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Il danno da dequalificazione può
manifestarsi sotto vari aspetti, tra cui limpoverimento e il mancato sviluppo della
capacità professionale, la perdita di chances, la lesione del diritto alla salute, allimmagine
e alla vita di relazione Il risarcimento può essere determinato in via equitativa
Il pregiudizio derivante al lavoratore dalla dequalificazione
professionale, per assegnazione di mansioni inferiori a quelle spettantigli con
conseguente violazione dellart. 2103 cod. civ. può assumere aspetti diversi. Esso
può infatti consistere sia nel danno patrimoniale derivante dallimpoverimento della
capacità professionale e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia nel
pregiudizio subito per perdita di chances, ossia di ulteriori possibilità di guadagno,
sia in una lesione del diritto allintegrità fisica o, più in generale, alla salute
ovvero allimmagine o alla vita di relazione. Ogni accertamento in proposito è
riservato al giudice di merito che, ai fini della determinazione del risarcimento, può
fare ricorso alla valutazione equitativa.
Lesercizio
del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice
dagli articoli 1226 e 2056 cod. civ., quale espressione del più generale potere di cui
allart. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma un
giudizio di diritto, caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o
integrativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 11045
del 10 giugno 2004, Pres. Ciciretti, Rel. De Luca).
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