I giorni di riposo
compensativo devono essere inclusi nel calcolo dei tre mesi di svolgimento di mansioni
superiori ai fini della promozione automatica In base allart. 2103
cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 1983 del 3 febbraio 2004, Pres. Ciciretti, Rel.
Cuoco).
Francesco
F., dipendente delle Ferrovie dello Stato con qualifica di assistente di stazione, ha
svolto nel periodo dal 13 marzo al 22 giugno 1994 le mansioni superiori di primo tecnico
di stazione. Conseguentemente egli ha chiesto al Pretore di Modica di accertare il suo
diritto alla promozione a primo tecnico in base allart. 2103 cod. civ. secondo cui
lo svolgimento di mansioni superiori per tre mesi comporta lacquisizione della
relativa qualifica. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Modica hanno
riconosciuto il suo diritto alla promozione. Le Ferrovie dello Stato hanno proposto
ricorso per cassazione censurando la sentenza del Tribunale di Modica per avere incluso
nel periodo di tre mesi necessario alla maturazione del diritto alla promozione i giorni
di riposo compensativo fruiti dal lavoratore.
La
Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 1983 del 3 febbraio 2004, Pres. Ciciretti, Rel. Cuoco) ha
rigettato il ricorso, richiamando la sua giurisprudenza secondo cui ai fini del compimento
del periodo di assegnazione a mansioni superiori, necessario per lacquisizione del
diritto alla cosiddetta promozione automatica ai sensi dellart. 2103 cod. civ.,
mentre non possono essere computati il periodo di ferie e quello di sospensione
dellattività lavorativa a causa di malattia, deve invece tenersi conto dei riposi
settimanali, i quali cadenzano naturalmente lo svolgimento dellattività lavorativa,
costituendo una pausa fisiologicamente insopprimibile e di regola non procrastinabile.
Non
diversamente ha affermato la Corte è a dirsi per i riposi compensativi in
quanto lo svolgimento delle mansioni superiori, che deve protrarsi per il periodo di tempo
fissato dalla legge o dai contratti collettivi, si snoda seguendo necessariamente la
struttura del tempo prefissato, con le cadenze normativamente e contrattualmente previste
per il lavoro ed il riposo.
Nellambito
di questa struttura del tempo ha osservato la Corte vi è unovvia
pausa, fra il lavoro svolto in una giornata ed il lavoro svolto nella giornata
immediatamente successiva; il tempo di questa pausa (imposta da ovvie esigenze naturali, e
dallart. 36 secondo comma Cost.), essendo ovviamente necessario alla stessa
prestazione, è (pur inerte) traccia dun lavoro che si sta svolgendo: ed è in tal
modo parte integrante del periodo lavorativo; in quanto tale, diventa
rilevante ai fini dello svolgimento della mansione superiore (previsto dallart. 2103
cod. civ.). Il continuum del periodo lavorativo, non interrotto dalla pausa del
riposo settimanale ha aggiunto la Cassazione non è interrotto neanche dal
riposo compensativo. Poiché ciò che è determinante ai fini del diritto in esame è il
periodo lavorativo, il riposo compensativo è parte di questo periodo non per il riposo
(che ne è il contenuto) bensì per lattualità che esprime: traccia dun
lavoro che si sta svolgendo, e di cui è necessaria pausa. Leventualità che il
riposo compensativo possa essere monetizzato ed in tal modo non goduto ha affermato
la Corte resta irrilevante: anche ove il riposo si risolva in un valore monetario,
il fatto pregresso da cui discende il lavoro, di cui il riposo è necessaria pausa
non è soppresso.
|