| PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE - Lega Nazionale Cooperative e Mutue - Confederazione Cooperative Italiane - Associazione Generale Cooperative Italiane e - CGIL - CISL - UIL In base a quanto è convenuto nel protocollo 23.7.93 firmato dalle Parti Sociali e dal
Governo si conviene alla seguente Disciplina Generale, come da accordo quadro, delle RSU
nelle cooperative e loro società collegate. Titolo I - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO Art. 1 - Ambito e iniziativa per la costituzione delle RSU. Le RSU possono essere costituite su iniziative delle associazioni sindacali firmatarie
del protocollo 23.7.93 nelle unità produttive nelle quali le imprese cooperative abbiano
più di 15 lavoratori e nelle unità produttive delle imprese cooperative agricole secondo
quanto previsto dall'art. 35, legge n. 300/70. L'iniziativa deve essere esercitata da parte delle OO.SS. possibilmente entro il 31.12.94. Il rinnovo potrà avvenire anche su iniziative delle stesse RSU e l'iniziativa dovrà essere esercitata almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato. Art. 2 - Sistema elettivo. A suffragio universale e a scrutinio segreto sono eletti 2/3 dei seggi. Alle OO.SS.
firmatarie del CCNL di lavoro applicato nell'unità produttiva è riservato il 3° residuo
dei seggi mediante elezione o designazione in proporzione dei voti ricevuti. Art. 3 - Numero di componenti. Fermo restando quanto previsto nel protocollo d'intesa 23.7.93, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto B (vincolo della parità dei costi per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o accordi collettivi di lavoro, il numero dei componenti le RSU sarà pari almeno a: a) 3 componenti per la RSU costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200
lavoratori; Art. 4 - Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio. I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3 della legge n. 300/70. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei
confronti delle associazioni sindacali dai CCNL o accordi collettivi di diverso livello,
in materia di numero dei dirigenti della RSA, diritti, permessi e libertà sindacali. a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante
l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex
art. 20, legge n. 300/70; Art. 5 - Compiti e funzioni. Le RSU subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e
nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge. Art. 6 - Durata e sostituzione nell'incarico. I componenti della RSU restano in carica per 3 anni, al termine dei quali decadono
automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito
dal 1° dei non eletti appartenente alla medesima lista. Art. 7 - Decisioni. Le decisioni relative a materie di competenza delle RSU sono assunte dalle stesse in base ai criteri previsti da intese definite dalle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo. Art. 8 - Clausola di salvaguardia. Le OO.SS., dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20.5.70 n. 300, che siano
firmatarie del presente accordo o, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta,
partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente
a costituire RSA ai sensi della norma sopra menzionata.
Titolo II - DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU Art. 9 - Modalità per indire le elezioni. Almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato della RSU, le associazioni sindacali di
cui all'art. 1, titolo 1, del presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la RSU
uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere
nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della RSU e da inviare alla
Direzione aziendale. Art. 10 - Quorum per la validità delle elezioni. Le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo favoriranno la più ampia
partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali. Art. 11 - Elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadri non in prova in
forza all'unità produttiva alla data delle elezioni. Art. 12 - Presentazione delle liste. All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalla: A) associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del CCNL applicato
nell'unità produttiva; Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista e i membri della Commissione elettorale. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui all'art. 13, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle liste stesse ai sensi dell'art. 15, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste. Dovrà scegliere a quale lista candidarsi pena la decadenza. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la RSU da eleggere nel collegio. Art. 13 - Commissione elettorale. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una Commissione elettorale. Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore appartenente alla unità produttiva, non candidato. Art. 14 - Compiti della Commissione. La Commissione elettorale ha il compito di: a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la sua
completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai
requisiti previsti dal presente accordo; Art. 15 - Affissioni. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui all'art. 9, almeno 8 giorni prima della data fissata per le elezioni. Art. 16 - Scrutatori. E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare 1 scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni. Art. 17 - Segretezza del voto. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona. Art. 18 - Schede elettorali. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in
ordine di presentazione e con la stessa evidenza. Art. 19 - Preferenze. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui
votata. Art. 20 - Modalità della votazione. Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale,
previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi
diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Art. 21 - Composizione del seggio elettorale. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 16, parte II, del presente accordo e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Art. 22 - Attrezzatura del seggio elettorale. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale,
idonea a una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della
stessa per l'inizio dello scrutinio. Art. 23 - Riconoscimento degli elettori. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali. Art. 24 - Compiti del Presidente. Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui al precedente art. 22, la firma accanto al suo nominativo. Art. 25 - Operazioni di scrutinio. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni
elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva. La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente
provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso
dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato
secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da
garantire l'integrità e ciò almeno per 3 mesi. Art. 26 - Attribuzione dei seggi. Ai fini dell'elezione dei 2/3 dei componenti della RSU il numero dei seggi sarà
ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle
singole liste concorrenti. Il residuo terzo dei seggi sarà attribuito in base al criterio
di composizione della RSU previsto dall'art. 2, 1 comma, parte 1, del presente accordo. Art. 27 - Ricorsi alla Commissione elettorale. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede all'assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa. Trascorsi 5 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati
presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione
dei seggi di cui al comma 1 e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra. Art. 28 - Comitato dei garanti. Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle OO.SS., presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell'associazione cooperativa locale di appartenenza, ed è presieduto dal Direttore dell'UPLMO o da un suo delegato. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni. Art. 29 - Comunicazione della nomina dei componenti della RSU. La nomina, a seguito di elezione o designazione dei componenti della RSU, una volta definiti gli eventuali ricorsi sarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della locale organizzazione cooperativa d'appartenenza a cura delle OO.SS. di rispettiva appartenenza dei componenti. Art. 30 - Adempimento della direzione aziendale. La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale l'elenco dei lavoratori aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali. Art. 31 - Clausola finale. Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso di 4 mesi.
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