ENEL

Anno di validitą del contratto: 1995 - 1998

3 anni di aspettativa per tossicodipendenti;
- erogazione del 30% dello stipendio per i primi 9 mesi;
- “in alternativa all’aspettativa potranno essere concessi permessi non retribuiti per brevi periodi”;
- la durata č determinata dalla struttura terapeutica;
- possono essere erogati dei sussidi straordinari per sopperire la perdita o riduzione della retribuzione;
- soluzioni lavorative adeguate all’effettuazione della terapia di recupero;
- a conclusione della terapia ricerca di una idonea sistemazione lavorativa;
- adozione di orario individuale, mansioni diverse da quelle assegnate, spostamento in altra unitą produttiva dietro richiesta     dell’interessato senza trascurare le esigenze del servizio;
- per famigliari di un tossicodipendente possibilitą di concessione di aspettativa - permessi e soluzioni lavorative secondo i trattamenti indicati nei precedenti punti 1-2-3.

ALCOLISMO
Concessione di aspettativa, senza alcuna corresponsione ma con decorrenza di anzianitą ai fini dell’indennitą sostitutiva del preavviso, dei supplementi dei minimi e degli aumenti biennali, per il tempo richiesto dalla struttura terapeutica;
- “in alternativa all’aspettativa potranno essere concessi permessi non retribuiti per brevi periodi”;
- adozione di orario individuale, mansioni diverse da quelle assegnate, spostamento in altra unitą produttiva dietro richiesta dell’interessato senza trascurare le esigenze del servizio;
- a conclusione della terapia ricerca di una idonea sistemazione lavorativa;
- per parenti di 1° e 2° grado conviventi possibilitą di ottenere: la concessione di aspettativa; o permessi non retribuiti e/o soluzionilavorative che consentono assistenza al congiunto.

AIDS
- permessi retribuiti per analisi di laboratorio;
- facoltą dell’Ente a concedere permessi retribuiti per lavoratori che hanno l’esigenza di assistere il coniuge o parenti di 1° e 2° grado conviventi;
- ampia disponibilitą a concedere aspettativa non retribuita ai lavoratori che hanno l’esigenza di assistere il coniuge o parenti di 1° e 2° grado conviventi;
- adozione di orario individuale, mansioni diverse da quelle assegnate, spostamento in altra unitą produttiva dietro richiesta del lavoratore che ha necessitą di assistere il congiunto, senza trascurare le esigenze del servizio;
- possono essere erogati dei sussidi straordinari per sopperire alla perdita della retribuzione.