| RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 1) NORMATIVA IN MATERIA (quadro delle leggi vigenti)
Legge 18 aprile 1962 n.230. Articolo 1 1. Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate. 2. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto: a) quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima; b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempre che nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione; c) quando l'assunzione abbia luogo per la esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale; d) per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda; e) nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi; f) quando l'assunzione venga effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti, e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale che, al 10 gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui alla presente lettera. 3. L'opposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto. 4. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore. 5. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni lavorativi. 6. L'elenco delle attività di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo sarà determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. L'elenco suddetto potrà essere successivamente modificato con le medesime procedure. In attesa dell'emanazione di tale provvedimento, per la determinazione di dette attività si applica il decreto ministeriale 11 dicembre 1939 che approva l'elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi di durata inferiore a sei mesi. Articolo 2 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato, non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente. 2. (riformulato: v. oltre, art. 12 legge 196/97) Articolo 3 L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano sia l'apposizione di un termine al contratto di lavoro sia l'eventuale temporanea proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro. Articolo 4 E' consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purché di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti amministrativi e tecnici, i quali possono, comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'art. 2118 del Codice Civile. Articolo 5 1. Al prestatore di lavoro, con contratto a tempo determinato, spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori regolamentati con contratti a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. 2. Alla scadenza del contratto verrà corrisposto al lavoratore un premio di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto stesso, e pari alla indennità di anzianità prevista dai contratti collettivi. Articolo 6 Sono esclusi dalla disciplina della presente legge i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e salariati fissi comunque denominati, regolati dalla legge 15 agosto 1949, numero 533, e successive modificazioni. Articolo 7 1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'art. 5 il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. 2. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni. Articolo 8 La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro. Articolo 9 L'articolo 2097 del Codice Civile è abrogato. Articolo 10 Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta congiunta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per la riforma burocratica, saranno emanate le norme per adeguare la disciplina dei contratti di lavoro dei lavoratori assunti a termine dalle Amministrazioni statali e dalle Aziende autonome dello Stato, alle disposizioni di cui alla presente legge. Articolo 11 La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
D.P.R. 7 ottobre 1963 n.1525 Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lettera a), della Legge 18 aprile 1962 n.230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. Articolo unico. E' approvato nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente, l'elenco delle attività aventi carattere stagionale per le quali, ai sensi dell'art. 1, commi secondo, lettera a), e sesto della Legge 18 aprile 1962 n.230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, è consentito per il personale assunto temporaneamente l'apposizione del termine nei contratti di lavoro. Elenco delle attività per le quali, ai sensi dell'art. 1 secondo comma, lettera a), dellaLegge 18 aprile 1962 n.230, è consentita per il personale assunto temporaneamente la apposizione di un termine nei contratti di lavoro 1. Sgusciatura delle mandorle. 2. Scuotitura, raccolta e sgranatura delle pine. 3. Raccolta e conservazione dei prodotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtilli, ecc.). 4. Raccolta e spremitura delle olive. 5. Produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell'uva, torchiatura delle vinacce, cottura del mosto, travasamento del vino). 6. Monda e trapianto, taglio e raccolta del riso. 7. Motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei foraggi. 8. Lavorazione del falasco. 9. Lavorazione del sommacco. 10. Maciullazione e stigliatura della canapa. 11. Allevamento bachi, cernita, ammasso e stufatura dei bozzoli. 12. Ammasso, sgranatura, legatura, macerazione e stesa all'aperto del lino. 13. Taglio delle erbe palustri, diserbo dei canali, riordinamento scoline delle opere consortili di bonifica. 14. Raccolta, infilzatura ed essiccamento della foglia del tabacco allo stato verde. 15. Cernita e condizionamento in colli della foglia di tabacco allo stato secco. 16. Taglio dei boschi, per il personale addetto all'abbattimento delle piante per legname da opera, alle operazioni per la preparazione della legna da ardere, alle operazioni di carbonizzazione nonché alle relative operazioni di trasporto. 17. Diradamento, raccolta e trasporto delle barbabietole da zucchero. 18. Scorzatura e marinatura del pesce. 19. Salatura e marinatura del pesce. 20. Pesca e lavorazione del tonno. 21. Lavorazione delle sardine sott'olio (per le aziende che esercitano solo tale attività). 22. Lavorazione delle carni suine. 23. Produzione di formaggi in caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino. 24. Lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per la fabbricazione di prodotti conservati e di bevande (limitatamente al personale assunto nel periodo di lavorazione del prodotto fresco), nonché fabbricazione dei relativi contenitori . 25. Produzione di liquirizia. 26. Estrazione dell'olio dalle sanse e sua raffinazione. 27. Estrazione dell'olio dal vinacciolo e sua raffinazione. 28. Estrazione dell'alcool dalle vinacce e dalle mele. 29. Fabbricazione del ghiaccio (durante il periodo estivo). 30. Estrazione di essenze da erbe e frutti allo stato fresco. 31. Spiumatura della tiffa. 32. Sgranellatura del cotone. 33. Lavatura della paglia per cappelli. 34. Trattura della seta. 35. Estrazione del tannino. 36. Fabbricazione e confezionamento di specialità dolciarie nei periodi precedenti le festività del Natale e della Pasqua. 37. Cave di alta montagna. 38. Montaggio, messa a punto e collaudo di esercizio di impianti per zuccherifici, per fabbriche di conserve alimentari e per attività limitate a campagne stagionali. 39. Fabbricazione dei laterizi con lavorazione a mano o mista a mano e a macchina nelle quali si faccia uso di essiccatoi all'aperto. 40. Cernita insaccamento delle castagne. 41. Sgusciatura ed insaccamento delle nocciole. 42. Raccolta, cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli freschi e fabbricazione dei relativi imballaggi. 43. Raccolta, cernita, confezione e spedizione di uve da tavola e da esportazione. 44. Lavaggio e imballaggio della lana. 45. Fiere ed esposizioni. 46. Lavori preparatori della campagna salifera sfangamento canali, ripristino arginature mungitura e clindratura caselle salanti, sistemazione aie di stagionatura, salinazione movimento di acque, raccolta del sale. 47. Spalatura della neve. 48. Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi. 49. Preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. e) dell'articolo 1 della Legge 18 aprile 1962 n.230, addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita. 50. Attività del personale addetto alle arene cinematografiche estive. 51. Attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi. 52. Conduzione delle caldaie per il riscaldamento dei fabbricati.
Legge 3 febbraio 1978 n.18 (Conversione del D.L. 3 dicembre 1977, n. 876) Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo . IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato nel commercio e nel turismo per l'approssimarsi di occasioni di intensificazione dell'attività lavorativa nei predetti settori; Vista la Legge 18 aprile 1962 n.230; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; Decreta: 1. Nei settori del commercio e del turismo, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, quando si verifichi, in determinati e limitati periodi dell'anno, una necessità di intensificazione dell'attività lavorativa, cui non sia possibile sopperire con il normale organico; le condizioni ed i singoli periodi di cui innanzi devono essere accertati, preventivamente alle assunzioni, con provvedimento del capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali provinciali di categoria, maggiormente rappresentative. Ai contratti stipulati ai sensi del comma precedente, si applica la disciplina stabilita dalla Legge 18 aprile 1962 n.230. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .
Legge 25 marzo 1983 n.79 (Articolo estratto) 8-bis. Disposizioni per i lavoratori stagionali. 1. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera a), della Legge 18 aprile 1962 n.230, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica presso la stessa azienda, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 2. La condizione di cui al comma precedente si applica anche a lavoratori assunti a norma del D.L. 3 dicembre 1977, n. 876 , convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 3 febbraio 1978 n.18 e della legge 26 novembre 1979, n. 598 , le cui disposizioni restano in vigore e sono estese a tutti i settori economici .
Legge 28 febbraio 1987 n.56 (Articolo estratto) 23. Disposizioni in materia di contratto a termine. - 1. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 1 della Legge 18 aprile 1962 n.230, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 1983 n.79, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato. 2. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'articolo 8-bis, D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 1983 n.79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro . 3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiori a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione all'ufficio di collocamento entro il primo giorno non festivo successivo. 4. I lavoratori assunti con contratti a tempo determinato la cui durata complessiva non superi quattro mesi nell'anno solare conservano l'iscrizione e la posizione di graduatoria nella lista di collocamento .
Legge 9 marzo 1989 n.88 (Articolo estratto) 18. Progetti speciali. - 1. In relazione ad impegni derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative sull'erogazione delle prestazioni e sulla riscossione ed accreditamento dei contributi ovvero per particolari esigenze organizzative connesse a tali settori, l'Istituto elabora progetti a termine finalizzati a tali scopi da realizzare anche attraverso la selezione ed assunzione di personale, su base regionale, mediante contratti di formazione e lavoro e contratti a termine. 2. Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione, al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al comma 1, di compensi incentivanti la produttività. 3. Al finanziamento di quanto previsto dai commi precedenti si provvede, mediante una quota non superiore allo 0,10 per cento delle entrate indicate nel bilancio di previsione dell'Istituto. 3-bis. I progetti di cui al comma 1 dovranno in particolare essere finalizzati alla realizzazione di programmi per la lotta e il recupero delle omissioni ed evasioni contributive, sulla base di specifiche, in termini finanziari, che verranno sottoposte all'esame del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il comitato esecutivo dell'Istituto definirà la quota dello stanziamento fissato ai sensi del comma 3 da destinare al finanziamento di incentivi connessi alla realizzazione dei predetti programmi. Tale quota non può essere comunque inferiore al 50 per cento della somma destinata a compensi incentivanti. Il pagamento dei compensi di cui al presente comma è disposto previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Legge 23 luglio 1991 n.223 (Articolo estratto) 8. Collocamento dei lavoratori in mobilità. - 1. Per i lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, si applica il diritto di precedenza nell'assunzione di cui al sesto comma dell'articolo 15 della Legge 29 aprile 1949 n.264, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla Legge 19 gennaio 1955 n.25, e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4. 3. Per i lavoratori in mobilità si osservano, in materia di limiti di età, ai fini degli avviamenti di cui all'art. 16, Legge 28 febbraio 1987 n.56, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell'art. 2, Legge 22 agosto 1985 n.444. 4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore 4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative . 5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità trova applicazione quanto previsto dall'art. 27, L. 12 agosto 1977, n. 675 . 6. Il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista. 7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6, nonché per quelle dei periodi di prova di cui all'articolo 9, comma 7, i trattamenti e le indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento. 8. I trattamenti e i benefici di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 37, Legge 9 marzo 1989 n.88 .
Legge 24 giugno 1997 n.196 (Articolo estratto) Art. 12. (Disciplina sanzionatoria del contratto a tempo determinato) 1. Il secondo comma dell'articolo 2 della Legge 18 aprile 1962 n.230, è sostituito dal seguente: "Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo, al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi ovvero oltre il trentesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto".
Circolare Ministero del Lavoro 2 dicembre 1997 n.153 Ministero del Lavorodella Previdenza Sociale - div. V Disciplina sanzionatoria in materia di contratto a tempo determinato. - Art. 12, Legge 24 giugno 1997 n.196. 1. Nel quadro della riforma del mercato del lavoro operata con la normativa in oggetto, l'art. 12 apporta novità al sistema sanzionatorio della legge n.230/1962, riformulandone parzialmente l'art. 2, comma 2, per introdurre da un lato meccanismi di alleggerimento degli effetti della prosecuzione del rapporto oltre il termine inizialmente fissato, o prorogato, e, dall'altro, nuove modalità dei termini di riassunzione dello stesso lavoratore. 2. Ai sensi della disposizione previgente, la prosecuzione del rapporto oltre il termine, era sottoposta alla sanzione dell'immediata trasformazione in rapporto a tempo indeterminato fin dalla data dell'assunzione del lavoratore. La nuova misura legislativa prevede che la continuazione del rapporto di lavoro, nel caso in cui la continuazione del rapporto sia contenuta entro determinati limiti temporali (20 giorni dopo un contratto di durata inferiore a 6 mesi ovvero 30 giorni negli altri casi) non comporti più l'automatica conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, bensì una conseguenza di natura risarcitoria che si concreta in una maggiorazione retributiva per il lavoratore e in una forma di penalizzazione pecuniaria per il datore di lavoro. Oltre i predetti limiti, rimane in vigore la sanzione della conversione del contratto a tempo indeterminato a far data dalla scadenza di detti termini, senza effetti retroattivi. 3. In ordine ai termini di riassunzione, perché essa comporti la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato è necessario che la stessa avvenga entro un periodo di 10 o 20 giorni dalla scadenza di un contratto avente durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi (anziché di 15 o 30 giorni come in precedenza). In questo caso, inoltre, la trasformazione opera a decorrere dal secondo contratto (evitando cioè di imporre obblighi relativi al periodo di intervallo non lavorato). L'ultimo periodo dello stesso art. 12 va interpretato nella norma complessiva in cui è inserito e, in particolare, senza contraddizioni con la disposizione immediatamente precedente (regolatrice anch'essa di due assunzioni a termine). Il legislatore ha quindi inteso riferirsi al caso di due assunzioni a termine "successive", nel senso che tra esse non vi sia alcuna soluzione di continuità. In tali casi la conversione a tempo indeterminato viene fatta retroagire all'inizio del primo contratto. In altri termini da questo punto di vista e da tutti gli altri non citati rimane confermata la Legge 18 aprile 1962 n.230.
2) LETTURA PER CHIAVE: A) CAUSALI LEGGI E CONTRATTI a. quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima; (230/62, a.1, c.2, a) - elenco: (dpr 1525/63) 1. Sgusciatura delle mandorle.2. Scuotitura, raccolta e sgranatura delle pine.3. Raccolta e conservazione dei prodotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtilli, ecc.).4. Raccolta e spremitura delle olive.5. Produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell'uva, torchiatura delle vinacce, cottura del mosto, travasamento del vino).6. Monda e trapianto, taglio e raccolta del riso.7. Motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei foraggi.8. Lavorazione del falasco.9. Lavorazione del sommacco.10. Maciullazione e stigliatura della canapa.11. Allevamento bachi, cernita, ammasso e stufatura dei bozzoli.12. Ammasso, sgranatura, legatura, macerazione e stesa all'aperto del lino.13. Taglio delle erbe palustri, diserbo dei canali, riordinamento scoline delle opere consortili di bonifica.14. Raccolta, infilzatura ed essiccamento della foglia del tabacco allo stato verde.15. Cernita e condizionamento in colli della foglia di tabacco allo stato secco.16. Taglio dei boschi, per il personale addetto all'abbattimento delle piante per legname da opera, alle operazioni per la preparazione della legna da ardere, alle operazioni di carbonizzazione nonché alle relative operazioni di trasporto.17. Diradamento, raccolta e trasporto delle barbabietole da zucchero. 18. Scorzatura e marinatura del pesce.19. Salatura e marinatura del pesce.20. Pesca e lavorazione del tonno.21. Lavorazione delle sardine sott'olio (per le aziende che esercitano solo tale attività).22. Lavorazione delle carni suine.23. Produzione di formaggi in caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino. 24. Lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per la fabbricazione di prodotti conservati e di bevande (limitatamente al personale assunto nel periodo di lavorazione del prodotto fresco), nonché fabbricazione dei relativi contenitori . 25. Produzione di liquirizia. 26. Estrazione dell'olio dalle sanse e sua raffinazione.27. Estrazione dell'olio dal vinacciolo e sua raffinazione.28. Estrazione dell'alcool dalle vinacce e dalle mele.29. Fabbricazione del ghiaccio (durante il periodo estivo).30. Estrazione di essenze da erbe e frutti allo stato fresco.31. Spiumatura della tiffa.32. Sgranellatura del cotone.33. Lavatura della paglia per cappelli.34. Trattura della seta.35. Estrazione del tannino.36. Fabbricazione e confezionamento di specialità dolciarie nei periodi precedenti le festività del Natale e della Pasqua.37. Cave di alta montagna. 38. Montaggio, messa a punto e collaudo di esercizio di impianti per zuccherifici, per fabbriche di conserve alimentari e per attività limitate a campagne stagionali.39. Fabbricazione dei laterizi con lavorazione a mano o mista a mano e a macchina nelle quali si faccia uso di essiccatoi all'aperto.40. Cernita insaccamento delle castagne.41. Sgusciatura ed insaccamento delle nocciole.42. Raccolta, cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli freschi e fabbricazione dei relativi imballaggi.43. Raccolta, cernita, confezione e spedizione di uva da tavola e da esportazione.44. Lavaggio e imballaggio della lana. 45. Fiere ed esposizioni.46. Lavori preparatori della campagna salifera sfangamento canali, ripristino arginature mungitura e clindratura caselle salanti, sistemazione aie di stagionatura, salinazione movimento di acque, raccolta del sale.47. Spalatura della neve.48. Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi.49. Preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. e) dell'articolo 1 della Legge 18 aprile 1962 n.230, addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita.50. Attività del personale addetto alle arene cinematografiche estive.51. Attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi.52. Conduzione delle caldaie per il riscaldamento dei fabbricati. - CCNL metalmeccanici: attività soggette a condizioni climatiche (stagionali, fuori elenco) (p. 3) - CCNL alimentaristi: prodotti stagionali fuori elenco (p. 1) b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione; (230/62, a.1, c.2, b) - CCNL metalmeccanici: ripete e specifica per ferie, esclusa chiusura unità produttiva, o in aspettativa (p. 5) - CCNL turismo: ripete e specifica per ferie, o in aspettative diverse da L.230 (p. c) - CCNL tessili: ripete e specifica per ferie, o in aspettative diverse da L.230 (p. 5) - CCNL alimentaristi: sostituzione lavoratori temporaneamente inidonei (p. 3) in ferie (p. 4) assenteismo anomalo e prolungato (p. 5) - CCNL credito: ripete e specifica per ferie, o in aspettative diverse da L.230 (p. d) per attività formativa, o fuori sede (p. e) - CCNL chimici: per ferie non programmate (p. 5) per aspettativa o temporaneamente inidonei (p. 6), per corsi di formazione (p. 7) - CCNL commercio: per ferie (p. c) per aspettativa (p. d), per sostituzione part time post-maternità (p. e) c) quando l'assunzione abbia luogo per la esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale; (230/62, a.1, c.2, c) - CCNL metalmeccanici: ripete (p. 1) - CCNL turismo: ripete, max. 6 mesi (p. d) - CCNL tessili: per aggiudicazione pubbliche commesse (p. 4) - CCNL credito: ripete (p. a) - CCNL chimici: ripete (p. 1) d) per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda; (230/62, a.1, c.2, d) - CCNL metalmeccanici: applica anche a commesse particolari per specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni la fattispecie delle maestranze diverse da quelle normalmente impiegate (p. 4) - CCNL tessili: particolari lavorazioni per riassortimenti (p. 3) - CCNL alimentaristi: ripete (p. 2) - CCNL credito: attività eccezionali (p. c); transitorio per nuove professionalità o lancio nuovi prodotti (p. f) - CCNL chimici: attività eccezionali (p. 3) e) nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi; (230/62, a.1, c.2, e) f) quando l'assunzione venga effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti, e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale che, al 10 gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui alla presente lettera. (230/62, a.1, c.2, f) g) punte di più intensa attività nel commercio e nel turismo (L. 18/78) - CCNL METALMECC.: per commesse o lancio nuovi prodotti (p. 2) - CCNL TURISMO: per flussi non ordinari di clientela, max 6 mesi (p. a): per flussi non programmabili di clientela, max 6 mesi) (p. b) - CCNL COMMERCIO: per commesse eccezionali (p. a) per esigenze di mercato (p. b) - CCNL TESSILI: per commesse eccezionali (p. 1) per campionari, collezioni, fluttuazioni di mercato, specificità prodotti) (p. 2) - CCNL ALIMENTARISTI: per lancio nuovi prodotti (p. 6) - CCNL CREDITO: per esigenze del mercato o per decisioni esterne (p. b) - CCNL CHIMICI: per esigenze di mercato (p. 2) ALTRE DA CONTRATTI (L. 56/87) h) sostituzioni di cessati, per massimo due mesi, utile alla ricerca di personale (TURISMO, p. e) i) esigenze di completamento orario per trasformazione da tempo pieno a tempo parziale (TESSILI, p. 6) j) inserimento figure professionali non previste di cui si voglia sperimentare lutilità (CREDITO, p. g) non stabilizzate (CHIMICI, p. 4) QUOTE PERCENTUALI I contratti collettivi stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato. (L. 56/87) - CCNL metalmecc.: 10% degli occupati a T. Ind.to nelle unità fino a 100 dipendenti al 31/12 prec. 8% " " oltre 100 al 31/12 prec. e comunque 10 elevabili per specifiche esigenze aziendali con accordo sindacale obbligo di comunicazione preventiva alla r. s. u. - CCNL turismo: compreso lavoro temporaneo - da 0 a 4 dip.ti (a t. i. e CFL): 4 - da 5 a 9: 5 - da 10 a 25: 6 - da 26 a 35 7 - da 36 a 50 10 oltre 50 max. 22% di cui non oltre 17% per singola fattispecie (td o interim) esclusa sostituzione ferie la contrattazione integrativa può ampliare anche in considerazione del contributo a nuova occupazione obbligo di comunicazione preventiva alla r. s. u. - CCNL tessili: 10% degli occupati a T. Ind.to nelle aziende fino a 70 dipendenti 5 % " " oltre 70 e comunque 7 escluse sostituzioni ferie e completamento orario la contrattazione integrativa può ampliare in funzione di esigenze aziendali - CCNL alimentaristi: 10% degli occupati a T. Ind.to e comunque 10 - CCNL credito: 10% degli occupati a T. Ind.to al 31/12 prec. - CCNL chimici: compreso lavoro temporaneo, 25% dei contratti a t. ind.to in essere e comunque 15 entro il limite max dei dip.ti a t. ind.to - CCNL commercio: 10% degli occupati a T. Ind.to e comunque 3
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