| IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI CIRCOLARE
N. 24/2004 Roma, 24
giugno 2004
All'INPS All'INAIL All'ENPALS All'INPGI All'IPSEMA All'ENASARCO e
p.c. All'Agenzia delle Entrate Comando
Carabinieri Ispettorato del Lavoro Comando
Generale della Guardia di Finanza LORO
SEDI Alla
Direzione Generale per la tutela delle condizioni di lavoro Al
SECIN Alla
Provincia Autonoma di Bolzano Alla
Provincia Autonoma di Trento Alla
Regione Siciliana LORO
SEDI Prot. 797 OGGETTO:
D.lgs. n. 125 del 23 aprile 2004. Chiarimenti e indicazioni operative
Alle Direzioni
regionali del lavoro (DRL) spetta il compito di coordinare sul relativo territorio
regionale l'attività di vigilanza in materia, individuando linee operative e priorità di
azione sulla base delle direttive emanate dalla Direzione Generale, anche conformemente
agli indirizzi e agli obiettivi individuati dalla Commissione centrale di coordinamento. Quanto alla
composizione della Commissione regionale di coordinamento, istituita con decreto del
Direttore della DRL, l'individuazione delle rappresentanze sindacali competenti ad
effettuare la designazione dei rispettivi rappresentanti avviene, nell'ambito di quelle
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, fra le organizzazioni che a
livello regionale hanno maggiore rappresentatività. Compiti delle
Direzioni provinciali del lavoro (art. 5) Alle Direzioni
provinciali del lavoro (DPL) spetta il compito di coordinare, nell'ambito territoriale di
competenza, l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale fornendo
le direttive necessarie a razionalizzare l'attività di vigilanza, al fine di evitare
duplicazioni di interventi ed uniformarne le modalità di esecuzione. In ogni caso in
cui sia necessario attivare un più stretto coordinamento operativo di tutti gli organi
impegnati nell'azione di contrasto al lavoro irregolare, sono convocati i CLES, nella
composizione prevista dal D.Lgs. n. 124/2004, che sostituiscono operativamente le
commissioni provinciali di coordinamento della vigilanza. A tal proposito si ritiene
opportuno precisare che la partecipazione al CLES del Comandante provinciale della Guardia
di finanza, del rappresentante degli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate e del
presidente della Commissione provinciale per la emersione del lavoro non regolare di cui
all'articolo 78, comma 4, della L. n. 448/1998, è conseguenza automatica della previsione
normativa e non necessita di alcun ulteriore atto amministrativo. A tali organismi
spetta, infatti, il ruolo di supporto del Dirigente, supporto che nelle rispettive sedi
nazionale e regionali è riservato alle apposite Commissioni centrale e regionali di
coordinamento. Inoltre i CLES
dovranno redigere un rapporto trimestrale sullo stato del mercato del lavoro e sui
risultati della attività ispettiva nella provincia di competenza, anche avvalendosi degli
esiti dell'attività delle Commissioni per l'emersione del lavoro non regolare. Ogni anno dovrà
essere, altresì, redatta una relazione di sintesi sull'attività svolta. Le relazioni
trimestrali e annuali dovranno essere inviate alle DRL che, a loro volta, trasmetteranno i
dati elaborati alla Direzione Generale per le valutazioni complessive. Al fine di
predisporre e redigere le relazioni di cui sopra, i CLES potranno articolarsi in
sottocommissioni operative che procederanno alla necessaria attività di raccolta dati e
alla istruttoria di tali documenti. Si ritiene
opportuno, infine, che il dirigente dell'ufficio, ferma restando la propria autonomia
decisionale e le sue prerogative, consulti i responsabili dei Servizi Ispezione Lavoro e
Politiche del Lavoro, nonché dell'Ufficio Legale, onde acquisire i dati statistici e le
segnalazioni di merito da portare quali elementi di discussione all'interno dei CLES.
Nulla muta
rispetto al passato con riferimento all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia
di lavoro e di legislazione sociale da parte del personale in forza presso le DRL e le
DPL, nonché del personale di vigilanza di INPS, INAIL, ENPALS e degli altri Enti per i
quali sussiste la contribuzione obbligatoria nell'ambito dell'attività di verifica del
rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi. Il personale
ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro, nei limiti del
servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente,
opera anche in qualità di ufficiale di Polizia Giudiziaria. Restano
evidentemente fermi i poteri di contestazione degli illeciti amministrativi in capo a
tutto il personale di vigilanza, indipendentemente dal possesso della qualifica di
Ispettore del lavoro, delle DRL e delle DPL, nonché degli Enti previdenziali. Competenze delle
Direzioni del Lavoro (artt. 7 e 8) Le Direzioni del
lavoro hanno competenza generale in materia di vigilanza sulla tutela dei rapporti di
lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività lavorativa, prescindendo
dalla specifica tipologia contrattuale adottata dalle parti contraenti. Al personale delle
DPL è affidato anche il compito di svolgere attività di prevenzione e promozione
finalizzata al rispetto della normativa lavoristica e previdenziale, su questioni di
rilevanza generale, nonché sulle novità legislative e interpretative. Tali iniziative
sono organizzate dalle DRL e dalle DPL, anche in concorso con i CLES e con le Commissioni
Regionali e Provinciali, che ne stabiliscono le modalità di svolgimento. Le problematiche
trattate nel corso di tali attività non possono riguardare, peraltro, singoli casi
concreti o problemi particolari di interesse aziendale, essendo questi prerogativa tipica
dei consulenti del lavoro e delle altre figure professionali di cui alla legge n. 12/1979. Nel corso di tali
iniziative, che possono aver luogo anche presso le aziende, il personale, ove rivesta
qualifica ispettiva, non esercita funzioni di vigilanza né può svolgere alcuna attività
di accertamento. L'attività
informativa, promozionale e preventiva può essere svolta, altresì, nel corso
dell'attività ispettiva qualora emergano profili di inosservanza e di non corretta
applicazione della normativa, in assenza di rilievi sanzionatori di tipo penale o
amministrativo. Anche in queste
situazioni, il personale ispettivo può fornire chiarimenti e indicazioni operative che
devono fondarsi esclusivamente su circolari e su posizioni ufficiali del Ministero del
lavoro (e degli Enti di previdenza per i profili di competenza). La disciplina
sopra descritta non trova applicazione sino all'emanazione del decreto ministeriale che
stabilirà lo schema delle convenzioni e i relativi profili economici. Diritto di
interpello (art. 9) Il diritto di
interpello compete esclusivamente ad enti pubblici, associazioni di categoria e ordini
professionali. Tali quesiti,
inoltrati alle sedi competenti esclusivamente in via telematica, dovranno essere istruiti
rispettivamente dalle DPL e dagli Istituti previdenziali destinatari degli stessi e quindi
tempestivamente inviati alla Direzione Generale corredati da apposita relazione. Per quanto sopra
precisato, in relazione a tale particolare procedura, le DPL e le sedi periferiche degli
Istituti non potranno dare seguito a quesiti di carattere particolare o proposti dalle
singole aziende. Fermi restando gli
effetti civili fra le parti e le eventuali conseguenze sul piano previdenziale, nel caso
in cui il datore di lavoro provveda ad adeguarsi a quanto forma oggetto della risposta
all'interpello, tale comportamento adesivo va valutato ai fini della sussistenza
dell'elemento soggettivo (colpa o dolo) nella commissione degli illeciti amministrativi
(art. 3 della legge n. 689/1981) nonché dell'applicazione delle sanzioni civili. Si fa riserva di
comunicare l'indirizzo di posta elettronica della Direzione Generale per la trasmissione
dei quesiti. Razionalizzazione
dell'attività di vigilanza (art. 10) Il coordinamento
del gruppo è affidato, dal Dirigente o dal responsabile del Settore Ispettivo della DRL,
ad uno degli Ispettori del lavoro che lo compongono. Nelle more della
attuazione del modello unificato di verbale ispettivo, che costituisce uno strumento
unitario di rilevazione degli illeciti, si sottolinea l'importanza del comma 5 dell'art.
10 per il quale i verbali di accertamento del personale che effettua vigilanza
costituiscono fonte di prova in ordine agli elementi di fatto acquisiti e documentati e
possono essere reciprocamente utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti
sanzionatori amministrativi e civili di competenza dei relativi organi ispettivi. L'utilizzabilità
diretta delle acquisizioni effettuate dai vari organi di controllo risulta infatti
conforme ai principi di buon andamento ed efficacia della pubblica amministrazione, in
quanto rende possibile, ai fini della adozione dei provvedimenti sanzionatori,
l'utilizzazione degli elementi acquisiti in sede di vigilanza anche da altri soggetti
purché tali elementi siano contenuti nei verbali di accertamento che, come è noto,
godono tutti della medesima fede privilegiata (cfr. ex multis, Cass. Sez. Civ. del 11
giugno 2001, n. 7832). Conciliazione
monocratica (art. 11) La conciliazione
monocratica rappresenta un istituto di sicuro impatto nell'ambito delle competenze delle
Direzioni provinciali del lavoro, anche per lo svolgimento della attività ispettiva così
come riformata dal D.Lgs. n. 124/2004. D'altro lato, la
conciliazione monocratica può attivarsi soltanto quando non emergono evidenti e chiari
indizi di violazioni penalmente rilevanti, in quanto in tal caso è necessario procedere
all'accertamento ispettivo. Nel caso di
rapporti certificati non è invece possibile procedere mediante conciliazione monocratica
in quanto, in questo caso, chi intende presentare ricorso giurisdizionale contro la
certificazione deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di
certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410
c.p.c.. Due sono le forme
in cui la conciliazione monocratica può concretamente svilupparsi: (a) preventiva
= a fronte di una richiesta di intervento ispettivo da parte del lavoratore o
dell'organizzazione sindacale che lo rappresenta, pervenuta anche precedentemente al 27
maggio 2004 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/2004), la DPL territorialmente
competente, "mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva", ha
la facoltà di procedere alla convocazione degli interessati per effettuare un tentativo
di conciliazione fra prestatore e datore di lavoro quando emergono "elementi per una
soluzione conciliativa della controversia"; (b) contestuale = nel corso dell'espletamento di un accesso
ispettivo, nell'ambito dell'attività di vigilanza, il personale ispettivo può procedere
a raccogliere il consenso delle parti per effettuare un tentativo di conciliazione sulle
questioni evidenziate dalle quali emergono "elementi per una soluzione conciliativa
della controversia", dandone notizia alla DPL di appartenenza mediante apposita
relazione ai fini dell'attivazione della procedura conciliativa. La conciliazione
monocratica preventiva, peraltro, può avere luogo anche in occasione di richieste di
intervento plurime o multiple, vale a dire che coinvolgano più lavoratori, purché le
singole posizioni individuali vengano considerate separatamente, ciascuna per la propria
specifica. Ferma restando la
discrezionalità del Dirigente della DPL nell'individuazione dei singoli soggetti, i
"conciliatori monocratici" sono scelti sia tra i funzionari con adeguata e
specifica professionalità maturata in tale ambito, sia tra i funzionari in possesso della
qualifica ispettiva in quanto idonei a trattare la fattispecie da conciliare nell'ottica
di un possibile seguito ispettivo. Quanto alla
conciliazione monocratica preventiva si precisa che, valutata dalla DPL la possibilità di
esperire la procedura, il funzionario assegnatario provvede a convocare le parti innanzi a
sé, nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle finalità deflattive
dell'istituto. Nella lettera di
convocazione, inviata con raccomandata, si provvede ad avvertire le parti circa la
possibilità di farsi assistere durante la procedura di conciliazione da propri
rappresentanti sindacali, ovvero da consulenti del lavoro o dagli altri professionisti
abilitati di cui alla legge n. 12/1979, cui abbiano conferito un mandato specifico. In particolare,
s'intende evidenziare che il riferimento alle "norme in vigore" (art. 11, co. 4)
è da intendersi anche con riguardo al rispetto dei minimali contributivi così come
stabiliti dalla legge, pertanto qualora l'accordo in sede conciliativa monocratica si
determini su parametri retributivi di misura inferiore ai minimali contrattuali, ai fini
previdenziali il computo degli oneri contributivi e assicurativi va comunque operato con
riferimento ai minimali di legge, se l'importo oggetto di conciliazione è inferiore ai
predetti minimali. Inoltre, per
quanto concerne l'ipotesi di una rateazione del debito previdenziale, l'effetto estintivo
è connesso alla verifica del pagamento delle spettanze retributive al lavoratore e alla
comunicazione, da parte degli Istituti competenti, della effettiva ammissione al
pagamento rateale del debito con attestazione dell'avvenuto versamento della prima rata. Quanto poi alla
conciliazione monocratica contestuale nel corso della attività di vigilanza, si segnala
che la procedura può attivarsi nelle ipotesi già evidenziate di questioni riguardanti
diritti patrimoniali dei lavoratori, che non presentino profili di rilevanza sanzionatoria
di tipo penale, soltanto quando il personale ispettivo, valutate le circostanze di fatto e
di diritto e considerato il comportamento delle parti, verifichi l'esistenza dei
presupposti per una possibile soluzione conciliativa delle questioni, salvo ovviamente che
abbia già acquisito oggettivi, certi e sufficienti elementi di prova delle violazioni
amministrative correlate. La conciliazione
contestuale può essere avviata fino alla emanazione di un qualsiasi provvedimento
amministrativo sanzionatorio. Si ritiene di
dover precisare, inoltre, che nel caso di assegnazione di una richiesta di intervento non
ammessa a conciliazione monocratica preventiva, il personale ispettivo assegnatario della
stessa non potrà procedere ad avviare la conciliazione contestuale successivamente
all'accesso ispettivo. In entrambe le
fattispecie di conciliazione monocratica, l'attivazione della procedura interrompe i
termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla conclusione
della procedimento conciliativo, vale a dire, in caso di esito positivo, fino al momento
del pagamento delle somme al lavoratore e del versamento dei contributi e premi a INPS e
INAIL, fatto salvo quanto sopra specificato in materia di rateazione del debito
previdenziale. Si segnala,
peraltro, che l'accertamento ispettivo prosegue se l'accordo non è raggiunto, ovvero se
anche una sola delle parti convocate non si sia presentata, o ancora se, nell'ipotesi di
un'attività di vigilanza già avviata, entrambe le parti non acconsentono alla
conciliazione. Da ultimo si
precisa che nella procedura di conciliazione monocratica contestuale la pratica viene
assegnata, per il tentativo di conciliazione, preferibilmente al medesimo funzionario che
ha proceduto all'ispezione. Diffida
accertativa (art. 12) La previsione di
cui all'art. 12 consente al personale ispettivo delle DPL di "diffidare", in
sede di indagine ispettiva, il datore di lavoro a corrispondere direttamente al lavoratore
le somme che risultino accertate quali crediti retributivi derivanti dalla corretta
applicazione dei contratti individuali e collettivi di lavoro stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nei limiti della loro
efficacia soggettiva, in applicazione di quanto previsto dall'art. 7, co. 1, lett. b) del
D.Lgs. n. 124/2004. Pertanto, in primo
luogo, l'organo di vigilanza ha la facoltà di procedere ad impartire una diffida
accertativa, valutate le circostanze del caso, secondo un prudente apprezzamento dei
risultati dell'indagine e degli elementi obiettivi acquisiti. A tal proposito,
in particolare, va sottolineato che l'adozione della diffida accertativa appare possibile
anche nell'ambito dei rapporti di lavoro autonomo (collaborazione coordinata e
continuativa e lavoro a progetto), almeno in tutte quelle ipotesi in cui l'erogazione dei
compensi sia legata a presupposti oggettivi e predeterminati che non richiedano complessi
approfondimenti in ordine alla verifica dell'effettivo raggiungimento o meno dei risultati
dell'attività. Decorso
inutilmente il termine per esperire la conciliazione, oppure quando l'accordo fra le parti
non venga comunque raggiunto in sede conciliativa, la diffida accertativa "acquista
valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo", con apposito
provvedimento del Direttore della DPL, il quale deve procedere a verificare la sussistenza
dei presupposti e la correttezza del provvedimento di diffida. Ciò comporta che
il lavoratore può agire mediante atto di precetto al fine della soddisfazione dei crediti
retributivi, potendo fondare le proprie pretese su un provvedimento amministrativo, avente
natura di titolo immediatamente esecutivo. Tuttavia, il
datore di lavoro può impugnare la diffida accertativa, validata dal provvedimento
autonomo del Direttore della DPL, entro trenta giorni dalla notificazione, dinanzi al
Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'art. 17, integrato dalle parti
sociali (un rappresentante dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro designati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative), il quale deciderà il
ricorso entro novanta giorni dalla presentazione. In caso di
conciliazione la diffida accertativa "perde efficacia" ed il credito vantato dal
lavoratore sarà pari alla somma concordata in sede conciliativa. Sotto il profilo
contributivo e assicurativo però, difformemente da quanto avviene per la conciliazione
monocratica che non presuppone alcun accertamento da parte dell'organo di vigilanza, i
versamenti non possono essere inferiori all'importo retributivo previsto dall'articolo 1
del D.L. n.338/1989, come convertito dalla legge n. 389/1989, col pagamento delle
eventuali sanzioni civili e degli interessi legali. Diffida (art. 13) Il personale
ispettivo, anche degli Enti previdenziali per i profili di competenza, che durante un
accertamento constata l'inosservanza di norme per inadempimenti cui la legge ricollega
sanzioni amministrative, nel verbale di ispezione deve provvedere "a diffidare il
datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il
relativo termine". La diffida opera
dunque quale condizione di procedibilità in ipotesi di illeciti amministrativi che
risultano accertati e provati e se le inadempienze risultano sanabili. In primo luogo
sono da ritenersi escluse dall'ambito della diffida tutte le violazioni in cui l'interesse
sostanziale (soprattutto relativo alla tutela dell'integrità psico-fisica e della
personalità morale) protetto dalla norma non è in alcun modo recuperabile (ad es. per
aver fatto superare le 48 ore medie di lavoro settimanale, per non aver rispettato
adempimenti, di tipo non meramente documentale, in materia di apprendistato, lavoro
minorile e genitori lavoratori, per aver utilizzato lavoratori dello spettacolo privi del
certificato di agibilità). Sono invece da
ritenersi "sanabili" le violazioni amministrative relative ad adempimenti
omessi, in tutto o in parte, che possono ancora essere materialmente realizzabili, anche
qualora la legge preveda un termine per l'effettuazione dell'adempimento (illeciti
omissivi istantanei con effetti permanenti). Appare invece
possibile attivare la procedura in esame anche nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia,
ancor prima dell'adozione della diffida, posto in essere il comportamento dovuto, sia pur
tardivamente. In tale circostanza infatti analogamente a quanto avviene in materia
di prescrizione obbligatoria risulterebbe incongruo penalizzare chi effettua
comunque un adempimento dovuto oltre il termine previsto rispetto a chi lo ometta
totalmente. Tale fattispecie inoltre rientra, seppur latamente, nella nozione di
sanabilità in quanto la finalità tutelata dalla disposizione viene comunque
salvaguardata mediante un comportamento posto in essere volontariamente dal trasgressore. Va comunque
rilevato che nelle ipotesi in cui l'ammontare della somma, determinato ai sensi
dell'articolo 13 del decreto, sia superiore alla sanzione in misura ridotta, quantificata
ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 689/1981, non è evidentemente conforme alla
finalità dell'istituto procedere con l'atto di diffida. La nuova diffida,
inoltre, interrompe i termini di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, "fino alla
scadenza del termine per la regolarizzazione", pertanto, verificata l'inottemperanza,
l'attività ispettiva riprende il suo corso. Disposizione (art.
14) L'art. 14 del
decreto attribuisce efficacia "esecutiva" alle disposizioni impartite dal
personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, "nell'ambito
dell'applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge
un apprezzamento discrezionale". Il provvedimento
è ricorribile entro 15 giorni con ricorso al Direttore della DPL competente per
territorio, il quale è chiamato a decidere nei successivi 15 giorni, in caso di mancata
decisione il ricorso si intende respinto (cosiddetto "silenzio-rigetto"). Prescrizione
obbligatoria (art. 15) La
"prescrizione obbligatoria" è un provvedimento impartito dal personale
ispettivo nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, conseguente
all'accertamento di violazioni che costituiscono reato. Nel ridefinire
l'istituto, il decreto non ha inteso intaccare la struttura originaria dello strumento,
già ottimamente funzionante e strategicamente efficace, limitandosi ad operarne una
estensiva applicazione a tutte le ipotesi di reato in cui sia prevista la pena alternativa
dell'arresto o dell'ammenda ovvero punite soltanto con ammenda (art. 15, co. 1). La nuova
"prescrizione obbligatoria", dunque, si presenta quale omologo della nuova
diffida: l'una opera nelle ipotesi di illecito amministrativo (ma solo se l'inadempimento
è sanabile), l'altra a fronte di violazioni di carattere penale (in ogni caso). Ricorso alla DRL
(art. 16) Avverso
l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale del lavoro è ammesso ricorso
amministrativo, davanti al Direttore della Direzione regionale del lavoro, entro trenta
giorni dalla notifica del provvedimento, ad eccezione dei casi in cui sia controversa la
sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, laddove è prevista, ai sensi del
successivo art. 17, la competenza a decidere il ricorso del Comitato regionale per i
rapporti di lavoro. quale data di
presentazione. Dalla data apposta sull'avviso di ricevimento decorreranno invece i 60
giorni entro i quali la DRL dovrebbe decidere il ricorso. Nei 30 giorni
successivi alla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione gli interessati possono quindi,
in via facoltativa, proporre ricorso alla DRL oppure, in virtù della espressa
enunciazione testuale dell'art. 16, proporre opposizione davanti al Tribunale, in funzione
di giudice unico. Il Direttore della
DRL, ricevuto il ricorso, decide entro i successivi 60 giorni, senza procedere ad
audizioni del privato ricorrente, in ragione della previsione normativa secondo cui la
decisione deve essere presa "sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente
e di quella in possesso dell'amministrazione". Con il
provvedimento motivato che decide il ricorso, che deve essere notificato al ricorrente, il
Direttore della DRL conferma, in tutto o in parte, ovvero annulla l'ordinanza-ingiunzione
impugnata. La pratica viene
istruita, in primo luogo, dall'Ufficio Affari Legali e Contenzioso della DPL che ha emesso
l'ordinanza-ingiunzione impugnata, il quale è tenuto a trasmettere una propria nota,
unitamente agli atti del proprio fascicolo all'Ufficio Affari Legali e Contenzioso della
DRL. La presentazione
del ricorso alla DRL non sospende la esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione salvo
provvedimento espresso in questo senso del Direttore della DRL; il provvedimento di
sospensione può avvenire su richiesta del ricorrente e in presenza dei requisiti tipici
dei provvedimenti cautelari (fumus boni iuris e periculum in mora). Decorso
inutilmente il termine di 60 giorni, il ricorso si intende respinto (silenzio-rigetto). Ricorso al
Comitato regionale per i rapporti di lavoro (art. 17) Se
l'ordinanza-ingiunzione ha ad oggetto la sussistenza o la qualificazione di un rapporto di
lavoro il ricorso va presentato al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, costituito
all'interno della DRL, di cui fanno parte: il Direttore della DRL, che lo presiede, il
Direttore regionale dell'INPS e il Direttore regionale dell'INAIL. A tal proposito si
ritiene opportuno precisare che non è necessario alcun atto amministrativo per la
costituzione del Comitato il quale, in virtù della esplicita e diretta formulazione
normativa, è costituito ex lege. Il Comitato,
infatti, viene individuato quale destinatario di tutti i ricorsi che abbiano ad oggetto la
sussistenza di un rapporto di lavoro ovvero la diversa qualificazione dello stesso,
ricorsi presentati avverso: (1)
contestazioni o
notificazioni di illecito amministrativo delle DPL; (2)
ordinanze-ingiunzione
delle DPL; (3)
verbali di
accertamento di INPS, INAIL e di altri Enti previdenziali per i quali sussiste la
contribuzione obbligatoria. Sia pur in assenza
di una specifica indicazione normativa, si ritiene che il ricorso vada presentato nel
termine di 30 giorni dalla contestazione/notifica del provvedimento impugnato, secondo
quanto previsto in via generale per i ricorsi gerarchici anche impropri. L'art. 17, comma
2, del D.Lgs. n. 124/2004, peraltro, precisa che il ricorso è deciso entro 90 giorni dal
ricevimento; decorso inutilmente il termine esso s'intende respinto. La decisione, come
per l'analogo ricorso alla DRL, è predisposta sulla base della documentazione prodotta
dal ricorrente e su quella in possesso della DPL interessata, ovvero dell'organo di
vigilanza che ha proceduto alla redazione dell'atto impugnato. L'istruttoria del
ricorso è a cura del Segretario del Comitato individuato dal Direttore della DRL fra i
funzionari, anche con qualifica ispettiva, con specifiche competenze tecnico-giuridiche,
il quale partecipa alle sedute del Comitato in veste di relatore. Per le
problematiche previdenziali e assicurative il Segretario può farsi assistere da
funzionari degli Enti appositamente individuati. In particolare per
la decisione dei ricorsi avverso gli atti di accertamento adottati da funzionari degli
Enti previdenziali diversi dall'INPS e dall'INAIL (ENPALS, ENASARCO, INPGI, IPSEMA ecc.),
il Comitato provvede a convocare, a fini istruttori, un rappresentante dei predetti
Istituti che interviene con finalità consultive per l'approfondimento delle problematiche
relative allo specifico regime assicurativo. Si precisa che il
ricorso interrompe i termini di cui agli artt. 14, 18 e 22 della legge n. 689/1981 e
quelli previsti dalla normativa vigente per i ricorsi giurisdizionali nei confronti dei
verbali degli Istituti previdenziali. Si sottolinea,
infine, che i ricorsi già presentati ai Comitati regionali dell'INPS alla data di entrata
in vigore del decreto in questione restano affidati alla competenza decisionale del
predetto Organo, mentre il Comitato regionale per il lavoro è competente per i ricorsi
presentati successivamente alla predetta data, anche se relativi a rapporti insorti
antecedentemente all'entrata in vigore del decreto.
IL MINISTRO Firmato Roberto Maroni |