| In caso di assunzione a tempo
parziale, l'azienda non può modificare con decisione unilaterale l'orario di lavoro
inizialmente concordato La modifica illegittima può comportare il
risarcimento del danno (Cassazione Sezione Lavoro n. 13470 del 13 settembre 2003, Pres.
Mileo, Rel. Putaturo Donati V.).
Maria Antonietta R. è stata assunta dalla s.r.l. Greco Servizi, impresa di pulizie, con
contratto part-time che prevedeva un orario di lavoro di tre ore al giorno, dal lunedì al
venerdì (dalle 18,30 alle 21,30). Successivamente lazienda le ha comunicato una
modifica dellorario, precisando che ella avrebbe dovuto lavorare due ore al mattino
ed una al pomeriggio. La lavoratrice ha eseguito la disposizione, ma ha chiesto al
Tribunale di Milano di accertare lillegittimità della modifica dellorario e
di condannare lazienda al risarcimento del danno. Lazienda si è difesa
sostenendo che il contratto collettivo prevedeva solo lindicazione del complessivo
numero delle ore settimanali e pertanto che esso consentiva la modifica dellorario
giornaliero; essa ha inoltre affermato che il mutamento era stato reso necessario dalla
perdita di un appalto che aveva comportato una riorganizzazione del lavoro. Il Tribunale
ha rigettato la domanda della lavoratrice, ma la sua decisione è stata riformata dalla
Corte dAppello di Milano che ha dichiarato il diritto di Maria Antonietta R. di
lavorare con lorario originariamente stabilito ed ha condannato lazienda al
risarcimento del danno in misura di lire 30.000 per ogni giorno di effettivo lavoro
prestato con il nuovo orario, per un totale di lire sette milioni. Lazienda ha
proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per difetto di
motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte
(Sezione Lavoro n. 13470 del 13 settembre 2003, Pres. Mileo, Rel. Donati Putaturo V.) ha
rigettato il ricorso. Nel contratto di lavoro part-time ha osservato la Corte
il carattere necessariamente bilaterale della volontà in ordine alla riduzione
della prestazione lavorativa e alla sua collocazione in un determinato orario (reputato
dalle parti come il più corrispondente ai propri interessi) comporta che ogni modifica di
tale orario non possa essere attuata unilateralmente dal datore di lavoro in forza del suo
potere di organizzazione dellattività aziendale; è invece necessario il mutuo
consenso di entrambe le parti, salvo che nel contratto individuale lorario della
prestazione lavorativa sia determinato soltanto nella durata senza alcuna specificazione
della sua collocazione temporale (cosiddette clausole elastiche).
|