In
data 28 maggio 2004 tra Federchimica, Farmindustria e Fulc Nazionale (Filcem-Cgil,
Femca-Cisl, Uilcem-Uil), Ugl-Chimici, Failc-Confail, si è convenuto il seguente accordo che, ove non
diversamente indicato, decorre dalla data del 1° luglio 2004. FEDERCHIMICA FARMINDUSTRIA FULC UGL-CHIMICI FAILC-CONFAIL
INDICE - PREMESSA
.
..
.pag.
3 - INFORMAZIONI
A LIVELLO AZIENDALE/TERRITORIALE
.
....
.pag. 4 - PREVIDENZA
COMPLEMENTARE E ASSISTENZA SANITARIA
..
.pag. 4 - DECORRENZA
ANZIANITA
.
.
.pag.
5 - CONTRATTAZIONE
DI II LIVELLO
..pag.
5 - PERIODO
DI PROVA
pag.
5 - MALATTIA
E INFORTUNIO
.pag.
5 MERCATO
DEL LAVORO - CONTRATTO
A TEMPO DETERMINATO
..
...pag.
6 - LAVORO
A TEMPO PARZIALE
..
.pag.
7 - CONTRATTO
DI APPRENDISTATO
..
pag.
9 - CONTRATTO
DI INSERIMENTO
..
..pag.
11 ORARIO
DI LAVORO - MODIFICHE
ALLARTICOLO 8 DEL CCNL
pag.12 - MODIFICHE
ALLARTICOLO 30 DEL CCNL
...
pag.13
Premessa
Le
Parti condividono limportanza di far coesistere una pluralità di strumenti
contrattuali e normativi e di rendere gli stessi quanto più possibile funzionali e
adeguati a dare risposte per una migliore organizzazione aziendale in relazione alle
diversificate esigenze delle imprese e dei lavoratori. Lapplicazione
di tali strumenti, che dovranno essere utilizzati coerentemente con le loro finalità,
dovrà essere quindi funzionale al rafforzamento delle imprese e alla salvaguardia e allo
sviluppo delloccupazione. Nel
sottolineare limportanza di cogliere
tutte le opportunità utili a favorire loccupabilità dei lavoratori e la stabilità
del rapporto di lavoro per le diverse tipologie contrattuali contenute nel presente
accordo, le Parti condividono che, in relazione alle caratteristiche settoriali e alle
imprescindibili prerogative professionali degli addetti, lapplicazione delle nuove
forme contrattuali non potrà pregiudicare la necessaria base di occupazione stabile. * * * * In
relazione a quanto sopra le Parti convengono di realizzare nellambito dellOsservatorio
Nazionale di settore un monitoraggio sullapplicazione dei nuovi strumenti
contrattuali e normativi al fine di realizzare una adeguata valutazione della loro
applicazione a livello aziendale/territoriale. Tale
monitoraggio sarà in particolare finalizzato: -
alla
preparazione di interventi di natura contrattuale anche in relazione ai decreti attuativi
delle vigenti norme, -
alla
definizione di pareri congiunti da proporre ai soggetti cui è demandata la definizione
dei criteri attuativi delle norme di legge. In
questo ambito, le Parti, nel riconfermare quanto convenuto nella Premessa allaccordo
di rinnovo economico biennale del 17 dicembre 2003, alla luce dellevoluzione e del
completamento del quadro normativo di riferimento e delle esigenze che saranno
rappresentate alle Parti dal livello aziendale, si impegnano ad approfondire, ai fini di
una eventuale disciplina contrattuale nazionale le materie inerenti deleghe legislative
non inserite nel presente accordo. Informazioni a
livello aziendale/territoriale Le
Parti, in considerazione della opportunità di una adeguata informazione a livello
aziendale sulle modalità e grado di utilizzo dei contratti speciali, convengono che,
semestralmente, le imprese informeranno la RSU con riferimento alle diverse tipologie
contrattuali, indicando in particolare: 1.
il
numero, la tipologia e la finalizzazione dei contratti 2.
la
durata dei contratti 3.
la
qualifica professionale dei lavoratori interessati 4.
gli
interventi formativi realizzati 5.
i
dati relativi ai contratti confermati Nel
caso di Gruppi industriali o imprese/unità produttive con più di 100 addetti linformativa
di cui sopra sarà effettuata secondo quanto previsto alla Parte II del CCNL relativa alle
relazioni industriali. Le
imprese presso le quali non sono costituite rappresentanze sindacali potranno adempiere
allinformativa facendo confluire i rispettivi dati alle sezioni territoriali dellOsservatorio
di cui alla Parte I, punto 2) del CCNL. Previdenza
complementare e assistenza sanitaria Con
riferimento ai lavoratori assunti con contratti di lavoro speciali, le Parti chiariscono
che agli stessi sono applicabili le norme contrattuali in materia di previdenza
complementare e assistenza sanitaria. Pertanto tali lavoratori, fermi restando i requisiti
soggettivi e oggettivi richiesti dai rispettivi statuti e dalle norme contrattuali
applicabili, potranno iscriversi a FONCHIM e a FASCHIM alle medesime condizioni economiche
e normative previste per la generalità dei lavoratori del settore.
Le
Parti inoltre convengono le seguenti innovazioni alle norme contrattuali: Decorrenza
anzianità Per
i lavoratori assunti a far data dal 1° luglio 2004 con contratto di apprendistato e
inserimento nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lanzianità
sarà considerata dalla data di prima assunzione. Contrattazione di
II livello Per
i contratti di inserimento, di apprendistato e a tempo determinato troverà applicazione
la contrattazione di II livello secondo criteri e modalità definiti nellambito
della stessa. Art. 2
Periodo di prova Dopo la tabella
aggiungere: Fermi restando i
periodi di prova sopra indicati, il periodo di prova, riferito alleffettivo
servizio, nelle tipologie di contratto di lavoro non a tempo indeterminato, non può in
ogni caso superare il 40% della durata prevista dal contratto di lavoro individuale.
Art. 40
Malattia e infortunio Per le tipologie
contrattuali di cui al presente accordo (inserimento, apprendistato, contratto a termine)
inserire le seguenti specificità in termini di conservazione del posto e trattamento
economico. La normativa sarà operativa per le
malattie intervenute a far data dal 1° luglio 2004. B)
Conservazione del
posto durante lassenza
. Nel caso di
contratti di lavoro di durata prevista fino a tre anni e di apprendistato, i periodi
complessivi di conservazione del posto, in caso di una o più interruzioni del servizio
dovute a malattia o infortunio non sul lavoro per il lavoratore non in prova, sono i
seguenti: -
150 giorni per
contratti superiori a 2 e fino a 3 anni (4 anni per apprendistato) -
120 giorni per
contratti superiori a 1 e fino a 2 anni -
90 giorni per contratti superiori a 9 mesi e
fino ad 1 anno -
60 giorni per contratti fino a 9 mesi C)
Trattamento
economico durante lassenza
. Nel caso di
contratti di lavoro di durata prevista fino a tre anni e di apprendistato, si applicano i
seguenti trattamenti economici complessivi in caso di una o più interruzioni del servizio
dovute a malattia o infortunio non sul lavoro: -
intera
retribuzione netta per 75 giorni e metà di essa per i 75 giorni successivi per contratti
superiori a 2 anni e fino a 3 anni (4 anni per apprendistato) -
intera
retribuzione netta per 60 giorni e metà di essa per i 60 giorni successivi per contratti
superiori ad 1 anno e fino a 2 anni -
intera
retribuzione netta per 45 giorni e metà di essa per i 45 giorni successivi per contratti
superiori a 9 mesi e fino ad 1 anno -
intera
retribuzione netta per 30 giorni e metà di essa per i 30 giorni successivi per contratti
fino a 9 mesi
In relazione
all'attuazione delle deleghe previste dal D.Lgs n. 368/2001 in materia di contratto a
tempo determinato lart.3 lettera C) del vigente ccnl è sostituito come segue. 1.
Ai fini
dell'attuazione della previsione di cui al comma 7 lett. a) dellart. 10 del D.Lgs n.
368/2001, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 24
mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dall'inizio dell'attività produttiva o di
servizio di una nuova impresa, ovvero dall'entrata in funzione di una nuova linea di
produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale. Per le aziende
operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo
1978 n. 218, tale periodo potrà avere una durata massima di 36 mesi. A livello aziendale
potranno essere concordati prolungamenti dei suddetti periodi, in relazione a specifiche
caratteristiche produttive aziendali o di mercato. 2.
In relazione a
quanto disposto dal comma 7 dell'art. 10 del citato D.Lgs n. 368/2001, il numero di
lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 18% in media
annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nellimpresa alla
data del 31 dicembre dellanno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche: a)
esecuzione di
più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva; b)
operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti; c)
copertura di
posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche
dell'organizzazione d'impresa. Tale percentuale è
aumentata al 30% in media annua per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno
individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218. Nei casi in cui
il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10,
resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo
determinato. Leventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui
sopra è arrotondata allunità intera superiore. Le percentuali di
cui al presente articolo potranno essere riviste dalle Parti aziendali in relazione ad
ulteriori esigenze dellimpresa. Limpresa
fornirà ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai
posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nellimpresa
stessa, in modo da agevolarli nella loro eventuale richiesta di posti di lavoro a tempo
indeterminato, utilizzando a tal fine gli strumenti di comunicazione in uso aziendalmente.
3.
I lavoratori con
contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia
riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati allesperienza
lavorativa e alla tipologia dellattività. Tali interventi non potranno essere
inferiori ad 8 ore per i lavoratori al primo contratto nellimpresa.
B)
Lavoro a tempo parziale
Allarticolo
3 lettera E del CCNL sono apportate le seguenti modifiche: 1.
In
relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 61 del 25 febbraio 2000 e dal D.Lgs. n. 100 del
26 febbraio 2001 si intende part-time il rapporto di lavoro con prestazione ad orario
ridotto rispetto a quello stabilito dal CCNL che viene quindi, a far data dal 1° luglio 2004, regolato come
segue. 2.
Il
contratto di lavoro part-time deve stipularsi per iscritto. In esso devono
..
Le
Parti del contratto di lavoro a tempo parziale, alle condizioni di cui al punto 8, possono
concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della
prestazione e nel caso di part-time verticale o misto anche clausole elastiche di aumento
della prestazione lavorativa. 4.
Allatto
della stipula del contratto part-time le imprese informeranno il lavoratore sui riflessi
in materia previdenziale di cui allart. n. 9 del D. Lgs. n. 61/2000. 5.
In
relazione a quanto previsto dallart. n. 19 nonché dallart. n. 20 punto 2)
.
.. 6.
Tenuto
conto delle diverse tipologie di rapporto di lavoro part-time, il periodo di prova,
7.
Il
rapporto di lavoro part-time potrà essere attuato con riferimento a tutti i giorni
. 8.
Limpresa,
in relazione a esigenze tecnico, produttive, organizzative o di mercato, potrà Per
le ore di lavoro prestate al di fuori dellorario inizialmente concordato sarà
riconosciuta al lavoratore la maggiorazione del 10% comprensiva dellincidenza degli
istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti. Qualora
le esigenze di cui sopra comportino la necessità di risposte urgenti e tempestive il
termine di preavviso potrà essere
ulteriormente
ridotto In
questo caso, per le ore di lavoro prestate al di fuori dellorario inizialmente
concordato e per un numero di giorni pari alla differenza tra il preavviso effettivamente
dato dallimpresa e il normale preavviso di La
RSU sarà informata sulle modalità operative. 9.
Premessa
la possibilità di individuare a livello aziendale specifiche fattispecie, il superamento
.. 10.
Il
lavoro eccedente quello concordato (lavoro supplementare) potrà essere svolto
- part-time
fino a quattro ore giornaliere: 50% dellorario
annuo previsto dal rapporto part-time - part-time
fino a cinque ore giornaliere: 30% dellorario
annuo previsto dal rapporto part-time - part-time
fino a sei
ore giornaliere: 20%
dellorario annuo previsto dal rapporto part-time - part-time
oltre sei ore giornaliere: 10% dellorario annuo previsto dal rapporto
part-time 11.
Le
prestazioni supplementari, comprese nei limiti
quantitativi di cui al precedente punto 10, saranno retribuite con la maggiorazione del
10% comprensiva dellincidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali,
indiretti e differiti. Le
ore eventualmente prestate oltre i limiti quantitativi di cui al precedente punto 10
comporteranno una maggiorazione del 50% comprensiva dellincidenza degli istituti
retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti.
13.
Nel
rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale in tema di lavoro supplementare
... 14.
Quanto
sopra previsto in termini di lavoro supplementare è applicabile
.. 15.
Tenuto
conto della particolare natura del rapporto di lavoro part-time la normativa
16.
Nellambito
delle comunicazioni di cui alla lettera E), punto 8, dellart. n. 8
.. 17.
Nel
corso di ogni anno feriale il lavoratore part-time ha diritto ad un periodo di riposo
(ferie),
... 18.
Analogamente
a quanto previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno, in caso di
... 19.
I
programmi relativi allinstaurazione di rapporti di lavoro part-time di
... 20.
La
trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno deve avvenire con
21.
La
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time deve avvenire
22.
Ai
lavoratori con rapporto di lavoro part-time, tenuto conto della non applicazione
. 23.
Fermo
restando quanto previsto dalle norme di legge, per quanto non
. Specificità
settoriali: Lubrificanti e GPL
.
C)
Contratto di apprendistato Le
Parti convengono che il contratto di
apprendistato dovrà rappresentare un valido strumento finalizzato a costruire
professionalità anche elevate da inserire nellimpresa. Le Parti inoltre
chiariscono che, in attesa della piena operatività delle norme di legge, le vigenti norme
contrattuali in materia di apprendistato (art 3 A CCNL 12 febbraio 2002), assumono valore
di norma transitoria, fatta eccezione per il trattamento di malattia che a far data dal
1° luglio 2004 sarà quello disciplinato dal presente accordo. Considerato il
ruolo centrale della formazione per questa tipologia contrattuale le Parti convengono in
merito quanto segue. 1) FORMAZIONE
FORMALE Le Parti
condividono la necessità di valorizzare per
ogni tipologia di contratto la formazione svolta internamente allimpresa anche con
modalità in affiancamento che andrà certificata secondo modalità da definire alla luce
delle future disposizioni di legge. Le materie
strettamente collegate alla realtà aziendale/professionale saranno prioritariamente
essere oggetto di formazione interna mentre le altre, in considerazione della capacità
formativa dellimpresa e con riferimento ai contenuti, potranno essere demandate alla
formazione esterna. In via
esemplificativa le Parti individuano la seguente suddivisione di tematiche: a) Tematiche
tipiche della formazione interna
Norme
e organizzazione generale rispetto alla sicurezza sul posto di lavoro - Sicurezza e misure
di protezione e prevenzione individuale - Fattori di rischio. Strumenti e metodi per lindividuazione
e la prevenzione dei rischi- Valori limite di soglia per
lesposizione ad agenti fisici, chimici e biologici - Contratto
collettivo nazionale ed accordi integrativi aziendali - Previdenza obbligatoria,
previdenza ed assistenza complementare - Formazione in affiancamento e formazione tecnica
al mestiere - Organizzazione del lavoro nellimpresa - Natura/Scopi dellimpresa
(mission), fattori di redditività, costi, contesto di riferimento - Conoscenza dei
prodotti, dei cicli produttivi e dei servizi aziendali - Certificazioni in azienda -
Collocazione del lavoratore nella organizzazione dellimpresa - Comunicazione
in azienda e con lesterno dellazienda - Innovazione tecnologica ed automazione
- Fondamentali processi aziendali - Processi di gestione delle risorse umane - Lavoro di
gruppo in relazione alla tipologia di organizzazione adottata. b)
Tematiche demandabili alla formazione esterna
Norme in materia di
ambiente e sicurezza - Problematiche economiche settoriali, caratteristiche dei mercati e
cultura dimpresa - Nozioni di diritto del lavoro e aspetti della contrattazione
nazionale - Comunicazione e Lavoro di gruppo -
Nozioni ed applicazioni informatiche - Lingue straniere. Laddove limpresa
disponga di una adeguata capacità formativa, tali tematiche potranno essere affrontate
allinterno delle imprese anche sulla base delle linee guida predisposte dallOBC. 2) IMPRESA
FORMATIVA Limpresa
formativa è quellimpresa che in relazione alle proprie risorse è in grado di
esprimere una capacità formativa interna. Per essere considerata tale dovrà quindi
essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire
competenze. In relazione a
ciò risulta determinante la presenza di un tutor con formazione e competenze adeguate.
Tale figura, anche attraverso la previsione di una adeguata formazione specifica,
realizzata anche sulla base delle indicazioni dellOBC, sarà riferimento e supporto
per lapprendista.
3) ORGANISMO
BILATERALE CHIMICO LOBC definirà: -
linee guida per
la formazione sia interna che esterna allimpresa e in particolare curerà la
predisposizione di moduli formativi della
durata di 8 ore per i tutor aziendali mirati a trasferire competenze inerenti il contesto
normativo di riferimento e la metodologia (capacità relazionali/coaching). Tali corsi
potranno essere differenziati in relazione alla tipologia di apprendistato e alle
caratteristiche dei lavoratori da seguire. Un tutor formato attraverso il corso specifico
predisposto dallOBC potrà trasferire le competenze acquisite ad altro tutor in
ambito aziendale -
profili formativi
e linee guida della formazione in relazione alle professionalità presenti a livello
settoriale da sottoporre alle Regioni per gli adempimenti previsti dalle norme di legge 4) CONTRATTO DI
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (ART. 49 D.LGS. N. 276/03) a) Denominazione
contrattuale -
CONTRATTO
(DI APPRENDISTATO) SPECIALISTICO/GESTIONALE per gli apprendisti destinati a raggiungere le
categorie B e C (per i settori Lubrificanti/GPL i livelli A,B,C,D) -
CONTRATTO
(DI APPRENDISTATO) TECNICO/OPERATIVO per gli apprendisti destinati a raggiungere le
categorie D ed E (per i settori Lubrificanti/GPL i livelli E, F,G,H,I) b) Durata -
2
anni per i soggetti in possesso di laurea coerente con la professionalità da conseguire -
fino
a 3 anni per i soggetti in possesso di laurea non coerente con la professionalità da
conseguire -
fino
a 3 anni per i soggetti in possesso di diploma di scuola media superiore (quinquennale)
coerente con la professionalità da conseguire -
fino
a 4 anni per i soggetti in possesso di diploma di scuola media inferiore o superiore
(quinquennale), non coerente con la professionalità da conseguire c) Formazione In
relazione alla modalità della erogazione ed alla articolazione della formazione, le Parti
condividono lopportunità di valorizzare
e diffondere la formazione interna allimpresa e in particolare convengono quanto
segue: 1)
per
formazione formale deve intendersi la formazione anche on the job e in
affiancamento prevista da un programma
preventivamente definito e accompagnata da una registrazione/documentazione di quanto
effettuato a cura del tutor 2)
le
imprese con capacità formativa adeguata o nelle quali sono presenti tutor formati nellambito
dei moduli predisposti dallOBC possono erogare la formazione interamente al loro
interno 3)
le
120 ore annue di formazione (interna/esterna) previste dal D.Lgs. n. 276/03 devono
intendersi come annue medie 4)
al raggiungimento
dei primi 24 mesi di durata dellapprendistato, su richiesta del lavoratore, il tutor
effettuerà una verifica sullo stato di avanzamento del progetto d) Inquadramento e
trattamento retributivo I lavoratori
assunti con contratto di apprendistato allatto dellassunzione sono inquadrati
nella categoria inferiore rispetto a quella relativa alla professionalità da acquisire e,
limitatamente alla durata del contratto, non sarà loro corrisposta alcuna indennità di
posizione organizzativa. Per
i settori Lubrificanti/GPL, in considerazione del differente sistema classificatorio, i
lavoratori apprendisti allatto dellassunzione sono inquadrati fino a due
livelli inferiori rispetto a quello relativo alla professionalità da acquisire.
D)
Contratto di inserimento Le
Parti convengono che il contratto di
inserimento/reinserimento, dovrà essere finalizzato a realizzare un adattamento delle
competenze professionali del lavoratore alla realtà lavorativa nella quale dovrà
operare. In considerazione
anche dei vantaggi contributivi previsti dalle vigenti norme di legge le Parti ritengono
che la sua utilizzazione possa essere funzionale allinserimento/reinserimento di
lavoratori appartenenti alle categorie deboli. In relazione a
tale tipologia di contratto di lavoro si fa riferimento alle norme di legge e allAccordo
Interconfederale del 11 febbraio 2004 tranne per quanto di seguito previsto. 1) Inquadramento
e trattamento retributivo I lavoratori
assunti con contratto di inserimento o reinserimento allatto dellassunzione
sono inquadrati nella categoria relativa alla professionalità da acquisire e,
limitatamente alla durata del contratto, non sarà loro corrisposta alcuna indennità di
posizione organizzativa. Per
i settori Lubrificanti/GPL, in considerazione del differente sistema classificatorio, i
lavoratori apprendisti allatto dellassunzione sono inquadrati in un livello
inferiore rispetto a quello relativo alla professionalità da acquisire. 2) Elementi
caratterizzanti il contratto Il contratto
individuale di inserimento/reinserimento dovrà contenere i seguenti elementi: a)
la durata, da un
minimo di 12 ad un massimo di 18 mesi (36 mesi per i lavoratori affetti da grave handicap
fisico, mentale o psichico) da determinarsi in relazione al tipo di professionalità
posseduta dal lavoratore rispetto al nuovo contesto lavorativo; b)
leventuale
periodo di prova, sulla base delle disposizioni del CCNL vigente; c)
lorario di
lavoro, in funzione della tipologia del contratto a tempo pieno o parziale; d)
la categoria di
inquadramento del lavoratore e la posizione organizzativa di destinazione; e)
la descrizione
dellattività da svolgersi; f)
la sede di
lavoro; g)
lindicazione
del trattamento economico e normativo; h)
il progetto
individuale di inserimento o reinserimento. In particolare la durata della formazione, la
tipologia della formazione - formazione esterna/interna che dovrà prevedere 32 ore
prevalentemente dedicate, in relazione allattività da svolgere, alle tematiche
della sicurezza - i contenuti formativi, le modalità di erogazione della formazione, il
luogo di svolgimento della formazione. 3) Progetti di
inserimento Le Parti nellambito
dellOBC, anche al fine di utilizzare le risorse dei Fondi interprofessionali,
valuteranno lopportunità di definire linee guida relative alla modalità di
definizione/realizzazione dei piani individuali di inserimento. 4) Condizioni
per la stipulazione di nuovi contratti di inserimento Le Parti
convengono che il ricorso al contratto di inserimento/reinserimento potrà avvenire (fatte
salve le modalità di computo previste dallart.54 comma 3 del D.Lgs 276/2003), solo
se è stato mantenuto in servizio il 65% dei lavoratori il cui contratto di inserimento
sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.
Art.
8 - Orario di lavoro Le disposizioni
di seguito convenute non modificano le vigenti norme contrattuali tranne quelle
espressamente variate. Allarticolo
8 del vigente CCNL sono apportate le seguenti modifiche. PREMESSA -
La
durata -
Le
esigenze di produttività e di competitività delle imprese richiedono anche
. -
I
regimi di orario devono essere coerenti con le esigenze delle imprese in termini
.. -
In relazione ai
commi 4 e 5 dellarticolo 4 del D.Lgs n. 66/2003 si conviene che la durata media dellorario
di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, non può superare il limite di 48 ore
calcolate come media, considerate le esigenze tecnico organizzative settoriali, su un
periodo di 12 mesi, al termine del quale sarà effettuata la comunicazione alla Direzione
Provinciale del lavoro sul superamento delle 48 ore settimanali attraverso prestazioni
straordinarie. -
I
diversi strumenti contrattualmente definiti vanno utilizzati coerentemente
..
. E)
Prestazioni eccedenti lorario di lavoro settimanale medio e prestazioni
straordinarie
In applicazione
del D. Lgs. n. 66/2003 è convenuto quanto
segue: 1)
..
..
.. 7)
.. H)
Lavoro notturno, festivo e a turni
1)
Per i lavoratori
non turnisti è considerato lavoro notturno quello effettuato in un periodo di 9 ore da
stabilirsi tra le ore 20 e le ore 8 antimeridiane. Per tale
prestazione viene riconosciuta la maggiorazione del 50% di cui al punto 4) dellart.9
del ccnl. 2)
In caso di
introduzione del lavoro notturno secondo quanto previsto allarticolo 12 del D.Lgs.
n. 66/2003 limpresa informerà preventivamente, anche nellambito di appositi
incontri, la RSU costituita nellunità produttiva sulle ragioni tecniche o inerenti
lorganizzazione del lavoro delladozione del nuovo orario di lavoro e limpatto
sui lavoratori. La fase di
confronto va conclusa entro 15 giorni di tempo dallinformativa e per tale periodo le
decisioni aziendali sono sospese. Nel caso di
mancanza di RSU linformativa deve essere inviata alle Organizzazioni sindacali
territoriali firmatarie del presente CCNL per il tramite della locale Associazione
territoriale e il relativo confronto dovrà esaurirsi entro 10 giorni dallinformativa.
Per tale periodo le decisioni aziendali sono sospese. Nel caso di
rispetto della suindicata procedura linformativa
annuale periodica alla Direzione provinciale del lavoro competente non dovrà essere
inviata. 3)
In relazione allart.
15, comma 2 del D.Lgs. n. 66/03 in caso di inidoneità al lavoro in orario notturno il
lavoratore sarà adibito ad altre mansioni equivalenti se esistenti e disponibili
applicando le previsioni contrattuali in materia di mobilità/passaggio di mansioni
(articoli 5 e 6 del CCNL). Nel caso in cui non fossero esistenti e disponibili allinterno
dellimpresa mansioni equivalenti al fine di salvaguardia del posto di lavoro e col
consenso del lavoratore stesso resta ferma la possibilità di demansionamento su posizioni
di lavoro esistenti e disponibili in altre categorie. 4)
.. 5)
I
lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dalleffettuare
turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dallimpresa. Nei turni
regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza
prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la
competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro eccedente o straordinario. Nel caso di cui
sopra e qualora situazioni eccezionali lo richiedessero ove il lavoratore cambi squadra e
non possa usufruire interamente del periodo di riposo giornaliero è possibile derogare
alle previsioni dellarticolo 7 del D.Lgs n. 66/2003 relative al periodo minimo di
undici ore di riposo. Tale deroga è
inoltre consentita, alle condizioni di legge in termini di riposi compensativi, in caso di
prestazioni lavorative effettuate in regime di reperibilità, come definita a livello
aziendale, per emergenze. Quanto sopra non
intende modificare prassi aziendali in atto. Chiarimenti
a verbale
1)
..
7)
In relazione a
quanto previsto dallart.16, commi 1 e 2
del D.Lgs. n. 66/2003 si conviene che i lavoratori esterni, in quanto assimilabili ai
commessi viaggiatori o piazzisti, sono ricompresi nel trattamento di deroga alla
disciplina della durata settimanale dellorario. Si conviene
inoltre di assimilare questi lavoratori al personale di cui al comma 5 dellarticolo
17 del D.Lgs. n. 66/2003 per quanto riguarda la non applicazione delle disposizioni degli
articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 (relative tra laltro a orario di lavoro, lavoro
straordinario, riposo giornaliero, pause). Quanto sopra non
modifica gli accordi aziendali in atto.
ART. 30
Lavoratori discontinui
.. B)
Nel rispetto delle norme di legge sullorario di lavoro
e degli accordi interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i
normali limiti, lorario di lavoro normale non deve superare le Per
i suddetti lavoratori le ore prestate fino alle 48 saranno compensate con quote orarie di
retribuzione normale, oltre le 48 e fino alle 60 con quote orarie maggiorate del 10%. Le
ore prestate oltre le 10 giornaliere e le 60 settimanali
.. |