CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO. CCNL COOPERATIVE SOCIALI Roma, 7 maggio 1997 Valido dall'1.4.95 al 31.12.97 VERBALE DI ACCORDO. ANCST-LEGACOOP, FEDERSOLIDARIETÀ-CONFCOOPERATIVE, AGCI-SERVIZI e Funzione
Pubblica-CGIL, FISASCAT-CISL, FIST-CISL, UIL-Sanità hanno raggiunto, in data odierna,
l'allegata ipotesi complessiva di accordo di rinnovo del CCNL 1.4.92 per le lavoratrici e
i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di
inserimento lavorativo - cooperative Sociali. Roma, 7 maggio 1997 VERBALE DI ACCORDO. In relazione all'accordo, raggiunto il 7.5.97 di rinnovo del CCNL 1.4.92 per i lavoratori delle cooperative del settore Socio-Sanitario- Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo - CCNL Cooperative sociali e allo scioglimento in data odierna di ogni riserva per la firma definitiva del CCNL in sede ministeriale, le parti firmatarie il predetto contratto concordato che quanto previsto rispettivamente ai commi 1, 5 e 6 della Norma transitoria dell'art. 72 del CCNL stesso sia gestito in termini applicativi come segue: · liquidazione di quanto spettante per il periodo 1.1.97 - 31.5.97 con la retribuzione
relativa al mese di giugno 1997. Conseguentemente i periodi previsti ai commi 2 e 3
risulteranno 1.1.97 - 31.5.97;· eliminazione voci precedenti e inserimento nuove voci con
la retribuzione relativa al mese di giugno 1997; Roma, 27 maggio 1997 VERBALE DI ACCORDO. In relazione al CCNL 7.5.97 (1.4.95 - 31.12.97) le parti sottoscriventi concordano la
decorrenza della 3a tranche degli aumenti retributivi, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 72,
dall'1.2.98, ferma restando la decorrenza della 4a tranche di cui al comma 3 dello stesso
articolo dall'1.3.98. Restando ferme le condizioni di miglior favore conseguenti
all'avvenuta erogazione della 3a tranche in data antecedente. Le parti convengono,
inoltre, sulla necessità e sull'urgenza di una comune riflessione sulla situazione e
sull'evoluzione del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo, sulle prospettive di
sviluppo, in questo ambito, della cooperazione sociale e sull'esigenza di realizzare
relazioni sindacali e strumenti contrattuali confacenti. Roma, 22 aprile 1998 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COSTITUZIONE DELLE PARTI Oggi 7 maggio 1997, in Roma tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COOPERATIVE SERVIZI TURISMO - LEGACOOP (ANCST- LEGACOOP) rappresentata dal Presidente Bruno Busacca e dalla responsabile nazionale del settore della cooperazione sociale Costanza Fanelli, assistiti da Carlo Marignani responsabile dell'ufficio relazioni sindacali LEGACOOP e da una delegazione composta dai responsabili regionali di settore nelle persone di: Sandro Frega della Liguria, Italo Formigoni del Piemonte, Felice Romeo della Lombardia, Paolo Barbiero del Veneto, Dario Malutta del Friuli Venezia-Giulia, Adele Denti dell'Emilia-Romagna, Giuseppe Zanieri della Toscana e da Alberto Alberani di Bologna, Ester Schiaffonati di Reggio Emilia, Carlo Grimaldi di Roma; la FEDERSOLIDARIETA' - CONFEDERAZ. COOPERATIVE ITALIANE (FEDERSOLIDARIETA' - CCI) rappresentata dal Presidente Franco Marzocchi, dal coordinatore della delegazione contrattuale Fabrizio Ghisio, da Claudio Figoli, da Enrico Cerreto per la Calabria, il Molise, la Basilicata, la Puglia e la Campania; da Elio Collini per la Liguria, da Giuliano Paolucci per le Marche, da Fabio Fedrigo per il Friuli Venezia Giulia; da Diego Guadagnino per la Sicilia, da Ennio Maison per la Valle D'Aosta, da Paolo Maroso per la Toscana, da Vittorio Paoli per la Lombardia, da Vittorio Ravanesi per l'Abruzzo; da Franco Rui per il Veneto; da Piero Solenghi e Riccardo Zoffoli per l'Emilia Romagna; da Brennero Torlini per l'Umbria; da Vincenzo Cortese per il Lazio; assistita dal Presidente della CONFCOOPERATIVE Luigi Marino, dal responsabile delle relazioni sindacali Carlo Bagni e dalla responsabile delle relazioni sindacali della CONFCOOPERATIVE provinciale di Parma Silvana Melegari; l'ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE-SERVIZI (AGCI-SERVIZI) rappresentata da: Laura Pagliaro responsabile nazionale del settore dei Servizi e da Claudio Panvino responsabile dell'ufficio relazioni industriali; e la FUNZIONE PUBBLICA - CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA LAVORO (FP-CGIL) rappresentata da: Mauro Alboresi, Anna Maria Olivetti, Gilberto Creston, Gabriella Dionigi, Alda Germani, Teresa Debbi, Renzo Malavasi, Danilo Morini, Mauro Strazzari, Giovanna Malgeri, Marco Bombini, Claudio Laurenti, Patrizio Cacciotti, Francesco Chiucchiolo, Aldo Nigro; la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI TERRITORIALI - CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (FIST-CISL) rappresentata da: Ermenegildo Bonfanti, Marco Lombardo, Gabrio Maria Tonelli, Velio Alia, Luigi Gentili, Giuseppe D'Angeli, Vincenzo Perulli; la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI e del TURISMO - CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (FISASCAT-CISL) rappresentata dal Segretario Generale Gianni Baratta, dai Segretari nazionali: Luciana Cirillo, Mario Marchetti, Pierangelo Rameri, da Salvatore Falcone, Antonio Michelagnoli, Luigino Pezzuolo, Marco Pinna, Giovanni Pirulli dell'ufficio sindacale unitamente a una delegazione composta da: Antonio Albiniano, Cecilia Andriolo, Vittorio Armando, Atrous Kais, Dario Campeotto, Riccardo Camporese, Malgara Cappelli, Rocco Carbone, Oliviero Casadei, Antonio Cinosi, Bruno Cordiano, Gina Cotroneo, Michele Dell'Ara, Franco Di Liberto, Jmma Egger, Giovanni Fabrizio, Patrizio Fattorini, Francesco Ferroni, Ferruccio Fiorot, Silvano Gherbaz, Pietro Giordano, Angelo Giovanniello, Pietro Janni, Calogero Lauria, Guido Malvisi, Gilberto Mangone, Amedeo Meniconi, Biagio Montefusco, Giorgio Pajaro, Ugo Parisi, Marcello Pasquarella, Ferruccio Petri, Mario Piovesan, Simone Ponziani, Vincenzo Ramogida, Francesco Sanfile, Rosanna Santarello, Bruno Sassi, Santo Schiappacasse, Rolando Sirni, Giancarlo Trotta, Oscar Turati, Elena Vanelli, Francesco Varagona, Valentina Vento con l'intervento del segretario Natale Forlani della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL); la UIL-SANITA' - UNIONE ITALIANA LAVORO (UIL-SANITA') rappresentata da:Carlo Fiordaliso, Mimmo D'Angelo, Antonio Spedicati, Franco Lo Grasso, Giovanni Torluccio, Nicola Salvatore con l'intervento di Franco Lago della Unione Italiana Lavoro (UIL) è stato stipulato il presente CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative
del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo -
Cooperative Sociali. VERBALE DI ACCORDO PRELIMINARE. La cooperazione sociale, con le sue attività socio-sanitario-assistenziali-educative e
di inserimento lavorativo rappresenta, a 6 anni dall'attuazione della legge 8.11.91 n. 381
"Disciplina delle cooperative sociali", un segmento significativo di produzione
di servizi in crescita anche dal punto di vista occupazionale. a) a una definizione del CCNL tale da favorire un'offerta qualificata dei servizi; Le parti, mentre raggiungono un accordo per il rinnovo della parte normativa ed
economica del contratto che si applica alle lavoratrici e ai lavoratori delle cooperative
operanti nel settore, a fronte delle difficoltà sopra citate che impediscono la crescita
di tale settore in modo organico, evidenziano al Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale le seguenti argomentazioni al fine di assumere a livello istituzionale le
conseguenti necessarie iniziative. Al fine di garantire eque condizioni di mercato, le parti, in coerenza con quanto sopra
affermato, riconfermano la conseguente necessità che lo strumento del salario
convenzionale, fissato con decreto ministeriale in base alla normativa vigente, venga
applicato esclusivamente per i servizi in quei determinati territori per i quali esso è
stato definito. Tenendo conto delle difficoltà incontrate nella gestione del precedente contratto, le
parti si impegnano a un'azione congiunta al fine di realizzare gli osservatori citati. · attivare iniziative e strumenti per ampliare il grado di applicazione del CCNL anche
utilizzando i dati forniti dagli appositi Osservatori;
Titolo I Art. 1 - Ambito di applicazione. Il presente contratto regola i rapporti di lavoro all'interno delle cooperative sociali e di quelle operanti nel settore socio-sanitario- assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo che: a) svolgono interventi, gestiscono servizi, nel comparto
socio-sanitario-assistenziale-educativo ed attività connesse; Pertanto, per le persone svantaggiate presenti nelle cooperative che hanno come finalità l'inserimento lavorativo, l'attività lavorativa rappresenta uno strumento atto a integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare il grado di sviluppo delle capacità lavorative degli stessi. A titolo esemplificativo le attività sono le seguenti: Per le attività di cui al punto c) dell'ambito di applicazione o per quelle comunque riconducibili a quanto previsto dal comma b, art. 1, legge n. 381/91 le cooperative possono applicare i CCNL di riferimento del settore di attività svolta, previa verifica aziendale, fatta salva la possibilità di utilizzo degli istituti di cui all'art. 2 del presente CCNL. Premesso che l'adesione alla cooperativa pone la socia-lavoratrice e il socio-lavoratore nel diritto dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, di partecipare all'elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo dell'azienda, di partecipare al rischio di impresa e quindi ai risultati economici e alle decisioni ad essi conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale sociale, mettendo nel contempo a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali, per quanto attiene al trattamento economico complessivo delle socie-lavoratrici e dei soci-lavoratori delle cooperative si fa riferimento a quanto previsto dal presente CCNL. Le parti si impegnano a recepire all'interno del presente CCNL quanto eventuali innovazioni normative o accordi interconfederali dovessero stabilire in materia di socia-lavoratrice e di socio lavoratore. Art. 2 - Persone svantaggiate. Per persone svantaggiate si intendono quelle di cui all'art. 4 della legge 8.11.91 n.
381 "Disciplina delle Cooperative Sociali". Il rapporto tra la cooperativa e le persone svantaggiate ha come finalità la loro
positiva integrazione nella vita sociale e lavorativa. · servizi terapeutico-riabilitativi (e di verifica dell'evoluzione del disagio); Allo stesso modo, in attesa della riforma della legge del collocamento obbligatorio, le Commissioni paritetiche, la dove costituite dovranno considerarsi organismo funzionale a un'organica politica per l'occupazione e quindi in stretto collegamento con le istituzioni di governo del mercato del lavoro. Le parti si impegnano a definire iniziative congiunte per la definizione dell'assetto
dei servizi e legislativo. A) Alle persone svantaggiate viene riconosciuto il trattamento contrattuale per le mansioni effettivamente svolte in cooperativa. B) Le Commissioni paritetiche di cui al verbale di accordo preliminare, in raccordo con la Commissione circoscrizionale per l'impiego e i servizi dell'ASL, a supporto dell'inserimento in mansioni confacenti alle condizioni psico-fisiche, attitudinali e professionali delle persone svantaggiate, sulla base di un'articolata informazione fornita dalla impresa cooperativa preventivamente all'avvio di un percorso di inserimento lavorativo e all'adozione di forme di sostegno, esprimono un parere motivato e controllano, anche con interventi diretti sia presso gli EE.LL. sia a livello aziendale, la corretta attuazione da parte delle cooperative dei seguenti strumenti adottati sulla base di progetti personalizzati: 1) convenzioni con enti locali, ASL ed eventuali organismi associativi per "borse
di lavoro" o assunzione del carico degli oneri sociali anche in presenza di Contratti
di Formazione e Lavoro (CFL); 2) contratti ad orari ridotti; C) Per le persone svantaggiate inserite nelle cooperative principalmente con uno scopo
di recupero sociale e per le quali la partecipazione ad attività lavorativa rappresenta
esclusivamente uno strumento socializzante a valenza pedagogica e terapeutica, atto ad
integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare l'eventuale
grado d'idoneità al lavoro delle persone stesse, può essere previsto l'instaurarsi di
specifici rapporti sulla base di progetti personalizzati concordati con la Pubblica
Amministrazione. D) Laddove a conclusione di un progetto individualizzato di inserimento lavorativo non siano raggiunti i livelli produttivi previsti da parte del soggetto inserito e non vi siano, quindi, gli estremi per ipotizzare una permanenza in azienda, la cooperativa propone alle Commissioni paritetiche, dove costituite, che esprimono su ciò parere vincolante, la possibilità di adottare gli strumenti atti a prevedere la prosecuzione del rapporto di lavoro a condizioni specifiche e personalizzate. E) Le parti potranno richiedere alle Commissioni paritetiche la revisione del rapporto instaurato in base alle modalità di trattamento di cui ai punti A) e B) in relazione all'evoluzione o alla modifica delle condizioni psico-fisiche delle persone svantaggiate. F) Qualora le Commissioni paritetiche non siano state istituite, le imprese si obbligano ad inviare la documentazione relativa ai progetti personalizzati alle OO.SS. provinciali di competenza. Le parti in relazione ai cambiamenti intercorsi e/o intercorrenti in merito al tema dell'inserimento lavorativo convengono di effettuare, entro il 30.9.97, un confronto sull'intera materia, definendo, se del caso, una ipotesi di rideterminazione del complesso degli istituti ai fini del prossimo CCNL. Art. 3 - Rinvio a norma di legge. Per quanto attiene le materie non disciplinate o solo parzialmente regolate dal presente contratto si fa espresso rinvio alle leggi in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato e allo statuto dei lavoratori in quanto applicabili. Art. 4 - Condizioni di miglior favore. Sono fatte salve ad esaurimento le eventuali condizioni di miglior favore in atto. Art. 5 - Inscindibilità delle posizioni contrattuali. Le disposizioni del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto e
a qualsiasi fine, correlate e inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro
trattamento. Art. 6 - Normativa contrattuale confederale nazionale e legislativa. Gli eventuali accordi interconfederali e le normative legislative nazionali che
intervenissero nell'arco della vigenza contrattuale su materie definite e/o riguardanti il
presente CCNL saranno recepite nell'ambito dello stesso. Art. 7 - Decorrenza e durata. Salvo le specifiche decorrenze previste nei successivi articoli, il presente contratto decorre dall'1.4.95 e scade il 31.12.97; esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettoda una delle parti, con lettera raccomandata r.r., almeno 2 mesi prima della sua scadenza, anche in coerenza con l'esito della verifica di cui alla clausola attuativa dell'art. 72 del presente contratto.
Titolo II Art. 8 - Protocollo di relazioni industriali. Le parti si riconoscono nei valori e nelle finalità del protocollo nazionale di
relazioni industriali del 5.4.90 sottoscritto tra centrali cooperative e CGIL-CISL-UIL. Art. 9 - Diritto di informazione e confronto tra le parti. Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali. Le parti, inoltre, convengono sulla necessità di sviluppare le idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione e all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo dei processi di sviluppo del settore e a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale, provinciale nonché aziendale. Le sedi di informazione e confronto sono: A) Livello nazionale. Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per: · analizzare l'andamento del settore; B) Livello regionale o provinciale. Annualmente di norma entro l'anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per: - a livello regionale: · verificare lo stato di definizione o applicazione delle normative regionali ex lege
n. 381/91; - a livello provinciale: · analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione
all'assetto dei servizi e al dato occupazionale; In caso di accordo per l'effettuazione della contrattazione di 2° livello in sede regionale in sostituzione di quella prevista in sede provinciale, così come previsto dall'art. 10, le parti regionali, sentite le rispettive parti provinciali, potranno concordare di sostituire parzialmente l'informazione a livello regionale. C) Livello aziendale (per le imprese oltre i 15 addetti). Semestralmente, su richiesta, verranno fornite alle RSU, o in loro assenza alle RSA, o
in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL adeguate informazioni
riguardanti gli andamenti occupazionali, le innovazioni sull'organizzazione del lavoro e
sul funzionamento dei servizi, i rapporti diretti e/o di convenzione o appalto con gli
Enti Pubblici, i progetti e i programmi di sviluppo. Osservatorio nazionale. Le parti stipulanti confermano la costituzione della Sezione Socio- Sanitario -
Assistenziale - Educativa e dell'Inserimento Lavorativo Cooperativo dell'Osservatorio
nazionale sulla cooperazione, previsto dal protocollo di intesa interconfederale del
5.4.90. · presenza e sviluppo delle cooperative del settore nelle varie aree geografiche; Tutte le deliberazioni e le proposte della sezione dell'osservatorio nazionale saranno
trasmesse alle parti stipulanti il CCNL per consentire le opportune valutazioni nonché un
loro eventuale utilizzo. Osservatori territoriali. Le parti convengono di promuovere la costituzione di Osservatori regionali, e/o provinciali su delega di questi, aventi analoghe caratteristiche organizzative e operanti in relazione ai temi richiamati per il livello di competenza. Art. 10 - Struttura della contrattazione. Le norme del presente articolo tengono conto dello spirito del protocollo sulla
"Politica dei redditi" del 23.7.93 compatibilmente con la specificità del
presente contratto. Il livello provinciale può essere sostituito da quello regionale su accordo tra le parti territorialmente interessate. La scelta del livello terrà anche conto del numero di aziende presenti sul territorio e della presenza delle strutture di rappresentanza delle parti. 1. Il Contratto nazionale. Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni
sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni
di lavoro che si svolgono nelle cooperative, di precisa fissazione delle materie rinviate
alla competenza del livello di contrattazione integrativa. b. Procedure di rinnovo. Le procedure per il rinnovo del CCNL sono le seguenti: · disdetta: almeno 2 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.; Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo di cui al comma 1,
la norma di cui al comma 2 avrà efficacia limitatamente ai 2 mesi successivi alla
presentazione della piattaforma medesima. c. Indennità di vacanza contrattuale. A decorrere dal 1° giorno del 4° mese dopo la scadenza del CCNL, ove sia intervenuta
disdetta e nel caso di presentazione della piattaforma nei termini di cui al comma 1 della
lett. b, qualora non sia intervenuto accordo di rinnovo, sarà erogata a tutti i
lavoratori un'indennità di vacanza contrattuale pari al 30% del tasso annuo programmato
d'inflazione, da calcolarsi sui minimi retributivi contrattuali vigenti. 2. Il contratto territoriale. Esso potrà essere provinciale o in alternativa, a norma del presente articolo, regionale. 3. Confronto applicativo aziendale. I titolari di tale confronto sono le aziende e le RSU o in loro assenza le RSA. Tale confronto avverrà entro 1 mese dalla firma del presente CCNL, per la 1a applicazione dello stesso e almeno annualmente per quanto attiene le materie ad esso rinviate. Norma transitoria. Le parti concordano di rinviare alla contrattazione nazionale la definizione della tempistica, delle materie e dei criteri per la affermazione della contrattazione di 2° livello, la quale, pertanto, potrà svolgersi solamente sulla base delle relative norme dalle stesse definite. Art. 11 - Norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali. In attuazione di quanto previsto dalla legge 12.6.90 n. 146, le parti individuano in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo i seguenti servizi essenziali: · le prestazioni medico sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la
tutela fisica e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a: Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente garantiti. Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati,
nell'ambito del rapporto tra le parti in sede aziendale, appositi contingenti di personale
che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi
essenziali sopra individuati. Art. 12 - Procedure per la prevenzione del conflitto. Le parti sottolineano l'importanza di una coerente applicazione delle procedure previste dal titolo 8 del protocollo 5.4.90 tra le centrali cooperative e le OO.SS. Art. 13 - Pari opportunità tra uomo e donna. Ai fini di una piena e puntuale applicazione della legge n. 125/91 è costituito a
livello nazionale il Comitato per le pari opportunità tra uomo e donna composto da una
componente designata da ognuna delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e da un pari
numero di componenti in rappresentanza delle centrali cooperative, tra le quali
individuare la figura con funzioni di Presidente. Le finalità dei Comitati per le pari opportunità tra uomo e donna sono quelle definite dalla legge di riferimento. I comitati costituiti al livello territoriale opereranno sulla base delle indicazioni che perverranno dal Comitato per le pari opportunità tra uomo e donna nazionale che verrà istituito entro 6 mesi dalla data della stipula del presente CCNL. Art. 14 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psico-fisiche. Alle lavoratrici e ai lavoratori per i quali sia stata attestata, da una struttura pubblica o da struttura convenzionata prevista dalle leggi vigenti, la condizione di persona affetta da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino a un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, si applicano le misure a sostegno di cui alla legge n. 162/90. Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai permessi e/o aspettative non maturerà a favore della lavoratrice e del lavoratore alcun beneficio derivante dagli istituti previsti dal presente contratto. Art. 15 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap. Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicap si fa riferimento alla legge 5.2.92 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate". Art. 16 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono attività di volontariato ai sensi della legge n. 266/91. Le parti, sottolineando i valori solidaristici e civili del volontariato e in considerazione di quanto previsto dalla specifica legge quadro n. 266/91, convengono che le lavoratrici e i lavoratori che svolgono attività di volontariato ai sensi della suddetta legge siano applicate, compatibilmente con l'organizzazione aziendale, le forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dal presente CCNL.
Titolo III - DIRITTI SINDACALI Art. 17 - Rappresentanze sindacali. Le rappresentanze sindacali nelle cooperative e nelle società collegate sono le RSU (RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE) costituite ai sensi del protocollo d'intesa sottoscritto tra LEGACOOP, CCI, AGCI, e CGIL, CISL, UIL in data 13.9.94 che costituisce parte integrante del presente CCNL. Ad integrazione dell'art. 3 di detto protocollo le parti, relativamente al numero dei componenti le RSU, convengono quanto segue: a) 3 componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano fino a 75
addette/i; Le RSU o in loro assenza le RSA hanno competenze per quanto previsto dall'art. 9. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni delle Rappresentanze sindacali sono previsti permessi retribuiti secondo i criteri e le procedure di cui all'art. 23 della legge n. 300/70 e permessi non retribuiti per le finalità e secondo i criteri di cui all'art. 24 della legge medesima. A livello aziendale potrà essere concordato tra le parti, ove se ne ravvisi l'esigenza oggettiva riconosciuta, il superamento delle quantità dei permessi orari retribuiti di cui al comma precedente. Art. 18 - Permessi per cariche sindacali. Le lavoratrici e i lavoratori componenti i Comitati direttivi delle OO.SS. nazionali,
regionali o provinciali di categoria, hanno diritto ai permessi retribuiti ai sensi
dell'art. 30 della legge n. 300/70 per la partecipazione alle riunioni degli organi
predetti, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle
organizzazioni predette. Art. 19 - Aspettativa e permessi per funzioni pubbliche elettive. Art. 20 - Assemblea. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro
nonché durante lo stesso nei limiti di 12 ore annue per le quali verrà corrisposta la
normale retribuzione. In assenza delle RSU le 12 ore annue di assemblea, sono indette dalle RSA unitamente
alle OO.SS. firmatarie del contratto. Della convocazione della riunione deve essere data
all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle
riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione,
dirigenti donne e uomini esterni dei sindacati firmatari del presente CCNL. Art. 21 - Affissione. E' consentito ai Sindacati territoriali aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in appositi spazi comunicazioni a firma delle responsabili o dei responsabili dei Sindacati medesimi. Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro. Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla Direzione aziendale. Art. 22 - Contributi sindacali. Le addette e gli addetti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore della propria
O.S., per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il
pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
Titolo IV - ASSUNZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 23 - Assunzione. Con l'obiettivo della valorizzazione degli eventuali titoli disciplinanti le
professioni del personale che appartiene ai settori di intervento, l'assunzione al lavoro
deve essere effettuata in conformità alle disposizioni di legge che regolano la materia. · la tipologia del rapporto di lavoro; Prima dell'assunzione in servizio, la cooperativa potrà accertare l'idoneità fisica attraverso visita medica da parte di strutture pubbliche, o convenzionate, delle lavoratrici e dei lavoratori aventi rapporto diretto con l'utenza. L'assunzione delle persone svantaggiate avverrà con chiamata nominativa
compatibilmente con quanto previsto dalle leggi vigenti e sulla base di quanto stabilito
fra le parti. assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-assistenziale, addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o formata/o, animatrice/ore senza titolo, istruttrice/ore di attività manuali ed espressive, istruttrice/ore di nuoto, guida, operatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento, autista soccorritrice/ore, educatrice/ore senza titolo, assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o coordinatrice/ore, maestra/o di attività manuali ed espressive, guida con compiti di programmazione, massaggiatrice/ore, animatrice/ore con titolo, infermiera/ere generica/o, ricercatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento, assistente all'infanzia con funzioni educative, operatrice/ore dell'inserimento lavorativo, impiegata/o di concetto con responsabilità specifiche in area amministrativa, educatrice/ore professionale, assistente sociale, terapista della riabilitazione, infermiera/e professionale, consigliere di orientamento, capo ufficio, coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi semplici, educatrice/ore professionale coordinatrice/ore, coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi, psicologa/o, sociologa/o, pedagogista, medico, responsabile di area aziendale, responsabile di area aziendale strategica, direttrice/ore aziendale. Art. 24 - Documenti di lavoro. All'atto dell'assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovrà presentare o consegnare i seguenti documenti: · libretto di lavoro e certificato di iscrizione al collocamento; La lavoratrice e il lavoratore dovrà comunicare ogni variazione rispetto ai documenti e ai dati forniti all'atto dell'assunzione. Art. 25 - Rapporti di lavoro a tempo determinato. In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del presente contratto, ai sensi dell'art. 23, legge n. 56 del 28.2.87, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18.4.62 n. 230 e successive modifiche e integrazioni, all'art. 8 bis del DL 29.1.83 n. 17, convertito con modificazioni della legge 25.3.83 n. 79, è consentita, in relazione alle particolari esigenze della cooperativa e al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi: a) punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con
attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico; La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato non può essere superiore contemporaneamente al 30% del personale assunto a
tempo indeterminato, ad esclusione di quanto riferito ai punti b), c) e g). Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a
carenze stabili dell'organico. Prima di procedere ad assunzioni a tempo determinato,
secondo le ipotesi del presente articolo, le imprese cooperative attiveranno, con i
soggetti di rappresentanza sindacale di cui all'art. 17, procedure di informazione sulle
esigenze di assunzioni in questione e di confronto sulla coerenza delle motivazioni di cui
al comma 1 del presente articolo. Art. 26 - Lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di: · favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto all'attività
della cooperativa; Il rapporto a tempo parziale sarà applicato nelle singole cooperative secondo i
seguenti principi: La cooperativa risponderà entro 20 giorni alle richieste di trasformazione dei
rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. L'eventuale risposta
negativa dovrà essere motivata e comunicata anche alle rappresentanze sindacali. Le
lavoratrici e i lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da
part-time a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione entro 10 giorni
dalla richiesta ricevuta. Il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a 10 ore. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detto minimo in un'unica ubicazione di
servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte
della disponibilità della lavoratrice o del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove
la cooperativa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di
natura tecnico-produttiva e organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione
dei servizi. B) E' ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell'orario settimanale della lavoratrice e del lavoratore che ha avuto l'assunzione con contratto a tempo parziale. C) La variazione con carattere di continuità dell'orario settimanale, di cui alla lettera di assunzione, dovrà essere comunicata per iscritto alla lavoratrice e al lavoratore e contestualmente alle RSU e all'Ispettorato del Lavoro. D) Il personale che ha avuto l'assunzione a tempo parziale avrà la retribuzione in base alle ore prestate nel mese. In ogni caso la retribuzione non potrà essere inferiore a quella corrispondente all'orario settimanale risultante dalla lettera di assunzione o dalla comunicazione di cui al punto C) che precede. E) La retribuzione oraria si ottiene come stabilito all'art. 69. F) I corrispondenti trattamenti economici relativi all'indennità di fine rapporto, alla 13a mensilità, ai compensi stabiliti dagli accordi integrativi, alle ferie e alle festività troveranno applicazione proporzionale alle ore lavorate. G) Per la 13a mensilità si corrisponderà una quota pari all'8,33% della retribuzione percepita per le ore lavorate. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni di legge vigenti. Il trattamento di malattia e infortunio e quello relativo alle lavoratrici madri e qualsiasi altro trattamento contrattuale e di legge sarà garantito in proporzione alla durata della prestazione di cui ai punti A) e C) che precedono. I ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli altri istituti contrattuali nell'anno di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa saranno calcolati in misura proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei 2 distinti periodi. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di assunzione nel corso dell'anno i
trattamenti derivanti dalle norme che precedono trovano applicazione in rapporto al
periodo lavorato. Art. 27 - Contratti di formazione e lavoro (CFL). Per l'assunzione di personale con CFL si fa riferimento all'accordo interconfederale
del 5.10.95 intercorso in materia. - professionalità da escludersi: quelle relative ai livelli 1°, 2°, 3°; Art. 28 - Apprendistato. I rapporti di lavoro con contratti di apprendistato sono definiti nel rispetto della
legislazione vigente. Art. 29 - Periodo di prova. L'assunzione in servizio delle lavoratrici e dei lavoratori avviene con un periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore ai seguenti periodi: 1° 30 gg. di effettiva prestazione Nel corso del periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di
lavoro in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di relativa indennità. Art. 30 - Preavviso di licenziamento e dimissioni. Salvo l'ipotesi di cui al punto e) dell'art. 37 il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti in giorni di calendario, come segue:
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di
preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retriblizione
del periodo di mancato preavviso. Art. 31 - Rilascio dei documenti e del certificato di lavoro. Art. 32 - Trattamento di fine rapporto. Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge n. 297/82. Art. 33 - Mobilità e trasferimenti. Per mobilità temporanea si intende: · la mobilità di urgenza dettata da eventi contingenti e imprevedibili; Qualora esigenze organizzative aziendali lo richiedano, lo spostamento può divenire
trasferimento definitivo. Art. 34 - Cambi di gestione. Rilevato che il settore è notevolmente caratterizzato dalla effettuazione del servizio
tramite contratti di appalto o convenzioni o accreditamento soggetti a frequenti cambi di
gestione, allo scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal
personale, viene concordato quanto ai seguenti punti. B) L'azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni
richieste e risultanti nel capitolato d'appalto, o convenzione, assumerà, nei modi e
condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di
lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o convenzione
stessi, salvo quanto previsto al successivo punto d). C) Qualora, per comprovati motivi, alla data della cessazione dell'appalto o convenzione, quanto previsto dal punto b), del presente articolo non abbia trovato applicazione, l'azienda cessante potrà porre in aspettativa senza retribuzione e senza maturazione degli istituti contrattuali le lavoratrici e i lavoratori che operano sull'appalto o convenzione interessati per un periodo massimo di 7 giorni lavorativi, al fine di consentire l'espletamento delle procedure relative alla assunzione con passaggio diretto. D) In caso di modifiche o mutamenti significativi nell'organizzazione e nelle modalità
del servizio da parte del committente e/o tecnologie produttive con eventuali
ripercussioni sul dato occupazionale e sul mantenimento delle condizioni di lavoro,
l'azienda fornirà le opportune informazioni alle OO.SS. territoriali.
Titolo V - COMPORTAMENTI IN SERVIZIO Art. 35 - Comportamento in servizio. La lavoratrice e il lavoratore, in relazione alle caratteristiche del campo di intervento, deve impostare il proprio contegno al rispetto e alla comprensione dell'utenza, agendo con criteri di responsabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dalla direzione aziendale e alle regole aziendali e osservando in modo scrupoloso i propri doveri. Art. 36 - Ritardi e assenze. Premesso che i ritardi e le assenze devono essere giustificati immediatamente e che la
lavoratrice e il lavoratore devono osservare il proprio orario di lavoro, i ritardi
giustificati o dovuti a motivi di eccezionalità o forza maggiore debbono essere
recuperati; ove non sia possibile il recupero, i ritardi e le assenze comportano la
perdita dell'importo della retribuzione corrispondente alla non effettuazione delle ore
lavorabili. Art. 37 - Provvedimenti disciplinari. Indicazione dei provvedimenti disciplinari. In conformità all'art. 7 della legge n. 300/70 le mancanze della lavoratrice e del
lavoratore possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti da parte
dell'azienda: Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari. Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari. A) Rimprovero verbale. Nel caso di infrazioni di lieve entità alla lavoratrice e al lavoratore potrà essere applicato il richiamo verbale. B) Rimprovero scritto. E' un provvedimento di carattere preliminare e viene applicato per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Dopo 3 rimproveri scritti non caduti in prescrizione, la lavoratrice e il lavoratore se ulteriormente recidiva/o, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a 1 giorno. C) Multa. Vi si incorre per: · inosservanza dell'orario di lavoro; L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPS. Eccezione fatta per il punto 5. la recidiva per 2 volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino a un massimo di 4 giorni. D) Sospensione. Vi si incorre per: · inosservanza ripetuta per oltre 3 volte dell'orario di lavoro; E) Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: · assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione
dell'indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della
lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. Art. 38 - Responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con l'utenza. La responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con l'utenza e verso terzi di cui all'art. 5, legge 13.5.85 n. 190 verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile stipulata dall'impresa. Art. 39 - Patrocinio legale delle lavoratrici e dei lavoratori. L'impresa, nella tutela dei propri diritti e interessi, assicurerà l'assistenza in sede processuale alle lavoratrici e ai lavoratori che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e/o all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'impresa, ferma restando la responsabilità personale per colpa grave e/o dolo. Art. 40 - Ritiro della patente. Alla lavoratrice e al lavoratore con qualifica di autista o che per necessità di
servizio è tenuta/o al possesso di una patente di guida, che per motivi che non
comportano il licenziamento in tronco sia dall'autorità ritirata la patente necessaria
per l'esercizio della propria attività, viene riconosciuto il diritto alla conservazione
del posto per un periodo di 9 mesi senza percepire retribuzione alcuna ne maturare altra
indennità. Art. 41 - Utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio. L'utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio, sarà oggetto di
confronto applicativo tra le parti in sede aziendale al fine della verifica delle esigenze
e dei relativi interventi. Titolo VI - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE Art. 42 - Inquadramento del personale. L'inquadramento del personale è determinato in relazione alle mansioni effettivamente
svolte. 1° livello. Addetta/o alle pulizie, addetta/o alla sorveglianza e custodia locali, addetta/o all'assolvimento di commissioni generiche, addetta/o ai servizi di spiaggia, ausiliaria/o. 2° livello. Bagnina/o, operaia/o generica/o, centralinista, addetta/o alla cucina. 3° livello. Operaia/o qualificata/o, autista con patente B/C, aiuto cuoca/o, addetta/o all'infanzia con funzioni non educative, addetta/o alla segreteria, assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o non formata/o. 4° livello. Operaia/o specializzata/o, cuoca/o, autista con patente D/K, autista soccorritrice/ore, autista accompagnatrice/ore, impiegata/o d'ordine, animatrice/ore senza titolo, assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o formata/o, operatrice/ore tecnico dell'assistenza, istruttrice/ore di attività manuali ed espressive, istruttrice/ore di nuoto, guida, operatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento. 5° livello. Educatrice/ore senza titolo, capo operaia/o, capo cuoca/o, assistente domiciliare e dei
servizi tutelari operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o
altrimenti definita/o coordinatrice/ore, maestra/o di attività manuali ed espressive,
guida con compiti di programmazione, massaggiatrice/ore, animatrice/ore con titolo,
infermiera/e generica/o, ricercatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento,
assistente all'infanzia con funzioni educative, operatrice/ore dell'inserimento
lavorativo, impiegata/o di concetto. Impiegata/o di concetto con responsabilità specifiche in area amministrativa, educatrice/ore professionale, assistente sociale, terapista della riabilitazione, infermiere professionale, consigliere di orientamento. 7° livello. Capo ufficio, coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi semplici, educatrice/ore professionale coordinatrice/ore. 8° livello. Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi, psicologa/o, sociologa/o, pedagogista, medico. 9° livello. Responsabile di area aziendale, psicologa/o - sociologa/o - pedagogista - medico se in possesso di 5 anni di esperienza nel settore cooperativo. 10° livello. Responsabile di area aziendale strategica, direttrice/ore aziendale.
Nota 1. Le responsabili e i responsabili di strutture di medie dimensioni di cui al CCNL 1.4.92
sono inquadrati all'8° livello in qualità di coordinatrice/ore di unità operativa e/o
servizi complessi. Nota 2. I profili professionali non specificatamente individuati nei diversi livelli sopra indicati saranno inquadrati, attraverso il rapporto tra le parti in sede aziendale, sulla base dell'insieme di capacità professionale, autonomia e responsabilità ed eventuali titoli di studio o professionali richiesti, individuato dai profili professionali già previsti per ogni singolo livello di inquadramento. Nota 3. Con riferimento ai livelli 7° e 8° gli specifici inquadramenti del personale sono demandati al rapporto tra le parti in sede aziendale in relazione alla natura semplice o complessa delle strutture operative. QUADRI A) Definizione. Appartengono all'area quadri le lavoratrici e i lavoratori che, pur non facendo parte
della categoria dirigenziale, svolgono in maniera continuativa e dietro formale incarico
della cooperativa una funzione di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e
dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa. B) Procedure per l'individuazione. L'individuazione e l'inserimento nelle area quadri verranno effettuati dalle
cooperative nell'ambito delle lavoratrici e dei lavoratori con funzioni direttive di cui
ai livelli, 8°, 9°, 10°, del presente articolo. C) Assegnazione non definitiva di mansioni. In attuazione degli artt. n. 5 della legge n. 190/85 e n. 1 della legge n. 106/86 l'assegnazione temporanea a un ruolo di quadro, che non sia avvenuta per sostituzione di una lavoratrice o di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, darà diritto al riconoscimento della qualifica di quadro solo dopo un periodo di 6 mesi di copertura del ruolo stesso. D) Formazione professionale. Le parti riconoscono decisivo l'apporto delle donne e uomini quadri all'adeguamento delle aziende alle trasformazioni che stanno intervenendo nel settore. Le aziende si impegnano, pertanto, a favorire la partecipazione dei quadri a corsi di formazione e/o aggiornamento finalizzato a valorizzare la loro capacità professionale nell'ambito delle esigenze aziendali di gestione e di sviluppo. E) Retribuzione. La retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori quadri è costituita, oltre che da
quella di competenza del livello di appartenenza, da una indennità di funzione, con
decorrenza dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro. 8° livello £. 100.000 Tali indennità decorrono dall'1.1.97. La collocazione dei quadri donne e uomini all'interno delle rispettive fasce verrà
attuata dall'impresa, tenuto conto degli elementi di cui al paragrafo b). Art. 43 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. La lavoratrice o il lavoratore deve essere adibita/o alle mansioni per le quali e
stata/o assunta/o e a quelle corrispondenti ai livelli superiori che abbia successivamente
acquisito, in conformità all'art. 13, legge n. 300 del 20.5.70.La lavoratrice o il
lavoratore, purché in possesso di necessari titoli professionali previsti dalla legge, in
relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti può essere assegnata/o
temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria e livello, sempre
che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica della
lavoratrice o del lavoratore medesima/o. Art. 44 - Mutamento delle mansioni per inidoneità fisica. Nel caso in cui alla lavoratrice e al lavoratore venga riconosciuta l'inidoneità in
via permanente allo espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica, la
cooperativa esperirà ogni utile tentativo, Art. 45 - Trattamento economico conseguente al passaggio al livello funzionale superiore. Nel caso di passaggio a un livello funzionale superiore il nuovo inquadramento retributivo verrà effettuato con l'attribuzione della retribuzione in godimento maggiorata della differenza tra il valore iniziale del nuovo livello di inquadramento e il valore iniziale del livello di provenienza.
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