La Camera dei deputati ha approvato il 25 novembre 1998 (con un voto di fiducia) il disegno di legge di conversione del decreto 335/98 sul lavoro straordinario. Per l'approvazione definitiva occorre attendere il successivo passaggio al Senato, ma possiamo già ora considerare che al testo non verrà apportata alcuna successiva modifica.

A questo punto possiamo ritenere di avere quella che sarà la nuova normativa a cui far riferimento per il ricorso al lavoro straordinario anche se, affermando la legge che tale normativa vale "In via transitoria, in attesa della nuova disciplina sull'orario di lavoro" ci si potranno attendere modifiche in sede di discussione sul Disegno di Legge sulle 35 ore che dovrebbe essere prossimamente sottoposto al dibattito parlamentare.

Svolgiamo comunque alcune osservazioni sul testo del disegno di legge sul lavoro straordinario approvata dalla Camera.

"Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario"
disegno di legge approvato dalla Camera il 25 novembre 1988

Art.1-1

In via transitoria, in attesa della nuova disciplina dell'orario di lavoro, l'articolo 5 bis del regio decreto legge del 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come modificato dalla legge 30 ottobre 1955 n. 1079, è sostituito dal seguente:

Il ddl riscrive l'art. 5 bis del regio decreto 692/1923 e le sue successive conversioni e modifiche, annullando così gli effetti delle disposizioni introdotte dall'art. 13 della legge 196 del 1997 (legge Treu) che aveva fissato in 40 ore settimanali l'orario normale di lavoro e che prevedeva di conseguenza l'applicabilità degli oneri procedurali previsti per il ricorso al lavoro straordinario nelle imprese industriali già dalla 41° ora.

Questo nuovo decreto legge sancisce invece il mantenimento delle 45 ore come limite oltre il quale scatta l'onere procedurale da parte delle imprese per il ricorso al lavoro straordinario.

Le norme qui indicate hanno carattere transitorio, rimandando la definizione alla nuova normativa generale sugli orari che sarà varata in sede di discussione della proposta di legge per la riduzione dell'orario di lavoro.

Art 5-bis

1 - nelle imprese industriali, in caso di superamento delle 45 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, il datore di lavoro informa, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, la direzione provinciale del lavoro, settore ispezione del lavoro, competente per territorio che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo.

Si prevede che l'azienda sia obbligata ad informare l'Ispettorato del lavoro entro le 24 ore dall'inizio del lavoro straordinario solo in caso di superamento delle 45 ore settimanali e quindi indipendentemente dall'orario normale di lavoro che la legge 196/97 fissa in 40 ore settimanali.

Il peggioramento, rispetto al precedente DR 692-1923, è rappresentato dalla genericità dei poteri di controllo e di intervento dell'Ispettorato del lavoro, genericità che è stata ulteriormente aggravata con le modifiche introdotte dalla Camera in sede di approvazione del disegno di legge con l'eliminazione, del capoverso ".....e formula, ove occorra, opportune disposizioni...." che concludeva il comma 1.

A questo va aggiunto che, nonostante l'orario normale sia fissato a 40 ore settimanali, per le ore eccedenti le 40 e fino alle 45 non sussiste nessun obbligo, nemmeno informativo nei confronti dell'ispettorato.

Si sostanzia così un livello minimo di flessibilità della prestazione a cui le aziende possono ricorrere senza alcun obbligo procedurale e di controllo da parte degli ispettorati del lavoro.

In questo modo viene a limitarsi la possibilità di controllo sulle prestazioni straordinarie tra le 40 e le 45ore da parte delle stesse RSU.

E' grave che proprio il sindacato, con l'avviso comune siglato con Confindustria sia stato l'ispiratore di questo allargamento della flessibilità sancito ora in una legge dello stato.

Tutto ciò risulta ancora più assurdo e paradossale in una fase importante di rinnovi contrattuali nei quali il sindacato, assolutamente disimpegnato sul fronte della riduzione degli orari, ha fatto del "controllo dell'orario di lavoro di fatto" l'asse portante di tutta la sua strategia contrattuale.

2 - Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In assenza di disciplina collettiva ad opera dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle OOSS comparativamente più rappresentative, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali. La contrattazione integrativa si esercita nell'ambito dei tetti stabiliti dai contratti nazionali.

Da notare che in questo comma, la Camera in sede di approvazione ha eliminati il capoverso "......in assenza di disciplina collettiva applicabile più favorevole ai lavoratori...." introducendo il riferimento ai soli CCNL.. In questo modo si rischia la messa in discussione da parte delle aziende di condizione di maggior favore realizzate per contrattazione aziendale.

La frase conclusiva del comma 2, si premura inoltre di impedire che la contrattazione aziendale possa abbassare e normare diversamente i tetti di prestazione oraria che saranno stabiliti nei CCNL.

Al di la del richiamo generico alla necessità di contenere il ricorso al lavoro straordinario se ne fissa comunque un tetto massimo, limitabile solo da diverse patuizioni contrattuali nazionali o aziendali in materia.

Il tetto previsto dal decreto legge è comunque molto favorevole per le imprese. Al netto delle giornate di ferie, le 250 ore annue corrispondono ad una media di 5,2 ore straordinarie a settimana, mentre il limite delle 80 ore trimestrali corrisponde ad una media di 6,6 ore straordinarie alla settimana.

3 - Il ricorso al lavoro straordinario è inoltre ammesso, salvo diversa previsione del contratto collettivo, in relazione a:

  1. casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
  2. casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro a orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla produzione;
  3. mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 come sostituito dall'art. 2, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n.537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in azienda, nonché altri eventi particolari individuati da contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Qui si specificano alcune situazioni nelle quali è ammesso il ricorso al lavoro straordinario. Il fatto che questi casi siano citati sotto la premessa .. "il ricorso allo straordinario è inoltre ammesso ....." sembra sostenere che il ricorso è comunque possibile e non vietato (come invece previsto dall'ex art 5bis), salvo limitarsi a consigliarne il contenimento come previsto dal comma precedente.

Comunque, I casi previsti dal comma a) e b) di questo capoverso sono i più interessanti per le imprese.

Nel comma a) viene giustificata la possibilità di ricorso allo straordinario per far fronte a necessità produttive

Nel comma b) Viene in pratica giustificata la possibilità di trattenere un lavoratore quando, in caso di turnazione, viene a mancare il sostituto in turno, o quando una operazione lavorativa non può concludersi entro la durata della normale giornata lavorativa.

Questa casistica è non solo già praticata ma anche prevista nei CCNL.

Il fatto che però siano ora esplicitamente previste in una legge dello stato rafforza l'esigibilità da parte delle imprese.

D'altronde il decreto legge non pone limiti al verificarsi di queste eccezionalità, che possono così riprodursi in continuo senza che questo faccia venire a meno il loro carattere di eccezionalità. Di certo c'è solo che il decreto non indica nella ripetibilità degli eventi il venire meno del loro carattere di eccezionalità e quindi non prevede né sanzioni né impegni di ricaduta occupazionale, né disincentivi per le aziende che ne facessero largo uso.

3 bis - Nei casi in cui si ricorra al lavoro straordinario ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3, il datore di lavoro ne dà comunicazione, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, alle rappresentante sindacali unitarie, avvero alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle Confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il fatto che si specifichi l'impegno dell'azienda ad informare le RSU entro le 24 ore dall'inizio del lavoro straordinario (sempre e solo oltre la 45° ora) e non a contrattare o verificare l'effettiva inprenscindibilità dello stesso, sostanzia l'esigibilità da parte dell'azienda di questo ricorso.

4 - In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo trova applicazione la sanzione amministrativa da lire 100 mila a 300 mila per ogni singolo lavoratore adibito a lavoro straordinario oltre i limiti temporali e al di fuori dei casi previsti dalla presente legge.

Come si vede le sanzioni sono risibili e poco disincentivanti anche a fronte del venire meno sempre di più delle attività di controllo da parte degli ispettorati del lavoro.

Non è più previsto il versamento, a carico dell'impresa, di una quota del 15% sulla retribuzione di ogni ora straordinaria a favore del fondo per la disoccupazione, cosa che comunque funzionava da disincentivo al ricorso a prestazioni eccedenti l'orario normale di lavoro.

Art.1- 2

Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5 bis del regio decreto legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925 n. 473, come modificato dal presente articolo, sono versate all'entrata del bilancio dello stato, per essere riassegnate al fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7, del decreto legge 20 ,aggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236

Il comma 2 del dl prevede che le sanzioni amministrative siano erogate non più al fondi per la disoccupazione ma a quello per l'occupazione.

Art.1- 2bis

Con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 28 febbraio 1999, sentite le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, sono stabiliti termini e modalità di effettuazione dell'informazione prevista dall'articolo 5-bis del citato regio decreto 692 del 1923, convertito dalla citata legge 473 del 1925, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nei casi in cui i contratti collettivi di lavoro riferiscano l'orario normale di lavoro alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo plurisettimanale.

Con il comma 2-bis del presente articolo 2 si demanda al Ministero del Lavoro, sentite le organizzazioni sindacali e padronali, la definizione dei comportamenti da adottare in quelle realtà dove l'orario normale di lavoro sia organizzato su cicli plurisettimanali. Una eventualità questa ampiamente prevista nei CCNL attuali e che potrebbe essere rafforzata proprio in questa tornata contrattuale, a partire dal rinnovo metalmeccanico, viste le forti pressioni confindustriali in materia di flessibilità della prestazione.

La Legge Treu, abbassando l'orario normale di lavoro a 40 ore rende esigibile il pagamento dello straordinario dalla 41° ora. Il presente disegno di legge prevede l'onere dell'informazione all'ispettorato del lavoro ed al sindacato dopo la 45° ora. Con questa delega al Ministero del lavoro è probabile l'affermazione di deroghe a queste norme nelle realtà in cui la prestazione sia organizzata non già su un orario settimanale ma plurisettimanale.

Occorrerà vigilare che tale deroga non modifichi ulteriormente in peggio quanto è già stato modificato con la presente legge in rapporto al quadro di normativo, assai più tutelante della legge 692 del 1923.
 

NOTE AGGIUNTIVE:

Il DL è l'applicazione dell'avviso comune Cgil-Cisl-Uil-Confindustria che proponeva, appunto, l'abolizione dell'art. 5bis della legge 692/25. L'abolizione dell'art. 5bis rappresenta la risposta dell'interesse di capitale alle conseguenze dell'entrata in vigore della legge 196 del 1997 (legge Treu) che abbassa l'orario normale settimanale da 48 a 40 ore.

Conseguentemente, anche per legge sarebbe stato definita straordinaria ogni prestazione oltre la 40° ora, questo perchè l'art. 5bis considera straordinaria ogni prestazione oltre l'orario normale di legge.

La definizione del carattere straordinario è fondamentale per definire gli oneri e gli obblighi procedurali dell'impresa di fronte all'ispettorato del lavoro. Il DL, da una parte abroga l'articolo 5bis e dall'altra fissa il carattere straordinario della prestazione a partire da un limite superiore l'orario normale di legge. Dalla 40° alla 45° ora quindi le aziende non sono sottoposte ad alcun onere procedurale. La cosa è poi rafforzata dal fatto che il DL limita assai quelli che erano i compiti di vigilanza, ispezione ed intervento dell'Ispettorato del lavoro in materia di lavoro straordinario.

Vi è inoltre un'aspetto di relativa ambiguità relativo al ricorso da parte delle aziende alle 250 ore, indicate come tetto annuo. Il testo del DL indica come orario straordinario solo quello che eccede le 45 ore settimanali, lasciando nel vago le ore tra le 40 e le 45 ore settimanali che verrebbero normate per via contrattuale. Ciò apre immediatamente due un ulteriori problemi:

  1. La possibilità che, essendo distinta per legge la considerazione del lavoro eccedente le 40 a seconda che questi ecceda o meno le 45 ore, venga reintrodotta contrattualmente una distinzione anche economica per le prestazioni eccedenti le 40 ore e fino alla 45° (ore eccedenti supplementari) e per quelle eccedenti le 45 (ore eccedenti straordinarie).
  2. La possibilità che le 250 ore di tetto esigibile (dove non diversamente contrattato) le imprese le considerino in riferimento alle sole prestazioni eccedenti le 45 ore.
Su questi due aspetti occorre rivendicare che venga fatta chiarezza, anche per evitare che contrattualmente o aziendalmente le aziende possano ricorrere a loro "interpretazioni".
 
 
 

L'arretramento che registriamo anche rispetto alla legge 692/23 art.5bis è facilmente riscontrabile dal seguente confronto:
Art. 5bis della legge 692 del 1923
Commento e confronto col
disegno di legge approvato dalla Camera il 25 novembre 1998

Nelle imprese industriali l'esecuzione del lavoro straordinario, che non abbia carattere meramente saltuario, è vietata, salvi i casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori.

L'esecuzione del lavoro straordinario, nei casi consentiti a sensi del comma precedente, deve essere comunicata all'Ispettorato del lavoro competente per territorio entro 24 ore dall'inizio; nella comunicazione il datore di lavoro deve indicare i motivi di ordine tecnico-produttivo che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario e quelli che hanno impedito l'assunzione di altri lavoratori.

L'Ispettorato del lavoro può ordinare la cessazione o la limitazione del lavoro straordinario quando ritenga che non sussistano le condizioni richieste dal primo comma. 

L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, in ogni caso, oltre al pagamento delle maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro, anche il versamento a carico dell'impresa ed a favore del fondo per la disoccupazione di una ulteriore somma pari al 15 per cento della retribuzione relativa alle ore straordinarie compiute.

Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni. 

Una premessa come questa, che almeno aveva il pregio di indicare la necessità di ridurre e contenere il ricorso al lavoro straordinario indicandolo come "vietato" e strettamente connesso ai problemi occupazionali, è totalmente assente nel DDL

La necessità del ricorso al lavoro straordinario doveva essere adeguatamente "motivata" all'ispettorato dimostrando l'impossibilità di ricorrere ad altre soluzioni (es: assunzioni). Col nuovo DL l'impresa è tenuta solo ad informare l'ispettorato del lavoro. Scompaiono infatti i compiti di vigilanza e controllo dell'Ispettorato.

La possibilità di una ordinanza sospensiva dell'ispettorato in caso di abuso al ricorso al lavoro straordinario non è più prevista nel nuovo DL. 

Così come non è più previsto, a carico dell'impresa, il versamento al fondo disoccupazione del 15% di quanto retribuito per prestazione straordinaria. 

In questo modo, riducendo il potere di intervento da parte dell'ispettorato ed eliminando il 15% di costo aggiuntivo a carico dell'impresa, vengono a meno alcuni interventi disincentivanti al ricorso allo straordinario.

Dulcis in fundo scopriamo che il nuovo DL riduce anche le già scarse sanzioni amministrative in caso di inadempienza previste nell art.5bis. 

La sanzione da 50.000 a 300.000 è aggiornata risibilmente ad una sanzione da 100.000 a 300.00 e scompare il massimo dei due milioni per inadempienza ripetuta.