| La mancanza del posto in organico non preclude il
riconoscimento del diritto alla romozione automatica per svolgimento di mansioni
superiori. In base allart. 2103 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 12103
del 1 luglio 2004, Pres. Mattone, Rel. Vigolo).
Gaetano
M., dipendente della S.p.A. Poste Italiane, avendo svolto per oltre tre mesi le mansioni
di controllore nellufficio postale di Agrigento ha chiesto al locale Tribunale il
riconoscimento del suo diritto alla qualifica di quadro di II livello prevista per tali
mansioni.
Lazienda
si è difesa sostenendo che la qualifica non poteva essere riconosciuta al lavoratore
perché lorganico dellufficio agrigentino non prevedeva il posto di
controllore, da tempo soppresso. Il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando il
diritto del lavoratore alla qualifica rivendicata e condannando la società ad applicargli
il relativo trattamento economico. In seguito ad impugnazione proposta dallazienda,
questa decisione è stata integralmente riformata dalla Corte di Appello di Palermo che,
pur dando atto della avvenuta prestazione, da parte del lavoratore, delle mansioni
superiori, ha escluso il suo diritto alla promozione automatica, in quanto il relativo
posto in organico era stato soppresso, sia pure temporaneamente e in via sperimentale.
Gaetano M. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza della
Corte di Palermo per violazione dellart. 2103 cod. civ. che attribuisce al
lavoratore il diritto alla qualifica superiore nel caso di svolgimento delle relative
mansioni per oltre tre mesi.
La
Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 12103 del 1 luglio 2004, Pres. Mattone, Rel. Vigolo) ha accolto il ricorso. Lart. 2103
cod. civ. ha affermato la Corte stabilendo che nel caso di
assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente
allattività svolta, e lassegnazione stessa diviene definitiva, ove la
medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto non presuppone affatto la previsione del posto
nellorganigramma, ma lesistenza in concreto di una determinata funzione in
ambito aziendale, assegnata ad un lavoratore.
Nel caso
in esame ha osservato la Cassazione appare del tutto insufficiente, sotto il
profilo giuridico, laccertamento (ritenuto, invece, determinante e assorbente,
rispetto ad ogni altra indagine, dal giudice di appello) che il direttore della Filiale di
Agrigento (sia pure in virtù di una generica direttiva degli organi centrali della
società che avevano semplicemente autorizzato, in via sperimentale e in attesa
della modifica delle disposizioni vigenti in materia contabile, la soppressione dei posti
di controllore e di aiuto controllore, con eccezione di determinati uffici) aveva
disposto, oralmente, fino a nuovo ordine la soppressione della figura di
controllore presso lUfficio promiscuo di Agrigento, quando non è affermato che le
relative funzioni fossero state effettivamente eliminate e ne fosse stato distolto colui
al quale in precedenza erano assegnate.
La
Cassazione ha rinviato la causa, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Catania,
enunciando il principio di diritto secondo cui ai fini dellacquisizione, da
parte del prestatore di lavoro, del diritto allassegnazione definitiva alle mansioni
superiori dopo un periodo fissato dai contratti collettivi in conformità delle
disposizioni di legge, ai sensi degli artt. 2103 cod. civ. e 6 della legge 13 maggio 1985,
n. 190, come sostituito dallart. 1 della legge 2 aprile 1986, n. 106, è irrilevante
la soppressione formale, nellorganigramma aziendale, della posizione lavorativa
corrispondente a quelle mansioni ove di fatto si sia protratta lassegnazione del
lavoratore al loro espletamento.
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