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Linsegnamento teorico è un elemento essenziale del contratto
di formazione e lavoro La sua mancanza determina la trasformazione del
rapporto (Cassazione Sezione Lavoro n. 16026 del 17 agosto 2004, Pres. Mileo, Rel. Cuoco).
Angelo M. è stato
assunto, nel 1995, dalla Ogilvy e Mather S.p.A. con contratto a termine di formazione e
lavoro che gli attribuiva la qualifica di impiegato e le mansioni di account executive di
III livello; nel progetto allegato al contratto si prevedevano centotrenta ore di
formazione, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Alla scadenza del
contratto lazienda ha posto termine alla prestazione lavorativa. Limpiegato ha
chiesto al Tribunale di Milano di accertare che lazienda si era resa inadempiente
agli obblighi assunti con il contratto e di dichiarare la conversione del rapporto di
formazione e lavoro in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente suo
diritto a continuare lattività lavorativa e a percepire la retribuzione.
Sia il Tribunale
che la Corte di Appello hanno giudicato infondata la domanda. La Corte ha ritenuto che la
datrice di lavoro abbia sostanzialmente adempiuto agli obblighi assunti impiegando il
lavoratore nellufficio account che curava i rapporti con la clientela,
nellambito di un progetto di istruzione sullorganizzazione e lattività
aziendale, con lassistenza di unimpiegata esperta e assegnandogli in seguito
il compito di provvedere alla rassegna stampa. Il lavoratore ha proposto ricorso per
cassazione censurando la Corte di Appello per non avere considerato che nel rapporto in
esame era mancata del tutto la formazione teorica, prevista dal contratto in centotrenta
ore e per avere quindi disapplicato le leggi n. 863 del 1984 e n. 451 del 1994, che
disciplinano la materia.
La Suprema Corte
(Sezione Lavoro n. 16026 del 17 agosto 2004, Pres. Mileo, Rel. Cuoco) ha accolto il
ricorso. Premesso che ogni attività lavorativa contribuisce, di per sé ed
oggettivamente, alla formazione delle capacità e della professionalità del lavoratore
(al pari del contributo che, più in generale, ogni specifica esperienza conferisce alla
singola umana corrispondente capacità) ha affermato la Corte la
formazione, cui la legge si riferisce, non è il mero contributo dato
dallattività lavorativa, bensì è unattività che a questo oggetto (la
formazione) sia specificamente ed esclusivamente diretta; ed invero, la
formazione (come tale, ed indipendentemente dal lavoro) è non
solo parte integrante della definizione normativa del contratto e dellespressa
lettera legislativa che lo disciplina, bensì ragione stessa di questa disciplina, e
contenuto del progetto. Daltro canto ha osservato la Corte la
necessità della presenza duna formazione, in quanto tale e separata dal lavoro,
discende dal fatto che il periodo di formazione è computato
nellanzianità di servizio (art. 3 dodicesimo comma del Decreto legge 30 ottobre
1984 n. 726 (convertito nella legge 19 dicembre 1984 n. 863), e dà luogo al diritto alle
prestazioni sanitarie previste dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive
modificazioni ed integrazioni (art. 3 tredicesimo comma); la presenza di questa specifica
attività di formazione è parte integrante del contratto come normativamente
disciplinato: ed in tal modo, nella concreta esecuzione del contratto, lassenza di
questa attività diventa, in violazione della legge, vizio del rapporto contrattuale.
E pertanto da affermare ha concluso la Corte che nel rapporto
lavorativo svoltosi in attuazione dun contratto di formazione e lavoro, ove
lattività di formazione non lavorativa sia assente, è da escludere che sia
ravvisabile un rapporto di formazione e lavoro.
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