Le rappresentanze sindacali aziendali non possono chiedere tavoli separati di trattativa se le Segreterie nazionai hanno deciso che il negoziato deve essere condotto unitariamente.  – Devono attenersi agli indirizzi di politica generale (Cassazione Sezione Lavoro n. 2857 del 14 febbraio 2004, Pres. Sciarelli, Rel. Vidiri).


            Nel marzo del 2000 i sindacati dei lavoratori del settore del credito Fabi, Falcri, Federdirigenti, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ulica-Uil hanno espresso la volontà di trattare congiuntamente con le aziende di credito inviando all’Associazione Bancaria Italiana una dichiarazione del seguente tenore: “Vi invitiamo a prendere buona nota e ciò sia per incontri presso la vostra Associazione che presso le aziende vostre associate, che le sottoscritte organizzazioni sindacali intendono essere convocate congiuntamente tra loro e separatamente da ogni altro candidato operante nella categoria”. Aderendo a questa richiesta la S.p.A. Cassa Risparmio San Minato ha convocato per una trattativa a livello locale le rappresentanze sindacali aziendali di tutte le organizzazioni firmatarie della dichiarazione. Le r.s.a. della Fabi e della Fisac-Cgil hanno chiesto all’azienda di essere convocate separatamente dalle altre organizzazioni, sostenendo di non essere vincolate dalla dichiarazione emessa nel marzo del 2000 dalle segreterie nazionali. Poiché la banca ha rifiutato il tavolo separato, le segreterie provinciali della Fabi e della Fisac-Cgil hanno promosso nei suoi confronti, davanti al Tribunale di Pisa, un procedimento per repressione dei comportamenti antisindacale in base all’art. 28 St. Lav. Il ricorso è stato rigettato sia nella fase cautelare che nel successivo giudizio di opposizione. Questa decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Firenze che non ha ravvisato, nella condotta della Cassa, profili di antisindacalità, rilevando che essa si era attenuta alla richiesta espressa dai sindacati a livello nazionale. Le segreterie provinciali della Fabi e della Fisac-Cgil hanno proposto ricorso per cassazione sostenendo che la Corte di Firenze aveva errato nel ritenere che la dichiarazione del marzo 2000 vincolasse le singole rappresentanze sindacali aziendali e fosse idonea a limitare la loro autonomia; le r.s.a., secondo le ricorrenti, non potevano essere considerate organi periferici delle organizzazioni nazionali, essendo dotate di una propria soggettività giuridica e di propria rappresentatività.
            La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 2857 del 14 febbraio 2004, Pres. Sciarelli, Rel. Vidiri) ha rigettato il ricorso. La logica dell’art. 28 Stat. Lav. – ha osservato la Corte – si colloca nei rapporti conflittuali (o potenzialmente tali) tra datore di lavoro ed organizzazioni sindacali in ogni caso in cui tale conflittualità finisce per interferire negativamente sulle prerogative costituzionali del sindacato; non sembra consentito il ricorso all’art. 28 Stat. Lav. da parte delle organizzazioni sindacali nelle ipotesi in cui si versi, come nel caso in esame, in una (denunziata) conflittualità non voluta e non originata dal datore di lavoro, ma scaturente da altra forma di conflittualità, quella sorta – in ragione di una divaricazione delle politiche del lavoro e delle correlate rivendicazioni – fra le stesse organizzazioni sindacali ed a causa della quale si rivendichi nei riguardi dell’imprenditore l’adempimento di comportamenti non imposti né in alcun modo autorizzati da alcuna norma o principio giuridico.
            Le r.s.a. hanno una propria soggettività giuridica (rispetto alla quale appare appropriato il riferimento alle norme in materia di associazione non riconosciuta) e conseguentemente una specifica legittimazione all’esercizio di diritti e delle facoltà previsti nello stesso statuto dei lavoratori (art. 9, 20, 21, 22, 25 e 27). Per esse tuttavia – ha osservato la Corte – pur non configurandosi un rapporto di immedesimazione organica, è tuttavia configurabile “una responsabilità politica” in relazione “ai programmi ed alle linee del sindacato” nella sua dimensione verticale, cui esse aderiscono. In ragione della “responsabilità politica”, che indubbiamente lega la r.s.a. al sindacato nazionale per il perseguimento di comuni obiettivi – ha affermato la Corte – essa non può agire ex art. 28 Stat. Lav. nei confronti del datore di lavoro che mostra di volere attenersi – con riferimento a materie estranee a quelle in cui si configura un diritto soggettivo esclusivo di detta r.s.a. (ad, esempio, diritto di convocare assemblee o di indire referendum) – a disposizioni di carattere generale adottate (in sede contrattuale o unilateralmente) dal sindacato nazionale; ed invero, l’autonomia di cui dette rappresentanze sindacali aziendali godono non le abilita di certo a rinnegare le direttive generali delle segreterie nazionali, mettendo in atto scelte operative suscettibili di disarticolare le generali linee di politica sindacale con ricadute pregiudizievoli per la stessa collettività dei lavoratori. A tali conclusioni inducono sia il tenore letterale che la ratio dell’art. 28 Stat. Lav. che, sorto a garanzia del sindacato ed a tutela delle sue prerogative, finirebbe per legittimare opposte finalità se incentivasse (sempre possibili) divaricazioni all’interno dell’organizzazione sindacale. Deve concludersi – ha affermato la Corte – che non concretizza un comportamento antisindacale, sanzionabile ex art. 28 Stat. Lav., la condotta dell’imprenditore che – in adesione ai “desiderata” delle maggiori organizzazioni sindacali di settore (comprese quelle di appartenenza delle r.s.a.) – intenda condurre le trattative su questioni attinenti alla contrattazione collettiva con i sindacati in forma congiunta, rifiutando la richiesta di alcune delle r.s.a. operanti in azienda di essere, invece, sentite a tavoli separati; tale condotta deve, infatti, annoverarsi non tra quelle antisindacali ma tra quelle meramente antagonistiche che, come tali, non sono denunziabili ai sensi dell’art. 28 Stat. Lav. in quanto trova la loro regolamentazione non nell’intervento giudiziario ma nell’esito del libero confronto tra parti sociali e nella normale (anche se accesa) dialettica sindacale.