"Patto
sulle politiche di concertazione
e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione
e lintegrazione europea del sistema dei trasporti"
23 dicembre 1998
Le parti
principali
Il testo
dell'accordo
Consiglio
Nazionale dei Trasporti e della logistica
************
L'accordo comprende come
parti principali:
L'istituzione (in una prima fase
transitoria con Decreto Ministeriale) del Consiglio Nazionale dei Trasporti e della
Logistica con sede stabile per un sistematico confronto fra istituzioni e le parti sociali
per la concertazione delle politiche di settore;
L'impegno del Governo, all'interno della
riforma degli ammortizzatori sociali, per istituire appositi Fondi di sostegno nel settore
dei trasporti;
Una "clausola sociale" volta ad
assicurare la continuità occupazionale sui processi di ristrutturazione;
L'impegno alla riforma della contrattazione
che semplifichi il sistema contrattuale adeguandolo ai nuovi mercati con una più alta
garanzia per i lavoratori ed una maggiore correttezza di competizione tra le imprese;
L'applicazione nei contratti dei trasporti
del Protocollo del 23 luglio '93, riconfermato dall'accordo del 22.12.98;
Impegni come condizione per il mantenimento
di relazioni sindacali individuati: nella stipula ed accettazione degli accordi
applicativi della Legge 146 e nella. misurazione oggettiva della rappresentatività;
Il mantenimento del ruolo e delle
prerogative delle RSU e l'impegno alla loro elezione;
L'introduzione nei contratti collettivi di
procedure di "raffreddamento", di conciliazione per le vertenze collettive,
procedure esplicite per l'apertura di vertenze e sperimentazione di forme di azione
collettiva che, pur provocando danni alle imprese, non penalizzino l'utenza;
La rarefazione dei conflitti con ulteriori
10 giorni tra uno sciopero e l'altro, salvo se dichiarato da più Organizzazioni
rappresentanti insieme la maggioranza dei lavoratori;
Un limite all'uso strumentale dell
"effetto annuncio" degli scioperi;
La possibilità di ampliare gli attuali
periodi di franchigia accompagnata da sessioni di verifica delle vertenze incerte;
L'individuazione, nei contratti, di un
nuovo sistema sanzionatorio in caso di violazione delle regole del Patto odierno,
riguardante entrambe le parti.
Patto
sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la
trasformazione e l'integrazione europea del sistema dei trasporti.
A. Premessa. Obiettivi e contenuti
del patto
Il Governo e le parti firmatarie - di
fronte alla complessità ed alla rapidità delle trasformazioni in corso in tutte le
modalità del trasporti, anche a seguito dei processi di decentramento amministrativo, e
nella consapevolezza che l'efficienza e la sicurezza del sistema dei trasporti incide
sulla competitività del nostro paese nel contesto dell'Unione Europea - ritengono
indispensabile accompagnare i processi in atto nei diversi comparti dei trasporti con un
patto di alto profilo, che individui sedi di concertazione delle grandi scelte,
strategiche per governare consensualmente gli effetti delle trasformazioni, nuove e più
adeguate regole nelle relazioni sindacali e negli assetti della contrattazione collettiva
e forme di prevenzione e moderazione dei conflitti sindacali per garantire la continuità
dei servizi pubblici e tutelare gli utenti.
Il patto vuole coinvolgere, nel modo più
ampio e ai diversi livelli, tutte le forze e le istanze rappresentative del mondo dei
trasporti interessate a contribuire al proseguimento degli obiettivi di innovazione,
competitività, sicurezza e protezione sociale nel settore. Esso si rivolge pertanto,
oltre che alle organizzazioni rappresentative nel mondo del lavoro, dipendente ed
autonomo, alle imprese e le loro associazioni, nei diversi settori dei trasporti: nonché
agli operatori economici e ai cittadini che sono utenti del sistema dei trasporti.
Il patto comprende:
- un protocollo tra il Governo, le Confederazioni dei datori di lavoro, le
Confederazioni sindacali dei lavoratori e le rispettive categorie nel quale vengono
individuati gli strumenti e gli obiettivi generali delta concertazione delle
politiche di settore e del governo dei processi sociali determinati dalle trasformazioni
del sistema dei trasporti;
- un protocollo sulle regole delle relazioni sindacali e sulla prevenzione dei
conflitti tra le associazioni e le imprese dei trasporti e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori dei trasporti e un accordo sulle regole per l'esercizio dello sciopero e la
salvaguardia degli utenti.
I diversi atti formano parte integrante del Patto. Le parti che aderiscono al Patto
e che rispettivamente li sottoscrivono condividono le finalità generali del Patto e in
particolare l'obiettivo di governare i processi di trasformazione dei trasporti attraverso
gli strumenti di concertazione, le sedi di confronto non conflittuale e le regole delle
relazioni sindacali che vengono predisposte, intervenendo sulle cause dei conflitti, ed
evitando l'adozione di azioni unilaterali, riducendo conseguentemente la necessità del
ricorso allo sciopero come mezzo di risoluzione delle controversie e valorizzando il
metodo della contrattazione collettiva.
Aderiscono al Patto anche le associazioni rappresentative degli utenti, operatori
economici e cittadini, del sistema dei trasporti che condividono le finalità generali del
Patto.
B. Protocollo sugli strumenti e gli
obiettivi generali delle politiche di concertazione.
Sono strumenti e obiettivi generali delle
politiche di concertazione:
4.1. Il Consiglio Nazionale dei Trasporti e
della Logistica è sede stabile per un sistematico confronto fra le istituzioni e le parti
sociali per la concertazione delle politiche del settore.
Per lavvio immediato, il Consiglio è
,istituito con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione. Il Consiglio
elaborerà la proposta del provvedimento di legge istitutivo da sottoporre al Governo.
Le funzioni, la composizione ed il
funzionamento del Consiglio stesso sono definiti nel documento firmato contestualmente
alla sottoscrizione del presente Patto.
4.2. Ente di regolazione dei trasporti:
le parti convengono sulla opportunità di affidare al CNTL il compito di individuare le
soluzioni più adeguate per il settore e di formulare le relative proposte.
4.3. Per accompagnare i processi di
riorganizzazione in corso nel settore si rendono necessari specifici strumenti di politica
del lavoro e di sostegno al reddito. A tal fine, anche alla luce delle determinazioni che
verranno adottate in sede di attuazione della delega concessa al Governo per la riforma
del sistema degli ammortizzatori sociali, ove necessario, si aprirà, ai livelli ritenuti
opportuni, un confronto tra le parti sociali al fine di istituire Fondi con le finalità
del comma 28 dell' art. 2 della legge n.662 del I996. Sugli esiti del confronto, si
svolgerà una verifica con il Governo.
4.4. Le parti convengono che i processi di
apertura al mercato derivanti anche dalla applicazione di normative europee nonché quelli
di privatizzazione siano accompagnati da norme in linea con le stesse normative europee
volte salvaguardare l' efficienza e la competitività aziendale, a non pregiudicare
l'assetto e la funzionalità delle diverse modalità di trasporto e ad assicurare la
salvaguardia delle professionalità acquisite e della continuità occupazionale.
4.5. La struttura della contrattazione
collettiva nei trasporti risente, in alcuni settori, dei preesistenti regimi monopolistici
e rischia di rivelarsi inadeguata, e di generare conflitti, di fronte ai processi di
apertura al mercato, articolazione organizzativa, diversificazione dei centri di costo in
atto. Le parti confederali e le loro articolazioni di categoria convengono di esaminare la
situazione della contrattazione collettiva di categoria nel settore, in direzione di una
semplificazione razionalizzazione del complesso sistema contrattuale del settore
trasporti, anche con l'obiettivo di individuare le articolazioni funzionali e le aree
complementari delle singole attività di trasporto onde ridefinire gli ambiti di
applicazione dei contratti collettivi.
Sugli esiti del confronto, che si avvierà immediatamente, si svolgerà una
verifica con il Governo entro tre mesi.
Le parti riconoscono che in ciascun settore o comparto dei trasporti si darà piena
applicazione ai contenuti del Protocollo dei 23 luglio 1993 e del 22 dicembre 1994,
confermati il 22: dicembre 1998.
4.6. Le Parti convengono di far evolvere i
sistemi di relazioni sindacali verso modelli di tipo partecipativo con le modalità che
saranno previste in sede di contrattazione collettiva, finalizzate a coinvolgere le
rappresentanze dei lavoratori sugli indirizzi strategici definiti dalle imprese. Il
Ministro dei trasporti e della navigazione sottoporrà al Consiglio Nazionale dei
Trasporti e della Logistica un apposito provvedimento legislativo di sostegno per favorire
la partecipazione azionaria dei dipendenti nelle imprese di trasporti.
C. Protocollo sulle regole delle
relazioni sindacali e sulla prevenzione dei conflitti.
Il protocollo intende rinnovare
profondamente le regole e i comportamenti nelle relazioni sindacali, sia a livello della
contrattazione collettiva nazionale sia a livello di imprese. Nel quadro di riferimento
più ampio che il Patto offre alle parti sociali è infatti possibile valorizzare la
contrattazione collettiva come strumento di governo consensuale dei problemi del settore,
incidere su taluni fattori ricorrenti di conflittualità sindacale e introdurre effettive
garanzie a favore degli utenti.
A tal fine le parti stipulanti i contratti collettivi del settore, sottoscrivendo
il protocollo assumono reciproci impegni relativamente alle relazioni sindacali ai vari
livelli.
5.1. Per prevenire conflitti sul
riconoscimento della rappresentatività sindacale ai fini delle relazioni sindacali e
della contrattazione collettiva, le associazioni e le imprese, di vari livelli,
osserveranno codici di comportamento per il riconoscimento degli interlocutori sindacali,
fermo restando che si tratta di una forma di volontaria autolimitazione della libertà
negoziale riconosciuta ai datori di lavoro dalla vigente legislazione, autolimitazione che
è impegnativa nell'ambito e per la durata del presente Patto.
Tali codici di comportamento adottano i
seguenti criteri:
a) Costituisce condizione comunque necessaria
per l'instaurazione e il mantenimento di relazioni sindacali a qualunque livello la
sottoscrizione del presente Patto e la leale osservanza ed il rispetto degli accordi di
settore o di impresa sulle prestazioni indispensabili ex legge n. 146 del 1990. Le
imprese, e le loro organizzazioni rappresentative, non intratterranno relazioni sindacali
e non sottoscriveranno accordi con soggetti sindacali che non assumano e non rispettino
gli obblighi derivanti dal presente Patto e dagli accordi ex legge n.146/1990. Le parti si
impegnano a completare, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Patto,
la definizione di tutti gli accordi sulle prestazioni indispensabili. Entro il mese di
febbraio 1999 si svolgerà una sessione di verifica con il Ministro dei Trasporti e della.
Navigazione.
b) A livello nazionale le associazioni, oltre
quanto previsto dai contratti vigenti, riconoscono la capacità di partecipare alle
trattative contrattuali e la facoltà di sottoscrivere contratti collettivi alle
organizzazioni sindacali che abbiano assunto e rispettino gli obblighi derivanti dal Patto
e dagli accordi ex legge n 146/1990, e che abbiano una rappresentatività significativa
nell'ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale. Si considera
significativa, salvo che in sede nazionale non sia concordato un criterio diverso, la
rappresentatività prevista a regime (5%) dall'articolo 7, del decreto legislativo n. 396,
del 1997, per lammissione alle trattative nel settore delle pubbliche
amministrazioni, verificata nei diversi ambiti contrattuali sulla base delle deleghe per
il versamento dei contributi sindacali e dai voti ottenuti nelle elezioni delle RSU, ove
si siano svolte. Le elezioni delle RSU, ove previste, saranno indotte entro dodici mesi
dalla data di sottoscrizione del presente Patto.
c) Alle altre organizzazioni
sindacali, che abbiano sottoscritto il Patto e gli accordi sulle prestazioni
indispensabili, di cui alla lettera a) e li osservino lealmente, ma che non raggiungano la
rappresentatività nazionale minima di cui alle lettera b), sono riconosciute forme di
relazioni sindacali secondo quanto sarà previsto nei contratti collettivi, senza che
questo dia direttamente titolo alla partecipazione a trattative contrattuali o alla
sottoscrizione di contratti collettivi, e verrà comunque assicurata la trattenuta dei
contributi sindacali degli iscritti da parte delle aziende, con le modalità e nella
misura minima fissata nei singoli contratti.
d) A livello di singole imprese e/o
unità produttive restano ferme le prerogative sindacali di competenza delle RSA o, se
costituite, delle RSU.
5.2. I contratti collettivi dovranno
prevedere procedure di raffreddamento ai vari livelli, vincolanti per entrambe le parti,
che, recepiscano le disposizioni degli accordi del 23 luglio 1993 e del 22 dicembre 1994,
confermati il 22 dicembre 1998, in materia di rinnovi dei contratti collettivi.
5.3. Nei casi di vertenze collettive
attinenti; lapplicazione di accordi collettivi e/o la loro interpretazione, le parti
adotteranno una procedura di conciliazione attraverso modalità che prevedono il
coinvolgimento delle parti stesse in via diretta, con loro rappresentanze, nonché,
esaurita questa fase, attraverso un ricorso volontario consensuale ad entità terze,
comunemente individuate in funzione di ausilio per la composizione. Le modalità delle
procedure di conciliazione saranno definite dai contratti collettivi. Il ricorso alle
procedure di conciliazione comporta la non assunzione di iniziative unilaterali delle
parti per la durata della procedura e la sospensione delle iniziative eventualmente
adottate; è comunque assicurata la continuità del servizio.
In ogni caso i contratti collettivi
nazionali. di lavoro prevederanno procedure in base alle quali dovranno essere esplicitate
e pubblicizzate le richieste (piattaforme) che stanno alla base della vertenza nonché
valutate le ragioni che rendono necessario il ricorso allo sciopero in rapporto ad altre
forme di composizione. La possibilità di stabilire ulteriori forme di coinvolgimento
delle parti ed eventualmente di consultazione dei lavoratori sarà verificata dalle parti
in un gruppo di lavoro tecnico che riferirà al Ministro dei Trasporti e della Navigazione
entro tre mesi.
5.4. I contratti collettivi potranno altresì
prevedere l'introduzione, in via sperimentale, di forme di azione collettiva alternativa,
adottabili dalle singole organizzazioni sindacali, che, pur. risultando onerose per le
imprese e per i lavoratori che aderiscono alla protesta, non incidano sulla funzionalità
del servizio e non, penalizzino, gli utenti.
d) Accordo sulle regole per l'esercizio dello
sciopero e la salvaguardia degli utenti.
- In un quadro di relazioni sindacali più moderno e più
stabile, fondato su regole certe e condivise, adeguato alle particolari caratteristiche
del settore dei trasporti e alle condizioni nuove determinate dalle trasformazioni in atto
si rendono possibili misure più avanzate per rendere più certo l'esercizio del diritto
di sciopero e per realizzare una ulteriore salvaguardia degli utenti in caso di ricorso
allo sciopero. A tal fine le Parti convengono che alle procedure di raffreddamento
ricorreranno tutti i sottoscrittori il presente Patto e gli accordi sulle prestazioni
minime indispensabili.
Salvo che negli accordi sulle prestazioni indispensabili ex legge n. 146 del 1990
esistenti nei diversi settori o imprese non siano già previste regole corrispondenti, le
regole seguenti integrano le misure di salvaguardia degli utenti di cui all'art.2 della
legge n. 146 del 1990 contenute negli accordi rispettivamente applicati, e saranno
pertanto sottoposte alla Commissione di Garanzia ai fini della valutazione di idoneità.
6.1. Per evitare che lo stesso servizio pubblico subisca
continue interruzioni per effetto di scioperi proclamati in successione da sigle sindacali
diverse, le organizzazioni sindacali che aderiscono al Patto ricercheranno volontariamente
di coordinare tra di loro e di concentrare nel tempo le iniziative rivendicative e
conflittuali.
In ogni caso, tra l'effettuazione di uno sciopero e la
proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul medesimo servizio di trasporto o
bacino di utenza, non potrà intercorrere un intervallo inferiore a dieci giorni,
indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale
che lo proclama (c.d. rarefazione oggettiva).
Tuttavia, la regola precedente non si applica, fermo restando
il periodo minimo di preavviso e le altre procedure, quando lo sciopero e proclamato da
più organizzazioni sindacali, e queste rappresentino, in base ai criteri di misurazione
richiamati al punto 5, nel loro insieme, la maggioranza dei dipendenti considerati
rispetto al totale dei lavoratori cui si applica il contratto collettivo di riferimento.
Fino alla costituzione delle RSU, ove previste, da effettuarsi entro il termine di cui al
punto 5.1 b), che precede, la maggioranza sarà computata con riferimento ai dipendenti
iscritti.
Il Governo individuerà le miisure necessarie affinchè
quanto previsto dal presente punto possa essere applicato alle categorie del pubblico
impiego che prestano attività funzionali ai servizi di trasporto.
6.2. Al fine di potenziare la funzionalità dell'Osservatorio
sui conflitti nei trasporti, costituito presso il Ministero dei trasporti, ed al fine di
evitare sovrapposizioni tra scioperi proclamati nello stesso settore o incidenti sul
medesimo bacino di utenza, ogni organizzazione sindacale che intende proclamare uno
sciopero è tenuta a rilevare presso l'Osservatorio la concomitanza di altre agitazioni
ovvero a formalizzare la dichiarazione di sciopero, le modalità di svolgimento, le
motivazioni della agitazione stessa.
6.3. Le Parti convengono sull'esclusione di ogni uso
strumentale della revoca degli scioperi proclamati (c.d. effetto annuncio). La revoca
comunicata dopo il termine previsto per l'informazione agli utenti (non meno di tre
giorni) e giustificata solo dal raggiungimento di un accordo. Il mancato avvio delle
procedure di raffreddamento o la revoca tardiva ingiustificata, in quanto provocano
un'alterazione del servizio pubblico a causa "dell'effetto annuncio", vengono
considerate come forme sleali di azione sindacale. L'impresa potrà adottare tutte le
misure organizzative necessarie al più efficiente dimensionamento del servizio. Il
comportamento delle parti viene segnalato alla Commissione di Garanzia per le valutazioni
di competenza.
6.4. Nei mesi di maggio e novembre di ciscun anno il
Governo promuoverà un'apposita sessione al fine di effettuare un esame delle vertenze e
di definire, in accordo tra le parti, ferme restando le franchigie esistenti nei diversi
settori, ulteriori periodi di franchigia in relazione a periodi di alta mobilità dei
passeggeri sui collegamenti locali, nazionali ed internazionali.
6.5. Le parti convengono di assicurare l'effettività e la
trasparenza del sistema sanzionatorio previsto dalla Legge n. 1.46 del 1990, eliminando
ogni discrezionalità da parte delle imprese.
Le sanzioni saranno applicare non oltre i trenta giorni dalla valutazione della
Commissione di Garanzia che definirà i relativi procedimenti nei termini previsti dalla
legge n 241 del 1990. Dell'applicazione i datori di lavoro daranno notizia alla
Commissione di Garanzia e all'Osservatorio sui confitti istituito presso il Ministero dei
Trasporti. L'Inps trasmetterà trimestralmente alla Commissione di Garanzia e
all'Osservatorio sui conflitti istituito presso il Ministero dei Trasporti i dati
conoscitivi sulla devoluzione aII'Inps dei contributi sindacali a norma della legge n. 146
del 1990.
- I comportamenti ritenuti contrari agli obblighi assunti
potranno essere segnalati da ciascuna delle parti firmatarie alla Commissione di garanzia
di cui alla Legge n.146 del 1990. Per le violazioni delle procedure previste dal presente
Patto ai punti 5.2 e 5.3, i contratti collettivi nazionali di lavoro prevederanno le
fattispecie, le modalità e le misure delle sanzioni da applicare alle parti, definite
suIa base dei principi di equità e di proporzionalità.
- Le Parti convengono che, entro il mese di dicembre del 1999,
si procederà ad una verifica sull'applicazione del presente accordo anche al fíne di
verificare la funzionalità delle procedure individuate e I'efficacia delle stesse,
prevedendo gli eventuali correttivi necessari. In ogni caso, su richiesta di una delle
parti, il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, potrà convocare un'apposita
sessione di verifica in caso in cui venga denunciata una grave violazione degli impegni
assunti con la sottoscrizione del presente accordo.
CONSIGLIO NAZIONALE DEI
TRASPORTI E DELLA LOGISTICA
I - Scopo
Il CNTL è sede stabile per un sistematico confronto fra le istituzioni e le parti sociali
per la concentrazione delle politiche del settore.
II - Funzioni
1 - Funzioni di proposta o espressione di pareri in merito a:
a) provvedimenti legislativi e di indirizzo;
b) provvedimenti per il recepimento di indirizzi comunitari;
c) norme e regolamenti delle Autorità amministrative;
d) politiche generali e settoriali dei trasporti, anche nel quadro delle politiche
comunitarie e regionali e in relazione alle più rilevanti scelte di investimento.
2 - Funzioni consultive e di valutazione in merito a:
- politica degli investimenti nel settore dei trasporti, progetti infrastrutturali
di rilevanza nazionale anche relativi alla logistica;
- normative in materia di sicurezza nei trasporti;
- provvedimenti di legge, specialmente se con diretto impatto ccupazionale;
- supporto consultivo alle Autorità amministrative in ordine a prowedimenti sulla
politica dei trasporti e della circolazione
- politiche di promozione della qualità dei servizi.
3 - Funzioni di coordinamento.
La partecipazione al CNTL dei Ministeri competenti e dei soggetti attuatori
degli investimenti, consentirà ad esso di meglio coordinarne l'attivita, al fine di
favorire le decisioni per le politiche dei trasporti e la realizzazione dei progetti
infrastrutturali.
4 - Funzioni di verifica e monitoraggio:
4.1 - E' costituito nell'ambito del CNTL un Osservatorio con la funzione di
monitorare e verificare sistematicamente:
a) l'andamento dell'economia dei trasporti;
b) l'attuazione della politica comunitaria dei trasporti;
c) l'attuazione della politica della sicurezza,
d) lo stato di definizione e di attuazione degli standards di qualità dei servizi,
e) lo stato di attuazione di rilevanti progetti di investimenti.
4.2 - L'Osservatorlo elabora annualmente un Rapporto sulla
situazione e sull'evoluzione dei trasporti, sui programmi infrastrutturali, sulle
condizioni del lavoro, sulla sicurezza dei trasporti, sull'attuazione degli stantards di
qualità dei servizi. L'Osservatorio elabora inoltre, con cadenza semestrale, un Rapporto
sullo stato della realizzazione dei programmi infrastrutturali. I Rapporti sono presentati
alla Giunta, sottoposti all'approvazione del Consiglio e quindi presentati ai Ministri
competenti nel corso di incontri che saranno tenuti con cadenza regolare.
III - Istituzione del CNTL
1 -Per l'avvio immediato, il CNLT è istituito con Decreto
del Ministro dei Trasporti e della Navigazione. Il Consiglio elaborerà la proposta del
provvedimento di legge ístitutivo da sottoporre al Governo.
2 - La composizione del CNTL è stabilita con Decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione sulla base delle designazioni delle Istituzioni pubbliche nonché
delle indicazioni pervenute da parte delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.
IV - Organi del CNTL
Sono Organi del CNTL:
1 - Il Presidente, nella persona del Ministro dei trasporti e della navigazione
o di un suo Sottosegretario appositamente delegato.
2 - La Giunta, con compiti di coordinamento, composta dal Presidente e da due
VicePresidenti, ciascuno indicato, rispettivamente, dalla componente sindacale, dalle
imprese che siedono nel Consiglio. Alle nunioni della Giunta potrà essere richiesta la
presenza di un rappresentante degli enti locali.
3 - Il Consiglio. Esso è composto da rappresentanti di:
A) Istituzioni
a.1. Governo (un rappresentante ciascuno):
- Ministero dei trasporti e della navigazione;
- Ministero dei lavori pubblici;
- Ministero dell'ambiente.
Altri Ministeri potranno essere di volta in volta chiamati a partecipare alle
riunioni del CNTL o ai lavori delle Commissioni tematiche in considerazione dei temi
trattati.
a .2. Enti locali:
- 2 rappresentanti nominati dalla Conferenza delle Regioni;
- 2 rappresentanti nominati dall'UPI;
- 2 rappresentanti nominati dall'ANCI.
Rappresentanti di specifici Enti locali potranno essere di volta in volta
chiamati a partecipare alle riunioni del CNTL o ai lavori delle Commissioni tematiche in
considerazione dei temi trattati.
B) Parti sociali:
b.1. Organizzazioni sindacali dei lavoratori (13 rappresentanti);
b.2. Organizzazioni delle imprese esercenti servizi di trasporto (12
rappresentanti: 6 per il trasporto terrestre, 3, rispettivamente, per il trasporto
manttimo e aereo);
b.3. Un rappresentante delle imprese utenti ed uno dei consumatori..
C) Possono essere inoltre chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio, con
funzioni consultive, esperti che si distinguono per competenze specifiche e, su specifiche
materie, altre Istituzioni o imprese.
4 - La Consulta degli utenti, con funzioni consultive per il
Consiglio, composta da cinque soggetti in rappresentanza delle aziende cinque in
rappresentanza dei consumatori, designati, rispettivamente, dal CNEL e dalla Consulta dei
consumatori presso il Ministero dell'Industria
5 - La Consulta di associazioni e aziende di infrastrutture o fornitrici di beni
strumentali per il trasporto (non ncomprese nel punto B.2), con funzioni consultive per il
Consiglio, composta da sei membri.
6 - Le Comissioni permanenti
Per l'analisi di tematiche specifiche proprie delle funzioni del CNTL, il Consiglio
stesso potrà avvalersi di Commissioni permanenti, nelle quali saranno rappresentate le
categorie interessate secondo i criteri previsiti dal Regolamento:
- rappresentanti dei Ministeri competenti in materia;
- rappresentanti degli Enti locali interessati;
- rappresentanti delle Organizzazioni sindacali interessate, rappresentative di
almeno il ....% del totale degli iscritti delle rispettive categorie e che abbiano
sottoscritto il protocollo complessivo di intesa;
- rappresentanze di Aziende direttamente interessate alle tematiche affrontate;
- rappresentanze degli utenti e dei consumatori;
- tecnici che possono eventualmente essere chiamati a portare specifiche
professionalità.
7. Gli Organi del C.N.T.L. durano in carica tre anni; i componenti possono
essero rieletti una sola volta.
V - Funzionamento del CNTL
1. Il CNTL approva il proprio Regolamento, che viene adottato con Decreto
del Ministro. Il Regolamento stabilisce anche la struttura e le modalità.di funzionamento
dell'Osservatorio di cui al punto II 4. Il Regolamento dovrà prevedere la modalità di
copertura dei costi di funzionamento. Nelle more della definizione legislativa del
finaziamento del CNTL, il Ministero dei Trasporti provvederà al funzionamento del
Consiglio stesso.
Il Consiglio approva i bilanci, preventivo e consuntivo, redatti dalla Giunta
2. - Nelle materie di competenza del Consiglio, il Regolamento potrà prevedere
la costituzione di ulteriori Commissioni tecniche anche a carattere temporaneo.
2.1- Gli atti dei lavori delle Commissioni, sono trasmessi alla Giunta secondo i
programmi stabiliti, con l'indicazione delle diverse posizioni eventualmente emerse e sono
sottoposti al Consiglio.
3. - In caso di pareri richiesti dal Parlamento, dal Governo o da organismi
pubblici, il CNTL si esprime entro i termini fissati dai richiedenti, e comunque non oltre
30 giorni dalla richiesta. |