| IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CIRCOLARE N. 4/2004
Roma 15 gennaio 2004
Alle Direzioni Regionali del Lavoro Alle Direzioni Provinciali del Lavoro- LORO SEDI
Alla Regione Siciliana Assessorato Lavoro Ufficio Regionale del Lavoro Ispettorato del Lavoro- Palermo Alla Provincia Autonoma di Bolzano Assessorato Lavoro - Bolzano Alla Provincia Autonoma di Trento Assessorato Lavoro - Trento All' INPS Direzione Generale - Roma All'INAIL Direzione Generale - Roma Alla Direzione Generale AA.GG. R.U. A.I. - Divisione VII - Sede Al SECIN - Sede
Prot. n. 5/25085/MLAV/BEN OGGETTO: Modifica dell'articolo 3 del decreto legge 22 marzo 1993, n. 71 (articolo 10, legge 14 febbraio 2003, n. 30) L'articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, ha
novellato l'articolo 3 del decreto legge 23 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20
marzo 1993, n. 151, stabilendo che "Per le imprese artigiane, commerciali e del
turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi
nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento
di benefici normativi e contributivi è subordinato all'integrale rispetto degli accordi e
contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale". Campo di applicazione dell'articolo 3 del decreto legge 22 marzo 1993, n. 71, nuovo testo La novella di cui all'articolo 10 della legge 14
febbraio 2003, n. 30, estende il campo di applicazione dell'articolo 3 del decreto legge
22 marzo 1993, n. 71, rendendolo norma di applicazione generalizzata a ogni tipologia di
incentivo normativo e contributivo, presente o futuro, oltre che precetto di portata
assorbente rispetto ad altre disposizioni di contenuto analogo. In questo senso, per i
settori dell'artigianato, del commercio e del turismo, la disciplina di cui all'articolo
10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, assorbe perciò anche l'articolo 36 della legge 20
maggio 1970, n. 300, che pure subordina, ma con formulazione meno stringente e
dettagliata, l'applicazione di incentivi e benefici pubblici al rispetto dei contratti
collettivi di lavoro della categoria o della zona. Il problema dell'integrale rispetto degli accordi e contratti collettivi ai fini del godimento dei benefici normativi e contributivi La locuzione "integrale rispetto degli accordi e
contratti" (contenuta nel nuovo testo dell'articolo 3 del decreto legge 22 marzo
1993, n. 71, in luogo della originaria espressione "integrale rispetto degli istituti
economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro") subordina il
riconoscimento dei benefici economici e contributivi alla integrale applicazione della
sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche della
parte obbligatoria di questi ultimi. Se intesa nel senso di imporre l'applicazione anche
della parte obbligatoria del contratto collettivo tra cui, in particolare,
l'obbligo di adesione agli enti bilaterali la disposizione di cui all'articolo 10
della legge 14 febbraio 2003, n. 30, risulterebbe infatti in palese contrasto con i
principi costituzionali di libertà sindacale, e di libertà sindacale negativa in
particolare (di cui all'art. 39 Cost.), oltre che con i principi di diritto comunitario
della concorrenza. Il problema del contratto collettivo applicabile Anche l'espressione accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, "stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" deve essere letta alla luce dei principi di libertà e pluralismo sindacale contemplati nella Carta Costituzionale. L'accesso ai benefici potrà perciò essere condizionato unicamente alla applicazione di uno dei contratti collettivi che, in un determinato settore produttivo o ambito territoriale, è stato stipulato da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Classificazione delle imprese Quanto alla individuazione dell'ambito di applicazione
soggettiva dei benefici, mentre il decreto legge 22 marzo 1993, n. 71, si riferiva
unicamente alla nozione di impresa artigiana, che è espressamente definita dal
legislatore, la nuova formulazione estende il raggio di applicazione della norma alle
imprese commerciali e del turismo, rispetto alle quali, invece, non è sempre presente una
definizione legale di portata generale. La conseguenza è che l'ambito di applicazione dei
benefici previsti dalla nuova disciplina potrebbe risultare integralmente rimesso agli
accordi e contratti collettivi e, dunque, ad atti di autonomia negoziale privata.
Il MINISTRO |