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Le norme che ne regolano l'orario di
lavoro e la prestazione nei CCNL del settore chimico e affini firmati nel 1999:
CCNL industria chimica e farmaceutica
Chimica Confapi
Industria Gomma Plastica
Industria Gomma Plastica
- Confapi
Industria Ceramica ed Abrasivi
Artigianato della Ceramica, decorazione piastrelle, terracotta e gres
Industria delle Piastrelle e
refrattari
Industria del Vetro
Industria Chimica, Farmaceutica, Fibre chimiche,
Detergenza, Dielettrici, Elettrodi di carbone, Cere e Lumini, Coibenti, Ceramica e
Abrasivi
ORARIO DI LAVORO, RIPOSI E FESTIVITA'
Orario
di lavoro - Art. 7
PARTE I
PREMESSA
- La durata massima dell'orario è
disciplinata dalle norme di legge e nulla viene innovato a tali disposizioni.
- Le esigenze di produttività e di competività delle imprese richiedono anche un
continuo ricorso a prestazioni lavorative legate a regimi di orario che realizzino il
pieno utilizzo degli impianti e rispondano alle reali variabilità dei mercati cogliendone
tutte le opportunità .
- I regimi di orario devono essere coerenti con le esigenze delle imprese in termini
tecnico- organizzativi.
- I diversi strumenti contrattualmente definiti vanno utilizzati coerentemente con le loro
specifiche finalità.
A. Gli organici devono
essere dimensionati alle effettive esigenze di produzione, delle sedi lavorative e di
sicurezza degli impianti in modo da realizzare la rigorosa attuazione dell'orario
contrattuale di lavoro, consentendo il godimento delle ferie, delle festività, dei riposi
spettanti, tenendo altresì conto dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed
altre assenze.
B. Orari annui di
lavoro
1) Orario annuo di lavoro dei lavoratori giornalieri e dei lavoratori turnisti 2x5 e 2x6
L'orario di lavoro dei lavoratori giornalieri e dei lavoratori turnisti addetti a
lavorazioni su due turni per 5 o 6 giorni settimanali è di 247,5 giornate lavorative
annue, assunte pari a otto ore giornaliere, al lordo delle festività e delle ferie.
L'orario di lavoro medio settimanale è di 37 ore e 45 minuti .
2) Orario annuo di lavoro dei lavoratori turnisti 3x5 e 3x6
L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti a lavorazioni su tre turni per 5 o 6
giorni settimanali, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 10, è di
246,5 giornate lavorative annue, assunte pari a otto ore giornaliere, al lordo delle
festività e delle ferie.
L'orario di lavoro medio di riferimento è di 37 ore e 45 minuti.
3) Orario annuo di lavoro dei lavoratori turnisti 3x7 e 2x7
L'orario di lavoro dei turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (tre turni per
sette giorni settimanali) e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si
svolgono su due turni per sette giorni settimanali è pari a 233,5 giornate lavorative
annue assunte pari a otto ore giornaliere.
La collocazione dei 27,5 giorni conseguenti - che comprendono sia i riposi a fronte di
festività, sia quelli a fronte delle ex festività, sia le 40 ore di riduzione di orario
di cui all'accordo interconfederale 22/1/1983 sia le ulteriori 5,5 giornate, sia quanto a
qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende - sarà contrattata a livello
aziendale, senza operare conguagli individuali tra i giorni in questione ed il numero
delle festività lavorate.
A livello aziendale potranno essere realizzate, previo confronto sindacale,
schematizzazioni tali che nel corso dell'anno consentano sia il godimento di tre settimane
pro capite di ferie in un periodo di quattro mesi (normalmente da giugno a settembre) sia
l'effettuazione delle prestazioni dovute nella restante parte dell'anno.
Per i lavoratori a ciclo continuo si considera prestazione eccedente quella effettuata
oltre il limite annuo sopra indicato, fermo restando quanto previsto dalla successiva
lettera H, punto 3) e dai trattamenti aziendali in atto.
C. Regimi di
orario per i lavoratori giornalieri e per i lavoratori turnisti 2x5, 2x6, 3x5, 3x6.
Le modalità attuative dell'orario di lavoro annuo potranno comportare:
1) orari settimanali normalmente realizzati come media su un arco di cinque giorni.
2) il mantenimento degli orari settimanali in atto, fino alle 40 ore settimanali, al
31/12/1998 previo esame congiunto del programma che consenta di rispettare i limiti di
247,5 giornate lavorative annue (assunte pari a 8 ore giornaliere) e di 37 ore e 45 minuti
medi settimanali, da realizzarsi di norma quindici giorni prima dell'avvio della sua
realizzazione.
3) orari settimanali realizzati come media su un arco di quattro o sei giorni.
Qualora l'adozione di tali regimi comportasse una distribuzione dell'orario settimanale
diversa da quella in atto, le relative modalità attuative saranno oggetto di
contrattazione con la RSU. La contrattazione dovrà esaurirsi entro venti giorni dalla
comunicazione del nuovo regime di orario. L'operatività delle decisioni aziendali sarà
sospesa per l'arco di tempo indicato.
Le ore prestate nella giornata di sabato sono compensate con la maggiorazione del 10%.
L'eventuale festività coincidente con la giornata di sabato nel caso di prestazione
lavorativa darà luogo ad un corrispondente riposo compensativo.
4) orari settimanali realizzati come media su un arco pluriperiodale di più settimane o
più mesi fino ad un massimo di dodici.
A tal fine le imprese, definiscono il calendario di lavoro.
Nelle ipotesi in cui le oscillazioni della prestazione lavorativa rispetto all'orario di
lavoro medio settimanale siano fino a due ore su un arco di quattro mesi, con orari
settimanali di lavoro compresi tra un minimo di 28 ed un massimo di 48 ore, il calendario
di lavoro formerà oggetto di esame negoziale con la RSU. Tale esame dovrà esaurirsi
entro venti giorni dalla comunicazione del calendario alla RSU. L'operatività delle
decisioni aziendali sarà sospesa per l'arco di tempo indicato.
Nelle ipotesi in cui il calendario di lavoro comportasse in fase di avvio, o in corso di
realizzazione, scostamenti rispetto ai limiti sopra individuati, il calendario stesso
sarà oggetto di contrattazione con la RSU.
La contrattazione dovrà esaurirsi entro venti giorni dalla comunicazione del calendario
di avvio o, nel caso di scostamenti in corso di realizzazione, entro dieci giorni dalla
comunicazione delle nuove modalità attuative del programma.
L'operatività delle decisioni aziendali sarà sospesa per l'arco di tempo indicato.
Le variazioni dei programmi di lavoro sopra definiti saranno tempestivamente portate a
conoscenza della RSU.
D. L'orario giornaliero,
settimanale e pluriperiodale di lavoro fissato in azienda sarà esposto in apposite
tabelle da affiggersi secondo le norme di legge.
E. Prestazioni eccedenti
l'orario di lavoro settimanale medio e prestazioni straordinarie
1) Ai soli fini delle maggiorazioni contrattuali è considerata eccedente la prestazione
fornita oltre l'orario di lavoro settimanale medio di cui alla lettera B punto 1).
2) Le prestazioni eccedenti l'orario di lavoro settimanale medio e quelle straordinarie
sono compensate, nel mese di competenza, con le maggiorazioni retributive previste
dall'articolo 8 e con riposi compensativi che saranno accantonati, nella misura del 50%
nel conto ore di cui alla successiva lettera F.
3) Per il restante 50%, all'inizio di ogni anno, il lavoratore dovrà formalmente
manifestare la propria volontà in merito al pagamento o all'accantonamento nel conto ore.
Qualora il lavoratore decida per il pagamento la corresponsione delle relative quote
retributive avverrà nel mese di competenza.
4) Nelle ipotesi di cui alla lettera C. punto 4) non costituisce prestazione eccedente o
straordinaria quella calendarizzata attuata oltre l'orario medio settimanale che realizzi
corrispondenti compensazioni nell'ambito del calendario di lavoro definito. Comunque in
tali circostanze le ore di lavoro prestate oltre le otto giornaliere o nella giornata di
sabato sono compensate con la maggiorazione del 10%.
5) Il ricorso a prestazioni eccedenti o straordinarie deve avere carattere eccezionale.
Esso, al di là dei casi in cui le relative esigenze trovino specifiche risposte
nell'ambito dei regimi di orario previsti, deve trovare obiettiva giustificazione in
necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere
correlativi dimensionamenti di organico.
Rientrano, ad esempio, in tale ipotesi, la necessità di far fronte ad esigenze di mercato
legate a situazioni di punta o a commesse con vincolanti termini di consegna, di far
fronte ad esigenze stagionali, di salvaguardare l'efficienza produttiva degli impianti, di
far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti
dell'anno, di far fronte a punte anomale di assenze dal lavoro.
6) Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di prestazioni
eccedenti o straordinarie saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e
la RSU.
7) Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal
presente contratto, prestazioni eccedenti o straordinarie nonchè lavoro notturno e
festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento, le prestazioni eccedenti o
straordinarie - fermo restando quanto previsto al precedente punto 6) - nonché il lavoro
festivo dovranno essere disposti ed autorizzati dalla direzione aziendale.
8) Nel caso di regimi di orario su base settimanale le Direzioni aziendali comunicheranno
mensilmente alla RSU i dati a consuntivo concernenti le prestazioni eccedenti o
straordinarie per servizio o reparto. In tale occasione saranno altresì forniti gli
elementi di obiettiva giustificazione del ricorso al lavoro straordinario di cui al
precedente punto 5).
Nel caso di orari pluriperiodali le informazioni di cui sopra saranno fornite con cadenza
quadrimestrale.
Le Direzioni aziendali alla fine di ogni anno forniranno alla RSU in modo complessivo le
informazioni di cui ai commi precedenti.
F. Conto ore individuale
Le Parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori, siano messi in condizione di
utilizzare in tutto o in parte i recuperi maturati a fronte di prestazioni eccedenti
l'orario di riferimento, convengono di istituire il "conto ore".
Nel conto ore confluiranno i riposi compensativi delle prestazioni eccedenti o
straordinarie, sulla base di quanto previsto alla lettera E punti 2) e 3), da utilizzarsi
entro l'anno successivo a quello di maturazione.
L'utilizzazione delle ore accantonate, con riferimento ai tempi, alla durata, e al numero
dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà essere resa possibile
tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive.
I lavoratori, oltre che per l'attività formativa di cui alla Parte VII, potranno
utilizzare i recuperi relativi ai diritti maturati anche per necessità personali e
familiari.
A livello aziendale saranno realizzati incontri di norma trimestrali finalizzati al
monitoraggio dell'andamento del "conto ore" e all'assunzione di iniziative tese
ad attuarne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, potranno essere
eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per la
utilizzazione dei riposi accantonati.
Le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nella busta paga.
G. Premio presenza
A decorrere dal 1/4/1983, alla fine di ciascun anno solare o al momento della risoluzione
del rapporto di lavoro intervenuta nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto alla
corresponsione di un importo pari al 30% della retribuzione relativa alle sole prime 120
ore di effettiva presenza prestate oltre il limite globale annuo convenzionalmente
stabilito in 2.024 ore (2.530 per i lavoratori discontinui di cui all'art. 32)
comprendenti le ore non prestate per ferie, per festività coincidenti con le giornate
lavorative, per i riposi aggiuntivi e per la riduzione dell'orario annuo di cui all'art.
10, per assemblee retribuite, per permessi sindacali retribuiti, per donazioni di sangue
nei limiti previsti dalla legge, per donazioni di midollo osseo nei limiti previsti dal
presente contratto, nonché per i permessi giornalieri per allattamento concessi alle
lavoratrici e ai lavoratori.
In caso di Cassa Integrazione Guadagni con sospensione a zero ore, di assunzione e di
risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, le 2.024 ore (2.530 per i
lavoratori discontinui di cui all'art. 32) e le 120 ore indicate al comma precedente si
intendono adeguatamente riproporzionate in ragione di 1/12 per mese di lavoro.
H. Lavoro notturno, festivo e a
turni
1) E' considerato lavoro notturno:
- per i lavoratori di cui ai Gruppi 1) e 2) dell'art. 4 quello effettuato in un
periodo di 9 ore da stabilirsi tra le ore 20 e le ore 8 antimeridiane;
- per i lavoratori di cui ai Gruppi 3) e 4) dell'art. 4 quello effettuato tra le ore 22 e
le ore 6 antimeridiane.
2) E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo
settimanale o nei giorni di festività di cui ai punti b) e c) dell'art.9.
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e
settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere
preavvertito non più tardi del 4° giorno antecedente a quello predeterminato per il
riposo stesso: nel caso contrario il lavoro disposto in tale giorno darà luogo al
trattamento stabilito per lavoro festivo o straordinario festivo.
3) I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare
turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito
dall'azienda.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il
lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma
restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro eccedente o
straordinario.
Chiarimenti a verbale
1) Il godimento dei riposi compensativi comporterà per ciascuna ora lavorata nelle
festività, in aggiunta all'indennità di turno, la sola maggiorazione del 50% di cui
all'art. 8 del presente contratto.
2) L'orario settimanale medio di riferimento è realizzato attraverso l'assorbimento dei
riposi aggiuntivi e delle riduzioni di orario di cui all'art. 10, fatte salve, fino ad un
limite massimo di 4 ore, le ore di riduzione coincidenti con gli eventuali periodi,
settimanali o plurisettimanali, collettivi e programmati di riposo annuale. La eventuale
quota residua sarà goduta attraverso corrispondenti riposi.
3) L'assenza in giornata per la quale, nell'ambito del regime di orario adottato
nell'impresa, è prevista una prestazione lavorativa inferiore o superiore a otto ore,
sarà considerata pari a otto ore in caso di ferie e in tutti i casi in cui la relativa
causale preveda il diritto ad una giornata di retribuzione. Sarà pari alle ore di
prestazione prevista, secondo il regime di orario adottato, in tutti gli altri casi di
assenza retribuita o non retribuita.
4) La prestazione lavorativa dell'operatore di vendita, già denominato viaggiatore o
piazzista, si svolgerà su cinque giornate alla settimana ovvero su quattro giornate
intere e due mezze giornate. La determinazione dei riposi relativi alle due mezze giornate
sarà concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.
5) Nei casi di cui alla lettera C, punto 2), le prestazioni effettuate oltre l'orario di
lavoro medio settimanale di cui alla lettera B punto 1), non danno luogo a corrispondenti
riposi compensativi nell'ambito del rispetto dei limiti di prestazione annua previsti.
Dichiarazioni delle Parti
stipulanti
1) Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese
costituisce comune obiettivo delle Parti e che la crescita dell'occupazione può essere
perseguita anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità
offerte dal mercato, le Parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme
contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali
obiettivi, convengono di verificare, in occasione degli incontri previsti nella parte I
del presente contratto, la corretta attuazione delle norme del presente articolo.
In questo contesto, le Parti, a livello nazionale, esamineranno anche eventuali casi
particolari in rapporto alla situazione di mercato, alle caratteristiche tecnologiche,
organizzative e occupazionali delle aziende e con particolare riferimento a quelle
dislocate nel Mezzogiorno, al fine di accertare la possibilità di conseguire una maggiore
produttività tecnico-economica combinando una maggiore durata nel periodo settimanale di
utilizzo degli impianti con diversi regimi dell'orario di lavoro del personale addettovi.
Tali regimi saranno ricavabili ricorrendo alla utilizzazione, in aggiunta a quelle
previste per il personale giornaliero (5 giornate), di ulteriori giornate di riposo fino a
raggiungere l'orario dei turnisti a ciclo continuo.
2) Le Parti tenuto conto:
- del carattere innovativo della normativa di cui al presente articolo
- della esigenza di valutarne il reale impatto nelle imprese
- della esigenza di valutare l'evoluzione legislativa
convengono di realizzare nell'ambito dell'Osservatorio l'opportuno monitoraggio e di
incontrarsi nel giugno del 2000 per realizzare i necessari approfondimenti sull'esperienza
maturata e decidere gli eventuali adattamenti contrattuali che si rendessero necessari.
Norme transitorie
1) Resta in vigore fino al 31 dicembre 1998 la normativa prevista dall'articolo 7 del CCNL
19 marzo 1994.
2) Nelle imprese fino a 100 addetti, relativamente al 1999, le percentuali di cui alla
lettera E, punti 2) e 3), sono fissate rispettivamente nelle misure del 40% e del 60%.
PARTE II
Le Parti, nel rispetto delle esigenze di
competività del sistema settoriale convengono sulla opportunità di favorire l'avvio e lo
sviluppo dell'attività produttiva e dell'occupazione nelle "aree di crisi",
intendendosi per tali il Mezzogiorno e tutte le aree territoriali così riconosciute dalla
legislazione italiana e comunitaria.
In relazione a quanto sopra le Parti, ferma restando l'utilizzabilità in rapporto alle
diversificate esigenze delle imprese e dei lavoratori, degli strumenti di legge in
materia, individuano i seguenti strumenti e percorsi, relativi ai sopra indicati obiettivi
strategici che, in presenza di specifiche condizioni di compatibilità organizzativa ed
economica per le imprese, potranno essere esperiti.
A. Strumenti per
favorire l'avvio e lo sviluppo dell'attività produttiva e dell'occupazione nelle
"aree di crisi".
1) Nelle attività produttive esistenti o nei nuovi insediamenti nelle aree di cui
trattasi possono essere introdotti orari di lavoro ridotti in una fascia compresa tra le
24 e le 32 ore con retribuzione corrispondente. L'orario di lavoro ridotto riguarderà i
lavoratori nuovi assunti. In particolare:
a) l'orario 24/32 riguardante i lavoratori nuovi assunti nei nuovi
insediamenti produttivi avrà prevalentemente carattere di stabilità.
b) l'orario 24/32 riguardante i lavoratori nuovi assunti negli insediamenti
produttivi esistenti potrà assumere la caratteristica di orario di ingresso per un
periodo non inferiore a 4 anni.
Accordi sindacali tra le imprese interessate e le organizzazioni sindacali territoriali di
categoria potranno definire, sia in rapporto ad esigenze indotte dalla competitività e
dal mercato nel caso di nuovi insediamenti, sia in rapporto al turn-over fisiologico negli
insediamenti esistenti, le condizioni e le modalità per l'opzione ad orario pieno.
2) Nell'ambito di accordi finalizzati a favorire l'inserimento di nuova occupazione a
tempo indeterminato potranno essere previste gradualità temporalmente definite nella
erogazione dei premi di produzione in cifra fissa di cui all'art.16 del CCNL 20/7/1990.
B. Strumenti per
favorire una gestione delle ricadute occupazionali delle ristrutturazioni,
riorganizzazioni e innovazioni tecnologiche, ispirata al principio della riduzione
dell'impatto sociale delle eccedenze occupazionali.
1) gestione collettiva dei diritti relativi alla riduzione dell'orario e della
prestazione annua
In rapporto all'entità delle eccedenze, alla tipologia del lavoro ed alla omogeneità e
fungibilità professionale, le imprese e le RSU potranno concordare la realizzazione
temporanea e reversibile di una riduzione collettiva dell'orario di lavoro utilizzando,
sia per il personale giornaliero che per quello turnista:
- tutti i riposi e le riduzioni contrattualmente previsti
- i residui individuali di ferie e riduzioni di orario non ancora godute
- la possibile utilizzazione delle ferie eccedenti le quattro settimane;
2) nuove ulteriori riduzioni di orario attraverso i contratti di solidarietà
L'eventuale ricorso temporaneo e reversibile a tali riduzioni di orario, al di là
delle condizioni oggettive richiamate al punto precedente, presuppone un equilibrio dei
costi da ricercarsi anche con equivalenti riduzioni retributive.
Il ricorso agli strumenti di incentivazione e sostegno offerti dalla legge attutisce
l'onere economico per i lavoratori;
3) interventi preventivi di riqualificazione
Nella logica di prevenire e creare le condizioni per contenere i fenomeni di
eccedenza, le imprese e le R.S.U. possono avviare percorsi di riqualificazione di singoli
lavoratori che hanno professionalità da riqualificare sia per l'impiego all'interno sia
per quello eventualmente esterno all'impresa.
Le Parti indicano lo strumento della trasformazione temporanea in part-time del rapporto
di lavoro degli interessati, nella fase della riqualificazione, purché compatibile in
termini organizzativi.
La conseguente riduzione retributiva può essere attenuata con iniziative di solidarietà
in rapporto alle specifiche esigenze.
La scelta degli strumenti e la loro priorità sarà quella individuata a livello aziendale
in relazione alle caratteristiche specifiche ed alle esigenze di equilibrio economico e
degli assetti organizzativi.
Al di là degli strumenti a fronte delle specifiche eccedenze, una strategia di attenzione
ai problemi dell'occupazione, nel rispetto della competitività delle imprese può, ad
avviso delle Parti, essere concretamente realizzata attraverso:
- la formazione e riqualificazione del personale
- una gestione attenta dei fenomeni di ricorso al lavoro eccedente e straordinario
mediante le innovazioni apportate all'art. 7 del contratto anche con l'utilizzazione del
part-time (legge 451/94) e del contratto a termine, istituti questi particolarmente
importanti sul fronte dell'occupazione e della soddisfazione di specifiche esigenze
produttive
- la finalizzazione ad iniziative temporanee sul fronte dell'occupazione, anche con
interventi su regimi e quantità di orario, di quote dei premi di partecipazione, secondo
intese da realizzare nell'ambito degli incontri per l'istituzione e l'aggiornamento dei
premi stessi.
C. Contrattazione
di II livello
Nell'ambito della contrattazione del premio di partecipazione:
- in relazione al raggiungimento degli obiettivi concordati, le risorse rese disponibili
dagli incrementi di produttività e redditività potranno essere
destinate a riduzioni dell'orario di lavoro.
- le Parti esamineranno la possibilità di utilizzare le risorse derivanti dai programmi
di miglioramento della produttività e dell'andamento economico dell'impresa in direzioni
funzionali all'occupazione.
* * *
Nell'indicare le scelte di cui sopra e nel
ribadire l'autonomia del livello aziendale nel valutarne la praticabilità, le Parti sono
consapevoli della necessità di un'azione di orientamento e di aiuto nella soluzione di
possibili problemi pratici e di interpretazione delle norme contrattuali e di legge. A tal
fine esse si impegnano, in sede di Osservatorio Nazionale, ad esaminare le esperienze che
dovessero essere realizzate e a diffonderne la conoscenza per far sì che a livello
aziendale possano svilupparsi azioni coerenti con le linee strategiche e i percorsi sopra
indicati.
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Chimica
Confapi
Orario di lavoro - Art. 13
A1) Lavoratori giornalieri,
turnisti 2x5 e 2x6
Dal 1° gennaio 1999
Premesso che la durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di legge e
che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata media settimanale dell'orario
normale del singolo lavoratore è fissata in 37 ore e 45 minuti, con assorbimento totale
della riduzione di orario prevista dai precedenti CCNL, delle 2 ex festività civili (2.6
e 4.11 ex legge 54/1977) e, fino a concorrenza, i 4 riposi retribuiti concessi dai
precedenti CCNL a fronte delle festività abolite dalla legge 54/77 e successive
modificazioni.
L'orario settimanale di 37 ore e 45 minuti settimanali potrà essere raggiunto come media
su cicli plurisettimanali.
Per le settimane che prevedano prestazioni lavorative superiori a 40 ore resta fermo
quanto previsto al successivo punto B.
Le modalità di recupero delle ore di lavoro effettuate tra le 37 ore e 45 minuti e le 40
settimanali verranno comunicate alla R.S.U. con congruo anticipo, tale da consentire una
reciproca valutazione delle rispettive necessità e/o esigenze.
Anche nei periodi in cui operano orari di lavoro diversi dalle 37 ore e 45 minuti
settimanali, i lavoratori verranno retribuiti secondo i criteri previsti per la normale
mensilizzazione; gli eventuali conguagli in più o in meno, in relazione alla prestazione
effettivamente resa dal singolo lavoratore, saranno effettuati alla fine del periodo in
cui si realizza l'orario medio di 37 ore e 45 minuti e comunque a fine anno od alla
precedente data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Dal 1° gennaio 2000
Premesso che la durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di legge e
che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata media settimanale dell'orario
normale del singolo lavoratore è fissata in 37 ore e 30 minuti, con assorbimento totale
della riduzione di orario prevista dai precedenti CCNL, delle 2 ex festività civili (2.6
e 4.11 ex legge 54/1977) e, fino a concorrenza, i 4 riposi retribuiti concessi dai
precedenti CCNL a fronte delle festività abolite dalle legge 54/77 e successive
modificazioni.
L'orario settimanale di 37 ore e 30 minuti settimanali potrà essere raggiunto come media
su cicli plurisettimanali.
Per le settimane che prevedano prestazioni lavorative superiori a 40 ore resta fermo
quanto previsto al successivo punto B.
Le modalità di recupero delle ore di lavoro effettuate tra le 37 ore e 30 minuti e le 40
settimanali verranno comunicate alla R.S.U. con congruo anticipo, tale da consentire una
reciproca valutazione delle rispettive necessità e/o esigenze.
Anche nei periodi in cui operano orari di lavoro diversi dalle 37 ore e 30 minuti
settimanali, i lavoratori verranno retribuiti secondo i criteri previsti per la normale
mensilizzazione; gli eventuali conguagli in più o in meno, in relazione alla prestazione
effettivamente resa dal singolo lavoratore, saranno effettuati alla fine del periodo in
cui si realizza l'orario medio di 37 ore e 30 minuti e comunque a fine anno od alla
precedente data di risoluzione del rapporto di lavoro.
A2) Lavoratori addetti ai turni
3x5 e 3x6
Dal 1° gennaio 1999
Premesso che la durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di legge e
che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata media settimanale dell'orario
normale del singolo lavoratore, realizzabile anche con criteri plurisettimanali per il
ricorso alla flessibilità, è fissata in 37 ore e 30 minuti.
Per la definizione di tale orario vengono assorbiti fino a concorrenza le riduzioni
dellorario di lavoro di cui ai precedenti CCNL e i riposi retribuiti concessi dai
precedenti CCNL a fronte delle festività abolite dalle legge 54/77 e successive
modificazioni.
Tali lavoratori matureranno numero otto ore di ulteriore riduzione dellorario di
lavoro su base annua.
Tale ulteriore riduzione viene incrementata da numero quattro ore dal 01.01.2000 e di
ulteriori quattro ore dal 01.01.2001.
Nota a verbale
Sono considerati lavoratori addetti ai turni 3x5 e 3x6 coloro che si avvicendano al lavoro
secondo lo schema costante e periodico mattina, pomeriggio e notte.
A3) Lavoratori addetti ai turni
3x7 e 2x7
L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (tre
turni per sette giorni settimanali) e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che
si svolgono su due turni per sette giorni settimanali, sarà pari a 233,5 giornate
lavorative annue dall'1.01.1993.
Le giornate lavorative annue vengono ridotte a 232,5 con decorrenza dal 01.01.2000 e a
231,5 dal 01.01.2001.
La collocazione dei 27,5 giorni conseguenti che comprendono sia i riposi a fronte di
festività, sia quelli di cui al successivo art. 17 nonchè quelli di cui alla
lettera A2) del presente articolo sia quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato
nelle aziende, sarà concordata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali
tra i giorni in questione e il numero delle festività lavorate.
A4) Tutte le riduzioni
dell'orario di lavoro, settimanale e annuo, previste dal presente articolo, assorbono
quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende.
B) Al fine di rendere concreto
l'adeguamento delle capacità aziendali alle esigenze dell'andamento produttivo ed,
altresì, all'andamento del mercato sulla scorta delle previsioni di vendita, l'azienda
potrà ricorrere, anche per singoli reparti, alla flessibilità settimanale dell'orario
normale di lavoro adottando orari fino a 48 ore settimanali e provvedendo a correlativi
periodi di minor prestazione, con verifica trimestrale, stabilendone periodi e quantità.
Fermo restando che nel periodo in cui opera la flessibilità, il lavoratore verrà
retribuito secondo i criteri previsti per la normale mensilizzazione, con la prima
retribuzione utile al termine dello stesso periodo, verranno operati gli eventuali
conguagli in più e/o in meno a regime normale in relazione alla prestazione
effettivamente resa dal singolo lavoratore.
La modalità di distribuzione settimanale della flessibilità per il periodo considerato
nelle singole giornate e/o al sabato, formerà oggetto di preventiva contrattazione tra
Direzione e R.S.U.; tuttavia, fino a 32 ore annue pro-capite, tali modalità verranno
definite dalla Direzione e comunicate alle maestranze, con carattere vincolante,
contestualmente alla indicazione del periodo presumibile entro il quale l'Azienda ritiene
di poter programmare il recupero della flessibilità. Solo per tali 32 ore verrà
corrisposta la maggiorazione del 10% secondo i criteri dell'art. 14 del presente
contratto.
C) In relazione alle esigenze di una
rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli
organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo
conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze
retribuite.
D) a) E' considerato lavoro eccedente
quello compreso tra l'orario settimanale medio e l'orario di legge, ad eccezione
del superamento dell'orario normale di fatto aziendale come conseguenza dell'utilizzo
della flessibilità.
E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata dell'orario di lavoro
stabilita dalle norme di legge.
b) L'azienda potrà ricorrere al lavoro eccedente
per esigenze non considerate nelle caratteristiche di cui al punto C) e che siano: non
programmabili, imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea, o determinate da
esigenze occasionali di mercato interno od estero; eccezionalmente potrà ricorrere anche
allo straordinario qualora, considerata la temporaneità delle cause sopra indicate, la
stessa non consenta correlativi dimensionamenti di organico.
a. Al di là dei casi previsti dal punto precedente,
eventuali ipotesi di lavoro eccedente e straordinario saranno contrattate
preventivamente tra la Direzione aziendale ed la R.S.U. Le relative prestazioni - ferma
restando la corresponsione delle percentuali di maggiorazione contrattuale stabilite per
lavoro eccedente e straordinario - saranno compensate da corrispondenti riposi,
possibilmente collegati con quelli settimanali o infrasettimanali.
Qualora il ricorso all'orario eccedente e straordinario identificasse una
utilizzazione strutturale di orari superiori a quanto sopra previsto, le parti
verificheranno, ogni dodici mesi, l'ammontare di quanto utilizzato per ciascuna singola
attività. Nel caso che tale ammontare risultasse, per ciascuna singola attività di
consistenza tale da poter essere trasformato in organico, le parti si incontreranno per
esaminare eventuali adeguamenti compatibilmente con le offerte del mercato di lavoro.
Le parti si incontreranno a livello territoriale, di norma semestralmente, per verificare
landamento del ricorso al lavoro straordinario nei singoli comparti.
Qualora tale ricorso risultasse non fisiologico e strutturale, le parti esamineranno i
motivi che non hanno consentito un adeguamento degli organici e valuteranno le azioni
conseguenti.
Tali dati e le relative valutazioni verranno trasmessi allOsservatorio nazionale di
settore, al fine di attuare quanto previsto nel capitolo I, punto 1.1, settimo
comma, quinto alinea del presente CCNL.
La Commissione nazionale di studio
congiunta, che le parti hanno già a suo tempo concordato di istituire per lanalisi
di fattibilità di un unico CCNL per i settori chimico, plastica-gomma, vetro,
ceramica-abrasivi, piastrelle-refrattari, ecc. esaminerà anche le problematiche relative
alla realizzazione ed alla gestione nelle PMI di meccanismi tendenti ad un riequilibrio
tra ore effettivamente prestate e orario ordinario di lavoro, quali ad esempio il
conto ore.
Le Direzioni aziendali comunicheranno mensilmente alle R.S.U. i dati a consuntivo
concernenti le prestazioni eccedenti e straordinarie per servizio o reparto.
E) L'orario giornaliero di lavoro fissato in azienda sarà esposto in
apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge.
Ove esistono orologi in stabilimento, le ore di lavoro saranno contate in base ad un unico
orario.
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare
turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito
dall'azienda.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il
lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma
restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro eccedente o
straordinario.
F) Al solo fine della determinazione
delle maggiorazioni di cui all'art. 14, è considerato lavoro notturno quello effettuato
dalle ore 22.00 alle ore 06.00.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo
settimanale o nei giorni di festività di cui ai punti b) e c) dell'art. 16.
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e
settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere
preavvertito non più tardi del terzo giorno antecedente a quello predeterminato per il
riposo stesso; nel caso contrario il lavoro disposto in tale giorno darà luogo al
trattamento stabilito per lavoro festivo.
G) Nessun lavoratore può esimersi
dall'effettuare, nei limiti previsti dal presente contratto, il lavoro eccedente,
straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro eccedente e straordinario - fermo restando quanto previsto al precedente
punto D, lettera c) - nonchè il lavoro festivo dovrà essere disposto ed autorizzato
dalla Direzione aziendale.
H) Le aziende che utilizzino gli
impianti in via continuativa e strutturale su sei giorni settimanali daranno luogo ad una
riduzione dell'orario di lavoro anche mediante cicli plurisettimanali per il personale
interessato, la cui entità sarà concordata a livello aziendale. Nel caso in cui
l'azienda faccia ricorso in modo strutturale a schemi di turno 6x6 o analogamente
distribuiti, l'orario settimanale sarà comunque non inferiore a 36 ore settimanali con
assorbimento, fino a concorrenza, delle riduzioni dellorario di lavoro
precedentemente spettanti e dei riposi retribuiti concessi a fronte delle festività
abolite dalla L. 54/77.
I) Le parti hanno
espresso il comune interesse a favorire ogni possibilità di sviluppo occupazionale nelle
aree di crisi intendendosi per tali le aree del Mezzogiorno e quelle così definiti dalle
normative di legge italiane e comunitarie. A tal fine convengono sulla possibilità che in
tali aree possono essere definiti accordi tra le parti che consentono la stipula di
contratti di lavoro aggiuntivi ai preesistenti con la previsione di minore orario di
lavoro (indicativamente 24 o 32 ore settimanali) con riproporzionamento di ogni istituto
retributivo e normativo.
Le parti stipulanti il presente CCNL
valuteranno le esperienze che verranno effettuate in proposito.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le parti ritengono che le ricadute occupazionali delle ristrutturazioni o delle
riorganizzazioni aziendali debbano essere gestite, tenendo conto delle esigenze delle
imprese, riducendo l'impatto sociale degli esuberi soprattutto per quei lavoratori che non
siano nelle condizioni di ricevere dai trattamenti di legge una risposta risolutiva.
La scelta avverrà tra tutti gli strumenti contrattuali (part-time orizzontale/verticale,
ex festività, ferie, e regimi di orario diversi) e legislativi (contratti di
solidarietà, CIG, CIGS, comando o distacco, etc.), di cui emergano le compatibilità e
che comunque non diano luogo a perdite di efficienza e di competitività dell'impresa.
In tal senso una pronta risposta alla crisi richiede che gli accordi per l'utilizzo di
tali strumenti si realizzino anche riducendo i tempi previsti dalle procedure di legge.
Le parti concordano che interventi preventivi, quali la riqualificazione dei lavoratori
addetti a mansioni divenute obsolete e la formazione continua, possano creare le
condizioni per limitare il rischio di espulsione dal ciclo produttivo degli stessi e che
tale riqualificazione possa essere attuata attraverso la riduzione temporanea e non
retribuita dell'orario di lavoro, tenendo conto delle compatibilità organizzative,
produttive ed economiche dell'impresa, anche utilizzando gli eventuali finanziamenti
pubblici a tal fine destinati.
Le parti si impegnano ad esaminare le esperienze realizzate sul territorio nazionale
coerenti con la presente dichiarazione in sede di Commissione paritetica, diffondendone la
conoscenza a livello territoriale.
Le parti ritengono inoltre che gli strumenti contrattualmente definiti quali: la
flessibilità dell'orario di lavoro, i contratti a termine, i contratti a tempo parziale
orizzontali e verticali, i contratti di inserimento, etc., possano risultare utili anche a
limitare la necessità del ricorso ad ore di lavoro straordinario.
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Industria Gomma e Plastica
ORARIO NORMALE DI LAVORO
1 Premesso che la durata massima dell'orario normale di lavoro è
disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la
durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore,
normalmente distribuite su 5 giorni.
2 Per i lavoratori giornalieri potranno altresì essere realizzati,
previa valutazione con la RSU, regimi di orario settimanale di 30 ore, assorbendo il
necessario numero di ore di riposo e di riduzione di orario di cui all'art. 9.
3 Nelle situazioni di organizzazione dell'attività lavorativa
continuativamente programmata per 17 o più turni settimanali, il normale orario annuo dei
lavoratori turnisti interessati è pari al seguente numero di giornate lavorative di 8 ore
ciascuna:
1996 1997
1998
1999
- addetti a tre turni avvicendati giornalieri,
con attività svolta su 17 turni settimanali
220 218
221
222
- addetti a tre turni avvicendati giornalieri,
con attività svolta su 18 o più turni settimanali
217,5 215,5 218,5
219,5
- addetti a tre turni avvicendati giornalieri,
con attività svolta su 21 turni settimanali
217,5
214,5 217,5
218,5
4 Il normale orario annuo di cui al precednte comma è stato
determinato tenendo conto dei riposi corrispondenti ai sabati ed alle domeniche, delle
giornate di riposo e delle riduzioni dell'orario di cui all'art. 9, di 20 giorni di ferie,
delle festività di cui all'art. 15, escluse la ricorrenza del Santo Patrono e le ferie
ulteriori eventualmente spettanti.
5 I programmi attuati dall'azienda per la distribuzione delle giornate
lavorative annue dei lavoratori interessati - che potranno anche riguardare singoli
reparti o lavorazioni - nonchè gli eventuali scostamenti, saranno tempestivamente
comunicati e valutati con la RSU, mentre la distribuzione dei giorni di riposo e di lavoro
collettivi conseguenti sarà oggetto di contrattazione, da esaurirsi, comunque, entro e
non oltre 15 giorni dalla comunicazione effettuata dall'azienda.
6 Quanto stabilito al precedente comma si
applica anche nelle situazioni di organizzazione dell'attività lavorativa aziendale
continuativamente programmata su base annua per 16 turni settimanali ovvero per 1 o 2
turni giornalieri su più di 5 giorni la settimana.
Orario flessibile
7 A fronte di esigenze aziendali comportanti
variazioni dell'intensità lavorativa in determinati periodi dell'anno, l'orario normale
di lavoro di cui al primo comma del presente articolo può essere realizzato anche come
media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende interessate attueranno programmi
comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore (sino a 48, anche
su 6 giorni) e settimane a prestazioni lavorative inferiori a tale limite (anche su 4
giorni).
8 Tali programmi - che potranno anche
riguardare singoli reparti o lavorazioni - nonchè gli eventuali scostamenti, saranno
preventivamente comunicati e valutati con la RSU, ivi compresi i casi di attività su 17 o
18 turni settimanali.
***<>
9 Distribuzione dell'orario
di lavoro diverse da quelle indicate nel presente paragrafo saranno oggetto di
contrattazione con la RSU.
Lavoro supplementare e straordinario
10 Il ricorso al lavoro supplementare e
straordinario è consentito in situazioni di necessità imprescindibili, indifferibili, di
durata temporanea e tale da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Rientrano in tali ipotesi le necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a
situazioni di punta, a commesse con vincolanti termini di consegna, ad eccezionali
ordinativi in esportazione, a momentanee difficoltà di produzione determinate da
innovazioni tecniche in corso sui prodotti o processi, la necessità di salvaguardare
l'efficienza produttiva degli impianti e di far fronte ad adempimenti amministrativi o di
legge concentrati in particolari momenti dell'anno. Nelle suddette situazioni, l'azienda
può far ricorso al lavoro supplementare e/o straordinario con il solo obbligo di
darne tempestiva comunicazione alla RSU.
11 Eventuali ipotesi di lavoro supplementare
e straordinario, diverse da quelle sopra indicate, saranno contrattate preventivamente tra
la Direzione aziendale e la RSU. In tal caso - ferma restando la corresponsione delle
maggiorazioni contrattualmente stabilite - le prestazioni straordinarie saranno compensate
da corrispondenti riposi, possibilmente collegati con quelli settimanali o
infrasettimanali, mentre l'eventuale recupero, mediante riposi, delle ore supplementari
formerà oggetto di contrattazione con la RSU.
12 I dati mensili a consuntivo per servizio
o reparto e gli elementi di obbiettiva giustificazione del ricorso al lavoro supplementare
e straordinario, nelle ipotesi di cui al precedente 10° comma, sono tenuti a disposizione
della RSU.
13 Il lavoratore può esimersi
dall'effettuare il lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo soltanto per
giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro supplementare e straordinario,
nonchè il lavoro festivo, dovranno essere disposti ed autorizzati dalla Direzione
aziendale.
Lavoro a turni
14 Per le lavorazioni a ciclo continuo e
quelle continuativamente programmate su base annua per 17 o più turni
settimanali, l'orario settimanale di 40 ore potrà essere realizzato anche
attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi.
15 I lavoratori non possono esimersi, tranne
nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati e presteranno la loro opera
nel turno per essi stabilito.
16 Nei turni regolari periodici il
lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la
sostituzione del lavoratore del turno montante, fermo restando il diritto alle
maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare o straordinario.
Nota a verbale
Restano salve le condizioni di miglior favore aziendalmente in
atto, ivi comprese quelle per i lavoratori addetti a turni avvicendati.
Chiarimento a verbale
L'azienda, prima di definire la collocazione delle eventuali
ferie collettive e l'effettuazione dei riposi aggiuntivi, valuterà con la Rsu le
problematiche relative, alla luce delle rispettive esigenze.
Dichiarazione delle parti
In relazione alla esigenza di una rigorosa attuazione
dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono
consentire il godimanto delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì
dell'assenteismo medio per mobilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
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Industria Gomma e Plastica Confapi
Orario
di lavoro, riposi e festività
Orario di lavoro - Art.11
Premesso che la durata massima dellorario normale è
disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la
durata media settimanale dellorario normale del singolo lavoratore, realizzabile
anche con criteri plurisettimanali anche attraverso il ricorso alla flessibilità, è
fissata in 39 ore.
Qualora lorario di 39 ore settimanali venga raggiunto
con criteri plurisettimanali, nella data concordata aziendalmente, le parti verificheranno
la permanenza delle condizioni che hanno portatao alla definizione dello schema di orario
su cicli plurisettimanali.
A) In relazione allesigenza di una rigorosa
attuazione dellorario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli
organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo
conto altresì dellassenteismo medio per morbilità, infortunio e altre assenze
retribuite.
Ba) Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve
avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità non
considerate dalle caratteristiche di cui al punto A) e che siano: non programmabili,
imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi
dimensionamenti di organico.
Bb) Al di là dei casi previsti dal punto precedente,
eventuali ipotesi di lavoro supplementare e straordinario saranno contrattate
preventivamente tra la Direzione aziendale e la R.s.u. In tal caso - ferma restando la
corresponsione delle maggiorazioni contrattuali stabilite le prestazioni
straordinarie saranno compensate da corrispondenti riposi, possibilmente collegati con
quelli settimanali o infrasettimanali, mentre leventuale recupero mediante riposi
delle ore supplementari formerà oggetto della contrattazione con la R.s.u.
Bc) La Direzione aziendale comunicherà mensilmente alla
R.s.u. i dati a consuntivo concernenti le prestazioni supplementari e straordinarie per
servizio o reparto.
C) La distribuzione dellorario di lavoro deve essere
contrattata a livello aziendale. Lorario settimanale di lavoro sarà normalmente
concentrato in 5 giorni (dal lunedì al venerdì); eventuali eccezioni dovranno essere
concordate con la R.s.u. Fermo restando quanto previsto dalla lett. B) del presente
articolo, in quelle aziende che, per esigenze produttive, ricorrano allutilizzo
degli impianti in via continuativa su sei giorni settimanali si darà luogo ad una
riduzione dellorario di lavoro anche mediamente cicli plurisettimanali per il
personale interessato, la cui entità sarà concordata a livello aziendale.
Per le lavorazioni a ciclo continuo e semicontinuo,
lorario di 39 ore settimanali verrà, di norma, realizzato attraverso turni
plurisettimanali con riposi compensativi.
Lorario giornaliero di lavoro fissato in azienda sarà
esposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge.
Ove esistano orologi in stabilimento, le ore di lavoro saranno
contate in base ad un unico orario.
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza
maggiore, dalleffettuare turni avvicendati giornalieri e presteranno la loro opera
nel turno per essi stabilito.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante
non può abbandonare il lavoro senza aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno
montante, fermo restando il diritto alle maggiorazioni stabilite per il lavoro
supplementare o straordinario.
Da) E considerato lavoro supplementare quello
compreso tra lorario settimanale aziendale (eventualmente distribuito con criteri
plurisettimanali a norma del 1° comma del presente articolo) e lorario massimo di
legge, ad eccezione del superamento dellorario normale aziendale effettuato come
conseguenza dellutilizzo della flessibilità di cui al successivo art.13.
Db) E considerato lavoro straordinario quello
prestato oltre la durata massima dellorario stabilita dalle norme di legge ovvero,
ai fini dellapplicazione della relativa maggiorazione, quello prestato dopo
lottava ora settimanale eccedente lorario normale aziendale conseguente alla
flessibilità.
Dc) E considerato lavoro notturno quello effettuato
tra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane.
Dd) E considerato lavoro festivo quello effettuato
nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni di festività di cui al punto
b) dellart.18. Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul
riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale
deve essere preavvertito non più tardi del quarto giorno antecedente a quello
predeterminato per il riposo stesso; in caso contrario, il lavoro disposto in tale giorno
darà luogo al trattamento stabilito per lavoro festivo o straordinario festivo.
E) Fermo restando quanto stabilito ai precedenti punti b) e
c) della lettera B), il lavoratore può esimersi dalleffettuare il lavoro
supplementare, straordinario, notturno e festivo, soltanto per giustificati motivi
individuali di impedimento. Il lavoro supplementare e straordinario, nonché il lavoro
festivo dovranno essere disposti ed autorizzati dalla Direzione aziendale.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che in presenza di esigenze
produttive che possano essere pregiudicate dallapplicazione di quanto previsto nella
lettera Bb) del presente articolo ed in ragione dellesistenza di strozzature
tecniche, di manutenzione e di occupazione, potranno essere convenute tra le parti stesse
delle deroghe per il periodo strettamente necessario al superamento di tali esigenze.
Le parti si impegnano, inoltre, ad adoperarsi attivamente
tramite le rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti
contrastanti con la piena osservanza delle norme di legge e contrattuali che regolano il
lavoro supplementare e straordinario.
Nota a verbale
Con i termini "non programmabili,
imprescindibili, indifferibili e di durata temporanea" le parti hanno inteso
richiamarsi alle specificità proprie delle piccole e medie aziende in relazione ad
esigenze di mercato anche stagionali. Restano salve le
condizioni di maggior favore aziendalmente in atto, ivi comprese quelle per i lavoratori
addetti a turni avvicendati. In relazione alle
modifiche apportate alla lettera Dc) del presente articolo, le parti confermano di non
aver voluto modificare le condizioni dei lavoratori in forza alla data di stipula del
presente Ccnl, che già fruivano dei trattamenti precedentemente previsti dalla citata
norma.
Art.12 Riduzione dellorario di lavoro
Fermo restando linsieme della normativa sullorario di lavoro e sul lavoro
straordinario, i lavoratori fruiranno delle seguenti riduzioni
dellorario di lavoro annuo:
- Lavoratori che prestano attività cosiddetta giornaliera
ovvero a 2 turni avvicendati su impianti impegnati su 5 o 6 giorni settimanali: 8 ore su
base annua a decorrere dall1.1.1990.
- Lavoratori che prestano attività sul 3° turno notturno
anche nei 3 turni avvicendati su impianti impegnati 5 giorni settimanali: 14 ore su base
annua a decorrere dall1.1.1990 ed ulteriori 8 ore su base annua a decorrere
dall1.1.1994.
- Lavoratori che prestano attività sul 3° turno notturno
anche nei 3 turni avvicendati su impianti impegnati 6 giorni settimanali e lavoratori che
prestano attività su 2 turni per 7 giorni settimanali: 14 ore su base annua a decorrere
dall1.1.1990; ulteriori 8 ore su base annua a decorrere dall1.1.1994 ed
ulteriori 8 ore su base annua a decorrere dall1.1.1995.
- Lavoratori che prestano attività sul 3 turno notturno anche
nei 3 turni avvicendati su impianti impegnati 7 giorni settimanali: 22 ore su base annua a
decorrere dall1.1.1990; ulteriori 8 ore su base annua a decorrere dall1.1.1994
ed ulteriori 8 ore su base annua a decorrere dall1.1.1995; ulteriori 4 ore su base
annua a decorrere dall1.7.1997 ed ulteriori 8 ore su base annua a decorrere
dall1.7.1998.
A decorrere dall1.1.1990 per i lavoratori che
prestino attività su 6 giorni settimanali in aziende che, ai sensi dellart.9 del
Ccnl 17.7.1980, hanno provveduto allutilizzo degli impianti nello stesso arco di
tempo settimanale, la riduzione di orario aziendalmente concordata viene elevata fino ad
un massimo complessivo di 62 ore su base annua.
Tale riduzione verrà usufruita, nel corso dellanno di
maturazione, con modalità che saranno definite tra le parti, tenendo conto delle esigenze
tecnico-produttive-organizzative dellazienda e, conseguentemente gli eventuali
conguagli verranno effettuati, secondo le esigenze dellazienda, con prestazioni
lavorative a regime normale e/o con restituzione, a fine di ciascun anno, di quote
retributive per le ore di riduzione dorario godute e non maturate.
Tutte le riduzioni di orario di lavoro annuo di cui al
presente articolo assorbono, fino a concorrenza, eventuali riduzioni già concesse a
livello aziendale, ad eccezione di quelle specificatamente concesse per nocività del
lavoro.
Tutte le riduzioni di orario annuo previste nel presente
articolo maturato per i singoli lavoratori, in proporzione alle ore di presenza in
fabbrica con effettiva prestazione lavorativa; a tal fine verrà effettuata per ogni anno
la somma dei periodi in cui non vi sia stata tale presenza con effettiva prestazione
lavorativa, per qualunque causa dovuta, anche se giustificata e/o retribuita in tutto o in
parte, detraendo dalla riduzione dellorario di lavoro annua un 1/46° per ogni
modulo di 39 ore di tali mancate presenze.
Per i lavoratori assunti o dimessi nel corso dellanno,
la riduzione annua ed il relativo coefficiente di maturazione verranno opportunamente
proporzionati a dodicesimi.
Non concorrono alle cause di mancata prestazione lavorativa
unicamente le ferie, le ex festività e le festività infrasettimanali.
Norma transitoria
Ai lavoratori di aziende che utilizzano gli impianti
nellarco delintera settimana, ai sensi dellart.9 del Ccnl 17.7.1990, di
cui al 4° a linea e che siano in forza al 23.6.1998, verrà mantenuta "ad
personam" leventuale eccedenza rispetto al massimo di 62 ore di riduzione annua
aziendalmente convenuta. Lazienda potrà compensare tale eccedenza con pari quote
orarie di retribuzione.
Art. 13 Flessibilità dellorario di lavoro
Fulc ed Unionchimica riconoscono che un complesso di elementi
strutturalmente connessi al settore merceologico rappresentato, alle specificità del
comparto delle PMI, e alle sempre maggiori necessità di costante rispetto delle richieste
del mercato può concorrere a determinare nelle aziende esigenze di diversi quantitativi
di produzione nei singoli periodi dellanno.
Al fine di rendere più concreto ladeguamento delle
capacità aziendali, con un miglior utilizzo degli impianti, elle esigenze
dellandamento produttivo e di mercato (e sulla scorta delle previsioni di vendita),
lazienda potrà ricorrere anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o
gruppi di lavoratori alla flessibilità dellorario normale di lavoro
attraverso cicli plurisettimanali, ferme restando le attuali condizioni di durata dello
stesso.
I regimi di flessibilità comporteranno compensazioni annuali
di orario tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro.
Resta fermo che nei periodi in cui vengono attuati regimi di
flessibilità, il lavoratore verrà retribuito secondo i criteri della normale
mensilizzazione.
Quando lazienda ravvisi lopportunità di ricorrere
alla flessibilità, si darà luogo ad un preventivo incontro tra le parti a livello
aziendale, nel corso del quale, previa informazione sulle motivazioni e sui periodi di
utilizzo programmati, saranno comunicate le modalità di distribuzione dellorario
flessibile al fine di conseguire gli obiettivi individuati. Entro i 30 giorni successivi
allavvio della flessibilità in apposito incontro le parti definiranno i programmi e
i periodi durante i quali si procederà alle compensazioni orarie necessarie al
riequilibrio della media annua dellorario di lavoro.
In tal caso la distribuzione dellorario flessibile
diventa orario normale e come tale dovrà essere considerato a tutti i gli effetti
compresi quelli retributivi.
In tale contesto la distribuzione della prestazione ordinaria
e di flessibilità potrà essere articolata anche in giornate non cadenti nel periodo
settimanale in cui è distribuito lorario normale di lavoro, con esclusione delle
domeniche e delle festività, entro un limite massimo di 48 ore settimanali.
Il recupero della flessibilità programmata, non effettuabile
per esigenze produttive, sarà oggetto dincontro tra Direzione aziendale e R.s.u.
per definire soluzioni adeguate in altro periodo.
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Orario di lavoro - Art. 21
(...omissis)
La distribuzione dell'orario
di lavoro e la sua articolazione dovranno armonizzarsi con le altre componenti del
processo produttivo per essere funzionali al pieno utilizzo degli impianti. Essa dovrà
altresì consentire la riconosciuta esigenza di flessibilità generale degli orari
connessa alle molteplici esigenze del mercato e della produzione.
Le prestazioni eccedenti l'orario settimanale
effettuate ai sensi del 7° comma dell'art. 21 del vigente Ccnl sono compensate, nel mese
di competenza, con le relative maggiorazioni. Per quanto attiene alle quote orarie le
parti concordano sulla istituzione di uno strumento contrattuale che consenta ai
lavoratori di essere messi in condizione di fruire di riposi compensativi a fronte di
prestazioni straordinarie prestate. A tal fine le parti istituiscono il conto ore
individuale nel quale confluiscono le prestazioni supplementari e straordinarie effettuate
in aggiunta agli orari di lavoro contrattualmente definiti per essere fruite in forma di
riposo compensativo.
A partire dal 1°.1.2000 per
le ore eccedenti:
.
le quote orarie saranno accantonate nella misura del 50% sul conto ore individuale
. per il
restante 50% il lavoratore manifesterà la propria volontà in merito al pagamento o
all'accantonamento nel conto ore.
L'utilizzazione delle ore
accantonate, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori
contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà essere resa possibile tenendo conto
delle esigenze tecniche, organizzative e produttive.
I lavoratori, oltre che per le attività
formative, potranno utilizzare i recuperi relativi alle ore maturate anche per necessità
personali o famigliari entro l'anno successivo a quello di maturazione.
Le parti convengono di incontrasi, nell'ambito
dell'Osservatorio Nazionale entro la data fissata per la decorrenza della normativa sopra
definita prima dell'avvio della stessa per valutare la possibilità di definire per alcuni
settori di attività e di tipologie produttive forme di diversificazione nell'attuazione
della normativa.
In deroga alla nromativa di cui sopra negli
stabilimenti con meno di 100 dipendenti le percentuali sopra definite saranno
rispettivamente pari al 40% e al 60%.
Con cadenza semestrale le direzioni aziendali
e le RSU esamineranno gli andamenti del lavoro straordinario e supplementare.
Le ore accantonate saranno evidenziate in
busta paga.
Riposi aggiuntivi e
riduzione orario di lavoro (art. 35)
Il 3° comma viene così
modificato:
Ai lavoratori giornalieri ed
ai turnisti non a ciclo continuo, siano essi addetti alle lavorazioni 2x5 e 2x6 ovvero a
lavorazioni 3x5 e 3x6, sono riconosciute le seguenti riduzioni di orario in ragione d'anno
alle diverse scadenze:
1) lavoratori giornalieri
a) 40 ore ex accordo
interconfederale 22.1.1983
b) 24 ore ex Ccnl
5.3.1987 e 31.10.1990
2) lavoratori turnisti 2x5 e
2x6:
a) 40 ore ex accordo
interconfederale 22.1.1983
b) 24 ore ex Ccnl
5.3.1987 e 31.10.1990
c) 4 ore dal
1.7.1999
3) lavoratori
turnisti 3x5 e 3x6:
a) 40 ore ex accordo
interconfederale 22.1.1983
b) 24 ore ex Ccnl
5.3.1987 e 31.10.1990
c) 8
ore dal 10.7.1999 e 4 ore dal 1.01.2000
Le riduzioni
orario di cui sopra assorbono quanto a qualsiasi titolo concesso o concordato nelle
aziende.
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Artigianato della Ceramica, Terracotta, Gres,
Decorazione Piastrelle
Art. 22 - Flessibilità
dell'orario di lavoro.
Considerate le particolari caratteristiche del settore
ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni
del lavoro connesse a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario
contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività
lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di
orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite
delle 48 ore settimanali, per un massimo di 90 ore nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale
corrisponderà, di norma entro un periodo di sei mesi ed in periodi di minore intensità
produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Fermo restando quanto sopra,
ulteriori quote di flessibilità e le modalità di recupero del monte ore potranno essere
definite tra le parti in sede regionale.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa
all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario di lavoro contrattuale
verrà corrisposta la maggiorazione del 10 per cento da liquidare nei periodi di
superamento dei rnedesimi.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle
ore nel periodo di supero ed all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite
congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda ed i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per
tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati
impedimenti.
La presente normativa esclude prestazioni domenicali.
Gestione dei
regimi di orario
(articolo aggiuntivo - da inserire dopo l'art. 22 del CCNL 30.3.1993 su flessibilità)
Le parti, a livello regionale, possono
realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al fine di consentire la
predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte a periodi di congiuntura
negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva
e del lavoro, offrendo nel contempo la possibilità ai lavoratori delle imprese
interessate da tali fenomeni di realizzare una certa continuità nel mantenimento del
rapporto di lavoro e della relativa retribuzione, senza necessariamente fare ricorso alle
forme bilaterali di sostegno dcl reddito e di gestione della crisi, oppure beneficiandone
in maniera coordinata con i suddetti strumenti.
Tra questi, le patti regionali possono individuare modalità
di costituzione di modelli di "banca-ore", cui far affluire le ore
corrispondenti alle assenze dal lavoro retribuite, contrattualmente e legislativamente
disciplinate.
In tale ambito, le parti a livello regionale definiranno gli
istituti le cui quantità orarie, in tutto o in parte, andranno a costituire
l'accantonamento nel monte-ore in questione, nonché le caratteristiche delle casistiche
di fruizione dei corrispondenti riposi compensativi, le modalità ed i tempi di
liquidazione dei residui.
Le parti regionali potranno altresì individuare le diverse
combinazioni di utilizzo della "banca-ore" con possibili interventi di natura
bilaterale a sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese.
Piastrelle e Refrattari
Articolo 21 (Orario di
lavoro)
(articolo aggiuntivo - da inserire dopo l'art. 21 del CCNL ....... data)
La distribuzione
dell'orario di lavoro e la sua articolazione dovranno armonizzarsi con le altre componenti
del processo produttivo per essere funzionali al pieno utilizzo degli impianti. Essa
dovrà altresi consentire la riconosciuta esigenza di flessibilità generale degli orari
connessa alle molteplici esigenze del mercato e della produzione.
Le prestazioni eccedenti l'orario settimanale effettuate ai
sensi del 7° comma dell'art.2 i del vigente CCNL sono compensate, nel mese di
competenza, con le relative maggiorazioni. Per quanto attiene alle quote orarie le parti
concordano sulla istituzione di uno strumento contrattuale che consenta ai lavoratori di
essere messi in condizione di fruire di riposi compensativi a fronte di prestazioni
straordinarie prestate. A tal fine le parti istituiscono il conto ore individuale nel
quale confluiscono le prestazioni supplementari e straordinarie effettuate in aggiunta
agli orari di lavoro contrattualmente definiti per essere fruite in forma di riposo
compensativo.
A partire dal 10.1.2000 per le ore eccedenti:
- le quote orari e saranno accantonate
nella misura del 50 % sul conto ore individuale
- per il restante 50 % il lavoratore manifesterà la propria
volontà in merito al pagamento o all'accantonamento nel conto ore.
L'utilizzazione delle ore accantonate,
con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente
ammessi alla fruizione, dovrà essere resa possibile tenendo conto delle esigenze
tecniche, organizzative e produttive.
I lavoratori, oltre che per le attività formative, potranno
utilizzare i recuperi relativi alle ore maturate anche per necessità personali o
famigliari entro l'anno successivo a quello di maturazione.
Le parti convengono di incontrarsi, nell'ambito
dell'Osservatorio Nazionale entro la data fissata per la decorrenza della normativa sopra
definita prima dell'avvio della stessa per valutare la possibilità di definire per alcuni
settori di attività e di tipologie produttive forme di diversificazione nell'attuazione
della normativa.
In deroga alla normativa di cui sopra negli stabilimenti con
meno di 100 dipendenti le percentuali sopra definite saranno rispettivamente pari al 40% e
al 60%.
Con cadenza semestrale le direzioni aziendali e le RSU
esamineranno gli andamenti del lavoro straordinario e supplementare.
Le ore accantonate saranno evidenziate in busta paga.
Art. 35 Riposi aggiuntivi e riduzione orario
di lavoro
Il 3° comma
viene cosi modificato:
Ai lavoratori giornalieri ed ai turnisti non a ciclo continuo,
siano essi addetti alle lavorazioni 2x5 e 2x6 ovvero a lavorazioni 3x5 e 3x6, sono
riconosciute le seguenti riduzioni di orario in ragione d'anno alle diverse scadenze:
1) lavoratori giornalieri
a) 40 ore ex accordo interconfederale 22-1-1983
b) 24ore ex Ccnl 5/3/1987e 31/10/1990
2) lavoratori turnisti 2x5 e 2x6:
a) 40 ore ex accordo interconfederale 22-1-1983
b) 24 ore ex ccnl 5-3-1987 e 31-10-1990
c) 4 ore dal 1.07.1999
3) lavoratori turnisti 3x5 e 3x6:
a) 40 ore ex accordo interconfederale 22-1-I 983
b) 24oreexccnl5-3-1987e31-l0-1990
c) 8 ore dal 1.07.1999 e 4 ore dal 1.01.2000
Le riduzioni orario di cui sopra assorbono quanto a
qualsiasi titolo concesso o concordato rielle aziende.
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Industria del Vetro
Variazioni concordate con la stipula del
nuovo Ccnl
Art. 16 Turnisti del ciclo continuo
Ferma restando la durata dell'orario settimanale di lavoro di cui al precedente art.
15, l'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo -
intese come tali quelle che si svolgono su turni avvicendati sull'intero arco settimanale
di 7 giorni nonche` quelle dei lavoratori addetti alle lavorazioni che si svolgono su 2
turni per 7 giorni - e` stato pari a 236,5 giornate lavorative annue sino al 31.12.91, a
236 giornate lavorative sino al 31-12-93, a 235 giornate lavorative annue dal 1° gennaio
1994 sino al 31 giugno 2000; a decorrere dal 1° luglio 2000 è
pari a 234,5 giornate lavorative annue, a decorrere dal 1° luglio 2001 è pari a
234 giornate lavorative ed a partire dal 1° luglio 2002 è pari a 233,5 giornate
lavorative.
Fermo restando quanto previsto dal secondo comma dell'art. 16 del C.C.N.L. 7.03.87, la
collocazione in ragione d'anno delle 7,5, delle 8, delle 9, delle 9,5, delle 10 e
delle 10,5 giornate di riposo che comprendono le 40 ore di riduzione d'orario di
cui al Protocollo d'intesa 22.01.83 e le ulteriori 5,5 giornate, sarà definita con la
R.S.U., tenendo conto delle flessibilita` connesse alle esigenze tecnico produttive delle
aziende e senza operare conguagli individuali tra i riposi in questione ed il numero delle
festività lavorate.
Le giornate di riposo di cui al comma precedente assorbono quanto, a qualsiasi titolo,
già concesso o concordato nelle aziende.
Nell'ipotesi che dovessero verificarsi, al termine di ogni anno solare, sostanziali
scostamenti tra l'orario contrattuale annuo e l'orario di fatto, la R.S.U. potra`
richiedere alla Direzione aziendale i motivi di tale scostamento.
Fermi restando i criteri applicativi dell'orario di cui al presente articolo, la R.S.U. e
la Direzione aziendale ricercheranno soluzioni per regimi di orario che, compatibilmente
con le esigenze tecnico produttive, siano tali da superare gli scostamenti obiettivamente
non giustificati.
Norme di attuazione del trattamento economico dei turnisti
addetti alle lavorazioni a ciclo continuo
Per le festività lavorate il relativo trattamento retributivo sara`
costituito dalla normale retribuzione mensilizzata di cui all'art. 29 con l'aggiunta del
compenso per le ore effettivamente prestate nelle festivita` stesse maggiorate della
percentuale per lavoro in giorni festivi.
Nota a verbale
Le riduzioni di orario di lavoro di cui sopra devono intendersi assorbibili,
fino a concorrenza, in quote di riduzione di orario eventualmente definite da
provvedimenti di legge successivi alla data di stipula del presente contratto.
Le parti confermano che le riduzioni di orario di lavoro concordate a partire dal 1°
luglio 2000 sono da applicarsi su base annua.
Art.19 Lavoro straordinario, notturno, festivo
(aggiungere dopo lultimo comma)
Le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate mensilmente con
le maggiorazioni retributive di cui al presente articolo.
Per quanto attiene alle quote orarie le parti convengono che - al di fuori delle ipotesi
previste allultimo comma del presente articolo - a partire dal 1° gennaio 2002, le
stesse saranno accantonate nella misura del 50% in un conto ore individuale ed evidenziate
in busta paga; per il restante 50% delle quote il lavoratore potrà esercitare, entro la
fine di ogni anno per lanno successivo, la propria scelta in ordine
all'accantonamento nel conto ore individuale in alternativa al pagamento delle stesse.
Le quote orarie non retribuite ed accantonate nel conto ore individuale possono essere
fruite, sotto forma di riposi compensativi, da utilizzarsi entro 12 mesi dallanno di
maturazione.
Nelle unità produttive con meno di 150 dipendenti la misura delle
quote orarie da accantonare nel conto ore è del 40 %; per il restante 60 % delle quote il
lavoratore potrà esercitare la propria scelta, entro la fine di ogni anno per lanno
successivo, in ordine all'accantonamento nel conto ore individuale in alternativa alla
retribuzione delle stesse.
I tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente
ammessi alla fruizione dovrà essere realizzata in prima istanza tenendo conto delle
esigenze tecniche organizzative e produttive dellazienda.
I lavoratori oltre che per le attività formative potranno utilizzare i
recuperi relativi alle ore maturate anche per necessità personali e famigliari.
Con decorrenza semestrale la direzione aziendale e la RSU esamineranno
gli andamenti del lavoro straordinario e le modalità di utilizzo delle ore accantonate.
Non rientrano nel conto ore individuale di cui sopra le prestazioni di
lavoro straordinario riconducibili alle seguenti fattispecie:
- assenze improvvise nellavvicendamento dei turni
- manutenzioni straordinarie e non programmabili; interventi atti ad assicurare il
ripristino dellefficienza produttiva degli impianti
- montaggio e rifacimento degli impianti
- assolvimento di indifferibili incombenze derivanti da innovazioni amministrative e di
legge.
Nota a Verbale
Le parti si incontreranno allinterno dellOsservatorio per valutare
eventuali problematiche relative al conto ore.
Le parti si riservano inoltre di effettuare ogni utile iniziativa di monitoraggio sullo
strumento del conto ore in funzione della situazione economico-produttiva dei settori al
fine di verificare una effettiva praticabilità.
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