MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(G.U. n. 53 del 3.3.2004)
Modalita' di presentazione delle richieste di autorizzazione per l'iscrizione all'Albo delle agenzie per il lavoro.
Titolo I
Albo delle agenzie per il lavoro
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al
Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante
attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed, in particolare, l'art. 4, comma
2, che prevede il rilascio da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali di apposita autorizzazione per l'esercizio delle
attivita' di cui al comma 1 del medesimo articolo;
Visto l'art. 4, comma 5, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003
che dispone che il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con decreto, stabilisce le modalita' di presentazione della
richiesta di autorizzazione di cui al comma 2 del medesimo art. 4,
nonche' i criteri per la
verifica del corretto andamento dell'attivita' svolta
ed i criteri e le modalita' di revoca
dell'autorizzazione, nonche' ogni
altro profilo inerente l'organizzazione e le
modalita' di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro;
Visto l'art. 86, comma 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003, che prevede
l'emanazione di apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la
disciplina transitoria e di raccordo relativamente alle societa'
di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale,
ricollocamento professionale gia' autorizzate ai sensi della normativa previgente;
Decreta:
Art. 1.Istituzione dell'Albo delle agenzie per il lavoro
1. Presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e' istituito, ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, di seguito denominato: «decreto legislativo», l'Albo
informatico delle agenzie per
il lavoro, affidato alla
responsabilita' del direttore generale della Direzione generale per l'impiego,
l'orientamento e la formazione.
2. L'iscrizione all'Albo informatico delle agenzie e' subordinata alla
verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4,
5 e 6 del decreto legislativo.
Art. 2.Articolazione dell'Albo
1. In conformita' a
quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo,
l'Albo e' articolato nelle seguenti cinque
sezioni:
sezione I) - agenzie di somministrazione di lavoro di tipo
c.d. generalista, abilitate allo svolgimento di tutte le attivita' di cui
all'art. 20 del decreto legislativo;
sezione II) - agenzie di somministrazione di lavoro di tipo c.d. specialista,
abilitate allo svolgimento di una delle attivita'
specifiche di cui all'art. 20, comma 3, lettere
da a) a h) del decreto legislativo;
sezione III) - agenzie di intermediazione;
sezione IV) - agenzie di ricerca e selezione del personale;
sezione V) - agenzie di
supporto alla ricollocazione professionale.
2. Le sezioni III, IV e V constano di una apposita
sub-sezione regionale, ai sensi di quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 dell'art. 6
del decreto legislativo.
3. Nella sub-sezione di cui al comma 2, articolata per
regione secondo le modalita' e le procedure di cui all'art. 6, comma 8, del
decreto legislativo, sono iscritte le
agenzie abilitate allo svolgimento delle attivita' di cui all'art.
2, comma 1, lettere b),
c), d) del medesimo decreto legislativo, su base
esclusivamente regionale.
Art. 3. Tenuta dell'Albo
1. La Direzione generale per
l'impiego, l'orientamento e la formazione, di seguito denominata:
«Direzione», provvede alla tenuta
dell'Albo, alla acquisizione delle domande di
iscrizione e alla documentazione prescritta e rilascia, a
richiesta, certificato di
iscrizione all'Albo.
2. Qualunque persona che abbia un interesse per
la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti puo'
chiedere di visionare,
tramite proprio rappresentante legale e previa richiesta per iscritto al
direttore generale della Direzione, il fascicolo
in cui e'
conservata la documentazione richiesta dalla legge e dal presente
regolamento di ciascuna agenzia autorizzata.
Titolo II Procedure di autorizzazione
Art. 4. Iscrizione all'Albo
1. L'iscrizione all'Albo informatico
delle agenzie avviene previa presentazione della
richiesta mediante lettera raccomandata,
corredata da un floppy-disk nel quale e'
riprodotta tutta la documentazione. La
richiesta deve essere sottoscritta dal
rappresentante legale e formulata su appositi formulari, allegati al presente
decreto.
2. L'iscrizione e' subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti
di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo e di
ogni altro adempimento previsto da norme di legge e di regolamento. In
attesa della definitiva messa a regime del sistema, l'iscrizione
all'Albo, con riferimento al requisito di cui all'art. 5, comma 1,
lettera f), del predetto decreto legislativo e' subordinata
alla
dichiarazione del rappresentante legale che l'agenzia provvedera'
tempestivamente alla interconnesione con la borsa continua nazionale
del lavoro di cui all'art. 15 del medesimo decreto
legislativo, attraverso il raccordo con uno o piu' nodi regionali.
3. Il direttore generale della Direzione autorizza l'iscrizione
all'Albo, che sara' ordinato secondo una progressione alfabetica.
4. L'iscrizione alla sezione I dell'Albo comporta automaticamente
l'iscrizione della agenzia alle sezioni III, IV e V. L'iscrizione
alla sezione III dell'Albo comporta automaticamente
l'iscrizione della agenzia alle sezioni IV e V.
5. Per l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 20, comma 3,
lettere da a) ad h) del decreto
legislativo, le agenzie di
somministrazione di lavoro di tipo specialista che intendano svolgere piu'
attivita' devono richiedere una autorizzazione
distinta
corrispondente a ogni singola lettera di cui all'art.
20 appena citato. Per ognuna di queste singole autorizzazioni e' richiesto il
rispetto delle condizioni di legge
per l'abilitazione alla somministrazione di tipo specialista.
Art. 5.Autorizzazione provvisoria
1. Contestualmente alla richiesta di
iscrizione all'Albo, i soggetti interessati debbono richiedere
l'autorizzazione provvisoria
all'esercizio delle attivita' per le quali viene fatta richiesta di
autorizzazione.
2. Ai fini del rilascio della autorizzazione provvisoria i soggetti interessati
predispongono un documento analitico dal quale si evinca
che l'agenzia dispone di una organizzazione tecnico-professionale
idonea allo svolgimento della specifica attivita' di cui si richiede
l'autorizzazione, indicando le unita'
organizzative, dislocate territorialmente, nonche' l'organico.
3. Per le agenzie di somministrazione di tipo generalista e per le agenzie di
intermediazione la verifica della prevalenza dell'oggetto
sociale andra' effettuata a consuntivo, decorso
il biennio di autorizzazione provvisoria, sulla base
dei dati di contabilita'
analitica che devono essere desumibili da ogni unita' operativa.
4. Salvo esito negativo del
procedimento, l'autorizzazione provvisoria deve essere
rilasciata entro sessanta giorni dalla
richiesta. Decorsi inutilmente i termini previsti, la
domanda di autorizzazione si intende accettata.
Art. 6. Autorizzazione a tempo indeterminato
1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto
autorizzato, entro i novanta giorni successivi il direttore
generale della Direzione
rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del
corretto andamento della attivita' svolta. In attesa del
rilascio o del diniego dell'autorizzazione a tempo indeterminato,
l'autorizzazione provvisoria si intende prorogata.
2. Ai fini del rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato i
soggetti abilitati predispongono una relazione analitica della
attivita' svolta nel corso del biennio precedente, secondo apposito
formulario predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, e presentano la documentazione idonea allo scopo.
3. Ai fini della verifica dell'oggetto sociale il
concetto di prevalenza, da verificarsi a consuntivo decorso il primo biennio
di
attivita', va inteso in senso strettamente quantitativo, nel senso
che l'attivita' oggetto di autorizzazione deve riguardare almeno il
50,1 per cento delle attivita' della agenzia svolte nell'arco dei
ventiquattro mesi.
4. Una volta concessa l'autorizzazione a tempo indeterminato, la
verifica dell'oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo,
verra' effettuata di biennio in biennio, sulla base
dei dati di contabilita' analitica che devono essere desumibili da ogni
unita'
operativa, ai sensi del comma 3.
5. L'autorizzazione definitiva non puo' essere concessa ai soggetti in
possesso di autorizzazione provvisoria che non abbiano svolto, o
che abbiano svolto con carattere
saltuario o intermittente, l'attivita' o
le attivita' per le quali sono
direttamente
autorizzati.
6. Salvo esito negativo del procedimento, decorsi inutilmente i
termini previsti dal comma 1, la domanda di autorizzazione a tempo
indeterminato si intende accettata.
Art. 7. Sospensione e revoca della autorizzazione
1. Il direttore
generale della Direzione sospende, dandone comunicazione
all'agenzia, l'autorizzazione provvisoria o definitiva,
per i soggetti che risultino non avere ottemperato agli adempimenti
previsti dal decreto legislativo, dalle
norme ordinarie sul
collocamento e dalla regolamentazione attuativa emanata dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2. La Direzione vigila, anche attraverso gli organi periferici del
Ministero, al fine di verificare
periodicamente la regolare
contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui
all'art. 12 del decreto legislativo, il regolare versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali e il rispetto
degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro applicabile.
3. La Direzione informa l'agenzia interessata delle
eventuali irregolarita' riscontrate nell'esercizio dei compiti di vigilanza, ed
assegna un termine non inferiore a trenta giorni affinche' l'agenzia medesima
provveda a sanare le irregolarita' riscontrate o a fornire
eventuali chiarimenti.
4. Ove l'agenzia non dimostri di essersi
adeguata a quanto richiesto, entro il termine di sessanta giorni, ovvero
i chiarimenti
vengano ritenuti insufficienti, il direttore generale per l'impiego
dispone la cancellazione dall'Albo
e la revoca definitiva
dell'autorizzazione.
Art. 8. Competenze professionali e struttura organizzativa
1. Le agenzie per il lavoro devono
disporre di locali idonei allo specifico uso e disporre di
adeguate competenze professionali,
dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o
nelle relazioni industriali, secondo quanto disposto,
con decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, d'intesa con la Conferenza Stato, regioni e
province autonome e
sentite le associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, ai sensi dell'art. 5,
comma 1,
lettera c) del decreto legislativo.
Art. 9.Comunicazioni
1. Il direttore generale
della Direzione provvede a comunicare tempestivamente agli
interessati, a mezzo telematico o con
raccomandata, l'autorizzazione provvisoria
all'esecuzione delle attivita' e l'iscrizione all'Albo o il
provvedimento negativo e ne
dispone, ove vengano meno i requisiti di legge, la
cancellazione d'ufficio.
2. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita' concedente,
nonche' alle regioni e alle province autonome
competenti, gli
spostamenti di sede, l'apertura di filiali
o succursali, la cessazione della attivita' e
hanno l'obbligo di fornire alla
autorita' concedente tutte le informazioni da questa richieste.
Art. 10.Divieto di transazione commerciale
1. L'autorizzazione, sia essa a tempo
indeterminato o provvisoria, non puo' essere oggetto di transazione commerciale.
2. E' vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso
cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia
forma di trasferimento o concessione della autorizzazione ottenuta a favore di
soggetti terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche. E'
altresi' vietato il ricorso a contratti di natura commerciale con cui viene ceduta a
terzi parte della attivita' oggetto di autorizzazione
compresa l'attivita' di commercializzazione.
3. Il trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di
conferimento in nuova o diversa societa' non autorizzata a
tempo
indeterminato, il venir meno della autorizzazione e la necessita',
per la costituenda agenzia, di
ottenere una autorizzazione
provvisoria.
Titolo III
Disposizioni di raccordo e regimi particolari di autorizzazioneArt. 11.Disposizioni di raccordo
1. Le agenzie gia' in possesso di autorizzazione
a tempo indeterminato per l'esercizio della attivita' di fornitura di lavoro temporaneo di
cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, ovvero per l'esercizio
della attivita' di intermediazione ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, possono richiedere direttamente l'autorizzazione a tempo
indeterminato per lo svolgimento, rispettivamente, delle attivita' di somministrazione di
lavoro ovvero di intermediazione, subordinatamente alla verifica della sussistenza dei
requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo e di ogni altro
adempimento previsto da norme di legge e di regolamento. Con particolare riferimento alle
agenzie di fornitura di lavoro temporaneo, ai fini della concessione della autorizzazione
a tempo indeterminato l'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale
dei lavoratori verifica la regolare contribuzione ai fondi per la formazione di cui
all'art. 5 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il regolare versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, per il tramite dell'INPS, e il rispetto degli obblighi
previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro
applicabile. 2. In attesa della autorizzazione a tempo indeterminato, alle agenzie di
fornitura di lavoro temporaneo che abbiano presentato apposita richiesta di autorizzazione
alla somministrazione di lavoro e' consentito operare ai sensi degli articoli 20 e
seguenti del decreto legislativo. Ottenuta l'autorizzazione alla somministrazione di
lavoro viene meno l'obbligo di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della legge 24 giugno
1997, n. 196, di inclusione nella denominazione sociale della dicitura «societa' di
fornitura di lavoro temporaneo».
3. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il contratto di somministrazione di
lavoro a tempo determinato puo'
essere concluso, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 86,
comma 3, del decreto legislativo, per soddisfare esigenze temporanee
nei casi previsti dalle clausole dai contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulate ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della
legge 24 giugno 1997, n. 196, nonche', ai sensi dell'art. 20, comma 4, del
decreto legislativo, a fronte di ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo,
anche se riferibili all'ordinaria attivita' dell'utilizzatore, a condizione
che l'impresa
di fornitura di lavoro temporaneo abbia presentato la richiesta di
autorizzazione alla somministrazione di lavoro in ottemperanza alle
norme del presente decreto.
4. Per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo in
possesso della autorizzazione provvisoria di cui all'art. 2, comma 1,
della
legge 24 giugno 1997, n. 196, il termine di due anni di cui all'art. 4,
comma 2, del decreto legislativo, decorre dalla data di rilascio
di tale autorizzazione.
5. Le societa' di ricerca e selezione del personale o di supporto
alla ricollocazione professionale che hanno presentato domanda di
accreditamento secondo la normativa previgente di cui all'art. 10 del decreto
legislativo n. 469 del 1997, come modificato dall'art. 117,
commi 3 e 4, della legge n. 388 del 2000, devono
presentare la domanda di autorizzazione provvisoria di cui all'art. 5 del presente
decreto, secondo lo schema di domanda allegato e
producendo la relativa documentazione.
Art. 12. Regimi particolari di autorizzazione
1. Fermi restando i regimi di accreditamento
regionali e l'obbligo di interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro, le
universita' pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie di cui all'art. 6,
comma 1, del decreto legislativo, non necessitano di provvedimento autorizzatorio purche'
l'attivita' di intermediazione sia svolta senza fini di lucro. L'autorizzazione e' per
ogni singola universita' o fondazione e non puo' essere ceduta o concessa ad altro
soggetto, neppure nella forma del consorzio di universita' o di fondazioni.
L'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo non comportando
l'iscrizione all'Albo delle agenzie di lavoro, non si estende alle attivita' di ricerca e
selezione e di ricollocamento professionale. 2. Per i soggetti autorizzati ai sensi
dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo, l'autorizzazione e' individuale e non puo'
essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di comuni,
camere di commercio o istituti di scuola secondaria di secondo grado.
3. Con riferimento alle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative, i regimi particolari di autorizzazione di cui
all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo riguardano unicamente le associazioni che
siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro. Per le associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro la richiesta di iscrizione e'
prevista con riferimento alla sezione regionale dell'albo di cui all'art. 2. 4. Ai fini
delle autorizzazioni di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo, le associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro, le associazioni dotate di riconoscimento
istituzionale di rilevanza nazionale o aventi come oggetto sociale la tutela e
l'assistenza delle attivita' imprenditoriali, del lavoro o delle disabilita' nonche' gli
enti bilaterali devono presentare adeguata documentazione comprovante tutti i requisiti
necessari.
Art. 13. Consulenti del lavoro
1. Ai fini della
disposizione di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo, i
consulenti del lavoro possono essere delegati
dalla Fondazione abilitata alla attivita' di
intermediazione a svolgere, in nome e per conto
della Fondazione stessa, tutte le
azioni necessarie alla attivita' di intermediazione, nonche' tutte le azioni a essa
collegabili.
2. Ogni studio professionale deve mettere a disposizione uno spazio
dedicabile, anche in via non
esclusiva, alla attivita' di
intermediazione. Tale spazio dovra' garantire l'assoluta privacy dei contatti
tra consulente e persone interessate, nonche' l'accesso ai
disabili ai sensi della normativa vigente.
3. Ai fini della autorizzazione alla attivita' di intermediazione, il
Consiglio nazionale dell'ordine, per il tramite della Fondazione,
vigila affinche' i consulenti interessati
alla attivita' di intermediazione diano adeguata garanzia di
svolgere tale ruolo nel
rispetto delle norme di legge e deontologiche.
Art. 14. Integrazione di autorizzazione
1. I soggetti, in possesso di autorizzazione definitiva o
provvisoria allo svolgimento di attivita' di ricerca e selezione o ricollocazione
professionale possono fare richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di
intermediazione e alla contestuale iscrizione nella sezione III dell'albo di cui all'art.
4, comma 1, del decreto legislativo, previa acquisizione dei requisiti tecnici, finanziari
e professionali richiesti per lo svolgimento di tale attivita' anche mediante integrazione
di quelli gia' da loro posseduti. 2. Attraverso tale integrazione e' possibile pervenire
sia ai requisiti richiesti per lo svolgimento della attivita' sull'intero territorio
nazionale sia a quelli richiesti per lo svolgimento di tale attivita' con esclusivo
riferimento all'ambito regionale come previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto
legislativo.
3. In caso di integrazione, l'oggetto sociale prevalente della agenzia che ne fa
richiesta, diverra', contestualmente, l'esercizio dell'attivita' di intermediazione cosi'
come definita dall'art. 2 comma 1, lettera b), del decreto legislativo. 4. In tale caso
per detti soggetti trovano applicazione tutte le norme previste dal decreto legislativo,
per l'attivita' di intermediazione.
Art. 15. Disposizioni finali
1. Il presente decreto
entrera' in vigore contestualmente al decreto di cui
all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo.
2. Le agenzie di fornitura di lavoro temporaneo autorizzate
ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
ovvero per
l'esercizio della attivita' di intermediazione ai sensi dell'art. 10 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, hanno sessanta
giorni di tempo dalla entrata in vigore del presente decreto
per richiedere l'autorizzazione all'attivita' di
somministrazione di
lavoro o di intermediazione di lavoro. Decorso inutilmente
detto termine le precedenti autorizzazioni sono revocate di diritto.
3. Le societa' di ricerca e selezione del personale o di supporto
alla ricollocazione professionale gia'
accreditate secondo la
normativa previgente di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 469
del 1997, come modificato dall'art. 117, commi 3 e 4, della legge
n. 388 del 2000, devono presentare la domanda di
autorizzazione provvisoria di cui all'art. 5 del presente decreto, entro
sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente medesimo decreto.
Decorso inutilmente detto termine i precedenti accreditamenti cessano di avere efficacia.
Roma, 23 dicembre 2003
Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri
dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 36 n.b.