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Quando la trasferta diventa, per
il suo costante ripetersi, un aspetto strutturale della prestazione
lavorativa, il relativo compenso può essere ritenuto una componente
della normale retribuzione. –
Ai fini contrattuali (Cassazione Sezione Lavoro n. 8468 del 22 aprile
2005, Pres. Sciarelli, Rel. Cuoco).
Giovanni C. ed altri lavoratori dipendenti
dell’Alcatel Italia S.p.A., come operai giuntisti addetti
all’istallazione di reti telefoniche, hanno percepito per alcuni anni
compensi aggiuntivi – denominati indennità di guida, tempo di viaggio,
diaria o trasferta – per le prestazioni lavorative da loro svolte
fuori sede, in luoghi costantemente diversi. Essi hanno chiesto al
Pretore di Caserta di dichiarare che tali compensi dovevano essere
inclusi nella normale retribuzione ai fini del calcolo delle somme
loro dovute per i vari istituti contrattuali e di condannare
conseguentemente l’azienda al pagamento delle relative differenze. Sia
il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di S. Maria Capua
Vetere hanno ritenuto fondata la domanda. Il Tribunale ha affermato
che nell’ambito del rapporto di lavoro, al fine di stabilire la natura
retributiva o meno di un’attribuzione patrimoniale, il nomen juris
indicato dalle parti per i vari compensi è irrilevante; determinante è
la funzione del compenso e il suo rapporto con l’attività cui è
connesso. Nel caso in esame – ha osservato il Tribunale di Napoli – i
dipendenti aggiungono all’orario di lavoro il tempo necessario per
recarsi dalla propria abitazione al centro operativo e di lì al
cantiere e questo tempo è utilizzato anche per la verifica degli
ordini di lavoro, per la raccolta di materiali e per altre
prestazioni. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando
la decisione del Tribunale, tra l’altro, per non aver tenuto conto del
fatto che il contratto collettivo escludeva espressamente la natura
retributiva dell’indennità di trasferta, anche se corrisposta con
continuità.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 8468 del 22
aprile 2005, Pres. Sciarelli, Rel. Cuoco) ha rigettato il ricorso. La
trasferta – ha osservato la Corte – presuppone lo spostamento del
lavoratore per fatti occasionali e contingenti, implicanti di volta in
volta singole decisioni del datore di lavoro; per contro la prolungata
permanenza in varie sedi di cantieri e i ripetuti spostamenti dall’una
all’altra sede, in quanto immanenti modalità di lavoro, costituiscono
un aspetto strutturale della prestazione, connesso con la causa tipica
del contratto, cosicché il compenso di questa specifica prestazione
con somma fissa, non costituisce mero rimborso spese, bensì
rappresenta il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione,
in quanto diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità
connessi alla prestazione.
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