PROTOCOLLO DI COORDINAMENTO


LNCeM, CONFCOOPERATIVE, AGCI

e

CGIL, CISL, UIL

Visto:

· l'accordo interconfederale, tra i firmatari del presente verbale, per la previdenza complementare della cooperazione sottoscritto in data 12.2.98;
· la delibera assunta dalla Direzione della LNCeM in data 18.2.98 per l'istituzione del Fondo pensione dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro;
· le delibere assunte dal Consiglio di Presidenza di CONFCOOPERATIVE in data 21.10.97 e 29.4.98 per l'istituzione del Fondo pensione dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro;
· la delibera assunta dal Consiglio Generale della AGCI in data 26.2.98 per l'istituzione del Fondo pensione dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro;
· l'accordo relativo ai lavoratori dipendenti per l'istituzione del Fondo pensione dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro sottoscritto in data 6.5.98 dalle centrali e associazioni cooperative e dalle OO.SS. di CGIL-CISL-UIL.

Tenuto conto che:

· le delibere delle centrali cooperative hanno promosso l'istituzione di una forma pensionistica complementare a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale per i soci lavoratori delle cooperative di lavoro unitamente ai dipendenti delle cooperative interessate, da attuare mediante la costituzione di un apposito Fondo pensione nazionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto c-bis, D.lgs. n. 124/93 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di realizzare un più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei soggetti medesimi;
· l'accordo relativo ai lavoratori dipendenti per l'istituzione del Fondo pensione dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro ha istituito una forma pensionistica complementare a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale per i dipendenti delle cooperative di lavoro, da attuare mediante la costituzione di un apposito Fondo pensione nazionale al fine di realizzare un più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei soggetti medesimi;
· i suddetti atti prevedono disposizioni tra loro coerenti in merito ai destinatari, alle contribuzioni, alle prestazioni, alla composizione e poteri degli Organi del Fondo pensione, all'impiego delle risorse, alle spese per la gestione del Fondo e alla fase transitoria.

PRENDONO ATTO

che l'istituzione delle forme pensionistiche complementari per i soci lavoratori e per i dipendenti delle cooperative di lavoro sono disciplinate dai suddetti atti e saranno realizzate mediante l'istituzione di un apposito Fondo pensione, denominato COOPERLAVORO, costituito ai sensi del D.lgs. n. 124/93 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Fondo pensione sarà costituito sulla base delle seguenti norme.

Art. 1 - Destinatari.

Sono destinatari di COOPERLAVORO:

a) i soci lavoratori delle cooperative di lavoro;
b) i lavoratori dipendenti delle cooperative interessate.

Si definiscono come destinatari i soci lavoratori delle cooperative di lavoro con almeno 3 mesi di iscrizione al libro soci, fatto salvo il caso di loro precedente associazione al Fondo in qualità di lavoratori dipendenti della medesima cooperativa.

Sono altresì destinatari di COOPERLAVORO:

a) i lavoratori dipendenti dei consorzi costituiti dalle cooperative di produzione e lavoro di cui al comma 1 del presente articolo;
b) i lavoratori dipendenti di società costituite o comunque partecipate prevalentemente dalle predette cooperative o consorzi;
c) i lavoratori dipendenti di cooperative di cooperative e di società consortili;
d) i lavoratori dipendenti delle centrali cooperative LEGACOOP - CONFCOOPERATIVE - AGCI comprese le loro strutture settoriali, territoriali e le società e gli enti da esse promossi o costituiti, ove previsto da apposite delibere, regolamenti o accordi;
e) i lavoratori dipendenti delle OO.SS. firmatarie del citato accordo relativo ai lavoratori dipendenti per l'istituzione del Fondo pensione e le società e gli enti da esse promossi o costituiti, ove previsto da apposite delibere, regolamenti o accordi.

In assenza di specifiche previsioni contrattuali, si concorda di definire come destinatari i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto di lavoro:

a) contratto a tempo indeterminato;
b) contratto part-time a tempo indeterminato;
c) contratto a tempo determinato per un periodo complessivamente pari o superiore a 6 mesi nell'arco dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre);
d) contratto di formazione e lavoro;
e) contratto di apprendistato.

Art. 2 - Associati.

Sono associati a COOPERLAVORO:

a) i lavoratori destinatari della forma pensionistica complementare, così come indicati al precedente art. 1, i quali abbiano manifestato la volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite nello Statuto del Fondo stesso;
b) i datori di lavoro dei lavoratori associati al Fondo;
c) i lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo.

Conservano la qualità di associati i lavoratori che perdono la qualità di dipendente e acquistano quella di socio lavoratore senza la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.

Conservano la qualità di associati i lavoratori che perdono la qualità di socio lavoratore e acquistano quella di dipendente senza la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.

Art. 3 - Contribuzione.

Per i lavoratori dipendenti la contribuzione è disciplinata dalle norme di cui all'art. 5 dell'accordo relativo ai lavoratori dipendenti per l'istituzione del Fondo pensione dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro.

Per i soci lavoratori, le delibere delle assemblee dei soci delle cooperative definiranno la contribuzione al Fondo pensione in misura complessivamente non inferiore ai contributi previsti, per i lavoratori dipendenti, dai CCNL del settore di appartenenza applicati nelle cooperative medesime, tenendo conto dei tetti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente.

La contribuzione per i soci lavoratori è determinata in misura percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori, come previsto dall'art. 8, comma 2, D.lgs. n. 124/93 e successive modificazioni e integrazioni.
Nel caso di salari medi convenzionali, la contribuzione di cui al comma precedente è determinata su un imponibile non inferiore a £. 15.620.000, per il 1998 e, con accordo tra le parti, negli anni successivi.

Qualora sia previsto dagli atti sociali delle cooperative un accantonamento a titolo di TFR o equipollente, le delibere delle assemblea dei soci delle cooperative possono prevedere l'utilizzo di quote di tale accantonamento ai fini della contribuzione al Fondo pensione.

Art. 4 - Organi del Fondo, impiego delle risorse, spese per la gestione del Fondo, fase transitoria.

In merito alle norme relative a prestazioni, cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo, composizione e poteri degli Organi del Fondo, impiego delle risorse, spese per la gestione del Fondo e fase transitoria, le parti prendono atto che le disposizioni contenute nelle delibere assunte dalle centrali cooperative, allegate al presente protocollo, e nell'accordo relativo ai lavoratori dipendenti, allegato anch'esso al presente protocollo, sono vicendevolmente coerenti e pertanto costituiscono parte integrante delle disposizioni statutarie del Fondo pensione.


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