Decreto del Ministero del Lavoro per l'incentivazione del Part-Time Il 29 Aprile 1999 in attuazione della delega contenuta nell'articolo 7 della legge 19 luglio 1994, n. 451 che prevedeva incentivi contributivi per contratti di part-time ad incremento degli organici o per trasformazione di tempo pieno in part-time in caso di esuberi. Materia successivamente riordinata dall'art.13 del "Pacchetto Treu" (Legge n.196/97) che prevede sgravi contributivi modulando le aliquote contributive comprendendo dunque come caso particolare quanto previsto nella legge del 451/94. La incentivazione è pari al 10% di riduzione dell'aliquota contributiva per orari tra 24 e 28 ore e viene aumentata del 3% per orari tra 28 e 32. Testo del Decreto Art. 1 Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale stipulati entro il 1999 ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è riconosciuta, per la durata di un triennio, una riduzione dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro dovuta all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, pari a 10 punti percentuali: a) per i contratti di lavoro a tempo parziale stipulati ad incremento degli organici esistenti alla data del 30 aprile 1999, con un orario di lavoro settimanale pari o superiore a 24 ore e non superiore a 28 ore; la misura della predetta riduzione è incrementata di 3 punti percentuali nel caso che l'orario di lavoro settimanale previsto sia superiore alle 28 ore, ma non superiore comunque a 32 ore; b) per la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sulla base di accordi collettivi di gestione di eccedenze di personale, che prevedano un orario di lavoro settimanale non superiore a 24 ore; la misura della predetta riduzione è ridotta di 3 punti percentuali nel caso di orario settimanale previsto in misura superiore alle 24 ore e comunque non superiore a 32.
Art. 2 Per ogni impresa i benefici di cui al presente decreto possono essere concessi per un numero massimo di contratti di lavoro a tempo parziale entro le misure percentuali di seguito indicate: 1. non superiori al 20 per cento per la fascia fino a 250 addetti; 2. non superiori al 10 per cento relativamente alla fascia compresa tra 251 e 1000 addetti; 3. non superiori a 2 per cento per la fascia superiore a 1000 addetti.
Art. 3 Per accedere ai benefici di cui al presente decreto, le imprese interessate, devono presentare alla sede provinciale INPS competente per territorio domanda contenente: il numero dei contratti che si intendono stipulare, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2; le informazioni utili ai fini dell'eventuale applicazione dei criteri di priorità di seguito indicati; nel caso di contratti a tempo parziale di cui all'articolo 1, lettera b), copia dell'accordo collettivo ivi previsto. L'INPS, nell'ambito delle risorse disponibili di cui all'articolo 4, ammette entro 20 giorni dalla domanda, le imprese alla fruizione dei benefici di cui al presente decreto. In caso di insufficienza delle risorse assegnate a livello provinciale, l'Istituto ammette ai benefici le imprese secondo i seguenti criteri di priorità: 1. data di presentazione o invio della domanda; 2. contratti stipulati in favore di soggetti di età fino a 25 anni; 3. al fine di consentire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, contratti stipulati in favore delle donne con uno o più figli minori o con soggetti disabili di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, conviventi.
Entro 15 giorni dall'ammissione l'impresa è tenuta a presentare alla sede provinciale dell'INPS i contratti di lavoro a tempo parziale stipulati. L'INPS verifica la sussistenza dei requisiti richiesti e l'osservanza da parte delle imprese dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ai fini dell'applicazione dei benefici contributivi. L'elenco delle imprese ammesse ai benefici è trasmesso alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro - competente per territorio.
Art. 4 Gli oneri derivanti dal presente decreto sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. Le predette risorse sono ripartite per l'anno 1999 a livello provinciale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base del tasso medio di disoccupazione rilevato con decreto ministeriale dell'anno precedente. Per gli anni successivi sono ripartite sulla base del numero dei contratti effettivamente attivati. Le somme anticipate sono rimborsate all'INPS, sulla base di apposita rendicontazione, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |