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Anche i rappresentanti dei sindacati minori di pubblici
impiegati hanno il diritto all'aspettativa se chiamati a ricoprire cariche
provinciali e nazionali In base
allart. 31 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 15135 del 5 agosto 2004, Pres.
Mattone, Rel. DAgostino).
Il Sindacato
di Base S.D.B.-F.P. Sincobas ha chiesto al Comune di Milano il riconoscimento del diritto,
in base allart. 31 St. Lav., a periodi di aspettativa non retribuita in favore dei
propri rappresentanti chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. Il
Comune non ha accolto la richiesta sostenendo che il Sincobas non rientrava fra i
sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale definiti dalla legislazione sul
pubblico impiego contrattualizzato (art. 47 D. Lgs. n. 80 del 1998, ora art. 43 D. Lgs. n.
165 del 2001). Il Sincobas ha chiesto al Pretore di Milano, in base allart. 28 St.
Lav., di dichiarare lantisindacalitā del comportamento tenuto dal Comune di Milano
con il rifiuto dei periodi di aspettativa richiesti.
Il Pretore ha
rigettato il ricorso e la sua decisione č stata confermata dal Tribunale di Milano in
seguito allopposizione proposta dal sindacato. La Corte di Appello di Milano ha
invece dichiarato antisindacale il comportamento del Comune per aver disconosciuto le
prerogative di cui allart. 31 St. Lav. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione,
censurando la decisione della Corte di Appello per erronea applicazione dellart. 31
St. Lav.
La Suprema
Corte (Sezione Lavoro n. 15135 del 5 agosto 2004, Pres. Mattone, Rel. DAgostino) ha
rigettato il ricorso. Lart. 31 St. Lav., secondo cui i lavoratori chiamati a
ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali hanno diritto allaspettativa non
retribuita ha affermato la Corte č norma applicabile a tutti i lavoratori,
anche se rappresentanti di sindacati non rientranti fra quelli definiti dallart. 19
St. Lav. (associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro) ed č norma
certamente di carattere imperativo, non derogabile dalla contrattazione collettiva; si
tratta infatti di un diritto riconosciuto a tutela della libertā sindacale del lavoratore
e della libera esplicazione delle relative attivitā, costituzionalmente garantito, non
suscettibile di limitazione o di discriminazione. In base allart. 55 D. Lgs. n. 29
del 1993 ha rilevato la Corte lo Statuto dei Lavoratori si applica alle
pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.
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