In caso di assunzione a tempo parziale, l'azienda non può modificare con decisione unilaterale l'orario di lavoro inizialmente concordato La modifica illegittima può comportare il risarcimento del danno (Cassazione Sezione Lavoro n. 13470 del 13 settembre 2003, Pres. Mileo, Rel.  Putaturo Donati V.).


           Maria Antonietta R. è stata assunta dalla s.r.l. Greco Servizi, impresa di pulizie, con contratto part-time che prevedeva un orario di lavoro di tre ore al giorno, dal lunedì al venerdì (dalle 18,30 alle 21,30). Successivamente l’azienda le ha comunicato una modifica dell’orario, precisando che ella avrebbe dovuto lavorare due ore al mattino ed una al pomeriggio. La lavoratrice ha eseguito la disposizione, ma ha chiesto al Tribunale di Milano di accertare l’illegittimità della modifica dell’orario e di condannare l’azienda al risarcimento del danno. L’azienda si è difesa sostenendo che il contratto collettivo prevedeva solo l’indicazione del complessivo numero delle ore settimanali e pertanto che esso consentiva la modifica dell’orario giornaliero; essa ha inoltre affermato che il mutamento era stato reso necessario dalla perdita di un appalto che aveva comportato una riorganizzazione del lavoro. Il Tribunale ha rigettato la domanda della lavoratrice, ma la sua decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello di Milano che ha dichiarato il diritto di Maria Antonietta R. di lavorare con l’orario originariamente stabilito ed ha condannato l’azienda al risarcimento del danno in misura di lire 30.000 per ogni giorno di effettivo lavoro prestato con il nuovo orario, per un totale di lire sette milioni. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per difetto di motivazione e violazione di legge.
           La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13470 del 13 settembre 2003, Pres. Mileo, Rel. Donati Putaturo V.) ha rigettato il ricorso. Nel contratto di lavoro part-time – ha osservato la Corte – il carattere necessariamente bilaterale della volontà in ordine alla riduzione della prestazione lavorativa e alla sua collocazione in un determinato orario (reputato dalle parti come il più corrispondente ai propri interessi) comporta che ogni modifica di tale orario non possa essere attuata unilateralmente dal datore di lavoro in forza del suo potere di organizzazione dell’attività aziendale; è invece necessario il mutuo consenso di entrambe le parti, salvo che nel contratto individuale l’orario della prestazione lavorativa sia determinato soltanto nella durata senza alcuna specificazione della sua collocazione temporale (cosiddette clausole elastiche).