CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO.

CCNL COOPERATIVE SOCIALI

Roma, 7 maggio 1997

Valido dall'1.4.95 al 31.12.97

VERBALE DI ACCORDO.

ANCST-LEGACOOP, FEDERSOLIDARIETÀ-CONFCOOPERATIVE, AGCI-SERVIZI e Funzione Pubblica-CGIL, FISASCAT-CISL, FIST-CISL, UIL-Sanità hanno raggiunto, in data odierna, l'allegata ipotesi complessiva di accordo di rinnovo del CCNL 1.4.92 per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo - cooperative Sociali.
L'ipotesi di accordo, che contiene come parte integrante dello stesso un Verbale di Accordo Preliminare da sottoporre alla firma anche da parte delle rispettive organizzazioni confederali, verrà sottoposto a consultazione e verifica nelle rispettive organizzazioni e al vaglio delle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori, al fine di sciogliere ogni eventuale riserva in previsione della firma definitiva del nuovo CCNL, prevista entro il mese di maggio 1997 in sede ministeriale.

Roma, 7 maggio 1997 

VERBALE DI ACCORDO.

In relazione all'accordo, raggiunto il 7.5.97 di rinnovo del CCNL 1.4.92 per i lavoratori delle cooperative del settore Socio-Sanitario- Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo - CCNL Cooperative sociali e allo scioglimento in data odierna di ogni riserva per la firma definitiva del CCNL in sede ministeriale, le parti firmatarie il predetto contratto concordato che quanto previsto rispettivamente ai commi 1, 5 e 6 della Norma transitoria dell'art. 72 del CCNL stesso sia gestito in termini applicativi come segue:

· liquidazione di quanto spettante per il periodo 1.1.97 - 31.5.97 con la retribuzione relativa al mese di giugno 1997. Conseguentemente i periodi previsti ai commi 2 e 3 risulteranno 1.1.97 - 31.5.97;· eliminazione voci precedenti e inserimento nuove voci con la retribuzione relativa al mese di giugno 1997;
· cessazione dell'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale con la retribuzione relativa al mese di giugno 1997.

Roma, 27 maggio 1997 

VERBALE DI ACCORDO.

In relazione al CCNL 7.5.97 (1.4.95 - 31.12.97) le parti sottoscriventi concordano la decorrenza della 3a tranche degli aumenti retributivi, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 72, dall'1.2.98, ferma restando la decorrenza della 4a tranche di cui al comma 3 dello stesso articolo dall'1.3.98. Restando ferme le condizioni di miglior favore conseguenti all'avvenuta erogazione della 3a tranche in data antecedente. Le parti convengono, inoltre, sulla necessità e sull'urgenza di una comune riflessione sulla situazione e sull'evoluzione del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo, sulle prospettive di sviluppo, in questo ambito, della cooperazione sociale e sull'esigenza di realizzare relazioni sindacali e strumenti contrattuali confacenti.

Roma, 22 aprile 1998 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

COSTITUZIONE DELLE PARTI

Oggi 7 maggio 1997, in Roma

tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COOPERATIVE SERVIZI TURISMO - LEGACOOP (ANCST- LEGACOOP) rappresentata dal Presidente Bruno Busacca e dalla responsabile nazionale del settore della cooperazione sociale Costanza Fanelli, assistiti da Carlo Marignani responsabile dell'ufficio relazioni sindacali LEGACOOP e da una delegazione composta dai responsabili regionali di settore nelle persone di: Sandro Frega della Liguria, Italo Formigoni del Piemonte, Felice Romeo della Lombardia, Paolo Barbiero del Veneto, Dario Malutta del Friuli Venezia-Giulia, Adele Denti dell'Emilia-Romagna, Giuseppe Zanieri della Toscana e da Alberto Alberani di Bologna, Ester Schiaffonati di Reggio Emilia, Carlo Grimaldi di Roma;

la FEDERSOLIDARIETA' - CONFEDERAZ. COOPERATIVE ITALIANE (FEDERSOLIDARIETA' - CCI) rappresentata dal Presidente Franco Marzocchi, dal coordinatore della delegazione contrattuale Fabrizio Ghisio, da Claudio Figoli, da Enrico Cerreto per la Calabria, il Molise, la Basilicata, la Puglia e la Campania; da Elio Collini per la Liguria, da Giuliano Paolucci per le Marche, da Fabio Fedrigo per il Friuli Venezia Giulia; da Diego Guadagnino per la Sicilia, da Ennio Maison per la Valle D'Aosta, da Paolo Maroso per la Toscana, da Vittorio Paoli per la Lombardia, da Vittorio Ravanesi per l'Abruzzo; da Franco Rui per il Veneto; da Piero Solenghi e Riccardo Zoffoli per l'Emilia Romagna; da Brennero Torlini per l'Umbria; da Vincenzo Cortese per il Lazio; assistita dal Presidente della CONFCOOPERATIVE Luigi Marino, dal responsabile delle relazioni sindacali Carlo Bagni e dalla responsabile delle relazioni sindacali della CONFCOOPERATIVE provinciale di Parma Silvana Melegari;

l'ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE-SERVIZI (AGCI-SERVIZI) rappresentata da: Laura Pagliaro responsabile nazionale del settore dei Servizi e da Claudio Panvino responsabile dell'ufficio relazioni industriali;

e

la FUNZIONE PUBBLICA - CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA LAVORO (FP-CGIL) rappresentata da: Mauro Alboresi, Anna Maria Olivetti, Gilberto Creston, Gabriella Dionigi, Alda Germani, Teresa Debbi, Renzo Malavasi, Danilo Morini, Mauro Strazzari, Giovanna Malgeri, Marco Bombini, Claudio Laurenti, Patrizio Cacciotti, Francesco Chiucchiolo, Aldo Nigro;

la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI TERRITORIALI - CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (FIST-CISL) rappresentata da: Ermenegildo Bonfanti, Marco Lombardo, Gabrio Maria Tonelli, Velio Alia, Luigi Gentili, Giuseppe D'Angeli, Vincenzo Perulli;

la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI e del TURISMO - CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (FISASCAT-CISL) rappresentata dal Segretario Generale Gianni Baratta, dai Segretari nazionali: Luciana Cirillo, Mario Marchetti, Pierangelo Rameri, da Salvatore Falcone, Antonio Michelagnoli, Luigino Pezzuolo, Marco Pinna, Giovanni Pirulli dell'ufficio sindacale unitamente a una delegazione composta da: Antonio Albiniano, Cecilia Andriolo, Vittorio Armando, Atrous Kais, Dario Campeotto, Riccardo Camporese, Malgara Cappelli, Rocco Carbone, Oliviero Casadei, Antonio Cinosi, Bruno Cordiano, Gina Cotroneo, Michele Dell'Ara, Franco Di Liberto, Jmma Egger, Giovanni Fabrizio, Patrizio Fattorini, Francesco Ferroni, Ferruccio Fiorot, Silvano Gherbaz, Pietro Giordano, Angelo Giovanniello, Pietro Janni, Calogero Lauria, Guido Malvisi, Gilberto Mangone, Amedeo Meniconi, Biagio Montefusco, Giorgio Pajaro, Ugo Parisi, Marcello Pasquarella, Ferruccio Petri, Mario Piovesan, Simone Ponziani, Vincenzo Ramogida, Francesco Sanfile, Rosanna Santarello, Bruno Sassi, Santo Schiappacasse, Rolando Sirni, Giancarlo Trotta, Oscar Turati, Elena Vanelli, Francesco Varagona, Valentina Vento con l'intervento del segretario Natale Forlani della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL);

la UIL-SANITA' - UNIONE ITALIANA LAVORO (UIL-SANITA') rappresentata da:Carlo Fiordaliso, Mimmo D'Angelo, Antonio Spedicati, Franco Lo Grasso, Giovanni Torluccio, Nicola Salvatore con l'intervento di Franco Lago della Unione Italiana Lavoro (UIL)

è stato stipulato il presente CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo - Cooperative Sociali.

VERBALE DI ACCORDO PRELIMINARE.

La cooperazione sociale, con le sue attività socio-sanitario-assistenziali-educative e di inserimento lavorativo rappresenta, a 6 anni dall'attuazione della legge 8.11.91 n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali", un segmento significativo di produzione di servizi in crescita anche dal punto di vista occupazionale.
Questo settore può contare su circa 3.000 cooperative con oltre 80.000 addette/i nonché sul contributo del volontariato che opera in tale ambito e le collaborazioni col mondo associativo.
Questo sviluppo segnala come ormai da tempo si va affermando in tema di gestione dei servizi socio-sanitari-assistenziali-educativi e in materia di politiche attive del lavoro verso le fasce deboli, l'integrazione tra i soggetti pubblici e quelli privati.
Le parti sottolineano la necessità che tale rapporto sia inserito all'interno di un quadro di indirizzi di politica nazionale e territoriale, tale da integrare e qualificare l'insieme di risorse pubbliche e private disponibili. Il quadro di indirizzi deve tra l'altro porre in relazione bisogni e diritti dell'utenza, efficienza nell'organizzazione dei servizi, nuove opportunità occupazionali e trattamento economico-normativo delle lavoratrici e dei lavoratori. In questo ambito le organizzazioni cooperative possono assumere un ruolo innovativo con un'offerta qualificata di servizi e modelli organizzativi in funzione dei bisogni dell'utenza.
In coerenza con il protocollo nazionale di relazioni industriali sottoscritto tra LEGACOOP, CCI, AGCI e CGIL, CISL, UIL in data 5.4.90, le parti firmatarie del Presente verbale di accordo preliminare ribadiscono il proprio impegno ad operare nelle diverse sedi istituzionali e legislative per favorire il consolidamento di una qualificata presenza della realtà cooperativa in questi ambiti.
E' convinzione comune che per lo sviluppo di un corretto mercato di riferimento, elemento centrale sia il rapporto tra la Pubblica Amministrazione e la cooperazione sociale, che oggi risulta largamente inadeguato. La situazione è infatti caratterizzata da alcuni elementi preoccupanti per il raggiungimento delle finalità indicate, in particolare:

a) la difficoltà a recepire e realizzare a livello regionale e territoriale la legge n. 38/91;
b) l'esistenza di un mercato fortemente differenziato a livello territoriale che comporta difficoltà alla estesa applicazione del CCNL;
c) il perdurare di una differenziazione sul territorio per quanto riguarda il trattamento previdenziale delle/dei socie/i lavoratrici/ori, con la conseguenza di creare situazioni che non garantiscono nei rapporti di convenzione e/o appalto una corretta relazione tra qualità dei servizi e costi degli stessi;
d) l'utilizzo del parametro economico come metro prevalente di selezione tra i contraenti da parte dei soggetti pubblici.

Per questi motivi è necessario sottolineare e riaffermare che il presente CCNL è ritenuto dalle parti contraenti base comune di confronto con le diverse Pubbliche Amministrazioni, ribadendo la necessità che nei soprarichiamati rapporti l'applicazione contrattuale sia un requisito specificatamente previsto e qualificante nonché di limitare l'accesso ai soprarichiamati rapporti alle sole realtà cooperative che ne garantiscano l'applicazione.
In relazione a quanto sopra le parti sono pertanto impegnate:

a) a una definizione del CCNL tale da favorire un'offerta qualificata dei servizi;
b) a intervenire verso i soggetti pubblici e privati committenti per la corretta e puntuale assunzione dei costi delle prestazioni, quali risultano dall'applicazione del CCNL nella determinazione dei corrispettivi di convenzione e/o appalto.

Le parti, mentre raggiungono un accordo per il rinnovo della parte normativa ed economica del contratto che si applica alle lavoratrici e ai lavoratori delle cooperative operanti nel settore, a fronte delle difficoltà sopra citate che impediscono la crescita di tale settore in modo organico, evidenziano al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale le seguenti argomentazioni al fine di assumere a livello istituzionale le conseguenti necessarie iniziative.
In particolare sottolineano la necessità che siano attuati sia a livello di governo nazionale sia a livello regionale tutti i provvedimenti applicativi delle leggi di interesse del settore:

· istituire in tutte le Regioni l'albo delle cooperative sociali;
· prevedere modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari-assistenziali-educativi;
· rilanciare la formazione professionale indispensabile allo sviluppo dell'occupazione e ad assicurare qualità ed efficienza dei servizi;
· introdurre forme di agevolazioni contributive e fiscali condizionate al rispetto delle condizioni economiche e normative previste dal CCNL;
· costituire osservatori nazionali, regionali e/o provinciali permanenti, come da apposita norma contrattuale, con la partecipazione dei Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Famiglia e della Solidarietà Sociale, al fine di svolgere, tra l'altro, attività di monitoraggio sugli appalti e di controllo sul recepimento delle regole di mercato indicate dai Ministeri competenti;
· emanazione da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di una tabella del costo del lavoro, da aggiornare periodicamente, derivante dal presente CCNL e dalle normative di legge affinché sia utile a comporre la soglia minima nella determinazione delle basi d'asta e della congruità dei corrispettivi di committenza;
· definire un articolato tipo di capitolato di appalto cui deve attenersi la pubblica amministrazione;
· definire i criteri per l'assegnazione di appalti con offerta più vantaggiosa, con particolare riferimento alla qualità della prestazione;
· portare urgentemente a soluzione, con apposita iniziativa ministeriale, una riforma in materia di salario convenzionale, istituendo un livello unico nazionale che dia diritto a 52 contributi settimanali annui e gradualmente porti a 26 giornate lavorative mensili, nonché un inquadramento previdenziale proprio per le cooperative di tipo a) ex art.1, legge n. 381/91 che comporti un'adeguata riduzione della contribuzione previdenziale per le cooperative operanti al di fuori del regime dei salari medi convenzionali;
· considerare urgente un intervento che collochi in maniera corretta la figura della/del socia/o lavoratrice/ore in modo da valorizzare da un lato la sua partecipazione alla gestione dell'impresa cooperativa, dall'altro da regolare tutte le normative, economiche e previdenziali connesse alla sua prestazione di lavoro.

Al fine di garantire eque condizioni di mercato, le parti, in coerenza con quanto sopra affermato, riconfermano la conseguente necessità che lo strumento del salario convenzionale, fissato con decreto ministeriale in base alla normativa vigente, venga applicato esclusivamente per i servizi in quei determinati territori per i quali esso è stato definito.
Le parti sono consapevoli che senza significative e nuove risposte a tali problemi aumenterebbero enormemente gli ostacoli all'attività e alla presenza stessa della cooperazione sociale rendendo sempre più formale qualsiasi regolamentazione contrattuale del rapporto di lavoro, con effetti gravissimi, sia per quanto attiene la tutela e la valorizzazione del lavoro che la situazione generale del comparto dei servizi alle persone che si troverebbe così alla mercé di logiche speculative tese al risparmio.

Tenendo conto delle difficoltà incontrate nella gestione del precedente contratto, le parti si impegnano a un'azione congiunta al fine di realizzare gli osservatori citati.
Per quanto riguarda gli aspetti di loro più diretta competenza, al fine di assicurare al settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo uno strumento utile a garantirne prospettive di crescita nella trasparenza e al contempo utile alla gestione delle tematiche contrattuali, le Parti convengono sulla necessità di costituire Commissioni paritetiche. Nel corso della gestione contrattuale le parti individueranno pertanto ogni misura utile a rendere maggiormente operative le attività di tali Commissioni paritetiche, ivi comprese le eventuali risorse necessarie, e ne definiranno lo schema di modalità di funzionamento ai medesimi livelli nazionale, regionale e/o provinciale di cui all'art. 9 "Diritto d'informazione e confronto tra le parti".
Le Commissioni paritetiche, che avranno carattere di bilateralità e saranno nominate dalle parti firmatarie ai vari livelli previsti, svolgeranno le seguenti funzioni:

· attivare iniziative e strumenti per ampliare il grado di applicazione del CCNL anche utilizzando i dati forniti dagli appositi Osservatori;
· valutare e gestire congiuntamente le esigenze specifiche di applicazione del presente contratto in materia di persone svantaggiate (sede esclusiva a livello territoriale) in base a quanto previsto all'art.
2 del CCNL;
· valutare esigenze relative ai bisogni formativi del settore e promuovere idonee iniziative a sostegno, anche valorizzando gli strumenti bilaterali costituiti tra centrali cooperative e confederazioni sindacali nell'ambito della formazione;
· individuare apposite forme finalizzate alla certificazione della corretta applicazione contrattuale da parte delle cooperative operanti nel settore per gli eventuali usi previsti dalle leggi e segnalare agli organismi competenti eventuali inadempienze.
· collaborare per l'applicazione settoriale del D.lgs. 19.9.94 n. 626 sulla sicurezza e successive integrazioni e/o modificazioni in coordinamento con la Commissione prevista dall'accordo interconfederale del 5.10.95;
· gestire le procedure per la conciliazione delle controversie individuali e plurime su ricorso delle parti firmatarie ai sensi della lett. d) del titolo VIII del protocollo 5.4.90 definito tra le centrali cooperative e le Confederazioni Sindacali relativamente al livello territoriale.

 

Titolo I

VALIDITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Ambito di applicazione.

Il presente contratto regola i rapporti di lavoro all'interno delle cooperative sociali e di quelle operanti nel settore socio-sanitario- assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo che:

a) svolgono interventi, gestiscono servizi, nel comparto socio-sanitario-assistenziale-educativo ed attività connesse;
b) hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale e l'inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la concreta partecipazione ad attività lavorative di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione e tendono ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali soggetti al fine di un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari;
c) svolgono attività lavorative di tipo artigianale, industriale, agricolo e commerciale, occupando lavoratrici e lavoratori normodotati e lavoratrici e lavoratori svantaggiati in proporzioni diverse in relazione al tipo di svantaggio di cui sono portatrici o portatori i soggetti avviati al lavoro, nonché in base alle modalità di organizzazione della produzione.

Pertanto, per le persone svantaggiate presenti nelle cooperative che hanno come finalità l'inserimento lavorativo, l'attività lavorativa rappresenta uno strumento atto a integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare il grado di sviluppo delle capacità lavorative degli stessi.

A titolo esemplificativo le attività sono le seguenti:

· comunità alloggio per minori;
· centro di informazione e/o di orientamento;
· centri di aggregazione giovanili;
· servizi di animazione territoriali;
· comunità terapeutiche per soggetti tossicodipendenti;
· comunità alloggio per portatrici e portatori di handicap fisici e psichici;
· centri diurni e di accoglienza per soggetti portatori di handicap fisici e psichici;
· servizi di assistenza domiciliare;
· centri diurni per anziane e anziani;
· gestione di strutture protette;
· attività di inserimento lavorativo e di lavoro con presenza di persone svantaggiate realizzato attraverso la gestione di unità produttive di tipo artigianale, industriale, agricolo e commerciale;
· attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso strutture comunitarie semi - residenziali e residenziali.

Per le attività di cui al punto c) dell'ambito di applicazione o per quelle comunque riconducibili a quanto previsto dal comma b, art. 1, legge n. 381/91 le cooperative possono applicare i CCNL di riferimento del settore di attività svolta, previa verifica aziendale, fatta salva la possibilità di utilizzo degli istituti di cui all'art. 2 del presente CCNL.

Premesso che l'adesione alla cooperativa pone la socia-lavoratrice e il socio-lavoratore nel diritto dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, di partecipare all'elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo dell'azienda, di partecipare al rischio di impresa e quindi ai risultati economici e alle decisioni ad essi conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale sociale, mettendo nel contempo a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali, per quanto attiene al trattamento economico complessivo delle socie-lavoratrici e dei soci-lavoratori delle cooperative si fa riferimento a quanto previsto dal presente CCNL.

Le parti si impegnano a recepire all'interno del presente CCNL quanto eventuali innovazioni normative o accordi interconfederali dovessero stabilire in materia di socia-lavoratrice e di socio lavoratore.

Art. 2 - Persone svantaggiate.

Per persone svantaggiate si intendono quelle di cui all'art. 4 della legge 8.11.91 n. 381 "Disciplina delle Cooperative Sociali".
Gli istituti di cui al presente articolo sono applicabili, previa verifica tra le parti a livello locale, anche ai casi di persone in condizioni di particolare disagio sociale, segnalati e certificati dai servizi pubblici competenti, per il cui inserimento lavorativo è necessario rimuovere resistenze di carattere culturale, organizzativo e/o sociale.

Il rapporto tra la cooperativa e le persone svantaggiate ha come finalità la loro positiva integrazione nella vita sociale e lavorativa.
Tale rapporto deve svilupparsi sulla base di un progetto personalizzato che preveda la durata e le modalità dell'inserimento.
Le Commissioni paritetiche, la dove costituite, assumono l'onere di sollecitare presso gli enti locali un'azione di coordinamento, di supporto per tutta la durata del progetto tramite la garanzia di:

· servizi terapeutico-riabilitativi (e di verifica dell'evoluzione del disagio);
· di assistenza alla persona e alla famiglia;
· di trasporto;
· di formazione;
· di orientamento per la rimozione delle barriere architettoniche;
· di informazione sulle prestazioni fruibili e sulle modalità;
· di sostegno dell'esperienza cooperativa tramite anche committenze pubbliche.

Allo stesso modo, in attesa della riforma della legge del collocamento obbligatorio, le Commissioni paritetiche, la dove costituite dovranno considerarsi organismo funzionale a un'organica politica per l'occupazione e quindi in stretto collegamento con le istituzioni di governo del mercato del lavoro.

Le parti si impegnano a definire iniziative congiunte per la definizione dell'assetto dei servizi e legislativo.

Relativamente alle persone svantaggiate di cui trattasi le parti convengono sulle seguenti modalità di trattamento:

A) Alle persone svantaggiate viene riconosciuto il trattamento contrattuale per le mansioni effettivamente svolte in cooperativa.

B) Le Commissioni paritetiche di cui al verbale di accordo preliminare, in raccordo con la Commissione circoscrizionale per l'impiego e i servizi dell'ASL, a supporto dell'inserimento in mansioni confacenti alle condizioni psico-fisiche, attitudinali e professionali delle persone svantaggiate, sulla base di un'articolata informazione fornita dalla impresa cooperativa preventivamente all'avvio di un percorso di inserimento lavorativo e all'adozione di forme di sostegno, esprimono un parere motivato e controllano, anche con interventi diretti sia presso gli EE.LL. sia a livello aziendale, la corretta attuazione da parte delle cooperative dei seguenti strumenti adottati sulla base di progetti personalizzati:

1) convenzioni con enti locali, ASL ed eventuali organismi associativi per "borse di lavoro" o assunzione del carico degli oneri sociali anche in presenza di Contratti di Formazione e Lavoro (CFL); 2) contratti ad orari ridotti;
3) contratti part-time (anche verticale, per consentire la fruizione di cure e terapie riabilitative);
4) salari di 1° ingresso (per periodi definibili sino a 3 anni).

C) Per le persone svantaggiate inserite nelle cooperative principalmente con uno scopo di recupero sociale e per le quali la partecipazione ad attività lavorativa rappresenta esclusivamente uno strumento socializzante a valenza pedagogica e terapeutica, atto ad integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare l'eventuale grado d'idoneità al lavoro delle persone stesse, può essere previsto l'instaurarsi di specifici rapporti sulla base di progetti personalizzati concordati con la Pubblica Amministrazione.
I progetti, di cui le Commissioni paritetiche controllano l'applicazione e gli sviluppi, devono comunque prevedere i tempi di svolgimento, le modalità di rapporto con la persona interessata (accoglienza in strutture residenziali, inserimento in stages formativi, in gruppi di lavoro, affidamento attività manipolativa), il coinvolgimento di operatrici e operatori ed istituzioni interessate.
Al termine di tali progetti e in presenza di possibili evoluzioni positive possono essere adottati gli strumenti di agevolazione all'inserimento lavorativo previsti al punto precedente.

D) Laddove a conclusione di un progetto individualizzato di inserimento lavorativo non siano raggiunti i livelli produttivi previsti da parte del soggetto inserito e non vi siano, quindi, gli estremi per ipotizzare una permanenza in azienda, la cooperativa propone alle Commissioni paritetiche, dove costituite, che esprimono su ciò parere vincolante, la possibilità di adottare gli strumenti atti a prevedere la prosecuzione del rapporto di lavoro a condizioni specifiche e personalizzate.

E) Le parti potranno richiedere alle Commissioni paritetiche la revisione del rapporto instaurato in base alle modalità di trattamento di cui ai punti A) e B) in relazione all'evoluzione o alla modifica delle condizioni psico-fisiche delle persone svantaggiate.

F) Qualora le Commissioni paritetiche non siano state istituite, le imprese si obbligano ad inviare la documentazione relativa ai progetti personalizzati alle OO.SS. provinciali di competenza.

Le parti in relazione ai cambiamenti intercorsi e/o intercorrenti in merito al tema dell'inserimento lavorativo convengono di effettuare, entro il 30.9.97, un confronto sull'intera materia, definendo, se del caso, una ipotesi di rideterminazione del complesso degli istituti ai fini del prossimo CCNL.

Art. 3 - Rinvio a norma di legge.

Per quanto attiene le materie non disciplinate o solo parzialmente regolate dal presente contratto si fa espresso rinvio alle leggi in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato e allo statuto dei lavoratori in quanto applicabili.

Art. 4 - Condizioni di miglior favore.

Sono fatte salve ad esaurimento le eventuali condizioni di miglior favore in atto.
A tal fine in sede di confronto aziendale di cui all'art. 10 del CCNL verranno individuate specifiche definizioni di armonizzazione nell'ambito normativo e nell'ambito retributivo tra il trattamento preesistente e quello previsto dal presente CCNL.

Art. 5 - Inscindibilità delle posizioni contrattuali.

Le disposizioni del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine, correlate e inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Il presente costituisce quindi l'unico CCNL in vigore fra le parti contraenti.

Art. 6 - Normativa contrattuale confederale nazionale e legislativa.

Gli eventuali accordi interconfederali e le normative legislative nazionali che intervenissero nell'arco della vigenza contrattuale su materie definite e/o riguardanti il presente CCNL saranno recepite nell'ambito dello stesso.
Eventuali esigenze di armonizzazione normativa saranno prontamente definite tra le parti.

Art. 7 - Decorrenza e durata.

Salvo le specifiche decorrenze previste nei successivi articoli, il presente contratto decorre dall'1.4.95 e scade il 31.12.97; esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettoda una delle parti, con lettera raccomandata r.r., almeno 2 mesi prima della sua scadenza, anche in coerenza con l'esito della verifica di cui alla clausola attuativa dell'art. 72 del presente contratto.

 

Titolo II

RELAZIONI SINDACALI

Art. 8 - Protocollo di relazioni industriali.

Le parti si riconoscono nei valori e nelle finalità del protocollo nazionale di relazioni industriali del 5.4.90 sottoscritto tra centrali cooperative e CGIL-CISL-UIL.
Pertanto tale protocollo costituisce allegato al presente CCNL e ne è, quindi, parte integrante. Lo stesso protocollo costituisce parte operativa per quanto, dello stesso, non è previsto specificatamente dal presente CCNL.

Art. 9 - Diritto di informazione e confronto tra le parti.

Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.

Le parti, inoltre, convengono sulla necessità di sviluppare le idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione e all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo dei processi di sviluppo del settore e a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale, provinciale nonché aziendale.

Le sedi di informazione e confronto sono:

A) Livello nazionale.

Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:

· analizzare l'andamento del settore;
· verificare i programmi e i progetti di sviluppo complessivi del settore;
· verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
· valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
· valutare le esigenze del settore al fine di promuovere iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi dello stesso nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.

B) Livello regionale o provinciale.

Annualmente di norma entro l'anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:

- a livello regionale:

· verificare lo stato di definizione o applicazione delle normative regionali ex lege n. 381/91;
· analizzare l'evoluzione dei rapporti di committenza con la Pubblica Amministrazione;
· valutare le esigenze al fine di assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione, per quanto di competenza del livello regionale, affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL;

- a livello provinciale:

· analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi e al dato occupazionale;
· valutare le esigenze al fine di assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione e negli appalti dei costi connessi con l'applicazione del presente CCNL;
· verificare i programmi e i progetti di sviluppo complessivi del settore;
· valutare le esigenze al fine di assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione, per quanto di competenza del livello provinciale, affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL.

In caso di accordo per l'effettuazione della contrattazione di 2° livello in sede regionale in sostituzione di quella prevista in sede provinciale, così come previsto dall'art. 10, le parti regionali, sentite le rispettive parti provinciali, potranno concordare di sostituire parzialmente l'informazione a livello regionale.

C) Livello aziendale (per le imprese oltre i 15 addetti).

Semestralmente, su richiesta, verranno fornite alle RSU, o in loro assenza alle RSA, o in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL adeguate informazioni riguardanti gli andamenti occupazionali, le innovazioni sull'organizzazione del lavoro e sul funzionamento dei servizi, i rapporti diretti e/o di convenzione o appalto con gli Enti Pubblici, i progetti e i programmi di sviluppo.
Inoltre in caso di significative evoluzioni sui dati occupazionali e sui processi organizzativi, le relative informazioni verranno, su richiesta, tempestivamente fornite alle RSU, o in loro assenza alle RSA, o in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL.

Osservatorio nazionale.

Le parti stipulanti confermano la costituzione della Sezione Socio- Sanitario - Assistenziale - Educativa e dell'Inserimento Lavorativo Cooperativo dell'Osservatorio nazionale sulla cooperazione, previsto dal protocollo di intesa interconfederale del 5.4.90.
La Sezione dell'osservatorio è guidata dal Comitato composto da 6 componenti effettivi e 6 supplenti, nominato dalle parti stipulanti. La Sezione opererà secondo le norme del regolamento approvato dal Comitato di gestione fermo restando l'impegno ad individuare le fonti di finanziamento di ogni singola iniziativa, nel quadro dell'integrazione con l'osservatorio generale di cui al protocollo 5.4.90. La Sezione dell'Osservatorio potrà utilizzare i risultati di ricerche effettuate a cura delle parti stipulanti il CCNL o a cura dell'Osservatorio generale sulla cooperazione o promuoverne di sua iniziativa.
Oltre ai temi di cui al punto 1) del protocollo d'intesa interconfederale 5.4.90 le problematiche di settore che potranno essere oggetto di ricerca e analisi nel settore della cooperazione di cui trattasi sono di massima le seguenti:

· presenza e sviluppo delle cooperative del settore nelle varie aree geografiche;
· stato dei rapporti tra cooperative e pubbliche amministrazioni per l'insieme delle questioni che attengono al settore di attività;
· verifica dello stato di applicazione del CCNL e dello stato delle relazioni industriali e sindacali;
· applicazione delle leggi sociali e di norme in materia di condizioni di lavoro, sullo stato della sicurezza e della salute nell'ambiente di lavoro;
· situazione del mercato del lavoro del settore, della formazione professionale e degli andamenti occupazionali;
· qualità ed efficienza dei servizi nell'ambito del settore.

Tutte le deliberazioni e le proposte della sezione dell'osservatorio nazionale saranno trasmesse alle parti stipulanti il CCNL per consentire le opportune valutazioni nonché un loro eventuale utilizzo.
I finanziamenti delle iniziative di studio e ricerca adottate saranno pariteticamente ripartiti fra le stesse secondo modalità da concordarsi.

Osservatori territoriali.

Le parti convengono di promuovere la costituzione di Osservatori regionali, e/o provinciali su delega di questi, aventi analoghe caratteristiche organizzative e operanti in relazione ai temi richiamati per il livello di competenza.

Art. 10 - Struttura della contrattazione.

Le norme del presente articolo tengono conto dello spirito del protocollo sulla "Politica dei redditi" del 23.7.93 compatibilmente con la specificità del presente contratto.

La struttura della contrattazione è articolata su 2 livelli: nazionale e provinciale.

Il livello provinciale può essere sostituito da quello regionale su accordo tra le parti territorialmente interessate. La scelta del livello terrà anche conto del numero di aziende presenti sul territorio e della presenza delle strutture di rappresentanza delle parti.

1. Il Contratto nazionale.

a. Ruolo e riferimenti.

Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle cooperative, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione integrativa.
Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è coerente con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo della concertazione per la politica dei redditi.
Nel determinare tali effetti, si tiene conto delle politiche concordate nelle sessioni di politica dei redditi, dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell'andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore.

b. Procedure di rinnovo.

Le procedure per il rinnovo del CCNL sono le seguenti:

· disdetta: almeno 2 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.;
· invio piattaforma: almeno 1 mese prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.;
· inizio trattativa: entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma.

Nel mese antecedente la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente, e per il mese successivo alla scadenza medesima le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo di cui al comma 1, la norma di cui al comma 2 avrà efficacia limitatamente ai 2 mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima.
Ove tale condizione venga violata, l'indennità di vacanza contrattuale di cui alla lett. c. del presente articolo verrà anticipata di 3 mesi se della violazione è responsabile la parte datoriale e posticipata di 3 mesi rispetto alla normale decorrenza se responsabili sono le OO.SS. dei lavoratori.
In caso di mancata o ritardata disdetta del CCNL, esso si intende prorogato di 1 anno e così di anno in anno.

c. Indennità di vacanza contrattuale.

A decorrere dal 1° giorno del 4° mese dopo la scadenza del CCNL, ove sia intervenuta disdetta e nel caso di presentazione della piattaforma nei termini di cui al comma 1 della lett. b, qualora non sia intervenuto accordo di rinnovo, sarà erogata a tutti i lavoratori un'indennità di vacanza contrattuale pari al 30% del tasso annuo programmato d'inflazione, da calcolarsi sui minimi retributivi contrattuali vigenti.
Dall'inizio del 7° mese di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del tasso d'inflazione programmato.

2. Il contratto territoriale.

Esso potrà essere provinciale o in alternativa, a norma del presente articolo, regionale.

3. Confronto applicativo aziendale.

I titolari di tale confronto sono le aziende e le RSU o in loro assenza le RSA.
E' demandata al confronto tra le RSU o in loro assenza le RSA e la direzione aziendale la verifica dell'applicazione del contratto, delle leggi sociali e delle norme in materia di condizioni di lavoro.
E' altresì prevista per le parti a livello aziendale la discussione sull'applicazione delle seguenti materie:

- ambiente;
- salute e sicurezza sul lavoro;
- organizzazione del lavoro;
- formazione professionale;
- inquadramento professionale;
- gestione dell'orario di lavoro (in tale ambito le parti potranno anche definire la trasformazione delle giornate del 2 giugno e 4 novembre da giornate a retribuzione aggiuntiva in permesso retribuito aggiuntivo);
- diritto allo studio;
- nonché quant'altro espressamente rinviatovi.

Tale confronto avverrà entro 1 mese dalla firma del presente CCNL, per la 1a applicazione dello stesso e almeno annualmente per quanto attiene le materie ad esso rinviate.

Norma transitoria.

Le parti concordano di rinviare alla contrattazione nazionale la definizione della tempistica, delle materie e dei criteri per la affermazione della contrattazione di 2° livello, la quale, pertanto, potrà svolgersi solamente sulla base delle relative norme dalle stesse definite.

Art. 11 - Norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali.

In attuazione di quanto previsto dalla legge 12.6.90 n. 146, le parti individuano in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo i seguenti servizi essenziali:

· le prestazioni medico sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a:

- persone non autosufficienti;
- minori;
- soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare.

Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente garantiti.

Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, nell'ambito del rapporto tra le parti in sede aziendale, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi essenziali sopra individuati.
A livello aziendale potranno, inoltre, essere definite altre tipologie di servizio cui applicare la normativa del presente articolo.

Art. 12 - Procedure per la prevenzione del conflitto.

Le parti sottolineano l'importanza di una coerente applicazione delle procedure previste dal titolo 8 del protocollo 5.4.90 tra le centrali cooperative e le OO.SS.

Art. 13 - Pari opportunità tra uomo e donna.

Ai fini di una piena e puntuale applicazione della legge n. 125/91 è costituito a livello nazionale il Comitato per le pari opportunità tra uomo e donna composto da una componente designata da ognuna delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di componenti in rappresentanza delle centrali cooperative, tra le quali individuare la figura con funzioni di Presidente.
Possono inoltre essere istituiti Comitati per le pari opportunità tra uomo e donna presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell'ambito del rapporto tra le parti. Le associazioni cooperative assicurano le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento. Nell'ambito del rapporto tra le parti saranno definiti i termini del finanziamento delle iniziative assunte dal Comitato per le pari opportunità.

Le finalità dei Comitati per le pari opportunità tra uomo e donna sono quelle definite dalla legge di riferimento. I comitati costituiti al livello territoriale opereranno sulla base delle indicazioni che perverranno dal Comitato per le pari opportunità tra uomo e donna nazionale che verrà istituito entro 6 mesi dalla data della stipula del presente CCNL.

Art. 14 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psico-fisiche.

Alle lavoratrici e ai lavoratori per i quali sia stata attestata, da una struttura pubblica o da struttura convenzionata prevista dalle leggi vigenti, la condizione di persona affetta da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino a un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, si applicano le misure a sostegno di cui alla legge n. 162/90.

Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai permessi e/o aspettative non maturerà a favore della lavoratrice e del lavoratore alcun beneficio derivante dagli istituti previsti dal presente contratto.

Art. 15 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap.

Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicap si fa riferimento alla legge 5.2.92 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate".

Art. 16 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono attività di volontariato ai sensi della legge n. 266/91.

Le parti, sottolineando i valori solidaristici e civili del volontariato e in considerazione di quanto previsto dalla specifica legge quadro n. 266/91, convengono che le lavoratrici e i lavoratori che svolgono attività di volontariato ai sensi della suddetta legge siano applicate, compatibilmente con l'organizzazione aziendale, le forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dal presente CCNL.

 

Titolo III - DIRITTI SINDACALI

Art. 17 - Rappresentanze sindacali.

Le rappresentanze sindacali nelle cooperative e nelle società collegate sono le RSU (RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE) costituite ai sensi del protocollo d'intesa sottoscritto tra LEGACOOP, CCI, AGCI, e CGIL, CISL, UIL in data 13.9.94 che costituisce parte integrante del presente CCNL.

Ad integrazione dell'art. 3 di detto protocollo le parti, relativamente al numero dei componenti le RSU, convengono quanto segue:

a) 3 componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano fino a 75 addette/i;
b) 4 componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano da 76 a 150 addette/i;
c) 5 componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano da 151 a 200 addette/i;

Sino alla costituzione delle sopraindicate RSU le rappresentanze sindacali nelle cooperative e nelle società collegate sono le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA).

Le RSU o in loro assenza le RSA hanno competenze per quanto previsto dall'art. 9.

Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni delle Rappresentanze sindacali sono previsti permessi retribuiti secondo i criteri e le procedure di cui all'art. 23 della legge n. 300/70 e permessi non retribuiti per le finalità e secondo i criteri di cui all'art. 24 della legge medesima. A livello aziendale potrà essere concordato tra le parti, ove se ne ravvisi l'esigenza oggettiva riconosciuta, il superamento delle quantità dei permessi orari retribuiti di cui al comma precedente.

Art. 18 - Permessi per cariche sindacali.

Le lavoratrici e i lavoratori componenti i Comitati direttivi delle OO.SS. nazionali, regionali o provinciali di categoria, hanno diritto ai permessi retribuiti ai sensi dell'art. 30 della legge n. 300/70 per la partecipazione alle riunioni degli organi predetti, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette.
I nominativi e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette all'azienda da cui la lavoratrice o il lavoratore dipende.

Art. 19 - Aspettativa e permessi per funzioni pubbliche elettive.

Per il collocamento in aspettativa di lavoratrici e di lavoratori chiamate/i a ricoprire cariche pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali, regionali o provinciali e per la concessione di permessi alle lavoratrici e ai lavoratori chiamate/i a funzioni pubbliche elettive, si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 della legge n. 300/70.

Art. 20 - Assemblea.

Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 12 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L'azienda cooperativa dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di essi/e, e sono indette nella misura massima di 10 ore annue dalle RSU di cui all'art. 17 del presente CCNL e nella misura massima di 2 ore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

In assenza delle RSU le 12 ore annue di assemblea, sono indette dalle RSA unitamente alle OO.SS. firmatarie del contratto. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione, dirigenti donne e uomini esterni dei sindacati firmatari del presente CCNL.
Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'utenza.

Art. 21 - Affissione.

E' consentito ai Sindacati territoriali aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in appositi spazi comunicazioni a firma delle responsabili o dei responsabili dei Sindacati medesimi. Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro. Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla Direzione aziendale.

Art. 22 - Contributi sindacali.

Le addette e gli addetti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore della propria O.S., per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
La delega ha validità dal 1° giorno del mese successivo a quello del rilascio e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessata o dall'interessato. Sia la delega che la revoca della stessa devono essere inoltrate in forma scritta, alla cooperativa di appartenenza e all'O.S. interessata. Le trattenute mensili operate dalle singole cooperative sulle retribuzioni delle addette e degli addetti in base alle deleghe presentate dalle OO.SS. sono versate entro il 10° giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle OO.SS. con accompagnamento di distinta   nominativa.
La cooperativa è tenuta, nei confronti dei terzi, alla riservatezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle OO.SS.

 

Titolo IV - ASSUNZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 23 - Assunzione.

Con l'obiettivo della valorizzazione degli eventuali titoli disciplinanti le professioni del personale che appartiene ai settori di intervento, l'assunzione al lavoro deve essere effettuata in conformità alle disposizioni di legge che regolano la materia.
All'atto dell'assunzione sarà comunicato alla lavoratrice e al lavoratore, per iscritto, quanto segue:

· la tipologia del rapporto di lavoro;
· la data di decorrenza dell'assunzione;
· il livello di inquadramento cui viene assegnata o assegnato;
· il trattamento economico;
· la durata del periodo di prova;
· tutte le eventuali altre condizioni concordate.

Prima dell'assunzione in servizio, la cooperativa potrà accertare l'idoneità fisica attraverso visita medica da parte di strutture pubbliche, o convenzionate, delle lavoratrici e dei lavoratori aventi rapporto diretto con l'utenza.

L'assunzione delle persone svantaggiate avverrà con chiamata nominativa compatibilmente con quanto previsto dalle leggi vigenti e sulla base di quanto stabilito fra le parti.
Le parti, in considerazione della specificità dell'attività svolta convengono di escludere dalla riserva di cui all'art. 25, legge 23.7.91 n. 223 le assunzioni dei lavoratori appartenenti alle seguenti qualifiche professionali:

assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-assistenziale, addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o formata/o, animatrice/ore senza titolo, istruttrice/ore di attività manuali ed espressive, istruttrice/ore di nuoto, guida, operatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento, autista soccorritrice/ore, educatrice/ore senza titolo, assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o coordinatrice/ore, maestra/o di attività manuali ed espressive, guida con compiti di programmazione, massaggiatrice/ore, animatrice/ore con titolo, infermiera/ere generica/o, ricercatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento, assistente all'infanzia con funzioni educative, operatrice/ore dell'inserimento lavorativo, impiegata/o di concetto con responsabilità specifiche in area amministrativa, educatrice/ore professionale, assistente sociale, terapista della riabilitazione, infermiera/e professionale, consigliere di orientamento, capo ufficio, coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi semplici, educatrice/ore professionale coordinatrice/ore, coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi, psicologa/o, sociologa/o, pedagogista, medico, responsabile di area aziendale, responsabile di area aziendale strategica, direttrice/ore aziendale.

Art. 24 - Documenti di lavoro.

All'atto dell'assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovrà presentare o consegnare i seguenti documenti:

· libretto di lavoro e certificato di iscrizione al collocamento;
· stato di famiglia;
· residenza anagrafica;
· libretto di idoneità sanitaria;
· fotocopia di codice fiscale;
· fotocopia documento di riconoscimento valido;
· certificato di iscrizione all'albo/ordine professionale (se obbligatorio);
· eventuale libretto di pensione;
· certificato che attesta il grado di istruzione e di qualifica.

La lavoratrice e il lavoratore dovrà comunicare ogni variazione rispetto ai documenti e ai dati forniti all'atto dell'assunzione.

Art. 25 - Rapporti di lavoro a tempo determinato.

In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del presente contratto, ai sensi dell'art. 23, legge n. 56 del 28.2.87, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18.4.62 n. 230 e successive modifiche e integrazioni, all'art. 8 bis del DL 29.1.83 n. 17, convertito con modificazioni della legge 25.3.83 n. 79, è consentita, in relazione alle particolari esigenze della cooperativa e al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:

a) punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
b) per garantire le indispensabili necessità dei servizi assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture di cui all'art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie;
c) per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali della cooperativa anche in collaborazione con Ministeri e altre istituzioni pubbliche o private;
d) per l'effettuazione di attività socio-sanitaria, riabilitativo-psico- pedagogica, assistenziale, nonché promozionale, anche in collaborazione con ASL, Province, Regioni, Comuni, Ministeri o altri Enti e inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in collaborazione con gli Enti di cui sopra;
e) per sostituzioni di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dalla cooperativa;
f) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice o del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
g) per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa non retribuita, infortunio, permessi, servizio militare).

La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può essere superiore contemporaneamente al 30% del personale assunto a tempo indeterminato, ad esclusione di quanto riferito ai punti b), c) e g).
Sarà comunque attivabile un numero minimo di n. 3 rapporti di lavoro a tempo determinato per cooperativa.

Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico. Prima di procedere ad assunzioni a tempo determinato, secondo le ipotesi del presente articolo, le imprese cooperative attiveranno, con i soggetti di rappresentanza sindacale di cui all'art. 17, procedure di informazione sulle esigenze di assunzioni in questione e di confronto sulla coerenza delle motivazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Deroghe al limite massimo di cui al precedente paragrafo sono esclusivamente possibili previa intesa tra le parti al livello aziendale.

Art. 26 - Lavoro a tempo parziale.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di:

· favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto all'attività della cooperativa;
· consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, ferme restando le esigenze della cooperativa.

Il rapporto a tempo parziale sarà applicato nelle singole cooperative secondo i seguenti principi:

· volontà di entrambe le parti;
- in caso di assunzione a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza, per le medesime mansioni o mansioni similari, nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per chi, già dipendente, aveva trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

La cooperativa risponderà entro 20 giorni alle richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. L'eventuale risposta negativa dovrà essere motivata e comunicata anche alle rappresentanze sindacali. Le lavoratrici e i lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione entro 10 giorni dalla richiesta ricevuta.
Inoltre il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato come segue:

A) Nella lettera di assunzione dovranno essere specificati:

· l'eventuale periodo di prova;
· l'orario settimanale;
· la qualifica assegnata.

Il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a 10 ore.

Qualora non sia possibile il raggiungimento di detto minimo in un'unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità della lavoratrice o del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove la cooperativa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico-produttiva e organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi.
Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore con rapporto a tempo parziale presti l'attività lavorativa in 2 o più ubicazioni nell'ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all'altro di lavoro spetta alla lavoratrice o al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai km.15 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione di 2° livello.
Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni derivanti dalla acquisizione di nuovi servizi, dalla vacanza di posti derivanti da cessazioni di rapporti di lavoro in atto, la cooperativa, in relazione alle esigenze tecnico produttive, ricercherà, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali, soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale part-time.

B) E' ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell'orario settimanale della lavoratrice e del lavoratore che ha avuto l'assunzione con contratto a tempo parziale.

C) La variazione con carattere di continuità dell'orario settimanale, di cui alla lettera di assunzione, dovrà essere comunicata per iscritto alla lavoratrice e al lavoratore e contestualmente alle RSU e all'Ispettorato del Lavoro.

D) Il personale che ha avuto l'assunzione a tempo parziale avrà la retribuzione in base alle ore prestate nel mese. In ogni caso la retribuzione non potrà essere inferiore a quella corrispondente all'orario settimanale risultante dalla lettera di assunzione o dalla comunicazione di cui al punto C) che precede.

E) La retribuzione oraria si ottiene come stabilito all'art. 69.

F) I corrispondenti trattamenti economici relativi all'indennità di fine rapporto, alla 13a mensilità, ai compensi stabiliti dagli accordi integrativi, alle ferie e alle festività troveranno applicazione proporzionale alle ore lavorate.

G) Per la 13a mensilità si corrisponderà una quota pari all'8,33% della retribuzione percepita per le ore lavorate.

Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il trattamento di malattia e infortunio e quello relativo alle lavoratrici madri e qualsiasi altro trattamento contrattuale e di legge sarà garantito in proporzione alla durata della prestazione di cui ai punti A) e C) che precedono.

I ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli altri istituti contrattuali nell'anno di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa saranno calcolati in misura proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei 2 distinti periodi.

Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di assunzione nel corso dell'anno i trattamenti derivanti dalle norme che precedono trovano applicazione in rapporto al periodo lavorato.

L'utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale e le sue modalità di attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a livello aziendale in particolar modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del lavoro supplementare.

Art. 27 - Contratti di formazione e lavoro (CFL).

Per l'assunzione di personale con CFL si fa riferimento all'accordo interconfederale del 5.10.95 intercorso in materia.
In riferimento a quanto previsto nella apposita tabella allegata a tale accordo, concernente i livelli da escludersi e l'individuazione delle professionalità intermedie ed elevate, in considerazione delle modifiche intervenute con il presente CCNL in materia di inquadramento del personale, la sezione relativa risulta così modificata:

- professionalità da escludersi: quelle relative ai livelli 1°, 2°, 3°;
- professionalità intermedie: quelle relative ai livelli 4°, 5°;
- professionalità elevate: quelle relative ai livelli 6°, 7°, 8°, 9°, 10°.

Art. 28 - Apprendistato.

I rapporti di lavoro con contratti di apprendistato sono definiti nel rispetto della legislazione vigente.
Le parti, in considerazione delle modificazioni intercorrenti, si reincontreranno entro 2 mesi dalla firma del presente CCNL per una compiuta regolamentazione della materia.

Art. 29 - Periodo di prova.

L'assunzione in servizio delle lavoratrici e dei lavoratori avviene con un periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore ai seguenti periodi:

1° 30 gg. di effettiva prestazione
2° 30 gg. di effettiva prestazione
3° 30 gg. di effettiva prestazione
4° 30 gg. di effettiva prestazione
5° 60 gg. di effettiva prestazione
6° 60 gg. di effettiva prestazione
7° 60 gg. di effettiva prestazione
8° 180 gg. di effettiva prestazione
9° 180 gg. di effettiva prestazione
10° 180 gg. di effettiva prestazione

Nel corso del periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di relativa indennità.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente stabilito dal contratto stesso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova ovvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice e al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate e alle ore di lavoro, nonché i ratei di ferie, di 13a e di trattamento di fine rapporto. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia la lavoratrice e il lavoratore potranno essere ammessi a completare il periodo di prova qualora siano in grado di riprendere il servizio entro 60 giorni. Trascorso il periodo di prova senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, la lavoratrice e il lavoratore si intenderanno confermati in servizio.

Art. 30 - Preavviso di licenziamento e dimissioni.

Salvo l'ipotesi di cui al punto e) dell'art. 37 il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti in giorni di calendario, come segue:

  livelli 1/2/3/4 livelli 5/6/7 livelli 8/9/10
per anzianità di servizio fino a 3 anni 15 gg. 45 gg. 90 gg.
per anzianità di servizio oltre i 3 anni 30 gg. 60 gg. 120 gg.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retriblizione del periodo di mancato preavviso.
La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il periodo di preavviso per licenziamento l'impresa cooperativa concederà alla lavoratrice e al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dall'impresa in rapporto alle proprie esigenze.
Tanto il licenziamento che le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.

Art. 31 - Rilascio dei documenti e del certificato di lavoro.

All'atto dell'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda cooperativa riconsegnerà alla lavoratrice e al lavoratore i dovuti documenti regolarmente aggiornati e di essi la lavoratrice e il lavoratore rilasceranno regolare ricevuta.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, l'azienda cooperativa dovrà rilasciare a richiesta della lavoratrice e del lavoratore un certificato con l'indicazione della durata del rapporto di lavoro e delle mansioni svolte dalla stessa lavoratrice e dallo stesso lavoratore.

Art. 32 - Trattamento di fine rapporto.

Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge n. 297/82.

Art. 33 - Mobilità e trasferimenti.

Per mobilità temporanea si intende:

· la mobilità di urgenza dettata da eventi contingenti e imprevedibili;
· utilizzazione del personale in unità diversa da quella di provenienza nel rispetto delle attribuzioni spettanti alle singole posizioni personali.

Qualora esigenze organizzative aziendali lo richiedano, lo spostamento può divenire trasferimento definitivo.
In sede di confronto aziendale tra le parti, di cui all'art. 10, verranno verificati i processi di mobilità posti in atto, con particolare attenzione a quelli con carattere definitivo attuati ai sensi dell'art. 13, legge 20.5.70 n. 300.

Art. 34 - Cambi di gestione.

Rilevato che il settore è notevolmente caratterizzato dalla effettuazione del servizio tramite contratti di appalto o convenzioni o accreditamento soggetti a frequenti cambi di gestione, allo scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale, viene concordato quanto ai seguenti punti.

A) L'azienda uscente, con la massima tempestività possibile, e comunque prima dell'evento, darà formale notizia della cessazione della gestione alle OO.SS. territoriali e alle RSU. L'azienda subentrante (anch'essa con la massima tempestività possibile e comunque prima del verificarsi dell'evento), darà a sua volta formale notizia alle OO.SS. territoriali circa l'inizio della nuova gestione.
Quanto sopra al fine di garantire tutte le informazioni utili alla corretta applicazione delle norme contrattuali nazionali e provinciali e delle disposizioni di legge in materia.

B) L'azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto, o convenzione, assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo punto d).
Le imprese interessate prenderanno preventivi accordi per effettuare il passaggio diretto delle lavoratrici e dei lavoratori addetti all'appalto o convenzione medesimi.

C) Qualora, per comprovati motivi, alla data della cessazione dell'appalto o convenzione, quanto previsto dal punto b), del presente articolo non abbia trovato applicazione, l'azienda cessante potrà porre in aspettativa senza retribuzione e senza maturazione degli istituti contrattuali le lavoratrici e i lavoratori che operano sull'appalto o convenzione interessati per un periodo massimo di 7 giorni lavorativi, al fine di consentire l'espletamento delle procedure relative alla assunzione con passaggio diretto.

D) In caso di modifiche o mutamenti significativi nell'organizzazione e nelle modalità del servizio da parte del committente e/o tecnologie produttive con eventuali ripercussioni sul dato occupazionale e sul mantenimento delle condizioni di lavoro, l'azienda fornirà le opportune informazioni alle OO.SS. territoriali.
Le parti si attiveranno per individuare le possibilità di adibire il personale dell'azienda eccedente in altri servizi, anche con orari diversi e in mansioni equivalenti.

 

Titolo V - COMPORTAMENTI IN SERVIZIO

Art. 35 - Comportamento in servizio.

La lavoratrice e il lavoratore, in relazione alle caratteristiche del campo di intervento, deve impostare il proprio contegno al rispetto e alla comprensione dell'utenza, agendo con criteri di responsabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dalla direzione aziendale e alle regole aziendali e osservando in modo scrupoloso i propri doveri.

Art. 36 - Ritardi e assenze.

Premesso che i ritardi e le assenze devono essere giustificati immediatamente e che la lavoratrice e il lavoratore devono osservare il proprio orario di lavoro, i ritardi giustificati o dovuti a motivi di eccezionalità o forza maggiore debbono essere recuperati; ove non sia possibile il recupero, i ritardi e le assenze comportano la perdita dell'importo della retribuzione corrispondente alla non effettuazione delle ore lavorabili.
I ritardi ingiustificati nonché l'assenza arbitraria e ingiustificata sono oggetto di sanzioni disciplinari di cui all'art. 37 e comportano la perdita della relativa retribuzione.

Art. 37 - Provvedimenti disciplinari.

Indicazione dei provvedimenti disciplinari.

In conformità all'art. 7 della legge n. 300/70 le mancanze della lavoratrice e del lavoratore possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti da parte dell'azienda:

· richiamo verbale;
· richiamo scritto;
· multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione;
· sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
· licenziamento.

Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.

L'azienda non potrà applicare nei confronti della lavoratrice e del lavoratore alcun provvedimento disciplinare ad eccezione del rimprovero verbale senza aver preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato corso, nel corso dei quali la lavoratrice e il lavoratore potranno presentare le loro giustificazioni.
Trascorso il predetto termine di 5 giorni, ove l'azienda non abbia ritenuto valide le giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore o in assenza di giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore, la stessa
potrà dare applicazione alle sanzioni disciplinari dandone motivata comunicazione all'interessata o all'interessato.
Se il provvedimento non verrà comunicato entro i 10 giorni successivi a quello della presentazione delle giustificazioni, le stesse si riterranno accolte.
Ferma restando la facoltà di adire all'autorità giudiziaria la lavoratrice o il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 20 giorni successivi anche per mezzo della O.S. alla quale appartenga ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, di un Collegio di Conciliazione e di Arbitrato, composto da 1 rappresentante di ciascuna delle parti e da un 3° membro da scegliere di comune accordo o, in difetto
di accordo, nominato dal direttore dell'UPLMO.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora l'azienda cooperativa non provveda entro 10 giorni dall'invito dell'Ufficio del Lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione e parimenti l'arco temporale per l'individuazione del numero delle infrazioni e dei corrispondenti provvedimenti disciplinari è di 2 anni.
Nel caso di persone svantaggiate le norme e i provvedimenti disciplinari dovranno essere individualmente armonizzati con i programmi personalizzati di risocializzazione.

Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari.

A) Rimprovero verbale.

Nel caso di infrazioni di lieve entità alla lavoratrice e al lavoratore potrà essere applicato il richiamo verbale.

B) Rimprovero scritto.

E' un provvedimento di carattere preliminare e viene applicato per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Dopo 3 rimproveri scritti non caduti in prescrizione, la lavoratrice e il lavoratore se ulteriormente recidiva/o, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a 1 giorno.

C) Multa.

Vi si incorre per:

· inosservanza dell'orario di lavoro;
· assenza non giustificata non superiore a 1 giorno; per tale caso la multa sarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate;
· inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'azienda, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento;
· irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno;
· mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo.

L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPS. Eccezione fatta per il punto 5. la recidiva per 2 volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino a un massimo di 4 giorni.

D) Sospensione.

Vi si incorre per:

· inosservanza ripetuta per oltre 3 volte dell'orario di lavoro;
· assenza arbitraria di durata superiore a 1 giorno e non superiore a 3;
· inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
· presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti;
· abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto dal punto 3) del provvedimento di licenziamento;
· insubordinazione verso i superiori;
· irregolarità volontaria nelle formalità per il controllo delle presenze quando non costituisca recidiva;
· assunzione di un contegno scorretto e offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, i colleghi, atti o molestie anche di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona;
· rifiuti ad eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite.

La recidiva in provvedimento di sospensione non prescritti può fare incorrere la lavoratrice e il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo (licenziamento).

E) Licenziamento.

Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro:

· assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi;
· assenze ingiustificate, ripetute 3 volte in 1 anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie;
· abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;
· inosservanza delle norme mediche per malattia;
· grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;
· danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidata;
· litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;
· furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti;
· esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;
· contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione;
· azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa;
· gravi comportamenti lesivi della dignità della persona.

Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto.

L'elencazione di cui alle lett. a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.

Art. 38 - Responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con l'utenza.

La responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con l'utenza e verso terzi di cui all'art. 5, legge 13.5.85 n. 190 verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile stipulata dall'impresa.

Art. 39 - Patrocinio legale delle lavoratrici e dei lavoratori.

L'impresa, nella tutela dei propri diritti e interessi, assicurerà l'assistenza in sede processuale alle lavoratrici e ai lavoratori che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e/o all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'impresa, ferma restando la responsabilità personale per colpa grave e/o dolo.

Art. 40 - Ritiro della patente.

Alla lavoratrice e al lavoratore con qualifica di autista o che per necessità di servizio è tenuta/o al possesso di una patente di guida, che per motivi che non comportano il licenziamento in tronco sia dall'autorità ritirata la patente necessaria per l'esercizio della propria attività, viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi senza percepire retribuzione alcuna ne maturare altra indennità.
Alla lavoratrice o al lavoratore in questo periodo potranno essere assegnati, previo accordo tra le parti in sede aziendale, ove ve ne sia la possibilità, altri lavori; in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale verrà a prestare servizio.

Art. 41 - Utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio.

L'utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio, sarà oggetto di confronto applicativo tra le parti in sede aziendale al fine della verifica delle esigenze e dei relativi interventi.

Titolo VI - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 42 - Inquadramento del personale.

L'inquadramento del personale è determinato in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
Durante il processo di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate l'inquadramento professionale deriva da una valutazione congiunta sia delle capacità professionali espresse sia del raggiungimento degli obiettivi terapeutico-riabilitativi professionali.
Al termine del processo d'inserimento lavorativo l'inquadramento professionale è determinato esclusivamente in base alle mansioni svolte e al ruolo effettivamente ricoperto.
I profili professionali sotto illustrati hanno carattere esemplificativo.

1° livello.

Addetta/o alle pulizie, addetta/o alla sorveglianza e custodia locali, addetta/o all'assolvimento di commissioni generiche, addetta/o ai servizi di spiaggia, ausiliaria/o.

2° livello.

Bagnina/o, operaia/o generica/o, centralinista, addetta/o alla cucina.

3° livello.

Operaia/o qualificata/o, autista con patente B/C, aiuto cuoca/o, addetta/o all'infanzia con funzioni non educative, addetta/o alla segreteria, assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o non formata/o.

4° livello.

Operaia/o specializzata/o, cuoca/o, autista con patente D/K, autista soccorritrice/ore, autista accompagnatrice/ore, impiegata/o d'ordine, animatrice/ore senza titolo, assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o formata/o, operatrice/ore tecnico dell'assistenza, istruttrice/ore di attività manuali ed espressive, istruttrice/ore di nuoto, guida, operatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento.

5° livello.

Educatrice/ore senza titolo, capo operaia/o, capo cuoca/o, assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o coordinatrice/ore, maestra/o di attività manuali ed espressive, guida con compiti di programmazione, massaggiatrice/ore, animatrice/ore con titolo, infermiera/e generica/o, ricercatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento, assistente all'infanzia con funzioni educative, operatrice/ore dell'inserimento lavorativo, impiegata/o di concetto.

6° livello.

Impiegata/o di concetto con responsabilità specifiche in area amministrativa, educatrice/ore professionale, assistente sociale, terapista della riabilitazione, infermiere professionale, consigliere di orientamento.

7° livello.

Capo ufficio, coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi semplici, educatrice/ore professionale coordinatrice/ore.

8° livello.

Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi, psicologa/o, sociologa/o, pedagogista, medico.

9° livello.

Responsabile di area aziendale, psicologa/o - sociologa/o - pedagogista - medico se in possesso di 5 anni di esperienza nel settore cooperativo.

10° livello.

Responsabile di area aziendale strategica, direttrice/ore aziendale.

 

Nota 1.

Le responsabili e i responsabili di strutture di medie dimensioni di cui al CCNL 1.4.92 sono inquadrati all'8° livello in qualità di coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi.
Le responsabili e i responsabili di area aziendale complessa di cui al CCNL 1.4.92 sono inquadrati al 9° livello in qualità di responsabili di area aziendale.

Nota 2.

I profili professionali non specificatamente individuati nei diversi livelli sopra indicati saranno inquadrati, attraverso il rapporto tra le parti in sede aziendale, sulla base dell'insieme di capacità professionale, autonomia e responsabilità ed eventuali titoli di studio o professionali richiesti, individuato dai profili professionali già previsti per ogni singolo livello di inquadramento.

Nota 3.

Con riferimento ai livelli 7° e 8° gli specifici inquadramenti del personale sono demandati al rapporto tra le parti in sede aziendale in relazione alla natura semplice o complessa delle strutture operative.

QUADRI

A) Definizione.

Appartengono all'area quadri le lavoratrici e i lavoratori che, pur non facendo parte della categoria dirigenziale, svolgono in maniera continuativa e dietro formale incarico della cooperativa una funzione di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa.
Tali lavoratrici e lavoratori sono caratterizzati da notevole capacità di assunzione di responsabilità, capacità innovativa e capacità di perseguire obiettivi aziendali globali e integrati in armonia con la legge 13.5.85 n. 190.

B) Procedure per l'individuazione.

L'individuazione e l'inserimento nelle area quadri verranno effettuati dalle cooperative nell'ambito delle lavoratrici e dei lavoratori con funzioni direttive di cui ai livelli, 8°, 9°, 10°, del presente articolo.
Tale individuazione avverrà all'interno dello specifico sistema organizzativo e professionale sarà riferita al criterio oggettivo del ruolo svolto e al criterio soggettivo della professionalità espressa.
In tale senso non vi è coincidenza automatica fra appartenenza ai suddetti livelli e appartenenza all'area quadri.
L'attribuzione della qualifica di quadro verrà comunicata alla lavoratrice e al lavoratore, mediante lettera (previa accettazione da parte dell'interessata e dell'interessato) che specificherà ruolo, responsabilità, funzione e retribuzione.

C) Assegnazione non definitiva di mansioni.

In attuazione degli artt. n. 5 della legge n. 190/85 e n. 1 della legge n. 106/86 l'assegnazione temporanea a un ruolo di quadro, che non sia avvenuta per sostituzione di una lavoratrice o di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, darà diritto al riconoscimento della qualifica di quadro solo dopo un periodo di 6 mesi di copertura del ruolo stesso.

D) Formazione professionale.

Le parti riconoscono decisivo l'apporto delle donne e uomini quadri all'adeguamento delle aziende alle trasformazioni che stanno intervenendo nel settore. Le aziende si impegnano, pertanto, a favorire la partecipazione dei quadri a corsi di formazione e/o aggiornamento finalizzato a valorizzare la loro capacità professionale nell'ambito delle esigenze aziendali di gestione e di sviluppo.

E) Retribuzione.

La retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori quadri è costituita, oltre che da quella di competenza del livello di appartenenza, da una indennità di funzione, con decorrenza dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro.
L'indennità sopraddetta sarà mensile minima e articolata nelle seguenti fasce:

8° livello £. 100.000
9° livello 200.000
10° livello 300.000

Tali indennità decorrono dall'1.1.97.

La collocazione dei quadri donne e uomini all'interno delle rispettive fasce verrà attuata dall'impresa, tenuto conto degli elementi di cui al paragrafo b).
Le presenti indennità verranno corrisposte anche a copertura di particolari condizioni di orario richieste e prestate dai quadri e derivanti dalle funzioni attribuite.
Le citate indennità saranno corrisposte per tutte le mensilità previste dal presente contratto, nonché ai fini del calcolo del TFR. Alla lavoratrice e al lavoratore appartenente all'area quadri, si applicano le norme del presente contratto, disposte per le altre lavoratrici e gli altri lavoratori e di legge disposte per le impiegate e per gli impiegati.
La società cooperativa è tenuta ad assicurare la lavoratrice e il lavoratore appartenente all'area quadri per rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle sue mansioni contrattuali.

Art. 43 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse.

La lavoratrice o il lavoratore deve essere adibita/o alle mansioni per le quali e stata/o assunta/o e a quelle corrispondenti ai livelli superiori che abbia successivamente acquisito, in conformità all'art. 13, legge n. 300 del 20.5.70.La lavoratrice o il lavoratore, purché in possesso di necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti può essere assegnata/o temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria e livello, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica della lavoratrice o del lavoratore medesima/o.
Alla lavoratrice o al lavoratore chiamata/o a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla sua, deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta la durata della loro esplicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di livello fra la qualifica superiore e quella di inquadramento.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione della stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratrice o di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di 3 mesi.

Art. 44 - Mutamento delle mansioni per inidoneità fisica.

Nel caso in cui alla lavoratrice e al lavoratore venga riconosciuta l'inidoneità in via permanente allo espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica, la cooperativa esperirà ogni utile tentativo,
compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità di organico, per recuperare la lavoratrice e il lavoratore al servizio attivo anche in mansioni diverse rispetto a quelle proprie del profilo rivestito, o a qualifiche funzionali inferiori.
Dal momento del nuovo inquadramento la lavoratrice e il lavoratore seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale con il riassorbimento del trattamento già in godimento a seguito degli adeguamenti retributivi previsti dai futuri rinnovi contrattuali.

Art. 45 - Trattamento economico conseguente al passaggio al livello funzionale superiore.

Nel caso di passaggio a un livello funzionale superiore il nuovo inquadramento retributivo verrà effettuato con l'attribuzione della retribuzione in godimento maggiorata della differenza tra il valore iniziale del nuovo livello di inquadramento e il valore iniziale del livello di provenienza.