Oggetto: Il lavoro a tempo parziale
1. Il
sostegno legislativo al lavoro a tempo parziale
Il decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 ha introdotto, con
l'articolo 46 e in adempimento di quanto previsto all'articolo 3 della legge delega n. 30
del 2003, rilevanti modifiche alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Disciplina contenuta, come noto, nel decreto legislativo n. 61 del 2000, così come
modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2001.
Come illustrato nella Relazione tecnica di accompagnamento al decreto n. 276
del 2003, le modifiche introdotte sono volte a favorire il ricorso a questa tipologia
contrattuale, che in tutti i Paesi europei ha dimostrato di fornire occasione di lavoro di
qualità rispetto a prestazioni flessibile o atipiche prive di tutele adeguate per i
lavoratori, soprattutto per le fasce deboli altrimenti escluse dal mercato del lavoro
(donne, giovani in cerca di prima occupazione e anziani). Tali modifiche sono attuate
principalmente mediante una nuova regolamentazione degli strumenti di flessibilità del
rapporto a tempo parziale, attraverso la valorizzazione del ruolo della autonomia
collettiva e, in mancanza di questa, della autonomia individuale, fermo restando il
rispetto di standard minimi di tutela del lavoratore secondo quanto previsto dalla
direttiva 97/81/CE.
Per facilitare la lettura della nuova disciplina del lavoro a tempo
parziale, si allega alla presente circolare il testo consolidato del decreto legislativo
n. 61 del 2000, così come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2001 e ora dal
decreto legislativo n. 276 del 2003.
Si ritiene, comunque, doveroso puntualizzare come il
lavoro a tempo parziale largamente valorizzato dal legislatore comunitario, venga ancora
utilizzato in Italia in misura ridotta rispetto agli altri paesi a causa di una
regolamentazione eccessivamente rigida e formalistica che si è inteso superare con le
nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 276. Pertanto, nel presupposto che la
promozione del lavoro a tempo parziale passi necessariamente attraverso una notevole
semplificazione normativa, la riforma Biagi agli incentivi normativi già previsti, ne
aggiunge di nuovi -eliminando inutili appesantimenti burocratici e restituendo alla
contrattazione collettiva e individuale piena operatività- al fine di valorizzare
pienamente tutte le potenzialità dell'istituto e consentire allo stesso di contemperare
impegni lavorativi e responsabilità familiari oltre a rappresentare un canale di accesso
al mercato del lavoro regolare.
2. Ambito di applicazione e modalità tipologiche
Le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 276 del 2003 non si
applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche per
espressa previsione dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 30 del 2003, nonché in base
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003. L'eventuale
armonizzazione tra settore pubblico e settore privato, ipotizzata dall'articolo 86 dello
stesso decreto legislativo n. 276 del 2003, è subordinata a un confronto tra Ministero
della Funzione pubblica e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche e impone un espresso intervento legislativo di
modifica del quadro previgente. Le modifiche introdotte alla disciplina del decreto
legislativo n. 61 del 2000 trovano dunque applicazione esclusivamente per il settore
privato.
In base all'articolo 46, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 276 del 2003, che
ha abrogato l'articolo 7 del decreto legislativo n. 61 del 2000, la disciplina del
rapporto di lavoro a tempo parziale è ora integralmente applicabile al settore agricolo.
Nel tentativo di estendere il più possibile il raggio di azione del nuovo
lavoro a tempo parziale è possibile stipulare detto contratto anche con riferimento ad
ogni ipotesi di contratto a termine. Sebbene il decreto non lo affermi espressamente, non
si ravvisa, in linea di principio, neppure una incompatibilità tra il rapporto a tempo
parziale e il contratto di apprendistato o di inserimento ove la peculiare articolazione
dell'orario non sia di ostacolo al raggiungimento delle finalità formative ovvero
di adattamento delle competenze professionali tipiche di questi contratti[1].
L'articolo 1 del decreto legislativo n. 61 del 2000, che contiene la
definizione di lavoro a tempo parziale, è stato modificato[2]alla lettera a) del comma 2 per adeguare le disposizioni in
materia di lavoro a tempo parziale a quelle recentemente dettate in materia di orario di
lavoro con il decreto legislativo n. 66 del 2003. E' lavoro a tempo parziale il contratto
con orario inferiore a quello normale, come definito dalle norme di legge e contratto
collettivo. Più precisamente, il lavoro a tempo pieno è ora definito, attraverso il
rinvio all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2003, come orario
normale fissato in 40 ore settimanali ovvero il minor orario previsto dai contratti
collettivi. Per quanto non esplicitamente richiamato deve intendersi come orario normale,
ai sensi del comma 2 del citato articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del
2003, anche quello stabilito dai contratti collettivi con riferimento alla durata media
delle prestazioni lavorative per un periodo non superiore all'anno. Per l'individuazione
dell'orario normale giornaliero, ex articolo 1, comma 2, lettera c), la contrattazione
collettiva ben potrà dettare, ai sensi dell'articolo articolo 1, comma 3, una definizione
specifica di tale orario che, ovviamente, avrà valore ai soli fini del lavoro a tempo
parziale di tipo orizzontale.
Rimangono, invece, invariate le altre definizioni contenute nel comma 2 del
citato articolo 1 del decreto legislativo n. 61 del 2000.
I contratti collettivi nazionali e territoriali
stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative, nonché i
contratti collettivi aziendali, non più con la necessaria assistenza dei sindacati che
hanno negoziato e sottoscritto il contratto nazionale applicato, possono stabilire le
condizioni e le modalità della prestazione lavorativa nel rapporto di lavoro a tempo
parziale. Permane la facoltà per i contratti collettivi nazionali di prevedere, per
specifiche figure o livelli professionali, modalità particolari di attuazione della
disciplina rimessa alla contrattazione collettiva [3].
Tale disposizione consente, quindi, una regolamentazione
differenziata riguardo ai contenuti applicativi degli aspetti demandati alla
contrattazione ad esempio con riferimento al lavoro supplementare, clausole flessibili ed
elastiche e via dicendo.
Non è stata modificata la norma che disciplina la
forma del contratto a tempo parziale. E' pertanto richiesta la forma scritta ai soli fini
della prova. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve indicare puntualmente la durata
della prestazione e la collocazione oraria della stessa con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all'anno. Tale ultima prescrizione può essere derogata solo ove le
parti introducano nel contratto una clausola di tipo flessibile o di tipo elastico, che
sono ammissibili nei limiti previsti dalla legge (vedi infra). Come vedremo successivamente, la mancanza
di tali indicazioni non comporta, così come stabilito già dalla disciplina previgente,
la nullità del contratto [4].
L'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 ha tuttavia
abrogato l'obbligo, contenuto nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 61 del 2000, di
inviare alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio copia del
contratto di lavoro a tempo parziale entro trenta giorni dalla sua stipulazione. Si
ricorda, peraltro, l'obbligo generale di comunicare l'assunzione entro 5 giorni dalla
stessa, previsto dall'articolo 9
bis, comma 2, del decreto legge n. 510 del 1996,
convertito dalla legge n. 608 del 1996. Tale obbligo dovrà essere adempiuto
contestualmente alla assunzione con l'entrata in vigore, subordinata all'emanazione del
decreto interministeriale di cui all'articolo 4 bis, comma 7, del decreto legislativo n.
181 del 21 aprile 2000, della nuova formulazione dell'articolo 9 bis come modificato
dall'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 297 del 2002[5].
5. Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale
Lavoro supplementare
Il lavoro supplementare è definito, ex articolo 1, comma 2,
lettera e), come il lavoro reso oltre l'orario
concordato nel contratto individuale entro il limite del tempo pieno.
La nuova formulazione dell'articolo 3, comma 1, prevede espressamente che
nel part-time di tipo orizzontale sia consentito il ricorso al lavoro supplementare e che
il lavoro supplementare possa essere svolto in ogni ipotesi di contratto a tempo
determinato.
Ciò non esclude che il lavoro supplementare possa
ipotizzarsi anche nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, tutte le volte
che la prestazione pattuita ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sia inferiore all'orario
normale settimanale.
Nel lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, la
regolamentazione del lavoro supplementare rimane affidata ai contratti collettivi
stipulati dai soggetti individuati dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 61
del 2000, così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera b). Rispetto alla
precedente formulazione, è stato tuttavia eliminato il riferimento al contratto
collettivo effettivamente applicato. Pertanto, può ritenersi che il datore di lavoro che
applichi un contratto che non regolamenta il lavoro supplementare possa mutuare la
regolamentazione contenuta in un contratto diverso da quello applicato.
Alla autonomia collettiva è conseguentemente rimessa l'individuazione del
numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili, le causali nonché le
conseguenze del superamento dei limiti massimi consentiti[6]. La nuova formulazione
non predetermina il periodo di riferimento entro cui detti limiti massimi devono essere
stabiliti, e non vincola le parti del contratto collettivo ad individuare causali di tipo
oggettivo di ricorso al lavoro supplementare, di modo che possono essere previste anche
causali di tipo soggettivo.
In ipotesi di superamento dei limiti consentiti al lavoro supplementare il
termine "conseguenze" deve essere interpretato nel senso che tali conseguenze
non devono essere di natura necessariamente economica (per esempio riposi compensativi).
L'articolo 46, comma 1, lettera i),
del decreto legislativo n. 276 del 2003 ha, inoltre, abolito il comma 6 dell'articolo 3
del decreto legislativo n. 61 del 2000; conseguentemente è stata abrogata la disciplina
legale sussidiaria che prevedeva, in caso di superamento dei limiti consentiti e in
assenza di specifica previsione del contratto collettivo, una maggiorazione del 50 per
cento sulla retribuzione oraria globale di fatto, nonché la previsione legale che
attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di regolamentare il consolidamento
dell'orario di lavoro svolto in via non meramente occasionale.
In presenza della regolamentazione collettiva non è necessario, in base
alla esplicita previsione di legge, il consenso al lavoro supplementare da parte del
lavoratore. L'eventuale rifiuto non può in ogni caso integrare un giustificato motivo di
licenziamento.
Il venir meno del riferimento all'illecito disciplinare, contemplato dalla
normativa previgente, deve essere interpretato nel senso che l'illegittimo rifiuto a
rendere la prestazione supplementare può acquisire rilevanza disciplinare.
In mancanza di regolamentazione collettiva il lavoro supplementare è
comunque ammesso su base volontaria, ma è venuto meno, in forza dell'articolo 46, comma
1, lettera e) del decreto legislativo n. 276
del 2003, il limite del 10 per cento rispetto all'orario concordato, previsto dalla
originaria formulazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 61 del 2000.
In assenza di regolamentazione collettiva, e previo accordo individuale, il lavoro
supplementare è pertanto ammesso senza limiti, fermo restando quello del tempo pieno.
A fronte del principio di libertà della forma non è
richiesto che il consenso, a differenza che per le ipotesi di lavoro flessibile ed
elastico, sia prestato con una forma predeterminata. Pertanto, il consenso, oltre che
essere manifestato per fatti concludenti, potrà essere anche preventivamente acquisito,
ad esempio all'inizio del turno/settimana/mese.
La necessità del consenso, per contro, comporta che il rifiuto, in questa
ipotesi, non può costituire né giustificato motivo oggettivo di licenziamento né un
fatto disciplinarmente rilevante.
La disciplina legale non prevede una maggiorazione per il lavoro
supplementare. I contratti collettivi hanno tuttavia facoltà di introdurre una
maggiorazione per il lavoro supplementare sulla retribuzione oraria globale di fatto.
I contratti collettivi possono stabilire che l'incidenza sugli istituti
retributivi indiretti e differiti della retribuzione per le ore supplementari, sia
applicata attraverso una maggiorazione forfetaria della retribuzione oraria globale di
fatto.
La nuova disciplina del lavoro supplementare è
immediatamente applicabile. Riguardo alle discipline vigenti nei contratti collettivi, in
considerazione della espressa abrogazione della disciplina transitoria introdotta
dall'articolo 3, comma 15, del d.lgs. n. 61 del 2000, decadono tutte le clausole dei
contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) vigenti alla entrata in vigore
del d.lgs. n. 276 del 2003 incompatibili con la nuova disciplina di legge ovvero stipulate
sul presupposto o, comunque, in applicazione della norma legale coeva. Verranno meno, di
conseguenza, anche le clausole dei contratti individuali apposte in applicazione della
disciplina collettiva oramai caducata.
Il lavoro straordinario
Nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto è ammesso il ricorso al
lavoro straordinario [7].
E' possibile il ricorso al lavoro straordinario anche nella ipotesi in cui il rapporto a
tempo parziale sia stipulato a termine[8].
Il lavoro straordinario è disciplinato dalle regole vigenti, legali e
contrattuali, per i lavoratori a tempo pieno. Sarà possibile il ricorso al lavoro
straordinario solo ove il tempo pieno settimanale sia stato raggiunto. In caso contrario,
la variazione in aumento dell'orario potrà essere gestita mediante il ricorso a clausole
elastiche ovvero mediante il ricorso al lavoro supplementare.
Come per i lavoratori a tempo pieno non è previsto
alcun obbligo di forma per la richiesta di effettuazione di lavoro straordinario.
Clausole flessibili
Nel contratto di lavoro a tempo parziale deve essere inserita una puntuale
regolamentazione della collocazione oraria della prestazione con riferimento al giorno,
alla settimana al mese o all'anno [9].
Il datore di lavoro non può modificare unilateralmente la collocazione
della prestazione lavorativa rispetto a quella contrattualmente stabilita. Le parti del
contratto individuale hanno la facoltà di stipulare un patto, in forma scritta, avente ad
oggetto una clausola
flessibile [10]. Il patto può essere stipulato anche quando il rapporto di
lavoro a tempo parziale è stipulato a termine [11].
Il patto può essere stipulato contestualmente o successivamente
all'assunzione [12].
Nella stipulazione di detto patto il lavoratore può chiedere di farsi assistere da un
rappresentante sindacale in azienda da lui indicato [13].
La regolamentazione del lavoro flessibile è demandata all'autonomia
collettiva che individua le condizioni e le modalità di esercizio del potere unilaterale
del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione [14].
La disciplina legale prevede in favore del lavoratore un preavviso di due
giorni lavorativi [15].
Le parti, anche del contratto individuale, possono stabilire una diversa misura del
preavviso ma non eliminarlo completamente.
In caso di lavoro flessibile il lavoratore ha inoltre diritto a specifiche
compensazioni. La determinazione della forma e della misura di tali compensazioni è
rinviata alla autonomia collettiva tenuto conto che l'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge delega n. 30 del 2003 prevede che
sia comunque prevista una maggiorazione di carattere retributivo da riconoscere al
lavoratore.
La nuova formulazione del testo di legge non ripropone
il requisito del contratto effettivamente applicato. Anche, in questa ipotesi, pertanto,
può ritenersi che il datore di lavoro che applichi un contratto che non regolamenta il
lavoro flessibile possa mutuare la regolamentazione contenuta in un contratto diverso da
quello applicato. In tal caso, occorre tuttavia che il contratto individuale di lavoro
indichi espressamente quale sia il contratto collettivo cui si intende far riferimento. E
ciò per l'evidente esigenza di rendere edotto il lavoratore della disciplina contrattuale
cui è assoggettato.
In mancanza di una regolamentazione per via collettiva
le parti possono, comunque accordarsi per lo svolgimento di lavoro flessibile[16] ma devono
regolamentarne condizioni e modalità, nonché stabilire le forme e la misura della
compensazione.
Il rifiuto del prestatore di lavoro di stipulare la clausola flessibile non
costituisce in ogni caso, e cioè anche indipendentemente dal fatto che esista o meno
regolamentazione collettiva della materia, giustificato motivo di licenziamento [17].
L'articolo 46 del decreto legislativo n. 276/2003, modificando il testo
previgente, ha abolito la regolamentazione legale del diritto di ripensamento con cui era
possibile per il prestatore di lavoro recedere dal patto di flessibilità [18].
Infine, si sottolinea, che non integrano una ipotesi di clausola
flessibile le previsioni dei contratti collettivi, stipulati dai soggetti individuati
dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 61
del 2000 come modificato dall'art. 46, comma 1 d.lgs. n. 276 del 2003,
che, nel determinare le modalità della prestazione lavorativa a tempo parziale, prevedano
che la stessa possa essere programmata con riferimento a turni articolati su fasce
orarie prestabilite di modo che ove tale indicazione sia recepita nel contratto
individuale (per relationem) deve essere considerato soddisfatto il requisito della
puntuale indicazione della collocazione temporale della prestazione con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno ([19]).
Clausole elastiche
L'articolo 46 del decreto legislativo n. 276 del 2003 ha
introdotto, limitatamente al part-time verticale e misto, la facoltà per le parti del
contratto di lavoro di stipulare una clausola elastica relativa cioè alla variazione in
aumento della prestazione lavorativa. Tale clausola si differenzia dalla clausola
flessibile perché non concerne dunque, semplicemente, la collocazione del monte ore
concordato ma attiene invece alla possibilità vietata dalla normativa previgente
di ampliare il numero di ore concordato.
La clausola elastica è regolamentata dalla medesima
disciplina prevista per la clausola flessibile ma all'autonomia collettiva è demandata,
oltre che la regolamentazione delle condizioni e modalità di esercizio del potere
datoriale di variare in aumento la prestazione
lavorativa, anche l'individuazione dei limiti entro cui
è legittimo il ricorso al lavoro elastico.
In assenza di regolamentazione collettiva tali limiti
devono essere previsti dalle parti del contratto individuale che stipulino il patto avente
ad oggetto la clausola elastica.
La clausola elastica determina un incremento definitivo
della quantità della prestazione, a differenza dello straordinario o del supplementare
ove si verifica un aumento temporaneo della prestazione, riferito ad ogni singola giornata
nella quale viene richiesta una prestazione aggiuntiva. Tale incremento può ovviamente
essere delimitato nel tempo e potrebbe anche essere solo eventuale.
6. La trasformazione del rapporto.
Datore di lavoro e lavoratore possono accordarsi per trasformare il rapporto
da tempo pieno a tempo parziale o viceversa. Il rifiuto da parte del lavoratore di
trasformare il rapporto non integra in nessun caso un giustificato motivo di licenziamento
[20].
L'accordo con cui le parti stabiliscono la
trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato in forma
scritta e deve essere convalidato davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro competente
per territorio non essendo più prevista la facoltà per il lavoratore di richiedere
l'assistenza di un rappresentante sindacale in azienda da lui indicato [21]. L'atto di
convalida ben può intervenire successivamente alla stipula dell'accordo e non presuppone
la necessaria presenza del lavoratore.
Nell' ipotesi di trasformazione a tempo pieno di un
rapporto a tempo parziale, così come nell'ipotesi di aumento o diminuzione definitivi
della durata della prestazione dedotta nel contratto, non sono previsti obblighi di forma
né di convalida in sede amministrativa.
Si ricorda, peraltro, che l'articolo 4 bis, comma 5,
del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo n. 297 del 2002, la cui entrata in vigore è subordinata
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 4 bis, comma 7, del
decreto legislativo n. 181 del 21 aprile 2000, prevede l'obbligo di comunicare, entro
cinque giorni, ai servizi competenti, la trasformazione del rapporto da tempo
parziale a tempo pieno[22].
La nuova disciplina legale del rapporto di lavoro a tempo parziale ha
abolito il diritto legale di precedenza per la trasformazione del rapporto da tempo
parziale a tempo pieno nell'ipotesi di nuove assunzioni a tempo pieno, per mansioni uguali
o equivalenti in unità produttive site nello stesso ambito comunale [23]. Tale diritto,
però, può essere inserito dalle parti nel contratto individuale [24].
E' rimasta invariata la precedente regolamentazione del diritto di
precedenza nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale eccezion fatta per il venir meno
dell'obbligo
legale, da parte del datore di lavoro, di motivare adeguatamente l'eventuale
rifiuto a fronte di una specifica richiesta del lavoratore [25].
7. Computo
dei lavoratori part time
Ai fini delle disposizioni di legge e di contratto collettivo i lavoratori
assunti con contratto di lavoro a tempo parziale devono essere computati nell'organico.
aziendale in proporzione al tempo effettivo di lavoro. A tal fine dunque occorre
considerare anche l'eventuale lavoro supplementare o quello prestato in virtù di clausole
elastiche.
L'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 61 del
2000 è rimasto invariato coerentemente con il permanere del requisito della forma scritta
esclusivamente a fini probatori.
In difetto di prova, relativamente alla stipulazione del
contratto di lavoro come contratto a tempo parziale, il lavoratore potrà chiedere che il
rapporto di lavoro sia dichiarato a tempo pieno dalla data in cui la mancanza della forma
scritta sia giudizialmente accertata, fermo restando il diritto alla retribuzione per la
prestazione effettivamente resa nel periodo anteriore.
L'articolo 46, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 276 del 2003 ha
modificato il secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 61 del 2000.
La nuova formulazione ribadisce che l'assenza di
indicazioni puntuali, relativamente alla collocazione e alla durata della prestazione
lavorativa nel contratto a tempo parziale, non comporta la nullità dello stesso.
Nell'ipotesi di mancata o imprecisa indicazione della
durata, il lavoratore potrà agire per far dichiarare che il rapporto di lavoro è a tempo
pieno dalla data della sentenza. Rimane il diritto alla retribuzione per la prestazione
effettivamente eseguita ma il lavoratore ha diritto ad un equo risarcimento per il periodo
anteriore alla sentenza.
Nell'ipotesi in cui manchi o sia indeterminata la
definizione della collocazione oraria questa potrà essere definita in giudizio.
Come parametro si rinvia alle determinazioni dei contratti collettivi in
materia di clausole elastiche o flessibili, in quanto utili a determinare la collocazione
della prestazione. In
mancanza dovrà tenersi conto delle responsabilità famigliari del
lavoratore, della necessità che questi possa avere di integrare il reddito derivante dal
rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa nonché
delle esigenze organizzative del datore di lavoro. Anche in questa ipotesi, fermo restando
il diritto alla retribuzione per la prestazione effettivamente resa, è previsto un
ulteriore emolumento, a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione
equitativa, per il periodo anteriore alla sentenza. Si preserva la facoltà per le parti
di introdurre successivamente clausole elastiche o flessibili.
Le controversie relative alla mancanza della forma
scritta, ovvero alla omessa o imprecisa indicazione della collocazione oraria della
prestazione o della sua durata, possono essere risolte anche mediante le procedure di
conciliazione e arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali stipulati da
organizzazioni comparativamente più rappresentative.
L'articolo 46, comma 1, lettera s) del decreto
legislativo n. 276 del 2003 ha inoltre introdotto nell'articolo 8 del decreto legislativo
n. 61 del 2000 il comma 2 bis. In base a tale
norma lo svolgimento del lavoro flessibile o elastico in violazione delle previsioni
legali nonché, ove esistenti, di quelle contrattuali, attribuisce al lavoratore uno
specifico diritto alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento
del danno.
A fronte della nuova regolamentazione del diritto di
precedenza nel passaggio da tempo parziale a tempo pieno, non più previsto per legge, ma
eventualmente solo sulla base del contratto individuale, la sanzione prevista
dall'articolo 8 comma 3, che prevede la corresponsione, in caso di violazione del diritto,
di un risarcimento pari alla differenza fra
l'importo della retribuzione percepita e quella che
sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio nei sei mesi successivi, integra il
contratto individuale qualora le parti, introducendo il diritto, abbiano omesso di
predeterminare la conseguenza della sua violazione.
A fronte dell'abrogazione dell'obbligo di comunicazione
alla Direzione Provinciale del Lavoro deve ritenersi implicitamente abrogata anche la
relativa sanzione prevista dal comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 61 del
2000.
Per le violazioni antecedenti al 24 ottobre 2003, trova applicazione il
principio di irretroattività delle leggi che prevedono sanzioni amministrative di cui
all'articolo 1 della legge n. 689/1981. Ne consegue che, anche nel caso di emissione di
ordinanza di ingiunzione, avente ad oggetto violazioni anteriori all'entrata in vigore
della nuova disciplina, troveranno applicazione le sanzioni riferite alla violazione
dell'obbligo di comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro.
A tal riguardo è significativa la decisione della Suprema Corte n. 16699
del 26 novembre 2002, la quale stabilisce che "in
materia di illeciti amministrativi, l'adozione del principio di legalità, di
irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultante dall'articolo 1
della L. n. 689/1981, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del
tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore
più favorevole"; inoltre la medesima pronuncia chiarisce che la nuova disciplina
non opera "limitatamente ai rapporti non
esauriti, per essere ancora in corso i relativi procedimenti, né in relazione alle
violazioni commesse precedentemente, ma per le quali l'ordinanza ingiunzione è stata
emessa dopo l'entrata in vigore della legge, atteso che l'ordinanza ingiunzione non è
esercizio di un potere e provvedimento amministrativo costitutivo, ma atto puramente
esecutivo, preordinato soltanto alla riscossione di un credito già per effetto della
violazione commessa".
8. Trasformazione del rapporto in favore di lavoratori affetti da patologie
oncologiche.
Il decreto legislativo n 276 del 2003, valorizzando il
ruolo del contratto di lavoro a tempo parziale come strumento per contemperare le esigenze
di competitività delle imprese con le istanze di tutela del lavoratore, introduce anche
una disciplina promozionale a favore dei lavoratori affetti da patologie oncologiche.
L'articolo 46, comma 1, lettera t), del decreto ha infatti aggiunto al decreto
legislativo n. 61 del 2000 l'articolo 12 bis,
tipizzando una ipotesi speciale di trasformazione del rapporto in favore di lavoratori
affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa,
anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione
medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale
territorialmente competente, si prevede infatti il
diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo
parziale verticale o orizzontale.
La norma prevede, inoltre, che, a fronte della richiesta
del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale debba nuovamente essere trasformato
in rapporto di lavoro a tempo pieno.
|
Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61
"Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa
all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES."
|
Testo consolidato del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61 con le modifiche apportate dagli articoli 46, comma 1 e 85, comma 2,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
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Articolo 1 Definizioni. |
1. Nel rapporto di lavoro subordinato
l'assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale.
2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende:
a ) per "tempo pieno" l'orario normale di
lavoro di cui all'art. 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive
modificazioni, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi
applicati;
b ) per "tempo parziale" l'orario di lavoro,
fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque
inferiore a quello indicato nella lettera a );
c ) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di
tipo orizzontale" quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è
prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
d ) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di
tipo verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività
lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso
della settimana, del mese o dell'anno;
d-bis) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di
tipo misto quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate
nelle lettere c) e d);
e ) per "lavoro supplementare" quello
corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra
le parti ai sensi dell'art. 2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno.
3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai
sindacati comparativamente più rappresentativi, i contratti collettivi territoriali
stipulati dai medesimi sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle
rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni, ovvero con le rappresentanze sindacali unitarie, con
l'assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo
nazionale applicato, possono determinare condizioni e modalità della prestazione
lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2; i contratti collettivi nazionali
possono, altresì, prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità
particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi
del presente decreto.
4. Le assunzioni a termine, di cui alla legge 18 aprile
1962, n. 230 e successive modificazioni, possono essere effettuate anche con rapporto a
tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.
|
1. Nel rapporto di lavoro subordinato
l'assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale.
2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende:
a) per
"tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale minor orario normale fissato dai
contratti collettivi applicati (lettera come
sostituita dall' art. 46, comma 1, lett. a);
b ) per "tempo parziale" l'orario di lavoro,
fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque
inferiore a quello indicato nella lettera a );
c ) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di
tipo orizzontale" quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è
prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
d ) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di
tipo verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività
lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso
della settimana, del mese o dell'anno;
d-bis) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di
tipo misto quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate
nelle lettere c) e d);
e ) per "lavoro supplementare" quello
corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra
le parti ai sensi dell'art. 2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno.
3. I contratti
collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi
aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze
sindacali unitarie possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa
del rapporto di lavoro di cui al comma 2. I contratti collettivi nazionali possono,
altresì, prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di
attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente
decreto (comma come sostituito dall' art. 46, comma
1, lett. b).
4. Le assunzioni
a termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, e successive
modificazioni, di cui all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono essere effettuate
anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3 (comma come sostituito dall'art. 46, comma 1, lett.
c).
|
Articolo 2
Forma e contenuti del
contratto di lavoro a tempo parziale. |
1. Il contratto di lavoro a tempo
parziale è stipulato in forma scritta ai fini e per gli effetti di cui all'art. 8, comma
1. Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione dell'assunzione a tempo parziale
alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio mediante invio di copia
del contratto entro trenta giorni dalla stipulazione dello stesso. Fatte salve eventuali
più favorevoli previsioni dei contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3, il datore
di lavoro è altresì tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove
esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la
relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta
puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione
temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui all'art. 3, comma 7.
|
1. Il contratto di lavoro a tempo
parziale è stipulato in forma scritta ai fini e per gli effetti di cui all'art. 8, comma
1. Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione dell'assunzione a tempo parziale
alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio mediante invio di copia
del contratto entro trenta giorni dalla stipulazione dello stesso. (parole abrogate
dall'art. 85, comma 2). Fatte salve eventuali più favorevoli previsioni dei
contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3, il datore di lavoro è altresì tenuto ad
informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale,
sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al
lavoro supplementare.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta
puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione
temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui all'art. 3, comma 7.
|
Articolo 3
Modalità del rapporto di lavoro
a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario clausole elastiche. |
1. Il datore di lavoro ha facoltà di
richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il
lavoratore ai sensi dell'art. 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3,
4 e 6.
2. Il contratto collettivo, stipulato dai soggetti
indicati nell'art. 1, comma 3, che il datore di lavoro effettivamente applichi,
stabilisce:
a ) il numero massimo di ore di lavoro supplementare
effettuabili in ragione d'anno;
b ) il numero massimo di ore di lavoro supplementare
effettuabili nella singola giornata lavorativa;
c ) le causali obiettive in relazione alle quali si
consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro
supplementare.
In attesa delle discipline contrattuali di cui al
presente comma e fermo restando quanto previsto dal comma 15, il ricorso al lavoro
supplementare è ammesso nella misura massima del 10 per cento della durata dell'orario di
lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare
nell'arco di più di una settimana.
3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro
supplementare richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato. L'eventuale
rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, nè integra gli estremi del
giustificato motivo di licenziamento.
4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono
prevedere una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale
di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto previsto in
proposito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2
possono anche stabilire che l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli
istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante
l'applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola
ora di lavoro supplementare. In attesa delle discipline contrattuali di cui al comma 2, le
ore di lavoro supplementare nella misura massima del 10 per cento previste dall'ultimo
periodo del medesimo comma 2, sono retribuite come ore ordinarie.
5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in
relazione alle giornate di attività lavorativa. A tali prestazioni si applica la
disciplina legale e contrattuale vigente, ed eventuali successive modifiche ed
integrazioni, in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno. Salva diversa
previsione dei contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3, i limiti trimestrale ed
annuale stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, si intendono riproporzionati in
relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale.
6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in
misura eccedente quella consentita ai sensi del comma 2 comportano l'applicazione di una
maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta la
cui misura viene stabilita dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3. In
assenza di previsione del contratto collettivo, si applica la maggiorazione del 50 per
cento. I medesimi contratti collettivi possono altresì stabilire criteri e modalità per
assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il consolidamento
nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto in via
non meramente occasionale.
7. Ferma restando l'indicazione nel contratto di lavoro
della distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed
all'anno, i contratti collettivi, di cui all'art. 1, comma 3, applicati dal datore di
lavoro interessato, hanno la facoltà di prevedere clausole elastiche in ordine alla sola
collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le
modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione,
rispetto a quella inizialmente concordata col lavoratore ai sensi dell'art. 2, comma 2.
8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere
di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale
comporta in favore del lavoratore un preavviso di almeno dieci giorni. I contratti
collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono prevedere una durata del preavviso
inferiore a dieci giorni ma, comunque, non inferiore a 48 ore; in questo caso gli stessi
contratti collettivi possono prevedere maggiorazioni retributive stabilendone forme,
criteri e modalità. Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del
comma 7, comporta altresì in favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione della
retribuzione oraria globale di fatto, nella misura fissata dai contratti collettivi di cui
al medesimo comma 7.
9. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di
lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore
formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di
lavoro. Nel patto è fatta espressa menzione della data di stipulazione, della
possibilità di denuncia di cui al comma 10, delle modalità di esercizio della stessa,
nonchè di quanto previsto dal comma 11.
10. Durante il corso di svolgimento del rapporto di
lavoro a tempo parziale il lavoratore potrà denunciare il patto di cui al comma 9,
accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: a)
esigenze di carattere familiare; b) esigenze di tutela della salute certificate dal
competente Servizio sanitario pubblico; c) necessità di attendere ad altra attività
lavorativa subordinata o autonoma. La denuncia, in forma scritta, relativamente alle
causali di cui alle lettere a) e b) potrà essere effettuata quando siano decorsi almeno
cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere altresì accompagnata da
un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. In ordine alla lettera c) i
contratti collettivi di cui al comma 7 possono stabilire un periodo superiore ai cinque
mesi, prevedendo la corresponsione di una indennità. I medesimi contratti collettivi
determinano i criteri e le modalità per l'esercizio della possibilità di denuncia anche
nel caso di esigenze di studio o di formazione e possono, altresì, individuare ulteriori
ragioni obiettive in forza delle quali possa essere denunciato il patto di cui al comma 9.
Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso.
11. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il
patto di cui al comma 9 e l'esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento di
cui al comma 10 non possono integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo
di licenziamento.
12. A seguito della denuncia di cui al comma 10 viene
meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della
prestazione lavorativa inizialmente concordata ai sensi dell'art. 2, comma 2.
Successivamente alla denuncia, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro è fatta
salva la possibilità di stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione
temporale elastica della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le
disposizioni del presente articolo.
13. L'effettuazione di prestazioni lavorative
supplementari o straordinarie, come pure lo svolgimento del rapporto secondo le modalità
di cui al comma 7, sono ammessi esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo
parziale, sia stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzioni a termine,
limitatamente a quelle previste dall'art. 1, comma 2, lettera b ), della legge 18 aprile
1962, n. 230. I contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3, applicati dal datore di
lavoro interessato, possono prevedere la facoltà di richiedere lo svolgimento di
prestazioni lavorative supplementari o straordinarie anche in relazione ad altre ipotesi
di assunzione con contratto a termine consentite dalla legislazione vigente.
14. I centri per l'impiego e i soggetti autorizzati
all'attività di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, di cui rispettivamente agli
articoli 4 e 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a dare, ai
lavoratori interessati ad offerte di lavoro a tempo parziale, puntuale informazione della
disciplina prevista dai commi 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, preventivamente alla
stipulazione del contratto di lavoro. Per i soggetti di cui all'art. 10 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la mancata fornitura di detta informazione
costituisce comportamento valutabile ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma
12, lettera b ), del medesimo art. 10.
15. Ferma restando l'applicabilità immediata della
disposizione di cui al comma 3, le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro
supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, continuano a produrre effetti, salvo diverse
intese, sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2003.
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1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale, anche a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9
ottobre 2001, n. 368, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di
prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 (comma come sostituito dall' art. 46, comma 1, lett.
d).
2. I contratti
collettivi stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono il
numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e le relative causali in
relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo
svolgimento di lavoro supplementare, nonché le conseguenze del superamento delle ore di
lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi (comma come sostituito dall'art. 46, comma 1, lett.
e).
3. L'effettuazione
di prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore interessato ove
non prevista e regolamentata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore
non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento ( comma come sostituito dall'art. 46, comma 1, lett.
f).
4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono
prevedere una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale
di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto previsto in
proposito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2
possono anche stabilire che l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli
istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante
l'applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola
ora di lavoro supplementare. In attesa delle discipline contrattuali di cui al comma 2, le
ore di lavoro supplementare nella misura massima del 10 per cento previste dall'ultimo
periodo del medesimo comma 2, sono retribuite come ore ordinarie. (periodo
soppresso dall'art. 46, comma 1, lett. g).
5. Nel rapporto
di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, e' consentito lo
svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. A tali prestazioni si applica la
disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni
in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno (come sostituito dall'art. 46, comma 1, lett. h).
6. Comma soppresso dall'art. 46, comma 1, lett. i.
7. Fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, le parti del contratto di lavoro a
tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e
9, concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale
della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a
tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole
elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. I
contratti collettivi, stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3,
stabiliscono:
1) condizioni e
modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione
temporale della prestazione lavorativa;
2) condizioni e
modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata
della prestazione lavorativa;
3) i limiti
massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa (comma come sostituito dall' art. 46, comma 1, lett.
j).
8. L'esercizio
da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione
lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa comporta in
favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di
almeno due giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni, nella misura
ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3 (comma come sostituito dall'art. 46, comma 1, lett.
k).
9. La
disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma
7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto,
anche contestuale al contratto di lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con
l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal
lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del
giustificato motivo di licenziamento (comma come
sostituito dall'art. 46, comma 1, lett. l).
10. L'inserzione
nel contratto di lavoro a tempo parziale di clausole flessibili o elastiche ai sensi del
comma 7 e' possibile anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine (comma come sostituto dall'art. 46, comma 1, lett. m).
11. Comma soppresso dall'art. 46, comma 1, lett. n.
12. Comma soppresso dall'art. 46, comma 1, lett. n..
13. Comma soppresso dall'art. 46, comma 1, lett. n.
14. I centri per l'impiego e i soggetti autorizzati
all'attività di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, di cui rispettivamente agli
articoli 4 e 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a dare, ai
lavoratori interessati ad offerte di lavoro a tempo parziale, puntuale informazione della
disciplina prevista dai commi 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, preventivamente alla
stipulazione del contratto di lavoro. Per i soggetti di cui all'art. 10 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la mancata fornitura di detta informazione
costituisce comportamento valutabile ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma
12, lettera b ), del medesimo art. 10.
15. Comma soppresso dall'art. 46, comma 1, lett. n.
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Articolo 4
Principio di non discriminazione. |
1. Fermi restando i divieti di
discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a
tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a
tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in
forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'art. 1,
comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.
2. L'applicazione del principio di non discriminazione
comporta che:
a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi
diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda
l'importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali;
la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata
del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul
lavoro, malattie professionali; l'applicazione delle norme di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l'accesso ad iniziative di formazione
professionale organizzate dal datore di lavoro; l'accesso ai servizi sociali aziendali; i
criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti
collettivi di lavoro; i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della
legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni. I contratti collettivi di cui
all'art. 1, comma 3, possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e quella
del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora l'assunzione
avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale;
b) il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia
riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in
particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole
componenti di essa; l'importo della retribuzione feriale; l'importo dei trattamenti
economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. Resta
ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi, di
cui all'art. 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale
di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura
più che proporzionale.
|
1. Fermi restando i divieti di
discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a
tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a
tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in
forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'art. 1,
comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.
2. L'applicazione del principio di non discriminazione
comporta che:
a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi
diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda
l'importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali;
la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata
del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul
lavoro, malattie professionali; l'applicazione delle norme di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l'accesso ad iniziative di formazione
professionale organizzate dal datore di lavoro; l'accesso ai servizi sociali aziendali; i
criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti
collettivi di lavoro; i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della
legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni. I contratti collettivi di cui
all'art. 1, comma 3, possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e quella
del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora l'assunzione
avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale;
b) il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia
riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in
particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole
componenti di essa; l'importo della retribuzione feriale; l'importo dei trattamenti
economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. Resta
ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi, di
cui all'art. 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale
di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura
più che proporzionale.
|
Articolo 5
Tutela ed incentivazione del
lavoro a tempo parziale. |
1. Il rifiuto di un lavoratore di
trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il
proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce
giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto,
redatto su richiesta del lavoratore con l'assistenza di un componente della rappresentanza
sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo o, in mancanza di rappresentanza
sindacale aziendale nell'unità produttiva, convalidato dalla direzione provinciale del
lavoro competente per territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale
risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto
legislativo.
2. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il
datore di lavoro è tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori
assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site entro 50 km
dall'unità produttiva interessata dalla programmata assunzione, adibiti alle stesse
mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista
l'assunzione, dando priorità a coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A parità di condizioni, il diritto di
precedenza nell'assunzione a tempo pieno potrà essere fatto valere prioritariamente dal
lavoratore con maggiori carichi familiari; secondariamente si terrà conto della maggiore
anzianità di servizio, da calcolarsi comunque senza riproporzionamento in ragione della
pregressa ridotta durata della prestazione lavorativa.
3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale
il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente
con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito
comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali
dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a
tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Su richiesta del lavoratore
interessato, il rifiuto del datore di lavoro dovrà essere adeguatamente motivato. I
contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3, possono provvedere ad individuare criteri
applicativi con riguardo alla disposizione di cui al primo periodo del presente comma.
4. I benefici contributivi previsti dall'art. 7, comma
1, lettera a ), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere riconosciuti con il decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale previsto dal citato articolo, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in misura
differenziata in relazione alla durata dell'orario previsto dal contratto di lavoro a
tempo parziale, in favore dei datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori e
degli enti pubblici economici che provvedano ad effettuare, entro il termine previsto dal
decreto medesimo, assunzioni con contratto a tempo indeterminato e parziale ad incremento
degli organici esistenti calcolati con riferimento alla media degli occupati nei dodici
mesi precedenti la stipula dei predetti contratti.
|
1.
Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a
tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti
risultante da atto scritto, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente
per territorio, e' ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla
trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto legislativo.
2. Il contratto
individuale può prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto
di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità
produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni
equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali e' prevista l'assunzione.
3. In caso di
assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro e' tenuto a darne tempestiva
informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità
produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in
luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le
eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo
pieno. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere ad
individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione.
4. Gli incentivi
economici all'utilizzo del lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, saranno
definiti, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato,
nell'ambito della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione.
( Articolo come sostituito dall'art. 46, comma 1,
lett. o)
|
Articolo 6
Criteri di computo dei
lavoratori a tempo parziale. |
1. In tutte le ipotesi in cui, per
disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della
consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del
numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo
pieno così come definito ai sensi dell'articolo 1; ai fini di cui sopra l'arrotondamento
opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo
parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.
2. Ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di
cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, i
lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della
loro prestazione lavorativa.
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1. In tutte le ipotesi in cui, per
disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della
consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del
numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo
pieno così come definito ai sensi dell'articolo 1; ai fini di cui sopra l'arrotondamento
opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo
parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.
2. Comma soppresso dall'art. 46, comma 1, lett. p.
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Articolo 7
Applicabilità nel settore agricolo. |
1. Le modalità di applicazione delle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo ai rapporti di lavoro del settore
agricolo, anche con riguardo alla possibilità di effettuare lavoro supplementare o di
consentire la stipulazione di una clausola elastica di collocazione della prestazione
lavorativa nei rapporti a tempo determinato parziale, sono determinate dai contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più
rappresentativi.
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Articolo
soppresso dall' art. 46, comma 1, lett. q.
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Articolo 8
Sanzioni. |
1. Nel contratto di lavoro a tempo
parziale la forma scritta è richiesta a fini di prova. Qualora la scrittura risulti
mancante, è ammessa la prova per testimoni nei limiti di cui all'art. 2725 del codice
civile. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di
lavoro, su richiesta del lavoratore potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti
di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della
scrittura sia giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni dovute
per le prestazioni effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta.
2. L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto
scritto delle indicazioni di cui all'art. 2, comma 2, non comporta la nullità del
contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora l'omissione riguardi la durata della
prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza
fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo
accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione
temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalità temporali di
svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni
dei contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3, o, in mancanza, con valutazione
equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore
interessato, della sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a
tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle
esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della pronuncia della
sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione
dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno,
da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del
rapporto, è fatta salva la possibilità di concordare per iscritto una clausola elastica
in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale,
osservandosi le disposizioni di cui all'art. 3. In luogo del ricorso all'autorità
giudiziaria, le controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere risolte
mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai
contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 1, comma 3.
3. In caso di violazione da parte del datore di lavoro
del diritto di precedenza di cui all'art. 5, comma 2, il lavoratore ha diritto al
risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza fra l'importo della
retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio
al tempo pieno nei sei mesi successivi a detto passaggio.
4. La mancata comunicazione alla direzione provinciale
del lavoro, di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo, comporta l'applicazione di una
sanzione amministrativa di lire trentamila per ciascun lavoratore interessato ed ogni
giorno di ritardo. I corrispondenti importi sono versati a favore della gestione contro la
disoccupazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
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1. Nel contratto di lavoro a tempo
parziale la forma scritta è richiesta a fini di prova. Qualora la scrittura risulti
mancante, è ammessa la prova per testimoni nei limiti di cui all'art. 2725 del codice
civile. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di
lavoro, su richiesta del lavoratore potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti
di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della
scrittura sia giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni dovute
per le prestazioni effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta.
2. L'eventuale
mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui all'articolo 2,
comma 2, non comporta la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora
l'omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore
può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno
a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione
riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le
modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con
riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in
mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità
familiari del lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione del reddito
derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività
lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la
data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in
aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo
di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del
successivo svolgimento del rapporto, e' fatta salva la possibilità di concordare per
iscritto clausole elastiche o flessibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3. In luogo del
ricorso all'autorità' giudiziaria, le controversie di cui al presente comma ed al comma 1
possono essere, risolte mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di
arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1,
comma 3. (comma come sostituito dall'art. 46, comma
1, lett. r).
2-bis. Lo
svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili di cui all'articolo 3, comma 7, senza il
rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3, commi 7, 8, 9 comporta a favore del
prestatore di lavoro il diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione
di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno (comma introdotto dall'art. 46, comma 1, lett. s).
2-ter. In
assenza di contratti collettivi datore di lavoro e prestatore di lavoro possono concordare
direttamente l'adozione di clausole elastiche o flessibili ai sensi delle disposizioni che
precedono (comma introdotto dall'art. 46, comma 1,
lett. s).
3. In caso di violazione da parte del datore di lavoro
del diritto di precedenza di cui all'art. 5, comma 2, il lavoratore ha diritto al
risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza fra l'importo della
retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio
al tempo pieno nei sei mesi successivi a detto passaggio.
4. La mancata comunicazione alla direzione provinciale
del lavoro, di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo, comporta l'applicazione di una
sanzione amministrativa di lire trentamila per ciascun lavoratore interessato ed ogni
giorno di ritardo. I corrispondenti importi sono versati a favore della gestione contro la
disoccupazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
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Articolo 9
Disciplina previdenziale. |
1. La retribuzione minima oraria, da
assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a
tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario
normale il minimale giornaliero di cui all'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo
l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto
dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai
lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione
lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine
sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano
tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate,
qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa
individuare l'attività principale per gli effetti dell'art. 20 del testo unico delle
norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono
corrisposti direttamente dall'INPS. Il comma 2 dell'art. 26 del citato testo unico è
sostituito dal seguente: "Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non
spettano gli assegni a norma dell'art. 2.".
3. La retribuzione da valere ai fini dell'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo
parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva
per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare è
determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di
lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo
dei premi per l'assicurazione di cui al presente comma è stabilita con le modalità di
cui al comma 1.
4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della
determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero
l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario
effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.
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1. La retribuzione minima oraria, da
assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a
tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario
normale il minimale giornaliero di cui all'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo
l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto
dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai
lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione
lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine
sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano
tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate,
qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa
individuare l'attività principale per gli effetti dell'art. 20 del testo unico delle
norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono
corrisposti direttamente dall'INPS. Il comma 2 dell'art. 26 del citato testo unico è
sostituito dal seguente: "Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non
spettano gli assegni a norma dell'art. 2.".
3. La retribuzione da valere ai fini dell'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo
parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva
per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare è
determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di
lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo
dei premi per l'assicurazione di cui al presente comma è stabilita con le modalità di
cui al comma 1.
4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della
determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero
l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario
effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.
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Articolo 10
Disciplina del part-time nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche. |
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le disposizioni del presente decreto si
applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 2,
comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e comunque fermo restando quanto previsto da disposizioni
speciali in materia ed, in particolare, dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 22 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e dall'art. 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
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1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le disposizioni del presente decreto si
applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 2,
comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e comunque fermo restando quanto previsto da disposizioni
speciali in materia ed, in particolare, dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 22 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e dall'art. 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
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Articolo 11
Abrogazioni. |
a) l'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
b) la lettera a ) del comma 1 dell'art. 7 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, limitatamente alle parole: "alla data di entrata in vigore del presente
decreto ovvero sulla base di accordi collettivi di gestione di eccedenze di personale che
contemplino la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale", nonché l'art. 13, comma 7, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
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a) l'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
b) la lettera a ) del comma 1 dell'art. 7 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, limitatamente alle parole: "alla data di entrata in vigore del presente
decreto ovvero sulla base di accordi collettivi di gestione di eccedenze di personale che
contemplino la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale", nonché l'art. 13, comma 7, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
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Articolo 12
Verifica. |
1. Entro il 31 dicembre 2000 il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad una verifica, con le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dal presente
decreto legislativo, con particolare riguardo alle previsioni dell'art. 3, comma 2, in
materia di lavoro supplementare e all'esigenza di controllare le ricadute occupazionali
delle misure di incentivazione introdotte, anche ai fini dell'eventuale esercizio del
potere legislativo delegato di cui all'art. 1, comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n.
25.
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1. Entro il 31 dicembre 2000 il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad una verifica, con le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dal presente
decreto legislativo, con particolare riguardo alle previsioni dell'art. 3, comma 2, in
materia di lavoro supplementare e all'esigenza di controllare le ricadute occupazionali
delle misure di incentivazione introdotte, anche ai fini dell'eventuale esercizio del
potere legislativo delegato di cui all'art. 1, comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n.
25.
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Art. 12-bis
Ipotesi di trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale. |
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1.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità
lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una
commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente
competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale
deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del
lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di
lavoro.
(Articolo introdotto dall'art. 46, comma 1, lett.
t)
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