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Il contratto di formazione e lavoro non è legittimo se la persona
assunta è già in possesso della professionalità che dovrebbe conseguire Per
mancanza della causa formativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 19846 del 4 ottobre 2004,
Pres. Mercurio, Rel. Celentano).
Isabella M.,
in possesso del diploma di fisioterapista della riabilitazione, dopo avere lavorato per la
S.r.l. Tivan dapprima con contratto di collaborazione professionale autonoma, e
successivamente con contratto di lavoro subordinato, durato tre mesi è stata
assunta alle dipendenze della stessa azienda con contratto di formazione e lavoro a tempo
determinato per svolgere le stesse mansioni di fisioterapista prestate in base ai
precedenti rapporti di lavoro; la qualifica da acquisire, indicata nel contratto di
formazione, era la stessa avuta da Isabella M. durante il precedente rapporto di lavoro
subordinato. Alla scadenza del contratto di formazione ella non è stata mantenuta in
servizio. La lavoratrice ha chiesto al Pretore di Eboli di dichiarare la nullità del
contratto di formazione e lavoro, nonché lesistenza di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, con ogni conseguente pronuncia a carico dellazienda. Il Pretore
ha accolto la domanda in quanto ha ritenuto che fosse stato fatto un uso distorto del
contratto di formazione e lavoro, perché la professionalità da conseguire con esso era
già posseduta dalla lavoratrice. Questa decisione è stata integralmente riformata, in
grado di appello, dal Tribunale di Salerno, che ha giudicato conforme alla legge il
contratto di formazione e lavoro; il Tribunale ha ritenuto che il titolo di studio
posseduto dalla lavoratrice non fosse dostacolo alla sua assunzione con contratto di
formazione e che il precedente rapporto di lavoro subordinato non fosse sufficiente, per
la sua brevità, a far ritenere che la lavoratrice avesse raggiunto una soddisfacente e
non migliorabile professionalità. Isabella M. ha proposto ricorso per cassazione,
censurando la decisione del Tribunale di Salerno per difetto di motivazione e violazione
di legge.
La Suprema
Corte (Sezione Lavoro n. 19846 del 4 ottobre 2004, Pres. Mercurio, Rel. Celentano) ha
accolto il ricorso confermando lorientamento espresso nella sentenza del 1 luglio
1998 n. 6434, secondo cui la circostanza che il giovane lavoratore prima della
stipulazione possieda già la professionalità oggetto della prevista formazione, rende il
contratto privo della causa formativa. Nella sentenza di secondo grado ha osservato
la Corte si è affermato che la durata trimestrale del precedente rapporto di
lavoro non era sufficiente al raggiungimento di una soddisfacente e non migliorabile
capacità professionale. Così argomentando ha rilevato la Corte i
giudici di appello hanno chiaramente violato il disposto dellart. 3 del d.l. n.
726/84, convertito nella L. 863/84, atteso che il concetto di capacità
professionale non migliorabile è assolutamente estraneo alle finalità che stanno
alla base della introduzione della disciplina sul contratto di formazione e lavoro. Ogni
capacità professionale ha osservato la Corte è in astratto migliorabile,
mentre il CFL si propone solo di fornire quella capacità minima sufficiente per la
stipulazione di un contratto di lavoro ordinario in relazione ad una qualifica o livello;
la circostanza che la signora M., in possesso del diploma di terapista della
riabilitazione ottenuto nel 1988, aveva lavorato per la S.r.l. Tivan dall8.1.1990 al
31.3.1990, svolgendo le mansioni di terapista e con inquadramento al sesto livello
retributivo, come prevede il CCNL per il personale non medico della sanità privata, non
poteva essere disattesa, con motivazione apodittica e gravemente insufficiente, con la
considerazione che la precedente esperienza lavorativa era stata solo genericamente
riferita dalla M. senza nemmeno indicare le sue caratteristiche essenziali; tanto
più che nellatto di appello la società TIVAN non aveva contestato la sussistenza
del pregresso rapporto di lavoro subordinato, né aveva ipotizzato unutilizzazione
della lavoratrice non corrispondente alla qualifica di assunzione. La Cassazione ha
accolto il ricorso e ha rinviato la causa, per nuovo esame, alla Corte di Appello di
Salerno.
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