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Lo stato di crisi aziendale non giustifica la decisione unilaterale di destinare il lavoratore a mansioni inferiori Per effetto dellart. 13 St. Lav. - E correttamente motivata la decisione del giudice di merito che ha ritenuto legittimo un licenziamento per soppressione del posto di lavoro, rilevando la giuridica impossibilità di destinare il lavoratore licenziato a mansioni diverse di livello inferiore, anche per la mancanza di prova del suo consenso a tale diverso impiego. In linea generale lassegnazione del lavoratore subordinato a mansioni inferiori alla qualifica, attuata unilateralmente dal datore di lavoro, costituisce violazione dellinderogabile disposto dellart. 13 St. Lav. (2103 cod. civ.) anche nellipotesi in cui lazienda giustifichi tale provvedimento organizzativo adducendo lo stato di crisi aziendale dellimpresa. Lonere della prova dellimpossibilità di impiegare linteressato in mansioni diverse grava sul datore di lavoro, ma deve ritenersi contenuto nei limiti della ragionevolezza e delle contrapposte deduzioni delle parti (Cassazione Sezione Lavoro n. 28 del 7 gennaio 2004, Pres. Ciciretti, Rel. Vigolo).
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