ACCORDO RELATIVO AI LAVORATORI DIPENDENTI PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO PENSIONE DEI LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI, DELLE COOPERATIVE DEL LAVORO Addì 6 maggio 1998, in Roma LNCeM e ANCPL, ANCST, ANCA, LEGAPESCA CONFCOOPERATIVE e FEDERLAVORO E SERVIZI, FEDERSOLIDARIETA', FEDERCOOPESCA, FEDERAGROALIMENTARE, FEDERCULTURA TURISMO E SPORT AGCI e AICPL-AGCI, AGICA-AGCI, ANCOTAT-AGCI, AICP-AGCI e CGIL e FIOM, FILLEA, FILCAMS, FILCEA, FLAI, FILTEA, FUNZIONE PUBBLICA, FILT, SLC CISL e FIM, FILCA, FISASCAT, FLERICA, FAI, FIST, FIT, FILTA, FISTEL UIL e UILM, FENEAL, UILTUCS, UILCER, UILA, UILTRASPORTI, UIL-SANITA', UILTA, UILSIC preso atto che: · gli interventi realizzati per la ricerca del riequilibrio del sistema pensionistico
obbligatorio rendono necessaria l'introduzione di forme di previdenza complementare
rispetto a quelle contemplate dal regime pubblico; · l'accordo interconfederale per la previdenza complementare dellab cooperazione
sottoscritto in data 12.2.98 tra LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE, AGCI e CGIL-CISL-UIL di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita e a
capitalizzazione individuale per i soci lavoratori delle cooperative di lavoro unitamente
ai dipendenti delle cooperative interessate, da attuare mediante la costituzione di un
apposito Fondo pensione nazionale al fine di realizzare un più elevato livello di
copertura previdenziale a favore dei soggetti medesimi. Art. 1 - Scopo e natura giuridica. 1. Le fonti istitutive del Fondo, oltre al presente accordo, sono: a) i Contratti e gli Accordi collettivi di lavoro; 2. La forma pensionistica complementare sarà realizzata attraverso la costituzione di un Fondo pensione ai sensi dell'art. 12 e ss. C.C., nonché ai sensi del D.lgs n. 124/93 e successive modifiche e integrazioni. 3. Il Fondo pensione nazionale per i lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro denominato COOPERLAVORO è finalizzato ad attuare una forma pensionistica complementare a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale. Art. 2 - Destinatari. 1. Unitamente ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro, destinatari della forma pensionistica complementare sono i lavoratori dipendenti delle cooperative interessate. 2. Sono altresì destinatari della forma pensionistica complementare: 3. In assenza di specifiche previsioni contrattuali, si concorda di definire come destinatari i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto di lavoro: a) contratto a tempo indeterminato; Art. 3 - Associati. 1. Sono associati al Fondo pensione: a) i lavoratori destinatari della forma pensionistica complementare, così come
indicati al precedente art. 2, i quali abbiano manifestato la volontà di adesione al
Fondo con le modalità stabilite nello Statuto del Fondo stesso; Art. 4 - Adesione e permanenza nel Fondo. 1. I destinatari di cui all'art. 2 aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dallo Statuto del Fondo. 2. L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa relativa alle caratteristiche del Fondo, redatta secondo le indicazioni fornite dalla Commissione di vigilanza sui Fondi pensione. 3. Le parti istitutive si impegnano congiuntamente a contribuire in maniera fattiva alla promozione del Fondo pensione e alla raccolta delle adesioni. 4. A seguito dell'adesione, il lavoratore e il suo datore di lavoro assumono l'obbligo di versare i contributi nella misura prevista dagli accordi vigenti. 5. In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane la
condizione di iscrizione al Fondo pensione. Art. 5 - Contribuzione. 1. La contribuzione è determinata con riferimento alla retribuzione annua assunta a
base per il calcolo del TFR. 3. La contribuzione al Fondo è dovuta nelle misure e nelle modalità definite dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro in vigore o dai regolamenti aziendali nei casi in cui i rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali. 4. Per i lavoratori dipendenti da cooperative nelle quali le assemblee dei soci deliberino forme di previdenza complementare, appartenenti a settori per i quali i CCNL applicati non definiscono forme di previdenza complementare, si prevede la seguente contribuzione al Fondo pensione con decorrenza 1.1.99 e comunque previo rilascio della prescritta autorizzazione: a) un contributo a carico dell'azienda pari allo 0,10% della retribuzione annua assunta
a base per il calcolo del TFR; a) al versamento dei contributi evasi; Art. 6 - Sospensione dell'obbligo di contribuzione. 1. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione è commisurata al trattamento retributivo a carico dei datori di lavoro effettivamente corrisposto, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dai contratti e dagli accordi collettivi vigenti. 2. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione, o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione al Fondo a carico dei datori di lavoro è sospesa; i singoli lavoratori possono proseguire volontariamente la contribuzione a loro carico. Art. 7 - Cessazione dell'obbligo di contribuzione. 1. L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico dei datori di lavoro cessa a seguito
della risoluzione del rapporto di lavoro Art. 8 - Prestazioni. 1. Il Fondo pensione eroga ai lavoratori associati che cessano il rapporto di lavoro le
seguenti prestazioni pensionistiche complementari: 2. Il lavoratore matura il diritto alla pensione complementare di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile prevista nel regime della Assicurazione generale obbligatoria, con un minimo di 10 anni di iscrizione al Fondo. 3. Il lavoratore matura il diritto alla pensione complementare di anzianità solo in
caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al Fondo
pensione nel concorso del requisito di almeno 15 anni di partecipazione al Fondo e di
un'età di non più di 10 anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di
vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza. 5. Il lavoratore che al momento della cessazione del rapporto di lavoro, implicante il
venire meno dei requisiti di partecipazione al Fondo pensione, non abbia maturato il
diritto alle prestazioni pensionistiche, può riscattare la propria posizione individuale
maturata presso il Fondo. 6. Il lavoratore può richiedere che un importo pari al massimo al 50% della pensione complementare maturata, gli sia liquidato in forma capitale sulla base del valore attuale demografico e finanziario della prestazione stessa. 7. Ai lavoratori che provengano da altri Fondi pensione, ai quali sia stata
riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di "vecchi
iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme relative ai requisiti di
accesso alle prestazioni e possono optare per la liquidazione della prestazione
pensionistica in forma di capitale. 9. Il Consiglio di Amministrazione può determinare l'ammontare percentuale massimo nell'anno delle anticipazioni complessivamente erogabili in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. 10. In caso di morte del lavoratore prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale dello stesso è riscattata dagli aventi diritto secondo le disposizioni di legge vigenti pro-tempore. Art. 9 - Cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo. 1. Il lavoratore che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni: a) riscatto della posizione individuale nei termini definiti dall'art. 8, comma 5), con
conseguente liquidazione in forma capitale delle prestazioni maturate; 2. Il lavoratore associato, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro Fondo pensione di cui agli artt. 3 e 9 del D.lgs.n. 124/93 e successive modificazioni e integrazioni non prima di 5 anni di permanenza al Fondo durante i primi 5 anni di vita del Fondo medesimo e, successivamente a tale termine, non prima di 3 anni. 3. Le modalità relative all'esercizio delle suddette opzioni sono determinate dallo Statuto del Fondo. Art. 10 - Organi del Fondo. 1. Sono organi del Fondo: a) l'Assemblea dei Delegati; 2. La rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori negli organi del Fondo sarà disciplinata secondo il principio della pariteticità. 3. Ai fini della composizione degli organi del Fondo e delle modalità stabilite nel regolamento elettorale, per lavoratori associati si intende la totalità dei lavoratori associati, soci e dipendenti. Art. 11 - Assemblea dei delegati. 1. L'Assemblea è costituita da 90 delegati, dei quali 45 in rappresentanza dei datori di lavoro associati e 45 in rappresentanza dei lavoratori associati, eletti in base alle modalità stabilite nel regolamento elettorale. 2. Lo Statuto del Fondo stabilirà le modalità di convocazione dell'Assemblea, i "quorum necessari" per la validità delle decisioni, le materie di competenza. 3. Le prime elezioni verranno indette al raggiungimento di almeno 5.000 adesioni. Art. 12 - Consiglio di amministrazione. 1. Il Fondo pensione è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da 12 membri di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori associati e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati in base alle modalità stabilite nello Statuto. 2. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti i datori di lavoro e quelli rappresentanti i lavoratori. 3. I quorum delle deliberazioni e i compiti sono indicati nello Statuto. Art. 13 - Collegio dei revisori contabili. 1. Il Collegio dei Revisori Contabili è costituito da 2 membri effettivi e 2 supplenti
eletti dall'Assemblea in rappresentanza paritetica dei lavoratori associati e dei datori
di lavoro associati. Art. 14 - Comitato dei garanti. 1. Viene costituito tra le parti stipulanti il presente accordo il Comitato dei Garanti. 2. Il Comitato dei garanti è costituito su base paritetica da 6 rappresentanti delle organizzazioni delle imprese e dei lavoratori che hanno costituito il Fondo pensione. 3. Il Comitato dei garanti è un organo consultivo che ha il compito di mantenere il
collegamento tra il Fondo pensione e le parti stipulanti il presente accordo e di
garantire l'orientamento delle azioni da intraprendere per la corretta gestione del Fondo
pensione. 5. A suddetto Comitato è attribuita in particolare la funzione di segnalare agli organi di amministrazione del Fondo pensione le modifiche statutarie proposte dalle parti istitutive del Fondo pensione. Art. 15 - Impiego delle risorse. 1. Il patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti gestori abilitati dall'art. 6 del D.lgs n. 124/93 e successive modifiche e integrazioni e gli investimenti devono essere opportunamente bilanciati in modo da soddisfare le esigenze di sicurezza soprattutto quando siano connesse all'utilizzo del TFR. 2. Nella fase di avvio il Fondo pensione attua una gestione caratterizzata da un'unica linea di investimento (monocomparto), ferma restando la facoltà del Consiglio di amministrazione di disporre il passaggio a una gestione articolata su più linee di investimento quando se ne ravvisi l'opportunità. Art. 16 - Spese per la gestione del Fondo. 1. All'atto dell'iscrizione del singolo lavoratore si procederà al versamento per
ciascun lavoratore di una "quota di iscrizione" finalizzata alla copertura dei
costi di costituzione, di avvio e di promozione del Fondo pensione che è fissata
nell'importo di £. 30.000, di cui £. 20.000 a carico dell'impresa e £. 10.000 a carico
del lavoratore. 3. Entro il mese di dicembre 1999 le parti istitutive procederanno a una verifica congiunta con il Consiglio di Amministrazione del Fondo, al fine di verificare la congruità della quota associativa con la situazione economica e finanziaria del Fondo medesimo. 4. Annualmente il Consiglio di amministrazione sottopone alla ratifica dell'Assemblea gli importi, pariteticamente ripartiti tra lavoratori e datori di lavoro, da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo. Art. 17 - Fase transitoria. 1. Le parti istitutive si impegnano a costituire il Fondo pensione entro e non oltre il 31.5.98 e a partire da tale data sarà possibile dare inizio alla raccolta delle adesioni, previa approvazione della scheda informativa da parte della Commissione di vigilanza. 2. In sede di atto costitutivo del Fondo, le parti istitutive designeranno i componenti del Consiglio di amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori Contabili provvisorio che resteranno in carica fino a quando la 1a Assemblea dei Delegati non abbia proceduto all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori. 3. Il Consiglio di amministrazione provvisorio è composto da 12 membri, di cui 6 in rappresentanza dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza dei lavoratori. 4. Il Collegio dei Revisori Contabili provvisorio è composto da 2 membri effettivi e 2 supplenti, di cui 1 effettivo e 1 supplente in rappresentanza dei datori di lavoro e 1 effettivo e 1 supplente in rappresentanza dei lavoratori. 5. Durante la fase transitoria il Consiglio di amministrazione provvisorio dovrà porre in essere tutti gli atti necessari per promuovere la raccolta delle adesioni. 6. Spetta al Consiglio di amministrazione provvisorio indire le elezioni per l'insediamento della 1a Assemblea dei Delegati.
.OMISSIS. DA PAG. 161 A PAG. 184. SONO RIPORTATI: - legge 8.11.91 n. 381 (G.U. n. 283 del 3 dicembre): "Disciplina delle cooperative
sociali";
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