ACCORDO RELATIVO AI LAVORATORI DIPENDENTI PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO PENSIONE DEI LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI, DELLE COOPERATIVE DEL LAVORO

Addì 6 maggio 1998, in Roma

LNCeM e ANCPL, ANCST, ANCA, LEGAPESCA CONFCOOPERATIVE e FEDERLAVORO E SERVIZI, FEDERSOLIDARIETA', FEDERCOOPESCA, FEDERAGROALIMENTARE, FEDERCULTURA TURISMO E SPORT AGCI e AICPL-AGCI, AGICA-AGCI, ANCOTAT-AGCI, AICP-AGCI

e

CGIL e FIOM, FILLEA, FILCAMS, FILCEA, FLAI, FILTEA, FUNZIONE PUBBLICA, FILT, SLC CISL e FIM, FILCA, FISASCAT, FLERICA, FAI, FIST, FIT, FILTA, FISTEL UIL e UILM, FENEAL, UILTUCS, UILCER, UILA, UILTRASPORTI, UIL-SANITA', UILTA, UILSIC

preso atto che:

· gli interventi realizzati per la ricerca del riequilibrio del sistema pensionistico obbligatorio rendono necessaria l'introduzione di forme di previdenza complementare rispetto a quelle contemplate dal regime pubblico;
· i lavoratori delle cooperative di lavoro e le cooperative interessate hanno auspicato la promozione di una forma pensionistica loro destinata;
· l'attuale assetto legislativo della previdenza complementare evidenzia complessivamente un quadro di condizioni positive per la costituzione di Fondi pensione;
· ai sensi del D.lgs n. 124/93 e successive modifiche e integrazioni, destinatari della stessa forma pensionistica possono essere i soci lavoratori unitamente ai dipendenti delle cooperative di lavoro interessate;
· le Parti hanno espresso valutazione positiva sulla diffusione di forme di previdenza complementare nell'ambito del movimento cooperativo;

visto

· l'accordo interconfederale per la previdenza complementare dellab cooperazione sottoscritto in data 12.2.98 tra LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE, AGCI e CGIL-CISL-UIL

si concorda

di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale per i soci lavoratori delle cooperative di lavoro unitamente ai dipendenti delle cooperative interessate, da attuare mediante la costituzione di un apposito Fondo pensione nazionale al fine di realizzare un più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei soggetti medesimi.
La forma pensionistica è disciplinata dalle norme di seguito riportate.

Art. 1 - Scopo e natura giuridica.

1. Le fonti istitutive del Fondo, oltre al presente accordo, sono:

a) i Contratti e gli Accordi collettivi di lavoro;
b) i Regolamenti e le Delibere adottate ovvero gli accordi sottoscritti, per i propri dipendenti, dalle centrali cooperative e dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

2. La forma pensionistica complementare sarà realizzata attraverso la costituzione di un Fondo pensione ai sensi dell'art. 12 e ss. C.C., nonché ai sensi del D.lgs n. 124/93 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il Fondo pensione nazionale per i lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro denominato COOPERLAVORO è finalizzato ad attuare una forma pensionistica complementare a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale.

Art. 2 - Destinatari.

1. Unitamente ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro, destinatari della forma pensionistica complementare sono i lavoratori dipendenti delle cooperative interessate.

2. Sono altresì destinatari della forma pensionistica complementare:

a) i lavoratori dipendenti dei consorzi costituiti dalle cooperative di produzione e lavoro di cui al comma 1 del presente articolo;
b) i lavoratori dipendenti di società costituite o comunque partecipate prevalentemente dalle predette cooperative o consorzi;
c) i lavoratori dipendenti di cooperative di cooperative e di società consortili;
d) i lavoratori dipendenti delle centrali cooperative LEGACOOP - CONFCOOPERATIVE - AGCI comprese le loro strutture settoriali, territoriali e le società e gli enti da esse promossi o costituiti, ove previsto da apposite delibere, regolamenti o accordi;
e) i lavoratori dipendenti delle OO.SS. firmatarie del presente accordo e le società e gli enti da esse promossi o costituiti, ove previsto da apposite delibere, regolamenti o accordi.

3. In assenza di specifiche previsioni contrattuali, si concorda di definire come destinatari i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto di lavoro:

a) contratto a tempo indeterminato;
b) contratto part-time a tempo indeterminato;
c) contratto a tempo determinato per un periodo complessivamente pari o superiore a 6 mesi nell'arco dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre);
d) contratto di formazione e lavoro;
e) contratto di apprendistato.

Art. 3 - Associati.

1. Sono associati al Fondo pensione:

a) i lavoratori destinatari della forma pensionistica complementare, così come indicati al precedente art. 2, i quali abbiano manifestato la volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite nello Statuto del Fondo stesso;
b) i datori di lavoro dei lavoratori associati al Fondo;
c) i lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo.

Art. 4 - Adesione e permanenza nel Fondo.

1. I destinatari di cui all'art. 2 aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dallo Statuto del Fondo.

2. L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa relativa alle caratteristiche del Fondo, redatta secondo le indicazioni fornite dalla Commissione di vigilanza sui Fondi pensione.

3. Le parti istitutive si impegnano congiuntamente a contribuire in maniera fattiva alla promozione del Fondo pensione e alla raccolta delle adesioni.

4. A seguito dell'adesione, il lavoratore e il suo datore di lavoro assumono l'obbligo di versare i contributi nella misura prevista dagli accordi vigenti.

5. In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane la condizione di iscrizione al Fondo pensione.

6. Conservano la qualità di associati i lavoratori che perdono la qualità di dipendente e acquistano quella di socio lavoratore senza la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.

Art. 5 - Contribuzione.

1. La contribuzione è determinata con riferimento alla retribuzione annua assunta a base per il calcolo del TFR.

2. Per i lavoratori di 1a occupazione successiva al 28.4.93 è dovuta l'integrale destinazione del TFR al Fondo, ferma restando la libertà di adesione.

3. La contribuzione al Fondo è dovuta nelle misure e nelle modalità definite dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro in vigore o dai regolamenti aziendali nei casi in cui i rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

4. Per i lavoratori dipendenti da cooperative nelle quali le assemblee dei soci deliberino forme di previdenza complementare, appartenenti a settori per i quali i CCNL applicati non definiscono forme di previdenza complementare, si prevede la seguente contribuzione al Fondo pensione con decorrenza 1.1.99 e comunque previo rilascio della prescritta autorizzazione:

a) un contributo a carico dell'azienda pari allo 0,10% della retribuzione annua assunta a base per il calcolo del TFR;
b) un contributo a carico del lavoratore pari all'1% della retribuzione annua assunta a base per il calcolo del TFR; il lavoratore può chiedere di aumentare il contributo a proprio carico fino a un massimo dell'1,8% della retribuzione annua assunta a base per il calcolo del TFR, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
c) un contributo prelevato dalla quota annua di TFR pari all'1,8% della retribuzione annua assunta per il calcolo del TFR;
d) le norme di cui al presente comma ivi comprese le suindicate contribuzioni, definite in via transitoria, hanno efficacia contrattuale e saranno rese identiche a quelle che saranno definite dai rispettivi CCNL di settore alle decorrenze che gli stessi CCNL prevederanno.

5. In caso di ritardato od omesso versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti i datori di lavoro sono tenuti:

a) al versamento dei contributi evasi;
b) al versamento di una somma equivalente al rendimento non conseguito per effetto del ritardato pagamento e comunque non inferiore al tasso legale su base annua;
c) al versamento degli interessi di mora, calcolati in base al tasso legale maggiorato di 5 punti percentuali, che restano acquisiti al Fondo a titolo di copertura dei costi sostenuti per l'attività di vigilanza e di controllo;
d) a risarcire il Fondo di eventuali danni di natura economica e/o patrimoniale causati dal mancato versamento.

6. Qualora il ritardato pagamento si protragga oltre i 6 mesi, la maggiorazione di cui al comma 5, lett. c, è elevata a 10 punti percentuali, fatta salva al Consiglio di Amministrazione la facoltà di intraprendere tutte le azioni utili per la tutela degli interessi del Fondo.

Art. 6 - Sospensione dell'obbligo di contribuzione.

1. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione è commisurata al trattamento retributivo a carico dei datori di lavoro effettivamente corrisposto, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dai contratti e dagli accordi collettivi vigenti.

2. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione, o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione al Fondo a carico dei datori di lavoro è sospesa; i singoli lavoratori possono proseguire volontariamente la contribuzione a loro carico.

Art. 7 - Cessazione dell'obbligo di contribuzione.

1. L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico dei datori di lavoro cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro

2. L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico dei lavoratori cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro quando ciò determini la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo.

Art. 8 - Prestazioni.

1. Il Fondo pensione eroga ai lavoratori associati che cessano il rapporto di lavoro le seguenti prestazioni pensionistiche complementari:

a) pensione complementare di vecchiaia;
b) pensione complementare d'anzianità.

2. Il lavoratore matura il diritto alla pensione complementare di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile prevista nel regime della Assicurazione generale obbligatoria, con un minimo di 10 anni di iscrizione al Fondo.

3. Il lavoratore matura il diritto alla pensione complementare di anzianità solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al Fondo pensione nel concorso del requisito di almeno 15 anni di partecipazione al Fondo e di un'età di non più di 10 anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza.

4. L'anzianità di iscrizione che il lavoratore abbia maturato presso altri Fondi pensione è equiparata, a tutti gli effetti, all'anzianità di iscrizione maturata all'interno del Fondo.

5. Il lavoratore che al momento della cessazione del rapporto di lavoro, implicante il venire meno dei requisiti di partecipazione al Fondo pensione, non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche, può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.
Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro 6 mesi dalla richiesta del riscatto.

6. Il lavoratore può richiedere che un importo pari al massimo al 50% della pensione complementare maturata, gli sia liquidato in forma capitale sulla base del valore attuale demografico e finanziario della prestazione stessa.

7. Ai lavoratori che provengano da altri Fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme relative ai requisiti di accesso alle prestazioni e possono optare per la liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale.

8. Il lavoratore associato per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere un'anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della 1a casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti della quota della sua posizione pensionistica individuale corrispondente alla accumulazione di quote del trattamento di fine rapporto di sua pertinenza.

9. Il Consiglio di Amministrazione può determinare l'ammontare percentuale massimo nell'anno delle anticipazioni complessivamente erogabili in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo.

10. In caso di morte del lavoratore prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale dello stesso è riscattata dagli aventi diritto secondo le disposizioni di legge vigenti pro-tempore.

Art. 9 - Cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo.

1. Il lavoratore che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni:

a) riscatto della posizione individuale nei termini definiti dall'art. 8, comma 5), con conseguente liquidazione in forma capitale delle prestazioni maturate;
b) trasferimento della posizione pensionistica presso un altro Fondo pensione, cui il lavoratore associato acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
c) trasferimento della posizione pensionistica presso un Fondo pensione aperto;
d) mantenimento della posizione individuale accantonata presso il Fondo pensione, anche in assenza di contribuzione.

2. Il lavoratore associato, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro Fondo pensione di cui agli artt. 3 e 9 del D.lgs.n. 124/93 e successive modificazioni e integrazioni non prima di 5 anni di permanenza al Fondo durante i primi 5 anni di vita del Fondo medesimo e, successivamente a tale termine, non prima di 3 anni.

3. Le modalità relative all'esercizio delle suddette opzioni sono determinate dallo Statuto del Fondo.

Art. 10 - Organi del Fondo.

1. Sono organi del Fondo:

a) l'Assemblea dei Delegati;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente e il Vice Presidente;
d) il Collegio dei Revisori Contabili.

2. La rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori negli organi del Fondo sarà disciplinata secondo il principio della pariteticità.

3. Ai fini della composizione degli organi del Fondo e delle modalità stabilite nel regolamento elettorale, per lavoratori associati si intende la totalità dei lavoratori associati, soci e dipendenti.

Art. 11 - Assemblea dei delegati.

1. L'Assemblea è costituita da 90 delegati, dei quali 45 in rappresentanza dei datori di lavoro associati e 45 in rappresentanza dei lavoratori associati, eletti in base alle modalità stabilite nel regolamento elettorale.

2. Lo Statuto del Fondo stabilirà le modalità di convocazione dell'Assemblea, i "quorum necessari" per la validità delle decisioni, le materie di competenza.

3. Le prime elezioni verranno indette al raggiungimento di almeno 5.000 adesioni.

Art. 12 - Consiglio di amministrazione.

1. Il Fondo pensione è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da 12 membri di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori associati e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati in base alle modalità stabilite nello Statuto.

2. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti i datori di lavoro e quelli rappresentanti i lavoratori.

3. I quorum delle deliberazioni e i compiti sono indicati nello Statuto.

Art. 13 - Collegio dei revisori contabili.

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è costituito da 2 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea in rappresentanza paritetica dei lavoratori associati e dei datori di lavoro associati.

2. L'Assemblea dei Delegati elegge il Presidente del Collegio dei Revisori Contabili tra i Revisori Contabili che appartengono alla componente che non ha espresso il Presidente del Fondo.

Art. 14 - Comitato dei garanti.

1. Viene costituito tra le parti stipulanti il presente accordo il Comitato dei Garanti.

2. Il Comitato dei garanti è costituito su base paritetica da 6 rappresentanti delle organizzazioni delle imprese e dei lavoratori che hanno costituito il Fondo pensione.

3. Il Comitato dei garanti è un organo consultivo che ha il compito di mantenere il collegamento tra il Fondo pensione e le parti stipulanti il presente accordo e di garantire l'orientamento delle azioni da intraprendere per la corretta gestione del Fondo pensione.

4. Tale Comitato dovrà essere periodicamente informato, secondo le modalità previste dallo Statuto, di ogni elemento utile concernente l'andamento gestionale del Fondo pensione.

5. A suddetto Comitato è attribuita in particolare la funzione di segnalare agli organi di amministrazione del Fondo pensione le modifiche statutarie proposte dalle parti istitutive del Fondo pensione.

Art. 15 - Impiego delle risorse.

1. Il patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti gestori abilitati dall'art. 6 del D.lgs n. 124/93 e successive modifiche e integrazioni e gli investimenti devono essere opportunamente bilanciati in modo da soddisfare le esigenze di sicurezza soprattutto quando siano connesse all'utilizzo del TFR.

2. Nella fase di avvio il Fondo pensione attua una gestione caratterizzata da un'unica linea di investimento (monocomparto), ferma restando la facoltà del Consiglio di amministrazione di disporre il passaggio a una gestione articolata su più linee di investimento quando se ne ravvisi l'opportunità.

Art. 16 - Spese per la gestione del Fondo.

1. All'atto dell'iscrizione del singolo lavoratore si procederà al versamento per ciascun lavoratore di una "quota di iscrizione" finalizzata alla copertura dei costi di costituzione, di avvio e di promozione del Fondo pensione che è fissata nell'importo di £. 30.000, di cui £. 20.000 a carico dell'impresa e £. 10.000 a carico del lavoratore.

2. Alle spese di gestione ordinaria del Fondo pensione si farà fronte mediante l'istituzione di un conto generale alimentato dalla "quota associativa" che verrà dedotta dai contributi previsti all'art. 5 ed è stabilita nella misura massima dello 0,16% della retribuzione annua assunta a base di calcolo del TFR, di cui 0,08% a carico dell'azienda con un massimo di £. 20.000 per lavoratore associato e 0,08% a carico del lavoratore associato con un massimo di £. 20.000.

3. Entro il mese di dicembre 1999 le parti istitutive procederanno a una verifica congiunta con il Consiglio di Amministrazione del Fondo, al fine di verificare la congruità della quota associativa con la situazione economica e finanziaria del Fondo medesimo.

4. Annualmente il Consiglio di amministrazione sottopone alla ratifica dell'Assemblea gli importi, pariteticamente ripartiti tra lavoratori e datori di lavoro, da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo.

Art. 17 - Fase transitoria.

1. Le parti istitutive si impegnano a costituire il Fondo pensione entro e non oltre il 31.5.98 e a partire da tale data sarà possibile dare inizio alla raccolta delle adesioni, previa approvazione della scheda informativa da parte della Commissione di vigilanza.

2. In sede di atto costitutivo del Fondo, le parti istitutive designeranno i componenti del Consiglio di amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori Contabili provvisorio che resteranno in carica fino a quando la 1a Assemblea dei Delegati non abbia proceduto all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori.

3. Il Consiglio di amministrazione provvisorio è composto da 12 membri, di cui 6 in rappresentanza dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza dei lavoratori.

4. Il Collegio dei Revisori Contabili provvisorio è composto da 2 membri effettivi e 2 supplenti, di cui 1 effettivo e 1 supplente in rappresentanza dei datori di lavoro e 1 effettivo e 1 supplente in rappresentanza dei lavoratori.

5. Durante la fase transitoria il Consiglio di amministrazione provvisorio dovrà porre in essere tutti gli atti necessari per promuovere la raccolta delle adesioni.

6. Spetta al Consiglio di amministrazione provvisorio indire le elezioni per l'insediamento della 1a Assemblea dei Delegati.



.OMISSIS. DA PAG. 161 A PAG. 184. SONO RIPORTATI:

- legge 8.11.91 n. 381 (G.U. n. 283 del 3 dicembre): "Disciplina delle cooperative sociali";
- schema della legislazione regionale applicativa della legge n. 381/91;
- legge 20.5.70 n. 300 (G.U. n. 131 del 27.5.70): "Statuto dei diritti dei lavoratori - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".