|
Il contratto collettivo può avere funzioni diverse: normative, obbligatorie, transattive o di mero accertamento Nella sua interpretazione va attribuito un rilievo preminente al criterio previsto dallart. 1363 cod. civ. Il contratto collettivo di diritto comune può avere una funzione normativa (in quanto diretto a determinare il contenuto dei contratti individuali di lavoro) ovvero una funzione obbligatoria (che si esprime nella instaurazione di rapporti obbligatori che vincolano esclusivamente le parti collettive e gli imprenditori che li stipulano, non anche i singoli lavoratori) nonché una funzione transattiva di conflitti di diritto o interessi, ovvero di mero accertamento. Linterpretazione in ordine alla funzione del contratto collettivo, al suo contenuto ed allefficacia soggettiva degli obblighi con esso assunti, è riservata al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se è sorretta da una motivazione logica, completa e conforme ai canoni legali di ermeneutica contrattuale. Nella interpretazione del contratto collettivo va attribuito un rilievo preminente al criterio previsto dallart. 1363 cod. civ., secondo cui le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dellatto. In materia di contrattazione collettiva la comune volontà delle parti contrattuali non sempre è agevolmente ricostruibile attraverso il mero riferimento al senso letterale delle parole, atteso che la natura di detta contrattazione, sovente articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e la complessità della materia trattata in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa (che sovente consigliano alle parti sociali il ricorso a strumenti sconosciuti alle negoziazioni tra parti private, come preamboli, note a verbale, ecc.), il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nellazienda luso e la prassi, costituiscono elementi tutti che rendono indispensabile nella materia della contrattazione collettiva una utilizzazione dei generali criteri di ermeneutica, che di detta specificità tenga conto, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dallart. 1363 c.c., per la minore capacità del criterio letterale che pur costituisce il punto di partenza per una corretta interpretazione di ogni contratto a rivelare leffettivo intento delle parti sociali (Cassazione Sezione Lavoro n. 8576 del 5 maggio 2004, Pres. Ianniruberto, Rel. Vidiri).
|