Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti DPR n° 309/90

 

Art. 124 lavoratori tossicodipendenti

1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali (ASL) o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalità per l’esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l’assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata ai fini normativi, economici e previdenziali, come l’aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori famigliari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze (SERT) ne attesti la necessità.

3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è consentito il ricorso all’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n° 230. Nell’ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno.

4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico.fisici e attitudinali per l’accesso all’impiego, nonché quelle che, per il personale delle Forze Armate e di Polizia, per quello che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti dall’art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n° 874, disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.

Art. 125 accertamenti di assenza di tossicodipendenza

1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell’ambito del servizio sanitario e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le relative modalità.

3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall’espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con l’ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.