| Le
articolazioni aziendali che siano destinate a scopi interamente strumentali a funzioni
ausiliari non costituiscono unità produttive Ai fini dellapplicazione
dellart. 18 St. Lav. in base al numero dei dipendenti (Cassazione Sezione Lavoro n.
19837 del 4 ottobre 2004, Pres. Ciciretti,
Rel. Stile)
.
Angela A. ha lavorato
alle dipendenze della S.p.A. Edipass come unica addetta allamministrazione della
sede legale, situata a Matera, con il compito di provvedere anche alla gestione dei
rapporti con le istituzioni locali, ai servizi di collegamento per lassistenza
tecnica, ad attività di marketing e alla raccolta di notizie ai fini della partecipazione
a gare di appalto per linformatizzazione dei Comuni del Materano e della vicina
Puglia. Ella è stata licenziata con motivazione riferita alla chiusura della sede
legale della società ed ha impugnato il licenziamento, davanti al Tribunale di
Matera, sostenendo che la società non aveva affermato né provato di non poterla
impiegare negli uffici di Potenza (muniti di oltre 15 dipendenti) ove veniva svolta
lattività operativa dellazienda. La lavoratrice ha chiesto la condanna
dellazienda a reintegrarla nel posto di lavoro e a risarcirle il danno in base
allart. 18 St. Lav.
La società si è difesa sostenendo di avere operato una scelta discrezionale,
consentitale dallart. 41 Cost. che tutela liniziativa privata e
negando lapplicabilità dellart. 18 St. Lav. in quanto la lavoratrice era
addetta alla unità di Matera, avente meno di 16 dipendenti. Il Tribunale di Matera ha
accolto la domanda, ordinando la reintegrazione dellimpiegata nel posto di lavoro e
condannando lazienda al risarcimento del danno. La Corte di Appello di Potenza ha
confermato la decisione di primo grado. La Corte ha osservato, tra laltro, che nella
specie, non vi era stata soppressione del posto di lavoro di Angela A., ma lo spostamento
della sede legale, alla quale era addetta la lavoratrice, da Matera a Potenza e che, in
ogni caso, risultava incomprensibile la ragione della sua inutilizzabilità in tutta
lorganizzazione aziendale, sebbene avesse ricoperto un ruolo di
segreteria, quale addetta alla sede legale, ossia attività
generica, che bene poteva essere svolto nella nuova sede. Ai fini della tutela
reintegratoria, La Corte ha ritenuto che gli scopi strumentali e le funzioni ausiliarie
proprie della sede soppressa escludevano che questa potesse configurarsi come una unità
produttiva autonoma, sicché, sotto il profilo numerico, Angela A. doveva aggregarsi ai
dipendenti della più vasta entità aziendale, complessivamente più di quindici.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 19837 del 4 ottobre 2004, Pres. Ciciretti,
Rel Stile) ha rigettato il ricorso dellazienda, in quanto ha ritenuto che la Corte
di Appello abbia correttamente motivato la sua decisione in ordine alla possibilità di
impiego della lavoratrice. Per quanto concerne lapplicabilità dellart. 18 St.
Lav., la Cassazione ha confermato il suo orientamento, espresso nella sentenza n. 5892 del
14 giugno 1999, secondo cui agli effetti della tutela reintegratoria del lavoratore
ingiustamente licenziato, per unità produttiva deve intendersi non ogni sede,
stabilimento, filiale, ufficio o reparto dellimpresa, ma soltanto la più
consistente e vasta entità aziendale che, eventualmente articolata in organismi minori,
anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune, si caratterizzi per condizioni
imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca per
intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dellattività
produttiva aziendale; ne consegue ha affermato la Corte che deve escludersi
la configurabilità di ununità produttiva in relazione alle articolazioni aziendali
che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi
interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini
dellimpresa sia rispetto ad una frazione dellattività produttiva della
stessa.
|