PROTOCOLLO DI COORDINAMENTO
LNCeM, CONFCOOPERATIVE, AGCI
eCGIL, CISL, UIL
Visto:
· l'accordo interconfederale, tra i firmatari del presente verbale, per la previdenza
complementare della cooperazione sottoscritto in data 12.2.98;
· la delibera assunta dalla Direzione della LNCeM in data 18.2.98 per l'istituzione del
Fondo pensione dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro;
· le delibere assunte dal Consiglio di Presidenza di CONFCOOPERATIVE in data 21.10.97 e
29.4.98 per l'istituzione del Fondo pensione dei lavoratori, soci e dipendenti, delle
cooperative di lavoro;
· la delibera assunta dal Consiglio Generale della AGCI in data 26.2.98 per l'istituzione
del Fondo pensione dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro;
· l'accordo relativo ai lavoratori dipendenti per l'istituzione del Fondo pensione dei
lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro sottoscritto in data 6.5.98
dalle centrali e associazioni cooperative e dalle OO.SS. di CGIL-CISL-UIL.
Tenuto conto che:
· le delibere delle centrali cooperative hanno promosso l'istituzione di una forma
pensionistica complementare a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale per
i soci lavoratori delle cooperative di lavoro unitamente ai dipendenti delle cooperative
interessate, da attuare mediante la costituzione di un apposito Fondo pensione nazionale,
ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto c-bis, D.lgs. n. 124/93 e successive modificazioni e
integrazioni, al fine di realizzare un più elevato livello di copertura previdenziale a
favore dei soggetti medesimi;
· l'accordo relativo ai lavoratori dipendenti per l'istituzione del Fondo pensione dei
lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro ha istituito una forma
pensionistica complementare a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale per
i dipendenti delle cooperative di lavoro, da attuare mediante la costituzione di un
apposito Fondo pensione nazionale al fine di realizzare un più elevato livello di
copertura previdenziale a favore dei soggetti medesimi;
· i suddetti atti prevedono disposizioni tra loro coerenti in merito ai destinatari, alle
contribuzioni, alle prestazioni, alla composizione e poteri degli Organi del Fondo
pensione, all'impiego delle risorse, alle spese per la gestione del Fondo e alla fase
transitoria.
PRENDONO ATTO
che l'istituzione delle forme pensionistiche complementari per i soci lavoratori e per
i dipendenti delle cooperative di lavoro sono disciplinate dai suddetti atti e saranno
realizzate mediante l'istituzione di un apposito Fondo pensione, denominato COOPERLAVORO,
costituito ai sensi del D.lgs. n. 124/93 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Fondo pensione sarà costituito sulla base delle seguenti norme.
Art. 1 - Destinatari.
Sono destinatari di COOPERLAVORO:
a) i soci lavoratori delle cooperative di lavoro;
b) i lavoratori dipendenti delle cooperative interessate.
Si definiscono come destinatari i soci lavoratori delle cooperative di lavoro con
almeno 3 mesi di iscrizione al libro soci, fatto salvo il caso di loro precedente
associazione al Fondo in qualità di lavoratori dipendenti della medesima cooperativa.
Sono altresì destinatari di COOPERLAVORO:
a) i lavoratori dipendenti dei consorzi costituiti dalle cooperative di produzione e
lavoro di cui al comma 1 del presente articolo;
b) i lavoratori dipendenti di società costituite o comunque partecipate prevalentemente
dalle predette cooperative o consorzi;
c) i lavoratori dipendenti di cooperative di cooperative e di società consortili;
d) i lavoratori dipendenti delle centrali cooperative LEGACOOP - CONFCOOPERATIVE - AGCI
comprese le loro strutture settoriali, territoriali e le società e gli enti da esse
promossi o costituiti, ove previsto da apposite delibere, regolamenti o accordi;
e) i lavoratori dipendenti delle OO.SS. firmatarie del citato accordo relativo ai
lavoratori dipendenti per l'istituzione del Fondo pensione e le società e gli enti da
esse promossi o costituiti, ove previsto da apposite delibere, regolamenti o accordi.
In assenza di specifiche previsioni contrattuali, si concorda di definire come
destinatari i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova nelle
seguenti tipologie di contratto di lavoro:
a) contratto a tempo indeterminato;
b) contratto part-time a tempo indeterminato;
c) contratto a tempo determinato per un periodo complessivamente pari o superiore a 6 mesi
nell'arco dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre);
d) contratto di formazione e lavoro;
e) contratto di apprendistato.
Art. 2 - Associati.
Sono associati a COOPERLAVORO:
a) i lavoratori destinatari della forma pensionistica complementare, così come
indicati al precedente art. 1, i quali abbiano manifestato la volontà di adesione al
Fondo con le modalità stabilite nello Statuto del Fondo stesso;
b) i datori di lavoro dei lavoratori associati al Fondo;
c) i lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari
erogate dal Fondo.
Conservano la qualità di associati i lavoratori che perdono la qualità di dipendente
e acquistano quella di socio lavoratore senza la perdita dei requisiti di partecipazione
al Fondo.
Conservano la qualità di associati i lavoratori che perdono la qualità di socio
lavoratore e acquistano quella di dipendente senza la perdita dei requisiti di
partecipazione al Fondo.
Art. 3 - Contribuzione.
Per i lavoratori dipendenti la contribuzione è disciplinata dalle norme di cui
all'art. 5 dell'accordo relativo ai lavoratori dipendenti per l'istituzione del Fondo
pensione dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro.
Per i soci lavoratori, le delibere delle assemblee dei soci delle cooperative
definiranno la contribuzione al Fondo pensione in misura complessivamente non inferiore ai
contributi previsti, per i lavoratori dipendenti, dai CCNL del settore di appartenenza
applicati nelle cooperative medesime, tenendo conto dei tetti di deducibilità fiscale
previsti dalla normativa vigente.
La contribuzione per i soci lavoratori è determinata in misura percentuale degli
imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori, come previsto
dall'art. 8, comma 2, D.lgs. n. 124/93 e successive modificazioni e integrazioni.
Nel caso di salari medi convenzionali, la contribuzione di cui al comma precedente è
determinata su un imponibile non inferiore a £. 15.620.000, per il 1998 e, con accordo
tra le parti, negli anni successivi.
Qualora sia previsto dagli atti sociali delle cooperative un accantonamento a titolo di
TFR o equipollente, le delibere delle assemblea dei soci delle cooperative possono
prevedere l'utilizzo di quote di tale accantonamento ai fini della contribuzione al Fondo
pensione.
Art. 4 - Organi del Fondo, impiego delle risorse, spese per la gestione del
Fondo, fase transitoria.
In merito alle norme relative a prestazioni, cessazione dei requisiti di partecipazione
al Fondo, composizione e poteri degli Organi del Fondo, impiego delle risorse, spese per
la gestione del Fondo e fase transitoria, le parti prendono atto che le disposizioni
contenute nelle delibere assunte dalle centrali cooperative, allegate al presente
protocollo, e nell'accordo relativo ai lavoratori dipendenti, allegato anch'esso al
presente protocollo, sono vicendevolmente coerenti e pertanto costituiscono parte
integrante delle disposizioni statutarie del Fondo pensione.