1. É convertito in legge il decreto-legge 2 febbraio 1998, n.
7, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza
di disponibilità abitativa.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione della assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, da ultimo prorogato, dall'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1997, n. 240, é ulteriormente prorogato fino alla data del 31 ottobre 1998.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.