STATO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA BIAGI

18 marzo 2004

 

 

1. MERCATO DEL LAVORO E SERVIZI PER L’IMPIEGO

 

Operatori privati

 

·         Un decreto ministeriale ha definito i criteri e le procedure per la autorizzazione degli operatori privati a operare sul mercato del lavoro.

·         La piena operatività delle nuove agenzie per il lavoro dipende da un ulteriore decreto ministeriale, trasmesso alla Conferenza unificata dal 9 dicembre 2003  e su cui il confronto con le parti sociali si è già positivamente concluso.

·         Le nuove agenzie per il lavoro potranno svolgere una o più delle seguenti attività: somministrazione di lavoro a tempo determinato (vecchio lavoro interinale) e a tempo indeterminato (il c.d. staff leasing); intermediazione e collocamento;  ricerca e selezione del personale; ricollocazione professionale (c.d. outplacement).

 

Operatori pubblici           

·         La Riforma ha esteso anche alle Università, pubbliche  e private, la possibilità di svolgere attività di intermediazione. La norma è già pienamente operativa.

·         Gli istituti scolastici e gli enti locali potranno essere autorizzati a svolgere attività di intermediazione una volta adottato il DM sulle competenze professionali e sui locali adibiti all’uso.

 

Raccordo operatori pubblici e privati

 

Per evitare che ai servizi pubblici rimangano le fasce deboli e di difficile collocazione nel mercato del lavoro e al privato i gruppi più appetibili dalle aziende,  la riforma ha introdotto, in via sperimentale, una forma di collaborazione tra agenzie per il lavoro e operatori pubblici.

·         con questa finalità sono stati istituiti dal Comune di Milano gli Sportelli “Marco Biagi”, anche grazie a un finanziamento ministeriale

·         per il collocamento dei lavoratori disabili la riforma prevede sperimentazioni basate su accordi territoriali; esiste già una prima applicazione in provincia di Treviso.

 

 

2. BORSA CONTINUA NAZIONALE DEL LAVORO

 

Borsa continua

del lavoro

·         Le Regioni stanno costituendo i nodi regionali che comporranno il sistema nazionale.

·         Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con il Ministero della Innovazione e le Regioni, sta definendo (tramite DM che sarà emanato entro la fine del mese di marzo) gli standard tecnici e i meccanismi di scambio tra i diversi sistemi regionali per assicurare il raccordo e il coordinamento del sistema a livello nazionale.

 

 

3. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO E  REGIME DEGLI APPALTI

 

Appalti  di servizi

e trasferimento

ramo d’azienda

·         La nuova disciplina è già operativa.

 

 

Distacco

·         Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha emanato una circolare esplicativa. E’ la prima volta che il distacco viene regolamentato nel nostro ordinamento da parte del legislatore.

 

 

Somministrazione

·         La nuova disciplina sarà pienamente operativa non appena si avvieranno le procedure per l’autorizzazione alla somministrazione di lavoro da parte delle agenzie del lavoro. Nel frattempo prosegue l’attività delle agenzie di lavoro interinale.

 

4. CONTRATTI A ORARIO RIDOTTO,  MODULATO O FLESSIBILE

 

Il lavoro

a tempo parziale

 

·         La nuova disciplina è già pienamente operativa.

·         Una circolare del Ministero del lavoro fornisce indicazioni in merito alle nuove opportunità per lavoratori e imprese.

Il lavoro

a coppia

·         La nuova disciplina è già pienamente operativa.

 

 

Il lavoro

intermittente

 

·         Le parti sociali sono chiamate a indicare le ragioni oggettive, di tipo intermittente o saltuario, che consentono il ricorso a questo contratto. La disciplina del lavoro intermittente è quindi solo parzialmente operativa.

·         Il lavoro intermittente per il week-end o per periodi predeterminati (ferie estive, vacanze pasquali o natalizie) è invece pienamente operativo.

·         Anche il lavoro intermittente di tipo soggettivo, e cioè riservato a giovani disoccupati con meno di 25 anni e a lavoratori over 45 espulsi da processi produttivi è stato reso pienamente operativo da un DM che quantifica l’indennità di disponibilità da corrispondere al lavoratore in attesa di chiamata.

 

 

5. CONTRATTI A CONTENUTO FORMATIVO E SOSTEGNO ALLE FASCE DEBOLI

 

Il contratto

di inserimento

 

·         E’ già pienamente operativo il contratto di inserimento rivolto alle fasce deboli del mercato del lavoro.

 

Il nuovo

apprendistato

 

·         Per l’avvio del nuovo apprendistato si attendono gli interventi normativi delle Regioni sulla base anche del confronto tra queste con le parti sociali.

 

Il contratto

di formazione

e lavoro

 

·         Il contratto di formazione e lavoro scomparirà con gradualità dal settore privato.

·         un decreto legislativo  di prossima approvazione da parte del Consiglio dei ministri consentirà di stipulare – entro limiti certi di spesa - contratti di formazione e lavoro autorizzati prima del 23 ottobre (data di entrata in vigore della riforma).

 

 

6.  LAVORO A PROGETTO E   LAVORO ACCESSORIO

 

Il lavoro

a progetto

 

·         E’ pienamente operativo. Una circolare esplicativa ha definito la figura contrattuale, che non comporta la scomparsa delle collaborazioni coordinate e continuative, ma più semplicemente la loro riconducibilità a un progetto, programma di lavoro o fase di esso.

Lo schema del lavoro a progetto è diventato obbligatorio per tutte le ipotesi di collaborazione coordinata e continuativa attivate nel settore privato, salvo ipotesi che non sollevano perplessità o sospetti di evasione legale e contributiva.

La possibilità di ricorrere alle vecchie collaborazioni coordinate e continuative è mantenuta, in via transitoria, solo con riferimento a intese specifiche tra committenti e istanze aziendali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Attraverso il lavoro a progetto viene stabilita una tutela diretta per il collaboratore, con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro, alla maternità e agli infortuni, nonché in relazione al compenso (che dovrà essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato per il committente).

In caso di mancata indicazione del progetto il rapporto di lavoro si considera sin dall’origine come un normale rapporto di lavoro dipendente, salvo la prova contraria che, pur in mancanza di progetto, programma di lavoro o fase di esso, si sia trattato di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma.

Il lavoro

accessorio

 

·         L’operatività del lavoro accessorio per i c.d. lavoretti (giardinaggio, cura e assistenza della persona, lezioni private, collaborazione alla realizzazione di manifestazioni private, ecc.) è subordinata alla emanazione di un decreto ministeriale volto a individuare le forme e le modalità della sperimentazione.

 

 

7. CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DEI RAPPORTI DI LAVORO

 

In un quadro di flessibilità regolata e sostenibile, la “legge Biagi” prevede la messa a regime di una procedura di certificazione dei rapporti di lavoro. Tale sistema - su base volontaria - è volto a ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro e ad aiutare le parti nella più precisa definizione del testo contrattuale.

 

Sedi

e soggetti

·         Sono in via di definizione il decreto ministeriale per l’insediamento delle commissioni pubbliche, presso le province e le direzioni provinciali, e il decreto ministeriale per il riconoscimento delle sedi di certificazione universitarie.

·         L’avvio delle sedi costituite presso gli enti bilaterali è rimesso alle determinazioni delle parti sociali.

 

 

8. RIFORMA DEI SERVIZI ISPETTIVI

 

Integrazione dell’attività ispettiva

Il Consiglio dei Ministri ha già approvato in prima lettura lo schema di decreto legislativo, Le commissioni parlamentari hanno già espresso i loro pareri. Sarà quindi adottao in via definitiva  entro il mese di marzo il decreto legislativo cche mira tra l’altro a:

·         integrare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli istituti previdenziali.

·         improntare il sistema delle ispezioni alla prevenzione;

·         definire un raccordo efficace fra la funzione ispettiva e quella di conciliazione delle controversie individuali;

·         semplificare i procedimenti sanzionatori amministrativi e la procedura per la soddisfazione dei crediti di lavoro correlata alla promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica.

 

 

 

9. LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL SOCIO LAVORATORE

 

·          la normativa è immediatamente dispositiva e quindi è in vigore;

·          il regolamento deve essere adottato dalle cooperative antro il 31 dicembre 2004;

·          la circolare esplicativa è stata prodotta il 18 marzo 2004.

 

 

 

 

 

 

Si ricorda in ogni caso che la riforma presenta frequenti rinvii alla contrattazione collettiva, per il migliore adattamento delle disposizioni previste ai settori, ai territori  o alla stessa dimensione aziendale.

Si tratta di ulteriori accordi non vincolanti per l’entrata in vigore delle singole disposizioni.