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Le norme che ne regolano l'orario di lavoro e la prestazione nei CCNL del settore chimico e affini firmati nel 1999:

CCNL industria chimica e farmaceutica
Chimica Confapi
Industria Gomma Plastica
Industria Gomma Plastica - Confapi
Industria Ceramica ed Abrasivi
Artigianato della Ceramica, decorazione piastrelle, terracotta e gres
Industria delle Piastrelle e refrattari
Industria del Vetro

 

 

 

 

 

 

Industria Chimica, Farmaceutica, Fibre chimiche, Detergenza, Dielettrici, Elettrodi di carbone, Cere e Lumini, Coibenti, Ceramica e Abrasivi


ORARIO DI LAVORO, RIPOSI E FESTIVITA'

Orario di lavoro - Art. 7

PARTE I

PREMESSA

- La durata massima dell'orario è disciplinata dalle norme di legge e nulla viene innovato a tali disposizioni.
- Le esigenze di produttività e di competività delle imprese richiedono anche un continuo ricorso a prestazioni lavorative legate a regimi di orario che realizzino il pieno utilizzo degli impianti e rispondano alle reali variabilità dei mercati cogliendone tutte le opportunità .
- I regimi di orario devono essere coerenti con le esigenze delle imprese in termini tecnico- organizzativi.
- I diversi strumenti contrattualmente definiti vanno utilizzati coerentemente con le loro specifiche finalità.

A. Gli organici devono essere dimensionati alle effettive esigenze di produzione, delle sedi lavorative e di sicurezza degli impianti in modo da realizzare la rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, consentendo il godimento delle ferie, delle festività, dei riposi spettanti, tenendo altresì conto dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze.

B. Orari annui di lavoro
1) Orario annuo di lavoro dei lavoratori giornalieri e dei lavoratori turnisti 2x5 e 2x6
L'orario di lavoro dei lavoratori giornalieri e dei lavoratori turnisti addetti a lavorazioni su due turni per 5 o 6 giorni settimanali è di 247,5 giornate lavorative annue, assunte pari a otto ore giornaliere, al lordo delle festività e delle ferie.
L'orario di lavoro medio settimanale è di 37 ore e 45 minuti .
2) Orario annuo di lavoro dei lavoratori turnisti 3x5 e 3x6
L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti a lavorazioni su tre turni per 5 o 6 giorni settimanali, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 10, è di 246,5 giornate lavorative annue, assunte pari a otto ore giornaliere, al lordo delle festività e delle ferie.
L'orario di lavoro medio di riferimento è di 37 ore e 45 minuti.
3) Orario annuo di lavoro dei lavoratori turnisti 3x7 e 2x7
L'orario di lavoro dei turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (tre turni per sette giorni settimanali) e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su due turni per sette giorni settimanali è pari a 233,5 giornate lavorative annue assunte pari a otto ore giornaliere.
La collocazione dei 27,5 giorni conseguenti - che comprendono sia i riposi a fronte di festività, sia quelli a fronte delle ex festività, sia le 40 ore di riduzione di orario di cui all'accordo interconfederale 22/1/1983 sia le ulteriori 5,5 giornate, sia quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende - sarà contrattata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i giorni in questione ed il numero delle festività lavorate.
A livello aziendale potranno essere realizzate, previo confronto sindacale, schematizzazioni tali che nel corso dell'anno consentano sia il godimento di tre settimane pro capite di ferie in un periodo di quattro mesi (normalmente da giugno a settembre) sia l'effettuazione delle prestazioni dovute nella restante parte dell'anno.
Per i lavoratori a ciclo continuo si considera prestazione eccedente quella effettuata oltre il limite annuo sopra indicato, fermo restando quanto previsto dalla successiva lettera H, punto 3) e dai trattamenti aziendali in atto.

C. Regimi di orario per i lavoratori giornalieri e per i lavoratori turnisti 2x5, 2x6, 3x5, 3x6.
Le modalità attuative dell'orario di lavoro annuo potranno comportare:
1) orari settimanali normalmente realizzati come media su un arco di cinque giorni.
2) il mantenimento degli orari settimanali in atto, fino alle 40 ore settimanali, al 31/12/1998 previo esame congiunto del programma che consenta di rispettare i limiti di 247,5 giornate lavorative annue (assunte pari a 8 ore giornaliere) e di 37 ore e 45 minuti medi settimanali, da realizzarsi di norma quindici giorni prima dell'avvio della sua realizzazione.
3) orari settimanali realizzati come media su un arco di quattro o sei giorni.
Qualora l'adozione di tali regimi comportasse una distribuzione dell'orario settimanale diversa da quella in atto, le relative modalità attuative saranno oggetto di contrattazione con la RSU. La contrattazione dovrà esaurirsi entro venti giorni dalla comunicazione del nuovo regime di orario. L'operatività delle decisioni aziendali sarà sospesa per l'arco di tempo indicato.
Le ore prestate nella giornata di sabato sono compensate con la maggiorazione del 10%.
L'eventuale festività coincidente con la giornata di sabato nel caso di prestazione lavorativa darà luogo ad un corrispondente riposo compensativo.
4) orari settimanali realizzati come media su un arco pluriperiodale di più settimane o più mesi fino ad un massimo di dodici.
A tal fine le imprese, definiscono il calendario di lavoro.
Nelle ipotesi in cui le oscillazioni della prestazione lavorativa rispetto all'orario di lavoro medio settimanale siano fino a due ore su un arco di quattro mesi, con orari settimanali di lavoro compresi tra un minimo di 28 ed un massimo di 48 ore, il calendario di lavoro formerà oggetto di esame negoziale con la RSU. Tale esame dovrà esaurirsi entro venti giorni dalla comunicazione del calendario alla RSU. L'operatività delle decisioni aziendali sarà sospesa per l'arco di tempo indicato.
Nelle ipotesi in cui il calendario di lavoro comportasse in fase di avvio, o in corso di realizzazione, scostamenti rispetto ai limiti sopra individuati, il calendario stesso sarà oggetto di contrattazione con la RSU.
La contrattazione dovrà esaurirsi entro venti giorni dalla comunicazione del calendario di avvio o, nel caso di scostamenti in corso di realizzazione, entro dieci giorni dalla comunicazione delle nuove modalità attuative del programma.
L'operatività delle decisioni aziendali sarà sospesa per l'arco di tempo indicato.
Le variazioni dei programmi di lavoro sopra definiti saranno tempestivamente portate a conoscenza della RSU.

D. L'orario giornaliero, settimanale e pluriperiodale di lavoro fissato in azienda sarà esposto in apposite tabelle da affiggersi secondo le norme di legge.

E. Prestazioni eccedenti  l'orario di lavoro settimanale medio e prestazioni straordinarie
1) Ai soli fini delle maggiorazioni contrattuali è considerata eccedente la prestazione fornita oltre l'orario di lavoro settimanale medio di cui alla lettera B punto 1).
2) Le prestazioni eccedenti l'orario di lavoro settimanale medio e quelle straordinarie sono compensate, nel mese di competenza, con le maggiorazioni retributive previste dall'articolo 8 e con riposi compensativi che saranno accantonati, nella misura del 50% nel conto ore di cui alla successiva lettera F.
3) Per il restante 50%, all'inizio di ogni anno, il lavoratore dovrà formalmente manifestare la propria volontà in merito al pagamento o all'accantonamento nel conto ore. Qualora il lavoratore decida per il pagamento la corresponsione delle relative quote retributive avverrà nel mese di competenza.
4) Nelle ipotesi di cui alla lettera C. punto 4) non costituisce prestazione eccedente o straordinaria quella calendarizzata attuata oltre l'orario medio settimanale che realizzi corrispondenti compensazioni nell'ambito del calendario di lavoro definito. Comunque in tali circostanze le ore di lavoro prestate oltre le otto giornaliere o nella giornata di sabato sono compensate con la maggiorazione del 10%.
5) Il ricorso a prestazioni eccedenti o straordinarie deve avere carattere eccezionale. Esso, al di là dei casi in cui le relative esigenze trovino specifiche risposte nell'ambito dei regimi di orario previsti, deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Rientrano, ad esempio, in tale ipotesi, la necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta o a commesse con vincolanti termini di consegna, di far fronte ad esigenze stagionali, di salvaguardare l'efficienza produttiva degli impianti, di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno, di far fronte a punte anomale di assenze dal lavoro.
6) Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di prestazioni eccedenti o straordinarie saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU.
7) Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, prestazioni eccedenti o straordinarie nonchè lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento, le prestazioni eccedenti o straordinarie - fermo restando quanto previsto al precedente punto 6) - nonché il lavoro festivo dovranno essere disposti ed autorizzati dalla direzione aziendale.
8) Nel caso di regimi di orario su base settimanale le Direzioni aziendali comunicheranno mensilmente alla RSU i dati a consuntivo concernenti le prestazioni eccedenti o straordinarie per servizio o reparto. In tale occasione saranno altresì forniti gli elementi di obiettiva giustificazione del ricorso al lavoro straordinario di cui al precedente punto 5).
Nel caso di orari pluriperiodali le informazioni di cui sopra saranno fornite con cadenza quadrimestrale.
Le Direzioni aziendali alla fine di ogni anno forniranno alla RSU in modo complessivo le informazioni di cui ai commi precedenti.

F. Conto ore individuale
Le Parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori, siano messi in condizione di utilizzare in tutto o in parte i recuperi maturati a fronte di prestazioni eccedenti l'orario di riferimento, convengono di istituire il "conto ore".
Nel conto ore confluiranno i riposi compensativi delle prestazioni eccedenti o straordinarie, sulla base di quanto previsto alla lettera E punti 2) e 3), da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
L'utilizzazione delle ore accantonate, con riferimento ai tempi, alla durata, e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive.
I lavoratori, oltre che per l'attività formativa di cui alla Parte VII, potranno utilizzare i recuperi relativi ai diritti maturati anche per necessità personali e familiari.
A livello aziendale saranno realizzati incontri di norma trimestrali finalizzati al monitoraggio dell'andamento del "conto ore" e all'assunzione di iniziative tese ad attuarne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, potranno essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per la utilizzazione dei riposi accantonati.
Le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nella busta paga.

G. Premio presenza
A decorrere dal 1/4/1983, alla fine di ciascun anno solare o al momento della risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto alla corresponsione di un importo pari al 30% della retribuzione relativa alle sole prime 120 ore di effettiva presenza prestate oltre il limite globale annuo convenzionalmente stabilito in 2.024 ore (2.530 per i lavoratori discontinui di cui all'art. 32) comprendenti le ore non prestate per ferie, per festività coincidenti con le giornate lavorative, per i riposi aggiuntivi e per la riduzione dell'orario annuo di cui all'art. 10, per assemblee retribuite, per permessi sindacali retribuiti, per donazioni di sangue nei limiti previsti dalla legge, per donazioni di midollo osseo nei limiti previsti dal presente contratto, nonché per i permessi giornalieri per allattamento concessi alle lavoratrici e ai lavoratori.
In caso di Cassa Integrazione Guadagni con sospensione a zero ore, di assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, le 2.024 ore (2.530 per i lavoratori discontinui di cui all'art. 32) e le 120 ore indicate al comma precedente si intendono adeguatamente riproporzionate in ragione di 1/12 per mese di lavoro.

H. Lavoro notturno, festivo e a turni
1) E' considerato lavoro notturno:
- per i lavoratori di cui ai Gruppi 1) e 2) dell'art. 4 quello effettuato in un  periodo di 9 ore da stabilirsi tra le ore 20 e le ore 8 antimeridiane;
- per i lavoratori di cui ai Gruppi 3) e 4) dell'art. 4 quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane.
2) E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni di festività di cui ai punti b) e c) dell'art.9.
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del 4° giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso: nel caso contrario il lavoro disposto in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per lavoro festivo o straordinario festivo.
3) I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro eccedente o straordinario.

Chiarimenti a verbale
1) Il godimento dei riposi compensativi comporterà per ciascuna ora lavorata nelle festività, in aggiunta all'indennità di turno, la sola maggiorazione del 50% di cui all'art. 8 del presente contratto.
2) L'orario settimanale medio di riferimento è realizzato attraverso l'assorbimento dei riposi aggiuntivi e delle riduzioni di orario di cui all'art. 10, fatte salve, fino ad un limite massimo di 4 ore, le ore di riduzione coincidenti con gli eventuali periodi, settimanali o plurisettimanali, collettivi e programmati di riposo annuale. La eventuale quota residua sarà goduta attraverso corrispondenti riposi.
3) L'assenza in giornata per la quale, nell'ambito del regime di orario adottato nell'impresa, è prevista una prestazione lavorativa inferiore o superiore a otto ore, sarà considerata pari a otto ore in caso di ferie e in tutti i casi in cui la relativa causale preveda il diritto ad una giornata di retribuzione. Sarà pari alle ore di prestazione prevista, secondo il regime di orario adottato, in tutti gli altri casi di assenza retribuita o non retribuita.
4) La prestazione lavorativa dell'operatore di vendita, già denominato viaggiatore o piazzista, si svolgerà su cinque giornate alla settimana ovvero su quattro giornate intere e due mezze giornate. La determinazione dei riposi relativi alle due mezze giornate sarà concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.
5) Nei casi di cui alla lettera C, punto 2), le prestazioni effettuate oltre l'orario di lavoro medio settimanale di cui alla lettera B punto 1), non danno luogo a corrispondenti riposi compensativi nell'ambito del rispetto dei limiti di prestazione annua previsti.

Dichiarazioni delle Parti stipulanti
1) Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle Parti e che la crescita dell'occupazione può essere perseguita anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le Parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di verificare, in occasione degli incontri previsti nella parte I del presente contratto, la corretta attuazione delle norme del presente articolo.
In questo contesto, le Parti, a livello nazionale, esamineranno anche eventuali casi particolari in rapporto alla situazione di mercato, alle caratteristiche tecnologiche, organizzative e occupazionali delle aziende e con particolare riferimento a quelle dislocate nel Mezzogiorno, al fine di accertare la possibilità di conseguire una maggiore produttività tecnico-economica combinando una maggiore durata nel periodo settimanale di utilizzo degli impianti con diversi regimi dell'orario di lavoro del personale addettovi. Tali regimi saranno ricavabili ricorrendo alla utilizzazione, in aggiunta a quelle previste per il personale giornaliero (5 giornate), di ulteriori giornate di riposo fino a raggiungere l'orario dei turnisti a ciclo continuo.
2) Le Parti tenuto conto:
- del carattere innovativo della normativa di cui al presente articolo
- della esigenza di valutarne il reale impatto nelle imprese
- della esigenza di valutare l'evoluzione legislativa
convengono di realizzare nell'ambito dell'Osservatorio l'opportuno monitoraggio e di incontrarsi nel giugno del 2000 per realizzare i necessari approfondimenti sull'esperienza maturata e decidere gli eventuali adattamenti contrattuali che si rendessero necessari.

Norme transitorie
1) Resta in vigore fino al 31 dicembre 1998 la normativa prevista dall'articolo 7 del CCNL 19 marzo 1994.
2) Nelle imprese fino a 100 addetti, relativamente al 1999, le percentuali di cui alla lettera E, punti 2) e 3), sono fissate rispettivamente nelle misure del 40% e del 60%.

PARTE II

Le Parti, nel rispetto delle esigenze di competività del sistema settoriale convengono sulla opportunità di favorire l'avvio e lo sviluppo dell'attività produttiva e dell'occupazione nelle "aree di crisi", intendendosi per tali il Mezzogiorno e tutte le aree territoriali così riconosciute dalla legislazione italiana e comunitaria.
In relazione a quanto sopra le Parti, ferma restando l'utilizzabilità in rapporto alle diversificate esigenze delle imprese e dei lavoratori, degli strumenti di legge in materia, individuano i seguenti strumenti e percorsi, relativi ai sopra indicati obiettivi strategici che, in presenza di specifiche condizioni di compatibilità organizzativa ed economica per le imprese, potranno essere esperiti.

A. Strumenti per favorire l'avvio e lo sviluppo dell'attività produttiva e dell'occupazione nelle "aree di crisi".
1) Nelle attività produttive esistenti o nei nuovi insediamenti nelle aree di cui trattasi possono essere introdotti orari di lavoro ridotti in una fascia compresa tra le 24 e le 32 ore con retribuzione corrispondente. L'orario di lavoro ridotto riguarderà i lavoratori nuovi assunti. In particolare:
   a) l'orario 24/32 riguardante i lavoratori nuovi assunti nei nuovi insediamenti produttivi avrà prevalentemente carattere di stabilità.
   b) l'orario 24/32 riguardante i lavoratori nuovi assunti negli insediamenti produttivi esistenti potrà assumere la caratteristica di orario di ingresso per un periodo non inferiore a 4 anni.
Accordi sindacali tra le imprese interessate e le organizzazioni sindacali territoriali di categoria potranno definire, sia in rapporto ad esigenze indotte dalla competitività e dal mercato nel caso di nuovi insediamenti, sia in rapporto al turn-over fisiologico negli insediamenti esistenti, le condizioni e le modalità per l'opzione ad orario pieno.
2) Nell'ambito di accordi finalizzati a favorire l'inserimento di nuova occupazione a tempo indeterminato potranno essere previste gradualità temporalmente definite nella erogazione dei premi di produzione in cifra fissa di cui all'art.16 del CCNL 20/7/1990.

B. Strumenti per favorire una gestione delle ricadute occupazionali delle ristrutturazioni, riorganizzazioni e innovazioni tecnologiche, ispirata al principio della riduzione dell'impatto sociale delle eccedenze occupazionali.
1) gestione collettiva dei diritti relativi alla riduzione dell'orario e della prestazione annua
In rapporto all'entità delle eccedenze, alla tipologia del lavoro ed alla omogeneità e fungibilità professionale, le imprese e le RSU potranno concordare la realizzazione temporanea e reversibile di una riduzione collettiva dell'orario di lavoro utilizzando, sia per il personale giornaliero che per quello turnista:
- tutti i riposi e le riduzioni contrattualmente previsti
- i residui individuali di ferie e riduzioni di orario non ancora godute
- la possibile utilizzazione delle ferie eccedenti le quattro settimane;
2) nuove ulteriori riduzioni di orario attraverso i contratti di solidarietà
L'eventuale ricorso temporaneo e reversibile a tali riduzioni di orario, al di là delle condizioni oggettive richiamate al punto precedente, presuppone un equilibrio dei costi da ricercarsi anche con equivalenti riduzioni retributive.
Il ricorso agli strumenti di incentivazione e sostegno offerti dalla legge attutisce l'onere economico per i lavoratori;
3) interventi preventivi di riqualificazione
Nella logica di prevenire e creare le condizioni per contenere i fenomeni di eccedenza, le imprese e le R.S.U. possono avviare percorsi di riqualificazione di singoli lavoratori che hanno professionalità da riqualificare sia per l'impiego all'interno sia per quello eventualmente esterno all'impresa.
Le Parti indicano lo strumento della trasformazione temporanea in part-time del rapporto di lavoro degli interessati, nella fase della riqualificazione, purché compatibile in termini organizzativi.
La conseguente riduzione retributiva può essere attenuata con iniziative di solidarietà in rapporto alle specifiche esigenze.
La scelta degli strumenti e la loro priorità sarà quella individuata a livello aziendale in relazione alle caratteristiche specifiche ed alle esigenze di equilibrio economico e degli assetti organizzativi.
Al di là degli strumenti a fronte delle specifiche eccedenze, una strategia di attenzione ai problemi dell'occupazione, nel rispetto della competitività delle imprese può, ad avviso delle Parti, essere concretamente realizzata attraverso:
- la formazione e riqualificazione del personale
- una gestione attenta dei fenomeni di ricorso al lavoro eccedente e straordinario mediante le innovazioni apportate all'art. 7 del contratto anche con l'utilizzazione del part-time (legge 451/94) e del contratto a termine, istituti questi particolarmente importanti sul fronte dell'occupazione e della soddisfazione di specifiche esigenze produttive
- la finalizzazione ad iniziative temporanee sul fronte dell'occupazione, anche con interventi su regimi e quantità di orario, di quote dei premi di partecipazione, secondo intese da realizzare nell'ambito degli incontri per l'istituzione e l'aggiornamento dei premi stessi.

C. Contrattazione di II livello
Nell'ambito della contrattazione del premio di partecipazione:
- in relazione al raggiungimento degli obiettivi concordati, le risorse rese disponibili dagli incrementi di produttività e    redditività potranno essere destinate a riduzioni dell'orario di lavoro.
- le Parti esamineranno la possibilità di utilizzare le risorse derivanti dai programmi di miglioramento della produttività e dell'andamento economico dell'impresa in direzioni funzionali all'occupazione.

* * *

Nell'indicare le scelte di cui sopra e nel ribadire l'autonomia del livello aziendale nel valutarne la praticabilità, le Parti sono consapevoli della necessità di un'azione di orientamento e di aiuto nella soluzione di possibili problemi pratici e di interpretazione delle norme contrattuali e di legge. A tal fine esse si impegnano, in sede di Osservatorio Nazionale, ad esaminare le esperienze che dovessero essere realizzate e a diffonderne la conoscenza per far sì che a livello aziendale possano svilupparsi azioni coerenti con le linee strategiche e i percorsi sopra indicati.

  

 

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Chimica Confapi

Orario di lavoro - Art. 13

A1) Lavoratori giornalieri, turnisti 2x5 e 2x6

Dal 1° gennaio 1999
Premesso che la durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata media settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 37 ore e 45 minuti, con assorbimento totale della riduzione di orario prevista dai precedenti CCNL, delle 2 ex festività civili (2.6 e 4.11 ex legge 54/1977) e, fino a concorrenza, i 4 riposi retribuiti concessi dai precedenti CCNL a fronte delle festività abolite dalla legge 54/77 e successive modificazioni.
L'orario settimanale di 37 ore e 45 minuti settimanali potrà essere raggiunto come media su cicli plurisettimanali.
Per le settimane che prevedano prestazioni lavorative superiori a 40 ore resta fermo quanto previsto al successivo punto B.
Le modalità di recupero delle ore di lavoro effettuate tra le 37 ore e 45 minuti e le 40 settimanali verranno comunicate alla R.S.U. con congruo anticipo, tale da consentire una reciproca valutazione delle rispettive necessità e/o esigenze.
Anche nei periodi in cui operano orari di lavoro diversi dalle 37 ore e 45 minuti settimanali, i lavoratori verranno retribuiti secondo i criteri previsti per la normale mensilizzazione; gli eventuali conguagli in più o in meno, in relazione alla prestazione effettivamente resa dal singolo lavoratore, saranno effettuati alla fine del periodo in cui si realizza l'orario medio di 37 ore e 45 minuti e comunque a fine anno od alla precedente data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Dal 1° gennaio 2000
Premesso che la durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata media settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 37 ore e 30 minuti, con assorbimento totale della riduzione di orario prevista dai precedenti CCNL, delle 2 ex festività civili (2.6 e 4.11 ex legge 54/1977) e, fino a concorrenza, i 4 riposi retribuiti concessi dai precedenti CCNL a fronte delle festività abolite dalle legge 54/77 e successive modificazioni.
L'orario settimanale di 37 ore e 30 minuti settimanali potrà essere raggiunto come media su cicli plurisettimanali.
Per le settimane che prevedano prestazioni lavorative superiori a 40 ore resta fermo quanto previsto al successivo punto B.
Le modalità di recupero delle ore di lavoro effettuate tra le 37 ore e 30 minuti e le 40 settimanali verranno comunicate alla R.S.U. con congruo anticipo, tale da consentire una reciproca valutazione delle rispettive necessità e/o esigenze.
Anche nei periodi in cui operano orari di lavoro diversi dalle 37 ore e 30 minuti settimanali, i lavoratori verranno retribuiti secondo i criteri previsti per la normale mensilizzazione; gli eventuali conguagli in più o in meno, in relazione alla prestazione effettivamente resa dal singolo lavoratore, saranno effettuati alla fine del periodo in cui si realizza l'orario medio di 37 ore e 30 minuti e comunque a fine anno od alla precedente data di risoluzione del rapporto di lavoro.

A2) Lavoratori addetti ai turni 3x5 e 3x6

Dal 1° gennaio 1999
Premesso che la durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata media settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore, realizzabile anche con criteri plurisettimanali per il ricorso alla flessibilità, è fissata in 37 ore e 30 minuti.
Per la definizione di tale orario vengono assorbiti fino a concorrenza le riduzioni dell’orario di lavoro di cui ai precedenti CCNL e i riposi retribuiti concessi dai precedenti CCNL a fronte delle festività abolite dalle legge 54/77 e successive modificazioni.
Tali lavoratori matureranno numero otto ore di ulteriore riduzione dell’orario di lavoro su base annua.
Tale ulteriore riduzione viene incrementata da numero quattro ore dal 01.01.2000 e di ulteriori quattro ore dal 01.01.2001.

Nota a verbale
Sono considerati lavoratori addetti ai turni 3x5 e 3x6 coloro che si avvicendano al lavoro secondo lo schema costante e periodico mattina, pomeriggio e notte.

A3) Lavoratori addetti ai turni 3x7 e 2x7
L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (tre turni per sette giorni settimanali) e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su due turni per sette giorni settimanali, sarà pari a 233,5 giornate lavorative annue dall'1.01.1993.
Le giornate lavorative annue vengono ridotte a 232,5 con decorrenza dal 01.01.2000 e a 231,5 dal 01.01.2001.
La collocazione dei 27,5 giorni conseguenti che comprendono sia i riposi a fronte di festività, sia quelli di cui al successivo art. 17 nonchè quelli di cui alla lettera A2) del presente articolo sia quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende, sarà concordata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i giorni in questione e il numero delle festività lavorate.

A4) Tutte le riduzioni dell'orario di lavoro, settimanale e annuo, previste dal presente articolo, assorbono quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende.

B) Al fine di rendere concreto l'adeguamento delle capacità aziendali alle esigenze dell'andamento produttivo ed, altresì, all'andamento del mercato sulla scorta delle previsioni di vendita, l'azienda potrà ricorrere, anche per singoli reparti, alla flessibilità settimanale dell'orario normale di lavoro adottando orari fino a 48 ore settimanali e provvedendo a correlativi periodi di minor prestazione, con verifica trimestrale, stabilendone periodi e quantità.
Fermo restando che nel periodo in cui opera la flessibilità, il lavoratore verrà retribuito secondo i criteri previsti per la normale mensilizzazione, con la prima retribuzione utile al termine dello stesso periodo, verranno operati gli eventuali conguagli in più e/o in meno a regime normale in relazione alla prestazione effettivamente resa dal singolo lavoratore.
La modalità di distribuzione settimanale della flessibilità per il periodo considerato nelle singole giornate e/o al sabato, formerà oggetto di preventiva contrattazione tra Direzione e R.S.U.; tuttavia, fino a 32 ore annue pro-capite, tali modalità verranno definite dalla Direzione e comunicate alle maestranze, con carattere vincolante, contestualmente alla indicazione del periodo presumibile entro il quale l'Azienda ritiene di poter programmare il recupero della flessibilità. Solo per tali 32 ore verrà corrisposta la maggiorazione del 10% secondo i criteri dell'art. 14 del presente contratto.

C) In relazione alle esigenze di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.

D) a) E' considerato lavoro eccedente quello compreso tra l'orario settimanale medio e l'orario di legge, ad eccezione del superamento dell'orario normale di fatto aziendale come conseguenza dell'utilizzo della flessibilità.
E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata dell'orario di lavoro stabilita dalle norme di legge.

b) L'azienda potrà ricorrere al lavoro eccedente per esigenze non considerate nelle caratteristiche di cui al punto C) e che siano: non programmabili, imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea, o determinate da esigenze occasionali di mercato interno od estero; eccezionalmente potrà ricorrere anche allo straordinario qualora, considerata la temporaneità delle cause sopra indicate, la stessa non consenta correlativi dimensionamenti di organico.

a. Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di lavoro eccedente e straordinario saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale ed la R.S.U. Le relative prestazioni - ferma restando la corresponsione delle percentuali di maggiorazione contrattuale stabilite per lavoro eccedente e straordinario - saranno compensate da corrispondenti riposi, possibilmente collegati con quelli settimanali o infrasettimanali.
Qualora il ricorso all'orario eccedente e straordinario identificasse una utilizzazione strutturale di orari superiori a quanto sopra previsto, le parti verificheranno, ogni dodici mesi, l'ammontare di quanto utilizzato per ciascuna singola attività. Nel caso che tale ammontare risultasse, per ciascuna singola attività di consistenza tale da poter essere trasformato in organico, le parti si incontreranno per esaminare eventuali adeguamenti compatibilmente con le offerte del mercato di lavoro.
Le parti si incontreranno a livello territoriale, di norma semestralmente, per verificare l’andamento del ricorso al lavoro straordinario nei singoli comparti.
Qualora tale ricorso risultasse non fisiologico e strutturale, le parti esamineranno i motivi che non hanno consentito un adeguamento degli organici e valuteranno le azioni conseguenti.
Tali dati e le relative valutazioni verranno trasmessi all’Osservatorio nazionale di settore, al fine di attuare quanto previsto nel capitolo I, punto 1.1, settimo comma, quinto alinea del presente CCNL.

La Commissione nazionale di studio congiunta, che le parti hanno già a suo tempo concordato di istituire per l’analisi di fattibilità di un unico CCNL per i settori chimico, plastica-gomma, vetro, ceramica-abrasivi, piastrelle-refrattari, ecc. esaminerà anche le problematiche relative alla realizzazione ed alla gestione nelle PMI di meccanismi tendenti ad un riequilibrio tra ore effettivamente prestate e orario ordinario di lavoro, quali ad esempio il conto ore.
Le Direzioni aziendali comunicheranno mensilmente alle R.S.U. i dati a consuntivo concernenti le prestazioni eccedenti e straordinarie per servizio o reparto.
E) L'orario giornaliero di lavoro fissato in azienda sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge.
Ove esistono orologi in stabilimento, le ore di lavoro saranno contate in base ad un unico orario.
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro eccedente o straordinario.

F) Al solo fine della determinazione delle maggiorazioni di cui all'art. 14, è considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22.00 alle ore 06.00.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni di festività di cui ai punti b) e c) dell'art. 16.
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del terzo giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro disposto in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per lavoro festivo.

G) Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dal presente contratto, il lavoro eccedente, straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro eccedente e straordinario - fermo restando quanto previsto al precedente punto D, lettera c) - nonchè il lavoro festivo dovrà essere disposto ed autorizzato dalla Direzione aziendale.

H) Le aziende che utilizzino gli impianti in via continuativa e strutturale su sei giorni settimanali daranno luogo ad una riduzione dell'orario di lavoro anche mediante cicli plurisettimanali per il personale interessato, la cui entità sarà concordata a livello aziendale. Nel caso in cui l'azienda faccia ricorso in modo strutturale a schemi di turno 6x6 o analogamente distribuiti, l'orario settimanale sarà comunque non inferiore a 36 ore settimanali con assorbimento, fino a concorrenza, delle riduzioni dell’orario di lavoro precedentemente spettanti e dei riposi retribuiti concessi a fronte delle festività abolite dalla L. 54/77.

I) Le parti hanno espresso il comune interesse a favorire ogni possibilità di sviluppo occupazionale nelle aree di crisi intendendosi per tali le aree del Mezzogiorno e quelle così definiti dalle normative di legge italiane e comunitarie. A tal fine convengono sulla possibilità che in tali aree possono essere definiti accordi tra le parti che consentono la stipula di contratti di lavoro aggiuntivi ai preesistenti con la previsione di minore orario di lavoro (indicativamente 24 o 32 ore settimanali) con riproporzionamento di ogni istituto retributivo e normativo.

Le parti stipulanti il presente CCNL valuteranno le esperienze che verranno effettuate in proposito.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le parti ritengono che le ricadute occupazionali delle ristrutturazioni o delle riorganizzazioni aziendali debbano essere gestite, tenendo conto delle esigenze delle imprese, riducendo l'impatto sociale degli esuberi soprattutto per quei lavoratori che non siano nelle condizioni di ricevere dai trattamenti di legge una risposta risolutiva.
La scelta avverrà tra tutti gli strumenti contrattuali (part-time orizzontale/verticale, ex festività, ferie, e regimi di orario diversi) e legislativi (contratti di solidarietà, CIG, CIGS, comando o distacco, etc.), di cui emergano le compatibilità e che comunque non diano luogo a perdite di efficienza e di competitività dell'impresa.
In tal senso una pronta risposta alla crisi richiede che gli accordi per l'utilizzo di tali strumenti si realizzino anche riducendo i tempi previsti dalle procedure di legge.
Le parti concordano che interventi preventivi, quali la riqualificazione dei lavoratori addetti a mansioni divenute obsolete e la formazione continua, possano creare le condizioni per limitare il rischio di espulsione dal ciclo produttivo degli stessi e che tale riqualificazione possa essere attuata attraverso la riduzione temporanea e non retribuita dell'orario di lavoro, tenendo conto delle compatibilità organizzative, produttive ed economiche dell'impresa, anche utilizzando gli eventuali finanziamenti pubblici a tal fine destinati.
Le parti si impegnano ad esaminare le esperienze realizzate sul territorio nazionale coerenti con la presente dichiarazione in sede di Commissione paritetica, diffondendone la conoscenza a livello territoriale.
Le parti ritengono inoltre che gli strumenti contrattualmente definiti quali: la flessibilità dell'orario di lavoro, i contratti a termine, i contratti a tempo parziale orizzontali e verticali, i contratti di inserimento, etc., possano risultare utili anche a limitare la necessità del ricorso ad ore di lavoro straordinario.

 

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Industria Gomma e Plastica

ORARIO NORMALE DI LAVORO
1    Premesso che la durata massima dell'orario normale di lavoro è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore, normalmente distribuite su 5 giorni.
2    Per i lavoratori giornalieri potranno altresì essere realizzati, previa valutazione con la RSU, regimi di orario settimanale di 30 ore, assorbendo il necessario numero di ore di riposo e di riduzione di orario di cui all'art. 9.
3    Nelle situazioni di organizzazione dell'attività lavorativa continuativamente programmata per 17 o più turni settimanali, il normale orario annuo dei lavoratori turnisti interessati è pari al seguente numero di giornate lavorative di 8 ore ciascuna:

                                                                                            1996        1997         1998         1999

  1. addetti a tre turni avvicendati giornalieri,
  2. con attività svolta su 17 turni settimanali                          220         218         221            222

  3. addetti a tre turni avvicendati giornalieri,
  4. con attività svolta su 18 o più turni settimanali                 217,5       215,5       218,5        219,5

  5. addetti a tre turni avvicendati giornalieri,
  6. con attività svolta su 21 turni settimanali                         217,5      214,5       217,5        218,5

4    Il normale orario annuo di cui al precednte comma è stato determinato tenendo conto dei riposi corrispondenti ai sabati ed alle domeniche, delle giornate di riposo e delle riduzioni dell'orario di cui all'art. 9, di 20 giorni di ferie, delle festività di cui all'art. 15, escluse la ricorrenza del Santo Patrono e le ferie ulteriori eventualmente spettanti.
5    I programmi attuati dall'azienda per la distribuzione delle giornate lavorative annue dei lavoratori interessati - che potranno anche riguardare singoli reparti o lavorazioni - nonchè gli eventuali scostamenti, saranno tempestivamente comunicati e valutati con la RSU, mentre la distribuzione dei giorni di riposo e di lavoro collettivi conseguenti sarà oggetto di contrattazione, da esaurirsi, comunque, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione effettuata dall'azienda.

6    Quanto stabilito al precedente comma si applica anche nelle situazioni di organizzazione dell'attività lavorativa aziendale continuativamente programmata su base annua per 16 turni settimanali ovvero per 1 o 2 turni giornalieri su più di 5 giorni la settimana.

Orario flessibile
7    A fronte di esigenze aziendali comportanti variazioni dell'intensità lavorativa in determinati periodi dell'anno, l'orario normale di lavoro di cui al primo comma del presente articolo può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende interessate attueranno programmi comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore (sino a 48, anche su 6 giorni) e settimane a prestazioni lavorative inferiori a tale limite (anche su 4 giorni).
8    Tali programmi - che potranno anche riguardare singoli reparti o lavorazioni - nonchè gli eventuali scostamenti, saranno preventivamente comunicati e valutati con la RSU, ivi compresi i casi di attività su 17 o 18 turni settimanali.

***<>

9    Distribuzione dell'orario di lavoro diverse da quelle indicate nel presente paragrafo saranno oggetto di contrattazione con la RSU.

Lavoro supplementare e straordinario
10    Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario è consentito in situazioni di necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tale da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico. Rientrano in tali ipotesi le necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta, a commesse con vincolanti termini di consegna, ad eccezionali ordinativi in esportazione, a momentanee difficoltà di produzione determinate da innovazioni tecniche in corso sui prodotti o processi, la necessità di salvaguardare l'efficienza produttiva degli impianti e di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno. Nelle suddette situazioni, l'azienda può far ricorso al lavoro supplementare e/o straordinario con il solo obbligo  di darne tempestiva comunicazione alla RSU.
11    Eventuali ipotesi di lavoro supplementare e straordinario, diverse da quelle sopra indicate, saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU. In tal caso - ferma restando la corresponsione delle maggiorazioni contrattualmente stabilite - le prestazioni straordinarie saranno compensate da corrispondenti riposi, possibilmente collegati con quelli settimanali o infrasettimanali, mentre l'eventuale recupero, mediante riposi, delle ore supplementari formerà oggetto di contrattazione con la RSU.
12    I dati mensili a consuntivo per servizio o reparto e gli elementi di obbiettiva giustificazione del ricorso al lavoro supplementare e straordinario, nelle ipotesi di cui al precedente 10° comma, sono tenuti a disposizione della RSU.
13    Il lavoratore può esimersi dall'effettuare il lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo soltanto per giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro supplementare e straordinario, nonchè il lavoro festivo, dovranno essere disposti ed autorizzati dalla Direzione aziendale.

Lavoro a turni
14    Per le lavorazioni a ciclo continuo e quelle continuativamente programmate su base annua per 17 o più turni   settimanali, l'orario settimanale di 40 ore potrà essere realizzato anche attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi.
15    I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati e presteranno la loro opera nel turno per essi stabilito.
16    Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, fermo restando il diritto alle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare o straordinario.

Nota a verbale    
Restano salve le condizioni di miglior favore aziendalmente in atto, ivi comprese quelle per i lavoratori addetti a turni avvicendati.

Chiarimento a verbale
L'azienda, prima di definire la collocazione delle eventuali ferie collettive e l'effettuazione dei riposi aggiuntivi, valuterà con la Rsu le problematiche relative, alla luce delle rispettive esigenze.

Dichiarazione delle parti
In relazione alla esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimanto delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per mobilità, infortuni ed altre assenze retribuite.

 

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Industria Gomma e Plastica Confapi

Orario di lavoro, riposi e festività

Orario di lavoro - Art.11

Premesso che la durata massima dell’orario normale è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata media settimanale dell’orario normale del singolo lavoratore, realizzabile anche con criteri plurisettimanali anche attraverso il ricorso alla flessibilità, è fissata in 39 ore.
Qualora l’orario di 39 ore settimanali venga raggiunto con criteri plurisettimanali, nella data concordata aziendalmente, le parti verificheranno la permanenza delle condizioni che hanno portatao alla definizione dello schema di orario su cicli plurisettimanali.

A) In relazione all’esigenza di una rigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell’assenteismo medio per morbilità, infortunio e altre assenze retribuite.
Ba) Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità non considerate dalle caratteristiche di cui al punto A) e che siano: non programmabili, imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.

Bb) Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di lavoro supplementare e straordinario saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la R.s.u. In tal caso - ferma restando la corresponsione delle maggiorazioni contrattuali stabilite – le prestazioni straordinarie saranno compensate da corrispondenti riposi, possibilmente collegati con quelli settimanali o infrasettimanali, mentre l’eventuale recupero mediante riposi delle ore supplementari formerà oggetto della contrattazione con la R.s.u.

Bc) La Direzione aziendale comunicherà mensilmente alla R.s.u. i dati a consuntivo concernenti le prestazioni supplementari e straordinarie per servizio o reparto.

C) La distribuzione dell’orario di lavoro deve essere contrattata a livello aziendale. L’orario settimanale di lavoro sarà normalmente concentrato in 5 giorni (dal lunedì al venerdì); eventuali eccezioni dovranno essere concordate con la R.s.u. Fermo restando quanto previsto dalla lett. B) del presente articolo, in quelle aziende che, per esigenze produttive, ricorrano all’utilizzo degli impianti in via continuativa su sei giorni settimanali si darà luogo ad una riduzione dell’orario di lavoro anche mediamente cicli plurisettimanali per il personale interessato, la cui entità sarà concordata a livello aziendale.
Per le lavorazioni a ciclo continuo e semicontinuo, l’orario di 39 ore settimanali verrà, di norma, realizzato attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi.
L’orario giornaliero di lavoro fissato in azienda sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge.
Ove esistano orologi in stabilimento, le ore di lavoro saranno contate in base ad un unico orario.
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall’effettuare turni avvicendati giornalieri e presteranno la loro opera nel turno per essi stabilito.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, fermo restando il diritto alle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare o straordinario.

Da) E’ considerato lavoro supplementare quello compreso tra l’orario settimanale aziendale (eventualmente distribuito con criteri plurisettimanali a norma del 1° comma del presente articolo) e l’orario massimo di legge, ad eccezione del superamento dell’orario normale aziendale effettuato come conseguenza dell’utilizzo della flessibilità di cui al successivo art.13.

Db) E’ considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata massima dell’orario stabilita dalle norme di legge ovvero, ai fini dell’applicazione della relativa maggiorazione, quello prestato dopo l’ottava ora settimanale eccedente l’orario normale aziendale conseguente alla flessibilità.

Dc) E’ considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane.

Dd) E’ considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni di festività di cui al punto b) dell’art.18. Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del quarto giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; in caso contrario, il lavoro disposto in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per lavoro festivo o straordinario festivo.

E) Fermo restando quanto stabilito ai precedenti punti b) e c) della lettera B), il lavoratore può esimersi dall’effettuare il lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo, soltanto per giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro supplementare e straordinario, nonché il lavoro festivo dovranno essere disposti ed autorizzati dalla Direzione aziendale.

Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che in presenza di esigenze produttive che possano essere pregiudicate dall’applicazione di quanto previsto nella lettera Bb) del presente articolo ed in ragione dell’esistenza di strozzature tecniche, di manutenzione e di occupazione, potranno essere convenute tra le parti stesse delle deroghe per il periodo strettamente necessario al superamento di tali esigenze.
Le parti si impegnano, inoltre, ad adoperarsi attivamente tramite le rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti contrastanti con la piena osservanza delle norme di legge e contrattuali che regolano il lavoro supplementare e straordinario.

Nota a verbale
Con i termini "non programmabili, imprescindibili, indifferibili e di durata temporanea" le parti hanno inteso richiamarsi alle specificità proprie delle piccole e medie aziende in relazione ad esigenze di mercato anche stagionali. Restano salve le condizioni di maggior favore aziendalmente in atto, ivi comprese quelle per i lavoratori addetti a turni avvicendati. In relazione alle modifiche apportate alla lettera Dc) del presente articolo, le parti confermano di non aver voluto modificare le condizioni dei lavoratori in forza alla data di stipula del presente Ccnl, che già fruivano dei trattamenti precedentemente previsti dalla citata norma.

 Art.12 – Riduzione dell’orario di lavoro
Fermo restando l’insieme della normativa sull’orario di lavoro e sul lavoro straordinario, i lavoratori fruiranno delle seguenti riduzioni dell’orario di lavoro annuo:

  • Lavoratori che prestano attività cosiddetta giornaliera ovvero a 2 turni avvicendati su impianti impegnati su 5 o 6 giorni settimanali: 8 ore su base annua a decorrere dall’1.1.1990.
  • Lavoratori che prestano attività sul 3° turno notturno anche nei 3 turni avvicendati su impianti impegnati 5 giorni settimanali: 14 ore su base annua a decorrere dall’1.1.1990 ed ulteriori 8 ore su base annua a decorrere dall’1.1.1994.
  • Lavoratori che prestano attività sul 3° turno notturno anche nei 3 turni avvicendati su impianti impegnati 6 giorni settimanali e lavoratori che prestano attività su 2 turni per 7 giorni settimanali: 14 ore su base annua a decorrere dall’1.1.1990; ulteriori 8 ore su base annua a decorrere dall’1.1.1994 ed ulteriori 8 ore su base annua a decorrere dall’1.1.1995.
  • Lavoratori che prestano attività sul 3 turno notturno anche nei 3 turni avvicendati su impianti impegnati 7 giorni settimanali: 22 ore su base annua a decorrere dall’1.1.1990; ulteriori 8 ore su base annua a decorrere dall’1.1.1994 ed ulteriori 8 ore su base annua a decorrere dall’1.1.1995; ulteriori 4 ore su base annua a decorrere dall’1.7.1997 ed ulteriori 8 ore su base annua a decorrere dall’1.7.1998.

A decorrere dall’1.1.1990 per i lavoratori che prestino attività su 6 giorni settimanali in aziende che, ai sensi dell’art.9 del Ccnl 17.7.1980, hanno provveduto all’utilizzo degli impianti nello stesso arco di tempo settimanale, la riduzione di orario aziendalmente concordata viene elevata fino ad un massimo complessivo di 62 ore su base annua.
Tale riduzione verrà usufruita, nel corso dell’anno di maturazione, con modalità che saranno definite tra le parti, tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive-organizzative dell’azienda e, conseguentemente gli eventuali conguagli verranno effettuati, secondo le esigenze dell’azienda, con prestazioni lavorative a regime normale e/o con restituzione, a fine di ciascun anno, di quote retributive per le ore di riduzione d’orario godute e non maturate.
Tutte le riduzioni di orario di lavoro annuo di cui al presente articolo assorbono, fino a concorrenza, eventuali riduzioni già concesse a livello aziendale, ad eccezione di quelle specificatamente concesse per nocività del lavoro.
Tutte le riduzioni di orario annuo previste nel presente articolo maturato per i singoli lavoratori, in proporzione alle ore di presenza in fabbrica con effettiva prestazione lavorativa; a tal fine verrà effettuata per ogni anno la somma dei periodi in cui non vi sia stata tale presenza con effettiva prestazione lavorativa, per qualunque causa dovuta, anche se giustificata e/o retribuita in tutto o in parte, detraendo dalla riduzione dell’orario di lavoro annua un 1/46° per ogni modulo di 39 ore di tali mancate presenze.
Per i lavoratori assunti o dimessi nel corso dell’anno, la riduzione annua ed il relativo coefficiente di maturazione verranno opportunamente proporzionati a dodicesimi.
Non concorrono alle cause di mancata prestazione lavorativa unicamente le ferie, le ex festività e le festività infrasettimanali.

Norma transitoria
Ai lavoratori di aziende che utilizzano gli impianti nell’arco del’intera settimana, ai sensi dell’art.9 del Ccnl 17.7.1990, di cui al 4° a linea e che siano in forza al 23.6.1998, verrà mantenuta "ad personam" l’eventuale eccedenza rispetto al massimo di 62 ore di riduzione annua aziendalmente convenuta. L’azienda potrà compensare tale eccedenza con pari quote orarie di retribuzione.

Art. 13 Flessibilità dell’orario di lavoro
Fulc ed Unionchimica riconoscono che un complesso di elementi strutturalmente connessi al settore merceologico rappresentato, alle specificità del comparto delle PMI, e alle sempre maggiori necessità di costante rispetto delle richieste del mercato può concorrere a determinare nelle aziende esigenze di diversi quantitativi di produzione nei singoli periodi dell’anno.
Al fine di rendere più concreto l’adeguamento delle capacità aziendali, con un miglior utilizzo degli impianti, elle esigenze dell’andamento produttivo e di mercato (e sulla scorta delle previsioni di vendita), l’azienda potrà ricorrere – anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori – alla flessibilità dell’orario normale di lavoro attraverso cicli plurisettimanali, ferme restando le attuali condizioni di durata dello stesso.
I regimi di flessibilità comporteranno compensazioni annuali di orario tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro.
Resta fermo che nei periodi in cui vengono attuati regimi di flessibilità, il lavoratore verrà retribuito secondo i criteri della normale mensilizzazione.
Quando l’azienda ravvisi l’opportunità di ricorrere alla flessibilità, si darà luogo ad un preventivo incontro tra le parti a livello aziendale, nel corso del quale, previa informazione sulle motivazioni e sui periodi di utilizzo programmati, saranno comunicate le modalità di distribuzione dell’orario flessibile al fine di conseguire gli obiettivi individuati. Entro i 30 giorni successivi all’avvio della flessibilità in apposito incontro le parti definiranno i programmi e i periodi durante i quali si procederà alle compensazioni orarie necessarie al riequilibrio della media annua dell’orario di lavoro.
In tal caso la distribuzione dell’orario flessibile diventa orario normale e come tale dovrà essere considerato a tutti i gli effetti compresi quelli retributivi.
In tale contesto la distribuzione della prestazione ordinaria e di flessibilità potrà essere articolata anche in giornate non cadenti nel periodo settimanale in cui è distribuito l’orario normale di lavoro, con esclusione delle domeniche e delle festività, entro un limite massimo di 48 ore settimanali.
Il recupero della flessibilità programmata, non effettuabile per esigenze produttive, sarà oggetto d’incontro tra Direzione aziendale e R.s.u. per definire soluzioni adeguate in altro periodo.

 

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Orario di lavoro - Art. 21

(...omissis)

La distribuzione dell'orario di lavoro e la sua articolazione dovranno armonizzarsi con le altre componenti del processo produttivo per essere funzionali al pieno utilizzo degli impianti. Essa dovrà altresì consentire la riconosciuta esigenza di flessibilità generale degli orari connessa alle molteplici esigenze del mercato e della produzione.
Le prestazioni eccedenti l'orario settimanale effettuate ai sensi del 7° comma dell'art. 21 del vigente Ccnl sono compensate, nel mese di competenza, con le relative maggiorazioni. Per quanto attiene alle quote orarie le parti concordano sulla istituzione di uno strumento contrattuale che consenta ai lavoratori di essere messi in condizione di fruire di riposi compensativi a fronte di prestazioni straordinarie prestate. A tal fine le parti istituiscono il conto ore individuale nel quale confluiscono le prestazioni supplementari e straordinarie effettuate in aggiunta agli orari di lavoro contrattualmente definiti per essere fruite in forma di riposo compensativo.

  • A partire dal 1°.1.2000 per le ore eccedenti:

  • .    le quote orarie saranno accantonate nella misura del 50% sul conto ore individuale
    .    per il restante 50% il lavoratore manifesterà la propria volontà in merito al pagamento o
         all'accantonamento nel conto ore.

L'utilizzazione delle ore accantonate, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive.
I lavoratori, oltre che per le attività formative, potranno utilizzare i recuperi relativi alle ore maturate anche per necessità personali o famigliari  entro l'anno successivo a quello di maturazione.
Le parti convengono di incontrasi, nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale entro la data fissata per la decorrenza della normativa sopra definita prima dell'avvio della stessa per valutare la possibilità di definire per alcuni settori di attività e di tipologie produttive forme di diversificazione nell'attuazione della normativa.
In deroga alla nromativa di cui sopra negli stabilimenti con meno di 100 dipendenti le percentuali sopra definite saranno rispettivamente pari al 40% e al 60%.
Con cadenza semestrale le direzioni aziendali e le RSU esamineranno gli andamenti del lavoro straordinario e supplementare.
Le ore accantonate saranno evidenziate in busta paga.

Riposi aggiuntivi e riduzione orario di lavoro (art. 35)

Il 3° comma viene così modificato:

Ai lavoratori giornalieri ed ai turnisti non a ciclo continuo, siano essi addetti alle lavorazioni 2x5 e 2x6 ovvero a lavorazioni 3x5 e 3x6, sono riconosciute le seguenti riduzioni di orario in ragione d'anno alle diverse scadenze:

1) lavoratori giornalieri
    a) 40 ore ex accordo interconfederale 22.1.1983
    b) 24 ore ex Ccnl 5.3.1987 e 31.10.1990

2) lavoratori turnisti 2x5 e 2x6:
    a) 40 ore ex accordo interconfederale 22.1.1983
    b) 24 ore ex Ccnl 5.3.1987 e 31.10.1990
    c) 4 ore dal 1.7.1999

3) lavoratori turnisti 3x5 e 3x6:
    a) 40 ore ex accordo interconfederale 22.1.1983
    b) 24 ore ex Ccnl 5.3.1987 e 31.10.1990
    c)  8 ore dal 10.7.1999 e 4 ore dal 1.01.2000

Le riduzioni orario di cui sopra assorbono quanto a qualsiasi titolo concesso o concordato nelle aziende.

 

 

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Artigianato della Ceramica, Terracotta, Gres, Decorazione Piastrelle

Art. 22 - Flessibilità dell'orario di lavoro.

Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connesse a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 90 ore nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di sei mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Fermo restando quanto sopra, ulteriori quote di flessibilità e le modalità di recupero del monte ore potranno essere definite tra le parti in sede regionale.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario di lavoro contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10 per cento da liquidare nei periodi di superamento dei rnedesimi.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero ed all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda ed i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
La presente normativa esclude prestazioni domenicali.

Gestione dei regimi di orario
(articolo aggiuntivo - da inserire dopo l'art. 22 del CCNL 30.3.1993 su flessibilità)

Le parti, a livello regionale, possono realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte a periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro, offrendo nel contempo la possibilità ai lavoratori delle imprese interessate da tali fenomeni di realizzare una certa continuità nel mantenimento del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione, senza necessariamente fare ricorso alle forme bilaterali di sostegno dcl reddito e di gestione della crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti strumenti.
Tra questi, le patti regionali possono individuare modalità di costituzione di modelli di "banca-ore", cui far affluire le ore corrispondenti alle assenze dal lavoro retribuite, contrattualmente e legislativamente disciplinate.
In tale ambito, le parti a livello regionale definiranno gli istituti le cui quantità orarie, in tutto o in parte, andranno a costituire l'accantonamento nel monte-ore in questione, nonché le caratteristiche delle casistiche di fruizione dei corrispondenti riposi compensativi, le modalità ed i tempi di liquidazione dei residui.
Le parti regionali potranno altresì individuare le diverse combinazioni di utilizzo della "banca-ore" con possibili interventi di natura bilaterale a sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese.

 

Piastrelle e Refrattari

Articolo 21 (Orario di lavoro)
(articolo aggiuntivo - da inserire dopo l'art. 21 del CCNL ....... data)

La distribuzione dell'orario di lavoro e la sua articolazione dovranno armonizzarsi con le altre componenti del processo produttivo per essere funzionali al pieno utilizzo degli impianti. Essa dovrà altresi consentire la riconosciuta esigenza di flessibilità generale degli orari connessa alle molteplici esigenze del mercato e della produzione.
Le prestazioni eccedenti l'orario settimanale effettuate ai sensi del 7° comma dell'art.2 i del vigente CCNL sono compensate, nel mese di competenza, con le relative maggiorazioni. Per quanto attiene alle quote orarie le parti concordano sulla istituzione di uno strumento contrattuale che consenta ai lavoratori di essere messi in condizione di fruire di riposi compensativi a fronte di prestazioni straordinarie prestate. A tal fine le parti istituiscono il conto ore individuale nel quale confluiscono le prestazioni supplementari e straordinarie effettuate in aggiunta agli orari di lavoro contrattualmente definiti per essere fruite in forma di riposo compensativo.
A partire dal 10.1.2000 per le ore eccedenti:

- le quote orari e saranno accantonate nella misura del 50 % sul conto ore individuale
- per il restante 50 % il lavoratore manifesterà la propria volontà in merito al pagamento o all'accantonamento nel conto ore.

L'utilizzazione delle ore accantonate, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive.
I lavoratori, oltre che per le attività formative, potranno utilizzare i recuperi relativi alle ore maturate anche per necessità personali o famigliari entro l'anno successivo a quello di maturazione.
Le parti convengono di incontrarsi, nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale entro la data fissata per la decorrenza della normativa sopra definita prima dell'avvio della stessa per valutare la possibilità di definire per alcuni settori di attività e di tipologie produttive forme di diversificazione nell'attuazione della normativa.
In deroga alla normativa di cui sopra negli stabilimenti con meno di 100 dipendenti le percentuali sopra definite saranno rispettivamente pari al 40% e al 60%.
Con cadenza semestrale le direzioni aziendali e le RSU esamineranno gli andamenti del lavoro straordinario e supplementare.
Le ore accantonate saranno evidenziate in busta paga.

Art. 35 Riposi aggiuntivi e riduzione orario di lavoro

Il 3° comma viene cosi modificato:
Ai lavoratori giornalieri ed ai turnisti non a ciclo continuo, siano essi addetti alle lavorazioni 2x5 e 2x6 ovvero a lavorazioni 3x5 e 3x6, sono riconosciute le seguenti riduzioni di orario in ragione d'anno alle diverse scadenze:

1) lavoratori giornalieri
a) 40 ore ex accordo interconfederale 22-1-1983
b) 24ore ex Ccnl 5/3/1987e 31/10/1990

2) lavoratori turnisti 2x5 e 2x6:
a) 40 ore ex accordo interconfederale 22-1-1983
b) 24 ore ex ccnl 5-3-1987 e 31-10-1990
c) 4 ore dal 1.07.1999

3) lavoratori turnisti 3x5 e 3x6:
a) 40 ore ex accordo interconfederale 22-1-I 983
b) 24oreexccnl5-3-1987e31-l0-1990
c) 8 ore dal 1.07.1999 e 4 ore dal 1.01.2000

Le riduzioni orario di cui sopra assorbono quanto a qualsiasi titolo concesso o concordato rielle aziende.

 

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Industria del Vetro

Variazioni concordate con la stipula del nuovo Ccnl

Art. 16 Turnisti del ciclo continuo
Ferma restando la durata dell'orario settimanale di lavoro di cui al precedente art. 15, l'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo - intese come tali quelle che si svolgono su turni avvicendati sull'intero arco settimanale di 7 giorni nonche` quelle dei lavoratori addetti alle lavorazioni che si svolgono su 2 turni per 7 giorni - e` stato pari a 236,5 giornate lavorative annue sino al 31.12.91, a 236 giornate lavorative sino al 31-12-93, a 235 giornate lavorative annue dal 1° gennaio 1994 sino al 31 giugno 2000; a decorrere dal 1° luglio 2000 è pari a 234,5 giornate lavorative annue, a decorrere dal 1° luglio 2001 è pari a 234 giornate lavorative ed a partire dal 1° luglio 2002 è pari a 233,5 giornate lavorative.
Fermo restando quanto previsto dal secondo comma dell'art. 16 del C.C.N.L. 7.03.87, la collocazione in ragione d'anno delle 7,5, delle 8, delle 9, delle 9,5, delle 10 e delle 10,5 giornate di riposo che comprendono le 40 ore di riduzione d'orario di cui al Protocollo d'intesa 22.01.83 e le ulteriori 5,5 giornate, sarà definita con la R.S.U., tenendo conto delle flessibilita` connesse alle esigenze tecnico produttive delle aziende e senza operare conguagli individuali tra i riposi in questione ed il numero delle festività lavorate.
Le giornate di riposo di cui al comma precedente assorbono quanto, a qualsiasi titolo, già concesso o concordato nelle aziende.
Nell'ipotesi che dovessero verificarsi, al termine di ogni anno solare, sostanziali scostamenti tra l'orario contrattuale annuo e l'orario di fatto, la R.S.U. potra` richiedere alla Direzione aziendale i motivi di tale scostamento.
Fermi restando i criteri applicativi dell'orario di cui al presente articolo, la R.S.U. e la Direzione aziendale ricercheranno soluzioni per regimi di orario che, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive, siano tali da superare gli scostamenti obiettivamente non giustificati.

Norme di attuazione del trattamento economico dei turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo
Per le festività lavorate il relativo trattamento retributivo sara` costituito dalla normale retribuzione mensilizzata di cui all'art. 29 con l'aggiunta del compenso per le ore effettivamente prestate nelle festivita` stesse maggiorate della percentuale per lavoro in giorni festivi.

Nota a verbale
Le riduzioni di orario di lavoro di cui sopra devono intendersi assorbibili, fino a concorrenza, in quote di riduzione di orario eventualmente definite da provvedimenti di legge successivi alla data di stipula del presente contratto.
Le parti confermano che le riduzioni di orario di lavoro concordate a partire dal 1° luglio 2000 sono da applicarsi su base annua.

Art.19 Lavoro straordinario, notturno, festivo
(aggiungere dopo l’ultimo comma)

Le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate mensilmente con le maggiorazioni retributive di cui al presente articolo.
Per quanto attiene alle quote orarie le parti convengono che - al di fuori delle ipotesi previste all’ultimo comma del presente articolo - a partire dal 1° gennaio 2002, le stesse saranno accantonate nella misura del 50% in un conto ore individuale ed evidenziate in busta paga; per il restante 50% delle quote il lavoratore potrà esercitare, entro la fine di ogni anno per l’anno successivo, la propria scelta in ordine all'accantonamento nel conto ore individuale in alternativa al pagamento delle stesse.
Le quote orarie non retribuite ed accantonate nel conto ore individuale possono essere fruite, sotto forma di riposi compensativi, da utilizzarsi entro 12 mesi dall’anno di maturazione.

Nelle unità produttive con meno di 150 dipendenti la misura delle quote orarie da accantonare nel conto ore è del 40 %; per il restante 60 % delle quote il lavoratore potrà esercitare la propria scelta, entro la fine di ogni anno per l’anno successivo, in ordine all'accantonamento nel conto ore individuale in alternativa alla retribuzione delle stesse.

I tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione dovrà essere realizzata in prima istanza tenendo conto delle esigenze tecniche organizzative e produttive dell’azienda.

I lavoratori oltre che per le attività formative potranno utilizzare i recuperi relativi alle ore maturate anche per necessità personali e famigliari.

Con decorrenza semestrale la direzione aziendale e la RSU esamineranno gli andamenti del lavoro straordinario e le modalità di utilizzo delle ore accantonate.

Non rientrano nel conto ore individuale di cui sopra le prestazioni di lavoro straordinario riconducibili alle seguenti fattispecie:

  • assenze improvvise nell’avvicendamento dei turni
  • manutenzioni straordinarie e non programmabili; interventi atti ad assicurare il ripristino dell’efficienza produttiva degli impianti
  • montaggio e rifacimento degli impianti
  • assolvimento di indifferibili incombenze derivanti da innovazioni amministrative e di legge.

Nota a Verbale
Le parti si incontreranno all’interno dell’Osservatorio per valutare eventuali problematiche relative al conto ore.
Le parti si riservano inoltre di effettuare ogni utile iniziativa di monitoraggio sullo strumento del conto ore in funzione della situazione economico-produttiva dei settori al fine di verificare una effettiva praticabilità.

 

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