| Il
lavoratore può legittimamente astenersi dalla prestazione lavorativa
quando essa comporti pericoli per la sua salute. –
In base all’art. 32 Cost. e all’art. 2087 cod. civ.
(Cassazione Sezione Lavoro n. 9576 del 9 maggio 2005, Pres. Mileo, Rel.
Toffoli).
Giuseppe P., dipendente della società
Pulisan come addetto all’attività di pulizia e sanificazione nell’ambito
di una struttura ospedaliera, è stato sottoposto a procedimento
disciplinare con l’addebito di avere lasciato incompiuto il lavoro per
quattro giorni consecutivi omettendo di collocare nell’apposito container
i cartoni contenenti i rifiuti dell’ospedale. Egli si è difeso affermando
di non aver potuto completare le operazioni affidategli a causa delle
pessime condizioni del container, sporco per il contatto con il materiale
fisiologico infetto e maleodorante proveniente dalle sale operatorie. La
datrice di lavoro non ha ritenuto fondate le giustificazioni ed ha
licenziato il dipendente. Egli ha impugnato il licenziamento davanti al
Tribunale di Foggia chiedendone l’annullamento per mancanza di giusta
causa. L’azienda si è difesa sostenendo che il lavoratore si era reso
responsabile di insubordinazione e che un’ispezione effettuata dalla ASL
competente due mesi dopo il licenziamento non aveva rilevato gli
inconvenienti denunciati dal lavoratore. Il Tribunale, dopo aver sentito
alcuni testimoni, ha annullato il licenziamento ordinando la
reintegrazione di Giuseppe P. nel posto di lavoro e condannando l’azienda
al risarcimento del danno. Questa decisione è stata integralmente
riformata dalla Corte di Appello di Bari, che ha ritenuto legittimo il
licenziamento osservando che dalla ispezione disposta dalla ASL era
risultata l’infondatezza dei rilievi del lavoratore. Peraltro – ha
aggiunto la Corte – pur dando per ammesso che la cattiva igiene dei
containers impedisse lo stivaggio dei cartoni e dei rifiuti, ciò non
poteva dare diritto al lavoratore di non portare a termine la sua
prestazione, in quanto egli avrebbe potuto rivolgersi alle organizzazioni
sindacali e alle autorità sanitarie; inoltre egli avrebbe potuto chiedere
il risarcimento del danno e al limite rassegnare le dimissioni invece di
continuare a ricevere la retribuzione senza portare a termine la sua
prestazione lavorativa. Giuseppe P. ha proposto ricorso per cassazione
censurando la decisione della Corte di Appello per vizi di motivazione e
violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n.
9576 del 9 maggio 2005, Pres. Mileo, Rel. Toffoli) ha accolto il ricorso,
rilevando che i giudici di appello non avrebbero dovuto fondare la loro
decisione sulle risultanze di un’ispezione svoltasi due mesi dopo il
licenziamento ed avrebbero invece dovuto considerare le deposizioni
testimoniali raccolte dal giudice di primo grado dalle quali emergevano
gli inconvenienti denunciati dal lavoratore. La sentenza impugnata – ha
aggiunto la Corte – è inoltre incorsa in una evidente violazione di
principi di diritto nel momento in cui ha escluso in radice la facoltà del
lavoratore di astenersi dallo svolgere determinate operazioni lavorative
anche nell’ipotesi della sussistenza di concreti pericoli alla salute
connessi al non corretto adempimento da parte del datore di lavoro degli
obblighi a carico del medesimo di tutela delle condizioni di lavoro. In
effetti – ha precisato la Cassazione – non vi può essere dubbio che il
lavoratore, ove effettivamente sussistano situazioni pregiudizievoli per
la sua salute o per la sua incolumità, possa legittimamente astenersi
dalle prestazioni che lo espongano ai relativi pericoli, in quanto è
coinvolto un diritto fondamentale, espressamente previsto dall’art. 32
della Costituzione, che può e deve essere tutelato in via preventiva, come
peraltro attesta anche la norma specifica di cui all’art. 2087 cod. civ.
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