Decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59. (Suppl.
ordinario alla Gazz. Uff., 21 aprile, n. 92). Testo coordinato ed aggiornato al d.l. 7
settembre 2001, n. 343.
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Oggetto.
1. Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi del Capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e, nei
casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, nelle materie non disciplinate dal
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, dal decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, dal decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, nonché dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in
materia di commercio, dal decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione
del sostegno pubblico alle imprese e dal decreto legislativo recante disposizioni in
materia di commercio con l'estero.
2. Salvo diversa espressa disposizione del presente decreto legislativo, il conferimento
comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali
all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di
programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa, nonché
l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge.
3. Nelle materie oggetto del conferimento, le regioni e gli enti locali esercitano
funzioni legislative o normative ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 2 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate
nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici
nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni,
agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Articolo 2
Rapporti internazionali e con l'Unione europea.
1. Lo Stato assicura la rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali
e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. Spettano allo Stato i compiti
preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal
Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. Ogni altra attività di
esecuzione è esercitata dallo Stato ovvero dalle regioni e dagli enti locali secondo la
ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del
presente decreto legislativo.
Articolo 3
Conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo.
1. Ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15
marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo,
determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che
richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a
conferire tutte le altre agli enti locali, in conformità ai princìpi stabiliti
dall'articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nonché a quanto previsto
dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni,
alle province e alle comunità montane, in base ai princìpi di cui all'articolo 4, comma
3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative
ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a
livello regionale. Le regioni, nell'emanazione della legge di cui al comma 1 del presente
articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei
comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore
dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse,
concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito
della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata,
individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine
temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui
sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.
La legge regionale prevede altresì appositi strumenti di incentivazione per favorire
l'esercizio associato delle funzioni.
3. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli enti locali le risorse umane,
finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura
degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto
dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
4. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo adotta con
apposito decreto legislativo le misure di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 15
marzo 1997, n. 59.
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e
procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di
cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione
coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59, sono comunque emanati entro il 31 dicembre 1999.
7. Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo e ai sensi dell'articolo 1 e
dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti non
espressamente conservati allo Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo
sono conferiti alle regioni e agli enti locali.
Articolo 4
Indirizzo e coordinamento.
1. Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli
enti locali con il presente decreto legislativo, è conservato allo Stato il potere di
indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59.
Articolo 5
Poteri sostitutivi.
1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e
agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli
obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio
agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per
provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto
inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il
Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il
provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato
rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza
Stato-regioni" e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai
rappresentanti delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e
con gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla
legislazione vigente.
Articolo 6
Coordinamento delle informazioni.
1. I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite
dal presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o ad organismi misti sono
esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici
automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le
amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio
nazionale.
2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento
delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati,
utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di
statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. È in ogni
caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il
Sistema statistico nazionale (SISTAN).
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli
articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Articolo 7
Attribuzione delle risorse.
1. I provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle
funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente
all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l'abrogazione delle
corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.
2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i
provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i
beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali,
osservano i seguenti criteri:
a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente
all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e
strumentali, può essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il
trasferimento entro il 31 dicembre 2000;
b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve
garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente
articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel
rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega
regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie
tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni
delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato
alle regioni;
c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione
con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate
alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.
3. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle
regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono
attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per
l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della
quantificazione, si tiene conto:
a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un
minimo di tre ad un massimo di cinque anni;
b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel
medesimo periodo di riferimento;
c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese
pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, approvati dalle
Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli
esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento
medesimo.
4. Con i provvedimenti, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si
provvede alla individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché
dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e
organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito è comunque
garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo
può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunità montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul
salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto
regioni-autonomie locali.
6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in
pari misura il tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre
1995, n. 549.
7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente
decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi
pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti già previsti dalle leggi stesse o dalla
programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresì, nella misura prevista
dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle
convenzioni stesse.
8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza
unificata", promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei
singoli decreti debbono contenere:
a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio
delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse
erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla
ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;
c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del
personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del
personale da trasferire;
d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta
ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di
effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del
presente articolo.
9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede,
acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15
marzo 1997, n. 59.
10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di
attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente
decreto legislativo, la Conferenza unificata può predisporre lo schema dell'atto o del
provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di
cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal fine la disposizione
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'articolo 7
della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali
interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al
Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso
inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad
acta.
Articolo 8
Regime fiscale del trasferimento dei beni.
1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che trasferiscono a regioni ed enti locali i beni in
relazione alle funzioni conferite, costituiscono titolo per l'apposita trascrizione dei
beni immobili che dovrà avvenire con esenzione per gli enti interessati di ogni onere
relativo ad imposte e tasse.
Articolo 9
Riordino di strutture.
1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche,
nonché degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente
decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento con
altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli
articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del presente decreto legislativo si
applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di
trasferimento ad altra amministrazione.
Articolo 10
Regioni a statuto speciale.
1. Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a
trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal
presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario.
Articolo 11
Ambito di applicazione.
1. In attuazione della delega conferita dall'articolo 1 della legge 15
marzo 1997, n. 59, il presente titolo disciplina il conferimento alle regioni ed agli enti
locali, nonché, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, delle
funzioni e compiti esercitati, nel settore dello sviluppo economico, da qualunque organo o
amministrazione dello Stato o da enti pubblici da questo dipendenti.
2. Il settore sviluppo economico attiene, in particolare, oltre alla materia
"agricoltura e foreste", che resta disciplinata dal decreto legislativo 4 giugno
1997, n. 143, alle materie "artigianato", "industria",
"energia", "miniere e risorse geotermiche", "ordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", "fiere e mercati e
commercio", "turismo ed industria alberghiera".
3. Il conferimento comprende anche gli atti di organizzazione e ogni altro atto
strumentale in rapporto di stretta connessione all'esercizio delle funzioni e dei compiti
conferiti.
Articolo 12
Definizioni.
1. Le funzioni amministrative relative alla materia
"artigianato", così come definita dall'articolo 63 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, comprendono anche tutte le funzioni
amministrative relative alla erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni,
incentivi e benefìci di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane,
con particolare riguardo alle imprese artistiche.
Articolo 13
Funzioni e compiti conservati allo Stato.
1. In materia di artigianato sono conservate all'amministrazione statale
le funzioni attualmente previste concernenti:
a) la tutela delle produzioni ceramiche, in particolare di quella artistica e di qualità,
di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188;
b) eventuali cofinanziamenti, nell'interesse nazionale, di programmi regionali di sviluppo
e sostegno dell'artigianato, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata. In
tali casi lo Stato, d'intesa con la regione interessata, può avvalersi dei comitati
tecnici regionali di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La
composizione dei comitati tecnici regionali può essere modificata dalla Conferenza
unificata.
Articolo 14
Conferimento di funzioni alle regioni.
1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali
concernenti la materia dell'artigianato, come definita nell'articolo 12, non riservate
allo Stato ai sensi dell'articolo 13.
Articolo 15
Agevolazioni alle imprese artigiane.
1. Le regioni provvedono all'incentivazione delle imprese artigiane,
secondo quanto previsto con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali
nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza
di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e
stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari
adeguamenti.
2. Resta ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese artigiane di agevolazioni,
sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati.
Articolo 16
Abrogazioni.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. (Omissis) (3).
4. (Omissis) (4).
(1) Modifica l'art. 127, comma primo, r.d. 18 giugno 1931, n. 773.
(2) Abroga l'art. 111, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e gli artt. 197, 198 e 199, r.d. 6
maggio 1940, n. 635 e modifica l'art. 243, comma primo, del citato r.d. 635/1940.
(3) Abroga l'art. 3, d.l. 31 luglio 1987, n. 318, conv. in l. 3 ottobre 1987, n. 399, il
d.m. 28 novembre 1989, n. 453 e il d.m. 2 febbraio 1994, n. 285.
(4) Abroga l'art. 12, l. 8 agosto 1985, n. 443.
Articolo 17
Definizioni.
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "industria"
comprendono qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla
trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci
e di beni anche immateriali, con esclusione delle funzioni relative alle attività
artigianali ed alle altre attività produttive di spettanza regionale in base all'articolo
117, comma primo, della Costituzione e ad ogni altra disposizione vigente.
2. Sono comprese nella materia anche le attività di erogazione e scambio di servizi a
sostegno delle attività di cui al comma 1, con esclusione comunque delle attività
creditizie, di intermediazione finanziaria, delle attività concernenti le società
fiduciarie e di revisione e di quelle di assicurazione.
Articolo 18
Funzioni e compiti conservati allo Stato.
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) i brevetti e la proprietà industriale, salvo quanto previsto all'articolo 20 del
presente decreto legislativo;
b) la classificazione delle tipologie di attività industriali ai sensi dell'articolo 2
della legge 12 agosto 1977, n. 675;
c) la determinazione dei campioni nazionali di unità di misura; la conservazione dei
prototipi nazionali del chilogrammo e del metro la definizione di norme in materia di
metrologia legale; la omologazione di modelli di strumenti di misura (1);
d) la definizione dei criteri generali per la tutela dei consumatori e degli utenti;
e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;
f) la classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e la
determinazione delle norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi
opifici, stabilimenti o depositi e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli
minerali, loro derivati e residui, ai sensi dell'articolo 63 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773;
g) le industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi comprese le funzioni
concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e all'esportazione di
armi da guerra;
h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la vendita e il trasporto di armi non da
guerra e di materiali esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali; la vigilanza sul
Banco nazionale di prova delle armi portatili e delle munizioni commerciali;
i) la classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il relativo impiego;
l) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione in
materia di macchine, prodotti e dispositivi pericolosi, nonché le direttive e le
competenze in materia di certificazione, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, ai sensi dell'articolo 1 della
legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche;
n) la determinazione dei criteri generali per la concessione, per il controllo e per la
revoca di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefìci di qualsiasi genere
all'industria, per la raccolta di dati e di informazioni relative alle operazioni stesse,
anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi, la fissazione dei limiti
massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese industriali, la determinazione dei
tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato;
o) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefìci di
qualsiasi genere all'industria, nei casi di cui alle lettere seguenti, ovvero in caso di
attività o interventi di rilevanza economica strategica o di attività valutabili solo su
scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per l'esigenza di assicurare
un'adeguata concorrenzialità fra gli operatori; tali attività sono identificate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni;
p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi, incentivi, benefìci per
attività di ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per le aree depresse;
q) la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e del fondo speciale rotativo
per l'innovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con delibera della Conferenza unificata sono individuate,
tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio
il fondo limita il proprio intervento alla contro-garanzia dei predetti fondi regionali e
dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la gestione dei fondi destinati alle
agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, nonché la determinazione delle
tipologie e caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e delle condizioni,
modalità e tempi della loro concessione;
t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine utensili, del prezzo di vendita,
delle modalità per l'applicazione e il distacco del contrassegno, dei modelli del
certificato di origine e dei registri speciali, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28
novembre 1965, n. 1329;
u) l'individuazione, sentita la Conferenza unificata, delle aree economicamente depresse
del territorio nazionale, il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso
dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio
nazionale, la programmazione e il coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere
interregionale o di interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488;
v) il coordinamento delle intese istituzionali di programma, definite dall'articolo 2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dei connessi strumenti di
programmazione negoziata;
z) l'attuazione delle misure di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, per
l'imprenditoria femminile e al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per l'imprenditorialità giovanile nel
Mezzogiorno;
aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito
con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la disciplina organica
dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle attività produttive. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le direttive per la
concessione delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 415, sono determinate
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla
lettera p) del presente comma;
bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore
della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Senza pregiudizio delle attività concorrenti che possono svolgere le regioni e gli
enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo Stato
continua a svolgere funzioni e compiti concernenti:
a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione;
b) la partecipazione ad imprese e società miste, promosse o partecipate da imprese
italiane; la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di
iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione commerciale ed
industriale da parte di imprese italiane;
c) il sostegno alla partecipazione di imprese e società italiane a gare internazionali;
d) l'attività promozionale di rilievo nazionale, attualmente disciplinata dalla legge 25
marzo 1997, n. 68.
3. Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla cabina di regia nazionale dalla
legislazione vigente.
(1) Lettera così modificata dall'art. 1, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 443.
Articolo 19
Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative statali
concernenti la materia dell'industria, come definita nell'articolo 17, non riservate allo
Stato ai sensi dell'articolo 18 e non attribuite alle province e alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 20.
Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni amministrative concernenti
l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'articolo 18.
2. Salvo quanto previsto nell'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z),
aa) e bb), sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla
concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefìci di qualsiasi
genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree
ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento
tecnologico, nonché quelli per singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la
cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti ed
acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e
dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi
reali alle industrie. Alle funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali
qualità delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della
concessione di tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefìci. Alle
funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici, amministrativi e di
controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive
nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse. Alle funzioni delegate
ineriscono, infine, le determinazioni delle modalità di attuazione degli strumenti della
programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti locali
anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.
3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni amministrative delegate e
programmatorie, le regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli enti locali
secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo
1997, n. 59.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ciascuna
regione può proporre l'adozione di criteri differenziati per l'attuazione nel proprio
ambito territoriale delle misure di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 18.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z),
aa) e bb), i fondi che le leggi dello Stato destineranno alla concessione di agevolazioni,
contributi, sovvenzioni, incentivi e benefìci di qualsiasi genere all'industria saranno
erogati dalle regioni.
6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono ripartiti tra le medesime e
confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna
regione.
7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite alle regioni.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza
Stato-regioni, sono definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali quote minime
relative alle diverse finalità di rilievo nazionale previste, nonché quelle relative
alle diverse tipologie di concessione disposte dal presente decreto legislativo.
9. Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative alla produzione di
mangimi semplici, composti, completi o complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della
legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di dette attività si intende
autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto
1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro
il termine di novanta giorni, che può essere ridotto con regolamento da emanare ai sensi
dello stesso articolo 20 della legge n. 241 del 1990 (1).
10. (Omissis) (2).
11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono individuate le attività di collaudo, autorizzazione o omologazione
comunque denominate, relative a macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli
sottoposti a marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli enti locali o che
possono essere svolte anche da soggetti privati abilitati.
12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai sensi del presente
articolo, con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e
negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in
vigore alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal presente
decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse
per i necessari adeguamenti (3).
(1) Il termine "mangimi semplici" deve intendersi sostituito dal termine
"materie prime per mangimi" così come stabilito dall'art. 1, d.lg. 17 agosto
1999, n. 360.
(2) Comma abrogato dall'art. 2, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 443.
(3) Comma così modificato dall'art. 2, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 443.
Articolo 20
Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.
1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici
provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai
brevetti e alla tutela della proprietà industriale.
2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è individuato un
responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede
pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità
dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1.
Articolo 21
Semplificazioni e liberalizzazioni.
1. Sono soppresse le seguenti funzioni:
a) autorizzazione agli investimenti per l'apertura e l'ampliamento di nuovi impianti
industriali, prevista dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156,
convertito con modificazioni dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, come modificati dalla
legge 1° marzo 1986, n. 64;
b) autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamento,
riattivazione e trasformazione degli impianti di macinazione e operazioni di trasferimento
o concentrazione degli stessi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 386.
2. Il riconoscimento come impresa produttrice di amido, fecole e derivati, ai sensi
dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
31 maggio 1989, si intende concesso ove nel termine di sessanta giorni dalla richiesta non
sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, ai sensi dell'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Articolo 22
Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
1. È soppresso il visto annuale della camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione ai sensi dell'articolo 7 della
legge 31 luglio 1956, n. 1002.
2. Lo svolgimento delle seguenti attività si intende assentito, conformemente alla
disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia
comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito
indicato:
a) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento,
trasformazione, ampliamento o riattivazione di cui alla legge 7 novembre 1949, n. 857;
l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta
giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) l'esercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici
esistenti, di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002; l'eventuale
provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine
che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241;
c) la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione
da destinarsi al rimboschimento, di cui all'articolo 2 della legge 22 maggio 1973, n. 269;
l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta
giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. È subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio delle seguenti
attività, precedentemente assoggettate ad iscrizione nei registri camerali:
a) attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di
cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e al decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 392;
b) attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di
cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82;
c) attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.
4. È subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio dell'attività relativa
alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi
alimentari idrogenati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997,
n. 519, precedentemente assoggettato a licenza camerale.
Articolo 23
Conferimento di funzioni ai comuni.
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la
realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la
rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o
autorizzazioni edilizie.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'articolo 19, le
regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso
le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle
imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli
impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in
particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni
concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio
regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti
agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'articolo 24, nonché
nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione
contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro
autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli
unici per le attività produttive.
Articolo 24
Princìpi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in
materia di insediamenti produttivi.
1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con
altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23, assicurando che un'unica struttura
sia responsabile dell'intero procedimento.
2. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli
interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente
i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli
adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni
disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività
promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme
concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati
singoli atti istruttori del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti
locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al
soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.
Articolo 25
Procedimento.
1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione
all'insediamento di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in
particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.
2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti princìpi:
a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione
del responsabile del procedimento;
b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti
portatori di interessi diffusi;
c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione,
sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni
delle norme vigenti;
d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di
assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni
prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme
vigenti e purché abbia ottenuto la concessione edilizia;
e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna
delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili
di correzioni o integrazioni;
f) possibilità del ricorso da parte del comune, nella qualità di amministrazione
procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza di
servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;
g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le
previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza di servizi
registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione
costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio
comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza
di servizi nonché delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi
della legge 17 agosto 1942, n. 1150; (1)
h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati
professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con la
presenza dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i termini stabiliti;
l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie
funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente
articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno 2001, n. 206, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui prevede che,
ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento
urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia
definitivamente il consiglio comunale, anche quando vi sia il dissenso della Regione.
Articolo 26
Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano,
con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle
infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza
e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitaria
delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di
soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12
della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n.
142, nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove
necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree
ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni
concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.
2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole
prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o
parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali
interessati.
Articolo 27
Esclusioni.
1. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di
compatibilità e di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali siano utilizzati
materiali nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d'armamento, per i
depositi costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli
minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti non si
applicano i princìpi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 25.
Articolo 27 Bis
Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese.
1. Le amministrazioni, gli enti e le autorità competenti a svolgere, ai
sensi degli articoli da 23 a 27, attività istruttorie nell'ambito del procedimento di cui
al regolamento previsto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per
la realizzazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di opere
interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli
investimenti produttivi, provvedono all'adozione delle misure organizzative necessarie
allo snellimento delle predette attività istruttorie, al fine di assicurare il
coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato regolamento (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, l. 24 novembre 2000, n. 340.
Articolo 28
Definizioni.
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "energia"
concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque
forma di energia.
Articolo 29
Funzioni e compiti conservati allo Stato.
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
sono conservate allo Stato le funzioni e i compiti concernenti l'elaborazione e la
definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché
l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione
energetica a livello regionale.
2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) la ricerca scientifica in campo energetico;
b) le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia
limitatamente allo stoccaggio di metano in giacimento (1);
c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche
essenziali degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione dell'energia;
d) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta,
distribuita e consumata;
e) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA);
f) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti
rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, nonché le reti per il trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di
norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni
per l'esercizio delle attività elettriche, di competenza statale, le altre reti di
interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;
h) la fissazione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui al comma 1 del presente
articolo in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico, nonché le competenze
di cui all'articolo 18, comma 1, lettere n) e o), in caso di agevolazioni per le medesime
finalità;
i) salvo quanto previsto nel capo IV del presente titolo, gli impianti nucleari, le
sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o
radioattive, compreso il relativo trasporto, nonché gli adempimenti di protezione in
materia, ai sensi della normativa vigente;
l) prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia
mineraria in mare; le funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, sono
svolte dallo Stato d'intesa con la regione interessata secondo modalità procedimentali da
emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo (2);
m) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;
n) l'attuazione sino al suo esaurimento, del programma di metanizzazione del Mezzogiorno
di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche ed
integrazioni;
o) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti per
autorizzazioni, verifiche, collaudi;
p) la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici, anche ai
fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la
programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.
3. In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE, lo Stato definisce obiettivi
generali e vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in
materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici, disciplinando altresì
le concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico. Fino
all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni
di grandi derivazioni per uso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato d'intesa con la
regione interessata. In mancanza dell'intesa, entro sessanta giorni dalla proposta, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato decide, in via definitiva,
motivatamente.
4. Le determinazioni di cui alla lettera h) del comma 2, l'articolazione territoriale dei
programmi di ricerca, le procedure per il coordinamento finanziario degli interventi
regionali, nazionali e dell'Unione europea sono adottati sentita la Conferenza unificata.
(1) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lett. a), d.lg. 29 ottobre 1999, n.
443. La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno 2001, n. 206, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale della lett. a), comma 1, art. 3, del decreto legislativo
citato.
(2) Lettera così spstituita dall'art. 3, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 443.
Articolo 30
Conferimento di funzioni alle regioni.
1. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative in tema di
energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità,
all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi
dell'articolo 29 o che non siano attribuite agli enti locali ai sensi dell'articolo 31.
2. Sono attribuiti alle regioni i compiti previsti dagli articoli 12, 14 e 30 della legge
9 gennaio 1991, n. 10, ad esclusione di quelli concernenti iniziative per le quali
risultino già formalmente impegnati i fondi. Per quanto attiene alle funzioni di cui al
medesimo articolo 30 della legge n. 10 del 1991 trasferite alle regioni, resta ferma la
funzione d'indirizzo ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Il coordinamento e la verifica in ambito nazionale delle iniziative relative ai
progetti dimostrativi di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è
affidato alla Conferenza unificata. Le decisioni assunte in tale sede sono vincolanti ai
fini dell'ammissibilità delle iniziative al finanziamento da parte delle singole regioni.
Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il
conferimento delle funzioni e dei compiti, nonché dei connessi beni e risorse, avviene
nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.
4. Per fare fronte alle esigenze di spesa relative alle attività di cui al comma 1 del
presente articolo e per le finalità della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le regioni a
statuto ordinario destinano, con le loro leggi di bilancio, almeno la quota dell'1 per
cento delle disponibilità conseguite annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 12,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
5. Le regioni svolgono funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali
per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e
di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione,
installazione, esercizio e controllo degli impianti termici. Le regioni riferiscono
annualmente alla Conferenza unificata sullo stato di attuazione del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei rispettivi territori.
Articolo 31
Conferimento di funzioni agli enti locali.
1. Sono attribuite agli enti locali, in conformità a quanto disposto
dalle norme sul principio di adeguatezza, le funzioni amministrative in materia di
controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che
siano previste dalla legislazione regionale.
2. Sono attribuite in particolare alle province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di
coordinamento previste dai piani energetici regionali, le seguenti funzioni:
a) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti
rinnovabili e del risparmio energetico;
b) l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di
energia;
c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.
Articolo 32
Definizioni.
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "miniere e
risorse geotermiche" concernono le attività di ricerca e di coltivazione dei
minerali solidi e delle risorse geotermiche e dell'anidride carbonica ed includono tutte
le funzioni connesse con lo svolgimento di tali attività (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 4, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 443.
Articolo 33
Funzioni e compiti riservati allo Stato.
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) la polizia mineraria per le risorse collocate in mare;
b) l'approvazione di disciplinari-tipo per gli aspetti di interesse statale;
c) la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi dovuti dai
titolari dei permessi e delle concessioni, ove non siano stabiliti con legge;
d) la ricerca mineraria, la promozione della ricerca mineraria all'estero, la raccolta e
l'elaborazione dei dati relativi all'industria mineraria;
e) la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i relativi
programmi;
f) la dichiarazione di aree indiziate di minerale, sentite le regioni interessate;
g) l'inventario delle risorse geotermiche;
h) la definizione dei contenuti e della durata dei corsi per il diploma di cui
all'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.
128, come sostituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
i) la determinazione dei limiti massimi delle tariffe da corrispondersi da parte dei
richiedenti autorizzazioni, verifiche, collaudi, ove non siano stabiliti con legge;
l) la determinazione dei requisiti generali dei progetti di riassetto ambientale che le
regioni devono tenere presenti nei procedimenti per la concessione degli speciali
contributi previsti dalla legislazione statale;
m) la determinazione degli indirizzi per la raccolta dei dati in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori nel settore minerario;
n) il riconoscimento dell'idoneità dei prodotti esplodenti e la tenuta del relativo
elenco.
Articolo 34
Conferimento di funzioni alle regioni.
1. Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai
permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse
geotermiche sulla terraferma sono delegate alle regioni, che le esercitano nell'osservanza
degli indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali
di ricerca.
2. Sono altresì delegate alle regioni le funzioni di polizia mineraria su terraferma che
le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti,
nonché le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma.
3. Sono delegate alle regioni la concessione e l'erogazione degli ausilii finanziari che
le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di
concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche, nonché degli
ausilii disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a
processi di riconversione delle attività minerarie.
4. È altresì delegata alle regioni la determinazione delle tariffe entro i limiti
massimi fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera i).
5. I canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono devoluti alle
regioni territorialmente interessate, le quali provvedono altresì alla loro
determinazione entro i limiti fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera c).
6. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di
concessioni sono assolti mediante comunicazione all'autorità regionale competente, la
quale provvede alla trasmissione dei dati al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per i compiti di spettanza di questo.
7. Nulla è innovato quanto agli obblighi di informazione delle imprese nei confronti dei
comuni, i quali trasmettono all'autorità regionale le relazioni previste dalla
legislazione vigente.
8. Sono soppressi i pareri di organi consultivi centrali previsti dalla disciplina dei
procedimenti relativi a competenze delegate alle regioni ai sensi del presente articolo.
Articolo 35
Valutazione di impatto ambientale.
1. Agli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale (VIA)
dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui all'articolo 34 provvedono le regioni,
sentiti i comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, a decorrere
dall'entrata in vigore delle leggi regionali in materia.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti di ricerca e di
coltivazione di idrocarburi in mare.
Articolo 36
Abrogazioni.
1. Dalla data dell'attuazione delle deleghe previste all'articolo 34 del
presente decreto legislativo sono abrogati gli articoli 44 e 53 del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395.
Articolo 37
Vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
1. Sono aboliti gli atti di controllo sugli statuti delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, sui bilanci e sulla determinazione delle
piante organiche delle stesse, sulla costituzione di aziende speciali, nonché gli atti di
controllo sulle unioni regionali, i centri estero e le unioni interregionali delle camere
stesse.
2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza
Stato-regioni, presenta ogni anno al Parlamento una relazione generale sulle attività
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle loro unioni
regionali, che riguardi in particolare i programmi attuati e gli interventi realizzati. La
relazione è redatta sulla base delle relazioni trasmesse dalle regioni sentite le unioni
regionali delle predette camere.
3. Le regioni esercitano il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di
mancato funzionamento o costituzione, ivi compreso lo scioglimento dei consigli camerali
nei casi previsti dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, salvo quanto
previsto all'articolo 38, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo. Nel
collegio dei revisori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è
garantita la presenza di rappresentanti della regione, del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Articolo 38
Funzioni e compiti conservati allo Stato.
1. Sono conservate allo Stato, in tema di ordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le funzioni amministrative concernenti:
a) l'approvazione dello statuto, e relative modifiche, dell'Unione italiana delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) la vigilanza sull'attività dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
c) l'emanazione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, delle norme di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, relativo alla disciplina del registro delle imprese istituito presso ogni camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
d) la determinazione delle voci e degli importi massimi dei diritti di segreteria
sull'attività certificatoria svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri ed
albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
e) lo scioglimento degli organi camerali per gravi motivi di ordine pubblico;
f) la tenuta dell'elenco dei segretari generali, l'iscrizione allo stesso e la nomina dei
segretari generali ai sensi dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Sono conservate allo Stato, che le esercita previa intesa con la Conferenza
Stato-regioni, le funzioni concernenti:
a) l'istituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura derivanti
dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali di due o più camere;
b) la fissazione dei criteri per la determinazione, da parte del consiglio camerale, degli
emolumenti da corrispondere ai componenti degli organi camerali;
c) l'emanazione delle norme di attuazione dell'articolo 12, commi 1 e 2, e dell'articolo
14, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alla costituzione del
consiglio camerale e, rispettivamente, della giunta camerale;
d) la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio, ivi
inclusi i termini per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo (1).
3. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la
Conferenza unificata delibera sulle seguenti materie:
a) la determinazione dei diritti annuali e della quota destinata al fondo perequativo
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) la definizione dei criteri generali per la ripartizione dei componenti i consigli
camerali;
c) la determinazione delle modalità per l'elezione diretta dei consigli camerali, ai
sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
(1) Lettera aggiunta dall'art. 5, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 443.
Articolo 39
Definizioni.
1. Le funzioni amministrative relative materia "fiere e mercati"
ricomprendono le attività non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura,
l'arte e la tecnica attraverso la presentazione da parte di una pluralità di espositori
di beni o di servizi nel contesto di un evento rappresentativo dei settori produttivi
interessati. Quelle relative alla materia "commercio" ricomprendono l'attività
di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al
pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di
commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita. Si intendono altresì
ricomprese le attività concernenti la promozione dell'associazionismo e della
cooperazione nel settore del commercio e l'assistenza integrativa alle piccole e medie
imprese sempre nel settore del commercio.
Articolo 40
Funzioni e compiti conservati allo Stato.
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto legislativo recante riforma della
disciplina in materia di commercio;
b) le esposizioni universali;
c) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza
internazionale;
d) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza
internazionale e nazionale;
e) il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di svolgimento delle
manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale;
f) l'attività regolamentare in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande e di commercio dei pubblici esercizi, d'intesa con le regioni (1).
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma terzo, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
(1) Lettera aggiunta dall'art. 6, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 443. La Corte costituzionale,
con sentenza 26 giugno 2001, n. 206, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della
presente lettera.
Articolo 41
Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni tutte le funzioni in materia
di fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate allo Stato dall'articolo 40.
2. Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni amministrative concernenti:
a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza
nazionale e regionale nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il
comune interessato;
b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d'intesa con i comuni interessati;
c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;
d) le competenze già delegate ai sensi dell'articolo 52, comma primo, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio,
nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del
commercio;
f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;
g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero
(ICE), di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori
commerciali con l'estero, di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e nelle zone montane anche
attraverso le comunità montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento
della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative
autorizzazioni allo svolgimento.
4. Le regioni assicurano, mediante intese tra loro, sentiti i comuni interessati, il
coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 40, comma 1, lettera e).
5. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni di cui al presente capo restano
in carica gli attuali titolari degli organi degli enti di cui al comma 2, lettera b).
Articolo 42
Abrogazioni.
1. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 60, comma 10, del decreto 4
agosto 1988, n. 375 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'articolo 23, comma 6, del decreto 4 giugno 1993, n. 248 del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dell'articolo 10, comma 4, della legge 25 agosto 1991,
n. 287, nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio
e dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie,
nonché tutte le disposizioni incompatibili con la normativa vigente per effetto
dell'abrogazione delle menzionate disposizioni.
2. (Omissis) (1).
(1) Abroga gli artt. 6 e 7, r.d. 31 maggio 1928, n. 1334.
Articolo 43
Definizioni.
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "turismo ed
industria alberghiera", così come definita dall'articolo 56 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernono ogni attività pubblica o
privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi,
gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, a favore delle
imprese turistiche.
Articolo 44
Funzioni e compiti conservati allo Stato.
1. Sono conservate allo Stato:
a) la definizione, in accordo con le regioni, dei princìpi e degli obiettivi per la
valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida sono contenute
in un documento approvato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative degli operatori turistici, dei consumatori e del turismo sociale e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori del turismo più rappresentative nella categoria.
Prima della sua definitiva adozione, il documento è trasmesso alle competenti Commissioni
parlamentari. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo è approvato il predetto documento contenente le linee guida;
b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla lettera a) relativamente
agli aspetti statali;
c) il coordinamento intersettoriale delle attività di competenza dello Stato connesse
alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;
d) il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi regionali o interregionali
per lo sviluppo del turismo.
Articolo 45
Conferimento di funzioni alle regioni.
1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali
concernenti la materia del turismo, come definita nell'articolo 43, non riservate allo
Stato ai sensi dell'articolo 44.
Articolo 46
Abrogazioni.
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, è abrogato il comma 5 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
2. (Omissis) (1).
3. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773:
a) (Omissis) (2);
b) (Omissis) (3).
4. (Omissis) (4).
5. (Omissis) (5).
6. Sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni:
a) (Omissis) (6);
b) (Omissis) (7);
c) (Omissis) (8);
d) (Omissis) (9).
7. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, è
abrogato. Resta fermo quanto previsto relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di
igiene per i circhi equestri e le attività di spettacolo viaggiante.
(1) Modifica il comma 6 dell'art. 9, l. 17 maggio 1983, n. 217.
(2) Modifica il comma 1 dell'art. 17-bis, r.d. 18 giugno 1931, n. 773.
(3) Abroga l'art. 123, r.d. 18 giugno 1931, n. 773.
(4) Abroga gli artt. da 234 a 241, r.d. 6 maggio 1940, n. 635.
(5) Modifica la tabella C, costituente l'allegato 1, d.p.r. 9 maggio 1994, n. 407.
(6) Abroga la l. 15 maggio 1986, n. 192.
(7) Abroga l'art. 12, d.l. 20 maggio 1993, n. 149, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 237.
(8) Abroga il comma 2 dell'art. 57, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
(9) Abroga gli artt. 13, 14 e 15, l. 17 maggio 1983, n. 217.
Articolo 47
Funzioni e compiti conservati allo Stato.
1. Nelle materie oggetto di trasferimento di funzioni ai sensi del
presente titolo, è conservata allo Stato la definizione degli indirizzi generali delle
politiche economiche e delle politiche di settore.
2. Sono conservate, altresì, allo Stato le funzioni amministrative concernenti la
definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard
di qualità per prodotti e servizi, di caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi
compresi quelli alimentari e dei servizi, nonché le condizioni generali di sicurezza
negli impianti e nelle produzioni, ivi comprese le strutture ricettive.
3. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali, fino al
compimento degli atti di liquidazione, erogazione e controllo, la gestione dei
procedimenti amministrativi inerenti ad agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e
benefici di qualunque genere alle imprese, per i quali, alla data di effettivo esercizio
delle funzioni conferite, sia già avviato il relativo procedimento amministrativo (1).
4. I fondi relativi alle funzioni in materia di agevolazioni alle imprese, a qualunque
titolo conferite alle regioni, confluiscono nel fondo di cui al comma 6 dell'articolo 19 e
sono ripartiti tra le regioni sulla base di quanto previsto dal comma 8 del medesimo
articolo (1).
5. Al fine di concertare i criteri e gli indirizzi unitari nel rispetto delle specificità
delle singole realtà regionali, in conformità con l'articolo 2 della legge 3 agosto
1999, n. 280, ed assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, il
Ministero delle politiche agricole e forestali predispone, d'intesa con la conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le
associazioni nazionali di allevatori interessate, il programma annuale dei controlli
funzionali (1).
6. Compete al Ministero per le politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 2,
comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il finanziamento delle attività
di tenuta dei registri e dei libri genealogici esercitate dalle associazioni di allevatori
operanti a livello nazionale, nei limiti autorizzati dalla legislazione vigente (1).
7. Compete alle regioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 3 agosto 1999, n.
280, il finanziamento delle attività relative ai controlli funzionali esercitate da
associazioni di allevatori operanti a livello territoriale (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 7, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 443.
Articolo 48
Conferimento di funzioni alle regioni.
1. I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni, disposti nelle
materie di cui al presente titolo, comprendono, tra l'altro, le funzioni relative:
a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al
di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti
locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa
propaganda;
b) alla promozione e al sostegno alla costituzione di consorzi, esclusi quelli a carattere
multiregionale, tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come
individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83 (1);
c) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di
iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di
imprese italiane;
d) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti
agro-alimentari locali;
e) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi agro-alimentari, come
individuati dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
f) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi turistico-alberghieri,
come individuati dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 251 del 1981;
g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i
predetti obiettivi.
2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, le regioni possono
avvalersi anche dell'ICE e delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
(1) Lettera così modificata dall'art. 8, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 443.
Articolo 49
Agevolazioni di credito.
1. Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite o delegate alle
regioni nelle materie di cui al presente titolo, anche quelle concernenti ogni tipo di
intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge
dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la
determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla
sua effettiva destinazione.
2. Rimangono assegnate allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti le funzioni in
materia di ordinamento creditizio, di banche e intermediari finanziari, di mercati
finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario.
3. La determinazione dei tassi minimi d'interesse agevolati a carico dei beneficiari è
operata ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Il trasferimento di funzioni di cui al comma 1 del presente articolo comprende le
funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di
agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi,
anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito
sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione
definiti in sede statale o comunitaria.
Articolo 50
Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e
attribuzione di beni e risorse.
1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali
per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici
periferici già appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il
Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per la
gestione stralcio.
2. (Omissis) (1).
3. (Omissis) (1).
4. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali e degli uffici
provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
(1) Comma abrogato dall'art. 9, l. 8 marzo 1999, n. 50.
Articolo 51
Oggetto.
1. Il presente titolo disciplina il conferimento alle regioni e agli enti
locali di funzioni e compiti amministrativi in tema di "territorio e
urbanistica", "protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente
dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e difesa del
suolo", "opere pubbliche", "viabilità", "trasporti" e
"protezione civile".
Articolo 52
Compiti di rilievo nazionale.
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla identificazione delle linee
fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e
ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti
infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e
delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree
depresse del paese.
2. Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento con
l'Unione europea di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n.
59, in materia di politiche urbane e di assetto territoriale.
3. I compiti di cui al comma 1 del presente articolo sono esercitati attraverso intese
nella Conferenza unificata.
4. (Omissis) (1).
(1) Abroga la lett. a), del comma 1 dell'art. 81, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
Articolo 53
Funzioni soppresse.
1. Sono o restano soppresse:
a) le funzioni consultive, spettanti al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi
dell'articolo 2 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui progetti e le questioni di
interesse urbanistico;
b) le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 5
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in materia di piani territoriali di coordinamento;
c) le funzioni relative alla tenuta dell'albo degli esperti di pianificazione;
d) le residue funzioni statali in materia di piani di ricostruzione;
e) le funzioni giurisdizionali delle commissioni centrale e regionali di vigilanza per
l'edilizia popolare ed economica.
Articolo 54
Funzioni mantenute allo Stato.
1. Sono mantenute allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:
a) all'osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni territoriali, con particolare
riferimento ai compiti di cui all'articolo 52, all'abusivismo edilizio ed al recupero,
anche sulla base dei dati forniti dai comuni;
b) all'indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione di tutto il materiale
cartografico ufficiale esistente, e per quello in corso di elaborazione, al fine di
unificare i diversi sistemi per una più agevole lettura dei dati;
c) alla predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e
in acciaio e le costruzioni in zone sismiche;
d) alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare e al mantenimento del regime
idraulico lagunare, nei limiti e con le modalità di cui alle leggi speciali vigenti
nonché alla legge 5 marzo 1963, n. 366;
e) alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento
coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 sono esercitate di intesa
con la Conferenza unificata.
Articolo 55
Localizzazione di opere di interesse statale.
1. Le procedure di localizzazione delle opere pubbliche di interesse di
amministrazioni diverse dalle regioni e dagli enti locali sono attivate previa
presentazione alla regione, ogni anno, da parte dell'amministrazione interessata, di un
quadro complessivo delle opere e degli interventi compresi nella propria programmazione
triennale, da realizzarsi nel territorio regionale.
2. Nei casi di variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguente all'approvazione
di progetti di opere e interventi pubblici, l'amministrazione procedente è tenuta a
predisporre, insieme al progetto, uno specifico studio sugli effetti
urbanistico-territoriali e ambientali dell'opera o dell'intervento e sulle misure
necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale.
Articolo 56
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo
4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non
espressamente mantenute allo Stato dalle disposizioni della presente sezione.
Articolo 57
Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore.
1. La regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di
coordinamento provinciale di cui all'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma
il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura,
della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle
bellezze naturali, sempreché la definizione delle relative disposizioni avvenga nella
forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.
2. In mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il
valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.
3. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 149, comma 6, del presente decreto
legislativo.
Articolo 58
Riordino e soppressione di strutture.
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, è ricompresa, in
particolare, la direzione generale del coordinamento territoriale presso il Ministero dei
lavori pubblici.
Articolo 59
Funzioni mantenute allo Stato.
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi:
a) alla determinazione dei princìpi e delle finalità di carattere generale e unitario in
materia di edilizia residenziale pubblica, anche nel quadro degli obiettivi generali delle
politiche sociali;
b) alla definizione dei livelli minimi del servizio abitativo, nonché degli standard di
qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
c) al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali interessati,
all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello
nazionale;
d) alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla
condizione abitativa; a tali fini è istituito l'Osservatorio della condizione abitativa;
e) alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei
nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al
reddito.
Articolo 60
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni
amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute allo Stato ai sensi
dell'articolo 59 e, in particolare, quelle relative:
a) alla determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore;
b) alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore;
c) alla gestione e all'attuazione degli interventi, nonché alla definizione delle
modalità di incentivazione;
d) alla determinazione delle tipologie di intervento anche attraverso programmi integrati,
di recupero urbano e di riqualificazione urbana;
e) alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
destinati all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni.
Articolo 61
Disposizioni finanziarie.
1. Dal 1° gennaio 1999 sono accreditate alle singole regioni le
disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
sulle annualità corrisposte dallo Stato alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale
della Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati:
a) dagli articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
c) dai commi quarto ed undicesimo dell'articolo 1, dai commi undicesimo e dodicesimo
dell'articolo 2 e dall'articolo 21-quinquies del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
d) dal comma settimo dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito
con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
f) dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono versate alle regioni secondo la ripartizione
effettuata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), le
annualità relative ai limiti di impegno autorizzati:
a) dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
c) dai commi quarto e undicesimo dell'articolo 1 e dal comma 12 dell'articolo 2 del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1982, n. 94;
d) dall'articolo 3, comma settimo, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
3. L'erogazione dei fondi di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60,
attribuiti a ciascuna regione, il cui versamento è stato prorogato dall'articolo 22 della
legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
è effettuato dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta delle regioni, nei limiti delle
disponibilità a ciascuna regione attribuite.
4. Le regioni possono utilizzare le eventuali economie sulle annualità di cui al comma 2
e, per esigenze di cassa, effettuare anticipazioni sul fondo di cui al comma 3, per far
fronte agli oneri derivanti da quanto previsto dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
b) articolo 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
c) articolo 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
d) articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo si applicano ai rientri
di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché a
quelli dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
6. Le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il presente decreto
legislativo sono devolute alle regioni contestualmente alla data del trasferimento, con
corrispondente soppressione o riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato interessati.
7. Le risorse statali destinate alle finalità di cui all'articolo 59 vengono determinate
annualmente nella legge finanziaria, sentita la Conferenza unificata.
Articolo 62
Riordino e soppressione di strutture.
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, è ricompresa, in
particolare, la sezione autonoma per l'edilizia residenziale pubblica della Cassa depositi
e prestiti.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
soppressi, contestualmente all'avvenuto trasferimento delle competenze, secondo le
modalità di cui all'articolo 63 del presente decreto legislativo:
a) il Comitato per l'edilizia residenziale pubblica (CER) presso il Ministero dei lavori
pubblici e il relativo comitato esecutivo;
b) il Segretariato generale del CER e il centro permanente di documentazione.
Articolo 63
Criteri e modalità per il trasferimento alle regioni.
1. La competente amministrazione dello Stato propone alla Conferenza
Stato-regioni, di cui all'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i criteri, le
modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni. Raggiunta
l'intesa, sono attivati accordi di programma tra la competente amministrazione dello Stato
e ciascuna regione per rendere operativo il trasferimento stesso, tenendo conto della
necessità di garantire l'efficacia delle procedure in essere.
2. In ogni caso l'intero processo di trasferimento deve completarsi entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Articolo 64
Patrimonio edilizio.
1. Con successivo provvedimento legislativo verrà definito l'assetto del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica, fatto salvo quello di proprietà degli enti
locali.
Articolo 65
Funzioni mantenute allo Stato.
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei
terreni e delle unità immobiliari urbane;
b) alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei redditi dei
terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli estimi e del
classamento;
c) alla disciplina dei libri fondiari;
d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione,
iscrizione, rinnovazione e annotazione di visure ipotecarie;
e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei
tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e
rimborsi, nonché dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte;
f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e aggiornamenti
topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali;
g) al controllo di qualità delle informazioni, e al monitoraggio dei relativi processi di
aggiornamento;
h) alla gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni di
cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione
attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e consentendo l'accesso ai
dati ai soggetti interessati.
Articolo 66
Funzioni conferite agli enti locali.
1. Sono attribuite, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 15
marzo 1997, n. 59, ai comuni le funzioni relative:
a) alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del
catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera h);
b) (Omissis) (1);
c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli
immobili.
2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle
comunità montane d'intesa con i comuni componenti.
(1) Lettera abrogata dall'art. 9, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 443.
Articolo 67
Organismo tecnico.
1. Allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere d), g) e h) del comma
1 dell'articolo 65, e al coordinamento delle funzioni mantenute allo Stato e di quelle
attribuite ai comuni, si provvede attraverso l'istituzione, con i decreti legislativi di
cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo, di un apposito organismo tecnico,
assicurando la partecipazione delle amministrazioni statali e dei comuni.
2. Alla formazione di mappe e di cartografia catastale e speciale, al rilevamento e
aggiornamento topografico, all'elaborazione di osservazioni geodetiche e all'esecuzione
delle compensazioni di reti trigonometriche e di livellazione, provvedono, per quanto di
rispettivo interesse, lo Stato, le regioni, le province e i comuni, anche attraverso alle
comunità montane, avvalendosi di norma dell'organismo tecnico di cui al comma 1.
3. Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 i comuni possono, al fine di contenere
le spese, provvedere anche mediante convenzioni con l'organismo tecnico di cui allo stesso
comma 1 e le amministrazioni che svolgono corrispondenti funzioni a livello centrale.
Articolo 68
Funzioni.
1.
È soppresso il programma triennale per la tutela dell'ambiente.
Articolo 69
Compiti di rilievo nazionale.
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente quelli
relativi:
a) al recepimento delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie relative
alla tutela dell'ambiente e alla conseguente definizione di obiettivi e delle iniziative
necessarie per la loro attuazione nell'ordinamento nazionale;
b) alla conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e
marine ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza internazionale o nazionale,
nonché alla tutela della biodiversità, della fauna e della flora specificamente protette
da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria;
c) alla relazione generale sullo stato dell'ambiente;
d) alla protezione, alla sicurezza e all'osservazione della qualità dell'ambiente marino;
e) alla determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e
norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell'ambiente
sul territorio nazionale;
f) alla prestazione di supporto tecnico alla progettazione in campo ambientale, nelle
materie di competenza statale;
g) all'esercizio dei poteri statali di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n.
349;
h) all'acquisto, al noleggio e all'utilizzazione di navi e aerei speciali per interventi
di tutela dell'ambiente di rilievo nazionale;
i) alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, ai sensi dell'articolo 18, comma
3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
l) all'indicazione delle specie della fauna e della flora terrestre e marine minacciate di
estinzione;
m) all'autorizzazione in ordine all'importazione e all'esportazione di fauna selvatica
viva appartenente alle specie autoctone;
n) all'elencazione dei mammiferi e rettili pericolosi;
o) all'adozione della carta della natura;
p) alle funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come risultano modificate
dall'articolo 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137, nonché quelle attualmente
esercitate dallo Stato fino all'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo
72.
2. Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le regioni, le funzioni relative:
a) alla informazione ed educazione ambientale;
b) alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;
c) alle decisioni di urgenza a fini di prevenzione del danno ambientale;
d) alla protezione dell'ambiente costiero.
3. Sono altresì mantenute allo Stato le attività di vigilanza, sorveglianza monitoraggio
e controllo finalizzate all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, ivi
comprese le attività di vigilanza sull'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA) e sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
(ICRAM) (1).
4. I compiti di cui al comma 1, lettere b) e p), sono esercitati, sentita la Conferenza
unificata e i compiti di cui al comma 1, lettera o) sono esercitati previa intesa con la
Conferenza Stato-regioni.
(1) L'ANPA è stata soppressa dall'art. 38, d.lg. 30 luglio 1999, n. 300 ed i suoi compiti
trasferiti all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.
Articolo 70
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle
disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra
queste, in particolare:
a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici,
il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi
errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della
normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di
flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre
1975, n. 875;
c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle
necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale.
Articolo 71
Valutazione di impatto ambientale.
1. In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono di
competenza dello Stato:
a) le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe più regioni;
b) le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale;
c) gli impianti industriali di particolare e rilevante impatto;
d) le opere la cui autorizzazione è di competenza dello Stato.
2. Con atto di indirizzo e coordinamento da adottare entro otto mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le specifiche categorie di
opere, interventi e attività attualmente sottoposti a valutazione statale di impatto
ambientale da trasferire alla competenza delle regioni.
3. Il trasferimento delle competenze attualmente in capo allo Stato è subordinato, per
ciascuna regione, alla vigenza della legge regionale della VIA, che provvede alla
individuazione dell'autorità competente nell'ambito del sistema delle regioni e delle
autonomie locali, ferma restando la distinzione tra autorità competente e soggetto
proponente.
Articolo 72
Attività a rischio di incidente rilevante.
1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle
industrie soggette agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'adozione di provvedimenti discendenti
dall'istruttoria tecnica, nonché quelle che per elevata concentrazione di attività
industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di
salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale
subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini del
raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del
territorio e della popolazione.
3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente all'adozione della
normativa di cui al comma 2, previa attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente
di cui all'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con
modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo di programma tra
Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché
per le procedure di dichiarazione.
Articolo 73
Ulteriori conferimenti alle regioni in conseguenza di soppressione di
funzioni statali.
1. Sono altresì conferite alle regioni, in conseguenza della soppressione
del programma triennale di difesa dell'ambiente ai sensi dell'articolo 68 le seguenti
funzioni:
a) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale;
b) il coordinamento degli interventi ambientali;
c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.
2. Qualora l'attuazione dei programmi regionali di tutela ambientale richieda l'iniziativa
integrata e coordinata con l'amministrazione dello Stato o con altri soggetti pubblici o
privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione.
3. È conferita, previa intesa, alla regione Sardegna l'attuazione di tutti gli interventi
necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del litorale e delle zone
umide nell'area metropolitana di Cagliari di cui all'articolo 17, comma 20, della legge 11
marzo 1988, n. 67. La regione Sardegna succede allo Stato nei rapporti concessori e
convenzionali in atto e dispone delle relative risorse finanziarie.
Articolo 74
Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale.
1. (Omissis) (1).
2. Le regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi territori, individuano le aree
caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici,
nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione.
3. Sulla base dell'individuazione di cui al comma 2, le regioni dichiarano tali aree di
elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha validità per un periodo di
cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.
4. Le regioni definiscono, per le aree di cui al comma 2, un piano di risanamento teso ad
individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio
e al ripristino ambientale.
5. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 si applicano anche alle aree dichiarate ad
elevato rischio di crisi ambientale al momento dell'entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
6. Resta salva l'efficacia dei provvedimenti adottati in base all'articolo 7 della legge 8
luglio 1986, n. 349, fino all'emanazione della disciplina regionale e all'adozione dei
relativi strumenti di pianificazione.
(1) Abroga l'art. 7, l. 8 luglio 1986, n. 349.
Articolo 75
Riordino di strutture.
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9 del presente decreto
legislativo sono ricompresi in particolare:
a) il Consiglio nazionale per l'ambiente;
b) la Consulta per la difesa del mare (1);
c) la Commissione scientifica sul commercio internazionale di specie selvatiche di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;
d) la Consulta tecnica per le aree naturali protette di cui all'articolo 3, commi 7 e 8,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
(1) La Consulta per la difesa del mare è stata soppressa dall'art. 2, comma 14, l. 9
dicembre 1998, n. 426 e le relative funzioni sono state trasferite ai competenti uffici
del Ministero dell'ambiente.
Articolo 76
Funzioni soppresse.
1.
È soppresso il programma triennale per le aree naturali protette.
Articolo 77
Compiti di rilievo nazionale.
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali
e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991,
n. 394.
2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve
nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla
base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la
Conferenza unificata.
Articolo 78
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
1. Tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette
non indicate all'articolo 77 sono conferite alle regioni e agli enti locali.
2. Con atto di indirizzo e coordinamento sono individuate, sulla base di criteri stabiliti
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, le riserve statali, non collocate nei parchi
nazionali, la cui gestione viene affidata a regioni o enti locali.
Articolo 79
Funzioni soppresse.
1.
Sono soppressi i seguenti piani:
a) il piano di risanamento del mare Adriatico;
b) il piano degli interventi della tutela della balneazione;
c) il piano generale di risanamento delle acque;
d) il piano generale di risanamento delle acque dolci superficiali destinate alla
potabilizzazione.
Articolo 80
Compiti di rilievo nazionale.
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i seguenti compiti:
a) la definizione del piano generale di difesa del mare e della costa marina
dall'inquinamento;
b) l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze nocive che non si possono versare in mare;
c) la fissazione dei valori limite di emissione delle sostanze e agenti inquinanti e degli
obiettivi minimi di qualità dei corpi idrici;
d) la determinazione dei criteri metodologici generali per la formazione e l'aggiornamento
dei catasti degli scarichi e degli elenchi delle acque e delle sostanze pericolose;
e) la determinazione delle modalità tecniche generali, delle condizioni e dei limiti di
utilizzo di prodotti, sostanze e materiali pericolosi;
f) l'emanazione di norme tecniche generali per la regolamentazione delle attività di
smaltimento dei liquami e dei fanghi;
g) la definizione dei criteri generali e delle metodologie concernenti le attività di
rilevamento delle caratteristiche, di campionamento, di misurazione, di analisi e di
controllo qualitativo delle acque, ovvero degli scarichi inquinanti nelle medesime;
h) la determinazione dei criteri metodologici per l'acquisizione e la elaborazione di dati
conoscitivi e per la predisposizione e l'attuazione dei piani di risanamento delle acque
da parte delle regioni;
i) l'elaborazione delle informazioni sulla qualità delle acque destinate al consumo
umano;
l) l'organizzazione dei dati conoscitivi relativi allo scarico delle sostanze pericolose;
m) l'elaborazione dei dati informativi sugli scarichi industriali di sostanze pericolose;
n) la definizione dei criteri generali per l'elaborazione dei piani regionali di
risanamento delle acque;
o) la individuazione in via generale dei casi in cui si renda necessaria l'installazione
di strumenti di controllo in automatico degli scarichi industriali contenenti sostanze
pericolose;
p) la prevenzione e la sorveglianza nonché gli interventi operativi per azioni di
inquinamento marino;
q) la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio e il controllo della fascia
costiera finalizzati in particolare a definire la qualità delle acque costiere,
l'idoneità alla balneazione nonché l'idoneità alla molluschicoltura e sfruttamento dei
banchi naturali di bivalvi;
r) la definizione di criteri e norme tecniche per la disciplina degli scarichi nelle acque
del mare;
s) l'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi e aeromobili.
2. Restano altresì ferme le attribuzioni relative all'attuazione e alla verifica del
piano straordinario di completamento dei sistemi di collettamento e depurazione delle
acque reflue di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successivamente modificato
dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, fermo restando che per la
programmazione degli ulteriori finanziamenti lo stesso dovrà essere verificato d'intesa
con la Conferenza Stato-regioni, per le finalità di cui all'articolo 11, comma 3, della
legge 5 gennaio 1994, n. 36.
3. I programmi specifici di intervento per evitare o eliminare inquinamenti derivanti da
fonti significative di sostanze pericolose diverse dalle fonti soggette a regime di valore
limite di emissione comunitarie e nazionali sono adottati sulla base di criteri generali
stabiliti attraverso intese nella Conferenza unificata.
Articolo 81
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni
amministrative non espressamente indicate negli articoli della presente sezione e tra
queste, in particolare:
a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;
b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura;
c) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza
nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di
preparati per lavare;
d) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere.
2. Sono altresì conferite alle regioni interessate in conseguenza della soppressione del
piano di risanamento del mare Adriatico di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a), le
funzioni di coordinamento, a detti fini, dei piani regionali di risanamento delle acque.
Articolo 82
Funzioni soppresse.
1.
È soppresso il piano nazionale di tutela della qualità dell'aria.
Articolo 83
Compiti di rilievo nazionale.
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59 hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a) alla disciplina del monitoraggio della qualità dell'aria: metodi di analisi, criteri
di installazione e funzionamento delle stazioni di rilevamento; criteri per la raccolta
dei dati;
b) alla fissazione di valori limite e guida della qualità dell'aria;
c) alla fissazione delle soglie di attenzione e di allarme;
d) alla relazione annuale sullo stato di qualità dell'aria;
e) alla fissazione e aggiornamento delle linee guida per il contenimento delle emissioni,
dei valori minimi e massimi di emissione, metodi di campionamento, criteri per
l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e criteri di adeguamento degli
impianti esistenti;
f) alla individuazione di aree interregionali nelle quali le emissioni nell'atmosfera o la
qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi, fatto salvo quanto
disposto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 84;
g) alla determinazione delle caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini
dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti nonché alla fissazione
dei limiti del tenore di sostanze inquinanti in essi presenti;
h) alla determinazione dei criteri per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento e
tutela della qualità dell'aria;
i) alla definizione di criteri generali per la redazione degli inventari delle fonti di
emissione;
l) alla fissazione delle prescrizioni tecniche in ordine alle emissioni inquinanti dei
veicoli a motore;
m) all'accertamento delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e
alla disciplina delle revisioni dei veicoli stessi, con riguardo alle emissioni
inquinanti;
n) alla determinazione dei valori limite e di qualità dei criteri di misurazione, dei
requisiti acustici, dei criteri di progettazione diretti alla tutela dell'ambiente esterno
e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;
o) al parere dei Ministri dell'ambiente e della sanità, di intesa con la regione
interessata, previsto dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente agli impianti di produzione di energia
riservati alla competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto
legislativo.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), e), f), h), i) e l) del comma 1 sono esercitate
sentita la Conferenza unificata.
Articolo 84
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni
amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 82 e 83 e tra
queste, in particolare, le funzioni relative:
a) all'individuazione di aree regionali o, di intesa tra le regioni interessate,
interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o
valori più restrittivi in relazione all'attuazione di piani regionali di risanamento;
b) al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa
l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
c) alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.
Articolo 85
Funzioni e compiti mantenuti allo Stato.
1. Restano attribuiti allo Stato, in materia di rifiuti, esclusivamente le
funzioni e i compiti indicati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, nonché quelli
già attribuiti allo Stato da specifiche norme di legge relative a rifiuti radioattivi,
rifiuti contenenti amianto, materiali esplosivi in disuso, olii usati, pile e accumulatori
esausti. Restano ferme le competenze dello Stato previste dagli articoli 22, comma 11, 31,
32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, anche per quanto concerne gli
impianti di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 29 del presente decreto
legislativo.
Articolo 86
Gestione del demanio idrico.
1.
Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali
competenti per territorio.
2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati
dalla regione (1).
3. (Omissis) (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 52, l. 23 dicembre 2000, n. 388.
(2) Comma abrogato dall'art. 52, l. 23 dicembre 2000, n. 388.
Articolo 87
Approvazione dei piani di bacino.
1. Ai fini dell'approvazione dei piani di bacino sono soppressi i pareri
attribuiti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, al Consiglio superiore dei lavori pubblici
e alla Conferenza Stato-regioni.
Articolo 88
Compiti di rilievo nazionale.
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a) al censimento nazionale dei corpi idrici;
b) alla programmazione ed al finanziamento degli interventi di difesa del suolo;
c) alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta elaborazione e
consultazione dei dati, alla definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione
tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché indirizzi volti all'accertamento,
ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di
rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei
programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;
d) alle direttive generali e di settore per il censimento ed il monitoraggio delle risorse
idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque
dall'inquinamento;
e) alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino;
f) alle metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle
risorse idriche e alle linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;
g) alle direttive e ai parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di
crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;
h) ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito dall'articolo 4
della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
i) alla definizione dei livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun
ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, nonché ai criteri ed agli indirizzi per la gestione dei servizi di
approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;
l) alla definizione di meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini
del riequilibrio tariffario;
m) ai criteri e agli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il
consumo umano laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua
tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici;
n) ai compiti fissati dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in particolare
alla adozione delle iniziative per la realizzazione delle opere e degli interventi di
trasferimento di acqua;
o) ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione delle acque
destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 30 della legge 5
gennaio 1994, n. 36, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 3;
p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a garantire omogeneità, a
parità di condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo i
princìpi stabiliti dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
q) alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del
risparmio idrico previsto dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
r) alla definizione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e
determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico;
s) alle attività di vigilanza e controllo indicate dagli articoli 21 e 22 della legge 5
gennaio 1994, n. 36;
t) all'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali;
u) all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione da parte delle
regioni delle autorità di bacino di rilievo interregionale di cui all'articolo 15, comma
4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché dei poteri sostitutivi di cui agli articoli
18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4 della stessa legge;
v) all'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle
dighe di sbarramento e di opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e capacità
di invaso;
z) alla determinazione di criteri, metodi e standard volti a garantire omogeneità delle
condizioni di salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni;
aa) agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa delle coste;
bb) (Omissis) (1).
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata, fatta
eccezione per le funzioni di cui alle lettere t), u) e v), che sono esercitate sentita la
Conferenza Stato-regioni.
(1) Lettera abrogata dall'art. 8, d.lg. 11 maggio 1999, n. 141.
Articolo 89
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo
4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate
nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative:
a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi
natura;
b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1;
c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25
luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese
l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento
anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire
anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi
dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;
g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa
delle coste e degli abitati costieri;
i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative
relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione
delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla
determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo
quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del presente decreto legislativo;
l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più
utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei
singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo unico
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua riguardi
il territorio di più regioni la nomina dovrà avvenire di intesa tra queste ultime.
2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall'articolo 3
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del
presente articolo che interessino più regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni
interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di
altro termine stabilito ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il
provvedimento è rimesso allo Stato.
3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la definizione del bilancio
idrico, le funzioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo sono esercitate
dallo Stato, d'intesa con le regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti
il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di
riferimento dei bacini idrografici.
4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in modo da garantire
l'unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico.
5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di
più regioni, lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali
sono definite le appropriate modalità, anche organizzative, di gestione.
Articolo 90
Attività private sostitutive di funzioni amministrative.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, si stabilisce la
classificazione delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta e delle traverse,
individuando quelle per le quali l'approvazione tecnica può essere sostituita da una
dichiarazione del progettista che asseveri la rispondenza alla normativa tecnica della
progettazione e della costruzione.
Articolo 91
Registro italiano dighe - RID.
1. Il Servizio nazionale dighe è soppresso quale Servizio tecnico
nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini della
tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza
sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe
di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584
(1).
2. Le regioni e le province autonome possono delegare al RID l'approvazione tecnica dei
progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresì consulenza ed assistenza
anche relativamente ad altre opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo
svolgimento dei compiti ad esse assegnati.
3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con specifico provvedimento
da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, sono definiti l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti
e la composizione dei suoi organi, all'interno dei quali dovrà prevedersi adeguata
rappresentanza regionale.
(1) Comma così modificato dall'art. 10, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 443.
Articolo 92
Riordino di strutture.
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi in
particolare:
a) gli uffici del Ministero dei lavori pubblici competenti in materie di acque e difesa
del suolo;
b) il Magistrato per il Po e l'ufficio del genio civile per il Po di Parma;
c) l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano;
d) il Magistrato alle acque di Venezia, definendone le funzioni in materia di salvaguardia
di Venezia e della sua laguna.
2. Con decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto legislativo, si
provvede, previa intesa con la Conferenza unificata, al riordino degli organismi e delle
strutture operanti nel settore della difesa del suolo nonché all'adeguamento delle
procedure di intesa e leale cooperazione tra lo Stato e le regioni previste dalla legge 18
maggio 1989, n. 183, in conformità ai princìpi e agli obiettivi nella stessa stabiliti.
3. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo
1997, n. 59, si provvede al riordino del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri (1).
4. Gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali sono trasferiti
alle regioni ed incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia (1).
(1) I servizi tecnici nazionali sono stati soppressi dall'art. 38, d.lg. 30 luglio 1999,
n. 300 ed i loro compiti trasferiti all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici.
Articolo 93
Funzioni mantenute allo Stato.
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) alla responsabilità dell'attuazione dei programmi operativi multiregionali dei quadri
comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e dello Stato membro,
escluse la realizzazione e la gestione degli interventi;
b) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche
relative a organi costituzionali o di rilievo costituzionale o internazionale;
c) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti
infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
d) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere in materia di
difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria;
e) alla programmazione, alla localizzazione e al finanziamento della realizzazione e della
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici
dell'amministrazione dello Stato, nel rispetto delle competenze conferite alle regioni e
agli enti locali e fatte salve le procedure di localizzazione e quanto previsto
dall'articolo 55;
f) alla regolamentazione e alla vigilanza relativamente al sistema di qualificazione degli
esecutori di lavori pubblici;
g) ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e alle norme tecniche per
le costruzioni nelle medesime zone;
h) alla valutazione tecnico-amministrativa dei progetti delle opere di competenza statale
ai sensi del presente articolo.
2. Resta ferma la ripartizione di competenze prevista dalle vigenti leggi relativamente
agli interventi per il Giubileo del 2000 e per Roma capitale.
3. Sono, altresì, mantenute allo Stato le funzioni attualmente attribuite all'Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici e all'Osservatorio dei lavori pubblici.
4. Le funzioni di cui alle lettere e), g) e h) del comma 1 sono esercitate sentita la
Conferenza unificata.
Articolo 94
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
sono delegate alle regioni le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e
manutenzione straordinaria di tutte le opere relative alle materie di cui all'articolo 1,
comma 3, della medesima legge n. 59, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi delle
lettere c), d), e) e f) dell'articolo 93 del presente decreto legislativo. Tali opere
comprendono gli interventi di ripristino in seguito ad eventi bellici o a calamità
naturali.
2. Tutte le altre funzioni in materia di opere pubbliche non espressamente indicate nelle
disposizioni dell'articolo 93 e del comma 1 del presente articolo sono conferite alle
regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:
a) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi
delle medesime zone;
b) l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV;
c) la valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere
pubbliche di rispettiva competenza;
d) l'edilizia di culto;
e) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici;
f) le funzioni collegate alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le
modalità previste dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Articolo 95
Interventi di interesse nazionale in aree urbane e metropolitane.
1. Fatto salvo quanto disposto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo
54 e dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 93, la realizzazione delle opere di cui al
comma 1 dell'articolo 94 dichiarate di interesse nazionale e finanziate con leggi speciali
relative a singole aree urbane o metropolitane è delegata alle città metropolitane
ovvero, in mancanza, al comune capoluogo per le opere da realizzarsi nel territorio
comunale e alla provincia per le opere da realizzarsi nel restante territorio dell'area
urbana o metropolitana interessata.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 spetta, per i territori di rispettiva competenza, il
coordinamento generale degli interventi relativi ad opere di competenza dello Stato, della
regione e degli enti locali.
3. La programmazione generale degli interventi di cui al comma 1 è definita in sede di
commissioni presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composte da un pari
numero di rappresentanti dello Stato e di rappresentanti della regione e della città
metropolitana o, in assenza, del comune capoluogo e della provincia. La composizione e i
compiti di tali commissioni sono definiti con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Articolo 96
Riordino di strutture.
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi gli
uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di
opere pubbliche e, in particolare:
a) il Dipartimento per le aree urbane presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
c) la direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici;
d) gli uffici del genio civile per le opere marittime;
e) la direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali;
f) i provveditorati regionali alle opere pubbliche.
2. Sono soppresse le sezioni autonome del genio civile per le zone terremotate di Palermo,
Trapani e Agrigento istituite con la legge 5 febbraio 1970, n. 21.
Articolo 97
Funzioni soppresse.
1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:
a) alla classificazione delle infrastrutture viarie di grande comunicazione di cui
all'articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n. 531;
b) all'elaborazione del piano decennale di grande comunicazione di cui all'articolo 2
della legge n. 531 del 1982;
c) alla definizione dei piani di priorità di intervento nell'ambito del piano decennale
prevista dall'articolo 4 della legge n. 531 del 1982;
d) agli interventi per il Frejus, concernenti i lavori, l'assunzione di partecipazioni, e
l'erogazione di contributi, previsti dall'articolo 6 della legge n. 531 del 1982;
e) all'unificazione dei sistemi di esazione dei pedaggi autostradali, di cui all'articolo
14 della legge n. 531 del 1982;
f) alla contribuzione al fabbisogno del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 15,
comma primo, della legge n. 531 del 1982;
g) al riordino del sistema delle tariffe di pedaggio in concomitanza con la
predisposizione del piano decennale, di cui all'articolo 15, comma settimo, della legge n.
531 del 1982;
h) alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 15, comma ottavo, della legge n. 531
del 1982;
i) alla definizione del programma triennale di interventi nell'ambito del piano decennale
di cui all'articolo 6 della legge 3 ottobre 1985, n. 526;
l) alla partecipazione in società per azioni con sede in Italia aventi per fine lo
studio, la progettazione, la costruzione e la temporanea gestione di autostrade in
territorio estero, nel limite del 10 per cento del capitale, di cui all'articolo 4 della
legge 28 dicembre 1982, n. 966;
m) al versamento dei contributi trentennali a carico dello Stato non ancora versati alle
concessionarie, di cui all'articolo 8, comma primo, della legge 28 marzo 1968, n. 385;
n) all'affidamento a trattativa privata a professionisti del compito di redigere progetti
per un periodo di 3 anni di cui all'articolo 9 della legge n. 526 del 1985;
o) alla predisposizione di un elenco delle strade statali e delle autostrade di cui
all'articolo 2, lettera f), della legge 7 febbraio 1961, n. 59;
p) alla predisposizione di una relazione di carattere tecnico-economico sull'attività
svolta nell'esercizio precedente e sui rilevamenti statistici di cui all'articolo 2,
lettera h), della legge n. 59 del 1961;
q) alla costituzione di speciali uffici periferici di vigilanza sulla costruzione di
autostrade o sull'esecuzione di lavori eccezionali di cui all'articolo 24, comma secondo,
della legge n. 59 del 1961;
r) alla concessione della garanzia per mutui e obbligazioni contratti da società
concessionarie di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e all'articolo 1
della legge 28 marzo 1968, n. 382.
Articolo 98
Funzioni mantenute allo Stato.
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) alla pianificazione pluriennale della viabilità e alla programmazione, progettazione,
realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale nazionale, costituita dalle
grandi direttrici del traffico nazionale e da quelle che congiungono la rete viabile
principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi;
b) alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade;
c) alla regolamentazione della circolazione, anche ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale;
d) alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le
concessioni, nonché per l'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle strade
statali costituenti la rete nazionale;
e) alla relazione annuale al Parlamento sull'esito delle indagini periodiche riguardanti i
profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale ai sensi
dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
f) alla informazione dell'opinione pubblica con finalità prevenzionali ed educative ai
sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
g) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e
norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai
sensi del decreto legislativo n. 285 del 1992;
h) alle funzioni di indirizzo in materia di prevenzione degli incidenti, di sicurezza ed
informazione stradale e di telematica applicata ai trasporti, anche mediante iniziative su
scala nazionale;
i) alla funzione di regolamentazione della circolazione veicolare, ai sensi dell'articolo
6 del decreto legislativo n. 285 del 1992, per motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza
della circolazione, di tutela della salute e per esigenze di carattere militare.
2. All'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale si provvede, entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, attraverso intese
nella Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento delle intese nel termine
suddetto, si provvede nei successivi sessanta giorni con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri.
3. Sono, in particolare, mantenute allo Stato, in materia di strade e autostrade
costituenti la rete nazionale, le funzioni relative:
a) alla determinazione delle tariffe autostradali e ai criteri di determinazione dei piani
finanziari delle società concessionarie;
b) all'adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale;
c) all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade;
d) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade e delle
autostrade, sia direttamente sia in concessione;
e) al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all'esecuzione dei lavori
di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe, e alla
stipula delle relative convenzioni;
f) alla determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze e concessioni ed alla
esposizione della pubblicità.
4. La Conferenza unificata esprime parere in materia di pianificazione pluriennale della
viabilità e di programmazione per la gestione e il miglioramento della rete autostradale
e stradale d'interesse nazionale. La programmazione delle reti stradali interregionali
avviene tramite accordi tra le regioni interessate, sulla base degli indirizzi generali
stabiliti dalla Conferenza unificata.
Articolo 99
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo
4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non
espressamente indicate negli articoli del presente capo e tra queste, in particolare, le
funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle
strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, compresa la nuova
costruzione o il miglioramento di quelle esistenti, nonché la vigilanza sulle strade
conferite.
2. La progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade di cui al comma 1
può essere affidata temporaneamente, dagli enti territoriali cui la funzione viene
conferita, all'Ente nazionale per le strade (ANAS), sulla base di specifici accordi.
3. Sono, in particolare, trasferite alle regioni le funzioni di programmazione e
coordinamento della rete viaria. Sono attribuite alle province le funzioni di
progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale, secondo le modalità e i
criteri fissati dalle leggi regionali.
4. Alle funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione di rilevanti opere di
interesse interregionale si provvede mediante accordi di programma tra le regioni
interessate.
Articolo 100
Riordino di strutture.
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9 del presente decreto
legislativo è ricompreso, in particolare, l'ANAS.
Articolo 101
Trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale
nazionale.
1. Le strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale ai sensi
dell'articolo 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale
nazionale, sono trasferite, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all'articolo 98, comma 2, del presente decreto legislativo, al demanio delle regioni,
ovvero, con le leggi regionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, al demanio degli enti locali. Tali leggi attribuiscono agli enti titolari anche il
compito della gestione delle strade medesime.
2. In seguito al trasferimento di cui al comma 1 spetta alle regioni o agli enti locali
titolari delle strade la determinazione dei criteri e la fissazione e la riscossione, come
entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione
della pubblicità lungo o in vista delle strade trasferite, secondo i princìpi definiti
con atto di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59.
Articolo 102
Funzioni soppresse.
1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:
a) all'approvazione degli organici delle ferrovie in concessione;
b) all'approvazione degli organici delle gestioni governative e dei bilanci delle stesse,
all'approvazione dei modelli di contratti, alla nomina dei consigli di disciplina;
c) all'autorizzazione alla fabbricazione dei segnali stradali;
d) al rilascio delle concessioni alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle
revisioni;
e) al rilascio di nulla osta alla nomina del direttore di esercizio di metropolitane e
tramvie;
f) al rilascio di nulla osta per uniformi e segni distintivi;
g) al piano poliennale di escavazione dei porti di cui all'articolo 26 della legge 28
gennaio 1994, n. 84;
h) al rilascio delle autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi, a far
data dal 1° gennaio 2001.
Articolo 103
Funzioni affidate a soggetti privati.
1. Sono svolte da soggetti privati le attività relative:
a) all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, da parte di
medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo
tenuto a livello provinciale; la certificazione della conferma di validità viene
effettuata con le modalità di cui all'articolo 126, comma 5, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285;
b) alla riscossione delle entrate per prestazioni rese da soggetti pubblici nel settore
dei trasporti, da parte delle Poste italiane s.p.a., delle banche e dei concessionari
della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43.
Articolo 104
Funzioni mantenute allo Stato.
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti;
b) a tutte le funzioni inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale,
come individuati dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
c) alle competenze di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
d) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei
trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio, automobilistici, ferroviari, e dei trasporti ad
impianti fissi, del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti;
e) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo
quanto stabilito dall'articolo 4 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422;
f) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di interesse nazionale e sulla
sicurezza e regolarità di esercizio della rete ferroviaria di interesse nazionale;
g) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di
interesse nazionale;
h) alle funzioni attinenti alla programmazione realizzata previa intesa con le regioni
degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale;
i) agli interventi statali a favore delle imprese di autotrasporto di cui alla legge 23
dicembre 1997, n. 454;
l) al rilascio di autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi sino alla
data del 1° gennaio 2001;
m) all'albo nazionale degli autotrasportatori con funzioni di indirizzo, coordinamento e
vigilanza di cui all'articolo 1, comma 4, e articolo 7, comma 7 della legge 23 dicembre
1997, n. 454;
n) alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non comprese fra quelle
previste dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
o) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti
e unità tecniche indipendenti;
p) al riconoscimento delle omologazioni del Registro italiano navale (RINA) e alla
vigilanza sul RINA, l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale
(INSEAN) e la Lega navale italiana;
q) ai compiti di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285;
r) ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi Maggiore e Lugano;
s) alla classificazione dei porti; alla pianificazione, programmazione e progettazione
degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la
manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio
dell'attività portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali, nei porti di rilievo
nazionale e internazionale;
t) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto; alla sicurezza della
navigazione interna;
u) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi e delle unità da
diporto;
v) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;
z) alla bonifica delle vie di navigazione;
aa) alla costituzione e gestione del sistema del traffico marittimo denominato VTS;
bb) alla programmazione, costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di interesse
nazionale;
cc) alla disciplina delle scuole di volo e del rilascio dei titoli aeronautici (brevetti e
abilitazioni), nonché alla disciplina delle scuole di formazione marittima e del rilascio
dei titoli professionali marittimi; alla individuazione dei requisiti psico-fisici della
gente di mare;
dd) alla disciplina della sicurezza del volo;
ee) alle funzioni dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e del dipartimento
dell'aviazione civile previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.
250;
ff) alla programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario
padano-veneto;
gg) alla pianificazione degli interventi per sostenere la trasformazione delle compagnie
portuali, anche in relazione agli organici e all'assegnazione della cassa integrazione
guadagni;
hh) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli d'epoca e dell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida;
ii) agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi nonché per unità da
diporto nautico (1);
ll) al rilascio di patenti, di certificati di abilitazione professionale, di patenti
nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti (2);
mm) alla immatricolazione e registrazione della proprietà dei veicoli e delle successive
variazioni nell'archivio nazionale dei veicoli;
nn) alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche
tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 105, del
presente decreto legislativo, nonché alle visite e prove di veicoli in circolazione per
trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al
trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese
autorizzate;
oo) al rilascio di certificati e contrassegni di circolazione per ciclomotori;
pp) all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per
finalità di approvvigionamento di fonti di energia;
qq) al sistema informativo del demanio marittimo, la cui gestione è regolata mediante
protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 281/1997 (3).
(1) Lettera così modificata dall'art. 11, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 443.
(2) Lettera così sostituita dall'art. 11, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 443.
(3) Lettera aggiunta dall'art. 11, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 443.
Articolo 105
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non
espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità
portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le
funzioni relative:
a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al
servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di propria competenza;
b) al rifornimento idrico delle isole;
c) all'estimo navale;
d) alla disciplina della navigazione interna;
e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di
costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle
opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
f) al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le
autostrade ed i raccordi autostradali;
g) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto;
h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di
interesse regionale;
i) alla programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione di quelli
indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 104 del presente decreto legislativo;
l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio
marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di
approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti finalizzati
alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica
internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale
individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni.
Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal
1° gennaio 2002 (1).
3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15
marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:
a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle
scuole nautiche;
b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di
autoscuola;
d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle
revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore
dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci
per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneità ad attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli
autotrasportatori.
4. Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge
15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire
manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse
le strade e le autostrade.
5. In materia di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali conservano le
funzioni ad essi conferite o delegate dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422.
6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima
le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto.
7. L'attività di escavazione dei fondali dei porti è svolta dalle autorità portuali o,
in mancanza, è conferita alle regioni. Alla predetta attività si provvede mediante
affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.
(1) Lettera così modificata dall'art. 9, l. 16 marzo 2001, n. 88.
Articolo 106
Riordino e soppressione di strutture.
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi gli
uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di
trasporti e demanio marittimo e, in particolare:
a) il comitato centrale e i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori;
b) gli uffici della Motorizzazione civile e i centri prova autoveicoli;
c) la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;
d) la Direzione generale del demanio marittimo.
2. È soppresso il Servizio escavazione porti. Il relativo personale, è trasferito ai
sensi del comma 2 dell'articolo 9 (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 12, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 443.
Articolo 107
Funzioni mantenute allo Stato.
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello
Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità
montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed
organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di
protezione civile;
b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di
emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge
24 febbraio 1992, n. 225;
c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di
interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o
a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da
eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di
cui alla lettera b);
d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo 8, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225;
e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e
commerciali;
f) alle funzione operative riguardanti:
1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e
prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;
2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di
emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;
3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo
spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;
4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;
g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed
antropici;
h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica,
ivi compresa l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei
territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (1).
2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della lettera f) del comma
1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata.
(1) Lettera aggiunta dall'art. 13, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 443.
rticolo 108
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle
disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra
queste, in particolare:
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base
degli indirizzi nazionali;
2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o
dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24
febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di
eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;
4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali
condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della
lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;
6) (Omissis) (1);
7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;
b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi
di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei
connessi provvedimenti amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi
regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione
civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi
calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n.
225;
c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di
prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione
all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in
ambito comunale;
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle
forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in
ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla
base degli indirizzi regionali;
4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti
necessari a fronteggiare l'emergenza;
5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile,
dei servizi urgenti;
6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o
intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
(1) Numero abrogato dall'art. 14, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 443.
Articolo 109
Riordino di strutture e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi, in
particolare:
a) il Consiglio nazionale per la protezione civile;
b) il Comitato operativo della protezione civile.
2. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo
1997, n. 59, si provvede al riordino delle seguenti strutture:
a) Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi presso il Ministero
dell'interno;
b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
(1).
(1) Secondo quanto stabilito dall'art. 79, d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, all'Agenzia di
protezione civile, istituita dal medesimo articolo, sono trasferite le funzioni ed i
compiti tecnico-operativi e scientifici in materia di protezione civile svolti dalla
direzione generale della protezione civile e dai servizi antincendi del ministero
dell'interno, dal dipartimento della protezione civile e dal servizio sismico nazionale.
Articolo 110
Riordino dell'ANPA.
1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
ridefiniti gli organi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)
prevedendo il coinvolgimento delle regioni, ai fini di garantire il sistema nazionale dei
controlli in materia ambientale (1).
(1) L'ANPA è stata soppressa dall'art. 38, d.lg. 30 luglio 1999, n. 300 ed i suoi compiti
trasferiti all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.
Articolo 111
Servizio meteorologico nazionale distribuito.
1. Per lo svolgimento di compiti conoscitivi tecnico-scientifici ed
operativi nel campo della meteorologia, è istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio meteorologico nazionale
distribuito, cui è riconosciuta autonomia scientifica, tecnica ed amministrativa,
costituito dagli organi statali competenti in materia e dalle regioni ovvero da organismi
regionali da esse designati.
2. Con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono definiti la composizione ed i compiti del consiglio direttivo del
Servizio meteorologico nazionale distribuito con la presenza paritetica di rappresentanti
degli organismi statali competenti e delle regioni ovvero degli organismi regionali,
nonché del comitato scientifico costituito da esperti nella materia designati dalla
Conferenza unificata su proposta del consiglio direttivo. Con i medesimi decreti è
disciplinata l'organizzazione del servizio che sarà comunque articolato per ogni regione
da un servizio meteorologico operativo coadiuvato da un ente tecnico centrale.
Articolo 112
Oggetto.
1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi
in tema di "salute umana" e di "sanità veterinaria".
2. Restano esclusi dalla disciplina del presente capo le funzioni e i compiti
amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali delle forze armate, dei
corpi di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, delle Ferrovie dello Stato.
3. Resta invariato il riparto di competenze tra Stato e regioni stabilito dalla vigente
normativa in materia sanitaria per le funzioni concernenti:
a) le sostanze stupefacenti e psicotrope e la tossicodipendenza;
b) la procreazione umana naturale ed assistita;
c) i rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie, di cui al decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22;
d) la tutela sanitaria rispetto alle radiazioni ionizzanti, di cui al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230;
e) la dismissione dell'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257;
f) il sangue umano e i suoi componenti, la produzione di plasmaderivati ed i trapianti;
g) la sorveglianza ed il controllo di epidemie ed epizozie di dimensioni nazionali o
internazionali;
h) la farmaco-vigilanza e farmaco-epidemiologia nonché la rapida allerta sui prodotti
irregolari;
i) l'impiego confinato e la emissione deliberata nell'ambiente di microrganismi
geneticamente modificati;
l) la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro (1).
(1) Lettera aggiunta dall'art. 15, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 443.
Articolo 113
Definizioni.
1. Ai sensi del presente decreto legislativo attengono alla tutela della
salute umana le funzioni e i compiti rivolti alla promozione, alla prevenzione, al
mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione, nonché al
perseguimento degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Attengono alla sanità veterinaria, ai sensi del presente decreto legislativo, le
funzioni e i compiti relativi agli interventi profilattici e terapeutici riguardanti la
salute animale, nonché la salubrità dei prodotti di origine animale.
3. In particolare, attengono alle funzioni e ai compiti di cui ai commi 1 e 2:
a) la profilassi e la cura relative alle malattie umane e animali, ivi comprese le misure
riguardanti gli scambi intracomunitari, fermo restando il disposto dell'articolo 1, comma
3, lettera i), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) le funzioni di igiene pubblica;
c) l'igiene e il controllo dei prodotti alimentari, ivi compresi i prodotti dietetici e i
prodotti destinati a una alimentazione particolare, nonché gli alimenti di origine
animale e i loro sottoprodotti;
d) la disciplina delle professioni sanitarie;
e) la disciplina di medicinali, farmaci, gas medicinali, presìdi medico-chirurgici e
dispositivi medici, anche ad uso veterinario;
f) la tutela sanitaria della riproduzione animale;
g) la disciplina dei prodotti cosmetici.
Articolo 114
Conferimenti alle regioni.
1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate
dagli articoli del presente capo, tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di
salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato.
2. I conferimenti di cui al presente capo si intendono effettuati come trasferimenti, con
la sola esclusione delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i prodotti
cosmetici, effettuati a titolo di delega.
Articolo 115
Ripartizione delle competenze.
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono conservati allo Stato i seguenti compiti e funzioni amministrative:
a) l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del piano sanitario nazionale,
l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonché il
riparto delle relative risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza
Stato-regioni;
b) l'adozione di norme, linee-guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria
relative ad attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione,
apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ivi compresi gli alimenti;
c) la formazione, l'aggiornamento, le integrazioni e le modifiche delle tabelle e degli
elenchi relativi a sostanze o prodotti la cui produzione, importazione, cessione,
commercializzazione o impiego sia sottoposta ad autorizzazioni, nulla osta, assensi
comunque denominati, obblighi di notificazione, restrizioni o divieti;
d) l'approvazione di manuali e istruzioni tecniche su tematiche di interesse nazionale;
e) lo svolgimento di ispezioni, anche mediante l'accesso agli uffici e alla
documentazione, nei confronti degli organismi che esercitano le funzioni e i compiti
amministrativi conferiti nonché lo svolgimento di ispezioni agli stabilimenti di
produzione di medicinali per uso umano e per uso veterinario, ivi comprese le materie
prime farmacologicamente attive e i gas medicinali, e ai centri di sperimentazione clinica
umana e veterinaria (1);
f) la definizione dei criteri per l'esercizio delle attività sanitarie ed i relativi
controlli ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 42 della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 1997, recante l'approvazione dell'atto
di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio
delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
g) la definizione di un modello di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e
private.
2. Nelle materie di cui all'articolo 112 sono conferiti tutte le funzioni e i compiti
amministrativi non compresi nel comma 1 del presente articolo né disciplinati dagli
articoli seguenti del presente capo, ed in particolare quelli concernenti:
a) l'approvazione dei piani e dei programmi di settore non aventi rilievo e applicazione
nazionale;
b) l'adozione dei provvedimenti puntuali e l'erogazione delle prestazioni;
c) la verifica della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di
attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità
di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto
previsto al comma 3 del presente articolo, nonché la vigilanza successiva, ivi compresa
la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio;
d) le verifiche di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo
119, comma 1, lettera d).
3. Il conferimento delle funzioni di verifica delle conformità di cui al comma 2 ha
effetto dopo un anno dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro tale
termine, con decreto legislativo da emanarsi ai sensi dell'articolo 10 della legge 15
marzo 1997, n. 59, sono individuati gli adempimenti affidabili ad idonei organismi
privati, abilitati dall'autorità competente, nonché quelli che, per caratteristiche
tecniche e finalità, devono restare di competenza degli organi centrali.
3-bis. Ai sensi del comma 3 del presente articolo, restano riservate allo Stato le
funzioni di verifica, ai fini del controllo preventivo, della conformità rispetto alla
normativa nazionale e comunitaria, limitatamente agli aspetti di tutela della salute di
rilievo nazionale:
a) degli stabilimenti di produzione dei prodotti destinati ad alimentazione particolare e
dei prodotti fitosanitari;
b) dei macelli, dei mercati ittici e stabilimenti dove si allevano animali o pesci,
nonché dei laboratori di trasformazione e delle altre strutture di interesse veterinario
che fabbricano o trattano prodotti destinati all'esportazione;
c) dei laboratori (2).
3-ter. L'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 3 -bis è regolato sulla base di
modalità definite con apposito accordo da approvare in conferenza Stato-regioni, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (2).
4. La costituzione di scorte di medicinali di uso non ricorrente, sieri, vaccini e
presìdi profilattici può essere effettuata dall'autorità statale o da quella regionale.
Lo Stato assicura il coordinamento delle diverse iniziative, anche attraverso gli
strumenti informativi di cui all'articolo 118, ai fini della economicità nella
costituzione delle scorte e, di conseguenza, del loro utilizzo in comune.
5. Restano riservate allo Stato le competenze di cui agli articoli 10, commi 2, 3 e 4, e
14, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e
integrazioni, le attribuzioni del livello centrale in tema di sperimentazioni gestionali
di cui all'articolo 9-bis dello stesso decreto, nonché quelle di cui all'articolo 32
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(1) Lettera così modificata dall'art. 16, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 443.
(2) Comma aggiunto dall'art. 16, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 443.
Articolo 116
Pianificazione.
1. L'individuazione degli obiettivi essenziali e dei criteri comuni di
azione amministrativa relativi ai piani e programmi di settore adottati dalle regioni è
operata con atti di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15
marzo 1997, n. 59, nel rispetto dei piani e programmi di cui all'articolo 115, comma 1,
lettera a) del presente decreto legislativo.
2. Le funzioni già esercitate da commissioni e organismi ministeriali, anche a
composizione mista o paritetica con altre amministrazioni, in relazione ai piani e
programmi di settore conferiti alle regioni, sono soppresse. Con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è operato il riordino
delle medesime commissioni e organismi, provvedendo alla relativa soppressione nei casi in
cui non permangano funzioni residue.
Articolo 117
Interventi d'urgenza.
1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti
d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza,
spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e
dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le
misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma
1.
Articolo 118
Attività di informazione.
1. In relazione alle funzioni conferite ai sensi del presente capo restano
allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
a) la raccolta e lo scambio di informazioni ai fini del collegamento con l'Organizzazione
mondiale della sanità (OMS), le altre organizzazioni internazionali e gli organismi
comunitari;
b) la gestione del Sistema informativo sanitario (SIS) per quanto concerne le competenze
statali, nonché il coordinamento dei Sistemi informativi regionali, in connessione con
gli osservatori regionali, con altri organismi pubblici e privati; in particolare,
rimangono salve le competenze dell'Osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi, di
cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) l'analisi statistica e la diffusione dei dati ISTAT-SIS-SISTAN, ai sensi dell'articolo
1, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
d) la redazione delle relazioni da presentarsi al Parlamento e le altre relazioni o
rapporti di carattere nazionale;
e) il coordinamento informativo e statistico relativo alle funzioni e ai compiti
conferiti; a tal fine i soggetti destinatari del conferimento sono tenuti a comunicare
alla competente autorità statale, con aggiornamento periodico o comunque a richiesta, le
principali informazioni concernenti l'attività svolta, con particolare riferimento alle
prestazioni erogate, nonché all'insorgenza e alla diffusione di malattie umane o animali;
f) la predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 5 dell'articolo 5 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.
2. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative concernenti la pubblicità
sanitaria, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, ad esclusione delle funzioni di cui
agli articoli 7 e 9 della stessa legge, conservate allo Stato.
Articolo 119
Autorizzazioni.
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio di medicinali,
gas medicinali, presìdi medico-chirurgici, prodotti alimentari destinati ad alimentazioni
particolari e dispositivi medici, anche ad uso veterinario, salvo quanto previsto dal
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;
b) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari e dei relativi presidi sanitari;
c) l'autorizzazione alla importazione o esportazione di sostanze o preparati chimici
vietati o sottoposti a restrizioni;
d) l'autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali e presìdi
medico-chirurgici, dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche
terapeutiche delle acque minerali;
e) l'autorizzazione alla fabbricazione per l'immissione in commercio degli additivi o dei
prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I al decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 123 (1).
2. (Omissis) (2).
(1) Lettera aggiunta dall'art. 17, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 443.
(2) Comma abrogato dall'art. 17, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 443.
Articolo 120
Prestazioni e tariffe.
1. Rimangono ferme le attuali competenze dello Stato concernenti:
a) la classificazione dei medicinali ai fini della loro erogazione da parte del Servizio
sanitario nazionale, di cui all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con
modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e all'articolo 1, comma 42, della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
b) la contrattazione, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, dei prezzi dei medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione prevista dal
regolamento 93/2309/CEE;
c) il regime di rimborsabilità dei medicinali autorizzati con procedura centralizzata, di
cui alla direttiva 65/65/CEE;
d) la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali innovativi da porre a
carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;
e) la determinazione delle ipotesi e delle modalità per l'erogazione di prodotti
dietetici a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo
1982, n. 98;
f) l'approvazione del nomenclatore tariffario protesi, sentita la Conferenza
Stato-regioni;
g) la definizione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni,
di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; la
definizione dei massimi tariffari, di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 28 dicembre
1995, n. 549; l'individuazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di cui al medesimo articolo 2, comma 9;
h) l'assistenza penitenziaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, all'articolo 2,
ultimo comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito con modificazioni dalla
legge 1° luglio 1981, n. 344, e all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502; l'assistenza al personale navigante marittimo e della aviazione
civile, nonché le forme convenzionali di assistenza sanitaria all'estero per il personale
delle pubbliche amministrazioni;
i) la determinazione dei criteri di fruizione di prestazioni ad altissima specializzazione
all'estero, di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595;
l) le autorizzazioni e i rimborsi relativi al trasferimento per cura in Italia di
cittadini stranieri residenti all'estero, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
m) le tariffe relative alle prestazioni sanitarie a favore degli stranieri, nonché la
loro iscrizione volontaria od obbligatoria al Servizio sanitario nazionale.
Articolo 121
Vigilanza su enti.
1. Sono conservate allo Stato le funzioni di vigilanza e controllo sugli
enti pubblici e privati che operano su scala nazionale o ultraregionale, ivi compresi gli
ordini e collegi professionali. In particolare, spettano allo Stato le funzioni di
approvazione degli statuti e di autorizzazione a modifiche statutarie nei confronti degli
enti summenzionati.
2. Ferme restando le competenze regionali aventi ad oggetto l'attività assistenziale
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le attività degli istituti
zooprofilattici sperimentali, sono conservati allo Stato il riconoscimento, il
finanziamento, la vigilanza ed il controllo, in particolare sull'attività di ricerca
corrente e finalizzata, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
e privati e degli istituti zooprofilattici sperimentali.
3. La definizione, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle attività di alta
specialità e dei requisiti necessari per l'esercizio delle stesse, nonché il
riconoscimento degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e la
relativa vigilanza sono di competenza dello Stato. Restano ferme le competenze relative
all'approvazione dei regolamenti degli enti di assistenza ospedaliera a norma
dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modifiche ed integrazioni, nonché quelle previste dallo stesso articolo 4, comma 13.
4. Spettano alle regioni le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e
privati che operano a livello infraregionale, nonché quelle già di competenza delle
regioni sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli enti
nazionali.
Articolo 122
Vigilanza sui fondi integrativi.
1. Spetta allo Stato la vigilanza sui fondi integrativi sanitari, di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, istituiti e gestiti a
livello ultra-regionale.
2. È conferita alle regioni la vigilanza sui medesimi fondi istituiti e gestiti a livello
regionale o infraregionale.
Articolo 123
Contenzioso.
1. Sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la
corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati.
2. Restano altresì salve le funzioni della Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie, di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233, e al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché
le funzioni contenziose della Commissione medica d'appello avverso i giudizi di
inidoneità permanente al volo, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.
3. Sono inoltre conservate le funzioni consultive esercitate dall'ufficio medico legale
del Ministero della sanità nei ricorsi amministrativi o giurisdizionali in materia di
pensioni di guerra e di servizio e nelle procedure di riconoscimento di infermità da
causa di servizio.
Articolo 124
Professioni sanitarie.
1. Sono conservate allo Stato le seguenti funzioni amministrative:
a) la disciplina delle attività libero-professionali e delle relative incompatibilità,
ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'articolo
1, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) la determinazione delle figure professionali e dei relativi profili delle professioni
sanitarie, sanitarie ausiliarie e delle arti sanitarie, ai sensi dell'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
c) gli adempimenti in materia di riconoscimento dei diplomi ed esercizio delle professioni
sanitarie, sanitarie ausiliarie ed arti sanitarie da parte di cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea;
d) il riconoscimento dei diplomi per l'esercizio delle professioni suddette, conseguiti da
cittadini italiani in paesi extracomunitari, ai sensi della legge 8 novembre 1984, n. 752;
e) la programmazione del fabbisogno per le specializzazioni mediche e la relativa
formazione, di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e al decreto legislativo
8 agosto 1991, n. 257, ivi compresa l'erogazione delle borse di studio e la determinazione
dei requisiti di idoneità delle strutture ove viene svolta la formazione specialistica,
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;
f) la determinazione dei requisiti minimi e dei criteri generali relativi all'ammissione
all'impiego del personale delle aziende USL e ospedaliere, nonché al conferimento degli
incarichi dirigenziali d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
2. È trasferito alle regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero
ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale, ed
ai fini dell'accesso alle convenzioni con le USL per l'assistenza generica e
specialistica, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, e all'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Articolo 125
Ricerca scientifica.
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni amministrative in materia di
ricerca scientifica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera p), della legge 15 marzo
1997, n. 59, tra cui quelle concernenti:
a) la sperimentazione clinica di medicinali, presidi medico-chirurgici, dispositivi
medici, nonché la protezione e tutela degli animali impiegati a fini scientifici e
sperimentali;
b) la cooperazione scientifica internazionale.
Articolo 126
Profilassi internazionale.
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera i), della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono mantenute allo Stato, anche avvalendosi delle aziende USL sulla base di
apposito accordo definito in sede di Conferenza unificata, le funzioni amministrative in
materia di profilassi internazionale, con particolare riferimento ai controlli
igienico-sanitari alle frontiere, ai controlli sanitari delle popolazioni migranti,
nonché ai controlli veterinari infracomunitari e di frontiera.
Articolo 127
Riordino di strutture.
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si
provvede al riordino dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore di
sanità, dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro.
Articolo 128
Oggetto e definizioni.
1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi
relativi alla materia dei "servizi sociali".
2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi sociali" si intendono
tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a
pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di
bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse
soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle
assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
Articolo 129
Competenze dello Stato.
1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
conservate allo Stato le seguenti funzioni:
a) la determinazione dei princìpi e degli obiettivi della politica sociale;
b) la determinazione dei criteri generali per la programmazione della rete degli
interventi di integrazione sociale da attuare a livello locale;
c) la determinazione degli standard dei servizi sociali da ritenersi essenziali in
funzione di adeguati livelli delle condizioni di vita;
d) compiti di assistenza tecnica, su richiesta dagli enti locali e territoriali, nonché
compiti di raccordo in materia di informazione e circolazione dei dati concernenti le
politiche sociali, ai fini della valutazione e monitoraggio dell'efficacia della spesa per
le politiche sociali;
e) la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per
le politiche sociali secondo le modalità di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 133, comma 4, del presente decreto
legislativo;
f) i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento dei rapporti con gli
organismi dell'Unione europea operanti nei settori delle politiche sociali e gli
adempimenti previsti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione europea;
g) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli
operatori sociali nonché le disposizioni generali concernenti i requisiti per l'accesso e
la durata dei corsi di formazione professionale;
h) gli interventi di prima assistenza in favore dei profughi, limitatamente al periodo
necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla concessione del
permesso di soggiorno, nonché di ricetto ed assistenza temporanea degli stranieri da
respingere o da espellere;
i) la determinazione degli standard organizzativi dei soggetti pubblici e privati e degli
altri organismi che operano nell'ambito delle attività sociali e che concorrono alla
realizzazione della rete dei servizi sociali;
l) le attribuzioni in materia di riconoscimento dello status di rifugiato ed il
coordinamento degli interventi in favore degli stranieri richiedenti asilo e dei
rifugiati, nonché di quelli di protezione umanitaria per gli stranieri accolti in base
alle disposizioni vigenti;
m) gli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
le misure di protezione degli appartenenti alle Forze armate e di polizia o a Corpi
militarmente organizzati e loro familiari;
n) la revisione delle pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili e la
verifica dei requisiti sanitari che hanno dato luogo a benefìci economici di invalidità
civile.
2. Le competenze previste dal comma 1, lettere d) e g) del presente articolo sono
esercitate sulla base di criteri e parametri individuati dalla Conferenza unificata. Le
competenze previste dalle lettere b), c) ed i) del medesimo comma 1 sono esercitate
sentita la Conferenza unificata.
Articolo 130
Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili.
1. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e
indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è
trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS).
2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi
civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura,
provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefìci aggiuntivi rispetto
a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale.
3. Fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e
quella della concessione dei benefìci economici, di cui all'articolo 11 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla
concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al
comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il
procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS
negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di
cui al medesimo comma 1.
4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministrativo,
secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la tutela
giurisdizionale davanti al giudice ordinario.
Articolo 131
Conferimenti alle regioni e agli enti locali.
1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i
compiti amministrativi nella materia dei "servizi sociali", salvo quelli
espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 129 e quelli trasferiti all'INPS ai sensi
dell'articolo 130.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai comuni, che le esercitano anche
attraverso le comunità montane, i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni
sociali, nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi
sociali, anche con il concorso delle province.
Articolo 132
Trasferimento alle regioni.
1. Le regioni adottano, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 15
marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, la
legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai comuni ed agli
enti locali e di quelle mantenute in capo alle regioni stesse. In particolare la legge
regionale conferisce ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a:
a) i minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose;
b) i giovani;
c) gli anziani;
d) la famiglia;
e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;
f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;
g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente decreto
legislativo.
2. Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al successivo conferimento alle
province, ai comuni ed agli altri enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, le
funzioni e i compiti relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e
delle strutture che agiscono nell'ambito dei "servizi sociali", con particolare
riguardo a:
a) la cooperazione sociale;
b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);
c) il volontariato.
Articolo 133
Fondo nazionale per le politiche sociali.
1. Il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è denominato
"Fondo nazionale per le politiche sociali".
2. Confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali le risorse statali destinate
ad interventi in materia di "servizi sociali", secondo la definizione di cui
all'articolo 128 del presente decreto legislativo.
3. In particolare, ad integrazione di quanto già previsto dall'articolo 59, comma 46,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati al Fondo nazionale per le politiche
sociali gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalla legge 23 dicembre
1997, n. 451 e quelli del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo
43 della legge 6 marzo 1998, n. 40.
4. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 46 dell'art. 59, l. 27 dicembre 1997, n. 449.
Articolo 134
Soppressione delle strutture ministeriali.
1. Presso la direzione generale dei servizi civili del Ministero
dell'interno è soppresso il servizio assistenza economica alle categorie protette e sono
riordinati, con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i
servizi interventi di assistenza sociale, affari assistenziali speciali, gestioni
contabili.
Articolo 135
Oggetto.
1. Il presente capo ha come oggetto la programmazione e la gestione
amministrativa del servizio scolastico, fatto salvo il trasferimento di compiti alle
istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 136
Definizioni.
1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per programmazione e
gestione amministrativa del servizio scolastico si intende l'insieme delle funzioni e dei
compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione.
2. Tra le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono compresi, tra l'altro:
a) la programmazione della rete scolastica;
b) l'attività di provvista delle risorse finanziarie e di personale;
c) l'autorizzazione, il controllo e la vigilanza relativi ai vari soggetti ed organismi,
pubblici e privati, operanti nel settore;
d) la rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni, strumentali e finali, sulla base
dell'esperienza quotidiana del concreto funzionamento del servizio, le correlate
iniziative di segnalazione e di proposta;
e) l'adozione, nel quadro dell'organizzazione generale ed in attuazione degli obiettivi
determinati dalle autorità preposte al governo del servizio, di tutte le misure di
organizzazione amministrativa necessarie per il suo migliore andamento.
Articolo 137
Competenze dello Stato.
1. Restano allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i
parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza
unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla
determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello
Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui all'articolo 138,
comma 3, del presente decreto legislativo.
2. Restano altresì allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole
militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito
delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonché i provvedimenti
relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.
Articolo 138
Deleghe alle regioni.
1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono
delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:
a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione
professionale;
b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse
umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando
il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del
territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
d) la determinazione del calendario scolastico;
e) i contributi alle scuole non statali;
f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni
conferite.
2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico
immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle
strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'articolo 7 della legge 15
marzo 1997, n. 59.
3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai
conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le
industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale
di danza, nonché alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia (1).
(1) I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali
pareggiati sono stati trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici
dall'art. 2, l. 21 dicembre 1999, n. 508.
Articolo 139
Trasferimenti alle province ed ai comuni.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto
legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province,
in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri
gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione
degli strumenti di programmazione;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con
handicap o in situazione di svantaggio;
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le
istituzioni scolastiche;
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni
conferite;
g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi
collegiali scolastici a livello territoriale.
2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in
relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le
istituzioni scolastiche, iniziative relative a:
a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in
verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
e) interventi perequativi;
f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla
salute.
3. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei
conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita
ai comuni.
Articolo 140
Oggetto.
1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi
in materia di "formazione professionale", ad esclusione di quelli concernenti la
formazione professionale di carattere settoriale oggetto di apposita regolamentazione in
attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
anche in raccordo con quanto previsto dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, e dal decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
Articolo 141
Definizioni.
1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per "formazione
professionale" si intende il complesso degli interventi volti al primo inserimento,
compresa la formazione tecnico professionale superiore, al perfezionamento, alla
riqualificazione e all'orientamento professionali, ossia con una valenza prevalentemente
operativa, per qualsiasi attività di lavoro e per qualsiasi finalità, compresa la
formazione impartita dagli istituti professionali, nel cui ambito non funzionano corsi di
studio di durata quinquennale per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria
superiore, la formazione continua, permanente e ricorrente e quella conseguente a
riconversione di attività produttive. Detti interventi riguardano tutte le attività
formative volte al conseguimento di una qualifica, di un diploma di qualifica superiore o
di un credito formativo, anche in situazioni di alternanza formazione-lavoro. Tali
interventi non consentono il conseguimento di un titolo di studio o di diploma di
istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria se non nei casi e con
i presupposti previsti dalla legislazione dello Stato o comunitaria, ma sono comunque
certificabili ai fini del conseguimento di tali titoli.
2. Agli stessi effetti rientra, fra le funzioni inerenti la materia, la vigilanza
sull'attività privata di formazione professionale.
3. Sempre ai medesimi effetti la "istruzione artigiana e professionale" si
identifica con la "formazione professionale".
4. Gli istituti professionali che devono essere trasferiti alle regioni sulla base di
quanto previsto al comma 1 del presente articolo ed a norma dell'articolo 144, sono
individuati con le procedura di cui al medesimo articolo 144, comma 2.
Articolo 142
Competenze dello Stato.
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi inerenti a:
a) i rapporti internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea in
materia di formazione professionale, nonché gli interventi preordinati ad assicurare
l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi contratti nella stessa materia a livello
internazionale o delle Comunità;
b) l'indirizzo e il coordinamento e le connesse attività strumentali di acquisizione ed
elaborazione di dati e informazioni, utilizzando a tal fine anche il Sistema informativo
lavoro previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
c) l'individuazione degli standard delle qualifiche professionali, ivi compresa la
formazione tecnica superiore e dei crediti formativi e delle loro modalità di
certificazione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 17 della legge 24 giugno
1997, n. 196;
d) la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono
la formazione professionale;
e) le funzioni statali previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di
apprendistato, tirocini, formazione continua, contratti di formazione-lavoro;
f) le funzioni statali previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare per quanto concerne la
formazione continua, l'analisi dei fabbisogni formativi e tutto quanto connesso alla
ripartizione e gestione del Fondo per l'occupazione (1);
g) il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi
nazionali d'assistenza tecnica e cooperativa con i paesi in via di sviluppo;
h) l'istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei
lavoratori italiani all'estero;
i) l'istituzione e l'autorizzazione di attività formative idonee per il conseguimento di
un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o
postuniversitaria, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n.
845, e in particolare dei corsi integrativi di cui all'articolo 191, comma 6, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
l) la formazione professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi dello Stato
militarmente organizzati e, in genere, dalle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, a favore dei propri dipendenti.
2. In ordine alle competenze mantenute in capo allo Stato dal comma 1 del presente
articolo, ad esclusione della lettera l), la Conferenza Stato-regioni esercita funzioni di
parere obbligatorio e di proposta. Sono svolti altresì dallo Stato, d'intesa con la
Conferenza stessa, i seguenti compiti e funzioni:
a) la definizione degli obiettivi generali del sistema complessivo della formazione
professionale, in accordo con le politiche comunitarie;
b) la definizione dei criteri e parametri per la valutazione quanti-qualitativa dello
stesso sistema e della sua coerenza rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);
c) l'approvazione e presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato e
sulle prospettive dell'attività di formazione professionale, sulla base di quelle
formulate dalle regioni con il supporto dell'ISFOL;
d) la definizione, in sede di Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, dei programmi operativi multi-regionali di formazione professionale
di rilevanza strategica per lo sviluppo del paese.
3. Permangono immutati i compiti e le funzioni esercitati dallo Stato in ordine agli
istituti professionali di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, e di cui agli
articoli da 64 a 66 e da 68 a 71 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
(1) Lettera così modificata dall'art. 18, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 443.
Articolo 143
Conferimenti alle regioni.
1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate
dall'articolo 145 tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia
"formazione professionale", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato
dall'articolo 142. Spetta alla Conferenza Stato-regioni la definizione degli interventi di
armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema.
2. Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro la
regione attribuisce, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno
1990, n. 142, di norma alle province le funzioni ad essa trasferite in materia di
formazione professionale.
Articolo 144
Trasferimenti alle regioni.
1. Sono trasferiti, in particolare, alle regioni, ai sensi dell'articolo
118, comma primo, della Costituzione:
a) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione
professionale;
b) le funzioni e i compiti attualmente svolti dagli organi centrali e periferici del
Ministero della pubblica istruzione nei confronti degli istituti professionali, trasferiti
ai sensi del comma 2 del presente articolo, ivi compresi quelli concernenti l'istituzione,
la vigilanza, l'indirizzo e il finanziamento, limitatamente alle iniziative finalizzate al
rilascio di qualifica professionale e non al conseguimento del diploma.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro sei mesi
dall'approvazione del presente decreto legislativo, sono individuati e trasferiti alle
regioni gli istituti professionali di cui all'articolo 141.
3. I trasferimenti hanno effetto dal secondo anno scolastico successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, con la salvaguardia della prosecuzione
negli studi degli alunni già iscritti nell'anno precedente.
4. Per effetto dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo,
gli istituti professionali assumono la qualifica di enti regionali. Ad essi si estende il
regime di autonomia funzionale spettante alle istituzioni scolastiche statali, anche ai
sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 19, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 443.
Articolo 145
Modalità per il trasferimento di beni, risorse e personale.
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b) ed e), e dell'articolo 7,
commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e,
rispettivamente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della
pubblica istruzione, provvede con propri decreti a trasferire dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, a seguito dell'attuazione del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, e dal Ministero della pubblica istruzione alle regioni beni, risorse
finanziarie, strumentali e organizzative, e personale nel rispetto dei seguenti criteri:
a) i beni e le risorse da trasferire sono individuati in rapporto alle funzioni e ai
compiti in precedenza svolti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal
Ministero della pubblica istruzione, e trasferiti dal presente decreto legislativo;
b) il personale dirigenziale, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario degli
istituti professionali di cui all'articolo 144 è trasferito alle regioni.
2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo ed ha effetto con l'entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 146.
Articolo 146
Riordino di strutture.
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), e dell'articolo 7, comma
3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro novanta giorni dalla adozione del decreto di
cui all'articolo 145 del presente decreto legislativo, si provvede con regolamento, da
emanarsi in base all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, al riordino delle strutture ministeriali interessate dai
conferimenti disposti dal presente capo.
Articolo 147
Abrogazione di disposizioni.
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3).
(1) Abroga l'art. 7, d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 10.
(2) Abroga gli artt. 35 e 40, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
(3) Abroga il comma 1 dell'art. 2 e l'art. 18, l. 21 dicembre 1978, n. 845.
Articolo 148
Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) "beni culturali", quelli che compongono il patrimonio storico, artistico,
monumentale, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri
che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla
legge;
b) "beni ambientali", quelli individuati in base alla legge quale testimonianza
significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali o culturali;
c) "tutela", ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i
beni culturali e ambientali;
d) "gestione", ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse
umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo
al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione;
e) "valorizzazione", ogni attività diretta a migliorare le condizioni di
conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la
fruizione;
f) "attività culturali", quelle rivolte a formare e diffondere espressioni
della cultura e dell'arte;
g) "promozione", ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le attività
culturali.
Articolo 149
Funzioni riservate allo Stato.
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni
culturali la cui disciplina generale è contenuta nella legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e loro successive
modifiche e integrazioni.
2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono all'attività di conservazione dei
beni culturali.
3. Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni e compiti:
a) apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e
vigilanza sui beni vincolati;
b) autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti, anche di
natura interinale, diretti a garantire la conservazione, l'integrità e la sicurezza dei
beni di interesse storico o artistico;
c) controllo sulla circolazione e sull'esportazione dei beni di interesse storico o
artistico ed esercizio del diritto di prelazione;
d) occupazione d'urgenza, concessioni e autorizzazioni per ricerche archeologiche;
e) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o artistico;
f) conservazione degli archivi degli Stati italiani preunitari, dei documenti degli organi
giudiziari e amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie di
servizio, di tutti gli altri archivi o documenti di cui lo Stato abbia la disponibilità
in forza di legge o di altro titolo;
g) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati di notevole
interesse storico, nonché le competenze in materia di consultabilità dei documenti
archivistici;
h) le ulteriori competenze previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e dal decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e da altre leggi riconducibili
al concetto di tutela di cui all'articolo 148 del presente decreto legislativo.
4. Spettano altresì allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le seguenti funzioni e compiti:
a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento CEE n. 3911/1992 del
Consiglio del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni;
b) le attività dirette al recupero dei beni culturali usciti illegittimamente dal
territorio nazionale, in attuazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo
1993;
c) la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio culturale e la raccolta e
coordinamento delle informazioni relative;
d) le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di preparazione professionale
operanti nel settore dei beni culturali nonché la determinazione dei criteri generali
sulla formazione professionale e l'aggiornamento del personale tecnico-scientifico, ferma
restando l'autonomia delle università;
e) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da
seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in
rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello
nazionale;
f) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da
seguire nell'attività tecnico-scientifica di restauro.
5. Le regioni, le province e i comuni possono formulare proposte ai fini dell'esercizio
delle funzioni di cui al comma 3, lettere a) ed e), del presente articolo, nonché ai fini
dell'esercizio del diritto di prelazione. Lo Stato può rinunciare all'acquisto ai sensi
dell'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, trasferendo alla regione, provincia
o comune interessati la relativa facoltà.
6. Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni
ambientali di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 di conversione con
modificazioni del D.L. 27 giugno 1985, n. 312.
Articolo 150
La gestione.
1. Una commissione paritetica, composta da cinque rappresentanti del
Ministero per i beni e le attività culturali e da cinque rappresentanti degli enti
territoriali designati dalla Conferenza unificata, individua, ai sensi dell'articolo 17,
comma 131, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i musei o altri beni culturali statali la
cui gestione rimane allo Stato e quelli per i quali essa è trasferita, secondo il
principio di sussidiarietà, alle regioni, alle province o ai comuni.
2. La commissione è presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un
Sottosegretario da lui delegato e conclude i lavori entro due anni con la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco dei musei o altri beni
culturali di cui al comma 1.
3. La Commissione entro un anno dal suo insediamento formula una proposta di elenco sulla
quale le commissioni di cui all'articolo 154 esprimono parere.
4. Il trasferimento della gestione ai sensi del comma 1, salve le funzioni e i compiti di
tutela riservati allo Stato, riguarda, in particolare, l'autonomo esercizio delle
attività concernenti:
a) l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina del personale, i servizi aggiuntivi,
le riproduzioni e le concessioni d'uso dei beni;
b) la manutenzione, la sicurezza, l'integrità dei beni, lo sviluppo delle raccolte
museali;
c) la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento delle finalità di
valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo
7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al trasferimento alle regioni, alle
province o ai comuni della gestione dei musei o altri beni culturali indicati nell'elenco
di cui al comma 2 del presente articolo, nonché all'individuazione dei beni, delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire e loro ripartizione
tra le regioni e tra regioni, province e comuni.
6. Con proprio decreto il Ministro per i beni e le attività culturali definisce i criteri
tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare nell'esercizio delle attività
trasferite, in modo da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la
loro sicurezza e la prevenzione dei rischi. Con apposito protocollo tra il Ministro per i
beni e le attività culturali e l'ente locale cui è trasferita la gestione possono essere
individuate ulteriori attività da trasferire.
7. Le regioni provvedono, con proprie norme, alla organizzazione, al funzionamento ed al
sostegno dei musei o degli altri beni culturali la cui gestione è stata trasferita ai
sensi del presente decreto legislativo.
8. Ai fini dell'individuazione di eventuali modifiche dell'elenco di cui al comma 2, la
commissione paritetica può essere ricostituita, su iniziativa del Ministro per i beni e
le attività culturali o della Conferenza unificata, entro due anni dalla pubblicazione
dell'elenco medesimo. La commissione svolge i propri lavori con le procedure di cui al
presente articolo e le conclude entro un anno dalla ricostituzione.
Articolo 151
Biblioteche pubbliche statali universitarie.
1. Le università possono richiedere il trasferimento delle biblioteche
pubbliche statali ad esse collegate. Ai fini del trasferimento, il Ministro per i beni e
le attività culturali stipula con le università apposita convenzione, sentito il parere
del [Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali] (1) e del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Nell'ambito della convenzione
sono anche individuati i beni del patrimonio bibliografico da riservare al demanio dello
Stato.
(1) Ora Consiglio per i beni culturali e ambientali e comitati tecnico-scientifici, ex
art. 4, d.lg. 20 ottobre 1998, n. 368.
Articolo 152
La valorizzazione.
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio
ambito, la valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la valorizzazione viene di norma attuata mediante
forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo
quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.
2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di
cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui al
predetto articolo 154.
3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le attività
concernenti:
a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità
e valore;
b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche
mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;
c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;
d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione
con università ed istituzioni culturali e di ricerca;
e) l'organizzazione di attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con
istituti di istruzione;
f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e
privati;
g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad
operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;
h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni
culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti
per il turismo.
Articolo 153
La promozione.
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono, ciascuno nel proprio
ambito, alla promozione delle attività culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera c), della legge 15 marzo 1977, n. 59, la promozione viene di norma attuata
mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali,
secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.
2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di
cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui
all'articolo 154.
3. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare le attività
concernenti:
a) gli interventi di sostegno alle attività culturali mediante ausili finanziari, la
predisposizione di strutture o la loro gestione;
b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività
culturali ed a favorirne la migliore diffusione;
c) l'equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le diverse aree territoriali;
d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività
culturali con quelle relative alla istruzione scolastica e alla formazione professionale;
e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note,
anche in relazione all'impiego di tecnologie in evoluzione.
Articolo 154
Commissione per i beni e le attività culturali.
1. È istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i
beni e le attività culturali, composta da tredici membri designati:
a) tre dal Ministro per i beni e le attività culturali;
b) due dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica;
c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'associazione
regionale delle province;
d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;
e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati tra i dirigenti delle
rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.
3. Il presidente della commissione è scelto tra i suoi componenti dal Presidente della
Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali. I
componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati (1).
(1) Il soprintendente regionale per i beni culturali e ambientali di cui all'art. 7, d.lg.
20 ottobre 1998, n. 368, è anch'esso componente della commissione di cui al presente
articolo.
Articolo 155
Funzioni della commissione.
1. Ciascuna commissione, ai fini della definizione del programma nazionale
e di quello regionale, istruisce e formula una proposta di piano pluriennale e annuale di
valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività, perseguendo lo
scopo di armonizzazione e coordinamento, nel territorio regionale, delle iniziative dello
Stato, della regione, degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati.
2. La commissione svolge inoltre i seguenti compiti:
a) monitoraggio sull'attuazione dei piani di cui al comma 1;
b) esprime, su iniziativa delle amministrazioni statali e regionali, pareri in ordine a
interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
Articolo 156
Compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo.
1. Lo Stato svolge i seguenti compiti:
a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività teatrali, musicali e
di danza, secondo princìpi idonei a valorizzare la qualità e la progettualità e in
un'ottica di riequilibrio delle presenze e dei soggetti e delle attività teatrali sul
territorio;
b) promuove la presenza della produzione nazionale di teatro, di musica e di danza
all'estero, anche mediante iniziative di scambi e di ospitalità reciproche con altre
nazioni;
c) definisce, previa intesa con la Conferenza unificata, i requisiti della formazione del
personale artistico e tecnico dei teatri;
d) promuove la formazione di una videoteca, al fine di conservare la memoria visiva delle
attività teatrali, musicali e di danza;
e) garantisce il ruolo delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni
concertistico-orchestrali, favorendone, in collaborazione con le regioni e con gli enti
locali, la promozione e la circolazione sul territorio;
f) definisce e sostiene il ruolo delle istituzioni teatrali nazionali;
g) definisce gli indirizzi per la presenza del teatro, della musica, della danza e del
cinema nelle scuole e nelle università;
h) concede sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della
cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed
integrazioni;
i) provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di cui alla legge 21 aprile 1962,
n. 161;
l) autorizza l'apertura delle sale cinematografiche, nei limiti di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
m) contribuisce al sostegno delle attività della Scuola nazionale di cinema, fermo quanto
previsto dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426;
n) programma e promuove, unitamente alle regioni e agli enti locali, la presenza delle
attività teatrali, musicali e di danza sul territorio, perseguendo obiettivi di
equilibrio e omogeneità della diffusione della fruizione teatrale, musicale e di danza,
favorendone l'insediamento in località che ne sono sprovviste e favorendo la equilibrata
circolazione delle rappresentazioni sul territorio nazionale, a questo fine e per gli
altri fini di cui al presente articolo utilizzando gli ausili finanziari di cui alla legge
30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;
o) contribuisce ad incentivare la produzione teatrale, musicale e di danza nazionale, con
particolare riferimento alla produzione contemporanea;
p) preserva ed incentiva la rappresentazione del repertorio classico del teatro
greco-romano in coordinamento con la fondazione "Istituto nazionale per il dramma
antico";
q) promuove le forme di ricerca e sperimentazione teatrale, musicale e di danza e di
rinnovo dei linguaggi;
r) contribuisce al sostegno degli enti lirici ed assimilati di cui al decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367.
Articolo 157
Competenze in materia di sport.
1. L'elaborazione dei programmi, riservata alla commissione tecnica di cui
all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con
modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni, è trasferita
alle regioni. I relativi criteri e parametri sono definiti dall'autorità di governo
competente, acquisito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della
Conferenza unificata.
2. Il riparto dei fondi è effettuato dall'autorità di governo competente con le
modalità di cui al comma 1. È soppressa la commissione tecnica di cui all'articolo 1,
commi 4 e 5, del citato decreto-legge n. 2 del 1987.
3. Resta riservata allo Stato la vigilanza sul CONI di cui alla legge 16 febbraio 1942, n.
426, e successive modificazioni e sull'Istituto per il credito sportivo di cui alla legge
24 dicembre 1957, n. 1295.
4. Con regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si
provvede al riordino dell'Istituto per il credito sportivo, anche garantendo una adeguata
presenza nell'organo di amministrazione di rappresentanti delle regioni e delle autonomie
locali.
Articolo 158
Oggetto.
1. Il presente titolo ha come oggetto le funzioni e i compiti
amministrativi relativi alla materia "polizia amministrativa regionale e
locale".
2. Le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia
amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite. La delega di
funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli enti locali,
anche per quanto attiene alla sub-delega, ricomprende anche l'esercizio delle connesse
funzioni e compiti di polizia amministrativa.
Articolo 159
Definizioni.
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia
amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette ad evitare danni o
pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello
svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le
competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi
o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e
della sicurezza pubblica.
2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza
pubblica di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico,
inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici
primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale,
nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.
Articolo 160
Competenze dello Stato.
1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, e dell'articolo 3, comma 1,
lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i
compiti di polizia amministrativa nelle materie elencate nel predetto comma 3
dell'articolo 1 e quelli relativi ai compiti di rilievo nazionale di cui al predetto comma
4 del medesimo articolo 1.
2. L'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinato dalla
legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, che individua, ai
fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le forze di polizia.
2-bis. (Omissis) (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 luglio 1999, n. 279, modifica l'art. 20, l. 1°
aprile 1981, n. 121.
Articolo 161
Conferimenti alle regioni e agli enti locali.
1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, secondo le modalità e
le regole fissate dal presente titolo, tutte le funzioni ed i compiti di polizia
amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite, salvo le
riserve allo Stato di cui all'articolo 160.
Articolo 162
Trasferimenti alle regioni.
1. È trasferito alle regioni, in particolare, il rilascio
dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori
su strade ordinarie di interesse di più province, nell'ambito della medesima
circoscrizione regionale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. Del provvedimento è tempestivamente informata l'autorità di pubblica sicurezza.
2. Il servizio di polizia regionale e locale è disciplinato dalle leggi regionali e dai
regolamenti degli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui al titolo V della parte
II della Costituzione e della legislazione statale nelle materie alla stessa riservate.
Articolo 163
Trasferimenti agli enti locali.
1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti
locali sono indicati nell'articolo 161 del presente decreto legislativo.
2. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti
funzioni e compiti amministrativi:
a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di
cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle
esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'articolo 115 del predetto testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza;
c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di
affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attività di dare alloggio
per mercede, di cui all'articolo 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza;
d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'articolo 115 del
richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative
all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche
relazioni;
e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento
della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale
per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 302;
f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli
o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui
all'articolo 68 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'articolo
9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di direttore o
istruttore di tiro, di cui all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
h) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi, di cui
all'articolo 124 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le
seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli
enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e
protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio
1992, n. 157;
b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca
nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931,
n. 1604, e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli
e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed esclusivamente
provinciale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g), e di cui al comma 3 è
data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.
Articolo 164
Abrogazione di norme.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) (Omissis) (1);
b) l'articolo 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermo restando l'obbligo di informazione preventiva
all'autorità di pubblica sicurezza;
c) (Omissis) (2);
d) l'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, nella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e i poteri di
sospensione, revoca e annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: all'articolo 19,
comma 1, numero 13), in materia di licenza agli stranieri per mestieri ambulanti;
all'articolo 19, comma 1, numero 14), in materia di registrazione per mestieri ambulanti;
all'articolo 19, comma 1, numero 17), in materia di licenza di iscrizione per portieri e
custodi, fermo restando il dovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei
provvedimenti adottati;
e) gli articoli 72, 74, 75, 81 e 83 del predetto testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, in materia di attestazione dell'attività di fabbricazione e commercio di
pellicole cinematografiche;
f) l'articolo 111 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di
rilascio delle licenze per l'esercizio dell'arte fotografica, fermo restando l'obbligo di
informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza.
2. È altresì abrogato il comma 5 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e
17) del comma 1 dello stesso articolo 19.
3. (Omissis) (3).
(1) Abroga la l. 13 dicembre 1928, n. 3086 e il riferimento alla legge medesima contenuto
nella tabella A allegata al d.p.r. 26 aprile 1992, n. 300.
(2) Abroga il n. 3) del comma 1, art. 19, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
(3) Modifica il primo comma dell'art. 68, r.d. 18 giugno 1931, n. 773.
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