| Il testo del decreto legislativo di
attuazione della delega (ex legge 144/99) in materia degli LSU, così come è stato
predisposto dal Ministero del Lavoro. 30 Novenbre 1999
Articolo 1
Finalità
Le disposizioni del presente decreto modificano e integrano le norme contenute nel decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n.468, modificate dalla legge 17 maggio 1999, n.144, che
hanno definito le attività di lavori socialmente utili. Esse adeguano la disciplina
all'assetto istituzionale determinatosi con il conferimento alle regioni e agli enti
locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, di cui al Decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n.469, alla legislazione regionale intervenuta. Esse mirano
a favorire lo sviluppo coordinato di iniziative volte alla creazione di occupazione
stabile e la promozione di azioni di integrazione agli interventi di incentivazione delle
politiche attive del lavoro, anche in armonia con le misure previste nelle convenzioni
stipulate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale con le Regioni.
Articolo 2
Definizione dei soggetti
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti individuati all'articolo
12, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997 n.468 e all'articolo 1 del decreto
interministeriale 21 maggio 1998, modificate dall'articolo 45, comma 6, della legge 17
maggio 1999, n.144, e precisamente ai soggetti che abbiano conseguito una permanenza nei
progetti di lavori socialmente utili o di pubblica utilità di almeno 12 mesi entro la
data del 31 dicembre 1998 o che abbiano maturato tale permanenza nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto a) I soggetti che
abbiano fruito dei contributi previsti dall'art.12 comma 5 e 5 bis del decreto legislativo
468/97 come modificato dalla legge 144/99, ovvero quei soggetti che pur possedendo i
requisiti richiesti per tali contributi, non ne abbiano usufruito nei termini della
normativa previgente;
b) I soggetti che usufruiscano a qualunque titolo del trattamento previdenziale (CIGS,
Mobilità) di cui ...mobilità lunga...
c) I soggetti che abbiano conseguito la ricollocazione lavorativa sia in forma di lavoro
subordinato che autonomo, ai sensi dell'art.12 del decreto legislativo 468/97 e del
decreto interministeriale del 21 maggio 1998, alla data del 31 dicembre 1999;
d) I soggetti che siano stati dichiarati decaduti o cancellati ai sensi dell'art.9 del
decreto legislativo 468/97 alla data del 31 dicembre 1999
e) I soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all'art.11,
comma 4 del decreto legislativo 468/97
f) I soggetti che non abbiano prodotto dichiarazione ai sensi del successivo comma 3.
3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo per continuare la
propria prestazione devono al produrre ai sensi della legge 15/67 una dichiarazione di
responsabilità al soggetto utilizzatore circa la sussistenza di condizioni che dovrà
riferirsi, almeno, a:
i. indicazione dei progetti di lavori socialmente utili o di pubblica utilità di cui al
decreto legislativo n.468/97, in cui sono stati impegnati, l'Ente attuatore responsabile
del relativo progetto, nonchè i periodi di effettivo impegno ai fini del computo dei 12
mesi richiesti, qualora promossi da soggetto differente dall'attuale utilizzatore;
ii. essere titolari di redditi e non svolgere attività ai sensi dell'articolo 4, comma 6
;
Articolo 3
Attività socialmente utili e di pubblica utilità
1. Le attività in cui saranno impegnati i soggetti di cui all'articolo 2
del presente decreto legislativo sono:
a) Quelle di cui all'articolo 1, comma 1 e articolo 2, comma 1 del Decreto
legislativo 468/97,
b) I servizi tecnici integrati della pubblica amministrazione;
c) I trasporti e la connessa logistica.
2. Le Regioni definiscono attività aggiuntive a quelle previste al comma
1 in rapporto alle condizioni di sviluppo occupazionale territoriale con riferimento
all'inserimento dei soggetti nei trasferimenti di risorse pubbliche per opere
infrastrutturali, fondi strutturali europei, programmazione negoziata; istituiscono ed
aggiornano l'elenco regionale
delle attività del presente articolo.
3. Le Province specificano ed integrano, per il proprio ambito di
competenza, l'elenco delle attività socialmente utili e di pubblica utilità in cui
potranno essere impegnati i soggetti di cui all'articolo 2.
4. Le attività già oggetto di progetti da parte degli enti, ai sensi
dell'articolo articolo 1, comma 1 e articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 468/97,
sono di fatto iscritte nell'elenco.
5. Gli enti di cui all'articolo 5 inviano ai servizi per l'impiego
competenti l'elenco delle attività in cui sono impegnati i soggetti di cui all'articolo
2.
Articolo 4
Disciplina della prestazione d'utilizzo diretto in attività socialmente utili
1. Le attività di cui all'articolo 3, anche realizzate attraverso
progetti, proseguono esclusivamente con l'utilizzo diretto dei soggetti di cui
all'articolo 2, da parte degli enti di cui all'articolo 5 tramite le procedure ai sensi
dell'articolo 6.
2. L'utilizzo diretto nelle attività di cui all'articolo 3 del presente
decreto non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro dei soggetti di cui
all'articolo 2 con gli Enti utilizzatori dell'articolo 5.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, compete ai
soggetti di cui all'articolo 2, per un orario settimanale di 20 ore e per non più di 8
ore giornaliere, un importo mensile di lire 850.000, denominato assegno di utilizzo
diretto.
4. La durata della prestazione collegata all'utilizzo diretto non può
essere
superiore a sei mesi e può essere rinnovata per un periodo massimo di sei
mesi.
5. Per il periodo di rinnovo, ferme restando le condizioni di importo e
di orario di cui al punto 3, il fondo nazionale dell'occupazione coprirà il 50%
dell'ammontare dell'assegno. L'ammontare residuo dovrà essere coperto da risorse
dell'ente utilizzatore ovvero da risorse rese altrimenti disponibili che non siano di
provenienza diretta o indiretta del fondo nazionale per l'occupazione.
6. L'assegno non è cumulabile con altri redditi da lavoro superiori a
lire 7200000 lorde annue. Tali redditi non possono essere conseguiti con attività
remunerata dallo stesso ente utilizzatore o da questo esternalizzata né da altri enti
utilizzatori.
7. Per le altre norme relative alla disciplina economica e normativa si
fa riferimento al decreto legislativo 468/97 e successive modifiche in quanto compatibili
con le disposizioni ai punti precedenti.
Articolo 5
Soggetti utilizzatori
1. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 468/97, che,
alla data del 31 dicembre 1999, abbiano in corso attività progettuali con oneri in capo
al Fondo nazionale dell'occupazione, possono utilizzare, senza soluzione di continuità,
direttamente i soggetti di cui all'articolo 2, in base alla disciplina di cui all'articolo
4, in base alle procedure di cui all'articolo 6.
2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, denominati enti
utilizzatori, al fine della stabilizzazione occupazionale ed in base alle procedure di cui
all'articolo 6, possono ricorrere alle prestazioni disciplinate ai sensi dell'articolo 4,
per attività diverse da quelle originarie dei progetti, purché rientranti nell'elenco
delle attività di cui
all'articolo 3 e dotati della copertura del fondo nazionale per l'occupazione.
3. Possono ricorrere alla disciplina di cui all'articolo 4 , gli enti
utilizzatori di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 468/97 o altri individuati
dalle Regioni, o per il proprio ambito di competenza, dalle Province, per gli stessi
soggetti di cui all'articolo 2.
4. In caso di progetti originariamente promossi in concorso da più enti,
la continuità di utilizzazione è in capo ai soggetti che sono istituzionalmente
competenti.
Articolo 6
Procedure di decisione, di comunicazione, di trasformazione.
1. Al fine di proseguire le attività , attraverso la disciplina di cui
all'articolo 4, gli enti utilizzatori, preso atto delle dichiarazioni di responsabilità
dei soggetti impegnati nelle attività ai sensi dell'articolo 2, comma 3, deliberano con
atto esecutivo:
a) l'elenco nominativo dei soggetti impegnati;
b) le specifiche attività dell'utilizzatore tra quelle indicate all'articolo 3 del
presente decreto;
c) le eventuali qualifiche professionali di ciascun lavoratore e l'attività da svolgere;
d) la località e la sede di svolgimento delle prestazioni;
e) la durata della prestazione che comunque non può essere superiore a sei mesi;
f) le modalità organizzative delle prestazioni;
g) l'eventuale quantità di ore aggiuntive e il corrispettivo ammontare del trattamento
economico;
h) le forme assicurative attivate;
i) il nome del dirigente responsabile della gestione della disciplina delle attività
svolte dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma;
j) l'esplicitazione dello sbocco occupazionali nelle forme previste agli articoli 7,
(esternalizzazione), 8 ( imprese private), 10 ( lavoro pubblico) 11 ( lavoro autonomo) 12
(lavoro temporaneo tramite fornitura) del presente decreto;
k) l'impegno alla comunicazione delle variazioni relative all'elenco dei soggetti di cui
al punto b) del presente articolo.
2. La delibera di cui al comma precedente dovrà essere approvata e resa
esecutiva dal soggetto utilizzatore entro (30) giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Entro la stessa scadenza copia della delibera dovrà essere inviata al
servizio per l'impiego competente, alla Direzione Provinciale del lavoro, all'INPS
territorialmente competente.
In caso di cambiamento dell'attività, rispetto ai progetti originari, la delibera del
soggetto utilizzatore dovrà essere sottoposta al parere delle commissioni tripartitiche
competenti territorialmente e si considererà approvata salvo parere negativo espresso
entro un massimo di (15) giorni dalla data di ricevimento. Il periodo necessario al
passaggio tra vecchia e nuova attività non viene coperto dall'assegno per la parte
gravante sul fondo nazionale per l'occupazione.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
l'INPS verserà ai soggetti di cui all'articolo 2 il 50% dell'ammontare dell'assegno fino
all'avvenuta comunicazione della delibera del soggetto utilizzatore ai sensi dell'articolo
6. Lo stesso Istituto sospende cautelativamente l'erogazione dell'assegno per la parte
gravante sul Fondo per l'occupazione in caso di mancato ricevimento della delibera alle
scadenze previste al precedente punto 2.
4. Gli oneri aggiuntivi, eventualmente introdotti da modifiche alle norme
del presente articolo, saranno a carico dell'ente responsabile delle modifiche stesse.
Articolo 7
Misure di esternalizzazione
1. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità
occupazionali per i lavoratori, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono deliberare, in continuità con
le attività in corso ai sensi dell'attuale disciplina:
a) la costituzione di apposite società miste che abbiano ad oggetto attività uguali,
analoghe o connesse a quelle già oggetto delle attività in questione, a condizione che
aa) la forza lavoro in esse occupata sia inizialmente costituita nella misura non
inferiore al (40) per cento, dei soggetti del proprio elenco, ovvero, proveniente da
attività di contenuto analogo, dagli elenchi di altri enti utilizzatori e nella misura
non
superiore al 30 per cento per soggetti aventi diritto ad essere impegnati ai
sensi della legislazione regionale;
bb) all'atto della costituzione sia già individuato il socio privato disponibile ad
entrare nel capitale sociale al massimo entro 4 mesi;
cc) la condizione al punto aa) andrà rispettata per un periodo non inferiore a 60 mesi;
b) l'affidamento a terzi, scelti anche senza procedura di evidenza pubblica, dello
svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle in corso, a condizione che
la forza lavoro in essi occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento
dai lavoratori del proprio elenco, ovvero quello di altri enti utilizzatori e nella misura
non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati ai sensi
della
legislazione regionale.
2. Le pubbliche amministrazioni interessate possono, fino al 31 dicembre
2001, prevedere che:
1. le società miste di cui al comma 1, lettera a) abbiano capitale non inferiore a lire
200 milioni, anche a maggioranza privata;
2. nella scelta del socio privato, anche in deroga a norme di legge o di statuto, non sono
tenute a procedure di evidenza pubblica nei confronti delle società di capitale, anche in
forma cooperativa e consorzi, che risultino aver collaborato in qualsiasi forma sin
dall'inizio alla promozione, gestione e realizzazione delle attività socialmente utili
che hanno preceduto la costituzione delle società miste,
3. stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con società di capitale,
cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani per l'affidamento a terzi dello
svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto delle attività
di lavori socialmente utili , anche in deroga alla disciplina in materia di contratti
della pubblica amministrazione, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia
costituita nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori già impegnati nelle
attività stesse, ovvero in quelle gestite da altri enti e nella misura non superiore al
30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, secondo le norme regionali in
qualità di dipendenti, o di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio.
3. Per facilitare la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti di cui
all'articolo 2 viene riservato all'interno della Cassa depositi e Prestiti un capitolo di
bilancio, alimentato dal fondo nazionale per l'occupazione per l'ammontare di per coprire
gli interessi legati ai costi di esternalizzazione di attività fino ad un massimo del ...
Al capitolo di bilancio possono accedere le amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 che hanno
deliberato l'affidamento di attività ai soggetti di cui al comma 1 e 2 diversi dalle
società miste.
Ai fini del riconoscimento del beneficio, come priorità; vale la data di presentazione
della domanda perfezionata dalla delibera.
4. Per le stesse finalità del coma 1 e per misure definite nel proprio
ambito di competenze, le Regioni e le Province possono incrementare le risorse attraverso:
- oneri propri;
- residui di risorse del fondo nazionale ripartite alle regioni e non impegnate in assegni
ai sensi della disciplina di cui all'articolo 4.
5. In sviluppo delle previsioni dell'articolo 5 comma 4 del decreto
legislativo 468/97, gli enti interessati possono stipulare, direttamente o tramite le
associazioni di rappresentanza, apposite intese o accordi con le amministrazioni centrali
o con le Regioni, per il finanziamento degli investimenti necessari alla esternalizzazione
di attività e all'affidamento alle imprese ai sensi dell'articolo 7.
Articolo 8
Incentivi alle assunzioni nel settore privato
1. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, che
assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui all'articolo 2 del presente
decreto legislativo, o che ne trasformano il contratto di lavoro da tempo determinato a
tempo indeterminato, spetta un incentivo pari a 18 milioni, pro capite, cumulabile con
altri incentivi all'assunzione nei limiti della normativa comunitaria.
2. Le Regioni possono prevedere incentivi aggiuntivi a quelli previsti al
comma 1 del presente articolo, purché nei limiti della norma comunitaria.
3. L'incentivo di cui al comma 1 spetta anche agli enti impegnati in
esternalizzazioni ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto legislativo. Nelle
Cooperative e/o Consorzi tra Cooperative i soggetti , di cui all'articolo 2, potranno
essere impegnati come soci lavoratori.
4. Nel caso di assunzione a tempo parziale indeterminato , il contributo
verrà attribuito in misura proporzionalmente ridotta al pari degli altri incentivi
all'assunzione.
5. Ai soggetti di cui all'articolo 2 del presente decreto legislativo
vengono confermati gli effetti relativi all'iscrizione d'ufficio nelle liste di mobilità.
Pertanto per le assunzioni a tempo determinato saranno fruibili le agevolazioni di cui
all'art.8, comma 2, della L.223/91 per lo stesso periodo ivi indicato.
Nel caso il soggetto di cui all'articolo 2 del presente decreto legislativo fosse assunto
con contratto a tempo determinato mantiene, per lo stesso periodo di cui al punto
precedente, i benefici alla ricollocazione e la possibilità di percepire l'assegno
compatibilmente alle decisioni dell'ultimo soggetto utilizzatore di cui all'articolo 5 del
presente decreto legislativo .
L'incentivo di cui al comma 1, in armonia con le norme U.E., è cumulabile con quelli
dell'art.25, comma 9, in caso di assunzione a tempo indeterminato, e con quelli dell'art.
8, comma 2, della L.223/91, in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo
indeterminato.
In caso di trasformazione a tempo indeterminato l'incentivo di cui al comma 1, su
richiesta del datore di lavoro potrà decorrere a far data dell'assunzione a tempo
determinato.
6. L'incentivo di cui al comma 1del presente articolo viene erogato
dall'INPS, previa verifica della permanenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo, in tre rate annuali posticipate ed in modalità tali da facilitare la
cumulabilità, anche mediante conguaglio sui versamenti contributivi, a condizione che i
lavoratori cessino dalla partecipazione alle attività di cui all'articolo 3 del presente
decreto legislativo e dalla relativa erogazione dell'assegno o del sussidio e di tutti i
benefici comunque connessi all'inserimento nell'elenco dei soggetti di cui all'articolo 2.
7. Al fine dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 1 del presente
decreto legislativo, i datori di lavoro, oltre alle comunicazioni già previste in caso di
ordinarie assunzioni, inviano l'elenco dei soggetti interessati e la presa d'atto della
permanenza dei soggetti nelle condizioni di cui al comma precedente, attestata anche da
dichiarazione di responsabilità di contenuto uguale a quello dell'articolo 2, comma 3.
8. L'INPS prima dell'erogazione dell'incentivo di cui al comma 1 del
presente articolo, verifica l'elenco degli assunti e ne annulla l'erogazione dell'assegno.
Permangono in capo all'INPS gli ordinari compiti di controllo della corretta applicazione
delle norme contributive anche relative alla presente disciplina da parte dei datori di
lavoro.
9. Gli oneri relativi alle erogazioni di cui al comma 1 del presente
articolo saranno annualmente rimborsati all'INPS a valere sul Fondo per l'occupazione,
previo inoltro di apposito riepilogo annuale da parte dell'Istituto al Ministero del
lavoro e previdenza sociale - Direzione Generale per l'Impiego.
Articolo 9
Ulteriori incentivi
1. Permane il finanziamento, nell'ambito delle quantità previste e della
più generale disponibilità del Fondo nazionale occupazione, della formazione, in caso di
assunzione da parte di imprenditori privati.
2. (Viene confermata fino al 31 dicembre 2000, la previsione
dell'articolo 9, comma 1, del Decreto Interministeriale relativa alle spese di avvio nella
costituzione di imprese, anche cooperative, destinate comunque alla collocazione dei
soggetti di cui all'articolo 2.).
3. La gestione delle disposizioni ai commi 1 e 2 del presente articolo è
attribuita alle Regioni sulla base delle risorse ripartite secondo le modalità definite
all'articolo . (L'effettiva realizzazione del piano d'impresa, ai sensi del comma 8, si
riscontra con atti successivi alla costituzione dell'impresa ed all'assunzione o comunque
l'attivazione della prestazione lavorativa di almeno il 50% dei soggetti di cui.... ).
Articolo 10
Incentivi alle assunzioni nel settore pubblico
1. Permangono per i soggetti di cui all'articolo 2 le agevolazioni
previste ai sensi dell'articolo 12, comma 3 e 4, del decreto legislativo 468 del 1997,
così come modificato dall'articolo 45, comma 8 della Legge 144 del 1999 e dall'art. 2
lettera i) del decreto legislativo 469 del 1997.
Articolo 11
Lavoro autonomo
1. Permangono le disposizioni dell'art.3, comma 1, 2,3, 5 del decreto
interministeriale 23 dicembre 1998 riferite ai soggetti di cui all'articolo 2 e alle
attività di cui all'articolo 3 del presente decreto legislativo.
2. Al fine di rendere meno oneroso l'attività di lavoro autonomo, vanno
facilitate le forme di associazione tra lavoratori autonomi o comunque di strategie di
servizi integrati.
3. La dimostrazione di cui al comma 5 del Decreto interministeriale può
essere effettuata tramite dichiarazione di responsabilità ai sensi della legge 15/68.
4. Tra le forme di autoimpiego va considerata la collaborazione
coordinata e
continuativa.
5. I beneficiari dell'incentivo fuoriescono dagli elenchi di cui
all'articolo 2 e dalla correlata erogazione dell'assegno e degli altri trattamenti
previdenziali.
Articolo 12
Utilizzazione con contratti di fornitura di lavoro temporaneo
1. Ai fine dell'assunzione dei soggetti di cui all'articolo 2, nel quadro
dei contratti di lavoro temporaneo, negli ambiti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della
legge 24 giugno 1997, n.196, i contratti collettivi, ovvero gli accordi stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentativi sul piano nazionale possono derogare al divieto di cui all'articolo 1,
comma 4, lett. a) della medesima legge, in caso di assunzione da parte delle società di
fornitura.
2. Si applicano alla fornitura di lavoro temporaneo le stesse condizioni
previste per il tempo determinato circa la possibilità di mantenimento dei benefici alla
ricollocazione ed all'assegno di cui all'articolo 8 comma 5.
3. Nel caso di assunzione a tempo indeterminato, effettuata durante o
immediatamente al termine di un rapporto di lavoro temporaneo, da parte di
un'impresa utilizzatrice, a quest'ultima spetta l'incentivo di cui all'articolo 8 comma 1,
del presente decreto ed alla società fornitrice dilavoro temporaneo spetta l'incentivo di
cui all'articolo (fino a 3 milioni), comma del decreto.
4. Al fine di superare l'attuale fase emergenziale connessa alla
fuoriuscita
dei soggetti di cui entro il 31 dicembre 2000, nella Pubblica Amministrazione e nelle
Autonomie locali, potranno essere applicati, in via sperimentale e degatoria, i contratti
di lavoro temporaneo, limitatamente alle attività in cui sono impegnati i soggetti di cui
all'articolo 2 del presente decreto legislativo.
Attività delle agenzie
Convenzioni istituzionali con le regioni
Sanzioni
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