Ipotesi di Accordo CCNL
Terziario Distribuzione e Servizi del 20/9/1999 Servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementazione
e manutenzione di hardware e produzione di software informatici; PRIMA PARTE: SISTEMI DI RELAZIONI SINDACALI TITOLO I : RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO NAZIONALEART. 5 bis ENTE BILATERALE NAZIONALE PER IL TERZIARIO L'Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario ha i seguenti scopi: a) promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali; b) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione; c) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi; d) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione; e) istituire e gestire l'Osservatorio Nazionale, di cui all'art. 6, Prima Parte, del CCNL 3.11.94 per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, nonché coordinare l'attività degli Osservatori territoriali; f) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra la domanda e offerta di lavor; g) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità; h) seguire lo sviluppo del lavoro interinale nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali; i) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge 936/86 di riforma del CNEL;l ) ricevere la notizia della elezione delle rappresentanze sindacali unitarie all'atto della loro costituzione;m) promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo le intese tra le parti sociali; n) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali; o) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario e del relative esperienze bilaterali; p) individuare ed adottare iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente Bilaterale Nazionale stesso; q) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario. L'Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli Enti Bilaterali Territoriali Vai allindiceArt.5 ter Prima Parte - ANALISI DI PROBLEMI SETTORIALI DA PARTE DELL'ENTE BILATERALE NAZIONALE L'Ente Bilaterale nazionale, inoltre, istruisce, su istanza
di una delle parti stipulanti, la ricognizione di problemi sorti, a livello di singoli
settori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, e relativi agli
effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali, in particolare con riferimento
a classificazione, sistemi di flessibilità dell'orario anche in conseguenza di nuove
modalità di svolgimento dell'attività settoriale, organizzazione del lavoro, innovazioni
tecnologiche e le altre materie affidate dalle parti. ART. 6 - OSSERVATORIO NAZIONALE Il primo comma dell'art. 6, prima parte del CCNL 3/11/94 è sostituito dal seguente: L'Osservatorio Nazionale è lo strumento dell'Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale Art. 7 - Commissione Paritetica Nazionale Infine all'art. 7, prima parte, CCNL 3/11/94, è aggiunto il seguente punto: 3) esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale. TITOLO III - Relazioni sindacali a livello territoriale Art. 13 - Diritti di informazioneAnnualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo quadrimestre, le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto articolato per comparti merceologici e settori omogenei sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile. Nello stesso incontro saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull'occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell'orario di apertura dei negozi, anche con riferimento al decreto legislativo n. 114/98, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente CCNL. Art. 16 - Enti bilaterali1. L'Ente Bilaterale istituisce
l'Osservatorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio
nazionale realizzando una fase d'esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari
delle diverse realtà presenti nel territorio. La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art.6 Prima Parte, e relativo allegato 5. 2. L'Ente Bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti. In particolare, svolge le azioni più opportune affinché' dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dal Titolo XI, Seconda Parte, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto. 3. Esso svolge attraverso apposite Commissioni Paritetiche Bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle OO.SS. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste:
4. Svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge n. 196/97 e del Decreto ministeriale 25 maggio 1998. 5. Svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia. 6. Svolge le funzioni di supporto in materia di
conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 17 e 17 bis, Prima Parte. Ad integrazione e modifica dell'art. 1
dell'accordo sindacale 20 luglio 1989 e dell'art. 3, dell'accordo di rinnovo 29 novembre
1996, con decorrenza dal 1° gennaio 2000 il contributo da destinare in favore dell'Ente
Bilaterale territoriale è stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell'azienda e
dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso l'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario La Commissione di conciliazione territoriale è
composta: La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L'Associazione imprenditoriale ovvero l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98.. Il termine previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere 1. il richiamo al contratto o accordo
collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia
conciliata; Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all'art. 7, Prima Parte. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Dichiarazione a verbale Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall'1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia. Art. 17 bis COLLEGIO ARBITRALE
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall'1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia. TITOLO V - Relazioni sindacali a livello aziendale Art. 20 - Diritti di informazione Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, che occupano complessivamente più di:
si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali stipulanti
ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda;
nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, forniranno
informazioni sui programmi che comportino processi rilevanti di ristrutturazione e di
concentrazione, di internazionalizzazione, terziarizzazione, affiliazione, utilizzo
di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l'intero assetto
aziendale e nuovi insediamenti nel territorio. Nel corso di tale incontro l'azienda esaminerà con le Organizzazioni Sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualifi-cazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario. In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti. TITOLO VI MERCATO DEL LAVORO DICHIARAZIONE A VERBALE SUL LAVORO PARASUBORDINATO Le parti ribadiscono l'impegno a proseguire il confronto in riferimento alle problematiche relative ai rapporti di lavoro atipico o parasubordinato nell'intento di pervenire alla definizione di regole e normative specifiche in materia. Art. 21 - A) Contratti a tempo determinato Ai sensi dell'art. 23, della Legge 28 febbraio 1987, n.56, le Parti individuano ipotesi per le quali sono consentite assunzioni con contratti di lavoro a termine di durata non inferiore a un mese e non superiore a dodici mesi, comunque prorogabili, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230. Le assunzioni ai sensi del precedente paragrafo potranno aver luogo in presenza di:
Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di cui all'art. 8 bis legge 79/83. Le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore al 10% dell'organico in forza a tempo indeterminato in ogni unità produttiva. Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 30 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per tre lavoratori. Ai fini della percentuale predetta non si computano le assunzioni effettuate con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla legge (n. 230/62; D.L. 876/77 convertito nella L.1 8/78 e successive proroghe), con contratto di formazione e lavoro, nè quelle effettuate ai sensi dell'art.78, Seconda Parte. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma. Le aziende che intendono avvalersi del presente provvedimento sono tenute, pena la decadenza, a dame preventiva comunicazione scritta ad apposita Commissione costituita presso l'Ente Bilaterale territoriale e, su richiesta di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti a termine intervenuti per effetto di norme diverse da quelle del presente contratto. La Commissione, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo dell'istituto del contratto a termine, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto che, valutati anche in contraddittorio con l'impresa i programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine, potranno, quando traggano conferma della anomalia segnalata, procedere alla sospensione della richiesta stessa, anche temporanea, nei confronti delle imprese interessate. All'atto della richiesta di nulla-osta per le assunzioni di cui al presente punto, l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione ad Associazione aderente alla Confcommercio, nonchè una dichiarazione di impegno relativa all'applicazione del presente CCNL e all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro. Nelle unità produttive in cui sono in atto sospensioni dal lavoro con ricorso alla CIGS, la presente normativa non si applica per assunzioni con le medesime qualifiche dei lavoratori sospesi. Gli accordi territoriali e aziendali in materia già in atto all'entrata in vigore del contratto sono confermati. Art. .- Accordo 27 maggio 1998 - Casi di ammissibilità del lavoro interinale Ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, le imprese possono ricorrere ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, in aggiunta ai casi previsti dalla predetta normativa, nelle seguenti ipotesi:
Art. . Previdenza complementare Le parti concordano sulla necessità di salvaguardare la specificità delle forme pensionistiche complementari preesistenti alla data del 29.11.96. Le parti si danno reciprocamente atto che, previo accordo stipulato in sede di contrattazione aziendale, i fondi o casse di previdenza complementare costituiti antecedentemente al 29.11.96 possono deliberare la confluenza in FON.TE.. Le parti convengono che, salvo diverso accordo stipulato in sede aziendale che comunque non potrà prevedere livelli di contribuzione inferiori a quelli previsti dall'accordo sottoscritto in data 29.11.96, le aziende ed i lavoratori, già iscritti a fondi o casse preesistenti, possono partecipare a FON.TE. versando i contributi previsti dai relativi contratti integrativi aziendali ancorchè più elevati o differenti per tipologia rispetto a quelli previsti dall'accordo sottoscritto in data 29.11.96 Art. .. Assistenza sanitaria integrativa Tra le materie oggetto della contrattazione di secondo livello aziendale e/o territoriale è inclusa l'assistenza sanitaria integrativa. Le parti convengono di istituire una Commissione bilaterale a livello nazionale per individuare strumentazioni e schemi applicativi, nonché eventuali rapporti fra offerte di servizio e modalità di finanziamento. Resta inteso che i costi relativi vanno ricompresi nelle erogazioni previste dal punto 2 Assetti contrattuali dell'accordo 23 luglio 1993 e dalla Premessa e dagli artt. 11 e 12 del titolo secondo Secondo livello di contrattazione Prima Parte del presente contratto, nonché dall'art. 4 dell'accordo di rinnovo 29 novembre 1996 e ne mantengono le caratteristiche e le specificità. SECONDA PARTE: DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 5 - Formazione e aggiornamento Nell'art. 5 vengono aggiunti i
seguenti commi: Fermo restando quanto previsto dagli artt.
88 e 89, Seconda Parte, il trasferimento dei Quadri che determini il cambiamento di
residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45
giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico. Art. 11 - Indennità di funzione A decorrere dal 1° luglio 1987 o se
successiva, dalla data di attribuzione della categoria di Quadro da parte dell'azienda,
verrà mensilmente corrisposta ai lavoratori interessati un'indennità di funzione pari a
lire 60.000 (sessantamila) lorde per 14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità
similari, da eventuali superminimi individuali nonchè da elementi retributivi concessi
con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul
presente contratto. Art. 12- Cassa assistenza sanitaria "Qu.A.S." Nell'art. 12 viene aggiunta la seguente dichiarazione a verbale: "DICHIARAZIONE A VERBALE Le parti convengono sull'obiettivo di
estendere l'iscrizione alla Quas dei quadri in quiescenza che intendano, a proprio carico,
aderire. Al fine di verificarne la praticabilità, in termini organizzativi e di
equilibrio finanziario, Quas provvederà ad effettuare, entro sei mesi dalla data di
stipulazione del presente contratto, un apposito studio dei dati relativi all'impatto
economico, regolamentare e gestionale sull'attuale assetto della Cassa. Le parti convengono di istituire presso il
Quadrifor, Istituto per la formazione dei Quadri, un Osservatorio nazionale composto
pariteticamente da Confcommercio, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs
UIL al fine di elaborare indagini e rilevazioni sull'occupazione nazionale dei
Quadri nel settore, progetti professionali di formazione, aggiornamento e
riqualificazione, anche con riferimento a nuove professionalità. Le parti, considerato che è in corso una revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione Europea, alla luce delle nuove normative introdotte, a seguito del Patto per il lavoro del 24 settembre 1996, della legge 19 luglio 1997 n.196 in materia di promozione dell'occupazione, ed in particolare in adempimento all'art. 16 che disciplina l'apprendistato, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. A tal fine le parti, condividendo la
necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in
relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi
congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari
da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori
rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli
apprendisti. In questo quadro le parti concordano sulla necessità che il Ministero del lavoro e le Regioni si attivino per un'adeguata offerta formativa programmata e finanziata dalle pubbliche istituzioni Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dall'art.16, primo comma, della Legge 196/97 possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero 26 nelle aree indicate nel citato primo comma dell'art.16. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni. Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l'età minima per l'assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto Il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell' Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che esse potranno conseguire al termine del rapporto Le parti si impegnano a promuovere iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di snellire le procedure burocratiche attualmente in vigore relative al rilascio della autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro per l'avviamento dell'apprendista, valorizzando il ruolo degli Enti Bilaterali." Art. 26 Trattamento normativo L'apprendista ha diritto, durante il
periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente
contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio. Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all'art. 31 e seguenti, Seconda Parte, ferme restando le ore di formazione medie annue di cui all'art. 28 ter, seconda parte e le durate di cui agli artt. 28, 29 e 30 quinquies, seconda parte. Sono fatti salvi, altresì, gli accordi in materia già esistenti alla data di stipula del presente Accordo Art. 27 Trattamento economico Le retribuzioni degli apprendisti risultano costituite dalle seguenti componenti a) paga base tabellare:
b) indennità di contingenza:
Alla fine dell'apprendistato al dipendente spetta la stessa
retribuzione tabellare del lavoratore che abbia la stessa qualifica alla quale è stato
assegnato o per la quale ha svolto l'apprendistato Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal termine del terzo mese dall'inizio del rapporto di lavoro. Art. 28 ter - formazione: durata L'impegno formativo dell'apprendista è regolato sulla base della correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire ed il titolo di studio in possesso dell'apprendista secondo le seguenti modalità
Al secondo livello di
contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche
modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze
dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni
stagionali dell'attività. Art. 28 quater formazione: contenuti Per la formazione degli apprendisti ai
sensi del Decreto ministeriale 20 maggio 1999, attuativo dell'art.16 della L.196/97, le
aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle
parti stipulanti il presente CCNL.
I contenuti di cui all'art. 2 lett. B) del decreto del ministro del lavoro 8 aprile 1998 e le competenze da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi, individuati nel Decreto ministeriale 20 maggio 1999:
Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali e professionalizzanti. Le parti firmatarie del presente Accordo considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province ed associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso gli Enti Bilaterali. Le Parti, considerato il carattere sperimentale del presente Accordo, convengono sulla opportunità di costituire un'apposita Commissione per la definizione dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti nell'ambito dell'Ente Bilaterale nazionale del Terziario Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste ai sensi dellart. 16, comma 3°, della legge 196/97 e dellarti. 4, del D.M. 8 Aprile 1998 per i lavoratori impegnati in qualità di tutore, comprendendo tra questi anche i titolari, o i loro familiari coadiutori, delle imprese con meno di 15 dipendenti. Art. 30 bis Percentuale di conferma La disciplina di cui agli articoli 30 ter, 30 quater e 30 quinquies non è applicabile ai datori di lavoro che, al momento della domanda alla specifica commissione dell'Ente Bilaterale prevista dai medesimi articoli, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 60 per cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato, stipulato ai sensi degli articoli 30 ter, 30 quater e 30 quinquies, sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato Art . 30 ter - Sfera di applicazione L'apprendistato è ammesso per tutte le
qualifiche e mansioni comprese nel terzo, quarto e quinto livello della classificazione
del personale, con esclusione delle figure professionali individuate nei punti n. 21), 23)
e 24) del quinto livello. È inoltre ammesso per le seguenti qualifiche e mansioni
appartenenti al secondo livello (n. 3, n. 4, n. 5, n. 13, n.18, n. 28, n. 29, n. 30, n.
31, n. 38), con esclusione delle figure con funzione di coordinamento e controllo, è
inoltre ammesso per quelle individuate nei punti nn. 1), 6) e 18) del sesto livello. Art. 30 quater - proporzione numerica Considerato che la legge 19/7/97 n.196,
prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti
convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella
propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e
qualificati in servizio presso l'azienda stessa. DICHIARAZIONE A VERBALE Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore Parte speciale In alternativa a quanto previsto dal precedente articolo 28, il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate II livello 36 mesi Ai fini dell'applicazione del presente
articolo i datori di lavoro devono presentare, prima dell'inoltro della richiesta
dell'autorizzazione all'Ispettorato del Lavoro, copia della stessa alla specifica
Commissione dell'Ente Bilaterale, prevista dall'art. 16, Prima parte, competente per
territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità. Sono fatte salve altresì maggiori durate previste dalla contrattazione di secondo livello già vigenti Per tutto ciò che non è diversamente regolato dalla presente Parte Speciale valgono le norme contrattuali contenute nella parte generale in materia di apprendistato. Le parti si incontreranno per decidere le modalità di armonizzazione delle norme concernenti i contratti di formazione lavoro ed i contratti di apprendistato con le disposizioni in corso di emanazione ai sensi dell'art. 45, della Legge n. 144 del 17 maggio 1999. Art. 32- Articolazione dell'orario settimanale A fronte della prestazione di ore
aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno, una pari
entità di riduzione dell'orario di lavoro. a.1) 40 ore settimanali. a.2) 40 ore settimanali con opzione ed
utilizzo di flessibilità. b) 39 ore settimanali. c) 38 ore settimanali. Le rimanenti ore sono disciplinate con i criteri e con le modalità dell'art.68, Seconda Parte, ferma restando l'applicabilità dell'art. 35, Seconda Parte. Art. 33 bis - Retribuzione ore eccedenti l'articolazione dell'orario di lavoro Le ore di lavoro eccedenti l'articolazione dell'orario di lavoro di cui all'art. 32, seconda parte, lettere b) e c) e all'art. 33, seconda parte, fino al raggiungimento dell'orario normale settimanale previsto dall'art.31 seconda parte, verranno retribuite con le maggiorazioni previste dall'art.60, seconda parte. Il nuovo sistema di calcolo di cui al presente articolo decorre dal 1.1.2000 Art. 35 bis - Flessibilità dell'orario - ipotesi aggiuntiva A) Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 12, prima parte e di quanto stabilito in materia di accordi territoriali dall'art. 14 prima parte CCNL, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda questa potrà realizzare, in aggiunta alle ipotesi di cui al precedente art. 35, seconda parte, i seguenti regimi di orario con le seguenti modalità: Art. 35 ter - Flessibilità dell'orario - ipotesi aggiuntiva B) Nell'ambito del secondo livello di contrattazione, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa, le aziende di cui all'art. 32 lett. a.2), b) e c) potranno realizzare accordi, in aggiunta alle ipotesi di cui al precedente art. 35, seconda parte, sui seguenti regimi di orario con le seguenti modalità:
Ai lavoratori a cui si applica il
precedente criterio di flessibilità sub 1. verrà riconosciuto un incremento del monte
ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 68, seconda parte, pari a 45 minuti per
ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale. Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi. Le modalità operative della flessibilità sono disciplinate dal presente articolo. I lavoratori interessati percepiranno la
retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento
che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Art. 35 quinquies banca delle ore Le parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all'ultimo comma degli artt. 35 bis e 35 ter, Seconda parte, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità:
Al 31 dicembre di ogni anno
l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella
banca, con i relativi movimenti. I riposi compensativi nonché i
permessi retribuiti aggiuntivi di cui agli articoli 35 bis e 35 ter non possono essere
assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione, permessi e
ferie. Art. 42 - Rapporto a tempo parziale L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto (1), nel quale siano indicati:
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata. In caso di nuove assunzioni a tempo
parziale con orario di lavoro settimanale pari al limite minimo di cui al punto 2),
lettera a), i lavoratori già in forza occupati nello stesso profilo professionale, con
orario tra 12 e 15 ore, avranno priorità di accesso nella posizione. Art. 45 bis - Lavoro ripartito
Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL. Art. 53 - Lavoro supplementare Per lavoro supplementare si intende quello prestato
fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno.
Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale in ragione di anno, con una prestazione che si articola per uno o più mesi a tempo pieno è consentita, durante tali periodi, la effettuazione di lavoro straordinario. Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all' art. 115 Seconda Parte, secondo le modalità previste dall' art. 118 a), Seconda Parte, e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda Parte. Tale maggiorazione, che non rientra nella retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda Parte, esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni altro istituto. Ferma restando 1'applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti. Saranno valide altresì intese a livello territoriale, aziendale o di unità che, alla luce di ulteriori specifiche esigenze organizzative, similari a quelle di cui sopra, prevedano quantità superiori a quelle indicate al 2° comma del presente articolo. Il nuovo sistema di calcolo del compenso per il lavoro supplementare decorre dal 1° gennaio 2000. Art. 54- Registro lavoro supplementare Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali regionali, provinciali o comprensoriali, presso la sede della locale Associazione Imprenditoriale, con l'obiettivo di consentire alle Parti, di norma annualmente, il monitoraggio circa l'utilizzo del lavoro supplementare, al fine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di lavoro supplementare. Ciò in rapporto all'organizzazione del lavoro o alle cause che l'abbiano reso necessario. Il registro di cui al precedente comma può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata. ART. 57 BIS Part time post maternità Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell'ambito del 2 per cento della forza occupata nell'unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore. Nelle unità produttive che occupano da 30 a 49 dipendenti tale richiesta spetta ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa. Per far fronte alla minore prestazione che si determina in tal modo, le aziende potranno fare ricorso a contratti a termine di durata pari al periodo di riduzione della prestazione lavorativa, anche superando le percentuali e la durata previste dalle assunzioni con contratto a tempo determinato di cui all'art. 21 lett. a), Prima Parte, del presente contratto. TITOLO XI CONGEDI DIRITTO ALLO STUDIO - ASPETTATIVE Art. 78 - Aspettativa non retribuita In presenza di gravi e comprovati
motivi, il lavoratore ha diritto a un periodo di aspettativa non retribuita, non
frazionabile e non ripetibile, con diritto alla conservazione del posto, di durata non
inferiore a un mese e non superiore a sei mesi. In tal caso, il datore di lavoro potrà
procedere alla sostituzione del lavoratore in aspettativa con assunzione a tempo
determinato da non computarsi ai fini del raggiungimento dei limiti previsti dall'art.
21-A) Prima Parte. TITOLO XIII - MISSIONI E TRASFERIMENTI Le Parti convengono di costituire una commissione di studio in materia di missioni e trasferte che dovrà elaborare proposte da sottoporre alle Parti stesse entro la scadenza del I biennio del presente CCNL, al fine di adeguare la normativa contrattuale vigente alle modificazioni settoriali e organizzative in corso. TITOLO XIV MALATTIE ED INFORTUNI Le aziende sono tenute ad
assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il
personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme
legislative e regolamentari. Art. 99 - Aspettativa non retribuita per malattia Nei confronti dei lavoratori ammalati
la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 dall'art. 93,
Seconda Parte, del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per
un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alla
condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici. Art. 99 Bis- Aspettativa non retribuita per infortunio Nei confronti dei lavoratori
infortunati sul lavoro, assenti per invalidità temporanea assoluta, la conservazione del
posto oltre il periodo massimo di 180 giorni fissato dagli articoli 93 e 95, Seconda
Parte, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un periodo di aspettativa non
retribuita, per tutta la durata dell'infortunio. TITOLO XV GRAVIDANZA E PUERPERIO Art. 102 - Astensione dal lavoro Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
In applicazione ed alle condizioni previste
dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 972 dell'11 ottobre 1988, per le lavoratrici
madri addette a lavori pericolosi, faticosi e insalubri il periodo di astensione
obbligatoria post partum è fissato in 7 mesi. Per i soli periodi indicati nei punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo, l'indennità di cui al comma precedente verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 90% della retribuzione mensile netta cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che l'indennità economica dell'INPS non raggiunga un importo superiore, a decorrere dall'1.1.2000 ed il 100% della retribuzione mensile netta cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che l'indennità economica dell'INPS non raggiunga un importo superiore, a decorrere dall'1.1.2001, ferma restando l'indennità pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria anticipata di cui all'art. 5 della legge 1204/71. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli i e 2, Legge 29 febbraio 1980, n.33. TITOLO XXI TRATTAMENTO ECONOMICO.
ARTICOLO 120 Aumenti retributivi mensili A decorrere dalle scadenze di seguito indicate a tutto il personale qualificato verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:
Con le stesse decorrenze
pertanto le paghe base nazionali conglobate sono quelle delle allegate tabelle A e B. Art. - Aumenti retributivi per gli operatori di vendita Il Primo comma dell'art. 15 del Protocollo
aggiuntivo per Operatori di vendita è modificato come segue:
A tutto il personale in forza alla data del
1° gennaio 1999 - compresi i giovani assunti con CFL e gli operatori di vendita- verrà
erogato un importo "una tantum". TITOLO XXVI CALO MERCI E INVENTARI Gli inventari dei negozi o spacci affidati
ai gestori potranno essere effettuati dal datore di lavoro o da chi per esso, in qualsiasi
momento; in ogni caso dovranno essere effettuati almeno due inventari per ogni esercizio
annuale. TITOLO XXXI DECORRENZA E DURATA Art. 164- Decorrenza e durata del contratto In applicazione di quanto previsto dal
Protocollo del 23 luglio 1993, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata
quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva. Le parti, al fine di rimuovere gli ostacoli che si sono frapposti allapplicazione dellAccordo sulle RSU 27 Luglio 1994, concordano di incontrarsi entro il 15 Novembre 1999 per definire un accordo che garantisca in un quadro di regole certe la concreta esigibilità dei diritti sindacali in esso contenuti, attraverso procedure praticabili Le parti, entro in mese di Ottobre, si incontreranno allo scopo di valutare il coordinamento del sistema di relazioni sindacali con il diagolo sociale europeo e le convenzioni OIL |