IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Circolare
n. 32
Prot. 0926/tir
Oggetto: Circolare in materia di tirocini estivi di orientamento di cui all'articolo 60
del decreto legislativo n. 276 del 2003.
L'art. 60 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, introduce un nuovo istituto, i Tirocini estivi di orientamento,
destinati ad "adolescenti e giovani", regolarmente iscritti a un ciclo di studi
presso l'Università o un Istituto scolastico di ogni ordine e grado.
Ad eccezione di alcune specifiche
disposizioni contenute nel citato decreto legislativo, lo stesso art. 60 rinvia per
l'ulteriore disciplina all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ed al decreto del
Ministro del lavoro e previdenza sociale del 25 marzo 1998, n. 142.
Nel rammentare ai soggetti interessati e a
vario titolo coinvolti nel relativo procedimento che lo strumento in esame è già
direttamente applicabile ed operativo, stante la peculiarità dell'Istituto si ritiene
comunque opportuno fornire alcuni chiarimenti, rimandando, per gli aspetti non contemplati
nella presente Circolare, alle prescrizioni contenute nelle norme sopra indicate.
1. I "Tirocini estivi di orientamento" si inseriscono nelle misure volte ad
assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze
spendibili nel mercato del lavoro, agevolandone le scelte professionali.
2. Destinatari e limiti di età
1. Riguardo ai destinatari, si rammenta che le nozioni di "adolescenti"
e "giovani" vanno desunte dalla normativa vigente in materia, ossia dalla legge
17 ottobre 1967, n. 977, come novellata dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, e successive
modificazioni, di attuazione della Direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani
sul lavoro che definisce "adolescente" il minore di età compresa tra i
15 e i 18 anni nonché dal decreto legislativo n. 297/2002, che ha modificato il
decreto legislativo n. 181/2000 (recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e
offerta di lavoro), in cui all'art. 1, comma 2, si ribadisce la nozione di
"adolescente" di cui al decreto legislativo n. 345/99 e si definisce
"giovane" il soggetto di età superiore ai 18 anni e fino ai 25 anni compiuti.
Ciò premesso, pertanto, si precisa che il limite minimo per poter i giovani fruire del
Tirocinio in questione sono i 15 anni di età.
3. Durata e sussidio economico
1. Il Tirocinio estivo di orientamento ha una
durata massima di tre mesi, anche in caso di pluralità di tirocini, e si svolge nel
periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e l'inizio di quello successivo.
Considerato, in proposito, che il termine e
la successiva ripresa dell'attività scolastica, in relazione a ciascun anno accademico,
per gli Istituti Secondari Superiori risultano diversi in ogni Regione, e che formalmente
nelle Università l'anno accademico ricomprende l'arco temporale continuativo dal 1°
novembre al 31 ottobre successivo, si precisa che i Tirocini in esame possono essere
attivati nel periodo estivo che decorre dal giorno successivo al termine delle lezioni a
quello precedente l'inizio di quelle del successivo anno.
Pertanto, ciascun Istituto scolastico farà
riferimento al periodo dei mesi estivi in cui la propria attività scolastica sia
effettivamente sospesa.
2. Analogamente a quanto statuito dal
combinato disposto dell'art. 18, comma 1, lett. g) della legge n. 196/97 e dell'art. 9 del
D.M. 142/98 per i Tirocini formativi e di orientamento, anche per i Tirocini estivi di
orientamento di cui all'art. 60 in questione è prevista l'eventualità ma non
l'obbligatorietà - di erogare a favore del Tirocinante una borsa lavoro, per un importo
massimo mensile di 600 Euro, onere gravante sul "soggetto ospitante", salva la
possibilità per costui di un rimborso totale o parziale delle somme eventualmente erogate
da parte di Fondi pubblici.
3. L'attivazione del Tirocinio estivo di
orientamento non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro di natura subordinata
fra l'azienda ed il Tirocinante e, pertanto, non comporta la cancellazione dagli elenchi
tenuti dai Centri per l'Impiego. Il medesimo, quindi, per il periodo di fruizione della
borsa, non entra nel computo della media dei dipendenti occupati nei mesi precedenti.
4. I datori possono ospitare tirocinanti
senza limiti percentuali massimi, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.
5. Il Tirocinio estivo di orientamento,
inoltre, proprio per la sua funzione di avvicinamento al mondo del lavoro, non può
precludere la possibilità che il Tirocinante possa essere assunto a tempo indeterminato
anche part-time, o mediante altre forme contrattuali previste dalle norme, da qualsivoglia
"soggetto ospitante", nel corso o al termine (senza soluzione di continuità)
della fruizione del Tirocinio stesso, purché ovviamente ricorrano i presupposti necessari
all'instaurazione del costituendo rapporto di lavoro, incluso il prioritario assolvimento
del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione da parte del Tirocinante.
1. I Soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul
lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso
terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte
dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto di orientamento e di
addestramento pratico.
2. Le Regioni possono assumere a proprio
carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
3. Nel caso in cui i soggetti promotori delle
iniziative di Tirocinio estivo siano le strutture pubbliche competenti in materia di
collocamento e di politica attiva del lavoro, il soggetto che ospita il tirocinante può
assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.
5. Modalità di attivazione
1. Come quelli formativi e di orientamento, ex art. 2 del D.M. n. 142/1998 i Tirocini
estivi di orientamento sono promossi, anche su proposta degli Enti bilaterali e delle
Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti
soggetti, anche tra loro associati:
a) Enti e Agenzie Regionali del Lavoro (ex
Agenzie Regionali per l'impiego), Centri per l'impiego, ovvero strutture, aventi analoghi
compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;
b) Università e istituti di istruzione
universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
c) Uffici Scolastici Regionali;
d) istituzioni scolastiche statali e non
statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di
studio previsti dal vigente ordinamento;
e) centri pubblici o a partecipazione
pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di
convenzione con la Regione o la Provincia competente, ovvero accreditati ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e
cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
g) servizi di inserimento lavorativo per
disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione.
2. I Tirocini possono essere promossi anche
da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in
precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di
revoca, della Regione.
6. Tutorato e modalità esecutive
1. I Tirocini estivi di orientamento sono progettati, attuati, verificati e valutati,
sotto la responsabilità del Soggetto promotore, che in ogni caso dovrà operare in
stretto raccordo con l'Istituzione scolastica o formativa frequentata dagli studenti
destinatari dei Tirocini medesimi.
2. I Tirocini sono svolti sulla base di
apposite Convenzioni con le imprese, o con le rispettive Associazioni di rappresentanza, o
con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici
e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere durante il
periodo estivo gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non
costituiscono, come già precisato, rapporto individuale di lavoro.
3. I Soggetti promotori garantiscono la
presenza di un Tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; questi
favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di
orientamento e di addestramento pratico e fornisce all'istituzione scolastica o formativa
ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei
processi orientativi e di addestramento pratico.
4. I soggetti che ospitano i tirocinanti
indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.
5. Attesa la particolarità della
fattispecie, qualora il Soggetto promotore non sia l'Istituzione scolastica e formativa,
questa può designare un proprio Tutor formativo interno che, in collaborazione col Tutor
formativo di cui al punto 3, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti
impegnati nel Tirocinio estivo.
6. L'esperienza può svolgersi in più
settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.
7. Qualora le esperienze si realizzino presso
una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della
struttura che promuove i Tirocini e l'Associazione di rappresentanza dei datori di lavoro
interessati.
8. E' ammessa la stipula di "convenzioni quadro" a livello territoriale fra i
soggetti istituzionali competenti a promuovere i Tirocini e le associazioni dei datori di
lavoro interessate.
9. Alla Convenzione, che può riguardare più
Tirocini, deve essere allegato un progetto di orientamento e di addestramento pratico per
ciascun tirocinio, contenente:
a) il nominativo del tirocinante;
b) i nominativi ed i compiti del tutore incaricato dal soggetto promotore
e di quello dell'Istituzione scolastica e formativa (se designato), ed il nominativo del
responsabile aziendale;
c) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
d) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con
l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
e) le strutture aziendali (settore, stabilimenti, sedi, reparti, uffici)
presso cui si svolge il tirocinio;
f) gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei
partecipanti
g) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la
responsabilità civile;
h) i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei
percorsi formativi di Tirocinio estivo di orientamento.
10. Il modello di convenzione è allegato
alla presente Circolare, opportunamente adattato dall'Allegato n. 1 del decreto del
ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 142/1998; per il modello di progetto di
orientamento e di addestramento pratico si rinvia all'Allegato n. 2 del medesimo decreto
ministeriale (si rammenta di aggiungere nel testo, altresì, i dati relativi al Tutor
formativo interno dell'Istituto scolastico e formativo, se designato).
7. Invio Convenzioni e Progetti formativi
1. I Soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della Convenzione e di ciascun
Progetto di orientamento e di addestramento pratico alla Regione, alla struttura
territoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente per territorio
in materia di ispezione nonché alle Rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in
mancanza, agli organismi locali delle Confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
8. Valore dei corsi
1. Le attività svolte nel corso dei Tirocini
estivi di orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente
certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello
studente ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per
favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Firmato
Il Ministro
Roberto Maroni
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