| ACCORDO INTERCONFEDERALE
PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DELLA COOPERAZIONE Visto il documento d'intenti sottoscritto in data 29.10.96 con il quale si impegnano a realizzare un sistema di previdenza complementare, idoneo al Movimento cooperativo, le parti sociali, AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP e CGIL, CISL, UIL concordano di promuovere, alla luce di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, D.lgs. n. 124/93 e successive integrazioni e modificazioni, le seguenti iniziative volte a configurare un sistema di fondi complementari per il Movimento cooperativo. 1. Fondo pensione per i lavoratori dipendenti delle cooperative, enti e società facenti parte della distribuzione cooperativa e dei settori affini così come concordato nella specifica intesa sottoscritta dalle rispettive organizzazioni di settore. 2. Fondo pensione per i lavoratori dipendenti di cooperative, enti e società dei settori: agricoltura, agroalimentari, forestali e pesca e dei settori affini, così come sarà concordato nelle specifiche intese dalle rispettive organizzazioni di settore. 3. Fondo pensione per i lavoratori, soci e dipendenti, delle
cooperative di lavoro. Le Parti concordano di avvalersi della possibilità, prevista
dall'art. 3, comma 1, punto c-bis, D.lgs n. 124/93 e successive integrazioni e
modificazioni, di promuovere un Fondo pensione dove possano iscriversi sia i lavoratori
soci delle cooperative di lavoro sia i lavoratori dipendenti delle cooperative
interessate. 3.1 La delibera istitutiva del Fondo pensione per i soci lavoratori assunta dalle
singole centrali cooperative, che promuove i successivi "accordi fra
soci-lavoratori", in attuazione della prerogativa prevista dall'art. 3, comma 1,
lett. c-bis del D.lgs n. 124/93 e successive integrazioni e modificazioni; ai fini della
contribuzione al Fondo gli accordi fra soci-lavoratori si espliciteranno attraverso
delibere delle assemblee dei soci della cooperativa che prevederanno quote
complessivamente non inferiori a quelle previste per i lavoratori dipendenti dai CCNL del
settore di appartenenza applicati nelle cooperative medesime, nei limiti dei tetti di
deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente. 3.2 L'accordo sottoscritto dalle strutture associative di settore della cooperazione, dalle OO.SS. delle categorie interessate e dai rispettivi livelli confederali che stabilisce le modalità di partecipazione dei lavoratori dipendenti al Fondo. In particolare, allo scopo di facilitare l'avvio e l'attività del Fondo, vista l'esclusività dell'adesione dei soci lavoratori al Fondo promosso dalle centrali cooperative e la volontà comune di non dividere su più iniziative i lavoratori della medesima impresa, si concorda che: 3.2.1. Per i lavoratori dipendenti di cooperative di lavoro aderenti al Fondo pensione cooperativo lavoratori soci e dipendenti si applicheranno le misure e le decorrenze delle contribuzioni per la previdenza complementare definite dai rispettivi contratti applicati e dagli eventuali conseguenti accordi attuativi. 3.2.2. Per i dipendenti di cooperative nelle quali le assemblee dei soci deliberino
forme di previdenza complementare, appartenenti ai settori per i quali i CCNL applicati
non definiscono attualmente forme di previdenza complementare, si prevede la
partecipazione al Fondo attraverso l'utilizzo di una parte del TFR, di una contribuzione a
carico del lavoratore dipendente e di una contribuzione a carico del datore di lavoro con
i requisiti e i connotati definiti dall'allegato "accordo relativo ai lavoratori
dipendenti per l'istituzione del Fondo pensione". 4. Fondi pensione preesistenti. Le parti concordano di attivarsi affinché anche i lavoratori iscritti ai fondi preesistenti entrino progressivamente a far parte del sistema cooperativo dei fondi pensione o attraverso la necessaria trasformazione dei fondi stessi o attraverso la confluenza nei fondi cooperativi previsti dal presente accordo. In questo quadro va affrontato, se pur con tutte le gradualità e le verifiche del caso, il tema del Fondo dei lavoratori del settore credito e assicurazioni, nonché quello degli altri fondi preesistenti. 5. Indirizzi comuni al fine di perseguire economie di scala e contenere i costi di funzionamento. Le parti si danno atto, così come si evince dalle analisi comuni sviluppate, che il
1° ciclo di vita dei Fondi - almeno 5 anni - sarà caratterizzato da una sensibile
incidenza dei costi fissi sul patrimonio individuale degli iscritti e che pertanto
occorrerà avere particolare attenzione al contenimento di tutte le principali componenti
di costo, valorizzando quanto più possibile le economie di scala che derivano dal sistema
di Fondi pensione cui si vuole dare vita. 6. Comitato paritetico per la Previdenza Complementare nella cooperazione "FONDICOOPER". Le parti convengono di costituire un Comitato paritetico nazionale, chiamato
FONDICOOPER, con il compito di favorire lo sviluppo e il coordinamento delle iniziative
relative alla previdenza complementare della cooperazione. · definire orientamenti finalizzati allo sviluppo della Previdenza complementare;
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