Le dichiarazioni raccolte dal personale ispettivo non possono essere utilizzate dall'azienda per provare la fondatezza degli addebiti rivolti al dipensente.  - Esse devono essere confermate in giudizio (Cassazione Sezione Lavoro n. 15752 del 21 ottobre 2003, Pres. Senese, Rel. Prestipino).


            Renzo P., dipendente della s.p.a. Poste Italiane, è stato licenziato nel dicembre del 1997 con motivazione riferita ad addebiti di comportamenti scorretti nei confronti degli utenti, dei diretti superiori e dei colleghi. Egli ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Roma contestando la fondatezza degli addebiti. L’azienda ha fondato la sua difesa sulle relazioni degli ispettori postali incaricati delle indagini e sulle dichiarazioni raccolte da questi funzionari.
            Il Pretore ha annullato il licenziamento, ordinando la reintegrazione di Renzo P. nel posto di lavoro e condannando la società al risarcimento del danno. La Corte d’Appello di Roma ha confermato questa decisione, osservando che non potevano trarsi elementi di prova dall’indagine ispettiva condotta dai funzionari della società, sia perché le dichiarazioni scritte e orali raccolte da costoro non erano state confermate davanti al giudice nel contraddittorio dell’altra parte, sia perché gli ispettori non rivestivano la qualità di pubblici ufficiali.
            La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 15752 del 21 ottobre 2003, Pres. Senese, Rel. Prestipino) ha rigettato il ricorso dell’azienda, in quanto ha ritenuto che la Corte d’Appello abbia correttamente escluso il valore probatorio delle relazioni ispettive. All’epoca dei fatti – ha osservato la Cassazione – gli ispettori postali non potevano più essere considerati pubblici ufficiali,  attesa la già avvenuta privatizzazione delle Poste; d’altra parte nemmeno le dichiarazioni raccolte dai pubblici ufficiali possono rilevare a fini probatori se non sono confermate in giudizio dai soggetti che le hanno rese.