| SENTENZA N. 210 ANNO 1992 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo
Italiano LA CORTE
COSTITUZIONALE composta dai
signori: Presidente Dott. Aldo
CORASANITI Giudici Prof.
Giuseppe BORZELLINO Dott.
Francesco GRECO Prof.
Gabriele PESCATORE Avv. Ugo
SPAGNOLI Prof.
Francesco Paolo CASAVOLA Prof.
Antonio BALDASSARRE Prof.
Vincenzo CAIANIELLO Avv. Mauro
FERRI Prof. Luigi
MENGONI Prof. Enzo
CHELI Dott. Renato
GRANATA Prof.
Giuliano VASSALLI Prof.
Francesco GUIZZI Prof. Cesare
MIRABELLI ha
pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali),
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, promosso con
ordinanza emessa il 10 giugno 1991 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente
tra Stella Monica e la S.p.A. Impresa G.A.M.B.A. iscritta al n. 600 del registro ordinanze
1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991. Visto l'atto
di costituzione di Stella Monica; udito
nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto in fatto udito
l'avvocato Giorgio Bellotti per Stella Monica 1.- Con ricorso depositato il 27 ottobre
1989, Monica Stella, premesso di aver lavorato alle dipendenze della S.p.A. G.A.M.B.A. con
contratto di lavoro individuale a tempo parziale, ha chiesto al Pretore di Firenze, quale
giudice del lavoro, di dichiarare la nullità della clausola che stabiliva che la
prestazione lavorativa sarebbe stata svolta ad orario ridotto, "durante gli orari
stabiliti dalla Direzione, nel limite complessivo di effettivo lavoro settimanale, pari ad
ore 20"; ha chiesto altresì di condannare la società al pagamento in suo favore
della differenza tra il trattamento economico percepito e quello che le sarebbe invece
spettato in base ad un rapporto a tempo pieno e ciò in ragione sia della dedotta nullità
della clausola limitativa dell'orario, derivante dalla mancata specificazione per iscritto
della distribuzione e dislocazione delle ore di lavoro da prestare in ciascun giorno, sia
del fatto che, a causa dell'effettuazione di prestazioni lavorative ulteriori rispetto
alle 20 ore settimanali pattuite e collocate ad orari variabili nel corso di ciascuna
giornata, le modalità concrete di attuazione del rapporto avevano integrato una messa a
disposizione delle energie lavorative analoga a quella del rapporto a tempo normale. Il Pretore,
con ordinanza del 10 giugno 1991 (r.o. n. 600/91) ha osservato che, secondo
l'interpretazione data dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, all'art. 5, secondo
comma, della legge 19 dicembre 1984, n.863, nel rapporto di lavoro a tempo parziale non è
ammissibile una modifica unilaterale dell'orario di lavoro pattuito (Cass. 21 aprile 1986,
n. 2797; Cass. 22 marzo 1990, n. 2382) ma, sul piano genetico, è possibile adottare
clausole elastiche, con le quali le parti si limitano a determinare la durata del periodo
lavorativo senza specificarne la collocazione temporale, che viene in tal modo rimessa
alle determinazioni unilaterali del datore di lavoro (Cass. n. 2382 del 1990 cit.). Il
giudice a quo osserva altresì che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, la forma
scritta prevista dalla norma impugnata è richiesta ad substantiam, ma la sua mancanza non
produce altro effetto che quello derivante dalla nullità del contratto ex art. 2126 cod.
civ. (Cass. 11 luglio 1989, n.3266; Cass. 11 agosto 1990, n. 8169; Cass. 3 maggio 1991, n.
4811). Ciò
premesso, il giudice a quo ritiene che l'art. 5, secondo comma, della legge 19 dicembre
1984, n. 863, così interpretato, possa confliggere con gli artt. 3, 36 e 38 della
Costituzione sotto due profili: a) in quanto non specifica la necessità che la
distribuzione dell'orario sia precisata, oltre che rispetto al giorno, alla settimana, al
mese e all'anno, altresì nella sua collocazione temporale nell'ambito della giornata; b)
in quanto non disciplina gli effetti della mancanza di forma scritta o della mancanza o
insufficiente formulazione della clausola di distribuzione dell'orario, da ritenere
equivalente a mancanza di forma scritta, nel senso che in tal caso il rapporto si deve
intendere a tempo pieno e a tempo indeterminato. Con riguardo
al primo profilo, il Pretore osserva che se è vero, sulla scorta degli enunciati della
Suprema Corte, che - "il rapporto di lavoro a tempo parziale, in dipendenza della
riduzione quantitativa della prestazione lavorativa e, correlativamente, della
retribuzione, lascia al prestatore d'opera spazio per altre eventuali attività, la cui
programmabilità deve essere salvaguardata, anche all'ovvio fine di percepire, con più
rapporti a tempo parziale, una retribuzione complessiva sufficiente a realizzare
un'esistenza libera e dignitosa" (Cass. n.2392 del 1990 cit.; Cass. 25 febbraio 1988,
n. 2027) - appare contraddittorio consentire alle parti, nel momento genetico, di
attribuire al datore di lavoro un potere unilaterale di determinazione e di variazione
dell'orario confliggente con la lettera e la finalità della norma e suscettibile di
rendere impossibili altre attività lavorative, sì da confliggere non solo con l'art. 36,
ma anche con l'art. 38 Cost., in ragione dei riflessi previdenziali e pensionistici del
rapporto di lavoro a tempo parziale. Con riguardo
al secondo profilo, il giudice a quo ricorda che le prescrizioni laburistiche che
richiedono la forma scritta trovano la propria giustificazione nell'esigenza di tutelare
il contraente ritenuto più debole, esigenza che, del resto, costituisce la ragion
d'essere del diritto del lavoro e della sua specialità. Il vizio di forma, quando questa
è richiesta ad substantiam produce normalmente la nullità della clausola cui il vizio
stesso afferisce, ma nel diritto del lavoro, proprio in ragione della funzione tutoria
insita nella specialità di tale ramo del diritto, il legislatore ha disciplinato gli
effetti di tale nullità in modo non coincidente con quello previsto dalla disciplina dei
contratti in generale, al fine di raggiungere in ogni caso l'obiettivo di tutela in
funzione del quale è stata prescritta la forma solenne. Così, il
patto di prova orale o successivo all'assunzione, nulla disponendo l'art. 2096 sugli
effetti della nullità, è tamquam non esset, e il rapporto di lavoro nasce privo di tale
clausola limitativa, e quindi come normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Cass.
20 agosto 1987, n.6982). L'art. 2125 viceversa dispone espressamente la nullità della
durata del patto di non concorrenza, per la parte eventualmente eccedente il limite di
legge, ma tale nullità non ha riflessi sulla validità del contratto. L'art. 1,
comma terzo, della legge n. 230 del 1962 sancisce l'inefficacia del termine non risultante
da atto scritto, e la conseguente prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato, a
tutela dell'interesse del lavoratore, comunemente sussistente, al carattere definitivo del
rapporto (Cass. 28 gennaio 1987, n. 832). L'art. 8, settimo comma, legge 29 dicembre 1990,
n.407 dispone che in mancanza di forma scritta del contratto di formazione e lavoro il
lavoratore si intende assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tali ultime
disposizioni paiono ispirate ad una presunzione di interesse del lavoratore al rapporto a
tempo indeterminato puro, nonchè ad un valore confirmatorio della norma e sanzionatorio
della sua inosservanza mediante la trasformazione del rapporto, da tempo determinato, o di
formazione e lavoro, in rapporto a tempo indefinito. Tale funzione sanzionatoria è ancor
più evidente nella disposizione di cui all'art. 3, nono comma, stessa legge n.863 del
1984, secondo cui "In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli
obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo
indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto". Dovendosi
invece l'art. 5 della legge n. 863 del 1984 intendere, secondo il diritto vivente, nel
senso che la mancanza della forma scritta produce il solo effetto, ex art. 2126 cod. civ.,
dell'obbligo di retribuire le prestazioni pregresse, ne deriva una irrazionale
contraddittorietà tra voluntas legis di tutela del lavoratore part-time ex artt. 3, 36 e
38 Cost. e funzione pratica di tutta la normazione sul tempo parziale, perchè la norma
non regola più il conflitto di interessi tra le parti in funzione tutoria di quella più
debole, ma pone il lavoratore a tempo parziale, il cui contratto sia nullo per vizio di
forma, alla totale mercè del datore di lavoro. Ciò costituisce lesione dei principi
costituzionali menzionati (ove infatti il lavoratore facesse rilevare la nullità e
manifestasse o notificasse al datore la sua intenzione o volontà di proseguire a
lavorare, a tempo parziale o a tempo pieno che sia, il datore di lavoro potrebbe porre
fine immediatamente alla prestazione lavorativa di fatto, priva di valido atto genetico).
La questione proposta - conclude il giudice a quo - appare pertanto rilevante in causa,
rispetto alla domanda formulata di condanna al pagamento della retribuzione corrispondente
ad un normale rapporto a tempo pieno, e non manifestamente infondata, ex art. 3 Cost.,
sotto il profilo della diversa coerenza di tutela conseguente alla violazione di precetti
a presidio di situazioni analoghe, di pari gravità, e parimenti fornite della garanzia
della forma solenne, ed ex art.36 e 38 Cost., per il venir meno della garanzia retributiva
e previdenziale per fatto esclusivo del datore di lavoro. Nè pare
ostare a tale ordine di considerazioni la preoccupazione dell'indebito arricchimento che
il lavoratore, che abbia lavorato a tempo parziale, riceverebbe dalla conversione a
posteriori del rapporto a tempo pieno, sia perchè il valore deterrente di una
disposizione in tal senso eviterebbe il verificarsi di siffatte situazioni, sia perchè il
valore sanzionatorio di disposizioni similari già comporta effetti di tal genere (come
nel caso dell'art. 3, nono comma, legge n. 863 del 1984 menzionato, in cui il datore di
lavoro inadempiente ha gli obblighi corrispondenti ad un rapporto normale, pur a fronte di
un sinallagma originario che contemplava una prestazione presuntivamente ridotta dalle
esigenze di formazione). 2.- Si è
costituita la parte privata aderendo alle argomentazioni svolte nell'ordinanza di
rimessione. Il
Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto. Considerato in
diritto 1.- La norma
che il Pretore di Firenze sottopone all'esame di questa Corte è rappresentata dall'art.
5, secondo comma, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, secondo cui "Il contratto di
lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le
mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese
e all'anno. Copia del
contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente ispettorato provinciale
del lavoro". Il Pretore premette che la Corte di cassazione ha dato a tale norma
un'interpretazione che consente anche l'adozione di clausole "elastiche", in
virtù delle quali le parti si limitano a determinare la durata del periodo lavorativo
senza specificarne la collocazione nell'unità di tempo immediatamente più ampia, con
conseguente facoltà, per il datore di lavoro, di determinare e variare unilateralmente,
nel corso del rapporto, la collocazione temporale della prestazione lavorativa. Così
intesa, peraltro, la norma confliggerebbe con l'art. 36 della Costituzione, in quanto il
potere dell'imprenditore di determinare e variare unilateralmente l'orario di lavoro nel
rapporto a tempo parziale, rende impossibile al lavoratore di assumere e di programmare
altre occupazioni al fine di percepire, con più rapporti a tempo parziale, una
retribuzione complessiva sufficiente a realizzare un'esistenza libera e dignitosa. Anche
l'art. 38 della Costituzione risulterebbe violato da un simile assetto normativo, per il
pregiudizio che esso determinerebbe alla posizione previdenziale e pensionistica del
lavoratore. Dopo aver
chiesto alla Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma impugnata,
"nella parte in cui non specifica la necessità che la distribuzione dell'orario sia
precisata, oltre che rispetto al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, altresì
nella sua collocazione temporale nell'ambito della giornata", il Pretore affronta il
problema delle conseguenze da collegare alla presenza di clausole in cui manchi o sia
insufficiente la determinazione della distribuzione dell'orario. Al riguardo, il Pretore
deduce che tale ipotesi è equivalente a quella della clausola di distribuzione
dell'orario priva di forma scritta e riferisce che la Cassazione, per quest'ultima
ipotesi, ha ritenuto che la forma scritta è richiesta ad substantiam, ma la sua mancanza
non produce altro effetto che quello derivante dalla nullità del contratto ex art.2126
cod. civ.. A questa interpretazione si collega la seconda censura che il giudice a quo
formula nei confronti del medesimo art. 5. Una simile disciplina, infatti - osserva il
Pretore di Firenze - appare determinare una irrazionale contraddizione con la volontà di
tutela del lavoratore a tempo parziale, che pur ispira la stessa norma legislativa,
nonchè una irrazionale incoerenza con la disciplina prevista per le altre ipotesi di
nullità parziale del contratto di lavoro subordinato, sì da confliggere con gli artt. 3,
36 e 38 della Costituzione. Il lavoratore a tempo parziale il cui contratto sia nullo per
vizio di forma è posto infatti alla totale mercè del datore di lavoro (perchè, se egli
fa valere la nullità, il datore di lavoro può porre immediatamente fine alla prestazione
lavorativa di fatto, priva di valido atto genetico), il che costituisce lesione dei
principi costituzionali sopra menzionati. 2.-
L'interpretazione del citato art. 5, secondo comma, alla quale il giudice a quo fa
riferimento per la prima delle due questioni di costituzionalità sottoposte all'esame di
questa Corte, è formulata nella sentenza della Cassazione, sezione lavoro, 22 marzo 1990,
n. 2382, in cui, in effetti, si legge che "l'obbligo della distribuzione dell'orario
stabilito dal citato art. 5 l. 863 del 1984 ... non implica la necessità di determinare,
oltre alla durata unitaria, la dislocazione temporale della prestazione lavorativa. Di
guisa che nel contratto individuale possono utilmente essere adottate clausole (cosiddette
"rigide") recanti l'indicazione sia della quantità che della collocazione
temporale della prestazione, ovvero clausole (cosiddette "elastiche"), con le
quali le parti si limitano a determinare la durata del periodo lavorativo senza
specificarne la dislocazione nell'unità di tempo immediatamente più ampia". Questa
interpretazione è stata assunta dal Pretore di Firenze a base e ad oggetto dell'ordinanza
di remissione perchè ritenuta "diritto vivente", in ragione dell'affermazione
di essa da parte del Supremo Collegio. Occorre
invece osservare che non sussistono le condizioni perchè l'enunciato interpretativo in
esame sia considerato idoneo a rappresentare un consolidato indirizzo giurisprudenziale. A questo
riguardo, è da rilevare che l'affermazione suddetta - che, peraltro, non risulta essere
stata successivamente ripresa dalla giurisprudenza della Cassazione - non costituiva la
ratio decidendi della richiamata pronunzia, ma rappresentava un semplice obiter dictum. Il caso
sottoposto all'esame della Cassazione, infatti, riguardava contratti di lavoro a tempo
parziale ai quali, come si legge nella motivazione, la normativa impugnata non era
applicabile, essendo stati gli stessi conclusi prima della sua entrata in vigore. La stessa
pronunzia, del resto, dichiara che non aveva alcuna rilevanza, nella fattispecie in esame,
la questione relativa alla dedotta essenzialità della specifica determinazione della
collocazione temporale della prestazione lavorativa. 3.- Se,
quindi, non vi sono elementi per ritenere che l'interpretazione presupposta dal giudice a
quo si sia affermata come "diritto vivente", vi è da osservare che essa non
appare imposta e neppur suggerita dai comuni canoni ermeneutici, mentre preminente rilievo
deve essere riconosciuto, in questo caso, al criterio secondo cui, tra più significati
possibili di una medesima disposizione, l'interprete deve escludere quello, tra di essi,
che non sia coerente con il dettato costituzionale. Sul piano
letterale, la prescrizione secondo cui nel contratto di lavoro a tempo parziale devono
essere indicate, oltre alle mansioni, anche "la distribuzione dell'orario, con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno" non appare poter essere
interpretata nel senso che il legislatore abbia considerato sufficiente l'indicazione
della durata della prestazione lavorativa in riferimento ai parametri temporali
specificati nella norma (e tanto meno in riferimento ad alcuni soltanto di essi). Il
ricorso al termine "distribuzione" ed il riferimento congiunto a tutti i
parametri temporali denotano con chiarezza che il legislatore non ha considerato
sufficiente che il contratto specifichi il numero di ore di lavoro al giorno (ovvero il
numero di giorni alla settimana, al mese o all'anno, ovvero il numero di settimane al mese
o all'anno, ovvero il numero di mesi all'anno) in cui la prestazione lavorativa deve
svolgersi, ma ha inteso stabilire che, se le parti si accordano per un orario giornaliero
di lavoro inferiore a quello ordinario, di tale orario giornaliero deve essere determinata
la "distribuzione" e cioé la collocazione nell'arco della giornata; se le parti
hanno convenuto che il lavoro abbia a svolgersi in un numero di giorni alla settimana
inferiore a quello normale, la "distribuzione" di tali giorni nell'arco della
settimana deve essere preventivamente determinata; se le parti hanno pattuito che la
prestazione lavorativa debba occupare solo alcune settimane o alcuni mesi, deve essere
preventivamente determinato dal contratto quali (e non solo quante) sono le settimane e i
mesi in cui l'impegno lavorativo dovrà essere adempiuto. In definitiva, il legislatore ha
escluso, appunto, l'ammissibilità di qualunque forma di contratto c.d. a chiamata o a
comando (ove, con tali formule si intenda far riferimento a rapporti nei quali il
contratto individuale consente al datore di lavoro di decidere in modo unilaterale quando
utilizzare il singolo dipendente), e di certo lo ha fatto - adottando una precisa
formulazione letterale - con piena consapevolezza e con piena intenzione, posto che simili
figure contrattuali erano già presenti nell'esperienza di alcuni paesi europei e nel
dibattito che aveva preceduto e accompagnato l'elaborazione del testo legislativo. L'ammissibilità
di un contratto di lavoro a tempo parziale nel quale sia riconosciuto il potere del datore
di lavoro di determinare o variare unilateralmente, a proprio arbitrio, la collocazione
temporale della prestazione lavorativa, sarebbe del resto in contraddizione con le ragioni
alle quali è ispirata la disciplina di tale rapporto. Come ha giustamente rilevato la
giurisprudenza della Cassazione, il rapporto di lavoro a tempo parziale "si distingue
da quello a tempo pieno per il fatto che, in dipendenza della riduzione quantitativa della
prestazione lavorativa (e, correlativamente, della retribuzione), lascia al prestatore
d'opera un largo spazio per altre eventuali attività, la cui programmabilità, da parte
dello stesso prestatore d'opera, deve essere salvaguardata, anche all'ovvio fine di
consentirgli di percepire, con più rapporti a tempo parziale, una retribuzione
complessiva che sia sufficiente (art.36, primo comma, della Costituzione) a realizzare
un'esistenza libera e dignitosa". E su tali rilievi la medesima giurisprudenza ha
basato l'affermazione che "il carattere necessariamente bilaterale della volontà in
ordine a tale riduzione nonchè alla collocazione della prestazione lavorativa in un
determinato orario (reputato dalle parti come il più corrispondente ai propri interessi)
comporta che ogni modifica di detto orario non possa essere attuata unilateralmente dal
datore di lavoro in forza del suo potere di organizzazione dell'attività aziendale,
essendo invece necessario il mutuo consenso di entrambe le parti" (Cass., sez. lav.,
22 marzo 1990, n.2382). É del tutto
evidente, peraltro, che le stesse ragioni che escludono il potere del datore di lavoro di
variare unilateralmente la pattuita collocazione temporale della prestazione lavorativa
ridotta, conducono altresì ad escludere l'ammissibilità di pattuizioni che attribuiscano
al datore di lavoro un simile potere. Clausole di questo genere, infatti, farebbero venir
meno la possibilità, per il lavoratore, di programmare altre attività con le quali
integrare il reddito lavorativo ricavato dal rapporto a tempo parziale. Tale possibilità
- come è stato osservato - deve invece essere salvaguardata, poichè soltanto essa rende
legittimo che dal singolo rapporto il lavoratore possa ricevere una retribuzione inferiore
a quella sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera e
dignitosa. Sarebbe
inoltre certamente lesivo della libertà del lavoratore che da un contratto di lavoro
subordinato potesse derivare un suo assoggettamento ad un potere di chiamata esercitabile,
non già entro coordinate temporali contrattualmente predeterminate od oggettivamente
predeterminabili, ma ad libitum, con soppressione, quindi, di qualunque spazio di libera
disponibilità del proprio tempo di vita, compreso quello non impegnato dall'attività
lavorativa. A questo riguardo non è superfluo ricordare quale particolare rilievo riveste
il rapporto a tempo parziale per il lavoro femminile: per molte donne è questa, infatti,
la figura contrattuale che rende possibile il loro ingresso o la loro permanenza nel mondo
del lavoro, perchè consente di contemperare l'attività lavorativa con quegli impegni di
assistenza familiare che ancor oggi gravano di fatto prevalentemente sulla donna. Ma è
chiaro che queste esigenze verrebbero completamente obliterate ove fosse consentito
pattuire la variabilità unilaterale della collocazione temporale della prestazione
lavorativa. Il
significato proprio della rigorosa formulazione della norma legislativa appare pienamente
coerente con la necessaria salvaguardia di tali principi e di tali esigenze. Non vi è
quindi alcuna ragione nè alcuna possibilità di attribuire alla norma stessa
un'interpretazione tale da consentire la pattuizione di contratti di lavoro a tempo
parziale nei quali la collocazione temporale della prestazione lavorativa nell'ambito
della giornata, della settimana, del mese e dell'anno non sia determinata - o non sia resa
determinabile in base a criteri oggettivi - ma sia invece rimessa allo jus variandi del
datore di lavoro. La questione di costituzionalità in esame - fondata su un'opposta
interpretazione della norma - deve quindi essere dichiarata non fondata. 4.- La
seconda questione di costituzionalità investe, come già si è rilevato, la disciplina
applicabile - secondo la giurisprudenza della Cassazione - al contratto di lavoro a tempo
parziale privo della forma scritta richiesta dal comma secondo del citato art. 5, ipotesi
alla quale il giudice a quo ritiene assimilabile quella della clausola di distribuzione
dell'orario priva della necessaria determinatezza. Per il
profilo che ha riguardo al difetto di forma scritta del contratto di lavoro a tempo
parziale o della clausola di riduzione e di distribuzione dell'orario, la questione non
può essere esaminata perchè priva di rilevanza nel giudizio a quo. Nel caso che
il Pretore di Firenze deve decidere, infatti, il contratto era stato stipulato per
iscritto e scritta era altresì la clausola che regolava la distribuzione dell'orario
rimettendola alla determinazione unilaterale del datore di lavoro. La contrarietà alla
legge della clausola pattuita attiene al contenuto e non alla forma di essa ed
un'eventuale identità o connessione di profili logici e giuridici non toglie che la
questione relativa agli effetti del vizio di forma è diversa dalla questione relativa
agli effetti della contrarietà a norme imperative del contenuto sostanziale della
clausola di distribuzione dell'orario. 5.- Per gli
stessi motivi deve escludersi che - con riferimento alla disciplina degli effetti di una
clausola di distribuzione dell'orario priva della necessaria determinatezza e che lasci al
datore di lavoro il potere di decidere unilateralmente, nel corso del rapporto, la
collocazione temporale della prestazione lavorativa - vi sia un'interpretazione
giurisprudenziale consolidata - conforme a quella che il giudice a quo ha posto a base
della questione - secondo cui dalla nullità di una simile clausola deriverebbe, o
potrebbe derivare, la nullità dell'intero contratto, con conseguente applicazione
dell'art. 2126 cod. civ.. L'indirizzo
della Cassazione richiamato nell'ordinanza di rimessione ha infatti riguardo ad ipotesi di
contratti di lavoro a tempo parziale ritenuti nulli per difetto di forma scritta, sicchè
la ratio decidendi di tali sentenze non coinvolge direttamente la soluzione interpretativa
presupposta dalla questione di costituzionalità che il Pretore di Firenze sottopone
all'esame di questa Corte. Di tale
soluzione interpretativa deve quindi essere esaminata la validità, prima di poter basare
su di essa una censura di incostituzionalità della norma legislativa. Ed anche in questo
caso viene in rilievo il fondamentale principio ermeneutico, secondo cui l'interprete deve
comunque escludere, tra più significati possibili di una disposizione, quello che non sia
coerente con il dettato costituzionale, cosicchè una legge non può essere ritenuta
invalida, perchè incostituzionale, fino a quando ne sia possibile un'interpretazione
costituzionalmente conforme. 6.- Nel caso
di nullità della clausola di riduzione e distribuzione dell'orario, la nullità
dell'intero contratto di lavoro (e la conseguente applicabilità della sola salvaguardia
prevista dall'art. 2126 cod. civ.) è stata sostenuta principalmente sulla base dell'art.
1419, primo comma, cod. civ., secondo cui la nullità parziale di un contratto o la
nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i
contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita
dalla nullità. É da
condividere l'opinione del Pretore di Firenze, secondo cui sarebbe palesemente irrazionale
che dalla violazione di una norma imperativa regolante il contenuto del contratto di
lavoro a tempo parziale e posta proprio al fine di tutelare il lavoratore contro la
pattuizione di clausole vessatorie, potesse derivare la liberazione del datore di lavoro
da ogni vincolo contrattuale. Se questi fossero gli effetti della normativa in esame, essa
di certo non sarebbe in sintonia con la Costituzione. Ma la
suddetta paradossale conclusione non è certamente imposta dall'ordinamento legislativo. L'art. 1419,
primo comma, infatti, non è applicabile rispetto al contratto di lavoro, allorquando la
nullità della clausola derivi dalla contrarietà di essa a norme imperative poste a
tutela del lavoratore, così come, più in generale, la disciplina degli effetti della
contrarietà del contratto a norme imperative trova in questo campo (come anche in altri)
significativi adattamenti, volti appunto ad evitare la conseguenza della nullità del
contratto. Ciò, in ragione del fatto che, se la norma imperativa è posta a protezione di
uno dei contraenti, nella presunzione che il testo contrattuale gli sia imposto dall'altro
contraente, la nullità integrale del contratto nuocerebbe, anzichè giovare, al
contraente che il legislatore intende proteggere. Così non si dubita che non si estende
all'intero contratto la nullità, per motivi di forma o di contenuto, del patto di prova
(art. 2096 cod. civ.) o del patto di non concorrenza (art.2125), oppure del patto con cui
venga attribuito al datore di lavoro un potere illimitato e incondizionato di variare
unilateralmente le mansioni o il luogo di lavoro (art. 2103, secondo comma) ovvero della
clausola appositiva di un termine alla durata del contratto di lavoro (legge 18 aprile
1962, n. 230), ovvero della clausola che preveda la risoluzione del rapporto di lavoro in
caso di matrimonio (art. 1 legge 9 gennaio 1963, n.7), e così via. Ed il medesimo assetto
si registra anche rispetto a pattuizioni che incidono sullo stesso schema causale del
contratto: così è per l'apprendistato (legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive
modificazioni) e per il contratto di formazione lavoro (art. 3 decreto- legge 30 ottobre
1984, n. 726 e art. 8 legge 29 dicembre 1990, n.407), posto che la nullità delle relative
pattuizioni - per motivi di forma o procedimentali ovvero per difetto delle condizioni
sostanziali di ammissibilità di tali figure contrattuali - non è comunque idonea a
travolgere integralmente il contratto, ma ne determina la c.d. conversione in un
"normale" contratto di lavoro (o meglio, la qualificazione del rapporto come
normale rapporto di lavoro, in ragione della inefficacia della pattuizione relativa alla
scelta del tipo contrattuale speciale) senza che vi si spazio per l'indagine - oggettiva o
soggettiva - circa la comune volontà dei contraenti in ordine a tale esito. Tutto ciò,
del resto, rappresenta una naturale e generale conseguenza del fatto che, nel campo del
diritto del lavoro - in ragione della diseguaglianza di fatto delle parti del contratto,
dell'immanenza della persona del lavoratore nel contenuto del rapporto e, infine,
dell'incidenza che la disciplina di quest'ultimo ha rispetto ad interessi sociali e
collettivi - le norme imperative non assolvono solo al ruolo di condizioni di efficacia
giuridica della volontà negoziale, ma, insieme alle norme collettive, regolano
direttamente il rapporto, in misura certamente prevalente rispetto all'autonomia
individuale, cosicchè il rapporto di lavoro, che pur trae vita dal contratto, è invece
regolato soprattutto da fonti eteronome, indipendentemente dalla comune volontà dei
contraenti ed anche contro di essa. Non hanno quindi modo di trovare applicazione, in
questo campo, quei limiti alla operatività del principio di conservazione del rapporto
che sono strettamente collegati all'identificazione nel contratto della fonte primaria del
regolamento negoziale, come si verifica nell'ambito della disciplina comune dei contratti.
E la violazione del modello di contratto e di rapporto imposto all'autonomia individuale
dà luogo, di regola, alla conformazione reale del rapporto concreto al modello prescritto
- per via di sostituzione o integrazione della disciplina pattuita con quella legale
ovvero per via del disconoscimento di effetti alla sola disposizione contrattuale
illegittima - e non già alla riduzione del rapporto reale ad una condizione di totale o
parziale irrilevanza giuridica. L'art. 2126
cod. civ., del resto - come risulta dall'esame della giurisprudenza - ha sempre trovato
applicazione rispetto ad ipotesi in cui la nullità del contratto derivava dalla
contrarietà a norme imperative riguardanti il fatto stesso della costituzione e
dell'esistenza del rapporto (ad esempio, ipotesi in cui l'esercizio di una determinata
attività lavorativa era condizionata all'iscrizione in un albo o elenco o al possesso di
una determinata autorizzazione; ipotesi in cui l'instaurazione del rapporto era vietata da
una norma di legge, come si verifica per le assunzioni senza concorso ove tale
procedimento sia prescritto dalla legge a pena di nullità; ipotesi di lavoro prestato da
minori di età inferiore a 14 anni; e così via) e non anche ad ipotesi di difformità tra
la disciplina del rapporto pattuita dalle parti rispetto a quella dettata dalla legge o
dalla contrattazione collettiva. Deve quindi
escludersi che, nell'ipotesi di nullità della clausola di riduzione e distribuzione
dell'orario di lavoro che dia al datore di lavoro il potere di variare liberamente e
unilateralmente la collocazione temporale della prestazione lavorativa, si possa
verificare l'estensione della nullità all'intero contratto. 7.- La
configurazione da dare alla fattispecie che risulta da tale evenienza costituisce un
problema suscettibile di una pluralità di soluzioni, la scelta tra le quali dipende dalle
caratteristiche del caso concreto ed anche da opzioni interpretative che spettano ai
giudici ordinari e non alla Corte. Non può
quindi trovare avallo, in questa sede, l'implicazione che il giudice a quo ha chiesto
invece alla Corte di dichiarare, e cioé che in caso di nullità della clausola di
distribuzione dell'orario il rapporto si deve intendere a tempo pieno, con conseguente
diritto alla retribuzione integrale per il periodo pregresso. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE
COSTITUZIONALE dichiara non
fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a
sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito, con modificazioni, nella
legge 19 dicembre 1984, n. 863. Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/05/92. Aldo
CORASANITI, Presidente Ugo
SPAGNOLI, Redattore Depositata
in cancelleria il 15/05/92. SENTENZA N. 210 ANNO 1992 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai
signori: Presidente Dott. Aldo
CORASANITI Giudici Prof. Giuseppe
BORZELLINO Dott. Francesco
GRECO Prof. Gabriele
PESCATORE Avv. Ugo SPAGNOLI Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA Prof. Antonio
BALDASSARRE Prof. Vincenzo
CAIANIELLO Avv. Mauro FERRI Prof. Luigi MENGONI Prof. Enzo CHELI Dott. Renato GRANATA Prof. Giuliano
VASSALLI Prof. Francesco
GUIZZI Prof. Cesare
MIRABELLI ha pronunciato la
seguente SENTENZA nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, promosso con ordinanza emessa il
10 giugno 1991 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Stella Monica e
la S.p.A. Impresa G.A.M.B.A. iscritta al n. 600 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991. Visto l'atto di
costituzione di Stella Monica; udito nell'udienza
pubblica del 21 gennaio 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto in fatto udito l'avvocato
Giorgio Bellotti per Stella Monica 1.- Con ricorso depositato il 27 ottobre 1989, Monica
Stella, premesso di aver lavorato alle dipendenze della S.p.A. G.A.M.B.A. con contratto di
lavoro individuale a tempo parziale, ha chiesto al Pretore di Firenze, quale giudice del
lavoro, di dichiarare la nullità della clausola che stabiliva che la prestazione
lavorativa sarebbe stata svolta ad orario ridotto, "durante gli orari stabiliti dalla
Direzione, nel limite complessivo di effettivo lavoro settimanale, pari ad ore 20";
ha chiesto altresì di condannare la società al pagamento in suo favore della differenza
tra il trattamento economico percepito e quello che le sarebbe invece spettato in base ad
un rapporto a tempo pieno e ciò in ragione sia della dedotta nullità della clausola
limitativa dell'orario, derivante dalla mancata specificazione per iscritto della
distribuzione e dislocazione delle ore di lavoro da prestare in ciascun giorno, sia del
fatto che, a causa dell'effettuazione di prestazioni lavorative ulteriori rispetto alle 20
ore settimanali pattuite e collocate ad orari variabili nel corso di ciascuna giornata, le
modalità concrete di attuazione del rapporto avevano integrato una messa a disposizione
delle energie lavorative analoga a quella del rapporto a tempo normale. Il Pretore, con
ordinanza del 10 giugno 1991 (r.o. n. 600/91) ha osservato che, secondo l'interpretazione
data dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, all'art. 5, secondo comma, della
legge 19 dicembre 1984, n.863, nel rapporto di lavoro a tempo parziale non è ammissibile
una modifica unilaterale dell'orario di lavoro pattuito (Cass. 21 aprile 1986, n. 2797;
Cass. 22 marzo 1990, n. 2382) ma, sul piano genetico, è possibile adottare clausole
elastiche, con le quali le parti si limitano a determinare la durata del periodo
lavorativo senza specificarne la collocazione temporale, che viene in tal modo rimessa
alle determinazioni unilaterali del datore di lavoro (Cass. n. 2382 del 1990 cit.). Il
giudice a quo osserva altresì che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, la forma
scritta prevista dalla norma impugnata è richiesta ad substantiam, ma la sua mancanza non
produce altro effetto che quello derivante dalla nullità del contratto ex art. 2126 cod.
civ. (Cass. 11 luglio 1989, n.3266; Cass. 11 agosto 1990, n. 8169; Cass. 3 maggio 1991, n.
4811). Ciò premesso, il
giudice a quo ritiene che l'art. 5, secondo comma, della legge 19 dicembre 1984, n. 863,
così interpretato, possa confliggere con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione sotto
due profili: a) in quanto non specifica la necessità che la distribuzione dell'orario sia
precisata, oltre che rispetto al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, altresì
nella sua collocazione temporale nell'ambito della giornata; b) in quanto non disciplina
gli effetti della mancanza di forma scritta o della mancanza o insufficiente formulazione
della clausola di distribuzione dell'orario, da ritenere equivalente a mancanza di forma
scritta, nel senso che in tal caso il rapporto si deve intendere a tempo pieno e a tempo
indeterminato. Con riguardo al
primo profilo, il Pretore osserva che se è vero, sulla scorta degli enunciati della
Suprema Corte, che - "il rapporto di lavoro a tempo parziale, in dipendenza della
riduzione quantitativa della prestazione lavorativa e, correlativamente, della
retribuzione, lascia al prestatore d'opera spazio per altre eventuali attività, la cui
programmabilità deve essere salvaguardata, anche all'ovvio fine di percepire, con più
rapporti a tempo parziale, una retribuzione complessiva sufficiente a realizzare
un'esistenza libera e dignitosa" (Cass. n.2392 del 1990 cit.; Cass. 25 febbraio 1988,
n. 2027) - appare contraddittorio consentire alle parti, nel momento genetico, di
attribuire al datore di lavoro un potere unilaterale di determinazione e di variazione
dell'orario confliggente con la lettera e la finalità della norma e suscettibile di
rendere impossibili altre attività lavorative, sì da confliggere non solo con l'art. 36,
ma anche con l'art. 38 Cost., in ragione dei riflessi previdenziali e pensionistici del
rapporto di lavoro a tempo parziale. Con riguardo al
secondo profilo, il giudice a quo ricorda che le prescrizioni laburistiche che richiedono
la forma scritta trovano la propria giustificazione nell'esigenza di tutelare il
contraente ritenuto più debole, esigenza che, del resto, costituisce la ragion d'essere
del diritto del lavoro e della sua specialità. Il vizio di forma, quando questa è
richiesta ad substantiam produce normalmente la nullità della clausola cui il vizio
stesso afferisce, ma nel diritto del lavoro, proprio in ragione della funzione tutoria
insita nella specialità di tale ramo del diritto, il legislatore ha disciplinato gli
effetti di tale nullità in modo non coincidente con quello previsto dalla disciplina dei
contratti in generale, al fine di raggiungere in ogni caso l'obiettivo di tutela in
funzione del quale è stata prescritta la forma solenne. Così, il patto di
prova orale o successivo all'assunzione, nulla disponendo l'art. 2096 sugli effetti della
nullità, è tamquam non esset, e il rapporto di lavoro nasce privo di tale clausola
limitativa, e quindi come normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Cass. 20
agosto 1987, n.6982). L'art. 2125 viceversa dispone espressamente la nullità della durata
del patto di non concorrenza, per la parte eventualmente eccedente il limite di legge, ma
tale nullità non ha riflessi sulla validità del contratto. L'art. 1, comma
terzo, della legge n. 230 del 1962 sancisce l'inefficacia del termine non risultante da
atto scritto, e la conseguente prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato, a tutela
dell'interesse del lavoratore, comunemente sussistente, al carattere definitivo del
rapporto (Cass. 28 gennaio 1987, n. 832). L'art. 8, settimo comma, legge 29 dicembre 1990,
n.407 dispone che in mancanza di forma scritta del contratto di formazione e lavoro il
lavoratore si intende assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tali ultime
disposizioni paiono ispirate ad una presunzione di interesse del lavoratore al rapporto a
tempo indeterminato puro, nonchè ad un valore confirmatorio della norma e sanzionatorio
della sua inosservanza mediante la trasformazione del rapporto, da tempo determinato, o di
formazione e lavoro, in rapporto a tempo indefinito. Tale funzione sanzionatoria è ancor
più evidente nella disposizione di cui all'art. 3, nono comma, stessa legge n.863 del
1984, secondo cui "In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli
obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo
indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto". Dovendosi invece
l'art. 5 della legge n. 863 del 1984 intendere, secondo il diritto vivente, nel senso che
la mancanza della forma scritta produce il solo effetto, ex art. 2126 cod. civ.,
dell'obbligo di retribuire le prestazioni pregresse, ne deriva una irrazionale
contraddittorietà tra voluntas legis di tutela del lavoratore part-time ex artt. 3, 36 e
38 Cost. e funzione pratica di tutta la normazione sul tempo parziale, perchè la norma
non regola più il conflitto di interessi tra le parti in funzione tutoria di quella più
debole, ma pone il lavoratore a tempo parziale, il cui contratto sia nullo per vizio di
forma, alla totale mercè del datore di lavoro. Ciò costituisce lesione dei principi
costituzionali menzionati (ove infatti il lavoratore facesse rilevare la nullità e
manifestasse o notificasse al datore la sua intenzione o volontà di proseguire a
lavorare, a tempo parziale o a tempo pieno che sia, il datore di lavoro potrebbe porre
fine immediatamente alla prestazione lavorativa di fatto, priva di valido atto genetico).
La questione proposta - conclude il giudice a quo - appare pertanto rilevante in causa,
rispetto alla domanda formulata di condanna al pagamento della retribuzione corrispondente
ad un normale rapporto a tempo pieno, e non manifestamente infondata, ex art. 3 Cost.,
sotto il profilo della diversa coerenza di tutela conseguente alla violazione di precetti
a presidio di situazioni analoghe, di pari gravità, e parimenti fornite della garanzia
della forma solenne, ed ex art.36 e 38 Cost., per il venir meno della garanzia retributiva
e previdenziale per fatto esclusivo del datore di lavoro. Nè pare ostare a
tale ordine di considerazioni la preoccupazione dell'indebito arricchimento che il
lavoratore, che abbia lavorato a tempo parziale, riceverebbe dalla conversione a
posteriori del rapporto a tempo pieno, sia perchè il valore deterrente di una
disposizione in tal senso eviterebbe il verificarsi di siffatte situazioni, sia perchè il
valore sanzionatorio di disposizioni similari già comporta effetti di tal genere (come
nel caso dell'art. 3, nono comma, legge n. 863 del 1984 menzionato, in cui il datore di
lavoro inadempiente ha gli obblighi corrispondenti ad un rapporto normale, pur a fronte di
un sinallagma originario che contemplava una prestazione presuntivamente ridotta dalle
esigenze di formazione). 2.- Si è costituita
la parte privata aderendo alle argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione. Il Presidente del
Consiglio dei ministri non è intervenuto. Considerato in diritto 1.- La norma che il
Pretore di Firenze sottopone all'esame di questa Corte è rappresentata dall'art. 5,
secondo comma, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, secondo cui "Il contratto di
lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le
mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese
e all'anno. Copia del contratto
deve essere inviata entro trenta giorni al competente ispettorato provinciale del
lavoro". Il Pretore premette che la Corte di cassazione ha dato a tale norma
un'interpretazione che consente anche l'adozione di clausole "elastiche", in
virtù delle quali le parti si limitano a determinare la durata del periodo lavorativo
senza specificarne la collocazione nell'unità di tempo immediatamente più ampia, con
conseguente facoltà, per il datore di lavoro, di determinare e variare unilateralmente,
nel corso del rapporto, la collocazione temporale della prestazione lavorativa. Così intesa,
peraltro, la norma confliggerebbe con l'art. 36 della Costituzione, in quanto il potere
dell'imprenditore di determinare e variare unilateralmente l'orario di lavoro nel rapporto
a tempo parziale, rende impossibile al lavoratore di assumere e di programmare altre
occupazioni al fine di percepire, con più rapporti a tempo parziale, una retribuzione
complessiva sufficiente a realizzare un'esistenza libera e dignitosa. Anche l'art. 38
della Costituzione risulterebbe violato da un simile assetto normativo, per il pregiudizio
che esso determinerebbe alla posizione previdenziale e pensionistica del lavoratore. Dopo aver chiesto
alla Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma impugnata,
"nella parte in cui non specifica la necessità che la distribuzione dell'orario sia
precisata, oltre che rispetto al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, altresì
nella sua collocazione temporale nell'ambito della giornata", il Pretore affronta il
problema delle conseguenze da collegare alla presenza di clausole in cui manchi o sia
insufficiente la determinazione della distribuzione dell'orario. Al riguardo, il Pretore
deduce che tale ipotesi è equivalente a quella della clausola di distribuzione
dell'orario priva di forma scritta e riferisce che la Cassazione, per quest'ultima
ipotesi, ha ritenuto che la forma scritta è richiesta ad substantiam, ma la sua mancanza
non produce altro effetto che quello derivante dalla nullità del contratto ex art.2126
cod. civ.. A questa interpretazione si collega la seconda censura che il giudice a quo
formula nei confronti del medesimo art. 5. Una simile disciplina, infatti - osserva il
Pretore di Firenze - appare determinare una irrazionale contraddizione con la volontà di
tutela del lavoratore a tempo parziale, che pur ispira la stessa norma legislativa,
nonchè una irrazionale incoerenza con la disciplina prevista per le altre ipotesi di
nullità parziale del contratto di lavoro subordinato, sì da confliggere con gli artt. 3,
36 e 38 della Costituzione. Il lavoratore a tempo parziale il cui contratto sia nullo per
vizio di forma è posto infatti alla totale mercè del datore di lavoro (perchè, se egli
fa valere la nullità, il datore di lavoro può porre immediatamente fine alla prestazione
lavorativa di fatto, priva di valido atto genetico), il che costituisce lesione dei
principi costituzionali sopra menzionati. 2.-
L'interpretazione del citato art. 5, secondo comma, alla quale il giudice a quo fa
riferimento per la prima delle due questioni di costituzionalità sottoposte all'esame di
questa Corte, è formulata nella sentenza della Cassazione, sezione lavoro, 22 marzo 1990,
n. 2382, in cui, in effetti, si legge che "l'obbligo della distribuzione dell'orario
stabilito dal citato art. 5 l. 863 del 1984 ... non implica la necessità di determinare,
oltre alla durata unitaria, la dislocazione temporale della prestazione lavorativa. Di
guisa che nel contratto individuale possono utilmente essere adottate clausole (cosiddette
"rigide") recanti l'indicazione sia della quantità che della collocazione
temporale della prestazione, ovvero clausole (cosiddette "elastiche"), con le
quali le parti si limitano a determinare la durata del periodo lavorativo senza
specificarne la dislocazione nell'unità di tempo immediatamente più ampia". Questa
interpretazione è stata assunta dal Pretore di Firenze a base e ad oggetto dell'ordinanza
di remissione perchè ritenuta "diritto vivente", in ragione dell'affermazione
di essa da parte del Supremo Collegio. Occorre invece
osservare che non sussistono le condizioni perchè l'enunciato interpretativo in esame sia
considerato idoneo a rappresentare un consolidato indirizzo giurisprudenziale. A questo riguardo,
è da rilevare che l'affermazione suddetta - che, peraltro, non risulta essere stata
successivamente ripresa dalla giurisprudenza della Cassazione - non costituiva la ratio
decidendi della richiamata pronunzia, ma rappresentava un semplice obiter dictum. Il caso sottoposto
all'esame della Cassazione, infatti, riguardava contratti di lavoro a tempo parziale ai
quali, come si legge nella motivazione, la normativa impugnata non era applicabile,
essendo stati gli stessi conclusi prima della sua entrata in vigore. La stessa pronunzia,
del resto, dichiara che non aveva alcuna rilevanza, nella fattispecie in esame, la
questione relativa alla dedotta essenzialità della specifica determinazione della
collocazione temporale della prestazione lavorativa. 3.- Se, quindi, non
vi sono elementi per ritenere che l'interpretazione presupposta dal giudice a quo si sia
affermata come "diritto vivente", vi è da osservare che essa non appare imposta
e neppur suggerita dai comuni canoni ermeneutici, mentre preminente rilievo deve essere
riconosciuto, in questo caso, al criterio secondo cui, tra più significati possibili di
una medesima disposizione, l'interprete deve escludere quello, tra di essi, che non sia
coerente con il dettato costituzionale. Sul piano letterale,
la prescrizione secondo cui nel contratto di lavoro a tempo parziale devono essere
indicate, oltre alle mansioni, anche "la distribuzione dell'orario, con riferimento
al giorno, alla settimana, al mese e all'anno" non appare poter essere interpretata
nel senso che il legislatore abbia considerato sufficiente l'indicazione della durata
della prestazione lavorativa in riferimento ai parametri temporali specificati nella norma
(e tanto meno in riferimento ad alcuni soltanto di essi). Il ricorso al termine
"distribuzione" ed il riferimento congiunto a tutti i parametri temporali
denotano con chiarezza che il legislatore non ha considerato sufficiente che il contratto
specifichi il numero di ore di lavoro al giorno (ovvero il numero di giorni alla
settimana, al mese o all'anno, ovvero il numero di settimane al mese o all'anno, ovvero il
numero di mesi all'anno) in cui la prestazione lavorativa deve svolgersi, ma ha inteso
stabilire che, se le parti si accordano per un orario giornaliero di lavoro inferiore a
quello ordinario, di tale orario giornaliero deve essere determinata la
"distribuzione" e cioé la collocazione nell'arco della giornata; se le parti
hanno convenuto che il lavoro abbia a svolgersi in un numero di giorni alla settimana
inferiore a quello normale, la "distribuzione" di tali giorni nell'arco della
settimana deve essere preventivamente determinata; se le parti hanno pattuito che la
prestazione lavorativa debba occupare solo alcune settimane o alcuni mesi, deve essere
preventivamente determinato dal contratto quali (e non solo quante) sono le settimane e i
mesi in cui l'impegno lavorativo dovrà essere adempiuto. In definitiva, il legislatore ha
escluso, appunto, l'ammissibilità di qualunque forma di contratto c.d. a chiamata o a
comando (ove, con tali formule si intenda far riferimento a rapporti nei quali il
contratto individuale consente al datore di lavoro di decidere in modo unilaterale quando
utilizzare il singolo dipendente), e di certo lo ha fatto - adottando una precisa
formulazione letterale - con piena consapevolezza e con piena intenzione, posto che simili
figure contrattuali erano già presenti nell'esperienza di alcuni paesi europei e nel
dibattito che aveva preceduto e accompagnato l'elaborazione del testo legislativo. L'ammissibilità di
un contratto di lavoro a tempo parziale nel quale sia riconosciuto il potere del datore di
lavoro di determinare o variare unilateralmente, a proprio arbitrio, la collocazione
temporale della prestazione lavorativa, sarebbe del resto in contraddizione con le ragioni
alle quali è ispirata la disciplina di tale rapporto. Come ha giustamente rilevato la
giurisprudenza della Cassazione, il rapporto di lavoro a tempo parziale "si distingue
da quello a tempo pieno per il fatto che, in dipendenza della riduzione quantitativa della
prestazione lavorativa (e, correlativamente, della retribuzione), lascia al prestatore
d'opera un largo spazio per altre eventuali attività, la cui programmabilità, da parte
dello stesso prestatore d'opera, deve essere salvaguardata, anche all'ovvio fine di
consentirgli di percepire, con più rapporti a tempo parziale, una retribuzione
complessiva che sia sufficiente (art.36, primo comma, della Costituzione) a realizzare
un'esistenza libera e dignitosa". E su tali rilievi la medesima giurisprudenza ha
basato l'affermazione che "il carattere necessariamente bilaterale della volontà in
ordine a tale riduzione nonchè alla collocazione della prestazione lavorativa in un
determinato orario (reputato dalle parti come il più corrispondente ai propri interessi)
comporta che ogni modifica di detto orario non possa essere attuata unilateralmente dal
datore di lavoro in forza del suo potere di organizzazione dell'attività aziendale,
essendo invece necessario il mutuo consenso di entrambe le parti" (Cass., sez. lav.,
22 marzo 1990, n.2382). É del tutto
evidente, peraltro, che le stesse ragioni che escludono il potere del datore di lavoro di
variare unilateralmente la pattuita collocazione temporale della prestazione lavorativa
ridotta, conducono altresì ad escludere l'ammissibilità di pattuizioni che attribuiscano
al datore di lavoro un simile potere. Clausole di questo genere, infatti, farebbero venir
meno la possibilità, per il lavoratore, di programmare altre attività con le quali
integrare il reddito lavorativo ricavato dal rapporto a tempo parziale. Tale possibilità
- come è stato osservato - deve invece essere salvaguardata, poichè soltanto essa rende
legittimo che dal singolo rapporto il lavoratore possa ricevere una retribuzione inferiore
a quella sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera e
dignitosa. Sarebbe inoltre
certamente lesivo della libertà del lavoratore che da un contratto di lavoro subordinato
potesse derivare un suo assoggettamento ad un potere di chiamata esercitabile, non già
entro coordinate temporali contrattualmente predeterminate od oggettivamente
predeterminabili, ma ad libitum, con soppressione, quindi, di qualunque spazio di libera
disponibilità del proprio tempo di vita, compreso quello non impegnato dall'attività
lavorativa. A questo riguardo non è superfluo ricordare quale particolare rilievo riveste
il rapporto a tempo parziale per il lavoro femminile: per molte donne è questa, infatti,
la figura contrattuale che rende possibile il loro ingresso o la loro permanenza nel mondo
del lavoro, perchè consente di contemperare l'attività lavorativa con quegli impegni di
assistenza familiare che ancor oggi gravano di fatto prevalentemente sulla donna. Ma è
chiaro che queste esigenze verrebbero completamente obliterate ove fosse consentito
pattuire la variabilità unilaterale della collocazione temporale della prestazione
lavorativa. Il significato
proprio della rigorosa formulazione della norma legislativa appare pienamente coerente con
la necessaria salvaguardia di tali principi e di tali esigenze. Non vi è quindi alcuna
ragione nè alcuna possibilità di attribuire alla norma stessa un'interpretazione tale da
consentire la pattuizione di contratti di lavoro a tempo parziale nei quali la
collocazione temporale della prestazione lavorativa nell'ambito della giornata, della
settimana, del mese e dell'anno non sia determinata - o non sia resa determinabile in base
a criteri oggettivi - ma sia invece rimessa allo jus variandi del datore di lavoro. La
questione di costituzionalità in esame - fondata su un'opposta interpretazione della
norma - deve quindi essere dichiarata non fondata. 4.- La seconda
questione di costituzionalità investe, come già si è rilevato, la disciplina
applicabile - secondo la giurisprudenza della Cassazione - al contratto di lavoro a tempo
parziale privo della forma scritta richiesta dal comma secondo del citato art. 5, ipotesi
alla quale il giudice a quo ritiene assimilabile quella della clausola di distribuzione
dell'orario priva della necessaria determinatezza. Per il profilo che
ha riguardo al difetto di forma scritta del contratto di lavoro a tempo parziale o della
clausola di riduzione e di distribuzione dell'orario, la questione non può essere
esaminata perchè priva di rilevanza nel giudizio a quo. Nel caso che il
Pretore di Firenze deve decidere, infatti, il contratto era stato stipulato per iscritto e
scritta era altresì la clausola che regolava la distribuzione dell'orario rimettendola
alla determinazione unilaterale del datore di lavoro. La contrarietà alla legge della
clausola pattuita attiene al contenuto e non alla forma di essa ed un'eventuale identità
o connessione di profili logici e giuridici non toglie che la questione relativa agli
effetti del vizio di forma è diversa dalla questione relativa agli effetti della
contrarietà a norme imperative del contenuto sostanziale della clausola di distribuzione
dell'orario. 5.- Per gli stessi
motivi deve escludersi che - con riferimento alla disciplina degli effetti di una clausola
di distribuzione dell'orario priva della necessaria determinatezza e che lasci al datore
di lavoro il potere di decidere unilateralmente, nel corso del rapporto, la collocazione
temporale della prestazione lavorativa - vi sia un'interpretazione giurisprudenziale
consolidata - conforme a quella che il giudice a quo ha posto a base della questione -
secondo cui dalla nullità di una simile clausola deriverebbe, o potrebbe derivare, la
nullità dell'intero contratto, con conseguente applicazione dell'art. 2126 cod. civ.. L'indirizzo della
Cassazione richiamato nell'ordinanza di rimessione ha infatti riguardo ad ipotesi di
contratti di lavoro a tempo parziale ritenuti nulli per difetto di forma scritta, sicchè
la ratio decidendi di tali sentenze non coinvolge direttamente la soluzione interpretativa
presupposta dalla questione di costituzionalità che il Pretore di Firenze sottopone
all'esame di questa Corte. Di tale soluzione
interpretativa deve quindi essere esaminata la validità, prima di poter basare su di essa
una censura di incostituzionalità della norma legislativa. Ed anche in questo caso viene
in rilievo il fondamentale principio ermeneutico, secondo cui l'interprete deve comunque
escludere, tra più significati possibili di una disposizione, quello che non sia coerente
con il dettato costituzionale, cosicchè una legge non può essere ritenuta invalida,
perchè incostituzionale, fino a quando ne sia possibile un'interpretazione
costituzionalmente conforme. 6.- Nel caso di
nullità della clausola di riduzione e distribuzione dell'orario, la nullità dell'intero
contratto di lavoro (e la conseguente applicabilità della sola salvaguardia prevista
dall'art. 2126 cod. civ.) è stata sostenuta principalmente sulla base dell'art. 1419,
primo comma, cod. civ., secondo cui la nullità parziale di un contratto o la nullità di
singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti
non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla
nullità. É da condividere
l'opinione del Pretore di Firenze, secondo cui sarebbe palesemente irrazionale che dalla
violazione di una norma imperativa regolante il contenuto del contratto di lavoro a tempo
parziale e posta proprio al fine di tutelare il lavoratore contro la pattuizione di
clausole vessatorie, potesse derivare la liberazione del datore di lavoro da ogni vincolo
contrattuale. Se questi fossero gli effetti della normativa in esame, essa di certo non
sarebbe in sintonia con la Costituzione. Ma la suddetta
paradossale conclusione non è certamente imposta dall'ordinamento legislativo. L'art. 1419, primo
comma, infatti, non è applicabile rispetto al contratto di lavoro, allorquando la
nullità della clausola derivi dalla contrarietà di essa a norme imperative poste a
tutela del lavoratore, così come, più in generale, la disciplina degli effetti della
contrarietà del contratto a norme imperative trova in questo campo (come anche in altri)
significativi adattamenti, volti appunto ad evitare la conseguenza della nullità del
contratto. Ciò, in ragione del fatto che, se la norma imperativa è posta a protezione di
uno dei contraenti, nella presunzione che il testo contrattuale gli sia imposto dall'altro
contraente, la nullità integrale del contratto nuocerebbe, anzichè giovare, al
contraente che il legislatore intende proteggere. Così non si dubita che non si estende
all'intero contratto la nullità, per motivi di forma o di contenuto, del patto di prova
(art. 2096 cod. civ.) o del patto di non concorrenza (art.2125), oppure del patto con cui
venga attribuito al datore di lavoro un potere illimitato e incondizionato di variare
unilateralmente le mansioni o il luogo di lavoro (art. 2103, secondo comma) ovvero della
clausola appositiva di un termine alla durata del contratto di lavoro (legge 18 aprile
1962, n. 230), ovvero della clausola che preveda la risoluzione del rapporto di lavoro in
caso di matrimonio (art. 1 legge 9 gennaio 1963, n.7), e così via. Ed il medesimo assetto
si registra anche rispetto a pattuizioni che incidono sullo stesso schema causale del
contratto: così è per l'apprendistato (legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive
modificazioni) e per il contratto di formazione lavoro (art. 3 decreto- legge 30 ottobre
1984, n. 726 e art. 8 legge 29 dicembre 1990, n.407), posto che la nullità delle relative
pattuizioni - per motivi di forma o procedimentali ovvero per difetto delle condizioni
sostanziali di ammissibilità di tali figure contrattuali - non è comunque idonea a
travolgere integralmente il contratto, ma ne determina la c.d. conversione in un
"normale" contratto di lavoro (o meglio, la qualificazione del rapporto come
normale rapporto di lavoro, in ragione della inefficacia della pattuizione relativa alla
scelta del tipo contrattuale speciale) senza che vi si spazio per l'indagine - oggettiva o
soggettiva - circa la comune volontà dei contraenti in ordine a tale esito. Tutto ciò, del
resto, rappresenta una naturale e generale conseguenza del fatto che, nel campo del
diritto del lavoro - in ragione della diseguaglianza di fatto delle parti del contratto,
dell'immanenza della persona del lavoratore nel contenuto del rapporto e, infine,
dell'incidenza che la disciplina di quest'ultimo ha rispetto ad interessi sociali e
collettivi - le norme imperative non assolvono solo al ruolo di condizioni di efficacia
giuridica della volontà negoziale, ma, insieme alle norme collettive, regolano
direttamente il rapporto, in misura certamente prevalente rispetto all'autonomia
individuale, cosicchè il rapporto di lavoro, che pur trae vita dal contratto, è invece
regolato soprattutto da fonti eteronome, indipendentemente dalla comune volontà dei
contraenti ed anche contro di essa. Non hanno quindi modo di trovare applicazione, in
questo campo, quei limiti alla operatività del principio di conservazione del rapporto
che sono strettamente collegati all'identificazione nel contratto della fonte primaria del
regolamento negoziale, come si verifica nell'ambito della disciplina comune dei contratti.
E la violazione del modello di contratto e di rapporto imposto all'autonomia individuale
dà luogo, di regola, alla conformazione reale del rapporto concreto al modello prescritto
- per via di sostituzione o integrazione della disciplina pattuita con quella legale
ovvero per via del disconoscimento di effetti alla sola disposizione contrattuale
illegittima - e non già alla riduzione del rapporto reale ad una condizione di totale o
parziale irrilevanza giuridica. L'art. 2126 cod.
civ., del resto - come risulta dall'esame della giurisprudenza - ha sempre trovato
applicazione rispetto ad ipotesi in cui la nullità del contratto derivava dalla
contrarietà a norme imperative riguardanti il fatto stesso della costituzione e
dell'esistenza del rapporto (ad esempio, ipotesi in cui l'esercizio di una determinata
attività lavorativa era condizionata all'iscrizione in un albo o elenco o al possesso di
una determinata autorizzazione; ipotesi in cui l'instaurazione del rapporto era vietata da
una norma di legge, come si verifica per le assunzioni senza concorso ove tale
procedimento sia prescritto dalla legge a pena di nullità; ipotesi di lavoro prestato da
minori di età inferiore a 14 anni; e così via) e non anche ad ipotesi di difformità tra
la disciplina del rapporto pattuita dalle parti rispetto a quella dettata dalla legge o
dalla contrattazione collettiva. Deve quindi
escludersi che, nell'ipotesi di nullità della clausola di riduzione e distribuzione
dell'orario di lavoro che dia al datore di lavoro il potere di variare liberamente e
unilateralmente la collocazione temporale della prestazione lavorativa, si possa
verificare l'estensione della nullità all'intero contratto. 7.- La
configurazione da dare alla fattispecie che risulta da tale evenienza costituisce un
problema suscettibile di una pluralità di soluzioni, la scelta tra le quali dipende dalle
caratteristiche del caso concreto ed anche da opzioni interpretative che spettano ai
giudici ordinari e non alla Corte. Non può quindi
trovare avallo, in questa sede, l'implicazione che il giudice a quo ha chiesto invece alla
Corte di dichiarare, e cioé che in caso di nullità della clausola di distribuzione
dell'orario il rapporto si deve intendere a tempo pieno, con conseguente diritto alla
retribuzione integrale per il periodo pregresso. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non
fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a
sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito, con modificazioni, nella
legge 19 dicembre 1984, n. 863. Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/05/92. Aldo CORASANITI,
Presidente Ugo SPAGNOLI,
Redattore Depositata in
cancelleria il 15/05/92. |