1. Abolizione dell’apposito registro antincendio (ex
DPR 12 gennaio 1998, n. 37, art. 5)
L’impresa sottoposta a vigilanza da parte dei VV. FF.
è obbligata a fornirsi di apposito registro antro il quale trascrivere
la formazione, i mezzi di soccorso, etc. Tale misura può essere
conseguita più semplicemente con altri mezzi che soddisfino la legislazione
sulla sicurezza e consentano di dimostrare l’assolvimento effettivo degli
obblighi senza la sovrapposizione di registri.
2. Abolizione dell'invio all'ente di controllo del
nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (ex
d. lgs. 626/94 come modificato dal d.lgs 242/96)
Tale invio è inutile, l’obbligo significativo essendo
nella nomina del responsabile (che spesso coincide con l’imprenditore stesso).
3. Soppressione dei fondi di previdenza impiegati
gestiti dall’Ina con contestuale trasferimento al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti delle attuali disponibilità economiche dei Fondi ed eliminazione
dei relativi oneri impropri a carico delle aziende.
I Fondi di previdenza per gli impiegati gestiti dall’Ina
costituiscono un doppione sia dei trattamenti erogati dall’Inps in caso
di disoccupazione sia del trattamento di fine rapporto. La contribuzione
a carico del lavoratore e dell’azienda è assolutamente esigua (50
lire mensili pro capite a carico di entrambe le parti) come le relative
prestazioni (pari al massimo a 60 mila lire complessive). Risulta, invece,
gravoso l’onere amministrativo per le aziende.