Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6, comma 3;
Vista la direttiva 92/58/CEE, del Consiglio del 24 giugno 1992, concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
1. Il presente decreto stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro nei settori di attivita' privati o pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, in seguito complessivamente indicati come decreto legislativo n. 626/1994.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, in seguito
indicata come segnaletica di sicurezza, una segnaletica che, riferita ad
un oggetto, ad una attivita' o ad una situazione determinata, fornisce
una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute
sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un
colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un
segnale gestuale;
b) segnale di divieto, un segnale che vieta un comportamento che potrebbe
far correre o causare un pericolo;
c) segnale di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o
pericolo;
d) segnale di prescrizione, un segnale che prescrive un determinato
comportamento;
e) segnale di salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce indicazioni
relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
f) segnale di informazione, un segnale che fornisce indicazioni di-
verse da quelle specificate alle lettere da b) ad e);
g) cartello, un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica,
di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata,
la cui visibilita' e' garantita da una illuminazione di intensita' sufficiente;
h) cartello supplementare, un cartello impiegato assieme ad un cartello
del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;
i) colore di sicurezza, un colore al quale e' assegnato un significato
determinato;
j) simbolo o pittogramma, un'immagine che rappresenta una situazione
o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello
o su una superficie luminosa;
k) segnale luminoso, un segnale emesso da un dispositivo costituito
da materiale trasparente o semitrasparente, che e' illuminato dall'interno
o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
l) segnale acustico, un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da
un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;
m) comunicazione verbale, un messaggio verbale predeterminato, con
impiego di voce umana o di sintesi vocale;
n) segnale gestuale, un movimento o posizione delle braccia o delle
mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre
implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.
4. Per i termini non espressamente definiti, valgono le definizioni di cui al decreto legislativo n. 626/1994, le cui disposizioni si applicano integralmente, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo.
1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformita'
all'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo n. 626/1994, risultano rischi che non possono essere evitati
o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione
del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di
lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, secondo le prescrizioni
degli allegati al presente decreto, allo scopo di:
a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi
di soccorso o di salvataggio;
e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.
2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati al presente decreto, il datore di lavoro, anche in riferimento alla normativa nazionale di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unita' produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato V.
1. La segnaletica di sicurezza impiegata per la prima volta a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere conforme alle prescrizioni riportate negli allegati.
2. La segnaletica di sicurezza gia' impiegata sui luoghi di lavoro alla data di cui al comma 1 deve essere resa conforme alle prescrizioni riportate negli allegati entro 6 mesi da tale data.
1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia informato
di tutte le misure adottate e da adottare riguardo alla segnaletica di
sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unita' produttiva;
b) i lavoratori siano informati di tutte le misure adottate riguardo
alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero
dell'unita' produttiva.
2. Il datore di lavoro provvede affinche' il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonche' i comportamenti generici e specifici da seguire.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale si provvede agli adeguamenti di natura tecnica degli allegati al presente decreto adottati in sede comunitaria, sentita eventualmente la Commissione consultiva di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.
1. L'articolo 355 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, e' sostituito dal seguente:
"Art. 355. (Indicazioni per i recipienti). - I recipienti nei
quali sono conservati prodotti o materie pericolosi o nocivi devono, allo
scopo di rendere nota la natura e la pericolosita' del loro contenuto,
portare le indicazioni e i contrassegni prescritti per ciascuno di essi
dalla normativa che li disciplina.".
1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524.
2. E' soppressa la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni
a lire otto milioni per la violazione degli articoli 2, 3 e 4, comma 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione
a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 4, comma 1.
2. Il preposto e' punito:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila
a lire due milioni per la violazione degli articoli 2 e 3;
b) con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila
a lire un milione per la violazione dell'articolo 4, comma 1.