MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 23 dicembre 2003

(G.U. n. 53 del 3.3.2004)

Modalita' di presentazione delle richieste di autorizzazione per l'iscrizione all'Albo delle agenzie per il lavoro.

Titolo I

Albo delle agenzie per il lavoro

Vista  la  legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro;
Visto  il  decreto  legislativo  10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione  delle  deleghe  in  materia  di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed, in particolare, l'art. 4, comma 2, che prevede il rilascio da parte del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  apposita autorizzazione per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 del medesimo articolo;
Visto  l'art. 4, comma 5, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003  che  dispone  che  il  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali,  con decreto, stabilisce le modalita' di presentazione della richiesta  di  autorizzazione  di cui al comma 2 del medesimo art. 4, nonche'   i   criteri   per   la   verifica  del  corretto  andamento dell'attivita'   svolta  ed  i  criteri  e  le  modalita'  di  revoca dell'autorizzazione,    nonche'    ogni    altro   profilo   inerente l'organizzazione  e  le  modalita'  di  funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro;
Visto  l'art. 86, comma 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la disciplina transitoria e di raccordo relativamente  alle  societa'  di  somministrazione, intermediazione, ricerca  e selezione del personale, ricollocamento professionale gia' autorizzate ai sensi della normativa previgente;

Decreta:

Art. 1.Istituzione dell'Albo delle agenzie per il lavoro

1.  Presso  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali e' istituito,  ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n.  276,  di seguito denominato: «decreto legislativo», l'Albo informatico    delle   agenzie   per   il   lavoro,   affidato   alla
responsabilita'  del  direttore generale della Direzione generale per l'impiego, l'orientamento e la formazione.
2.  L'iscrizione  all'Albo informatico delle agenzie e' subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4,
5 e 6 del decreto legislativo.     

Art. 2.Articolazione dell'Albo

1.  In  conformita'  a  quanto  disposto  dall'art. 4, comma 1, del decreto  legislativo,  l'Albo  e'  articolato  nelle  seguenti cinque
sezioni:   

sezione  I)  - agenzie di somministrazione di lavoro di tipo c.d. generalista,  abilitate allo svolgimento di tutte le attivita' di cui
all'art. 20 del decreto legislativo;
sezione  II) - agenzie di somministrazione di lavoro di tipo c.d. specialista,  abilitate  allo  svolgimento  di  una  delle  attivita'
specifiche  di  cui  all'art.  20,  comma  3,  lettere da a) a h) del decreto legislativo;
sezione III) - agenzie di intermediazione;
sezione IV) - agenzie di ricerca e selezione del personale;
sezione   V)   -   agenzie   di   supporto   alla  ricollocazione professionale.
2.  Le  sezioni  III,  IV  e V constano di una apposita sub-sezione regionale, ai sensi di quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 dell'art. 6
del decreto legislativo.
3.  Nella  sub-sezione  di  cui  al comma 2, articolata per regione secondo  le  modalita' e le procedure di cui all'art. 6, comma 8, del
decreto   legislativo,   sono  iscritte  le  agenzie  abilitate  allo svolgimento  delle  attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere b),
c),  d)  del  medesimo  decreto  legislativo,  su base esclusivamente regionale.
     

 Art. 3. Tenuta dell'Albo

1.  La  Direzione  generale  per  l'impiego,  l'orientamento  e  la formazione,  di seguito denominata: «Direzione», provvede alla tenuta
dell'Albo,  alla  acquisizione  delle  domande  di  iscrizione e alla documentazione  prescritta  e  rilascia,  a richiesta, certificato di
iscrizione all'Albo.
2.  Qualunque  persona  che  abbia  un  interesse  per la tutela di situazioni  giuridicamente  rilevanti  puo'  chiedere  di  visionare,
tramite proprio rappresentante legale e previa richiesta per iscritto al  direttore  generale  della  Direzione,  il  fascicolo  in  cui e'
conservata  la  documentazione  richiesta  dalla legge e dal presente regolamento di ciascuna agenzia autorizzata.
      Titolo II Procedure di autorizzazione
 

Art. 4. Iscrizione all'Albo

1.  L'iscrizione  all'Albo informatico delle agenzie avviene previa presentazione   della   richiesta   mediante   lettera  raccomandata,
corredata  da  un  floppy-disk  nel  quale  e'  riprodotta  tutta  la documentazione.   La   richiesta   deve   essere   sottoscritta   dal
rappresentante  legale e formulata su appositi formulari, allegati al presente decreto.
2.  L'iscrizione e' subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti  di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo e di
ogni  altro  adempimento previsto da norme di legge e di regolamento. In  attesa  della definitiva messa a regime del sistema, l'iscrizione
all'Albo,  con  riferimento  al requisito di cui all'art. 5, comma 1, lettera  f),  del  predetto  decreto  legislativo e' subordinata alla
dichiarazione  del  rappresentante  legale  che l'agenzia provvedera' tempestivamente  alla interconnesione con la borsa continua nazionale
del  lavoro  di  cui  all'art.  15  del medesimo decreto legislativo, attraverso il raccordo con uno o piu' nodi regionali.
3.  Il  direttore  generale  della Direzione autorizza l'iscrizione all'Albo, che sara' ordinato secondo una progressione alfabetica.
4.  L'iscrizione  alla sezione I dell'Albo comporta automaticamente l'iscrizione  della  agenzia  alle  sezioni III, IV e V. L'iscrizione
alla  sezione  III  dell'Albo  comporta  automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni IV e V.
5.  Per  l'esercizio  delle  attivita' di cui all'art. 20, comma 3, lettere   da  a)  ad  h)  del  decreto  legislativo,  le  agenzie  di
somministrazione di lavoro di tipo specialista che intendano svolgere piu'   attivita'   devono   richiedere  una  autorizzazione  distinta
corrispondente  a  ogni  singola  lettera  di  cui all'art. 20 appena citato.  Per  ognuna di queste singole autorizzazioni e' richiesto il
rispetto   delle   condizioni   di   legge  per  l'abilitazione  alla somministrazione di tipo specialista.
     

Art. 5.Autorizzazione provvisoria

1.   Contestualmente  alla  richiesta  di  iscrizione  all'Albo,  i soggetti  interessati debbono richiedere l'autorizzazione provvisoria
all'esercizio  delle  attivita' per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione.
2. Ai fini del rilascio della autorizzazione provvisoria i soggetti interessati  predispongono un documento analitico dal quale si evinca
che  l'agenzia  dispone  di  una organizzazione tecnico-professionale idonea  allo svolgimento della specifica attivita' di cui si richiede
l'autorizzazione,   indicando   le  unita'  organizzative,  dislocate territorialmente, nonche' l'organico.
3.  Per le agenzie di somministrazione di tipo generalista e per le agenzie  di intermediazione la verifica della prevalenza dell'oggetto
sociale  andra'  effettuata  a  consuntivo,  decorso  il  biennio  di autorizzazione  provvisoria,  sulla  base  dei  dati  di contabilita'
analitica che devono essere desumibili da ogni unita' operativa.
4.   Salvo   esito   negativo  del  procedimento,  l'autorizzazione provvisoria  deve  essere  rilasciata  entro  sessanta  giorni  dalla
richiesta.  Decorsi  inutilmente  i  termini  previsti, la domanda di autorizzazione si intende accettata.
     

 Art. 6. Autorizzazione a tempo indeterminato

1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta  giorni  successivi  il  direttore  generale  della Direzione
rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attivita' svolta. In attesa del
rilascio  o  del  diniego  dell'autorizzazione a tempo indeterminato, l'autorizzazione provvisoria si intende prorogata.
2.  Ai fini del rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato i  soggetti  abilitati  predispongono  una  relazione analitica della
attivita'  svolta  nel corso del biennio precedente, secondo apposito formulario  predisposto  dal  Ministero  del lavoro e delle politiche
sociali, e presentano la documentazione idonea allo scopo.
3.  Ai  fini  della  verifica  dell'oggetto  sociale il concetto di prevalenza,  da  verificarsi a consuntivo decorso il primo biennio di
attivita',  va  inteso  in senso strettamente quantitativo, nel senso che  l'attivita'  oggetto di autorizzazione deve riguardare almeno il
50,1  per  cento  delle  attivita' della agenzia svolte nell'arco dei ventiquattro mesi.
4.  Una  volta  concessa l'autorizzazione a tempo indeterminato, la verifica  dell'oggetto  sociale  prevalente,  anche se non esclusivo,
verra'  effettuata  di  biennio  in  biennio,  sulla base dei dati di contabilita'  analitica  che  devono essere desumibili da ogni unita'
operativa, ai sensi del comma 3.
5. L'autorizzazione definitiva non puo' essere concessa ai soggetti in  possesso  di autorizzazione provvisoria che non abbiano svolto, o
che   abbiano   svolto   con  carattere  saltuario  o  intermittente, l'attivita'   o   le   attivita'   per  le  quali  sono  direttamente
autorizzati.
6.  Salvo  esito  negativo  del procedimento, decorsi inutilmente i termini  previsti  dal  comma 1, la domanda di autorizzazione a tempo
indeterminato si intende accettata.     

Art. 7. Sospensione e revoca della autorizzazione

1.   Il   direttore  generale  della  Direzione  sospende,  dandone comunicazione all'agenzia, l'autorizzazione provvisoria o definitiva,
per  i  soggetti che risultino non avere ottemperato agli adempimenti previsti   dal   decreto   legislativo,  dalle  norme  ordinarie  sul
collocamento e dalla regolamentazione attuativa emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2.  La Direzione vigila, anche attraverso gli organi periferici del Ministero,   al   fine   di  verificare  periodicamente  la  regolare
contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di  cui  all'art.  12 del decreto legislativo, il regolare versamento
dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali  e il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro applicabile.
3.  La  Direzione  informa  l'agenzia  interessata  delle eventuali irregolarita' riscontrate nell'esercizio dei compiti di vigilanza, ed
assegna  un termine non inferiore a trenta giorni affinche' l'agenzia medesima  provveda  a sanare le irregolarita' riscontrate o a fornire
eventuali chiarimenti.
4.  Ove  l'agenzia  non  dimostri  di  essersi  adeguata  a  quanto richiesto,  entro il termine di sessanta giorni, ovvero i chiarimenti
vengano  ritenuti  insufficienti, il direttore generale per l'impiego dispone   la   cancellazione   dall'Albo   e   la  revoca  definitiva
dell'autorizzazione.     

 Art. 8. Competenze professionali e struttura organizzativa

1.  Le  agenzie per il lavoro devono disporre di locali idonei allo specifico  uso  e  disporre  di  adeguate  competenze  professionali,
dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto disposto,
con  decreto,  dal  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali, d'intesa  con  la  Conferenza  Stato,  regioni  e province autonome e
sentite  le  associazioni  dei  datori  e  dei  prestatori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative, ai sensi dell'art. 5, comma 1,
lettera c) del decreto legislativo.     

Art. 9.Comunicazioni

1.  Il  direttore  generale  della  Direzione provvede a comunicare tempestivamente   agli   interessati,   a   mezzo  telematico  o  con
raccomandata,   l'autorizzazione   provvisoria  all'esecuzione  delle attivita'  e  l'iscrizione  all'Albo o il provvedimento negativo e ne
dispone,  ove  vengano  meno  i  requisiti di legge, la cancellazione d'ufficio.
2.  Le  agenzie  autorizzate  comunicano alla autorita' concedente, nonche'  alle  regioni  e  alle  province  autonome  competenti,  gli
spostamenti   di   sede,  l'apertura  di  filiali  o  succursali,  la cessazione   della  attivita'  e  hanno  l'obbligo  di  fornire  alla
autorita' concedente tutte le informazioni da questa richieste.

Art. 10.Divieto di transazione commerciale

1.  L'autorizzazione, sia essa a tempo indeterminato o provvisoria, non puo' essere oggetto di transazione commerciale.
2. E' vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso  cui  realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia
forma  di trasferimento o concessione della autorizzazione ottenuta a favore di soggetti terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche. E'
altresi' vietato il ricorso a contratti di natura commerciale con cui viene  ceduta a terzi parte della attivita' oggetto di autorizzazione
compresa l'attivita' di commercializzazione.
3.  Il  trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento  in  nuova  o  diversa  societa' non autorizzata a tempo
indeterminato,  il  venir  meno della autorizzazione e la necessita', per   la   costituenda   agenzia,   di  ottenere  una  autorizzazione
provvisoria.     

Titolo III   Disposizioni di raccordo e regimi particolari di autorizzazione

Art. 11.Disposizioni di raccordo

1. Le agenzie gia' in possesso di autorizzazione a tempo indeterminato per l'esercizio della attivita' di fornitura di lavoro temporaneo di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, ovvero per l'esercizio della attivita' di intermediazione ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono richiedere direttamente l'autorizzazione a tempo indeterminato per lo svolgimento, rispettivamente, delle attivita' di somministrazione di lavoro ovvero di intermediazione, subordinatamente alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo e di ogni altro adempimento previsto da norme di legge e di regolamento. Con particolare riferimento alle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo, ai fini della concessione della autorizzazione a tempo indeterminato l'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori verifica la regolare contribuzione ai fondi per la formazione di cui all'art. 5 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, per il tramite dell'INPS, e il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile. 2. In attesa della autorizzazione a tempo indeterminato, alle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo che abbiano presentato apposita richiesta di autorizzazione alla somministrazione di lavoro e' consentito operare ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo. Ottenuta l'autorizzazione alla somministrazione di lavoro viene meno l'obbligo di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, di inclusione nella denominazione sociale della dicitura «societa' di fornitura di lavoro temporaneo».
  3.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, il contratto  di  somministrazione  di  lavoro  a tempo determinato puo'
essere  concluso,  ai  sensi e per gli effetti previsti dall'art. 86, comma  3, del decreto legislativo, per soddisfare esigenze temporanee
nei  casi  previsti dalle clausole dai contratti collettivi nazionali di  lavoro  stipulate ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della
legge  24 giugno  1997, n. 196, nonche', ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo, a fronte di ragioni di carattere tecnico,
produttivo,   organizzativo   o   sostitutivo,  anche  se  riferibili all'ordinaria attivita' dell'utilizzatore, a condizione che l'impresa
di  fornitura  di  lavoro temporaneo abbia presentato la richiesta di autorizzazione  alla  somministrazione di lavoro in ottemperanza alle
norme del presente decreto.
  4.  Per  le  imprese  di fornitura di lavoro temporaneo in possesso della  autorizzazione  provvisoria  di cui all'art. 2, comma 1, della
legge  24 giugno 1997, n. 196, il termine di due anni di cui all'art. 4,  comma  2, del decreto legislativo, decorre dalla data di rilascio
di tale autorizzazione.
  5.  Le  societa' di ricerca e selezione del personale o di supporto alla  ricollocazione  professionale  che  hanno presentato domanda di
accreditamento secondo la normativa previgente di cui all'art. 10 del decreto  legislativo  n. 469 del 1997, come modificato dall'art. 117,
commi  3  e  4,  della  legge  n.  388 del 2000, devono presentare la domanda  di autorizzazione provvisoria di cui all'art. 5 del presente
decreto,  secondo  lo  schema  di  domanda  allegato  e producendo la relativa documentazione.
     

 Art. 12. Regimi particolari di autorizzazione

1. Fermi restando i regimi di accreditamento regionali e l'obbligo di interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro, le universita' pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo, non necessitano di provvedimento autorizzatorio purche' l'attivita' di intermediazione sia svolta senza fini di lucro. L'autorizzazione e' per ogni singola universita' o fondazione e non puo' essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di universita' o di fondazioni. L'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo non comportando l'iscrizione all'Albo delle agenzie di lavoro, non si estende alle attivita' di ricerca e selezione e di ricollocamento professionale. 2. Per i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo, l'autorizzazione e' individuale e non puo' essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di comuni, camere di commercio o istituti di scuola secondaria di secondo grado.
3. Con riferimento alle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, i regimi particolari di autorizzazione di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo riguardano unicamente le associazioni che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro. Per le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro la richiesta di iscrizione e' prevista con riferimento alla sezione regionale dell'albo di cui all'art. 2. 4. Ai fini delle autorizzazioni di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo, le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, le associazioni dotate di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attivita' imprenditoriali, del lavoro o delle disabilita' nonche' gli enti bilaterali devono presentare adeguata documentazione comprovante tutti i requisiti necessari.

 Art. 13.  Consulenti del lavoro

1.  Ai  fini  della  disposizione  di  cui all'art. 6, comma 4, del decreto  legislativo, i consulenti del lavoro possono essere delegati
dalla  Fondazione  abilitata  alla  attivita'  di  intermediazione  a svolgere,  in  nome  e  per  conto  della Fondazione stessa, tutte le
azioni necessarie alla attivita' di intermediazione, nonche' tutte le azioni a essa collegabili.
2. Ogni studio professionale deve mettere a disposizione uno spazio dedicabile,   anche   in   via   non  esclusiva,  alla  attivita'  di
intermediazione.  Tale spazio dovra' garantire l'assoluta privacy dei contatti  tra  consulente e persone interessate, nonche' l'accesso ai
disabili ai sensi della normativa vigente.
3.  Ai fini della autorizzazione alla attivita' di intermediazione, il  Consiglio nazionale dell'ordine, per il tramite della Fondazione,
vigila   affinche'   i   consulenti  interessati  alla  attivita'  di intermediazione  diano  adeguata  garanzia di svolgere tale ruolo nel
rispetto delle norme di legge e deontologiche.     

 

Art. 14. Integrazione di autorizzazione

 

1. I soggetti, in possesso di autorizzazione definitiva o provvisoria allo svolgimento di attivita' di ricerca e selezione o ricollocazione professionale possono fare richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di intermediazione e alla contestuale iscrizione nella sezione III dell'albo di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo, previa acquisizione dei requisiti tecnici, finanziari e professionali richiesti per lo svolgimento di tale attivita' anche mediante integrazione di quelli gia' da loro posseduti. 2. Attraverso tale integrazione e' possibile pervenire sia ai requisiti richiesti per lo svolgimento della attivita' sull'intero territorio nazionale sia a quelli richiesti per lo svolgimento di tale attivita' con esclusivo riferimento all'ambito regionale come previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto legislativo.
3. In caso di integrazione, l'oggetto sociale prevalente della agenzia che ne fa richiesta, diverra', contestualmente, l'esercizio dell'attivita' di intermediazione cosi' come definita dall'art. 2 comma 1, lettera b), del decreto legislativo. 4. In tale caso per detti soggetti trovano applicazione tutte le norme previste dal decreto legislativo, per l'attivita' di intermediazione.

 Art. 15. Disposizioni finali

1.  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  contestualmente al decreto  di  cui  all'art.  5,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo.
2.  Le  agenzie  di  fornitura  di lavoro temporaneo autorizzate ai sensi  dell'art.  2  della  legge  24 giugno 1997, n. 196, ovvero per
l'esercizio  della attivita' di intermediazione ai sensi dell'art. 10 del  decreto  legislativo  23 dicembre  1997,  n. 469, hanno sessanta
giorni  di  tempo  dalla  entrata  in vigore del presente decreto per richiedere  l'autorizzazione  all'attivita'  di  somministrazione  di
lavoro  o  di  intermediazione  di  lavoro. Decorso inutilmente detto termine le precedenti autorizzazioni sono revocate di diritto.
3.  Le  societa' di ricerca e selezione del personale o di supporto alla   ricollocazione   professionale  gia'  accreditate  secondo  la
normativa  previgente  di  cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 469 del 1997, come modificato dall'art. 117, commi 3 e 4, della legge
n.  388  del  2000,  devono  presentare  la domanda di autorizzazione provvisoria  di  cui  all'art. 5 del presente decreto, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente medesimo decreto.
Decorso inutilmente detto termine i precedenti accreditamenti cessano di avere efficacia.
Roma, 23 dicembre 2003


                                                  Il Ministro: Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 36   n.b.