Decreto Legislativo 15 agosto 1991 Numero 277
Supplemento Ordinario N. 53 alla Gazzetta Ufficiale N. 200 del 27/08/91
Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.
82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici
durante il lavoro, a norma dellart. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212.
In vigore dal 11.09.91
Capo I Norme Generali
ART. 1
Attività soggette
1. Il presente decreto prescrive misure per la tutela
della salute e per la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti
dallesposizione durante il lavoro agli agenti chimici e fisici di cui ai capi II,
III e IV.
2. Le disposizioni di cui ai capi II, III e IV non
escludono lapplicabilità delle norme di cui al presente capo. Gli articoli 8 e 9 si
applicano altresì in tutti i casi di esposizione, durante il lavoro, ad agenti chimici,
fisici, nonché biologici.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
alle attività alle quali sono addetti i lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai
sensi dellart. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.
4. Nei riguardi delle Forze armate, o di Polizia, dei
Servizi di protezione civile e del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le
sale operatorie degli ospedali, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto
delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuale con decreto del
Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanità.
ART. 2
Attività escluse
1. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano ai lavoratori della navigazione marittima ed aerea.
ART. 3
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto si intendono per:
a) agente: lagente chimico, fisico o biologico
presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
b) valore limite: il limite di esposizione
nellambiente di lavoro interessato o il limite di un indicatore biologico relativo
ai lavoratori esposti, a seconda dellagente;
c) medico competente: un medico, ove possibile
dipendente del Servizio sanitario nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli:
specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente; docenza in
medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia ed igiene del lavoro; libera docenza nelle discipline suddette;
d) organo di vigilanza: organo del Servizio sanitario
nazionale, salve le diverse disposizioni previste da norme speciali.
ART. 4
Misure di tutela
1. Salvo quanto previsto nei capi II, III e IV, le
misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro
nella materia di cui allart. 1, comma 1, sono le seguenti:
a) la valutazione da parte del datore di lavoro dei
rischi per la salute e la sicurezza;
b) utilizzazione limitata dellagente sul luogo di
lavoro;
c) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che
sono o possono essere esposti;
d) controllo dellesposizione dei lavoratori
mediante la misurazione dellagente. La campionatura, la misurazione dellagente
e la valutazione dei risultati si effettuano con le modalità e i metodi previsti per
ciascun agente. Tali modalità e metodi sono aggiornati periodicamente con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di iniziativa dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, di concerto con il Ministro dellindustria, del
commercio e dellartigianato, in base alle direttive CEE, nonché in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso scientifico e tecnologico;
e) misure da attuare, quando sia superato un valore
limite, per identificare le cause del superamento ed ovviarvi;
f) misure tecniche di prevenzione;
g) misure di protezione collettiva;
h) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
i) misure di protezione comportanti lapplicazione
di procedimenti e metodi di lavoro appropriati;
l) misure di protezione individuale, da adottare
soltanto quando non sia possibile evitare in altro modo unesposizione pericolosa;
m) misure di emergenza da attuare in caso di
esposizione anormale;
n) misure igieniche;
o) informazione e formazione completa e periodica dei
lavoratori ovvero dei loro rappresentanti su:
1) i rischi connessi con lesposizione dei
lavoratori allagente e le misure tecniche di prevenzione;
2) i metodi per la valutazione dei rischi,
lindicazione dei valori limite e, ove fissate, le misure da prendere o già prese
per motivi di urgenza, in caso di loro superamento, per ovviarvi;
p) attuazione di un controllo sanitario dei lavoratori
prima dellesposizione e, in seguito, ad intervalli regolari nonché, qualora
trattisi di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, prolungamento del controllo
dopo la cessazione dellattività comportante lesposizione;
q) tenuta e aggiornamento di registri indicanti livelli
di esposizione, di elenchi di lavoratori esposti e di cartelle sanitarie e di rischio. I
modelli e le modalità di tenuta dei registri, degli elenchi e delle cartelle relativi
allagente disciplinato sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di iniziativa dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;
r) accesso dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti ai risultati delle misure di esposizione ed ai risultati collettivi non
nominativi degli esami indicativi dellesposizione;
s) accesso di ogni lavoratore interessato ai risultati
dei propri controlli sanitari, in particolare a quelli degli esami biologici indicativi
dellesposizione;
t) accesso dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti ad uninformazione adeguata, atta a migliorare le loro conoscenze dei
pericoli cui sono esposti;
u) un sistema, di notifica alle competenti autorità
statali, ovvero locali, delle attività che comportano esposizione allagente oggetto
di disciplina, con lindicazione dei dati da comunicare.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per
rappresentanti dei lavoratori i loro rappresentanti nella unità produttiva, ovvero
nellazienda, come definiti dalla normativa vigente, ovvero dai contratti collettivi
applicabili.
ART. 5
Obblighi dei datori di lavoro dei dirigenti e dei preposti
b) informano i lavoratori nonché i loro rappresentanti dei rischi specifici dovuti allesposizione allagente ed alle mansioni dei lavoratori medesimi e delle misure di prevenzione adottate, anche mediante dettagliate disposizioni e istruzioni lavorative, volte anche a salvaguardare il controllo strumentale; forniscono ai medesimi informazioni anonime collettive contenute nei registri di cui allart. 4, comma 1, lettera q), e, tramite il medico competente, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, nonché indicazioni sul significato di detti risultati; informano altresì i lavoratori sulle misure da osservare nei casi di emergenza o di guasti;
c) permettono ai lavoratori di verificare, mediante loro rappresentanti lapplicazione delle misure di tutela della salute e di sicurezza;
d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione;
e) provvedono ad un adeguato addestramento alluso dei mezzi individuali di protezione;
f) dispongono ed esigono losservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali e delle norme, nonché luso appropriato dei mezzi individuali e collettivi di protezione messi a loro disposizione accertano che vi siano le condizioni per adempiere alle norme e disposizioni aziendali medesime;
g) esigono losservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui procedimenti produttivi e sugli agenti inerenti allattività.
3. Fermi restando gli obblighi dei datori di lavoro dei dirigenti e dei, preposti di cui al comma 1 i titolari delle imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera presso aziende che svolgono le attività di cui allarticolo 1 assicurano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti in relazione alla natura dei rischi risultanti dallesposizione di questi ultimi, durante il lavoro, ad agenti di cui ai capi II, III e IV.
4. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono e sovrintendono alle attività indicate allarticolo 1, nellambito delle rispettive attribuzioni e competenze, ed i titolari delle imprese di cui al terzo comma cooperano allattuazione delle misure di cui allart. 4 e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.
ART. 6
Obblighi dei lavoratori
1. I lavoratori:
b) usano con cura ed in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, i mezzi individuali e collettivi di protezione, forniti o predisposti dal datore di lavoro;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto le deficienze dei suddetti dispositivi e mezzi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza nellambito delle loro competenze e possibilità per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
d) non rimuovono o modificano, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed i mezzi individuali e collettivi di protezione;
e) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza che possono compromettere la protezione o la sicurezza;
f) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro riguardi.
ART. 8
Allontanamento temporaneo dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici
2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Si applicano le norme di cui allart. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori.
3. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, dei datori di lavoro e dei lavoratori determinano il periodo massimo dellallontanamento temporaneo agli effetti del comma 2.
ART.9
Altre misure
ART. 10
Attività soggette
2. Le norme del presente capo non si applicano alle attività estrattive di minerali contenenti piombo ed alla preparazione di concentrati di minerali di piombo nel sito della miniera.
3. Nellallegato I sono indicate a titolo esemplificativo le attività lavorative che comportano rischio di esposizione al piombo.
ART. 11
Valutazione del rischio
2. Detta valutazione tende, in particolare, ad accertare linquinamento ambientale prodotto dal piombo aero disperso, individuando i punti di emissione ed i punti a maggior rischio delle aree lavorative, e comprende una determinazione dellesposizione personale dei lavoratori al piombo ed una determinazione della piombemia.
3. Il datore di lavoro attua le disposizioni di cui agli articoli 12 commi 2 e 3, 13, 14 commi 2, 15, 17 e 21 qualora dalla valutazione di cui al comma 2 risulti lesistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
b) livelli individuali di piombemia uguali o superiori a 35 micro grammi di piombo per 100 millilitri di sangue, effettivamente correlabili allesposizione.
5. Nuove valutazioni sono inoltre effettuate, ogni qualvolta lorgano di vigilanza lo disponga con provvedimento motivato.
6. Per le imprese già in attività la valutazione di cui al comma 1 è effettuata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto . Per le imprese che intraprendono le attività lavorative di cui allarticolo 10, la valutazione è effettuata non prima di 90 giorni dalla data delleffettivo inizio attività e non oltre centottanta giorni dalla data medesima.
7. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati prima delleffettuazione della valutazione di cui ai precedenti commi e sono informati dei risultati. Detti risultati sono riportati su un apposito registro da tenere a disposizione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti e dellorgano di vigilanza.
ART. 12
Informazione dei lavoratori
a) i rischi per la salute dovuti allesposizione al piombo, compresi i rischi per il nascituro ed il neonato;
c) le precauzioni particolari per ridurre al minimo lesposizione al piombo.
2. Nelle attività che comportano le condizioni di esposizione di cui allart. 11, comma 3, il datore di lavoro fornisce altresì informazioni, per iscritto e con periodicità annuale, circa:
b) il corretto uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di protezione.
ART. 13
Misure tecniche, organizzative, procedurali
c) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti al piombo, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate;
d) in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, adotta le misure concretamente attuabili per evitare o ridurre lemissione di piombo e la sua diffusione negli ambienti di lavoro. Se tali misure comprendono linstallazione di dispositivi di aspirazione o di abbattimento del piombo, questi sono sistemati quanto più possibile vicino al punto di emissione. Sono eseguite delle misurazioni della concentrazione del piombo nellaria, onde verificare lefficacia delle misure adottate:
e) mette a disposizione dei lavoratori:
1. indumenti di lavoro o protettivi, tenendo conto delle proprietà chimico fisiche del piombo o dei composti del piombo cui i lavoratori sono esposti;
2. mezzi per la protezione delle vie respiratorie da usarsi in operazioni con manipolazione dei prodotti polverosi e nelle pulizie:
3. mezzi individuali di protezione da usarsi secondo le previsioni di cui agli articoli 18, comma 4, 19, comma 1, e 20.
ART. 14
Misure igieniche
b) predispone, in particolare, aree speciali senza rischio di contaminazione da piombo che consentano ai lavoratori di sostare, fumare, assumere cibi e bevande nelle pause di lavoro e nelle quali siano inoltre a disposizione dei lavoratori acqua potabile ed altre bevande non contaminate dal piombo presente sul posto di lavoro.
b) dispone che gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in luogo separato da quello destinato agli abiti civili. Il lavaggio è effettuato dallimpresa in lavanderie appositamente attrezzate, con una macchina adibita esclusivamente a questa attività. Il trasporto, sia allinterno sia allesterno dello stabilimento, è effettuato in imballaggi chiusi, opportunamente etichettati. Lattività di lavaggio è comunque compresa tra quelle indicate allart. 10.
Superamento dei valori limite biologici
2. Il datore di lavoro adotta immediatamente le misure necessarie per identificare e rimuovere le cause di tale superamento, anche con eventuali ulteriori misurazioni della concentrazione di piombo nellaria, informando i lavoratori interessati del superamento e delle misure che intende adottare. In conformità al parere del medico competente, le misure cautelative possono consistere in una riduzione del tempo di esposizione o nellallontanamento del lavoratore dallesposizione stessa.
3. Il lavoratore che non sia stato allontanato dallesposizione viene sottoposto ad un nuovo controllo della piombemia e dellA.L.A.U. o delle Z.P.P. entro il termine di tre mesi. Se il valore di 60 micro grammi di piombo per 100 millilitri di sangue continua ad essere superato, egli non può essere mantenuto al suo posto di lavoro abituale per tutta la durata dellorario lavorativo e la durata di tale permanenza è convenientemente ridotta, su indicazione del medico competente. Il lavoratore può essere assegnato in alternativa, su conforme parere del medico competente, ad unaltra mansione che comporti una esposizione minore.
4. Le misure cautelative di cui al comma 3 possono non essere applicate nel caso in cui il valore dellA.L.A.U. o delle Z.P.P. del lavoratore interessato sono, a giudizio del medico competente, compatibili con la sua normale attività lavorativa.
5. Tutti i lavoratori che si trovano nelle condizioni indicate ai commi precedenti sono sottoposti a visita medica ed al controllo della piombemia e dellA.L.A.U. o delle Z.P.P. ad intervalli stabiliti del medico competente e comunque inferiori a tre mesi, fino a che i valori dei parametri misurati non risultano, a giudizio del medico competente, compatibili con lattività lavorativa normalmente svolta dagli stessi.
6. Se risulta superato almeno uno dei seguenti valori:
Piombemia: 70 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue;
A.L.A.U.: 15 milligrammi per grammo di creatinina:
Z.P.P.: 12 microgrammi per grammo di emoglobina,
il datore di lavoro allontana al più presto il lavoratore interessato da qualsiasi esposizione al piombo. Per tale lavoratore si continua ad applicare il controllo clinico e biologico previsto al comma 5.
7. Contro le misure adottate nei loro riguardi, i lavoratori interessati dalle disposizioni di cui ai commi precedenti possono inoltrare ricorso allorgano di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro.
8. Lorgano di vigilanza provvede a norma dellart. 8, comma 1.
9. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, lallontanamento dallesposizione.
ART. 17
Controllo dell'esposizione dei lavoratori.
2. Detto controllo è effettuato attraverso la misurazione della concentrazione del piombo nellaria, espressa come media ponderata su un periodo di riferimento di otto ore giornaliere, utilizzando i metodi di prelievo e di dosaggio riportati nellallegato IV.
3. Ogni misurazione, per un lavoratore o per un gruppo di lavoratori, deve essere rappresentativa dellesposizione media giornaliera al piombo nellaria.
4. Nel caso di attività che comportano variazione dellesposizione nelle diverse giornate lavorative, il campionamento è effettuato nelle giornate in cui tale esposizione è verosimilmente maggiore.
5. La durata del campionamento non può essere, di norma, inferiore a quattro ore. Il campionamento può essere costituito da uno o più prelievi.
6. Se un gruppo di lavoratori esegue mansioni identiche o simili nello stesso luogo ed è perciò esposto a rischi per la salute analoghi, il campionamento può effettuarsi su base di gruppo. In tal caso è prelevato un campione per almeno un lavoratore su dieci.
7. Il controllo è effettuato con frequenza trimestrale. Se non interviene alcuna modifica che possa provocare un mutamento significativo dellesposizione dei lavoratori, il controllo avrà frequenza annuale previa comunicazione allorgano di vigilanza qualora sussistano le condizioni sotto indicate:
b) il livello individuale di piombemia di ciascun lavoratore non è superiore a 60 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue.
ART. 18
Superamento dei valori limite di esposizione
2. Per verificare lefficacia delle misure di cui al comma 1 il datore di lavoro procede ad una nuova determinazione della concentrazione di piombo nellaria.
3. Le misure di cui al comma 1 non possono essere adottate immediatamente per motivi tecnici, il lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se vengono adottate adeguate misure per la protezione dei lavoratori interessati, anche in conformità al parere del medico competente.
4. In ogni caso, se lesposizione dei lavoratori interessati non può venire ridotta con altri mezzi, quali ad esempio la riduzione della permanenza giornaliera nellarea interessata e si rende necessario luso di mezzi individuali di protezione, tale uso non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.
5. Lorgano di vigilanza è informato tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni, delle rilevazioni effettuate e delle misure adottate o che si intendono adottare. Trascorsi trenta giorni dallaccertamento del superamento del valore di cui al comma 1, il lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se lesposizione dei lavoratori risulta nuovamente inferiore al suddetto valore limite.
6. Il datore di lavoro informa al più presto i lavoratori interessati ovvero i loro rappresentanti dellevento di cui al comma 1 e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure che intende adottare, anche in relazione al comma 3; in casi di particolare urgenza, che richiedano interventi immediati, il datore di lavoro li informa al più presto delle misure già adottate.
ART. 19
Misure di emergenza
2. Il datore di lavoro comunica allorgano di vigilanza il verificarsi di tali eventi e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.
ART.20
Operazioni lavorative particolari
2. Lorgano di vigilanza è informato di quanto sopra prima dellinizio delle operazioni e può disporre lattuazione di ulteriori misure o modifiche rispetto a quelle previste dal datore di lavoro.
3. Al termine delle operazioni i lavoratori sono sottoposti ad un controllo dellA.L.A.U. Se il medico competente, tenuto anche conto dei risultati della misurazione dellA.L.A.U., ne ravvisa la necessità, il lavoratore è sottoposto ad ulteriori esami clinici e biologici.
4. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono previamente consultati ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1.
ART.21
Registrazione dell'esposizione dei lavoratori
2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta.
3. Il datore di lavoro:
b) consegna, a richiesta, allorgano di vigilanza ed allIstituto superiore di sanità copia del predetto registro;
c) comunica allISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dallultima comunicazione;
d) consegna allISPESL e alla USL competente per territorio, in caso di cessazione dellattività dellimpresa, il registro di cui al comma 1;
e) richiede allISPESL e alla USL competente per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione dei lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di esposizione di cui allart. 11, comma 3;
f) tramite il medico competente, comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio di cui allart. 4, comma 1 lettera q).
ART. 22
Attività soggette
ART. 23
Definizioni
amosite (n. CAS 12172-73-5);
antofillite (n. CAS 77536-67-5);
crisotilo (n. CAS 12001-29-5);
crocidolite (n. CAS 12001-78-4);
tremolite (n. CAS 77536-68-6);
ART. 24
Valutazioni del rischio
2. Detta valutazione tende, in particolare, ad accertare linquinamento ambientale prodotto dalla polvere proveniente dallamianto o dai materiali contenenti amianto, individuando i punti di emissione di dette polveri ed i punti a maggior rischio delle aree lavorative, e comprende una determinazione dellesposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto.
3. Se lesposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto, espressa come numero di fibre per centimetro cubo in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, supera 0,1 fibre per centimetro cubo, il datore di lavoro attua le disposizioni degli artt. 25, comma 1, 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2, 30 e 35. Tuttavia nel caso di attività che comportano limpiego di amianto come materia prima gli articoli 25 e 30 sono in ogni caso applicabili.
4. Nel caso di attività a carattere saltuario e qualora lamianto sia costituito da crisotilo, la determinazione dellesposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto è sostituita dalla determinazione della dose cumulata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, su un periodo di quaranta ore, misurata o calcolata ai sensi del comma 3.
5. Se detta dose supera 0,5 giorni fibra per centimetro cubo, il datore di lavoro attua le disposizioni degli articoli 25 comma 1, 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2, 30 e 35.
6. La valutazione di cui al comma 2 può prescindere dalleffettuazione di misurazioni strumentali nelle attività per le quali, a motivo delle caratteristiche delle lavorazioni effettuate o della natura e del tipo dei materiali trattati, si può fondatamente ritenere che lesposizione dei lavoratori non supera i valori di cui ai commi precedenti. Per tale valutazione è possibile fare riferimento a dati ricavati da attività della medesima natura svolte in condizioni analoghe.
7. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino nelle lavorazioni delle modifiche che possono comportare un mutamento significativo dellesposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dallamianto o dai materiali contenenti amianto e, comunque, trascorsi tre anni dallultima valutazione effettuata.
8. Nuove valutazioni sono inoltre effettuate ogni qualvolta lorgano di vigilanza lo disponga, con provvedimento motivato.
9. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati prima delleffettuazione della valutazione di cui al presente articolo e sono informati dei risultati riportati su un apposito registro da tenere a loro disposizione.
ART. 25
Notifica
a) attività svolte e procedimenti applicati;
b) varietà e quantitativi annui di amianto utilizzati;
c) prodotti fabbricati;
d) numero di lavoratori addetti;
e) misure di protezione previste, con specificazione dei criteri per la manutenzione periodica e dei sistemi di prevenzione adottati.
3. Il datore di lavoro effettua la notifica di cui ai commi precedenti entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui allart. 11, comma 6. Nel caso di nuove attività, linizio delle stesse è comunicato con lettera raccomandata allorgano di vigilanza entro quindici giorni.
4. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi precedenti.
ART. 26
Informazione dei lavoratori
b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;
c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di protezione;
d) le misure di precauzione particolari da prendere per ridurre al minimo lesposizione.
2. Nelle attività che comportano le condizioni di esposizione indicate allart. 24, commi 3 o 5, linformazione è ripetuta con periodicità annuale e comprende altresì lesistenza dei valori limite di cui allart. 31 e la necessità del controllo dellesposizione dei lavoratori alla polvere di amianto.
ART. 27
Misure tecniche, organizzative, procedurali
b) assicura che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di amianto non superiori alle necessità delle lavorazioni e che lamianto in attesa di impiego, se in forma fisica tale da presentare rischio di introduzione, non sia accumulato sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;
c) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dallamianto o da materiali contenenti amianto, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate;
d) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione di polvere di amianto nellaria. Se ciò non è tecnicamente possibile, leliminazione della polvere deve avvenire il più possibile vicino al punto di emissione. Sono eseguite misurazioni della concentrazione della polvere di amianto nellaria, onde verificare lefficacia delle misure adottate;
e) mette a disposizione dei lavoratori:
1) adeguati indumenti di lavoro o protettivi;
2) mezzi di protezione delle vie respiratorie da usarsi in operazioni con manipolazioni di prodotti polverosi e nelle pulizie;
f) assicura che lamianto allo stato grezzo ed i materiali polverosi che lo contengono siano conservati e trasportati in adeguati imballaggi chiusi;
g) provvede a che gli scarti ed i residui delle lavorazioni siano raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appositi imballaggi chiusi e non deteriorabili, oppure con applicazione di rivestimenti idonei sui quali deve essere apposta unetichetta indicante che essi contengono amianto. Questa misura non si applica alle attività estrattive. Egli provvede, inoltre, a che essi siano smaltiti in conformità alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni.
b) detti luoghi siano accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o delle loro mansioni;
c) siano messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di protezione da usarsi secondo le previsioni di cui allart. 31, comma 7.
ART. 28
Misure igieniche
b) predispone aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare, bere e sostarvi senza rischio di contaminazione da polvere di amianto. È permesso fumare soltanto in dette aree.
b) dispone che gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in luogo separato da quello destinato agli abiti civili. Il lavaggio è effettuato dallimpresa in lavanderie appositamente attrezzate, con una macchina adibita esclusivamente a questa attività. Il trasporto è effettuato in imballaggi chiusi, opportunamente etichettati. Lattività di lavaggio è comunque compresa fra quelle indicate allart. 22;
c) provvede a che i mezzi individuali di protezione di cui allart. 27, comma 2, lettera c), siano custoditi in locali alluopo destinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima di ogni nuova utilizzazione. La pulitura di detti mezzi è effettuata mediante aspirazione.
2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato attraverso la misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nellaria, espressa come media ponderata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, usando i metodi di prelievo e di analisi riportati nellallegato V.
3. Ai fini della misurazione si prendono in considerazione unicamente le fibre che hanno una lunghezza superiore a 5 micron, una larghezza inferiore a 3 micron ed il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 3:1.
4. Le misurazioni sono opportunamente programmate. Il campionamento è eseguito da personale in possesso di idonee qualifiche. I campioni sono analizzati in laboratori pubblici o privati alluopo attrezzati ed autorizzati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dellindustria, del commercio e dellartigianato, sono stabiliti i requisiti minimi per lesercizio delle attività di campionamento e di analisi e per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori di analisi da parte del Ministro della sanità.
5. Il campionamento deve essere relativo allesposizione personale del singolo lavoratore e può comprendere uno o più prelievi. Esso è effettuato in modo da permettere la valutazione dellesposizione giornaliera del lavoratore ed è integrato da un campionamento ambientale se questo è necessario per identificare le cause ed il grado dellinquinamento.
6. Se la durata del campionamento non si estende allintero periodo di riferimento di otto ore, è comunque effettuato un prelievo per ciascuna fase del ciclo lavorativo in modo da poter calcolare il valore della media ponderata della concentrazione delle fibre di amianto nellaria per lintero periodo di otto ore. In ogni caso, la durata del campionamento non è complessivamente inferiore a due ore.
7. Se un gruppo di lavoratori esegue mansioni identiche o simili nello stesso luogo ed è perciò esposto a rischi per la salute analoghi, il campionamento può effettuarsi su base di gruppo.
8. Le misurazioni sono, di norma, eseguite ogni tre mesi e comunque ogni volta che intervengono mutamenti che possano provocare una variazione significativa dellesposizione dei lavoratori alla polvere di amianto. La frequenza delle misurazioni può essere ridotta fino ad una volta allanno, previa comunicazione allorgano di vigilanza, quando:
b) i risultati delle due misurazioni precedenti non hanno superato la metà dei valori limite indicati allart. 31.
10. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono informati sui risultati delle misurazioni effettuate e sul significato di detti risultati e sono consultati prima delleffettuazione del campionamento.
ART. 31
Superamento dei valori limite di esplosione
b) 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà di amianto, sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti crisotilo.
3. Nel caso di lavorazioni che possono comportare sensibili variazioni della concentrazione della polvere di amianto nellaria, tale concentrazione non deve in ogni caso superare il quintuplo dei valori di cui ai commi precedenti per misure effettuate su un periodo di 15 minuti.
4. Se si verifica un superamento dei valori limite di esposizione di cui ai commi precedenti, il datore di lavoro identifica e rimuove la causa dellevento adottando quanto prima misure appropriate.
5. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se sono state prese le misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati e dellambiente. Se le misure di cui al comma 4 non possono essere adottate immediatamente per motivi tecnici, il lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se sono state adottate tutte le misure per la protezione dei lavoratori addetti e dellambiente, tenuto conto del parere del medico competente.
6. Per verificare lefficacia delle misure di cui al comma 4, il datore di lavoro procede ad una nuova misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nellaria non appena sia ragionevole ritenere ultimata la deposizione dei quantitativi anomali di fibre preesistenti agli interventi medesimi.
7. In ogni caso, se lesposizione dei lavoratori interessati non può venire ridotta con altri mezzi e si rende necessario luso dei mezzi individuali di protezione, tale uso non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.
8. Lorgano di vigilanza è informato tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni delle rilevazioni effettuate e delle misure adottate o che si intendono adottare. Trascorsi novanta giorni dallaccertamento del superamento dei valori di cui ai commi 1, 2 e 3, il lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se lesposizione dei lavoratori risulta nuovamente inferiore ai suddetti valori limite.
9. Il datore di lavoro informa al più presto i lavoratori interessati ed i loro rappresentanti dellevento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure che intende adottare, anche ai sensi del comma 5; in casi di particolare urgenza, che richiedono interventi immediati, li informa al più presto delle misure già adottate.
ART. 32
Misure d'emergenza
2. Il datore di lavoro comunica allorgano di vigilanza il verificarsi di tali eventi e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.
ART. 33
Operazioni lavorative particolari
b) provvede al rigoroso isolamento dellarea di lavoro ed allinstallazione di adeguati sistemi di ricambio dellaria con filtri assoluti;
c) provvede allaffissione di appositi cartelli segnaletici, recanti la scritta: "ATTENZIONE - ZONA AD ALTO RISCHIO - POSSIBILE PRESENZA DI POLVERE DI AMIANTO IN CONCENTRAZIONE SUPERIORE AI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE";
d) predispone, consultando i lavoratori ovvero i loro rappresentanti, un piano di lavoro contenente tutte le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori e dellambiente e lo trasmette preventivamente allorgano di vigilanza.
ART. 34
Lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto
2. Il piano di cui al comma 1 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dellambiente esterno.
3. Il piano, in particolare, prevede:
b) la fornitura ai lavoratori di appositi mezzi individuali di protezione;
c) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
d) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
e) ladozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui allart. 31, delle misure di cui allart. 33, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico.
b) luogo ove i lavori verranno effettuati;
c) tecniche lavorative per attuare quanto previsto alla lettera a) del comma 3;
d) natura dellamianto contenuto nei materiali di coibentazione nel caso di demolizioni;
e) caratteristiche degli impianti che si intende utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera c) del comma 3;
f) materiali previsti per le operazioni di decoibentazione.
6. Linvio della documentazione di cui al comma 4 sostituisce gli adempimenti di cui allart. 25.
7. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione di cui al comma 4.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dellindustria, del commercio e dellartigianato, sono fissate le norme tecniche da rispettare nellesecuzione dei lavori di decoibentazione.
ART. 35
Registrazione dell'esposizione dei lavoratori
2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro, che è responsabile della sua tenuta.
3. Il datore di lavoro:
b) consegna, a richiesta, allorgano di vigilanza ed allIstituto superiore di sanità copia del predetto registro:
c) comunica allISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dallultima comunicazione;
d) consegna, in caso di cessazione dellattività dellimpresa, il registro di cui al comma 1 allISPESL e alla USL competente per territorio;
e) richiede allISPESL e alla USL competente per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di esposizione di cui allarticolo 24, commi 3 o 5;
f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio di cui allart. 4, comma 1, lettera q)
5. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati.
ART. 36
Registro dei tumori
2. Gli organi del Servizio sanitario nazionale, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici e privati trasmettono allISPESL copia della documentazione clinica ovvero anatomopatologica riguardante ciascun caso di asbestosi e di mesotelioma asbesto correlato.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
ART. 37
Attività vietate
2. A decorrere dall1 gennaio 1993 sono vietate le attività che implicano lincorporazione di materiali isolanti o insonorizzati a basse densità (inferiore a 1/gcm3) che contengono amianto.
ART. 38
Finalità
ART. 39
Definizioni
Essa si esprime con la formula:
Te
L d = L + 10 log10 ----
EP, Aeq Te To
dove
Ú T ¿
³ 1 ô e Ú PA(t) ¿ 2 ³
L = log10 < ---- ³ ³ ----- ³ dt >
Aeq, Te ³ T õ À Po Ù ³
À e o Ù
Te = durata quotidiana dellesposizione personale di un lavoratore al rumore, ivi compresa la quota giornaliera di lavoro straordinario;
To = 8 h = 28.800 S;
Po = 20 æPa;
PA = pressione acustica istantanea ponderata A, in Pascal, cui è esposta, nellaria a pressione atmosferica, una persona che potrebbe o meno spostarsi da un punto ad un altro del luogo di lavoro; tale pressione si determina basandosi su misurazioni eseguite allaltezza dellorecchio della persona durante il lavoro, preferibilmente in sua assenza, mediante una tecnica che minimizzi leffetto sul campo sonoro.
Se il microfono deve essere situato molto vicino al corpo, occorre procedere ad opportuni adattamenti per consentire la determinazione di un campo di pressione non perturbato equivalente.
Lesposizione quotidiana personale non tiene conto degli effetti di un qualsiasi mezzo individuale di protezione;
b) esposizione settimanale professionale di un lavoratore al rumore (LEP, W), la media settimanale dei valori quotidiani LEP, d, valutata sui giorni lavorativi della settimana.
Essa è calcolata mediante la formula:
Ú 1 m 0,1 ¿
L = 10 log10 ³ --- ä 10 (L d) k ³
EP, w À 5 k = 1 EP, Ù
dove (LEP, d) k rappresentano i valori di LEP.d per ognuno degli m giorni di lavoro della settimana considerata.
ART. 40
Valutazione del rischio
2. Se a seguito della valutazione di cui al comma 1 può fondatamente ritenersi che lesposizione quotidiana personale ovvero quella media settimanale, se quella quotidiana è variabile nellarco della settimana, supera il valore di cui allart. 42, la valutazione comprende una misurazione effettuata nellosservanza dei criteri riportati nellallegato VI.
3. La valutazione è programmata ed effettuata ad opportuni intervalli da personale competente, sotto la responsabilità del datore di lavoro.
4. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati, considerate in particolare le caratteristiche del rumore da misurare, la durata dellesposizione, i fattori ambientali e le caratteristiche dellapparecchio di misura. Essi devono permettere in ogni caso di stabilire se i valori indicati ai successivi articoli sono superati.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, la valutazione deve essere comunque nuovamente effettuata ogni qualvolta vi è un mutamento nelle lavorazioni che influisce in modo sostanziale sul rumore prodotto ed ogni qualvolta lorgano di vigilanza lo dispone con provvedimento motivato.
6. Il datore di lavoro redige e tiene a disposizione dellorgano di vigilanza un rapporto nel quale sono indicati i criteri e le modalità di effettuazione delle valutazioni e sono in particolare riportati gli elementi di cui ai commi 3 e 4.
7. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati in ordine a quanto previsto dal comma 3.
ART. 41
Misure tecniche, organizzative, procedurali
2. Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la propria mansione per lintera giornata lavorativa, unesposizione quotidiana personale superiore a 90 DBA oppure un valore della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 140 DBA (200 Pa) è esposta una segnaletica appropriata.
3. Tali luoghi sono inoltre perimetrati e soggetti ad una limitazione di accesso qualora il rischio di esposizione lo giustifichi e tali provvedimenti siano possibili.
ART. 42
Informazione e formazione
b) le misure adottate in applicazione delle presenti norme;
c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi;
d) la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in cui ne è previsto luso e le modalità di uso a norma dellart. 43;
e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario di cui allart. 44 per mezzo del medico competente;
f) i risultati ed il significato della valutazione di cui allart. 40.
b) luso corretto, ai fini della riduzione al minimo dei rischi per ludito, degli utensili, macchine, apparecchiature che, utilizzati in modo continuativo, producono unesposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore pari o superiore a 85 DBA.
ART. 43
Uso dei mezzi individuali di protezione dell'udito
2. I mezzi individuali di protezione delludito sono adattati al singolo lavoratore ed alle sue condizioni di lavoro, tenendo conto della sicurezza e della salute.
3. I mezzi individuali di protezione delludito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore a quello derivante da unesposizione quotidiana personale di 90 DBA.
4. Fatto salvo quanto disposto dallart. 41,
comma 1, i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale supera 90 DBA devono
utilizzare i mezzi individuali di protezione delludito fornitigli dal datore di
lavoro.
ART. 46
Nuove apparecchiature, nuovi impianti e ristrutturazioni
2. I nuovi utensili, macchine e apparecchiature destinati ad essere utilizzati durante il lavoro che possono provocare ad un lavoratore che li utilizzi in modo appropriato e continuativo un esposizione quotidiana personale al rumore pari o superiore ad 85 DBA sono corredati da unadeguata informazione relativa al rumore prodotto nelle normali condizioni di utilizzazione ed ai rischi che questa comporta.
3. Il datore di lavoro privilegia, allatto dellacquisto di nuovi utensili, macchine, apparecchiature, quelli che producono, nelle normali condizioni di funzionamento, il più basso livello di rumore.
ART. 47
Lavorazioni che comportano variazioni considerevoli dell'esposizione quotidiana personale
2. La richiesta di deroga è inoltrata allorgano di vigilanza corredata da una descrizione della mansione svolta, con una indicazione dei valori dellesposizione quotidiana personale che questa comporta e da una relazione del medico competente, contenente anche una valutazione degli esami della funzione uditiva.
3. Qualora lorgano di vigilanza non rilasci prescrizioni entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al secondo comma, il datore di lavoro può usufruire della deroga di cui al comma 1, fermo restando la sua responsabilità per quanto riguarda losservanza delle disposizioni di cui al presente decreto.
ART. 48
Deroghe per situazioni lavorative particolari
b) allapplicazione dellart. 43, per lavoratori che svolgono compiti particolari, che comportano unesposizione quotidiana personale superiore a 90 DBA se lapplicazione di detta misura provoca un aggravamento complessivo del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori considerati e non è possibile evitare tale rischio con altri mezzi.
1) la descrizione dellattività lavorativa;
2) le misure preventive e protettive previste;
3) i mezzi individuali di protezione delludito da utilizzare;
4) lesposizione quotidiana personale dei lavoratori interessati;
5) la certificazione del medico competente, contenente anche una valutazione degli esami della funzione uditiva dei lavoratori interessati;
b) per i casi di cui al comma 1, lettera b):
1. la descrizione delle mansioni che comportano la esposizione anomala, con la specificazione delle cause che determinano un aggravamento del rischio complessivo in caso di utilizzazione dei mezzi personali di protezione;
2. le misure previste per ridurre, per quanto possibile, il rischio complessivo;
3. lesposizione quotidiana personale dei lavoratori interessati;
4. la certificazione del medico competente, contenente anche una valutazione degli esami della funzione uditiva dei lavoratori interessati.
4. Le deroghe sono concesse dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dellindustria, del commercio e dellartigianato, sentita la commissione consultiva per la prevenzione degli infortuni e ligiene del lavoro di cui allart. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Per le attività estrattive le deroghe sono concesse dal Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Tali deroghe sono comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la compilazione del prospetto di cui al comma 6.
5. Laccertamento del venire meno di una delle condizioni previste per le deroghe di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta la revoca nella stessa forma di cui al comma 4.
6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni due anni alla Commissione delle Comunità europee il prospetto globale delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.
ART. 49
Registrazione dell'esposizione dei lavoratori
2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta.
3. Il datore di lavoro:
b) consegna, a richiesta, allorgano di vigilanza ed allIstituto superiore di sanità copia del predetto registro;
c) comunica allISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione
del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dallultima
comunicazione;
d) consegna allISPELS e alla USL competente per territorio, in caso di cessazione di attività dellimpresa, il registro di cui al comma 1;
e) richiede allISPESL e alla USL competente per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di esposizione di cui allart. 41;
f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio, di cui allart. 4, comma 1, lettera q).
ART. 50
b) con larresto da due a quattro mesi o con lammenda da lire tremilioni a lire quindicimilioni per linosservanza delle norme di cui agli articoli 5, commi 1, lettere b) ed e), 2 e 4, 7, commi 1 e 3, 12, 14, comma 2, 15, 18, comma 6, 21, 26, 28, comma 2, 29, 31, comma 9, 35, commi 1, 2 e 3, 40, comma 6, 41, commi 2 e 3, 42, 43, comma 6, 44 e 49;
c) con larresto fino a tre mesi o con lammenda da lire un milione a lire seimilioni per linosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere c), f) e g), 11, comma 7, 14, comma 1, 17, comma 8, 20, comma 4, 24, comma 9, 25, comma 4, 28, comma 1, 30, comma 9, 34, comma 7 e 40, comma 7.
ART.51
Contravvenzioni commesse dai preposti
b) con larresto fino a due mesi o con lammenda da lire 500.000 a lire tremilioni per linosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere c), e), f) e g), 11, comma 7, 12, 14, comma 1, 17, comma 8, 18, comma 6, 20, comma 4, 21, 24, comma 9, 25, comma 4, 26, 28, comma 1, 30, comma 9, 31, comma 9, 34, comma 7, 35, comma 1, 2 e 3, 40, commi 6 e 7, 41, commi 2 e 3, 42, 43, comma 6 e 49.
ART.52
Contravvenzioni commesse dai lavoratori
b) con larresto fino a quindici giorni o con lammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per linosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettere a), b), c,) ed e), 14, comma 2, lettera b), 28, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c).
ART. 53
Contravvenzioni commesse dal medico competente
b) con larresto fino ad un mese o con lammenda da lire cinquecentomila a lire tremilioni per linosservanza delle norme di cui agli articoli 7, comma 5, 12, 21, comma 1, lettera f), 29, comma 4 e 49, comma 3, lettera f).
ART. 54
Contravvenzioni commesse dai produttori e dai commercianti
ART. 55
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Esercizio dellattività di medico competente
1. I laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti di cui allart. 3, comma 1, lettera c), alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto lattività di medico del lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente.
2. Lesercizio della funzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, allassessorato regionale alla sanità territorialmente competente, di apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento dellattività di medico del lavoro per almeno quattro anni.
3. La domanda è presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lassessorato alla sanità provvede entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa.
ART. 56
Disposizioni transitorie
ART.57
Termine per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
ART. 58
Altri agenti nocivi
1. Lesposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti resta disciplinata dalle norme speciali vigenti.
3. Le disposizioni per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dallesposizione ad agenti chimici, fisici, biologici non disciplinati dal presente decreto sono adottate:
b) tenendo conto, nella fissazione del valore limite di cui allart. 3, comma 1, lettera b), del valore limite indicativo fissato dalla CEE;
c) stabilendo la conformità delle modalità e dei metodi di misurazione e campionatura dellagente a quelli previsti dallallegato VIII e prevedendone la modifica nei termini di cui allart. 4, comma 1, lettera d).
ART. 59
Abrogazioni
b) limitatamente allesposizione alla polvere proveniente dallamianto o dai materiali contenenti amianto, non si applicano gli articoli 4, 5, 18, terzo comma, 19 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303. Esse abrogano, inoltre, il decreto del 16 ottobre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 1986: "Integrazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, in materia di controllo dellaria ambiente nelle attività estrattive dellamianto";
c) limitatamente allesposizione al rumore, non si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303; limitatamente al danno uditivo non si applica lart. 24 dello stesso decreto; la voce rumori nella tabella allegata al suddetto decreto è soppressa.
ALL. 1
ATTIVITÀ LAVORATIVE PIÙ COMUNEMENTE NOTE CHE COMPORTANO ESPOSIZIONE AL PIOMBO
(Art. 10, comma 3)
2. Raffinazione del piombo e dello zinco (primaria e secondaria).
3. Fabbricazione e manipolazione di arseniati di piombo a spruzzo.
4. Fabbricazione di ossidi di piombo.
5. Produzione di altri composti del piombo (compresa la parte della produzione dei composti di piombo alchile se essa comporta unesposizione al piombo metallico e ai suoi componenti ionici).
6. Fabbricazione e preparazione di vernici, smalti, mastici e colori al piombo.
7. Fabbricazione e governo (carica, rigenerazione, pulizia, ecc.) di accumulatori (*).
8. Lavori artigianali che utilizzino stagno e piombo.
9. Fabbricazione di leghe al piombo per saldature.
10. Fabricazione di lamine, tubi, proiettili, munizioni contenenti piombo.
11. Fabbricazione di oggetti a base di piombo e di leghe contenenti piombo.
12. Utilizzazione di vernici, smalti, mastici e colori al piombo.
13. Industrie della ceramica (limitatamente alla preparazione e macinazione delle vernici, alla vetrificazione delle terraglie dolci ed alla decorazione di stoviglie od altri oggetti di ceramica, con vetrine o vernici piombifere).
14. Lavorazione di cristallo.
15. Industria della plastica e della gomma che fanno uso di additivi al piombo.
16. Frequente impiego di leghe al piombo per saldatura in spazi chiusi; dissaldatura.
16-1. Saldatura autogena e al taglio con processi termici della lastre di piombo o rivestite di piombo.
17. Stampa con uso di piombo (a mano, con la linotype, con la monotype, con la stereotipia).
17-1. Cromolitografia eseguita con colori o polveri piombiferi.
18. Lavori di demolizione, in particolare raschiatura, sverniciatura a fuoco, taglio al cannello ossiacetilenico di materiale ricoperto da vernici a base di piombo, nonché demolizione di installazioni (ad esempio forni di fonderia) (*).
19. Impiego di spazi chiusi di munizioni contenenti piombo.
20. Costruzione e riparazione automobilistica (*).
21. Fabbricazione di acciai piombati.
22. Operazioni di tempera con bagno di piombo.
23. Piombatura o smaltatura su superfici metalliche.
24. Cernita e recupero di piombo e di residui metallici contenenti piombo.
25. Messa in opera e manutenzione di tubazioni, condutture ed in genere di impianti costituiti da materiale piombifero.
26. Zincature delle lamiere o stagnatura.
27. Operazioni di pulimento con o senza materiale piombifero.
(*)Qualora si adoperi o sia presente piombo.
ALL. 2
CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO CLINICO DEI LAVORATORI ESPOSTI AL PIOMBO
(Art. 15, comma 2)
1. In base alle informazioni attualmente disponibili, un assorbimento significativo di piombo può provocare effetti nocivi sui seguenti sistemi:
3. Il controllo clinico dovrebbe comprendere, in particolare:
4. Oltre alle decisioni che riterrà opportuno prendere in base ai risultati della sorveglianza biologica, il medico competente determinerà i casi per i quali è controindicato sottoporre o mantenere il lavoratore allesposizione al piombo. Le principali controindicazioni sono:
- talassemia,
- insufficienze G 6 PD;
ii) alterazioni acquisite:
- anemia,
- insufficienze renali,
- insufficienze epatiche.
Luso degli agenti chelanti per scopi profilattici, conosciuti talvolta con il nome di "terapia preventiva", è inaccettabile sia dal punto di vista medico che da quello morale. Molti degli agenti chelanti possono infatti essere considerati nefrotossici quando sono somministrati per lunghi periodi.
6. Terapia delle intossicazioni:
Deve essere effettuata da specialisti.
ALL. 3
METODI DI ANALISI PER LA MISURAZIONE DEGLI INDICATORI BIOLOGICI DEL PIOMBO
(Art. 15, commi 3 e 4)
I metodi di analisi da impiegare per la misurazione della piombemia e di altri eventuali indicatori biologici sono:
ALL. 4
METODI DI PRELIEVO E DOSAGGIO PER LA MISURAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEL PIOMBO NELL'ARIA
(Art. 17, comma 2)
b) Flusso dellaria: almeno 11/min.
c) Caratteristiche del portafiltro: è necessario utilizzare un portafiltro a superficie chiusa per evitare la contaminazione.
d) Diametro dellorifizio dentrata: almeno 4 mm per evitare gli effetti di parete.
e) Posizione del filtro e dellorifizio dentrata: per quanto possibile lorientamento deve essere mantenuto parallelo al volto del lavoratore per tutta la durata del campionamento.
f) Efficacia del filtro: una efficacia del 95% almeno per tutte le particelle prelevate aventi un diametro aerodinamico superiore o pari a 0.3 micrometri.
g) Omogeneità del filtro: omogeneità massima del tenore di piombo del filtro per consentire un confronto fra le due metà dello stesso filtro.
ALL. 5
METODI DI PRELIEVO E DI ANALISI PER LA MISURAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DELLE FIBRE DI AMIANTO NELL'ARIA
(Art. 30, comma 2)
Le caratteristiche e lattrezzatura per il campionamento delle fibre di amianto nellaria e la determinazione della concentrazione delle fibre di amianto nel campione daria prelevato sono fissate nel metodo di riferimento appresso riportato.
Possono tuttavia essere usati altri metodi per i quali si possa dimostrare lequivalenza dei risultati rispetto al metodo di riferimento.
2. Si usano filtri a membrana (esteri misti di cellulosa o nitrato di cellulosa) aventi diametro di 25 mm. di porosità tra 0,8 e 1,2 micron, con reticolo stampato.
3. Si usa un portafiltro a faccia aperta provvisto di cappuccio metallico cilindrico, estendendosi tra 33 mm e 44 mm davanti al filtro e che permetta lesposizione di unarea circolare di almeno 20 mm di diametro. Durante luso il cappuccio è rivolto verso il basso.
4. Si usa una pompa portatile a batteria, portata sulla cintura o in una tasca del lavoratore. Il flusso deve essere esente da pulsazioni e la portata regolata inizialmente a 1 l/min + - 5%. Durante il periodo di campionamento la portata è aumentata entro + - 10% della portata iniziale.
5. Il tempo di campionamento è misurato con una tolleranza del 2%.
6. Il carico di fibre ottimale sui filtri è compreso tra 100 e 400 fibre/mm2.
7. In ordine di preferenza lintero filtro, o un suo segmento, posto su un vetrino da microscopio, è reso trasparente mediante il metodo acetone triacetina e coperto con vetrino coprioggetti.
8. Per il conteggio è usato un microscopio binoculare con le seguenti caratteristiche:
10. Il conteggio dei campioni è effettuato secondo le seguenti regole:
Concentrazione di fibre nellarea - (numero di fibre per area di reticolo x area di esposizione del filtro): (area del reticolo x volume di aria prelevata).
ALL. 6
CRITERI PER LA MISURAZIONE DEL RUMORE
(Art. 40, comma 2)
1.1. Le esposizioni personali di cui allart. 39 sono:
ii) calcolate partendo da misure della pressione acustica, integrando per il tempo di esposizione.
A-2. Apparecchiatura.
2.1. I fenomeni utilizzati devono essere conformi alle prescrizioni della norma IEC 651 gruppo 1; essi devono essere muniti di indicatore di sovraccarico.
Tali strumenti non sono idonei al calcolo del LAeq Te in presenza di rumore impulsivo.
Ove vengano utilizzati fonometri integratori questi dovranno essere conformi alle prescrizioni della norma 804 gruppo 1.
Sono consentiti metodi di misura che prevedano la registrazione, come tappa intermedia dei segnali su supporto magnetico.
2.2. Lo strumento utilizzato per misurare direttamente il valore massimo (picco) della pressione acustica istantanea non ponderata deve avere una costante di tempo di salita non superiore a 100 microsecondi.
2.3. Tutta la strumentazione deve essere tarata ad intervalli non superiori ad un anno e ricontrollata prima di ogni intervento.
A-3. Misurazioni.
3.1. La misurazione della pressione acustica in presenza della persona interessata deve tenere conto delle perturbazioni causate dalla stessa al campo di pressione; si considera non perturbata la misura se potrà essere eseguita a 0,1 metri di distanza dalla testa allaltezza dellorecchio.
3.2. Le ponderazioni temporali "slow" e "fast" sono valide se lintervallo di misurazione risulta grande rispetto alla costante di tempo della ponderazione prescelta ed il livello della pressione acustica non fluttui molto rapidamente.
3.3. Di ogni misurazione deve essere indicata anche lincertezza di cui la medesima è affetta (errore casuale).
ALL. 7
CRITERI PER IL CONTROLLO DELLA FUNZIONE UDITIVA DEI LAVORATORI
(Art. 44, comma 2)
Per il controllo della funzione uditiva dei lavoratori si prendono in considerazione i seguenti aspetti:
1. Il controllo, effettuato conformemente alle indicazioni della medicina del lavoro, comprende:
3. Il controllo audiometrico rispetta anche le disposizioni della norma ISO 6189 1983 e dovrà essere condotto con un livello di rumore ambientale tale da permettere di misurare un livello di soglia di udibilità pari a 0 dB corrispondente alla norma ISO 389 1979.
ALL. 8
MODALITÀ DI CAMPIONATURA E DI MISURAZIONE DEGLI AGENTI CHIMICI E DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI
(Art. 58, comma 3, lettera c)
1. Materiali in sospensione
a) Polvere: sospensione dispersa nellaria di materiali solidi e prodotta da un processo meccanico o da un turbine.
b) Fumo: sospensione dispersa nellaria di materiali solidi e prodotta da processi termici e/o chimici.
c) Nebbia: sospensione dispersa nellaria di materiali liquidi e prodotta da condensazione o dispersione.
2. Definizione degli aggregati di particelle in medicina del lavoro e in tossicologia:
a) Le polveri, alla stregua del fumo e della nebbia,
sono materiali in sospensione.
Per valutare i rischi per la salute che presentano questi materiali in
sospensione, bisogna tenere conto non soltanto delleffetto nocivo proprio a ciascun
agente, della concentrazione e della durata di esposizione, ma anche della dimensione
delle particelle.
b) Dellaggregato di materiali in sospensione
presenti nellaria che respira un lavoratore, solo una parte viene inspirata. Questa
parte inspirata è chiamata frazione inspirabile.
Sono determinati a questo riguardo la velocità di aspirazione nasale e
buccale, nonché le condizioni di circolazione dellaria attorno alla testa.
c) La frazione inspirabile può depositarsi, a
seconda della dimensione delle particelle, in differenti zone dellapparato
respiratorio.
Il deposito delle particelle ha fra laltro uninfluenza
capitale sul punto in cui si esercita leffetto nocivo e sulla natura di
questultimo.
La parte della frazione inspirabile che perviene
negli alveoli è chiamata frazione respirabile.
La frazione respirabile riveste unimportanza particolare sotto il
profilo della medicina del lavoro.
II. Valore limite.
Per esposizione si intende la presenza di un agente chimico nellaria respirata dal lavoratore.
Essa è espressa dalla concentrazione per un periodo di riferimento.
La presente sezione non riguarda i valori limite per gli indicatori biologici.
b) Inoltre, può essere necessario, per talune sostanze, fissare un limite massimo di variazione rispetto al valore medio ponderato dellesposizione, su un periodo di otto ore, a dette sostanze per periodi più brevi.
Ai fini delle misurazioni di controllo, si fa allora riferimento alla concentrazione ponderata durante il periodo più breve in questione.
c) Il valore limite per i gas e i vapori è espresso in ml/m3 (ppm), valore indipendente dalle variabili di stato, temperatura e pressione atmosferica, nonché in mg/m3 per una temperatura di 20 C e una pressione di 101.3 kPa, valore che dipende dalle variabili di stato.
Il valore limite per i materiali in sospensione è soppresso in mg/m3 per le condizioni di produzione sul posto di lavoro.
B. VALUTAZIONE DELLESPOSIZIONE E STRATEGIE DI MISURAZIONE.
a) Se non si può escludere con certezza la presenza di uno o più agenti sotto forma di gas, vapore o materiali in sospensione nellaria dellambiente di lavoro, deve essere effettuata una valutazione per determinare se i valori limite sono rispettati.
b) Nella valutazione occorre mettere insieme dati relativi a tutti gli elementi che possono aver unincidenza sullesposizione, ad esempio:
Se i dati raccolti non permettono di giungere a conclusioni affidabili circa il rispetto dei valori limite, essi devono essere completati da misurazioni effettuate sul posto di lavoro.
d) Se dalla valutazione risulta che un valore limite non è rispettato:
Queste misurazioni devono essere tanto più frequenti quanto più la concentrazione misurata si avvicina al valore limite.
f) Se dalla valutazione risulta che, a lungo termine, dato il tipo di processo di lavoro, i valori limite sono rispettati e che non si verificano sostanziali modifiche delle condizioni sul posto di lavoro suscettibili di tradursi in un cambiamento dellesposizione dei lavoratori, la frequenza delle misurazioni intese ad accettare il rispetto dei valori limite può essere ridotta.
In tal caso occorre tuttavia accertare periodicamente se la valutazione da cui si evince questa conclusione resta valida.
g) Se il lavoratore è esposto simultaneamente o successivamente a vari agenti, è necessario tenerne conto nel valutare il rischio per la salute cui il lavoratore è esposto.
2. Requisiti degli addetti alle misurazioni.
I responsabili delle misurazioni devono possedere le qualifiche prescritte e disporre delle attrezzature necessarie.
3. Requisiti dei metodi di misurazione:
a) Il metodo di misurazione deve consentire di ottenere risultati rappresentativi per quanto riguarda lesposizione del lavoratore.
b) Ai fini della valutazione dellesposizione del lavoratore sul luogo di lavoro, è opportuno utilizzare per quanto possibile strumenti di prelievo fissati sul corpo del lavoratore.
Quando esiste un gruppo di lavoratori che eseguono mansioni identiche o simili in uno stesso luogo e che sono soggetti ad unesposizione analoga, il campionamento può essere effettuato nel gruppo, in modo tale che sia rappresentativo del gruppo stesso.
Possono essere impiegati sistemi di misurazione stazionari se i risultati delle misurazioni consentono di valutare lesposizione del lavoratore sul luogo di lavoro.
I campioni devono essere prelevati per quanto possibile al livello degli organi respiratori e nellimmediata vicinanza del lavoratore.
In caso di dubbio le misurazioni vanno effettuate nel punto in cui il rischio è maggiore.
c) Il metodo di misurazione impiegato deve essere in funzione dellagente considerato, del valore limite previsto e dellatmosfera predominante sul posto di lavoro.
Il risultato della misurazione deve indicare la concentrazione dellagente in modo esatto e in proporzione al valore limite.
d) Se il metodo di misurazione impiegato non si riferisce specificamente allagente misurato, il valore deve essere integralmente attribuito allagente in questione.
e) Il limite di rivelazione, la sensibilità e la precisazione del metodo di misurazione devono essere in funzione del valore limite.
f) Dovrebbe essere garantita lesattezza del metodo di misurazione.
g) Il metodo di misurazione impiegato deve essere stato sperimentato in condizioni di applicazioni pratiche.
h) Nella misura in cui il Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) pubblichi requisiti generali cui devono rispondere metodi e gli apparecchi utilizzati per le misurazioni sul posto di lavoro, nonché le norme di verifica corrispondenti, se ne deve tener conto per la scelta dei metodi di misurazione appropriati.
4. Disposizioni particolari relative alle tecniche di misurazione degli aggregati rappresentativi di particelle presenti nellaria sul posto di lavoro:
a) Ogni misurazione della concentrazione dei materiali in sospensione deve tener conto del loro modo di agire; è dunque opportuno, al momento del campionamento, prendere in considerazione sia la frazione inspirabile, sia quella respirabile.
Ciò presuppone che si ottenga una separazione delle particelle in funzione del loro diametro aerodinamico, corrispondente al deposito che si forma con la respirazione.
Poiché non sono ancora disponibili attrezzature appropriate per il campionamento sul posto di lavoro, occorre definire modalità pratiche che consentano una misurazione uniforme.
b) Viene considerata come inspirabile la frazione di materiali in sospensione che può essere assorbita da un lavoratore mediante inspirazione buccale e/o nasale.
Nel primo di questi due casi esemplificativi:
d) Conviene applicare le disposizioni adottate, se del caso, dal CEN per quanto concerne la raccolta di materiali in sospensione sul luogo di lavoro.
Possono essere utilizzati altri metodi purché conducano, per quanto concerne il rispetto dei valori limite, al medesimo risultato o ad un risultato ancor più rigoroso.