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Anche le organizzazioni sindacali firmatarie di "contratti
gestionali" applicati nell'unità produttiva hanno diritto alla cotituzione di
rappresentanze sindacali. In base allart. 19 St. Lav., nel testo risultante dal referendum (Cassazione Sezione Lavoro n. 19271 del 24
settembre 2004, Pres. Sciarelli, Rel. Cataldi).
La Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti di Milano, aderente alla Confederazione
Unitaria di Base, ha costituito, alla fine del 1995, presso uno stabilimento milanese
della Sirti S.p.A., una rappresentanza sindacale aziendale di cui ha chiesto alla società
il riconoscimento in base allart. 19 St. Lav. (nel testo modificato in D.P.R. 28
luglio 1995 n. 319, in seguito al risultato del referendum abrogativo indetto
nellaprile del 1995) rappresentanze sindacali aziendali possono essere
costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nellambito delle
associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati
allunità produttiva. La Sirti S.p.A. ha sostenuto che la FLMU non era
firmataria di alcun contratto collettivo applicato nello stabilimento milanese.
La Flmu ha promosso, davanti al Pretore di Milano un procedimento per repressione di
comportamento antisindacale in base allart. 28 St. Lav. affermando
lapplicabilità dellart. 19 St. Lav. in quanto essa aveva sottoscritto con
lazienda, il 14 luglio 1995, un accordo che regolamentava la procedura di ricorso
alla cassa integrazione per 24 mesi, in base alla legge n. 223 del 1991. Il Pretore, dopo
aver rigettato il ricorso nella fase cautelare, ha accolto lopposizione proposta
dalla Flmu e la sua decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di
Milano. La S.p.A. Sirti ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che laccordo
sottoscritto dalla Flmu nellambito di una procedura per collocamento di lavoratori
in cigs non può ritenersi contratto collettivo agli effetti dellart. 19 St. Lav.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 19271 del 24 settembre 2004, Pres. Sciarelli, Rel.
Cataldi) ha rigettato il ricorso. La definizione di contratto collettivo di lavoro
ha affermato la Corte non è riferibile unicamente agli accordi con funzione
normativa, che hanno cioè lo scopo di determinare i contenuti dei futuri rapporti
individuali di lavoro, in quanto ogni contratto collettivo contiene una serie di clausole
non riconducibili a tale funzione, ad esempio le clausole che prescrivono ai datori di
lavoro di fornire informazioni alle organizzazioni sindacali: la caratteristica comune di
queste clausole va individuata nel fatto che esse instaurano rapporti obbligatori che non
hanno effetti diretti sui futuri contratti di lavoro, ma producono effetti giuridici
esclusivamente nei confronti dei sindacati stipulanti o dei datori stipulanti che
risultano obbligati a tenere comportamenti pattiziamente definiti. Sempre più spesso
inoltre ha osservato la Corte i contratti collettivi e gli accordi sindacali
costituiscono lo strumento di gestione delle crisi aziendali, con i quali le soluzioni dei problemi che tale crisi
pone per i lavoratori occupati nellazienda vengono preventivamente contrattate con
il sindacato: si tratta dei cosiddetti contratti gestionali riguardanti la mobilità, le
procedure di cassa integrazione guadagni o i contratti di solidarietà; non cè
dubbio che tali accordi, pur riguardando un solo istituto, disciplinino un momento
importante dei rapporti di lavoro (come richiesto da Corte Cost. 244/96), contenendo
regole generali per il datore di lavoro che predeterminano il contenuto di alcuni istituti
che incidono nellattuazione dei singoli rapporti di lavoro (criteri di scelta dei
lavoratori da licenziare, collocamento in cassa integrazione, sospensioni e criteri di
rotazione dei lavoratori sospesi). Anche se le regole previste in un accordo gestionale
sono dirette a delimitare lambito del potere del datore di lavoro ha
affermato la Corte esse si risolvono in fonte di diritti per i singoli lavoratori
che di quegli accordi possono pretendere lattuazione; in una procedura per riduzione
di personale, le regole stabilite in un accordo sindacale, determinando il diritto
allapplicazione dei criteri di scelta, si risolvono in diritto alla conservazione
del posto. Comprendere tali contratti tra i contratti collettivi applicati
nellunità produttiva ha concluso la Cassazione corrisponde
quindi non solo alla lettera della norma, trattandosi di contratti collettivi che
disciplinano aspetti importanti del rapporto di lavoro, ma anche alla sua ratio,
tenuto conto che il contenuto obbligatorio di tali contratti assume una notevole
importanza economica e vincolante per il datore di lavoro e costituisce quindi espressione
di quella capacità negoziale delle organizzazioni sindacali firmatarie che è il
presupposto per il riconoscimento del loro diritto a costituire rappresentanze sindacali
aziendali.
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