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LA RETRIBUZIONE NON PUO ESSERE RIDOTTA NE PER DECISIONE UNILATERALE
DELLAZIENDA NE PER ACCORDO CON IL LAVORATORE Anche se essa non scende al disotto del livello
previsto dal contratto collettivo (Cassazione Sezione Lavoro n. 16106 del 27 ottobre 2003,
Pres. Prestipino, Rel. Roselli).
Luigi L. è stato assunto, nellottobre
del 1989, alle dipendenze della S.p.A. Alenia, con mansioni di autista e con assegnazione
alla quinta categoria professionale. Successivamente, ferme restando le mansioni di
autista, egli è stato collocato nelle quarta categoria, con riduzione della retribuzione.
Il lavoratore si è rivolto al Pretore di Torino sostenendo che lazienda aveva
violato lart. 2103 cod. civ., che non consente la riduzione della retribuzione e
stabilisce la nullità di ogni patto contrario. Lazienda si è difesa affermando che
la riduzione della retribuzione doveva ritenersi legittima sia perché concordata con il
lavoratore, sia perché, anche dopo la riduzione, essa risultava non inferiore a quella
prevista dal contratto collettivo per le mansioni da lui svolte. Il Pretore ha
riconosciuto il diritto del lavoratore a mantenere la qualifica e la retribuzione
assegnategli al momento dellassunzione. In grado di appello il Tribunale di Torino
ha invece ritenuto legittima la riduzione della retribuzione sia perché concordata con il
lavoratore (come era stato affermato da un testimone), sia perché la nuova retribuzione,
pur ridotta, non era inferiore a quella prevista dal contratto collettivo per le mansioni
di autista. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza del
Tribunale di Torino per violazione dellart. 2103 cod. civ.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 16106 del
27/10/2003, Pres. Prestipino, Rel. Roselli) ha accolto il ricorso. Lart. 2103, prima
parte, cod. civ. ha osservato la Corte stabilisce che il prestatore di
lavoro debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, senza alcuna
diminuzione di retribuzione; tale divieto di diminuzione, non importa se disposta dal solo
datore oppure concordata, stante che ogni patto contrario è nullo (art. 2103, secondo
comma), vale in ogni caso in cui il compenso pattuito, anche in sede di contratto
individuale, per il lavoro da svolgere venga ridotto, salvo che si tratti di compenso
connesso a particolari circostanze di tempo o di luogo, nelle quali sia resa la
prestazione lavorativa, come ad esempio nel caso in cui una voce retributiva sia legata ad
un certo rischio o ad un disagio ambientale. Lassegnazione a mansioni equivalenti,
permessa dallart. 2103 cit., può infatti comportare una prestazione lavorativa da
svolgere non più in quelle speciali circostanze.
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