L’ultrattività del contratto collettivo post corporativo può essere concordata tra le parti – Non deriva dall’art. 2074 cod. civ. –

In base all’art. 2074 cod. civ. il contratto collettivo, anche quando è stato denunciato, continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo. Questa norma però è applicabile soltanto ai contratti collettivi stipulati prima del 1944, sotto il regime corporativo.

Data la natura privatistica del contratto collettivo post corporativo, la sua durata costituisce un aspetto della regolamentazione di interessi, rientrante nella libera autonomia contrattuale; pertanto la sua ultrattività può essere concordata tra le parti collettive. L’accertamento dell’esistenza di un accordo in tal senso spetta al giudice di merito, in base ai canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.

(Cassazione Sezione Lavoro n. 668 del 17 gennaio 2004, Pres. Dell’Anno, Rel. Stile)