

  • La L.25/1955 definisce il lavoro di apprendistato come un rapporto nell'ambito del quale si fa obbligo all'imprenditore o datore di lavoro di impartire o far impartire l'insegnamento necessario per il conseguimento della capacità tecnica di lavoratore qualificato.

Inoltre statuisce l'orario massimo di lavoro giornaliero e settimanale rispettivamente in 8 e 44 ore e consente l'assunzione di lavoratori 14enni solo in conseguenza dell'adempimento degli obblighi scolastici(art 6)

  • Il D.P.R.1668/1956 ha stabilito il divieto di assunzione di apprendisti di età inferiore ai 14 anni e di età superiore ai 20 ritenendo comunque salvo il limite massimo di ore giornaliere e settimanali sancito dalla legge sovracitata.
  • La L.977/1967 in tema di tutela del lavoro di minori prevede come limite di età lavorativa i 15 anni (eccezion fatta per la deroga prevista dalla L.25/1955) e una distinzione tra fanciulli e adolescenti a seconda che siano di età inferiore ai 15 o ai 18 che comporta anche una differente disciplina dell' orario lavorativo (7/35 per i fanciulli e 8/40 per gli adolescenti).
  • L'articolo 13 del pacchetto TREU definisce per l'apprendistato fasce di età comprese tra i 16 e i 24 anni , limite inferiore derogabile dal già citato art. 6 L.25/1955, limite superiore derogabile a 26 anni per le aree di obiettivo 1 e 2 del regolamento CEE.

Per ultimo l'innalzamento dell'obbligo scolastico a 15 anni ha spostato l'età minima di assunzione dell'apprendista.

 

Quadro riassuntivo della normativa vigente

Età lavorativa Limite massimo dell'orario di lavoro

tra i 15 e i 18

8 ore giornaliere-40 ore settimanali

sopra i 18 anni

8 ore giornaliere-44 ore settimanali

 

Considerazioni

Come si vede la legislazione sull' apprendistato è di tipo protettivo e per quanto riguarda l'orario, in vigenza delle 48 ore settimanali, imponeva orari assoluti inferiori.

La riduzione dell'orario normale a 40 ore operata dal pacchetto TREU non ha però aggiornato la normativa relativa agli apprendisti talchè , all'oggi, paradossalmente, per gli apprendisti sopra i 18 anni l'orario massimo è di 44 ore.

Per quanto riguarda lo straordinario, poiché i limiti di orario settimanale per gli apprendisti sono assoluti, in vigenza delle 48 ore, non era nei fatti previsto che l'apprendista potesse effettuare lavoro straordinario.

Secondo la recente normativa sugli straordinari( L.409/98), che si applica anche agli apprendisti, la possibilità per quelli sopra i 18 anni di effettuare 4 ore settimanali di straordinario è soggetta ai limiti presenti in tale legge, per cui:

- in presenza di limiti contrattuali allo straordinario presenti nei contratti nazionali essi si applicano anche agli apprendisti con età superiore ai 18 anni nel limite massimo di 4 ore settimanali

- in assenza di limiti contrattuali allo straordinario valgono i tetti di legge delle 250 ore annue e delle 80 trimestrali che, per gli apprendisti di età superiore ai 18 anni, essendo la quota massima settimanale di 4 ore, si riducono rispettivamente a 192 ore annue e 48 trimestrali; in tale caso è necessario il consenso del lavoratore.