Il danno da dequalificazione può manifestarsi sotto vari aspetti, tra cui l’impoverimento e il mancato sviluppo della capacità professionale, la perdita di chances, la lesione del diritto alla salute, all’immagine e alla vita di relazione – Il risarcimento può essere determinato in via equitativa –

Il pregiudizio derivante al lavoratore dalla dequalificazione professionale, per assegnazione di mansioni inferiori a quelle spettantigli con conseguente violazione dell’art. 2103 cod. civ. può assumere aspetti diversi. Esso può infatti consistere sia nel danno patrimoniale derivante dall’impoverimento della capacità professionale e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia nel pregiudizio subito per perdita di chances, ossia di ulteriori possibilità di guadagno, sia in una lesione del diritto all’integrità fisica o, più in generale, alla salute ovvero all’immagine o alla vita di relazione. Ogni accertamento in proposito è riservato al giudice di merito che, ai fini della determinazione del risarcimento, può fare ricorso alla valutazione equitativa.
         L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 cod. civ., quale espressione del più generale potere di cui all’art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma un giudizio di diritto, caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa (Cassazione Sezione Lavoro n.  11045 del 10 giugno 2004, Pres. Ciciretti, Rel. De Luca).