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La dipendente di una piccola azienda licenziata nel periodo di
gravianza ha diritto ad essere riammessa in servizio Anche se non si
applica lart. 18 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 18537 del 15 settembre 2004, Pres. Mattone, Rel.
Cataldi).
Fiorangela P.,
dipendente della s.r.l. Centro Diagnostico S. Marco, azienda con meno di 16 dipendenti, è
stata licenziata mentre era in stato di gravidanza. Ella ha impugnato il licenziamento in
quanto effettuato in violazione del divieto posto dalla legge n. 1204 del 1971 ed ha
chiesto la condanna dellazienda a reintegrarla nel posto di lavoro, a corrisponderle
la retribuzione maturata con effetto dalla data del recesso e a risarcirle il danno.
Il Pretore ha
dichiarato la nullità del licenziamento, ma ha rigettato la domanda di reintegrazione e
di pagamento della retribuzione, limitandosi a stabilire che lazienda, per le sue
dimensioni, aveva la facoltà di reintegrare la lavoratrice o in alternativa di pagarle
unindennità pari a tre mensilità. Questa decisione è stata parzialmente
riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Benevento, che ha condannato
lazienda al risarcimento del danno, liquidandolo nella misura della retribuzione
mensile dovuta dal momento del licenziamento fino a un anno dopo la nascita del bambino;
il Tribunale ha ritenuto che il rapporto dovesse ritenersi mai interrotto, ma ha escluso
il diritto della lavoratrice alla reintegrazione. Fiorangela P. ha proposto ricorso per
cassazione, censurando la sentenza impugnata per avere violato la legge n. 1204 del 1971
escludendo il suo diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.
La Suprema Corte
(Sezione Lavoro n. 18537 del 15 settembre 2004, Pres. Mattone, Rel. Cataldi) ha accolto il
ricorso, cassando la decisione impugnata e rinviando la causa alla Corte di Appello di
Napoli, cui ha prescritto di attenersi al seguente principio: Il licenziamento
intimato alla lavoratrice dallinizio del periodo di gestazione fino al compimento di
un anno di età del bambino è, ai sensi del 2° comma dellart. 2 L. 1204/1971,
nullo ed improduttivo di effetti; il rapporto deve quindi ritenersi giuridicamente
pendente ed il datore di lavoro inadempiente va condannato a riammettere la lavoratrice in
servizio ed a pagarle tutti i danni derivanti dallinadempimento, in ragione del
mancato guadagno.
La disciplina
legislativa dei licenziamenti intimati in connessione con lo stato di gravidanza o di
puerperio ha osservato la Corte ha carattere speciale, specialità
determinata dalla presenza di una dettagliata ed autonoma regolamentazione, qual è quella
dettata dallart. 2 della L. 1204/71, priva di qualsiasi richiamo alle leggi n. 604
del 1966 e 300 del 1970; seppur lart. 18 dello Statuto dei lavoratori non sia
applicabile alla fattispecie in esame, dalla lettura della norma in questione si desume,
tuttavia, un importante principio di valenza generale: il legislatore ritiene il
lavoratore portatore di due interessi distinti, linteresse alla conservazione del
posto di lavoro e linteresse allesecuzione della prestazione lavorativa. Se
lart. 18 prevede lordine di reintegrazione ha affermato la Corte
significa che il diritto del lavoratore alla esecuzione della prestazione che con tale
ordine viene riconosciuto ed attuato, vi era già prima come componente del rapporto di
lavoro e non come effetto del licenziamento illegittimo: sarebbe illogico, infatti,
ritenere che il diritto ad eseguire la prestazione lavorativa, e la corrispondente
obbligazione di fare quanto è necessario perché la prestazione lavorativa possa essere
eseguita, nascano non dal rapporto ma dalla violazione di esso. Lesecuzione della
prestazione, quindi, corrisponde non soltanto, come normalmente accade nello schema tipico
dellobbligazione, allinteresse del creditore, ma anche ad un interesse del
debitore diverso ed ulteriore rispetto a quello di liberarsi dellobbligo e della
correlativa responsabilità. Sicché la prestazione lavorativa, oltre a costituire per il
lavoratore ladempimento della sua obbligazione, rappresenta anche loggetto di
un suo diritto cui corrisponde lobbligo del datore di dare lavoro.
A questa posizione di diritto soggettivo del lavoratore ha rilevato la
Corte corrisponde quindi una posizione di obbligo in capo del datore di lavoro che
è tenuto ad una attività cooperativa avente ad oggetto un facere, un non facere
e/o un pati. Il datore di lavoro ha cioè lobbligo di tenere i comportamenti
necessari affinché il lavoratore possa eseguire la sua prestazione. Trattandosi di
unobbligazione, in caso di inadempimento il lavoratore può chiedere al giudice la
condanna del datore di lavoro alladempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del
danno (art. 1453 doc. civ.). Né vale ad escludere lammissibilità di tali sentenze
di condanna ad un facere la natura incoercibile della prestazione, non suscettibile
di esecuzione in forma specifica; è stato infatti rilevato che anche in questi casi è
ammissibile una sentenza di condanna del contraente inadempiente alla prestazione dovuta,
non potendosi, per un verso, escludere che lobbligato ottemperi volontariamente alla
decisione, né potendosi, per altro verso negare che la sua inosservanza sia sufficiente a
giustificare una successiva domanda di risarcimento che abbia nella condanna un facere
il suo presupposto. I principi sopra illustrati ha affermato la Corte
valgono anche per la posizione della lavoratrice licenziata in periodo di gravidanza e
puerperio la quale, nonostante la nullità del licenziamento e la pendenza del rapporto,
venga di fatto allontanata dal lavoro.
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