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14 giugno 2006
la circolare sul lavoro a
progetto.
Firmata dal Ministro Damiano la Circolare n. 17 del 14/06/2006 con la quale sono state impartite precise direttive agli organi di vigilanza per verificare, nel settore dei call center, la corretta applicazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, di cui agli artt. 61 e ss. Del d.lgs. 276/03. La circolare fornisce i criteri di individuazione e specificazione del progetto o programma di lavoro, indica i requisiti essenziali per l'autonomia della prestazione e le forme consentite di coordinamento.
Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Direzione generale per
l'Attività Ispettiva
Direzione generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro
Roma, 14 Giugno 2006
Circolare n. 17/2006
Prot. N. 878/14.4.06/Segr.
Prot. N. 25/I/0000521
Alle Direzioni Regionali e
Provinciali del Lavoro
All'INPS - Direzione Centrale
Vigilanza sulle Entrate ed Economia Sommersa
All'INAIL - Direzione Centrale
Rischi
All'ENPALS - Direzione Generale –
Servizio contributi e vigilanza
LORO SEDI
e p.c.
Alla Provincia Autonoma di
Bolzano
Alla Provincia Autonoma di Trento
Alla Regione Siciliana
Assessorato Lavoro e Previdenza
sociale
Ispettorato Regionale del Lavoro
Oggetto: collaborazioni
coordinate e continuative nella modalità a
progetto di cui agli artt. 61 e ss. d.lgs. n.
276/2003. Call center. Attività di vigilanza.
Indicazioni operative.
Con la circolare n. 1/2004 questo
Ministero aveva già fornito, con specifico
riferimento ai contratti di collaborazione
coordinata e continuativa a progetto di cui agli
artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276/2003, prime
indicazioni, di carattere generale, utili per un
corretto ed efficace accertamento da parte degli
organi di vigilanza.
Le problematiche via via emerse
rendono necessario fornire ora istruzioni su
singole tipologie di attività, in relazione alle
quali l'applicazione del citato art. 61 ha
evidenziato una maggiore esigenza di
chiarimenti.
Con il presente documento, questo
Ministero, congiuntamente con l'Istituto
nazionale della previdenza sociale e l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, intende pertanto fornire
adeguate istruzioni con specifico riferimento ai
call center, valutando nel prosieguo
l'opportunità di fornire con ulteriori
provvedimenti indicazioni relativamente ad altre
tipologie per le quali l'applicazione dell'art.
61 del d.lgs. n. 276/2003 ha parimenti
presentato profili di problematicità.
Occorre innanzitutto evidenziare
che con la presente circolare si forniscono
indicazioni di carattere operativo rivolte al
solo personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e degli
Istituti previdenziali, al fine di uniformare il
più possibile il criterio di valutazione da
adottare nella lettura del fenomeno in esame.
In proposito, le Direzioni
regionali e provinciali del lavoro dovranno
avviare, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n.
124/2004, un'adeguata attività di carattere
informativo, volta ad istruire gli operatori del
settore sulla corretta utilizzazione della
tipologia contrattuale delle collaborazioni
coordinate e continuative a progetto di cui agli
artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276/2003.
La predetta fase di opportuna
informazione, i cui tempi e modalità verranno
stabiliti dalla Commissione centrale di
coordinamento di cui all'art. 3 del d.lgs. n.
124/2004 entro trenta giorni dall'emanazione
della presente circolare, è volta ad assicurare
omogeneità di comportamento tra gli operatori
del settore ed è, pertanto, necessariamente
preliminare all'avvio da parte degli ispettori
di una vigilanza mirata a verificare la
genuinità delle collaborazioni a progetto poste
in essere.
Si fa fin d'ora riserva di
valutare l'opportunità di intervenire nuovamente
sulla materia, una volta verificate, anche a
seguito di attento monitoraggio degli esiti
della presente circolare, l'evoluzione e le
dinamiche organizzative del settore.
Criteri di individuazione
e specificazione del progetto o programma di
lavoro
Il mercato del lavoro nel settore
dei call center continua ad essere
caratterizzato, anche successivamente
all'entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003
ed alla introduzione del lavoro a progetto, da
un consistente utilizzo di contratti di
collaborazione autonoma.
In tale prospettiva si deve
anzitutto precisare che in considerazione delle
novità introdotte dal d.lgs. n. 276 del 2003 i
presupposti per la stipulazione di un contratto
di lavoro a progetto devono in generale essere
individuati con riferimento: a) ai criteri di
individuazione e specificazione del progetto o
programma di lavoro; b) ai requisiti essenziali
che devono connotare l'autonomia del
collaboratore nella gestione dei tempi di
lavoro; c) alle modalità di coordinamento
consentite tra il committente ed il lavoratore.
Pertanto, ai sensi dell'art. 61
del d.lgs. n. 276 del 2003, le collaborazioni
coordinate e continuative devono essere
riconducibili ad uno o più progetti specifici o
programmi di lavoro o fasi di esso determinati
dal committente e che, pur potendo essere
connessi all'attività principale od accessoria
dell'impresa - come specificato dalla circolare
1 dell'8 gennaio 2004 -, non possono totalmente
coincidere con la stessa o ad essa sovrapporsi.
Il progetto, il programma o fase
di esso così determinati diventano parte del
contratto di lavoro e devono essere specificati
per iscritto ed individuati nel loro contenuto
caratterizzante.
La finalità di tale disposizione
è quella di delimitare l'utilizzo del lavoro
coordinato e continuativo a quelle sole
prestazioni che siano genuinamente autonome
perché effettivamente riconducibili alla
realizzazione di un programma o progetto o fasi
di esso gestite dal lavoratore in funzione del
risultato.
Risultato che le parti
definiscono in tutti i suoi elementi
qualificanti al momento della stipulazione del
contratto e che il committente, a differenza del
datore di lavoro, non può successivamente
variare in modo unilaterale.
In considerazione di ciò, un
progetto, un programma di lavoro od una fase di
esso possono essere individuati anche
nell'ambito delle attività operative telefoniche
offerte dai call center purché in ogni
caso idonei a configurare un risultato,
determinato nei suoi contenuti qualificanti, che
l'operatore telefonico assume l'obbligo di
eseguire entro un termine prestabilito e con
possibilità di autodeterminare il ritmo di
lavoro.
È quindi necessario che
l'ispettore riscontri l'esistenza in concreto
degli elementi connotanti una genuina
collaborazione a progetto così come vengono
descritti nella presente circolare.
Il progetto o programma di lavoro
deve in primo luogo essere individuato con
riferimento ad una specifica e singola
"campagna" la cui durata costituisce il
necessario termine esterno di riferimento per la
durata stessa del contratto di lavoro a
progetto.
Ai fini della corretta e compiuta
determinazione del risultato richiesto al
collaboratore è dunque necessario che il
progetto, programma di lavoro o fase di esso sia
qualificato tramite la specificazione:
a) del singolo committente finale
cui è riconducibile la campagna (con riferimento
ai call center che offrono servizi in
outsourcing la campagna di riferimento sarà
dunque quella commissionata da terzi all'impresa
stessa);
b) della durata della campagna,
rispetto alla quale il contratto di lavoro a
progetto non può mai avere una durata superiore;
c) del singolo tipo di attività
richiesta al collaboratore nell'ambito di tale
campagna (promozione, vendita, sondaggi, ecc.);
d) della concreta tipologia di
prodotti o servizi oggetto dell'attività
richiesta al collaboratore;
e) della tipologia di clientela
da contattare (individuata con riferimento a
requisiti oggettivi e/o soggettivi).
In considerazione di tali
requisiti essenziali e qualificanti è senz'altro
configurabile un genuino progetto, programma di
lavoro o fase di esso, con riferimento alle
campagne out bound nell'ambito delle
quali il compito assegnato al collaboratore è
quello di rendersi attivo nel contattare, per un
arco di tempo predeterminato, l'utenza di un
prodotto o servizio riconducibile ad un singolo
committente.
Ciò in considerazione della
intrinseca delimitazione temporale di tale
tipologia di attività e della possibilità di
definire compiutamente il risultato richiesto al
collaboratore anche con riguardo ai requisiti
soggettivi ed oggettivi dell'utenza contattata
ed al tipo di prestazione concretamente dovuta
per ogni contatto telefonico effettuato. Il
lavoratore out bound, infatti, può
prefigurare il contenuto della sua prestazione
sulla base del risultato oggettivamente
individuato dalle parti con il contratto.
Inoltre, l'ispettore al fine di
apprezzare il carattere di autonomia della
prestazione deve verificare l'esistenza di
postazioni di lavoro attrezzate con appositi
dispositivi che consentano al collaboratore di
autodeterminare il ritmo di lavoro.
Nelle attività in bound
l'operatore non gestisce, come nel caso dell'out
bound, la propria attività, né può in alcun
modo pianificarla giacché la stessa consiste
prevalentemente nel rispondere alle chiamate
dell'utenza, limitandosi a mettere a
disposizione del datore di lavoro le proprie
energie psicofisiche per un dato periodo di
tempo.
Ne consegue che il personale
ispettivo, qualora verifichi che l'attività
lavorativa come descritta è disciplinata da un
contratto di collaborazione coordinata e
continuativa a progetto, procederà, dovendo
ricondurre tale attività alla subordinazione,
adottando i conseguenti provvedimenti di
carattere sanzionatorio e contributivo.
Nell'ambito del progetto o
programma di lavoro così definito al
collaboratore non può essere richiesta
un'attività diversa da quella specificata nel
contratto.
L'ispettore, pertanto, dovrà
verificare che, tra i criteri assunti per la
determinazione del compenso, vi sia il
riferimento al risultato enucleato nel progetto,
programma di lavoro o fase di esso.
Requisiti essenziali per
l'autonomia della prestazione
L'art. 61 del d.lgs. n. 276 del
2003 dispone che il progetto o programma di
lavoro deve essere gestito autonomamente dal
collaboratore in funzione del risultato ed
indipendentemente dal tempo impiegato per
l'esecuzione dell'attività lavorativa. Ciò, come
noto, al fine di garantire al collaboratore una
sostanziale ed effettiva autonomia
nell'esecuzione della prestazione.
Ne deriva che il collaboratore a
progetto cui è assegnato l'incarico di compiere
le operazioni telefoniche sopra descritte può
essere considerato autonomo alla condizione
essenziale che il collaboratore stesso possa
unilateralmente e discrezionalmente determinare,
senza necessità di preventiva autorizzazione o
successiva giustificazione, la quantità di
prestazione da eseguire e la collocazione
temporale della stessa.
Ciò implica che il collaboratore
non può essere soggetto ad alcun vincolo di
orario, anche se all'interno di fasce orarie
prestabilite. Di conseguenza, deve poter
decidere, nel rispetto delle forme concordate di
coordinamento, anche temporale, della
prestazione:
a) se eseguire la prestazione ed
in quali giorni;
b) a che ora iniziare ed a che
ora terminare la prestazione giornaliera;
c) se e per quanto tempo
sospendere la prestazione giornaliera.
Da un punto di vista
organizzativo ne consegue che l'assenza non deve
mai essere giustificata e la presenza non può
mai essere imposta.
Anche sotto questo profilo,
dunque, i requisiti di legittimità del contratto
di lavoro a progetto ben sono configurabili con
riferimento ad attività telefoniche out bound.
Forme consentite di
coordinamento
Sempre ai sensi dell'art. 61 del
d.lgs. n. 276 del 2003 il fondamentale requisito
dell'autonomia può essere contemperato con le
esigenze di coordinamento della prestazione con
l'organizzazione produttiva dell'azienda.
A tal fine, nell'ambito della
specifica operatività dei call center,
possono rientrare tra le forme di coordinamento:
a) la previsione concordata di
fasce orarie nelle quali il collaboratore deve
poter agire con l'autonomia sopra specificata.
Le fasce orarie individuate per iscritto nel
contratto non possono essere unilateralmente
modificate dall'azienda né questa può assegnare
il collaboratore ad una determinata fascia
oraria senza il suo preventivo consenso;
b) la previsione concordata di un
numero predeterminato di giornate di
informazione finalizzate all'aggiornamento del
collaboratore. La collocazione di tali giornate
di informazione deve essere concordata nel corso
di svolgimento della prestazione e non
unilateralmente imposta dall'azienda;
c) la previsione concordata della
presenza di un assistente di sala la cui
attività può consistere nel fornire assistenza
tecnica al collaboratore;
d) la previsione concordata di un
determinato sistema operativo utile per
l'esecuzione della prestazione.
E' in ogni caso escluso sia
l'esercizio del potere disciplinare che
l'esercizio del potere di variare
unilateralmente le condizioni contrattuali
originariamente convenute.
Il Ministro
Cesare Damiano
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