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Nella prassi sindacale le ipotesi di accordo possono costituire lespressione di uneffettiva volontà contrattuale In altri casi esse rappresentano la documentazione dello stato raggiunto dalle trattative Nella prassi sindacale le cosiddette ipotesi di accordo possono avere una portata diversa a seconda dei casi. Talvolta esse rappresentano la mera documentazione dello stato finale raggiunto dalle trattative (ovvero una mera puntuazione delle clausole in funzione preparatoria della effettiva sottoscrizione del contratto). In altri casi le ipotesi di accordo costituiscono lespressione di uneffettiva volontà contrattuale restando giustificata in tal caso ladozione del termine ipotesi di accordo dal fatto che viene fatta salva una sorta di fase di ratifica della conclusa stipulazione negoziale, soprattutto nellinteresse della parte che rappresenta i lavoratori. Tale ratifica è destinata in genere ad avere efficacia retroattiva, anche se varia può essere leffettiva natura giuridica della medesima, e non può escludersi che essa possa svolgere il ruolo di una condizione sospensiva, rappresentata dall'approvazione dellaccordo da parte delle assemblee dei lavoratori; si pensi per esempio alla approvazione di un accordo aziendale da parte di unassemblea degli iscritti al sindacato. Naturalmente è compito del giudice di merito accertare quale natura possa attribuirsi ad una ipotesi di accordo nel caso specifico, sulla base della volontà delle parti, che può essere anche implicita e, in particolare, essere desunta da prassi aziendali, settoriali, ed eventualmente anche nazionali sufficientemente concludenti (Cassazione Sezione Lavoro n. 11464 del 19 giugno 2004, Pres. Mattone, Rel. Toffoli).
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