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Le rappresentanze sindacali aziendali non possono chiedere
tavoli separati di trattativa se le Segreterie nazionai hanno deciso che il negoziato deve
essere condotto unitariamente. Devono attenersi agli indirizzi di
politica generale (Cassazione Sezione Lavoro n. 2857 del 14 febbraio 2004, Pres.
Sciarelli, Rel. Vidiri).
Nel marzo
del 2000 i sindacati dei lavoratori del settore del credito Fabi, Falcri, Federdirigenti,
Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ulica-Uil hanno espresso la volontà di trattare
congiuntamente con le aziende di credito inviando allAssociazione Bancaria Italiana
una dichiarazione del seguente tenore: Vi invitiamo a prendere buona nota e ciò sia
per incontri presso la vostra Associazione che presso le aziende vostre associate, che le
sottoscritte organizzazioni sindacali intendono essere convocate congiuntamente tra loro e
separatamente da ogni altro candidato operante nella categoria. Aderendo a questa
richiesta la S.p.A. Cassa Risparmio San Minato ha convocato per una trattativa a livello
locale le rappresentanze sindacali aziendali di tutte le organizzazioni firmatarie della
dichiarazione. Le r.s.a. della Fabi e della Fisac-Cgil hanno chiesto allazienda di
essere convocate separatamente dalle altre organizzazioni, sostenendo di non essere
vincolate dalla dichiarazione emessa nel marzo del 2000 dalle segreterie nazionali.
Poiché la banca ha rifiutato il tavolo separato, le segreterie provinciali della Fabi e
della Fisac-Cgil hanno promosso nei suoi confronti, davanti al Tribunale di Pisa, un
procedimento per repressione dei comportamenti antisindacale in base allart. 28 St.
Lav. Il ricorso è stato rigettato sia nella fase cautelare che nel successivo giudizio di
opposizione. Questa decisione è stata confermata dalla Corte dAppello di Firenze
che non ha ravvisato, nella condotta della Cassa, profili di antisindacalità, rilevando
che essa si era attenuta alla richiesta espressa dai sindacati a livello nazionale. Le
segreterie provinciali della Fabi e della Fisac-Cgil hanno proposto ricorso per cassazione
sostenendo che la Corte di Firenze aveva errato nel ritenere che la dichiarazione del
marzo 2000 vincolasse le singole rappresentanze sindacali aziendali e fosse idonea a
limitare la loro autonomia; le r.s.a., secondo le ricorrenti, non potevano essere
considerate organi periferici delle organizzazioni nazionali, essendo dotate di una
propria soggettività giuridica e di propria rappresentatività.
La Suprema
Corte (Sezione Lavoro n. 2857 del 14 febbraio 2004, Pres. Sciarelli, Rel. Vidiri) ha
rigettato il ricorso. La logica dellart. 28 Stat. Lav. ha osservato la Corte
si colloca nei rapporti conflittuali (o potenzialmente tali) tra datore di lavoro
ed organizzazioni sindacali in ogni caso in cui tale conflittualità finisce per
interferire negativamente sulle prerogative costituzionali del sindacato; non sembra
consentito il ricorso allart. 28 Stat. Lav. da parte delle organizzazioni sindacali
nelle ipotesi in cui si versi, come nel caso in esame, in una (denunziata) conflittualità
non voluta e non originata dal datore di lavoro, ma scaturente da altra forma di
conflittualità, quella sorta in ragione di una divaricazione delle politiche del
lavoro e delle correlate rivendicazioni fra le stesse organizzazioni sindacali ed a
causa della quale si rivendichi nei riguardi dellimprenditore ladempimento di
comportamenti non imposti né in alcun modo autorizzati da alcuna norma o principio
giuridico.
Le r.s.a. hanno
una propria soggettività giuridica (rispetto alla quale appare appropriato il riferimento
alle norme in materia di associazione non riconosciuta) e conseguentemente una specifica
legittimazione allesercizio di diritti e delle facoltà previsti nello stesso
statuto dei lavoratori (art. 9, 20, 21, 22, 25 e 27). Per esse tuttavia ha
osservato la Corte pur non configurandosi un rapporto di immedesimazione organica,
è tuttavia configurabile una responsabilità politica in relazione ai
programmi ed alle linee del sindacato nella sua dimensione verticale, cui esse
aderiscono. In ragione della responsabilità politica, che indubbiamente lega
la r.s.a. al sindacato nazionale per il perseguimento di comuni obiettivi ha
affermato la Corte essa non può agire ex art. 28 Stat. Lav. nei confronti del
datore di lavoro che mostra di volere attenersi con riferimento a materie estranee
a quelle in cui si configura un diritto soggettivo esclusivo di detta r.s.a. (ad, esempio,
diritto di convocare assemblee o di indire referendum) a disposizioni di carattere
generale adottate (in sede contrattuale o unilateralmente) dal sindacato nazionale; ed
invero, lautonomia di cui dette rappresentanze sindacali aziendali godono non le
abilita di certo a rinnegare le direttive generali delle segreterie nazionali, mettendo in
atto scelte operative suscettibili di disarticolare le generali linee di politica
sindacale con ricadute pregiudizievoli per la stessa collettività dei lavoratori. A tali
conclusioni inducono sia il tenore letterale che la ratio dellart. 28 Stat. Lav.
che, sorto a garanzia del sindacato ed a tutela delle sue prerogative, finirebbe per
legittimare opposte finalità se incentivasse (sempre possibili) divaricazioni
allinterno dellorganizzazione sindacale. Deve concludersi ha affermato
la Corte che non concretizza un comportamento antisindacale, sanzionabile ex art.
28 Stat. Lav., la condotta dellimprenditore che in adesione ai
desiderata delle maggiori organizzazioni sindacali di settore (comprese quelle
di appartenenza delle r.s.a.) intenda condurre le trattative su questioni attinenti
alla contrattazione collettiva con i sindacati in forma congiunta, rifiutando la richiesta
di alcune delle r.s.a. operanti in azienda di essere, invece, sentite a tavoli separati;
tale condotta deve, infatti, annoverarsi non tra quelle antisindacali ma tra quelle
meramente antagonistiche che, come tali, non sono denunziabili ai sensi dellart. 28
Stat. Lav. in quanto trova la loro regolamentazione non nellintervento giudiziario
ma nellesito del libero confronto tra parti sociali e nella normale (anche se
accesa) dialettica sindacale.
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