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Riforme Istituzionali
Ddl di revisione Costituzionale votato in prima lettura dal Senato
- 24 marzo 2004 Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione
AVVERTENZE: per facilitare
l'individuazione delle modifiche sono stati adottati due diversi tipi di formattazione dei
caratteri:
nella seconda colonna, testo del
progetto revisionato, le parti modificate in maniera sostanziale sono state evidenziate
con testo in neretto;
le parti abrogate, invece,
segnalate nella prima colonna, testo della Costituzione vigente, sono state evidenziate
con testo sottolineato.
TITOLO I IL
PARLAMENTO Sezione I - Le Camere |
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COSTITUZIONE
VIGENTE |
PROGETTO
DI REVISIONE |
Art. 55.Il
Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune
dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. |
Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della
Repubblica.
Il Parlamento si riunisce
in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. |
Art.
56.La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta,
dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori
che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le
circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero, si
effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dallultimo
censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in
proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti. |
Art. 56.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
La Camera dei deputati
è composta da quattrocento deputati e dai dodici deputati assegnati alla circoscrizione
Estero.
Sono eleggibili a deputati
tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di
età.
La ripartizione dei seggi
tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dallultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i
seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti. |
Art.
57.Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di
trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di
senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle dAosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni,
fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero, previa applicazione
delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle
Regioni, quale risulta dallultimo censimento generale, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti. |
Art. 57.
Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto
su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il Senato federale
della Repubblica è composto da duecento senatori eletti in ciascuna Regione
contestualmente allelezione dei rispettivi Consigli regionali, dai sei senatori
elettivi assegnati alla circoscrizione Estero e dai senatori a vita di cui allarticolo
59.
Lelezione del
Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la
rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
Nessuna Regione può avere
un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle dAosta
uno.
La ripartizione dei seggi
tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,
previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione
alla popolazione delle Regioni, quale risulta dallultimo censimento generale, sulla
base dei quozienti interi e dei più alti resti.
I senatori e gli organi
della corrispondente Regione mantengono rapporti di reciproca informazione e
collaborazione.
I Presidenti delle
Giunte regionali ed i Presidenti dei Consigli regionali devono essere sentiti, ogni volta
che lo richiedono, dal Senato federale della Repubblica secondo le norme del suo
regolamento. I Senatori devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dai Consigli
regionali della Regione in cui sono stati eletti secondo le norme dei rispettivi
regolamenti. |
Art.
58.I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno
superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che
hanno compiuto il quarantesimo anno. |
Art. 58.
Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni
di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali
locali o regionali, allinterno della Regione, o sono stati eletti senatori o
deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni. |
Art.
59.È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della
Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare
senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel
campo sociale, scientifico, artistico e letterario. |
Art. 59.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della
Repubblica.
Il Presidente della
Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per
altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero
totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre. |
Art.
60.La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque
anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere
prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. |
Art. 60.
La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
La durata della Camera dei
deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Il Senato federale della
Repubblica è eletto per cinque anni.
La legge, approvata ai
sensi dellarticolo 70, terzo comma, stabilisce, nel caso di scioglimento dei
Consigli regionali in base allarticolo 126 o ad altra norma costituzionale, la
durata della successiva legislatura regionale in modo da assicurare la contestualità di
cui allarticolo 57, secondo comma. |
Art.
63.Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e lUfficio di
presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta
comune, il Presidente e lUfficio di presidenza sono quelli della Camera dei
deputati. |
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e lUfficio di Presidenza.
Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti lAssemblea.
Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Quando il Parlamento si
riunisce in seduta comune, il Presidente e lUfficio di presidenza sono quelli della
Camera dei deputati. |
Art.
64.Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna
delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta
segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del
Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non
sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una
maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno
parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.
Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. |
Art. 64.
La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti
dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche;
tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di
adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni della
Camera dei deputati e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente
la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti,
salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato
federale della Repubblica non sono valide se non sono presenti i due quinti dei suoi
componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione
prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica
non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle
Regioni.
Il regolamento della
Camera dei deputati garantisce le prerogative ed i poteri del Governo e della maggioranza
ed i diritti delle opposizioni in ogni fase dellattività parlamentare. Prevede le
modalità di iscrizione allordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle
opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale. Stabilisce le modalità di
elezione e i poteri del Capo dellopposizione. Riserva a deputati appartenenti a
gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui allarticolo
72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni, cui sono attribuiti compiti
ispettivi, di controllo o di garanzia.
Il regolamento del
Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze in ogni fase dellattività
parlamentare.
Il regolamento del
Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per lespressione
del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale può esprimere, sentito il Consiglio
delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui allarticolo 70, secondo comma.
I membri del Governo,
anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere
alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. |
Art. 65.La legge
determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con lufficio di deputato o di
senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente
alle due Camere. |
Art.
65. La legge, approvata ai sensi dellarticolo 70, terzo
comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con lufficio di
deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere
contemporaneamente alle due Camere. |
Art.
66.Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. |
Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini tassativi
stabiliti dal proprio regolamento. Linsussistenza dei titoli o la sussistenza delle
cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati
sono accertate con deliberazione adottata a maggioranza dei tre quinti dei componenti lAssemblea
della Camera dei deputati ed a maggioranza dei componenti lAssemblea del Senato
federale della Repubblica. |
Art. 67.Ogni
membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di
mandato. |
Art.
67. Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica
ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato. |
Art.
69.I membri del Parlamento ricevono unindennità stabilita dalla legge. |
Art. 69.
I membri delle Camere ricevono unidentica indennità stabilita dalla legge,
approvata ai sensi dellarticolo 70, terzo comma.
Tale indennità non è
cumulabile con indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità di altre cariche
pubbliche elettive. |
Sezione II - La formazione delle leggi |
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Art.
70.La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. |
Art. 70.
La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui allarticolo
117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto
consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo
lapprovazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono
trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta di due quinti dei
propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di
legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle
quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà
per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della
Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai
sensi degli articoli 73 e 74.
Il Senato federale della
Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi
fondamentali nelle materie di cui allarticolo 117, terzo comma, salvo quanto
previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo lapprovazione
da parte del Senato federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La
Camera dei deputati, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro
dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni
successivi la Camera dei deputati delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato
federale della Repubblica decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per
i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora la Camera dei deputati non
proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli
articoli 73 e 74. Qualora il Governo dichiari che le modifiche proposte dalla Camera dei
deputati sono essenziali per lattuazione del suo programma e tali modifiche siano
approvate ai sensi dellarticolo 94, secondo comma, al disegno di legge si applica la
procedura prevista dagli ultimi due periodi del terzo comma del presente articolo.
La funzione legislativa
dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per lesame dei disegni di
legge, anche annuali, concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le materie
di cui allarticolo 119, e dei disegni di legge concernenti la tutela della
concorrenza, le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il
sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica,
nonché nei casi in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla
legge della Repubblica, di cui agli articoli 27, quarto comma, 33, sesto comma, 114, terzo
comma, 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e terzo, 120, secondo comma, 122,
primo comma, 125, 132, secondo comma, 133, primo comma, 137, secondo comma, nonché per le
leggi che disciplinano lesercizio dei diritti fondamentali di cui agli articoli da
13 a 21. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo
una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, dintesa
tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle
disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla
commissione mista paritetica è sottoposto allapprovazione delle due Assemblee e su
di esso non sono ammessi emendamenti.
I Presidenti del Senato
federale della Repubblica e della Camera dei deputati, dintesa tra di loro, decidono
le eventuali questioni di competenza tra le due Camere in ordine allesercizio della
funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato
paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi
Presidenti sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle
due Camere. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede
legislativa |
Art.
71.Liniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere
ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita liniziativa delle
leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto
redatto in articoli. |
Art. 71.
Liniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nellambito
delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale.
Il popolo esercita liniziativa
delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un
progetto redatto in articoli. |
Art.
72.Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che lapprova
articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti
abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata lurgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme
lesame e lapprovazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche
permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche
in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è
rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto
della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia
sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento
determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di
approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in
materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e
consuntivi. |
Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dellarticolo
70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dalla
Camera stessa, che lapprova articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce
procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata lurgenza.
Può altresì stabilire in
quali casi e forme lesame e lapprovazione dei disegni di legge, di cui allarticolo
70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento
della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il
Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono
che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua
approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di
pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di
esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di
legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione
legislativa.
Il Senato federale
della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni,
anche con riferimento a quanto previsto dallarticolo 117, ottavo comma. Esprime il
parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini delladozione del decreto
di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta
regionale, ai sensi dellarticolo 126, primo comma.
Le proposte di legge di
iniziativa regionale adottate da più Assemblee regionali in coordinamento tra di loro
sono poste allordine del giorno dellAssemblea nei termini tassativi stabiliti
dal regolamento. |
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Art. 80.Le
Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura
politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del
territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. |
Art.
80. È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali
che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi |
Art. 81.Le
Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal
Governo.
Lesercizio provvisorio del bilancio non
può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a
quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non
si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori
spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. |
Art.
81. Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo.
Lesercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non
superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non
si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che
importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. |
Art.
82.Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti
una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La
commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le
stesse limitazioni dellautorità giudiziaria. |
Art. 82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i
propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari
gruppi. La Commissione di inchiesta istituita con legge approvata dalle Camere ai sensi
dellarticolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dellautorità giudiziaria. |
TITOLO II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
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COSTITUZIONE
VIGENTE |
PROGETTO
DI REVISIONE |
Art.
83.Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi
membri.
Allelezione partecipano tre delegati
per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze. La Valle dAosta ha un solo delegato.
Lelezione del Presidente della
Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dellassemblea.
Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. |
Art. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dallAssemblea della Repubblica,
presieduta dal Presidente della Camera, costituita dai componenti delle due Camere, dai
Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e
da un numero di delegati eletti dai Consigli regionali. Ciascun Consiglio regionale elegge
tre delegati, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle dAosta
ha un solo delegato. I Consigli regionali eleggono altresì un numero ulteriore di
delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. I delegati
sono eletti, per non meno della metà, tra i sindaci, presidenti di Provincia o Città
metropolitana della Regione, designati, a tal fine, dai rispettivi Consigli delle
autonomie locali.
Il Presidente della
Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti lAssemblea
della Repubblica. Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta |
Art.
85.Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il
Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati
regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di
tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione
delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. |
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Sessanta giorni
prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca lAssemblea
della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se la Camera dei
deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha
luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono
prorogati i poteri del Presidente in carica. |
Art.
86.Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte
o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati
indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il
maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione. |
Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della
Repubblica.
In caso di impedimento
permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della
Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro
quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta
o manca meno di tre mesi alla sua cessazione. |
Art.
87.Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta lunità
nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne
fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei
disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi
previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i
funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, lautorizzazione
delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della
magistratura.
Può concedere grazia e commutare le
pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica. |
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è garante della Costituzione, rappresenta lunità
federale della Nazione ed esercita le funzioni che gli sono espressamente conferite dalla
Costituzione. È il Capo dello Stato.
Può inviare messaggi alle
Camere.
Indìce le elezioni delle
nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Promulga le leggi ed emana
i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indíce il referendum popolare
nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati
dalla legge, i funzionari dello Stato ed i presidenti delle Autorità amministrative
indipendenti.
Accredita e riceve i
rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, lautorizzazione
delle Camere.
Ha il comando delle Forze
armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio
superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nellambito dei suoi
componenti.
Può concedere grazia e
commutare le pene.
Conferisce le onorificenze
della Repubblica. |
Art.
88.Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le
Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli
ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli
ultimi sei mesi della legislatura. |
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica, su richiesta del Primo ministro, che ne assume la
esclusiva responsabilità, ovvero nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94,
decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni entro i
successivi sessanta giorni.
Il Presidente della
Repubblica non emana il decreto di scioglimento richiesto dal Primo ministro nel caso in
cui, entro dieci giorni da tale richiesta, venga presentata alla Camera dei deputati una
mozione, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni
in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella quale si
dichiari di voler continuare nellattuazione del programma e si indichi il nome di un
nuovo Primo ministro. |
Art.
89.Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai
ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli
altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei
Ministri. |
Art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri
proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore
legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Primo
ministro.
Non sono proposti né
controfirmati dal Primo ministro o dai ministri i seguenti atti del Presidente della
Repubblica: la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi dellarticolo
74, i messaggi alle Camere, la concessione della grazia, la nomina dei senatori a vita, la
nomina dei giudici della Corte costituzionale di sua competenza, lo scioglimento della
Camera dei deputati ai sensi degli articoli 92 e 94, la nomina del Vice Presidente del
Consiglio superiore della magistratura nonché le nomine dei presidenti delle Autorità
amministrative indipendenti e le altre nomine che la legge eventualmente attribuisca alla
sua esclusiva responsabilità. |
Art. 91.Il
Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di
fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in
seduta comune. |
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di
fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi allAssemblea
della Repubblica. |
TITOLO III IL
GOVERNO Sezione I - Il Consiglio dei ministri |
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COSTITUZIONE VIGENTE |
PROGETTO DI
REVISIONE |
Art.
92.Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei
ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il
Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. |
Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
La candidatura alla
carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati allelezione
della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina lelezione
dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato
alla carica di Primo ministro.
Il Presidente della
Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il
Primo ministro.
In caso di morte, di
impedimento permanente, accertato secondo modalità fissate dalla legge, ovvero di
dimissioni del Primo ministro per cause diverse da quelle di cui allarticolo 94, il
Presidente della Repubblica nomina un nuovo Primo ministro indicato da una mozione,
presentata entro quindici giorni dalla data di cessazione dalla carica, sottoscritta dai
deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni, in numero non inferiore
alla maggioranza dei componenti della Camera dei deputati. Altrimenti, decreta lo
scioglimento della Camera dei deputati ed indíce le elezioni. |
Art. 93.Il
Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni,
prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. |
Art. 93.Il Primo
ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani
del Presidente della Repubblica. |
Art.
94.Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia
mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il
Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o dentrambe le
Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da
almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima
di tre giorni dalla sua presentazione. |
Art. 94.
Il Primo ministro illustra il programma del Governo alle Camere entro dieci giorni
dalla nomina. Ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del
Paese.
Egli può chiedere che
la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme
alle proposte del Governo. In caso di voto contrario, il Primo ministro rassegna le
dimissioni e può chiedere lo scioglimento della Camera dei deputati. Si applica larticolo
88.
In qualsiasi momento la
Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con lapprovazione
di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto
dei componenti della Camera dei deputati, deve essere votata per appello nominale e
approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. In tal caso il Primo ministro
sfiduciato si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della
Camera dei deputati ed indíce le elezioni. |
Art.
95.Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e
ne è responsabile. Mantiene lunità di indirizzo politico ed amministrativo,
promovendo e coordinando lattività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente
degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro
dicasteri.
La legge provvede allordinamento della
Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e lorganizzazione
dei ministeri. |
Art. 95.
I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.
Il Primo ministro
determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce lunità
di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando lattività
dei ministri.
I ministri sono
responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli
atti dei loro dicasteri.
La legge provvede allordinamento
della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e lorganizzazione
dei ministeri |
Art.
96.Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla
carica, sono sottoposti, per i reati commessi nellesercizio delle loro funzioni,
alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della
Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. |
Art. 96.
Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i
reati commessi nellesercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria,
previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei
deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale |
TITOLO IV LA
MAGISTRATURA Sezione I - Ordinamento giurisdizionale |
|
COSTITUZIONE VIGENTE |
PROGETTO DI
REVISIONE |
Art.
104.La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è
presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente
e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due
terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un
terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie
giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i
componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in
carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere
iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio
regionale. |
Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della
magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il
primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti
per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e
per un terzo dal Senato federale della Repubblica integrato dai Presidenti delle Giunte
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano tra professori ordinari
di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Presidente della
Repubblica nomina il Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura nellambito
dei suoi componenti.
I membri elettivi del Consiglio
durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in
carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un
Consiglio regionale. |
COSTITUZIONE VIGENTE |
PROGETTO DI
REVISIONE |
TITOLO V LE
REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI |
TITOLO V Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato |
Art.
114. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle
Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni
secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della
Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. |
Art. 114.
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle
Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni
secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della
Repubblica federale e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche
normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti
dallo statuto della regione Lazio. La legge dello Stato disciplina lordinamento
della capitale |
Art. 116.
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la
Valle dAosta/Vallée dAoste dispongono di forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge
costituzionale.
La Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dellarticolo
117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l),
limitatamente allorganizzazione della giustizia di pace, n) e s),
possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della
Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui allarticolo
119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base
di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. |
Art.
116. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle dAosta/Vallée dAoste dispongono di
forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali
adottati con legge costituzionale previa intesa con la Regione interessata. Lassenso
allintesa può essere manifestato entro sei mesi dallavvio del procedimento di
cui allarticolo 138. Trascorso tale termine, le Camere possono adottare la legge
costituzionale.
La Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
|
Art.
117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dallordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione
esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con lUnione
europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
allUnione europea;
b) immigrazione;
c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione
del Parlamento europeo;
g)
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h)
ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale;
i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n)
norme generali sullistruzione;
o) previdenza sociale;
p)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province
e Città metropolitane;
q)
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r)
pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dellamministrazione statale, regionale e locale; opere dellingegno;
s)
tutela dellambiente, dellecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente
quelle relative a: rapporti internazionali e con lUnione europea delle Regioni;
commercio con lestero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva lautonomia
delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno allinnovazione
per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di
trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dellenergia; previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione
di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello
Stato.
Spetta alle Regioni la
potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla
legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono allattuazione
e allesecuzione degli accordi internazionali e degli atti dellUnione europea,
nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le
modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare
spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La
potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e
le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dellorganizzazione
e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali
rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini
alle cariche elettive.
La legge regionale
ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua
competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. |
Art. 117.
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dallordinamento comunitario.
Lo Stato ha legislazione
esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con lUnione
europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
allUnione europea;
b) immigrazione;
c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione
del Parlamento europeo;
g)
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h)
ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale;
i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n)
norme generali sullistruzione;
o) previdenza sociale;
p)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province
e Città metropolitane;
q)
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r)
pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dellamministrazione statale, regionale e locale; opere dellingegno;
s)
tutela dellambiente, dellecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente
quelle relative a: rapporti internazionali e con lUnione europea delle Regioni;
commercio con lestero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva lautonomia
delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno allinnovazione
per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di
trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dellenergia; previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione
di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello
Stato.
Spetta alle Regioni
la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione,
salva lautonomia delle istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse
specifico della Regione;
d) polizia locale;
e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono allattuazione
e allesecuzione degli accordi internazionali e degli atti dellUnione europea,
nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le
modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare
spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La
potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e
le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dellorganizzazione
e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali
rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini
alle cariche elettive.
La Regione interessata
ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior
esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche listituzione di
organi amministrativi comuni.
Nelle materie di sua
competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. |
Art.
118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne lesercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza.
I Comuni, le Province e le
Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale
disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b)
e h) del secondo comma dellarticolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa
e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono lautonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà. |
Art. 118.
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne lesercizio
unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base
dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le
Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale
disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b)
e h) del secondo comma dellarticolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa
e coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali, alle grandi reti di
trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto, distribuzione nazionale dellenergia
ed allordinamento delle professioni, sulla base dei princìpi di leale
collaborazione e di sussidiarietà.
Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni riconoscono e favoriscono lautonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Essi riconoscono e
favoriscono altresì lautonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le
medesime attività e sulla base del medesimo principio. |
Art. 119.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi
ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al
gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato
istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle
fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro
attribuite.
Per promuovere lo sviluppo
economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e
sociali, per favorire leffettivo esercizio dei diritti della persona, o per
provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina
risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni,
Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere allindebitamento
solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti. |
|
Art.
120. La Regione non può istituire dazi di importazione o
esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in
qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè
limitare lesercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
nazionale.
Il Governo può
sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei
Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa
comunitaria oppure di pericolo grave per lincolumità e la sicurezza pubblica,
ovvero quando lo richiedono la tutela dellunità giuridica o dellunità
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La
legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati
nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. |
Art. 120.
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le
Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare lesercizio del
diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Con legge approvata dalla
Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica, a maggioranza dei propri
componenti, sono disciplinati i princìpi che assicurino il conseguimento delle finalità
di cui al comma successivo.
Il Governo può
sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei
Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa
comunitaria oppure di pericolo grave per lincolumità e la sicurezza pubblica,
ovvero quando lo richiedono la tutela dellunità giuridica o dellunità
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La
legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati
nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. |
| |
|
Art.
126.Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento
del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto
atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la
rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il
decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le
questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la
sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta
da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza
assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla presentazione.
Lapprovazione della mozione di sfiducia
nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché
la rimozione, limpedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie
dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In
ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti il Consiglio. |
Art. 126.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del
Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti
contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione
possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.
Il Consiglio regionale può esprimere la
sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta
da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza
assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla presentazione.
Lapprovazione della mozione di sfiducia
nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché
la rimozione o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta
e lo scioglimento del Consiglio. Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a
scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della
Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente,
cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le
dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. |
Art.
127. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la
competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione.
La Regione, quando ritenga
che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di unaltra Regione leda
la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o
dellatto avente valore di legge. |
Art. 127.
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione,
può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
Il Governo, qualora ritenga
che una legge regionale pregiudichi linteresse nazionale della Repubblica, può
sottoporre la questione al Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni dalla
pubblicazione della legge regionale. Il Senato federale della Repubblica, entro i
successivi trenta giorni, decide sulla questione e può rinviare la legge alla Regione,
con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, indicando le
disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi trenta giorni il Consiglio
regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Senato federale della Repubblica con
deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro gli ulteriori
trenta giorni, può proporre al Presidente della Repubblica di annullare la legge o sue
disposizioni. Il Presidente della Repubblica può emanare il conseguente decreto di
annullamento.
La Regione, quando ritenga
che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di unaltra Regione leda
la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o
dellatto avente valore di legge |
TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI Sezione I - La
Corte Costituzionale |
|
COSTITUZIONE VIGENTE |
PROGETTO DI
REVISIONE |
Art.
135.La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal
Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo
dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono
scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed
amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati
dopo venti anni desercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono
nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non
possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice
costituzionale cessa dalla carica e dallesercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti,
secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un
triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dallufficio
di giudice.
Lufficio di giudice della Corte è
incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con lesercizio
della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi daccusa contro il
Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici
membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per leleggibilità
a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse
modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. |
Art. 135.
La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati
dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature
ordinaria e amministrative; sette giudici sono nominati dal Senato federale della
Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano.
I giudici della Corte
costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori
ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e
gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte
costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del
giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine
il giudice costituzionale cessa dalla carica e dallesercizio delle funzioni. Nei
successivi cinque anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive
o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla
legge.
La Corte elegge tra i suoi
componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica
per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dallufficio
di giudice.
Lufficio di giudice
della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio
regionale, con lesercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio
indicati dalla legge.
Nei giudizi daccusa
contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte,
sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per leleggibilità
a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le
stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. |
| |
Larticolo 3 della legge
costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. 1.
I giudici della Corte costituzionale che nomina il Senato federale della Repubblica sono
eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti lAssemblea.
Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei
componenti lAssemblea». |
Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali |
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Art.
138.Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono
adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di
tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella
seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum
popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto
dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge
sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge
è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due
terzi dei suoi componenti. |
Art. 138.Le
leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da
ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e
sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda
votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum
popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto
dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge
sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi e, nel caso in cui nella seconda votazione la legge sia stata approvata da
ciascuna delle Camere con una maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti, se non ha
partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto. |
PROGETTO DI
REVISIONE |
Art. 42. (Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui
al titolo I, al titolo II ed al titolo III della Parte II della Costituzione e le
disposizioni di cui agli articoli 104, 126, 127 e 135 della Costituzione, come modificate
dalla presente legge costituzionale, nonché le disposizioni di cui allarticolo 40,
comma 2, della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dallinizio
della XV legislatura, ad eccezione degli articoli 56, secondo comma, 57, secondo comma, e
59, secondo comma, della Costituzione, come modificati dagli articoli 2, 3 e 5 della
presente legge costituzionale, che trovano applicazione per la successiva formazione della
Camera e del Senato federale della Repubblica, trascorsi cinque anni dalle sue prime
elezioni, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.
2. In sede di prima
applicazione della presente legge costituzionale, le prime elezioni del Senato federale
della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, hanno
luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano
in carica per cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni hanno luogo le nuove elezioni del
Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui allarticolo 57 della
Costituzione, come modificato dallarticolo 3 della presente legge costituzionale.
Tali elezioni sono indette dal Presidente della Repubblica ed hanno luogo contestualmente
a quelle di tutti i Consigli o Assemblee regionali in carica a tale data, che sono
conseguentemente sciolti.
3. Per le elezioni del
Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino alladeguamento della
legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano
applicazione le leggi elettorali per il Senato federale della Repubblica e la Camera dei
deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
4. In sede di prima
applicazione della presente legge costituzionale, il Senato federale della Repubblica
nomina i giudici della Corte costituzionale di propria competenza alla scadenza di giudici
già eletti dal Parlamento in seduta comune, ai sensi dellarticolo 135, primo comma,
della Costituzione, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, ed alle prime scadenze di un giudice già eletto dalla suprema
magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica.
5. Il quarto comma dellarticolo
135 della Costituzione, come sostituito dallarticolo 40 della presente legge
costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
6. In caso di cessazione
anticipata dallincarico di singoli componenti del Consiglio superiore della
magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della
Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero
di componenti di sua competenza, ai sensi dellarticolo 104, quarto comma, della
Costituzione, come modificato dallarticolo 31 della presente legge costituzionale.
7. Nei cinque anni
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si possono,
con leggi costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, a
modificazione dellelenco di cui allarticolo 131 della Costituzione, senza il
concorso delle condizioni richieste dal primo comma dellarticolo 132 della
Costituzione, fermo restando lobbligo di sentire le popolazioni interessate.
8. Le popolazioni
interessate di cui al comma 7 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle
Province di cui si propone il distacco dalla Regione.
9. I senatori a vita in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono in
carica anche se il loro numero supera quello indicato dallarticolo 59, secondo
comma, della Costituzione, come modificato dallarticolo 5 della presente legge
costituzionale.
10. Fino alla data di
entrata in vigore delle leggi che, in piena attuazione dellarticolo 119, secondo e
terzo comma, della Costituzione, individuano i princìpi di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario ed istituiscono un fondo perequativo, i disegni di legge
attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato sono esaminati secondo il
procedimento di cui al terzo comma dellarticolo 70 della Costituzione, come
modificato dallarticolo 13 della presente legge costituzionale.
11. Allarticolo 5
della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: «, impedimento
permanente o morte»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel
caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un
nuovo Presidente».
12. Le disposizioni di cui
al comma 11 si applicano in via transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali,
alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano già entrati in
vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.
1.
13. Allarticolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2, nel primo periodo le parole: «il primo rinnovo» sono sostituite
dalle seguenti: «i rinnovi» e la parola: «successivo» è sostituita dalla seguente:
«successivi». |
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Costituzionale"
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