LA RETRIBUZIONE NON PUO’ ESSERE RIDOTTA NE’ PER DECISIONE UNILATERALE DELL’AZIENDA NE’ PER ACCORDO CON IL LAVORATOREAnche se essa non scende al disotto del livello previsto dal contratto collettivo (Cassazione Sezione Lavoro n. 16106 del 27 ottobre 2003, Pres. Prestipino, Rel. Roselli).
           
Luigi L. è stato assunto, nell’ottobre del 1989, alle dipendenze della S.p.A. Alenia, con mansioni di autista e con assegnazione alla quinta categoria professionale. Successivamente, ferme restando le mansioni di autista, egli è stato collocato nelle quarta categoria, con riduzione della retribuzione. Il lavoratore si è rivolto al Pretore di Torino sostenendo che l’azienda aveva violato l’art. 2103 cod. civ., che non consente la riduzione della retribuzione e stabilisce la nullità di ogni patto contrario. L’azienda si è difesa affermando che la riduzione della retribuzione doveva ritenersi legittima sia perché concordata con il lavoratore, sia perché, anche dopo la riduzione, essa risultava non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo per le mansioni da lui svolte. Il Pretore ha riconosciuto il diritto del lavoratore a mantenere la qualifica e la retribuzione assegnategli al momento dell’assunzione. In grado di appello il Tribunale di Torino ha invece ritenuto legittima la riduzione della retribuzione sia perché concordata con il lavoratore (come era stato affermato da un testimone), sia perché la nuova retribuzione, pur ridotta, non era inferiore a quella prevista dal contratto collettivo per le mansioni di autista. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza del Tribunale di Torino per violazione dell’art. 2103 cod. civ.
            La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 16106 del 27/10/2003, Pres. Prestipino, Rel. Roselli) ha accolto il ricorso. L’art. 2103, prima parte, cod. civ. – ha osservato la Corte – stabilisce che il prestatore di lavoro debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, senza alcuna diminuzione di retribuzione; tale divieto di diminuzione, non importa se disposta dal solo datore oppure concordata, stante che ogni patto contrario è nullo (art. 2103, secondo comma), vale in ogni caso in cui il compenso pattuito, anche in sede di contratto individuale, per il lavoro da svolgere venga ridotto, salvo che si tratti di compenso connesso a particolari circostanze di tempo o di luogo, nelle quali sia resa la prestazione lavorativa, come ad esempio nel caso in cui una voce retributiva sia legata ad un certo rischio o ad un disagio ambientale. L’assegnazione a mansioni equivalenti, permessa dall’art. 2103 cit., può infatti comportare una prestazione lavorativa da svolgere non più in quelle speciali circostanze.