| Le dichiarazioni raccolte dal personale ispettivo non
possono essere utilizzate dall'azienda per provare la fondatezza degli addebiti rivolti al
dipensente. - Esse devono essere confermate in giudizio (Cassazione Sezione
Lavoro n. 15752 del 21 ottobre 2003, Pres. Senese, Rel. Prestipino).
Renzo
P., dipendente della s.p.a. Poste Italiane, è stato licenziato nel dicembre del 1997 con
motivazione riferita ad addebiti di comportamenti scorretti nei confronti degli utenti,
dei diretti superiori e dei colleghi. Egli ha impugnato il licenziamento davanti al
Pretore di Roma contestando la fondatezza degli addebiti. Lazienda ha fondato la sua
difesa sulle relazioni degli ispettori postali incaricati delle indagini e sulle
dichiarazioni raccolte da questi funzionari.
Il Pretore
ha annullato il licenziamento, ordinando la reintegrazione di Renzo P. nel posto di lavoro
e condannando la società al risarcimento del danno. La Corte dAppello di Roma ha
confermato questa decisione, osservando che non potevano trarsi elementi di prova dallindagine
ispettiva condotta dai funzionari della società, sia perché le dichiarazioni scritte e
orali raccolte da costoro non erano state confermate davanti al giudice nel
contraddittorio dellaltra parte, sia perché gli ispettori non rivestivano la
qualità di pubblici ufficiali.
La Suprema
Corte (Sezione Lavoro n. 15752 del 21 ottobre 2003, Pres. Senese, Rel. Prestipino) ha
rigettato il ricorso dellazienda, in quanto ha ritenuto che la Corte dAppello
abbia correttamente escluso il valore probatorio delle relazioni ispettive. Allepoca
dei fatti ha osservato la Cassazione gli ispettori postali non potevano più
essere considerati pubblici ufficiali, attesa la già avvenuta privatizzazione delle
Poste; daltra parte nemmeno le dichiarazioni raccolte dai pubblici ufficiali possono
rilevare a fini probatori se non sono confermate in giudizio dai soggetti che le hanno
rese.
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