Sentenza della Sezione
Lavoro n. 5000/99 depositata il 22 maggio 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati (
)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da (
)
ricorrente
contro INPS - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale,
in persona del legale rappresentante pro temporte elettivamente domiciliato in Roma, Via
della Frezza, 17 presso l'avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli
avvocati Vincenzo Cerioni, Giuseppe Gigante, giusto mandato in calce al ricorso;
resistente con mandato
avverso la sentenza 222/95 del Tribunale di Lodi,
depositata il 31/10/95 R.G.N. 1221/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/01/99 dal Consigliere relatore (
);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. Cinque Alberto, che ha concluso per l'accoglimento del quinto motivo, rigettato gli
altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Lodi, depositato il 3 marzo 1994,
M. D. conveniva in giudizio la S.r.l. Beta Utensili, sua datrice di lavoro, e l'INPS.
Assumendo di non essersi assentato dalla propria abitazione durante le fasce orarie di
reperibilità dei giorni 2 e 3 luglio 1993, chiedeva la condanna della Beta Utensili al
pagamento della somma di lire 163.693 a titolo di retribuzione, e di entrambi i convenuti
al pagamento dal trattamento economico di malattia per i giorni 1, 2, 3 e 5 luglio, pari a
lire 479.602, oltre interessi e rivalutazione.
La Beta Utensili, costituitasi, conciliava la controversia
relativamente alla sua posizione, mentre l'INPS restava contumace.
Con sentenza del 20/23 giugno 1994 il Pretore accoglieva la
domanda, condannando l'INPS a corrispondere al ricorrente il trattamento economico di
malattia dal quale era stato dichiarato decaduto.
Su appello dell'INPS, cui resisteva il lavoratore, il
Tribunale di Lodi riformava la decisione di primo grado. Rilevava il Tribunale che dalla
certificazione redatta dal medico fiscale risultava che il sig. D. era, assente dal suo
domicilio il 2 luglio 1993; che l'assenza rilevante non va intesa necessariamente come
mancata presenza presso l'abitazione, essendo giustificata la sanzione della decadenza del
trattamento economico di malattia non solo per il lavoratore che si assenti da casa ma
anche per quello che, pur presente in casa, per incuria o negligenza o comunque per motivi
non apprezzabili sul piano giuridico e sociale, renda di fatto impossibile la visita
medica di controllo.
Dal certificato del medico risultava che lo stesso si era
recato presso l'abitazione del lavoratore ed aveva suonato e bussato senza esito alla
porta di abitazione; irrilevante era, per il Tribunale, la prova fornita dall'appellato,
di essersi trovato presso la propria abitazione al momento della visita, non essendo stata
accompagnata dalla prova di un eventuale fatto che avesse impedito l'avvertimento della
chiamata.
Per la cassazione di tale sentenza, pronunciata il 13
ottobre 1995, ricorre, formulando cinque motivi di annullamento, il sig. M. D.
L'INPS ha depositato solo procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la difesa del ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c. p. c. con inammissibilità o nullità
dell'appello.
Sostiene che l'INPS, nel proprio atto di appello, "non
ha censurato in alcuna sua parte la sentenza di primo grado, limitandosi a sostenere
l'erronea valutazione del certificato di assenza al domicilio redatta dal sanitario".
Rileva che dagli atti di causa risultava che "il
medico ha dichiarato, come risulta dalla lettera dell'USSL, di non aver suonato il
citofono ma bussato alla porta" e che in nessun atto risulta dichiarato che il medico
abbia suonato il campanello".
Da ciò deriverebbe la inammissibilità o nullità
dell'appello, essendo questo fondato su una circostanza accertata in causa; e non essendo
soddisfatto il requisito della specificità dei motivi di tale mezzo di impugnazione.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa
applicazione dell'art. 2699 c.c., la difesa del ricorrente sostiene che il referto medico
redatto dalla dott.ssa Vavalà non riveste la qualifica di atto pubblico per vizio di
forma, essendo sprovvisto di numero ed essendo incerta la data nella quale è stata
effettuata la visita.
L'USSL aveva infatti comunicato che la visita si presumeva
effettuata il 2 e non il 3 luglio perché la stessa, secondo il medico incaricato del
controllo, era inserita, fra quelle del 2 luglio.
Avrebbe errato pertanto il Tribunale a fondare sul
certificato (quale atto pubblico) la propria decisione, privilegiandolo sulle altre prove,
testimoniali e documentali, acquisite dal Pretore.
Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa
applicazione dell'art. 2700 c.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione su un punto
decisivo, la difesa del ricorrente rileva che il referto del medico di controllo comprova,
con fede privilegiata e fino a querela di falso, che il medico si è recato presso
l'abitazione del lavoratore; e che da tale circostanza si può, al massimo, dedurre che il
medico abbia suonato o bussato senza esito. Ogni altra ipotesi, compresa quella che il
lavoratore, pur presente in casa, non abbia udito suonare o bussare, è possibile senza
incidere sulle dichiarazioni del pubblico ufficiale.
Assume che nel caso di specie il D. aveva provato di essere
stato presente in casa, mentre risultava documentalmente che il medico non aveva suonato
il campanello (che pure esisteva) ma si era limitato a bussare. Il Tribunale ha sbagliato
nel dedurre dal referto che il medico si fosse comportato secondo la dovuta diligenza,
posto che il referto nulla dice e prova sul punto, mentre sarebbe stato provato che il
medico aveva bussato e non suonato il campanello.
Con il quarto motivo, denunciando omessa e contraddittoria
motivazione su punti decisivi della controversia, la difesa del ricorrente lamenta ancora
che il Tribunale non ha considerato che il medico non si era comportato con la dovuta
diligenza, limitandosi a bussare alla porta e non usando il campanello elettrico; e non ha
inoltre valutato che nessuna negligenza poteva imputarsi al lavoratore, essendo stato
provato che lo stesso era in casa, nella sala (ambiente molto vicino alla porta di
ingresso), in compagnia del sig. L. A., e che nessuno dei due aveva inteso bussare.
Se vi è negligenza, questa è del medico di controllo che
non ha bussato con sufficiente energia per farsi sentire.
Con il quinto motivo, denunciando violazione e falsa
applicazione dell'art. 152 disp. Att. C.p.c., nonché ultrapetizione e vizio di
motivazione, la difesa del ricorrente lamenta che il Tribunale ha condannato il Sig. D. al
rimborso delle spese del grado in favore dell'INPS senza che l'Istituto avesse richiesto
tale condanna e senza alcuna motivazione sulla sussistenza della manifesta infondatezza e
temerarietà della lite, requisiti richiesti dal citato art. 152 per la condanna del
lavoratore alle spese nelle controversie aventi ad oggetto prestazioni previdenziali.
Il primo motivo di ricorso - con il quale si lamenta
l'assenza di motivi specifici di appello nell'impugnazione proposta davanti al Tribunale -
è infondato.
L'avere l'INPS sostenuto "l'erronea valutazione del
certificato di assenza dal domicilio redatta dal sanitario" costituisce motivo
specifico di impugnazione.
Che poi la valutazione fosse o meno erronea circostanza che
attiene alla fondatezza della censura e non può certo incidere sulla ammissibilità o
nullità dell'atto di appello.
Il secondo, terzo e quarto motivo che si trattano
congiuntamente in considerazione della loro interdipendenza, sono anch'essi infondati.
Il certificato redatto da un medico convenzionato con
l'INPS per il controllo della sussistenza delle malattie del lavoratore, ai sensi
dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300 , è atto pubblico che fa fede, fino a
querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato
nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto od essere
avvenuti in sua presenza (cfr., in una fattispecie relativa ai certificati dei medici
convenzionati con l'INAM, Cass., 14 gennaio 1987 n. 217).
La mancanza del numero non è idonea ad inficiare la
validità dell'atto, così come non lo è la dedotta incertezza sulla data di
effettuazione della visita, data che il Tribunale ha individuato nel 2 luglio 1993 (cfr.
pag. 3 della sentenza) e che lo stesso ricorrente, nella ricostruzione operata nella prima
pagina del ricorso per cassazione, avvalora come esatta.
Dal certificato risulta, come argomenta la difesa del
ricorrente con il terzo motivo, che il medico si è recato presso l'abitazione del
lavoratore; avendo attestato di non averlo trovato in casa, si può dedurre che il medico
abbia suonato o bussato senza esito.
Al riguardo va ricordato che l'ingiustificata assenza del
lavoratore alla visita di controllo per la quale l'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L.
12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modifiche, nella legge 11 novembre 1983 n. 638,
prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento
economico di malattia - non coincide necessariamente con l'assenza del lavoratore dalla
propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso
lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo
sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e
sociale. La prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore (v. Cass.,
18 novembre 1991 n. 12534; 23 marzo 1994 n. 2816; 14 maggio 1997 n. 4216).
Nella fattispecie in esame il Tribunale, nel contrasto tra
la certificazione del medico, dalla quale si deduce che lo stesso aveva suonato alla Porta
e la dedotta testimonianza secondo la quale il lavoratore, insieme ad un amico, si trovava
nella sala, molto vicina all'ingresso, e nessuno dei due aveva inteso suonare o bussare
alla porta, ha privilegiato le risultanze della certificazione in considerazione del suo
carattere di atto pubblico; e, in effetti, la testimonianza invocata dal ricorrente
finisce con il negare attendibilità alle dichiarazioni del medico, anziché provare un
apprezzabile motivo che abbia impedito di percepire la suonata o bussata di questi.
Quanto alla circostanza (sottolineata con il quarto motivo)
che il medico avrebbe "bussato" alla porta e non "suonato" il
campanello, omettendo quindi di comportarsi con la dovuta diligenza, rileva la Corte in
primo luogo che la dedotta vicinanza della sala alla porta di ingresso avrebbe dovuto
comunque consentire l'avvertimento dei colpi sulla porta. Ma si deva anche rilevare che il
verbo "bussare", sorto - nell'epoca in cui non esistevano sistemi
elettrico-acustici di chiamata - con il significato di "picchiare ad una porta per
farsi aprire", è usato attualmente, nell'uso corrente, come sinonimo di
"suonare", attesa la identica finalità delle due azioni.
L'espressione, peraltro, a quanto risulta dalla sentenza
impugnata (pag. 4), non è contenuta nel certificato del medico ma nella lettera
proveniente dall'amministratore straordinario dell'USSL, n. 56; e lo stesso Tribunale
rileva che nella citata lettera - il cui testo, contravvenendo al noto principio della
autosufficienza del ricorso per cassazione, non è riportato in questo atto - "...
non sì dice che il medico stesso non abbia suonato il campanello ma solo che lo stesso ha
bussato insistentemente alla porta di abitazione ... ".
Il quinto motivo è invece fondato nei limiti appresso
precisati.
Non vi è stata ultrapetizione, atteso che la condanna
della parte soccombente alla rifusione delle spese in favore dell'altra parte, ai sensi
dell'art. 91 del codice di procedura civile, costituisce un effetto normale della
soccombenza e non abbisogna di espressa richiesta della parte vittoriosa
Vi è stata, però. violazione dell'art. -152 disp. Att.
c.p.c., norma che, abrogata dall'art. 4, comma 2, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384,
convertita in legge 14 novembre 1992 n. 438, è stata reintrodotta nell'ordinamento a
seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 13 aprile 1994, che ha
dichiarato la illegittimità della norma abrogatrice.
Ai sensi dell'art. 152 citato la condanna alle spese del
lavoratore soccombente nei giudizi per ottenere prestazioni previdenziali è subordinata
alla manifestata infondatezza e temerarietà della domanda.
La sentenza impugnata ha invece condannato il lavoratore
alle spese in favore dell'INPS in forza del solo principio della soccombenza, senza
valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 152 citato.
Per questa parte la sentenza va cassata e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con la
constatazione che la domanda, pur manifestamente infondata, non è temeraria, donde
l'esonero del lavoratore soccombente dall'obbligo di rifusione delle spese all'INPS.
Nessun provvedimento va preso in ordine alle spese di
questo giudizio di legittimità, non avendo l'INPS svolto attività difensiva in questa
sede.
Per questo motivo
La Corte rigetta i primi quattro motivi di ricorso;
accoglie il quinto motivo; cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e,
decidendo nel merito, dichiara il ricorrente non tenuto al pagamento delle spese del
giudizio di appello nei confronti della controparte; nulla per le spese di questo giudizio
di legittimità.
Così deciso in Roma il 26 gennaio 1999
|